La gestione degli imballaggi

Transcript

La gestione degli imballaggi
La gestione degli imballaggi
Roma, 10 gennaio 2013
A cura di Massimo Medugno
ARMONIZZARE LE MISURE NAZIONALI
La direttiva comunitaria 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da
imballaggio aveva l’obiettivo di armonizzare le misure nazionali
sulla gestione degli imballaggi e sul recupero degli stessi (tra i
quali si ricorda il decreto Toepfer
q
p
del 1991),
), in modo da
assicurare il funzionamento del mercato interno, garantendo nel
contempo, un alto livello di protezione ambientale (1)
La parte Quarta “Gestione
Gestione dei Rifiuti”
Rifiuti dello Schema di decreto
legislativo “Norme in materia ambientale” recepisce anche la
direttiva 2004/12 (si veda l’allegato E della parte Quarta) che
modificato la Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio. Quest’ultima già recepita in Italia con il Dlgs n.
22/97.
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLO
Decreto “Norme in
materia ambientale”
Obiettivi
Direttiva 94/62
Obiettivi della Direttiva
2004/12
Obiettivo globale di recupero
50-65%
50
65%
60%
Obiettivo globale di riciclo
25-45%
55-80%
55-80%
Vetro
15%
60%
60%
Carta
15%
60%
60%
Metalli
15%
50%
50%
15%
22,5%
60%
Obiettivo minimo di riciclo:
Plastica
(solo riciclo
Legno
meccanico)
15
26%
35%
ALCUNE INCERTEZZE ANCORA
Nel già citato allegato E si riprende quanto previsto dall’allegato I
della Direttiva
2004/12 secondo il quale anime
anime, tubi e carte adesive (ad esempio)
non vengono considerati imballaggi.
Sarà la Commissione stessa, tramite un Comitato ad hoc, che
esaminerà
i
à alcuni
l
i casii iin via
i prioritaria
i i i per stabilire
bili se siano
i
imballaggi o meno
Poi vedremo quando e come.
DEFINIZIONI
Per meglio comprendere i cambiamenti introdotti dal D.Lgs.
152/2006 può
ò essere utile
til esaminare
i
i nuovii articoli
ti li del
d l Titolo
Tit l II,
II
facendo un confronto con i corrispondenti articoli del Decreto
Ronchi.
L’art. 217 (ambito di applicazione) corrisponde all’art. 34 del Dlgs
22.
Anche l’art. 218 (definizioni), che corrisponde all’art. 35 del Dlgs
22 cit., non innova significativamente . Vanno segnalate, soltanto,
le nuove definizioni “utente
utente finale
finale”,, di “filiera”,
filiera , di “ritiro”,
ritiro , di
“ripresa”, di “imballaggio usato”, oltre all’inclusione, tra gli
operatori economici dei “riciclatori, dei “recuperatori” e degli
“utenti
utenti finali”
finali . Non mostra,
mostra quindi
quindi, differenze significative neanche
l’art. 219 rispetto al corrispondente art. 36 del DLgs 22.
PARTICOLARITA
PARTICOLARITA’
All’art. 220 (obiettivi di recupero e di riciclaggio) incontriamo
delle significative differenze (rispetto all’art. 37 del Dlgs 22/97),
se non altro a causa del fatto che la direttiva 2004/12 (si veda
sopra) cambia in maniera rilevante gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio.
Detti obiettivi sono riportati e confermati nell’Allegato E della
parte Quarta del Decreto con due uniche differenze e cioè
ll’innalzamento
innalzamento di quelli
minimi per la plastica (al 26% invece del 22,5% tenuto conto
esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica) e per
il legno (al 35% invece del 15%).
15%)
LE COMUNICAZIONI
Il nuovo art. 220, comma 2 prevede che sia il Consorzio nazionale
degli imballaggi di cui all’articolo 224 a comunicare annualmente
alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello
unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all
all’anno
anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di
imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale,
la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le
predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di
cui all’articolo
all articolo 221,
221 comma 3
3, lettere a) e c) (rispettivamente che
abbiano organizzato la gestione in proprio dei propri rifiuti di
imballaggio o che abbia nesso in atto un sistema di restituzione
d i proprii imballaggi)
dei
i b ll
i) e iinviate
i t contestualmente
t t l
t
al Consorzio nazionale imballaggi.
