La gestione degli imballaggi
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La gestione degli imballaggi
La gestione degli imballaggi Roma, 10 gennaio 2013 A cura di Massimo Medugno ARMONIZZARE LE MISURE NAZIONALI La direttiva comunitaria 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio aveva l’obiettivo di armonizzare le misure nazionali sulla gestione degli imballaggi e sul recupero degli stessi (tra i quali si ricorda il decreto Toepfer q p del 1991), ), in modo da assicurare il funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo, un alto livello di protezione ambientale (1) La parte Quarta “Gestione Gestione dei Rifiuti” Rifiuti dello Schema di decreto legislativo “Norme in materia ambientale” recepisce anche la direttiva 2004/12 (si veda l’allegato E della parte Quarta) che modificato la Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Quest’ultima già recepita in Italia con il Dlgs n. 22/97. OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLO Decreto “Norme in materia ambientale” Obiettivi Direttiva 94/62 Obiettivi della Direttiva 2004/12 Obiettivo globale di recupero 50-65% 50 65% 60% Obiettivo globale di riciclo 25-45% 55-80% 55-80% Vetro 15% 60% 60% Carta 15% 60% 60% Metalli 15% 50% 50% 15% 22,5% 60% Obiettivo minimo di riciclo: Plastica (solo riciclo Legno meccanico) 15 26% 35% ALCUNE INCERTEZZE ANCORA Nel già citato allegato E si riprende quanto previsto dall’allegato I della Direttiva 2004/12 secondo il quale anime anime, tubi e carte adesive (ad esempio) non vengono considerati imballaggi. Sarà la Commissione stessa, tramite un Comitato ad hoc, che esaminerà i à alcuni l i casii iin via i prioritaria i i i per stabilire bili se siano i imballaggi o meno Poi vedremo quando e come. DEFINIZIONI Per meglio comprendere i cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 152/2006 può ò essere utile til esaminare i i nuovii articoli ti li del d l Titolo Tit l II, II facendo un confronto con i corrispondenti articoli del Decreto Ronchi. L’art. 217 (ambito di applicazione) corrisponde all’art. 34 del Dlgs 22. Anche l’art. 218 (definizioni), che corrisponde all’art. 35 del Dlgs 22 cit., non innova significativamente . Vanno segnalate, soltanto, le nuove definizioni “utente utente finale finale”,, di “filiera”, filiera , di “ritiro”, ritiro , di “ripresa”, di “imballaggio usato”, oltre all’inclusione, tra gli operatori economici dei “riciclatori, dei “recuperatori” e degli “utenti utenti finali” finali . Non mostra, mostra quindi quindi, differenze significative neanche l’art. 219 rispetto al corrispondente art. 36 del DLgs 22. PARTICOLARITA PARTICOLARITA’ All’art. 220 (obiettivi di recupero e di riciclaggio) incontriamo delle significative differenze (rispetto all’art. 37 del Dlgs 22/97), se non altro a causa del fatto che la direttiva 2004/12 (si veda sopra) cambia in maniera rilevante gli obiettivi di recupero e di riciclaggio. Detti obiettivi sono riportati e confermati nell’Allegato E della parte Quarta del Decreto con due uniche differenze e cioè ll’innalzamento innalzamento di quelli minimi per la plastica (al 26% invece del 22,5% tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica) e per il legno (al 35% invece del 15%). 15%) LE COMUNICAZIONI Il nuovo art. 220, comma 2 prevede che sia il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 a comunicare annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all all’anno anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo all articolo 221, 221 comma 3 3, lettere a) e c) (rispettivamente che abbiano organizzato la gestione in proprio dei propri rifiuti di imballaggio o che abbia nesso in atto un sistema di restituzione d i proprii imballaggi) dei i b ll i) e iinviate i t contestualmente t t l t al Consorzio nazionale imballaggi. L’EXPORT Lo stesso comma 2 prevede anche i rifiuti di imballaggio esportati saranno presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento dei nuovi obiettivi previsti solo se esistono prove tangibili che l’operazione di recupero e/o riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti. Il successivo comma 5 dell’art. 220 corrisponde all’art. 37, comma 3 del d l DLgs 22/97. / Entrambi b prevedono d che h - qualora l non siano raggiunti gli obiettivi di recupero e di riciclo - “alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi”. SCARTI l comma 6 dell’art. 220 equivale all’art. 37, comma 4 del citato DL D.Lgs. 22 per entrambi 22: t bi gli li obiettivi bi tti i sono riferiti if iti aii rifiuti ifi ti di imballaggio generati sul territorio nazionale al netto degli scarti. Detti obiettivi sono aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente e dell’industria (...)”: evidentemente il “legislatore” ha p pensato ad un “aggiornamento gg automatico” della direttiva,, per p la sola parte degli obiettivi. OBBLIGHI (1) L’art. 221 (obblighi dei produttori e degli utilizzatori) va analizzato confrontandolo con l’art. l art. 38 del Dlgs 22, che ha la stessa rubrica (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). Produttori ed utilizzatori (si vedano le definizioni di cui sopra) sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (comma 1). Tramite il servizio pubblico i “produttori” e gli “utilizzatori” adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio stesso (comma 2, primo periodo). A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI (comma 2, secondo periodo). OBBLIGHI (2) Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondarie terziari su superfici private, nonché all’obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, pubblico i “produttori” produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) possono alternativamente: - organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio; - aderire al consorzio costituito per ciascun materiale; - mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (il Dlgs 22 si riferiva espressamente a un “sistema sistema cauzionale”) (comma 3). OBBLIGHI (3) Agli “utilizzatori” (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni) spetta di ritirare iti gratuitamente t it t gli li iimballaggi b ll i usati ti secondari d i e tterziari i i ed di rifiuti di imballaggio secondari e terziari e di consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato (comma 4). E’ appena il caso di osservare che questa norma, già presente nel DLgs 22 cit cit. avrebbe “meritato” un maggior coordinamento con le tre opzioni per i produttori appena indicate. La gestione degli imballaggi secondari e terziari è rimessa al sistema produttori/utilizzatori; i primari, invece, vengono raccolti dal servizio pubblico, insieme agli altri imballaggi conferiti. Gli utilizzatori hanno in specifico gli obblighi di ritiro degli imballaggi secondari e terziari e di consegna presso un luogo concordato con il produttore. OBBLIGHI (4) Nel successivo comma 10 vengono elencati i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori. Secondo il successivo comma 11 la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, differenziata non deve comportare oneri economici. economici Significativi cambiamenti vanno evidenziati anche rispetto alla possibilità per Conai di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata. differenziata Come si ricorderà l’art. 39 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione). amministrazione) Del Decreto Legislativo n. n 22/97, 22/97 al comma 1, introduceva i concetti di efficacia, efficienza ed economicità nella raccolta differenziata (già richiamati nell’art. 21 del decreto legislativo) e di coordinamento con la gestione di altri rifiuti (comma 1). OBBLIGHI (5) L’art. 222, al comma 1, riproduce in buona sostanza, quanto già previsto dall’art. 39, comma 1. Infatti “La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi Infatti, adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati l i i dai d i rifiuti ifi i d domestici i ied da altri l i tipi i i di rifiuti ifi i di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; fi b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l efficacia, l'efficienza l efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.” RACCOLTA DIFFERENZIATA (1) Cambiano, invece, Cambiano invece le disposizioni riguardanti l’accertamento della mancata attivazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata. Secondo il comma 2 dell’art. dell art. 222, è ll’Osservatorio Osservatorio nazionale sui rifiuti ad accertare che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all all’articolo articolo 205 (quelli di raccolta differenziata, compito degli ATO, si veda la Tabella) , ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, selettive in via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati identificati, per ll'organizzazione organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. RACCOLTA DIFFERENZIATA (2) Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, richiesta l'Osservatorio l Osservatorio, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione. Obiettivi di raccolta differenziata per Termine per Ambito (art (art. 205) raggiungimento 35% 31.12. 2006 45% 31 12 2008 31.12. 65% 31.12. 2012 il ASSETTI ORGANIZZATIVI Gli articoli 223 e 224 del nuovo Decreto sono fondamentali per comprendere come cambia l’assetto organizzativo del sistema consortile Infatti consortile. Infatti, l’art l art. 223, 223 comma 1 (dopo il correttivo) prevede un consorzio per ciascun materiale p p Nel Decreto il CONAI vede riconosciuto e riaffermato il proprio ruolo. Pur prevedendosi la possibilità (per i produttori) di non aderire al C Conai i (art. ( t 221 221, comma 5), 5) all Conai C i sii vedono d attribuite tt ib it anche h ulteriori competenze. Ad esempio, esempio proprio i soggetti che non aderiscono a Conai devono inviare, non solo il Programma specifico (art. 221, comma 6), ma anche la Relazione sulla gestione (art. 221, comma 8), disposizione quest’ultima quest ultima innovativa rispetto a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 22/97. CONTRIBUTI Nel quadro normativo antecedente all’entrata all entrata in vigore al Decreto in esame il contributo ambientale viene disciplinato dallo Statuto del Conai e dal successivo Regolamento. Il contributo ambientale Conai viene ora espressamente disciplinato dall’art. 224, comma 8. Il livello dei contributi vigenti per singolo materiale è riassunto nella Tabella che segue. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 1998 - 2012 Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone passerà dal 1° aprile 2013 da 10 a 6 € a tonnellata. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 1998 - 2012 DIVIETI (1) Si introducono (art. (art 43, 43 comma 2) dei “divieti divieti secchi” secchi , dall dall’1 1 gennaio 1998, per gli imballaggi secondari e terziari, che non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, urbani pena la sanzione prevista dall’art. 261, comma 3. Eventuali E li imballaggi i b ll i secondari d i non restituiti i i i all'utilizzatore ll' ili d dall commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4. DIVIETI (2) Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. 1994 Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti d i standard, d d tenuto conto della d ll comunicazione i i della d ll Commissione europea 2005/C44/13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto. DIVIETI (3) È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per mercurio, milione (ppm) in peso, pena la sanzione prevista all’art. 261, comma 3. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI (art. 221) 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. prodotti 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all all'articolo articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo all obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano all Consorzio C i nazionale i l iimballaggi, b ll i salvo l il caso iin cuii venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta d i rifiuti dei ifi ti di iimballaggio b ll i secondari d i e tterziari i i su superfici fi i private, i t e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a)) organizzare g autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale) ; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto i d deii criteri i ied delle ll modalità d li à di cuii aii commii 5 e 6. 6 [1] [2 ] [1] L'art. 221, comma 3, lettera a) è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G U 29/01/2008 G.U. 29/01/2008, n.24) 24) con l'art. l' t 2, 2 comma 30-ter, 30 t llettera tt a). ) [2] L'art. 221, comma 3, lettera a) è stato modificato dal DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), con l'art. 26, comma 1, lettera a). 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato g dai p produttori e con g gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo dell articolo 195 195, comma 2 2, lettera e). e) Periodo soppresso dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. [1] [1] L'art. 221, comma 4 è stato modificato dal Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera b) 5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, 3 lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore d tt aii sensii dell'articolo d ll' ti l 218, 218 comma 1, 1 lettera l tt r)) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo g di corrispondere p il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). segue… Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficienza efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarà in grado di conseguire, nell'ambito delle atti attività ità s svolte, olte gli obietti obiettivii di recupero e pe o e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità à del sistema adottato. L'Osservatorio, ((acquisiti i)) necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, gg si esprime p entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ll'adozione adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. esperite segue… Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. ((Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, 1990 n. n 241. 241 A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i i ed dell mare come indicato i di nella ll presente norma.)) )) [1] [2] [3] [4] [1] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera c). [2] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO -LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) con l'art. 5, comma 2-ter [ ] L'art. 221,, comma 5 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 29 g [3] giugno g 2010,, n. 128 (in ( SO n.184,, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) con l'art. 4, comma 2. [4] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO -LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), con l'art. 26, comma 1, lettera a). 6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al 6 Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 225 7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità all Autorità prevista dall'articolo dall articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all all'articolo articolo 225. 