Tessili nota orario lavoro - Associazione Industriale Bresciana

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Tessili nota orario lavoro - Associazione Industriale Bresciana
Consiglio delle Relazioni Industriali
delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane
Sistema Moda Italia – Associazione Tessile Italiana - Federazione Tessili Vari
viale Sarca 223 – 20126 Milano
tel. 02.66.10.35.10 – fax 02.66.10.19.23 – e-mail: [email protected]
Nuovo decreto legislativo sull’orario di lavoro
Riassunto operativo
Il 29 aprile 2003 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che recepisce
nel diritto italiano le direttive europee n. 93/104 e 2000/34 e riguarda i seguenti
argomenti:
• orario “normale” e orario “massimo” di lavoro
• lavoro straordinario
• lavoro a squadre
• pause, riposi giornalieri e settimanali
• ferie
• lavoro notturno
• deroghe
Qui di seguito forniamo un breve riassunto operativo che mette in evidenza le principali
novità raccordandole con la disciplina contrattuale vigente nel nostro settore.
Per una completa informazione sulla materia vi invitiamo tuttavia ad esaminare:
a) il testo del decreto legislativo n. 66/2003 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 61
della G.U. n. 87 del 14 aprile 2003);
b) il commento sistematico delle nuove norme a cura degli uffici della Confindustria,
indispensabile per un primo approfondimento analitico.
Sul nuovo decreto legislativo sono inoltre attesi i primi commenti interpretativi; ci
riserviamo pertanto di fornirvi ulteriori approfondimenti su temi particolari.
Principali novità e raccordi con la disciplina contrattuale
1. In linea generale le norme in materia di orario contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro (orario normale, straordinario, squadre, notturno, flessibilità,
multiperiodale, banca delle ore, ecc.) non vengono abrogate dal nuovo decreto
legislativo e rimangono in vigore. E’ tuttavia in atto la verifica specifica della
compatibilità con la nuova legge di tutti i contenuti delle nostre norme contrattuali.
2. Il nuovo decreto legislativo contiene numerosi rinvii alla “contrattazione collettiva” per
disciplinare aspetti particolari o per stabilire deroghe. Se non specificamente indicato
(come ad esempio per l’art. 17 – deroghe, come vedremo in seguito) per
“contrattazione collettiva” si intende non solo quella svolta al livello nazionale, ma
anche quella ai livelli territoriale e aziendale. Con la nuova legge, pertanto, le aziende
hanno un maggior potenziale di intervento per definire norme specificamente
rispondenti alle loro esigenze.
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2.
3. Dal 29 aprile 2003 gli apprendisti maggiorenni possono essere adibiti al lavoro
notturno e allo straordinario (si veda l’art. 2, comma 4). Ciò aumenterà la possibilità di
occupare apprendisti nelle aziende che effettuano turnazioni sulle 24 ore.
4. La legge conferma che l’orario “normale” di lavoro è di 40 ore settimanali e che si
può articolare l’orario in senso “multiperiodale” alternando settimane di durata
diversa, fino a rientrare nella media di 40 ore nei 12 mesi. In entrambi i casi la nostra
normativa contrattuale è già allineata alla legge; peraltro nel CCNL permane – ai fini
retributivi – un limite di orario normale giornaliero di 8 ore.
5. La legge affida ai “contratti collettivi” la definizione dell’orario massimo
settimanale, ma prescrive fin d’ora che la durata media dell’orario – per ogni
periodo di 7 giorni – non può superare le 48 ore compreso lo straordinario. Tale limite
è da verificare su un arco plurisettimanale pari a 4 mesi, incrementabile
contrattualmente fino a 6 o a 12 mesi. Ricordiamo che nel vigente CCNL non esiste un
limite massimo dell’orario settimanale.
6. Come detto sopra, per legge si può effettuare lavoro straordinario entro il limite
complessivo di 48 ore medie settimanali. Permane, nel vigente CCNL, un limite
individuale di straordinario pari a 180 ore annue.
7. L’art. 16 del decreto legislativo n. 66 conferma le deroghe alla durata settimanale
dell’orario previste dalle leggi degli anni Venti, escludendo dalla disciplina della
normale durata settimanale dell’orario una serie di attività fra le quali segnaliamo: le
esigenze tecniche e stagionali, in casi autorizzati, previste dalla tabella del RD n. 1957
del 1923; i lavori preparatori e complementari, di pulizia, riparazione, manutenzione,
ecc.; i lavori discontinui o di attesa / custodia; i viaggiatori o piazzisti. Secondo le
prime indicazioni interpretative, le attività che adottavano un orario normale in deroga
alle 40 ore settimanali mantengono le loro specificità, ma con i necessari adeguamenti
alla nuova disciplina della durata media pari a 48 ore settimanali. Nel particolare caso
dei discontinui, la disposizione contenuta nell’art. 82 del vigente CCNL (orario massimo
di 50 o 72 ore settimanali) dovrà essere opportunamente coordinata con la nuova
legge.