L’EXPORT
Lo stesso comma 2 prevede anche i rifiuti di imballaggio esportati
saranno presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli
obblighi e del conseguimento dei nuovi obiettivi previsti solo se
esistono prove tangibili che l’operazione di recupero e/o
riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti.
Il successivo comma 5 dell’art. 220 corrisponde all’art. 37,
comma 3 del
d l DLgs 22/97.
/
Entrambi
b prevedono
d
che
h - qualora
l
non
siano raggiunti gli obiettivi di recupero e di riciclo - “alle diverse
tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura
economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario,
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi”.
SCARTI
l comma 6 dell’art. 220 equivale all’art. 37, comma 4 del citato
DL
D.Lgs.
22 per entrambi
22:
t
bi gli
li obiettivi
bi tti i sono riferiti
if iti aii rifiuti
ifi ti di
imballaggio generati sul territorio nazionale al netto degli scarti.
Detti obiettivi sono aggiornati con decreto del Ministro
dell’ambiente e dell’industria (...)”: evidentemente il “legislatore”
ha p
pensato ad un “aggiornamento
gg
automatico” della direttiva,, per
p
la sola parte degli obiettivi.
OBBLIGHI (1)
L’art. 221 (obblighi dei produttori e degli utilizzatori) va analizzato
confrontandolo con l’art.
l art. 38 del Dlgs 22, che ha
la stessa rubrica (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori).
Produttori ed utilizzatori (si vedano le definizioni di cui sopra) sono
responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti
(comma 1).
Tramite il servizio pubblico i “produttori” e gli “utilizzatori”
adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari
e degli altri rifiuti
di imballaggi comunque conferiti al servizio stesso (comma 2,
primo periodo).
A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI
(comma 2, secondo periodo).
OBBLIGHI (2)
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché
agli obblighi di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondarie terziari su superfici private,
nonché all’obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico,
pubblico i “produttori”
produttori
(fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed
importatori di imballaggi vuoti e di materiali
di imballaggio) possono alternativamente:
- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di
imballaggio;
- aderire al consorzio costituito per ciascun materiale;
- mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi
(il Dlgs 22
si riferiva espressamente a un “sistema
sistema
cauzionale”) (comma 3).
OBBLIGHI (3)
Agli “utilizzatori” (commercianti, distributori, addetti al
riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni) spetta di
ritirare
iti
gratuitamente
t it
t gli
li iimballaggi
b ll
i usati
ti secondari
d i e tterziari
i i ed
di
rifiuti di imballaggio secondari e terziari e di consegnarli in un
luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato (comma 4).
E’ appena il caso di osservare che questa norma, già presente nel
DLgs 22 cit
cit. avrebbe “meritato” un maggior coordinamento con le
tre opzioni per i produttori appena indicate.
La gestione degli imballaggi secondari e terziari è rimessa al
sistema produttori/utilizzatori; i primari, invece, vengono raccolti
dal servizio pubblico, insieme agli altri imballaggi conferiti.
Gli utilizzatori hanno in specifico gli obblighi di ritiro degli
imballaggi secondari e terziari e di consegna presso un luogo
concordato con il produttore.
OBBLIGHI (4)
Nel successivo comma 10 vengono elencati i costi a carico dei
produttori e degli utilizzatori.
Secondo il successivo comma 11 la restituzione di imballaggi usati
o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata,
differenziata non deve comportare oneri economici.
economici
Significativi cambiamenti vanno evidenziati anche rispetto alla
possibilità per Conai di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta
differenziata.
differenziata
Come si ricorderà l’art. 39 (Raccolta differenziata e obblighi della
pubblica amministrazione).
amministrazione) Del Decreto Legislativo n.
n 22/97,
22/97 al
comma 1, introduceva i concetti di efficacia, efficienza ed
economicità nella raccolta differenziata (già richiamati nell’art. 21
del decreto legislativo) e di coordinamento con la gestione di altri
rifiuti (comma 1).