8. Entro il 31 maggio di ogni anno 8 anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, precedente comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico ifi e d deii risultati i l i conseguiti i i nell recupero e nell riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. 9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, dall Autorità, previo avviso all'interessato, all interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, 7 comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. 224 I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione li i d dell presente comma ha h effetto ff retroattivo i aii soli li fini fi i della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi p dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. 10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: a)) i costi ti per il ritiro iti d degli li imballaggi i b ll i usati ti e la l raccolta lt dei d i rifiuti ifi ti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi gg o p per esso ai soggetti gg di cui al comma 3 di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari . [1] 11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata,, non deve comportare p oneri economici per p il consumatore. [1] L'art. 221, , comma 10, lettere a), b), c), d), e) è stato modificato dal DECRETO Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera d). CONSORZI (art. 223) 1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3 3, llettere tt a)) e c), ) costituiscono tit i un Consorzio C i per ciascun i materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con g gli altri consorziati ed unitamente agli g stessi . [1] [1] L’art 223, comma 1 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera a). 2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro co s o delle de e attività a à produttive, p odu e, da pubblicare pubb ca e nella e a Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, e in particolare, particolare a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato d tt t di concerto t con il Ministro Mi i t delle d ll attività tti ità produttive. d tti Ove O il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. segue… Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed e onomi ità non economicità, nonché hé di libera libe a Concorrenza Con o en a nelle attività atti ità di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza pp dei p produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. giorni segue… Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . [1] [2] [1] L’art 223, comma 2 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettere b) e c). [2] L’art 223, comma 2 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) con l'art. 4, comma 2. 3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l' l'equilibrio ilib i della d ll propria i gestione ti fi finanziaria. i i A ttall fine fi i mezzii finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8,, dai proventi p della cessione,, nel rispetto p dei principi p p della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi . [1] [1] L’art 223, comma 3 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera d). 4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio ll'O t i nazionale i l suii rifiuti ifi ti un proprio i programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno . [1] 5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione i . [2] [1] L’art 223, comma 4 è stato 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, [2] L’art 223, comma 5 è stato 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. comma 30-quater, lettera e). modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. comma 30-quater, lettera f). 6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo ti l sono iinoltre lt ttenuti ti a presentare t all'Osservatorio ll'O t i nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio gg . [1] [1] L’art 223, comma 6 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f). NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (1) L’art. L’ t 265, 265 comma 5: 5 “Con “C decreto d t del d l Ministro Mi i t dell'ambiente d ll' bi t e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative,, in conformità agli g schemi tipo p di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (2) MASSIMO VARI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente … Il Governo accetta ll'ordine ordine del giorno Laura Molteni n. 9/5626/77, a condizione, innanzitutto, che i proponenti accettino una riformulazione nel senso di espungere il penultimo capoverso delle premesse, premesse che inizia con le seguenti parole: «tale norma è anticoncorrenziale (...)». Quanto al dispositivo, il Governo lo accetta, a condizione che sia così riformulato: «valutare l'opportunità di adottare iniziative per un'effettiva liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di imballaggio». … PRESIDENTE. … Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione degli ordini