8. Viene eliminato l’obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro
l’eventuale superamento delle 45 ore settimanali. La comunicazione dovrà essere
fatta solo in caso di superamento (per mezzo di lavoro straordinario) delle 48 ore
settimanali, e solo dalle unità produttive con più di 10 dipendenti; inoltre sarà fatta
cumulativamente, con periodicità almeno quadrimestrale.
9. La legge fissa in 11 ore consecutive la durata minima del riposo spettante al
lavoratore ogni 24 ore. Di conseguenza la durata massima del lavoro giornaliero
viene indirettamente stabilita in 13 ore.
10. Quando l'orario di lavoro giornaliero eccede le 6 ore, spetta al lavoratore un intervallo
di pausa, le cui modalità sono fissate dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di
disciplina collettiva, al lavoratore spetta una pausa non inferiore a 10 minuti.
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3.
Considerando le principali fattispecie di orario praticate nel nostro settore, notiamo
che: i giornalieri normalmente usufruiscono di un intervallo di riposo; i turnisti su 8 ore
hanno un intervallo di riposo di mezzora fissato dall'art. 39 del CCNL; i lavoratori
turnisti su 6 ore non hanno diritto per legge a un intervallo di pausa. Alla luce delle
nuove disposizioni legislative rimane da valutare la prestazione continuativa di 8 ore
da parte dei turnisti (la cosiddetta mezzora lavorata).
11. Il riposo settimanale - normalmente in coincidenza con la domenica - è di 24 ore
consecutive ogni 7 giorni, cui si aggiungono le 11 ore del riposo giornaliero. La nuova
legge fa salve le eccezioni già previste dalla legge n. 370 del 1934, fra le quali sono
compresi i cicli continui nell’industria per la produzione e le lavorazioni di fibre naturali
e/o chimiche, filati e tessuti. Inoltre è previsto che la contrattazione collettiva possa
fissare previsioni di riposo settimanale diverse, a condizione che i lavoratori fruiscano
di equivalenti periodi di riposo compensativo.
12. In materia di ferie, la legge conferma la durata minima di 4 settimane (già prevista
dal nostro CCNL) e rafforza il principio costituzionale di irrinunciabilità prevedendo che
il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dalla relativa indennità
economica, se non nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo. In linea di principio
è dunque necessario che le aziende si adeguino fin d'ora per favorire il godimento
effettivo delle ferie, tenendo peraltro conto che: a) la previsione legale riguarda le
"ferie" e non anche gli altri istituti dei permessi per ex festività e per riduzione di
orario; b) si dovrebbe ritenere tuttora possibile il differimento del godimento delle
ferie non oltre il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di
maturazione delle ferie stesse.
13. Le definizioni di "lavoro notturno" e di "lavoratore notturno" date dall'art. 40 del
vigente CCNL risultano coerenti con la nuova legge. Nulla è mutato circa il divieto di
lavorare dalle 24 alle 6 da parte delle lavoratrici madri fino a 1 anno di età del
bambino, e circa la non obbligatorietà fino ai 3 anni di età. Non c'è più obbligo di
legge di esporre l'orario di lavoro in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La durata
massima dell'orario di lavoro notturno è confermata in 8 ore medie, con facoltà dei
contratti collettivi (anche aziendali, precisa la legge) di fissare periodi di riferimento
più ampi per il calcolo della media. In caso di inidoneità al lavoro notturno accertata
dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica, la legge non "garantisce"
più al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni, ma prevede il
trasferimento al lavoro diurno con assegnazione di mansioni equivalenti se esistenti e
disponibili.
14. L’art. 17 stabilisce che deroghe alle disposizioni degli articoli 7 (riposo giornaliero), 8
(pause), 12 (organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno)
possono essere previste dalla contrattazione nazionale di categoria, a condizione
che vengano accordati periodi equivalenti di riposo; il secondo livello di contrattazione
(aziendale o territoriale) è autorizzato a stabilire deroghe su tali disposizioni solo se ciò
sarà espressamente previsto dal livello nazionale. La legge, inoltre, prevede l'adozione
di deroghe anche per mezzo di un decreto ministeriale richiesto da una delle parti,
qualora sia impossibile definire accordi.
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4.
15. Dirigenti, "personale direttivo" delle aziende, altre persone aventi potere
decisionale autonomo, prestatori di lavoro a domicilio e in regime di telelavoro, sono le categorie di lavoratori ai quali - pur nel rispetto dei principi generali di
protezione e sicurezza - non si applicano le disposizioni in materia di: orario normale
di lavoro; durata massima dell'orario di lavoro; lavoro straordinario; riposo giornaliero;
pause; modalità di organizzazione del lavoro notturno; durata del lavoro notturno.
I nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si riservano, come
detto, nuove e più particolareggiate istruzioni applicative.