OBBLIGHI (5)
L’art. 222, al comma 1, riproduce in buona sostanza, quanto già
previsto dall’art. 39, comma 1.
Infatti “La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi
Infatti,
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio
selezionati
l i
i dai
d i rifiuti
ifi i d
domestici
i ied
da altri
l i tipi
i i di rifiuti
ifi i di
imballaggio.
In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
fi
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata
secondo criteri che privilegino l'efficacia,
l efficacia, l'efficienza
l efficienza e
l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la
gestione di altri rifiuti.”
RACCOLTA DIFFERENZIATA (1)
Cambiano, invece,
Cambiano
invece le disposizioni riguardanti l’accertamento della
mancata attivazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata.
Secondo il comma 2 dell’art.
dell art. 222, è ll’Osservatorio
Osservatorio nazionale sui rifiuti
ad accertare che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato
sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio,
anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all
all’articolo
articolo 205
(quelli di raccolta differenziata, compito degli ATO, si veda la Tabella)
, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo
220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai
gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di
soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale
imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive,
selettive in
via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti
ottimali opportunamente identificati
identificati, per ll'organizzazione
organizzazione e/o
integrazione del servizio ritenuto insufficiente.
RACCOLTA DIFFERENZIATA (2)
Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli
obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida di
aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al
netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni
merceologiche omogenee.
Qualora il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare
entro quindici giorni dalla richiesta,
richiesta l'Osservatorio
l Osservatorio, nei successivi
quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive,
un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a
cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio
in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure
ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo
non superiore a dodici mesi,
mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi in
caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.
Obiettivi di raccolta differenziata per Termine
per
Ambito (art
(art. 205)
raggiungimento
35%
31.12. 2006
45%
31 12 2008
31.12.
65%
31.12. 2012
il
ASSETTI ORGANIZZATIVI
Gli articoli 223 e 224 del nuovo Decreto sono fondamentali per
comprendere come cambia l’assetto organizzativo del sistema
consortile Infatti
consortile.
Infatti, l’art
l art. 223,
223 comma 1 (dopo il correttivo) prevede
un consorzio per ciascun materiale
p p
Nel Decreto il CONAI vede riconosciuto e riaffermato il proprio
ruolo.
Pur prevedendosi la possibilità (per i produttori) di non aderire al
C
Conai
i (art.
( t 221
221, comma 5),
5) all Conai
C
i sii vedono
d
attribuite
tt ib it anche
h
ulteriori competenze.
Ad esempio,
esempio proprio i soggetti che non aderiscono a Conai devono
inviare, non solo il Programma specifico (art. 221, comma 6), ma
anche la Relazione sulla gestione (art. 221, comma 8),
disposizione quest’ultima
quest ultima innovativa rispetto a quanto previsto dal
Decreto legislativo n. 22/97.
CONTRIBUTI
Nel quadro normativo antecedente all’entrata
all entrata in vigore al Decreto
in esame il contributo ambientale viene disciplinato dallo Statuto
del Conai e dal successivo Regolamento.
Il contributo ambientale Conai viene ora espressamente
disciplinato dall’art. 224, comma 8.
Il livello dei contributi vigenti per singolo materiale è riassunto
nella Tabella che segue.
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 1998 - 2012
Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone passerà dal 1° aprile
2013 da 10 a 6 € a tonnellata.
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 1998 - 2012
DIVIETI (1)
Si introducono (art.
(art 43,
43 comma 2) dei “divieti
divieti secchi”
secchi , dall
dall’1
1
gennaio 1998, per gli imballaggi secondari e terziari, che non
possono essere immessi
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani,
urbani pena la sanzione
prevista dall’art. 261, comma 3.
Eventuali
E
li imballaggi
i b ll
i secondari
d i non restituiti
i i i all'utilizzatore
ll' ili
d
dall
commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio
pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata
attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4.
DIVIETI (2)
Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli
standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994.