del giorno Dussin n. 9/5626/76 e Laura Molteni n. 9/5626/77, accettati dal Governo, purché riformulati. NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (3) La Camera, premesso che: il settore del riciclo e della restituzione degli imballaggi e dei loro rifiuti necessita di una effettiva apertura al mercato; • in più occasioni, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, Prof. Monti quando era Commissario dell'Unione Monti, dell Unione Europea alla concorrenza concorrenza, e sia l'Antitrust hanno posto al nostro Legislatore richieste di maggiore concorrenza nel settore degli imballaggi; • obiettivi di liberalizzazione ha più volte annunciato il Governo, Governo tuttavia il decreto-legge in esame nulla contiene per il settore degli imballaggi; • la formulazione attuale della normativa italiana, come introdotta dal Governo e contenuta nell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,, che ha modificato l'articolo 221,, comma 3,, lettera a), ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), riproduce pedissequamente la norma più volte contestata in passato; • segue… [tale norma è anticoncorrenziale per i produttori permettendo a loro di poter gestire solo i «propri» rifiuti di imballaggio, limitandosi ad ampliare le modalità soggettive di operatività degli stessi produttori, nel senso di esplicitare che lo possono fare anche in maniera «collettiva»; peraltro tale possibilità non era esclusa neanche dai testi precedenti del Codice dell'ambiente;] • occorre procedere ad una effettiva liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di imballaggio, dando la possibilità ai produttori di gestire tutti i rifiuti di imballaggio secondo il principio di reciprocità su tutto il territorio nazionale, come avviene per il sistema dei consorzi di filiera del CONAI, impegna il Governo a valutare l’opportunità pp di adottare iniziative p per un'effettiva liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di imballaggio [ad adottare le opportune iniziative per un'effettiva liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di imballaggio]. 9/5626/77. Laura Molteni (LNP), Lanzarin, Dussin. ACCOLTO • INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA DEGLI IMBALLAGGI MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (1) Il riferimento a modalità di assegnazione non trasparenti e a un regime opaco (punti 248-240), precedono l’auspicio dell’introduzione delle aste (punti 253 – 254). L obiettivo dovrebbe essere quello di introdurre quella L’obiettivo “trasparenza informativa” che manca (o meglio che sembra mancare) nelle attività consortili. Va ricordato che la stessa Autorità non ha considerato idoneo il meccanismo d’asta ai fini dell’allocazione del gas (Provv. 24 giugno g g 2004 n. 13299.)) p preferendo un sistema “pro p q quota”. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (2) Peraltro, secondo l’Autorità, “salva le necessità di dettagliate verifiche operative del modello delle assegnazioni con asta alle diverse filiere da parte dei soggetti a ciò competenti competenti”, considera necessario opportuni criteri organizzativi. Infatti, le aste mensili sono criticate dagli operatori in Corepla in quanto impedirebbero la programmazione. programmazione MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (3) Secondo S d l’Autorità l’A t ità la l stessa t quotazione t i fissata fi t a livello li ll nazionale i l non tiene conto delle disparità economiche. potrebbe essere che p prezzi locali o regionali g Il commento p potrebbero portare ad altrettanta opacità ed essere lo specchio di “monopoli locali”. Un prezzo di riferimento unico, se corretto, può invece spingere verso una maggiore efficienza ed è soprattutto elemento di trasparenza. Ma la “plastica” a quale prezzo si riferisce nelle sue allocazioni? RAPPRESENTANZA DI ALTRE CATEGORIE (1) L’auspicio dell’Autorità di una effettiva rappresentanza di recuperatori/riciclatori ed anche dei soggetti gestori dei servizi (in quanto foriera di un “naturale conflitto d’interessi”) apparirebbe opportuna pp “in p particolar modo nel caso di filiere aperte p come quelle della plastica”. RAPPRESENTANZA DI ALTRE CATEGORIE (2) Va chiarito (ammesso che non lo si sia già fatto) che in questo modo si smarrisce il senso dell’organizzazione consortile in relazione alle diverse responsabilità conseguenza della Direttiva e della normativa di recepimento p soprattutto p con l’ingresso g dei “gestori dei servizi”. Produttori, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sono soggetti a sanzioni i “fornitori di servizi servizi” no! Più che “naturale conflitto di interessi” (auspicato dall’Autorità in quanto comporterebbe maggiore concorrenza) si porrebbe, quindi, ill problema bl d di una ““incompatibilità bl à d di interessi”. ” PROPRIETA’ DEL MATERIALE (1) Secondo l’Autorità solo Rilegno non diventa proprietario. Secondo la stessa se la proprietà fosse dei Comuni, Comuni questi potrebbero avere rapporti diretti con i riciclatori (e a parte il corrispettivo