TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI REPUBBLICA ITALIANA In
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R.g. N.R R.g. Dib. / / Sentenza n. /13 Depositata il Irrevocabile il Redatta scheda il Appello/Ricorso proposto da TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano Il Giudice Dott. Claudio POLITI all’udienza del 25 settembre 2013 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di: M. C., nato a T. il 22.8.1987, con domicilio dichiarato in M., Via d. S. n. 122 = libero, assente = Assistito e difeso di fiducia dall’Avv. P. N. IMPUTATO v. foglio allegato Le parti hanno così concluso: Il P.M: “condanna a mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda” Il difensore dell’imputato: “assoluzione perché il fatto non sussiste” MOTIVAZIONE Con decreto di citazione diretta emesso in data 13 marzo 2012, il Pubblico Ministero in sede ha disposto il dibattimento nei confronti di M. C., chiamandolo a rispondere del reato di cui all’art. 187 comma 8 CdS, compiutamente descritto in epigrafe. In dibattimento, ammesse le richieste istruttorie formulate, è stato sentito il teste O. E. ed è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti. All’esito, Pm e difensore hanno concluso come da verbale e il Tribunale ha deciso, dando immediata lettura del dispositivo. La sera del 6 novembre 2011, nel corso di un servizio di posto di blocco, una pattuglia dei Carabinieri di G. fermava e controllava la vettura VolksWagen Golf targata XXXXXXX condotta dall’odierno imputato M. C.. Eseguiti gli accertamenti di rito sui documenti del conducente, avendo notato la particolare agitazione che connotava quest’ultimo, gli operanti chiesero al guidatore di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Al rifiuto opposto dall’odierno imputato, i Carabinieri deferirono il M. all’Autorità Giudiziaria, affinché fosse chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 187 comma 8 CdS. La deposizione dell’unico teste dell’Accusa escusso in dibattimento, il Carabiniere O. E., prova altresì che l’imputato – che presentava evidenti segni dello stato di alterazione in cui versava – era certamente alla guida del mezzo al momento del controllo e manifestò chiaramente la sua intenzione di non sottoporsi ai richiesti accertamenti. Tale situazione è sufficiente, secondo la giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte, a integrare l'ipotesi contestata, la cui ratio è ravvisabile nell'esigenza "di impedire – attraverso la sanzione del rifiuto – il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale" (Cass. 1285/2005). Quanto alle caratteristiche del tipo di accertamento previsto dalla normativa in esame e alla conformità dell'iter procedimentale ivi scolpito con il parametro costituzionale, è sufficiente rinviare alle chiare lettere della Suprema Corte per la quale "l'art. 187, comma 5, prevede un accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo. Tale categoria ricomprende accertamenti che si effettuano sulla scorta di prelievi finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e cura delle malattie, per cui, non rientrano tra i trattamenti sanitari obbligatori (C. Cost. 194/96). Gli accertamenti diagnostici presuppongono il consenso dell'interessato, ma l'art. 32, co. 2, Cost. li consente anche senza il consenso allorché: a) siano previsti per legge; b) comportino un vantaggio per la salute del singolo o non gli provochino un danno apprezzabile, risolvendosi solo in una lesione al suo diritto alla riservatezza, che deve cedere di fronte ad interessi più rilevanti; c) vi siano esigenze di solidarietà sociale talmente rilevanti da imporre il sacrificio, permettendo di evitare un grave danno alla salute altrui. In quest’ottica, legittimo, come si è detto, è stato ritenuto (C. Cost. 12.6.96, n 194) l'accertamento obbligatorio dello stato di chi è sorpreso alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di alcool o stupefacenti mediante accertamento con l'alcolimetro e il rilascio di campioni di sangue o di urina. 2 Non coglie nel segno, allora, l’argomentazione difensiva secondo la quale, in assenza di un pre-test eseguito dagli operanti in loco, non sarebbe esigibile l’accompagnamento del conducente in ospedale per eseguire i rilievi del caso: del resto, l'art. 187 c. strad. non prevede affatto uno strumento analogo all'etilometro, ed anzi, al suo comma terzo prevede espressamente, come ordinaria forma di accertamento, che gli agenti di Polizia stradale accompagnino il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali elementi giustificano pienamente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. L’istruttoria ha, infatti, provato che l’imputato, al momento del controllo, si trovava alla guida dell’autovettura sopra descritta e che egli, pur richiesto dai Carabinieri che ne avevano notato l’evidente stato di alterazione, si rifiutò di sottoporsi agli esami necessari ad accertare la presenza nel sangue o nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti. Esclusa la concedibilità all’imputato delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti riportati e valutati i parametri dosimetrici della pena stabiliti dall’art. 133 c.p., si stima equa la pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. La condanna comporta altresì la sospensione della patente di guida dell’imputato per anni uno. Il carico dell’Ufficio giustifica il prolungamento del termine ordinario per il deposito della parte motiva della presente sentenza. PQM visti gli artt. 533 e 535 cpp DICHIARA L’imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi sei di arresto e € 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di anni uno. Motivazione riservata in giorni 30. Tivoli, 25 settembre 2013 Il Giudice (dott. Claudio Politi) 3