1994
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati
i predetti
d i standard,
d d tenuto conto della
d ll comunicazione
i
i
della
d ll
Commissione europea 2005/C44/13.
Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla
parte quarta del presente decreto.
DIVIETI (3)
È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo,
mercurio cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per
mercurio,
milione (ppm) in peso, pena la sanzione prevista all’art. 261,
comma 3.
Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del
19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI (art. 221)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed
efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
prodotti
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all
all'articolo
articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su
richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5,
adempiono all'obbligo
all obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o
comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e
raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il
necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità
indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano
all Consorzio
C
i nazionale
i
l iimballaggi,
b ll
i salvo
l
il caso iin cuii venga
adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del
presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta
d i rifiuti
dei
ifi ti di iimballaggio
b ll
i secondari
d i e tterziari
i i su superfici
fi i private,
i t e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di
imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono
alternativamente:
a)) organizzare
g
autonomamente, anche in forma collettiva, la
gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio
nazionale) ;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto
un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea
documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto
i
d
deii criteri
i ied
delle
ll modalità
d li à di cuii aii commii 5 e 6.
6
[1] [2 ]
[1] L'art. 221, comma 3, lettera a) è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla
G U 29/01/2008
G.U.
29/01/2008, n.24)
24) con l'art.
l' t 2,
2 comma 30-ter,
30 t
llettera
tt
a).
)
[2] L'art. 221, comma 3, lettera a) è stato modificato dal DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U.
24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n.
71), con l'art. 26, comma 1, lettera a).
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta
organizzato
g
dai p
produttori e con g
gli stessi concordato. Gli
utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i
suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai
criteri determinati ai sensi dell'articolo
dell articolo 195
195, comma 2
2, lettera e).
e)
Periodo soppresso dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
[1]
[1] L'art. 221, comma 4 è stato modificato dal Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera b)
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale
Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del
sistema di cui al comma 3,
3 lettere a) o c) richiedendone il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto
va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica
di produttore
d tt
aii sensii dell'articolo
d ll' ti l 218,
218 comma 1,
1 lettera
l tt
r)) o
prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in
ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a
tale momento l'obbligo
g di corrispondere
p
il contributo ambientale
di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h).
segue…
Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di
aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficienza efficacia
ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed
autonomamente funzionante e che sarà in grado di conseguire,
nell'ambito delle atti
attività
ità s
svolte,
olte gli obietti
obiettivii di recupero
e pe o e di
riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi
siano informati sulle modalità
à del sistema adottato.
L'Osservatorio, ((acquisiti i)) necessari elementi di valutazione
forniti dal Consorzio nazionale imballaggi,
gg si esprime
p
entro
novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente
dell
ambiente e della tutela del territorio e del mare ll'adozione
adozione
dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi
sessanta giorni. L'Osservatorio sarà tenuto a presentare una
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
esperite
segue…
Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della
previgente normativa. ((Alle domande disciplinate dal presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990,
1990 n.
n 241.
241 A condizione che siano
rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui
al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
i i ed
dell mare come indicato
i di
nella
ll presente norma.))
))
[1] [2] [3] [4]
[1] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera c).
[2] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO -LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) ,
convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) con l'art. 5, comma 2-ter
[ ] L'art. 221,, comma 5 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 29 g
[3]
giugno
g
2010,, n. 128 (in
( SO n.184,, relativo alla G.U.
11/08/2010, n.186) con l'art. 4, comma 2.
[4] L'art. 221, comma 5 è stato modificato dal DECRETO -LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U.
24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n.
71), con l'art. 26, comma 1, lettera a).
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al
6
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.
225
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma
5 presentano all'Autorità
all Autorità prevista dall'articolo
dall articolo 207 e al Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel
programma generale di prevenzione e gestione di cui all
all'articolo
articolo
225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno
8
anno, i produttori di cui al comma 5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente,
precedente comprensiva
dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo,
partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del
programma specifico
ifi e d
deii risultati
i l i conseguiti
i i nell recupero e nell
riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli
scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o
la revoca disposta dall'Autorità,
dall Autorità, previo avviso all'interessato,
all interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli
obblighi previsti dai commi 6 e 7,
7 comportano per i produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224.