Conai per le attività di raccolta). In questo modo si avrebbe un alleggerimento ll i t compiti iti sistema i t consortile til (240) e iintroiti t iti rilevanti il ti (242). p raccolta e rapporti pp riciclatori p potrebbe Scindere corrispettivi essere fonte di deresponsabilizzazione del sistema. In questo modo il sistema paga ma non è messo in condizione di raggiungere gli obiettivi della Direttiva né di verificare la qualità del materiale. PROPRIETA’ DEL MATERIALE (1) La nuova direttiva rifiuti (in corso di pubblicazione) fa espresso riferimento che la raccolta differenziata soddisfi “ii necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti” (art. 11, comma 2). Appare sempre più fondamentale il collegamento tra raccolta dei rifiuti e industrie che riciclano. Industria è considerato l’“asset” fondamentale p per realizzare la società del riciclaggio gg con un alto livello di efficienza delle risorse, obiettivo specifico della nuova direttiva. FLESSIBILITA’ DI SOGLIE DI RACCOLTA E RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI (1) L’Autorità fa riferimento agli ottimi risultati del Conai in una parte circoscritta i itt del d lP Paese. Maggiore impegno Conai a livello di distribuzione territoriale. L’Autorità auspica soglie di raccolta distinte per diverse aree geografiche in quanto stimolerebbe efficienza: ma secondo la stessa occorre tendere avviare a riciclo non solo quanto è sufficiente p per il raggiungimento gg g degli g obiettivi ma tutto q quanto viene raccolto. Tuttavia l’Autorità evidenzia anche che le soglie debbano essere diverse anche per “un più equilibrato rapporto con la capacità installata a livello nazionale nazionale”.. FLESSIBILITA’ DI SOGLIE DI RACCOLTA E RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI (2) La questione è interessante ed è il paradigma d ll attività delle tti ità iin materia. t i L’A L’Autorità t ità non lo l scioglie i li iin quanto t indica i di le esigenze senza che si giunga il criterio. Rilevante la considerazione del “più equilibrato rapporto con la capacità installata a livello nazionale” in quanto in qualche modo fa riferimento alla struttura industriale. Si rammenti che ll’art art. 224, 224 comma 13 già contiene una norma per risolvere la questione territoriale collegata agli obiettivi di raccolta differenziata che sono definiti a livello nazionale. LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI L’”ordine di priorità” nella gestione dei rifiuti, più che essere “garantito” dall’art. 4 della Direttiva Rifiutri che lo indica espressamente (i c.d. c d “five-steps”) five steps ) e dall'art dall art. 179, 179 comma 1 del Dlgs 152/2006 che è concretizzato dall’art. 11, comma 2 della Direttiva Rifiuti e dall'art. 181 del recepimento italiano. Quest’ultimi, Q ’ l i i iinfatti, f i iintroducono d d degli li obiettivi bi i i vincolanti i l i per lla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, che verranno verificati dalla Commissione e rispetto al quale gli Stati membri dovranno inviare una relazione alla stessa. Più che l’”ordine di priorità”, sarà il rispetto degli obiettivi previsti, che consentirà all’Unione all Unione Europea di avvicinarsi a una “società società del riciclaggio” . [1] [1]Si veda CEPI Guidelines for Transposition and Implementation of the Waste Directive 2008/98, Bruxelles, 2009 consultabile su www.cepi.org., sul punto pag. 11 INDUSTRIA E SETTORE RICICLATORE (1) La Direttiva 98 non si riferisce all’industria solo in quanto settore riciclatore (si veda l’art. 11, comma 2 ), ma anche in quanto produttore del bene. bene Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure l i l i legislative o non llegislative i l i volte l ad d assicurare i che h qualsiasi l i i persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tale responsabilità include la successiva gestione del rifiuto ((art. 8,, comma 1). ) Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri terranno conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessi complessivii sociali sociali, sanita sanitarii e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno (art. 8, comma 3). INDUSTRIA E SETTORE RICICLATORE (2) I produttori e i settori industriali che riciclano sono, quindi, i riferimenti essenziali nella società del riciclaggio prevista dalla direttiva. direttiva Fondamentale sarà, quindi, che la raccolta consenta degli adeguati standard qualitativi: ciò ovviamente sarà più semplice per le l filiere fili ““chiuse” hi ” (dove (d cioè i è il produttore d è anche h un riciclatore). Ai produttori spetterà il compito fondamentale (nel caso di responsabilità estesa del produttore) di organizzare il sistema e di gestire direttamente il rifiuto avvalendosi ovviamente dei fornitori di servizi, servizi in maniera tale che possano essere raggiunti gli obiettivi ambientali previsti in materia di riciclaggio. RECYCLING SOCIETY Ma a quali q ali condizioni ondi ioni verranno e anno raccolti a olti i rifiuti ifi ti nel te territorio ito io europeo? Seguendo quali regole di