TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI REPUBBLICA ITALIANA In

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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI REPUBBLICA ITALIANA In
R.g. N.R
R.g. Dib.
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Sentenza n.
/13
Depositata il
Irrevocabile il
Redatta scheda il
Appello/Ricorso proposto da
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice Dott. Claudio POLITI all’udienza del 25 settembre 2013 ha pronunciato la seguente
sentenza nei confronti di:
M. C., nato a T. il 22.8.1987, con domicilio dichiarato in M., Via d. S. n. 122
= libero, assente =
Assistito e difeso di fiducia dall’Avv. P. N.
IMPUTATO
v. foglio allegato
Le parti hanno così concluso:
Il P.M: “condanna a mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda”
Il difensore dell’imputato: “assoluzione perché il fatto non sussiste”
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione diretta emesso in data 13 marzo 2012, il
Pubblico Ministero in sede ha disposto il dibattimento nei confronti di M.
C., chiamandolo a rispondere del reato di cui all’art. 187 comma 8 CdS,
compiutamente descritto in epigrafe.
In dibattimento, ammesse le richieste istruttorie formulate, è stato
sentito il teste O. E. ed è stata acquisita la documentazione prodotta dalle
parti. All’esito, Pm e difensore hanno concluso come da verbale e il
Tribunale ha deciso, dando immediata lettura del dispositivo.
La sera del 6 novembre 2011, nel corso di un servizio di posto di
blocco, una pattuglia dei Carabinieri di G. fermava e controllava la vettura
VolksWagen Golf targata XXXXXXX condotta dall’odierno imputato M. C..
Eseguiti gli accertamenti di rito sui documenti del conducente, avendo
notato la particolare agitazione che connotava quest’ultimo, gli operanti
chiesero al guidatore di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare
la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica da assunzione di
sostanze stupefacenti.
Al rifiuto opposto dall’odierno imputato, i Carabinieri deferirono il M.
all’Autorità Giudiziaria, affinché fosse chiamato a rispondere del reato di
cui all’art. 187 comma 8 CdS.
La deposizione dell’unico teste dell’Accusa escusso in dibattimento, il
Carabiniere O. E., prova altresì che l’imputato – che presentava evidenti
segni dello stato di alterazione in cui versava – era certamente alla guida
del mezzo al momento del controllo e manifestò chiaramente la sua
intenzione di non sottoporsi ai richiesti accertamenti.
Tale situazione è sufficiente, secondo la giurisprudenza ormai costante
della Suprema Corte, a integrare l'ipotesi contestata, la cui ratio è
ravvisabile nell'esigenza "di impedire – attraverso la sanzione del rifiuto – il
frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale"
(Cass. 1285/2005).
Quanto alle caratteristiche del tipo di accertamento previsto dalla
normativa in esame e alla conformità dell'iter procedimentale ivi scolpito
con il parametro costituzionale, è sufficiente rinviare alle chiare lettere
della Suprema Corte per la quale "l'art. 187, comma 5, prevede un
accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo. Tale categoria
ricomprende accertamenti che si effettuano sulla scorta di prelievi
finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e cura delle malattie,
per cui, non rientrano tra i trattamenti sanitari obbligatori (C. Cost. 194/96).
Gli
accertamenti
diagnostici
presuppongono
il
consenso
dell'interessato, ma l'art. 32, co. 2, Cost. li consente anche senza il
consenso allorché: a) siano previsti per legge; b) comportino un vantaggio
per la salute del singolo o non gli provochino un danno apprezzabile,
risolvendosi solo in una lesione al suo diritto alla riservatezza, che deve
cedere di fronte ad interessi più rilevanti; c) vi siano esigenze di solidarietà
sociale talmente rilevanti da imporre il sacrificio, permettendo di evitare un
grave danno alla salute altrui.
In quest’ottica, legittimo, come si è detto, è stato ritenuto (C. Cost.
12.6.96, n 194) l'accertamento obbligatorio dello stato di chi è sorpreso
alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di alcool o stupefacenti
mediante accertamento con l'alcolimetro e il rilascio di campioni di sangue
o di urina.
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Non coglie nel segno, allora, l’argomentazione difensiva secondo la
quale, in assenza di un pre-test eseguito dagli operanti in loco, non
sarebbe esigibile l’accompagnamento del conducente in ospedale per
eseguire i rilievi del caso: del resto, l'art. 187 c. strad. non prevede affatto
uno strumento analogo all'etilometro, ed anzi, al suo comma terzo prevede
espressamente, come ordinaria forma di accertamento, che gli agenti di
Polizia stradale accompagnino il conducente presso strutture sanitarie per
il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tali elementi giustificano pienamente l’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato.
L’istruttoria ha, infatti, provato che l’imputato, al momento del controllo,
si trovava alla guida dell’autovettura sopra descritta e che egli, pur
richiesto dai Carabinieri che ne avevano notato l’evidente stato di
alterazione, si rifiutò di sottoporsi agli esami necessari ad accertare la
presenza nel sangue o nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti.
Esclusa la concedibilità all’imputato delle attenuanti generiche in
ragione dei numerosi precedenti riportati e valutati i parametri dosimetrici
della pena stabiliti dall’art. 133 c.p., si stima equa la pena di mesi sei di
arresto ed € 1.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese
processuali.
La condanna comporta altresì la sospensione della patente di guida
dell’imputato per anni uno.
Il carico dell’Ufficio giustifica il prolungamento del termine ordinario per
il deposito della parte motiva della presente sentenza.
PQM
visti gli artt. 533 e 535 cpp
DICHIARA
L’imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di
mesi sei di arresto e € 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle
spese processuali.
Ordina la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata
di anni uno.
Motivazione riservata in giorni 30.
Tivoli, 25 settembre 2013
Il Giudice
(dott. Claudio Politi)
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