224 I provvedimenti dell'Autorità
sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale
imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in
applicazione
li
i
d
dell presente comma ha
h effetto
ff
retroattivo
i
aii soli
li fini
fi i
della corresponsione del contributo ambientale previsto
dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di
mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi
p
dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a)) i costi
ti per il ritiro
iti d
degli
li imballaggi
i b ll
i usati
ti e la
l raccolta
lt dei
d i rifiuti
ifi ti
di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio
nazionale imballaggi
gg o p
per esso ai soggetti
gg
di cui al comma 3
di procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari .
[1]
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata,, non deve comportare
p
oneri economici per
p
il
consumatore.
[1] L'art. 221, , comma 10, lettere a), b), c), d), e) è stato modificato dal DECRETO Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008,
n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-ter, lettera d).
CONSORZI (art. 223)
1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221,
comma 3
3, llettere
tt
a)) e c),
) costituiscono
tit i
un Consorzio
C
i per ciascun
i
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che
non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo
con g
gli altri consorziati ed unitamente agli
g stessi .
[1]
[1] L’art 223, comma 1 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera a).
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di
diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto
adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con il Ministro
co
s o delle
de e attività
a
à produttive,
p odu
e, da pubblicare
pubb ca e nella
e a
Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai
principi del presente decreto e,
e in particolare,
particolare a quelli di
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera
concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da
ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che lo
approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento
adottato
d tt t di concerto
t con il Ministro
Mi i t delle
d ll attività
tti ità produttive.
d tti
Ove
O
il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per
motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio
richiedente con le relative osservazioni.
segue…
Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla
previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al
nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto
ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
e onomi ità non
economicità,
nonché
hé di libera
libe a Concorrenza
Con o en a nelle attività
atti ità di
settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di
amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei
recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza
pp
dei p
produttori di materie
prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono
tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
giorni
segue…
Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale .
[1] [2]
[1] L’art 223, comma 2 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettere b) e c).
[2] L’art 223, comma 2 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U.
11/08/2010, n.186) con l'art. 4, comma 2.
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire
l'
l'equilibrio
ilib i della
d ll propria
i gestione
ti
fi
finanziaria.
i i A ttall fine
fi
i mezzii
finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai
contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal
Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma
3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224,
comma 8,, dai proventi
p
della cessione,, nel rispetto
p
dei principi
p
p
della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati,
nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di
terzi .
[1]
[1] L’art 223, comma 3 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera d).
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e
all'Osservatorio
ll'O
t i nazionale
i
l suii rifiuti
ifi ti un proprio
i programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti
d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno .
[1]
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente
articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al
Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno solare successivo,
che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e
gestione
i
.
[2]
[1] L’art 223, comma 4 è stato
29/01/2008, n.24) con l'art. 2,
[2] L’art 223, comma 5 è stato
29/01/2008, n.24) con l'art. 2,
modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
comma 30-quater, lettera e).
modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
comma 30-quater, lettera f).
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente
articolo
ti l sono iinoltre
lt ttenuti
ti a presentare
t
all'Osservatorio
ll'O
t i
nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una
relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con
l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico
ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio
gg
.
[1]
[1] L’art 223, comma 6 è stato modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U.
29/01/2008, n.24) con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f).
NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (1)
L’art.
L’
t 265,
265 comma 5:
5 “Con
“C
decreto
d
t del
d l Ministro
Mi i t dell'ambiente
d ll'
bi t e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività
produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti
economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti
consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a
forme ad essi alternative,, in conformità agli
g schemi tipo
p di
statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (2)
MASSIMO VARI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico. Signor Presidente … Il Governo accetta ll'ordine
ordine del
giorno Laura Molteni n. 9/5626/77, a condizione, innanzitutto,
che i proponenti accettino una riformulazione nel senso di
espungere il penultimo capoverso delle premesse,
premesse che inizia con
le seguenti parole: «tale norma è anticoncorrenziale (...)».