responsabilità ambientale? A quali condizioni potranno essere esportati fuori dall’Europa? Infatti, queste materie prime (siano esse classificate rifiuti o meno, ma merceologicamente note come carta da macero, rottami residui plastici ecc) sono molto importanti per l’industria rottami, l industria manifatturiera europea. E proprio in Europa assistiamo al maggiore impulso verso la “Recycling Society” e a sistemi di raccolta differenziata, differenziata secondo regole di responsabilità ambientale che coinvolgono produttori, distributori ed anche i normali cittadini. Cresce la raccolta differenziata /si veda l’Italia), ma cresce anche h l’export l’ t dei d i rifiuti ifi ti raccolti lti verso l’ l’estero. t Di ffatto tt il 10-15% del materiale esportato fa il prezzo per tutti i materiali commercializzati nel territorio nazionale. Prezzi che risentono degli acquisti massicci o meno di competitors extra UE, con andamenti a volte estremamente volatili. Evidente che dette condizioni non favoriscono le capacità di riciclo installate in Europa e in Italia. RICICLAGGIO E MERCATO (1) In un quadro come questo, caratterizzato da una regolazione importante e che disciplina la responsabilità del produttore e fissa obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo da raggiungere (solo per citare alcune fattispecie..), resta ancora da chiarire come conciliare tutto ciò… con il mercato. Soprattutto, se i meccanismi S i i del d l mercato siano i in i grado d di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio (ad esempio…) che l’ordinamento europeo e nazionale considera rilevanti per tendere verso “una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse” (Considerando n. 28). RICICLAGGIO E MERCATO (2) Una prima risposta all’interrogativo può apparire scontata: se il mercato fosse stato in grado di garantire detti obiettivi non avremmo avuto bisogno di una Direttiva Direttiva. Ad esempio, esempio non ci sarebbe stato bisogno di una disposizione come quella dell’art. 221, comma 2, Dlgs. n. 152/06 pone a carico dei produttori l’ “obbligo obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato. Ci può essere, poi, qualche considerazione più sofisticata che tiene conto dell’azione dell’Antitrust in materia. Nell’indagine conoscitiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio del 14 agosto g 2008,, ad esempio, p , l’Antitrust segnala, g , come alternativa concorrenziale alle modalità attuali, che per l’assegnazione dei rifiuti da imballaggi di propria competenza si provveda a mezzo di aste. aste RICICLAGGIO E MERCATO (3) In questo modo, ferma restando la necessità di organizzare le aste in maniera efficiente e non pregiudizievole per le politiche di approvvigionamento delle imprese interessate, interessate verrebbero evitate le opacità riscontrate nelle assegnazioni e i negativi effetti di condizionamento della disponibilità degli input produttivi, oltre a consentire una miglior valorizzazione della materia prima secondaria. ALLOCAZIONI (1) Ma le aste possono assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, garantire che, in qualche modo, il riciclo extra UE venga effettuato con modalità simili a quelle usate in Europa e ciò avvenga, infine, senza pregiudizio per le politiche di approvvigionamento delle imprese interessate? E’ indubitabile i d bi bil che h neii periodi i di di mercato “forte” “f ” le l aste di vendita di permetterebbero ai comuni di incrementare i loro ricavi, aumentando i costi per i “riciclatori” ed esasperando la volatilità. Viceversa, se si obbligassero i “riciclatori” a bandire aste di acquisto, il rapporto di forza si invertirebbe a scapito dei ricavi dei comuni i quali dovrebbero tra loro competere per trovare uno comuni, sbocco alternativo alla discarica. ALLOCAZIONI (2) Insomma, l’asta non permette mai di migliorare le condizioni di un soggetto senza peggiorare quelle dell’altro e per questo motivo non può essere considerata uno strumento allocativo efficiente. Nella misura in cui l’asta è uno strumento per concentrare l’offerta in un solo banditore, l’”asta per la vendita” rappresenta un metodo di fissazione del prezzo che richiama lo schema concettuale del monopolio; l’”asta per l’acquisto” punta invece sulla frammentazione dell’offerta ed evoca “il monopsonio” i ” ((ovvero un unico i compratore t e molti lti venditori). dit i) In I entrambi i casi è inevitabile una perdita di benessere sociale in considerazione del surplus che l’acquirente (il venditore) lascia inevitabilmente sul campo rispetto alla condizione teorica di equilibrio concorrenziale. ALLOCAZIONI (3) Insomma, l’asta non permette mai di migliorare le condizioni di un soggetto senza peggiorare quelle dell’altro e per questo motivo non può essere considerata uno strumento allocativo efficiente. Nella misura in cui l’asta è uno strumento per concentrare l’offerta in un solo banditore, l’”asta per la vendita” rappresenta un metodo di fissazione del prezzo che richiama lo schema concettuale del monopolio; l’”asta per