Quanto al dispositivo, il Governo lo accetta, a condizione che sia
così riformulato: «valutare l'opportunità di adottare iniziative per
un'effettiva liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di
imballaggio».
…
PRESIDENTE. … Prendo atto che i presentatori accettano la
riformulazione e non insistono per la votazione degli ordini del
giorno Dussin n. 9/5626/76 e Laura Molteni n. 9/5626/77,
accettati dal Governo, purché riformulati.
NUOVI CONSORZI O FORME ALTERNATIVE (3)
La Camera, premesso che:
il settore del riciclo e della restituzione degli imballaggi e dei loro
rifiuti necessita di una effettiva apertura al mercato;
• in più occasioni, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, Prof.
Monti quando era Commissario dell'Unione
Monti,
dell Unione Europea alla concorrenza
concorrenza,
e sia l'Antitrust hanno posto al nostro Legislatore richieste di
maggiore concorrenza nel settore degli imballaggi;
• obiettivi di liberalizzazione ha più volte annunciato il Governo,
Governo
tuttavia il decreto-legge in esame nulla contiene per il settore degli
imballaggi;
• la formulazione attuale della normativa italiana, come introdotta dal
Governo e contenuta nell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27,, che ha modificato l'articolo 221,, comma 3,, lettera a),
), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente),
riproduce pedissequamente la norma più volte contestata in passato;
•
segue…
[tale norma è anticoncorrenziale per i produttori permettendo a loro
di poter gestire solo i «propri» rifiuti di imballaggio, limitandosi ad
ampliare le modalità soggettive di operatività degli stessi produttori,
nel senso di esplicitare che lo possono fare anche in maniera
«collettiva»; peraltro tale possibilità non era esclusa neanche dai
testi precedenti del Codice dell'ambiente;]
• occorre procedere ad una effettiva liberalizzazione del settore della
gestione dei rifiuti di imballaggio, dando la possibilità ai produttori di
gestire tutti i rifiuti di imballaggio secondo il principio di reciprocità
su tutto il territorio nazionale, come avviene per il sistema dei
consorzi di filiera del CONAI,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità
pp
di adottare iniziative p
per un'effettiva
liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di
imballaggio [ad adottare le opportune iniziative per un'effettiva
liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti di imballaggio].
9/5626/77. Laura Molteni (LNP), Lanzarin, Dussin. ACCOLTO
•
INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA DEGLI
IMBALLAGGI
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO (1)
Il riferimento a modalità di assegnazione non trasparenti e a
un regime opaco (punti 248-240), precedono l’auspicio
dell’introduzione delle aste (punti 253 – 254).
L obiettivo dovrebbe essere quello di introdurre quella
L’obiettivo
“trasparenza informativa” che manca (o meglio che sembra
mancare) nelle attività consortili.
Va ricordato che la stessa Autorità non ha considerato idoneo
il meccanismo d’asta ai fini dell’allocazione del gas (Provv. 24
giugno
g
g
2004 n. 13299.)) p
preferendo un sistema “pro
p q
quota”.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO (2)
Peraltro, secondo l’Autorità, “salva le necessità di dettagliate
verifiche operative del modello delle assegnazioni con asta
alle diverse filiere da parte dei soggetti a ciò competenti
competenti”,
considera necessario opportuni criteri organizzativi. Infatti, le
aste mensili sono criticate dagli operatori in Corepla in
quanto impedirebbero la programmazione.
programmazione
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO (3)
Secondo
S
d l’Autorità
l’A t ità la
l stessa
t
quotazione
t i
fissata
fi
t a livello
li ll nazionale
i
l
non tiene conto delle disparità economiche.
potrebbe essere che p
prezzi locali o regionali
g
Il commento p
potrebbero portare ad altrettanta opacità ed essere lo specchio di
“monopoli locali”. Un prezzo di riferimento unico, se corretto, può
invece spingere verso una maggiore efficienza ed è soprattutto
elemento di trasparenza. Ma la “plastica” a quale prezzo si
riferisce nelle sue allocazioni?