l’acquisto” punta invece sulla frammentazione dell’offerta ed evoca “il monopsonio” i ” ((ovvero un unico i compratore t e molti lti venditori). dit i) In I entrambi i casi è inevitabile una perdita di benessere sociale in considerazione del surplus che l’acquirente (il venditore) lascia inevitabilmente sul campo rispetto alla condizione teorica di equilibrio concorrenziale. AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (1) Nell’art. 16 della nuova Direttiva Rifiuti resta fermo il principio che gli Stati membri adottano le misure per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati (“provenienti dalla raccolta domestica”). Esso introduce due significative novità. La prima L i è la l possibilità ibili à di li limitare i le l spedizioni di i i in i uscita i dei d i rifiuti per motivi ambientali ovvero qualora detti rifiuti non siano recuperati con standard equivalenti a quelli europei secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1013/2006. Non si tratta della prima volta che le normative comunitarie si occupano di questa materia e si tratta di una affermazione p q piuttosto significativa. AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (2) La seconda, in deroga al medesimo Regolamento n. 1013, riguarda la facoltà di limitare le spedizioni in entrata dei rifiuti destinati ad impianti p di incenerimento q qualora ciò p producesse un impatto negativo sui piani di gestione nazionali . [2] [2] Peraltro, gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani potranno essere considerati impianti di recupero (allegato II) solo se la loro efficienza energetica sarà uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti autorizzati o funzionanti prima del 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008. AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (3) Ma il Regolamento n. 1013 si fa carico, oltre che di esigenze ambientali, anche di quelle di competitività. In questo senso deve essere letto il riferimento a condizioni uniformi di riciclo nel Paese di destinazione: qualora queste non fossero conformi a quelle del paese di spedizione è prevista, a certe condizioni, la possibilità di opporsi alla spedizione. spedizione Le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono regolamentate dall’art. 12. Se ne ricordano alcune: • se il rifiuto è destinato a smaltimento e non a recupero; • se l’attività è inclusa nella Direttiva IPPC, ma non applica le BAT; BAT • se il rifiuto non viene trattato in linea con gli standard ambientali europei e gli obblighi previsti nella legislazione europea. AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (4) Quest’ultimo aspetto può essere meglio compreso se si rilegge il Considerando n. 22 del Regolamento 1013, che fa riferimento all’istituzione all istituzione “di di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato del riciclo economicamente conveniente. E’ necessario, pertanto, sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, riciclo mediante l’applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare i li lla qualità lità d dell riciclo”. i i l ” Quali e come accertare questi “standard” e “condizioni uniformi” questione irrisolta a livello comunitario e sembra restare una q appare demandata ai singoli Stati membri. STANDARD E CONDIZIONI UNIFORMI La Decisione n. 753 del 2011 per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio emanata in attuazione della Direttiva Rifiuti, dà qualche indicazione in merito. merito Essa prevede, prevede infatti, infatti regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Consiglio L L’art art. 2 prende in considerazione il caso dei rifiuti esportati fuori dell'Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra ' lt forma f di recupero di materiale. t i l Essi E i sono contabilizzati t bili ti come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l'invio è conforme alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dell'articolo 49,, paragrafo p p g 2 e cioè con la garanzia g che essi siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero. PROSSIMITA’ Va, quindi, considerato il comma 5 dell'art. 181 del Dlgs n. 152/2006 che introduce il concetto della “prossimità” agli impianti di recupero recupero, secondo il quale “per per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando i il i d il principio i i i di prossimità i ità agli li iimpianti i ti di recupero.”” PROSSIMITA’ Il “principio di prossimità” certo è molto interessante. Non mancano esempi anche in altri Paesi europei come Francia e Spagna. Spagna Ma la “prossimità” deve trovare innanzitutto un sistema di regole in grado di mantenere e stimolare la capacita di riciclaggio d domestico i che h costituisce i i un asset fondamentale f d l per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla normativa comunitaria in materia. Ciò anche nell’ottica della strategia di politica industriale UE che trova una sua sintesi nella Comunicazione presentata dal Vicepresidente della Commissione, Commissione Antonio Tajani. Tajani