RAPPRESENTANZA DI ALTRE CATEGORIE (1)
L’auspicio dell’Autorità di una effettiva rappresentanza di
recuperatori/riciclatori ed anche dei soggetti gestori dei servizi (in
quanto foriera di un “naturale conflitto d’interessi”) apparirebbe
opportuna
pp
“in p
particolar modo nel caso di filiere aperte
p
come
quelle della plastica”.
RAPPRESENTANZA DI ALTRE CATEGORIE (2)
Va chiarito (ammesso che non lo si sia già fatto) che in questo
modo si smarrisce il senso dell’organizzazione consortile in
relazione alle diverse responsabilità conseguenza della Direttiva e
della normativa di recepimento
p
soprattutto
p
con l’ingresso
g
dei
“gestori dei servizi”. Produttori, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi, sono soggetti a sanzioni i “fornitori
di servizi
servizi” no!
Più che “naturale conflitto di interessi” (auspicato dall’Autorità in
quanto comporterebbe maggiore concorrenza) si porrebbe, quindi,
ill problema
bl
d
di una ““incompatibilità
bl à d
di interessi”.
”
PROPRIETA’ DEL MATERIALE (1)
Secondo l’Autorità solo Rilegno non diventa proprietario. Secondo
la stessa se la proprietà fosse dei Comuni,
Comuni questi potrebbero
avere rapporti diretti con i riciclatori (e a parte il corrispettivo
Conai per le attività di raccolta). In questo modo si avrebbe un
alleggerimento
ll
i
t compiti
iti sistema
i t
consortile
til (240) e iintroiti
t iti rilevanti
il
ti
(242).
p
raccolta e rapporti
pp
riciclatori p
potrebbe
Scindere corrispettivi
essere fonte di deresponsabilizzazione del sistema. In questo
modo il sistema paga ma non è messo in condizione di
raggiungere gli obiettivi della Direttiva né di verificare la qualità
del materiale.
PROPRIETA’ DEL MATERIALE (1)
La nuova direttiva rifiuti (in corso di pubblicazione) fa espresso
riferimento che la raccolta differenziata soddisfi “ii necessari
criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti” (art. 11,
comma 2).
Appare sempre più fondamentale il collegamento tra raccolta dei
rifiuti e industrie che riciclano. Industria è considerato l’“asset”
fondamentale p
per realizzare la società del riciclaggio
gg con un alto
livello di efficienza delle risorse, obiettivo specifico della nuova
direttiva.
FLESSIBILITA’ DI SOGLIE DI RACCOLTA E RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI (1)
L’Autorità fa riferimento agli ottimi risultati del Conai in una parte
circoscritta
i
itt del
d lP
Paese.
Maggiore impegno Conai a livello di distribuzione territoriale.
L’Autorità auspica soglie di raccolta distinte per diverse aree
geografiche in quanto stimolerebbe efficienza: ma secondo la
stessa occorre tendere avviare a riciclo non solo quanto è
sufficiente p
per il raggiungimento
gg
g
degli
g obiettivi ma tutto q
quanto
viene raccolto. Tuttavia l’Autorità evidenzia anche che le soglie
debbano essere diverse anche per “un più equilibrato rapporto
con la capacità installata a livello nazionale
nazionale”..
FLESSIBILITA’ DI SOGLIE DI RACCOLTA E RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI (2)
La questione è interessante ed è il paradigma
d ll attività
delle
tti ità iin materia.
t i L’A
L’Autorità
t ità non lo
l scioglie
i li iin quanto
t indica
i di
le esigenze senza che si giunga il criterio. Rilevante la
considerazione del “più equilibrato rapporto con la capacità
installata a livello nazionale” in quanto in qualche modo fa
riferimento alla struttura industriale.
Si rammenti che ll’art
art. 224,
224 comma 13 già contiene una norma
per risolvere la questione territoriale collegata agli obiettivi di
raccolta differenziata che sono definiti a livello nazionale.
LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI
L’”ordine di priorità” nella gestione dei rifiuti, più che essere
“garantito” dall’art. 4 della Direttiva Rifiutri che lo indica
espressamente (i c.d.
c d “five-steps”)
five steps ) e dall'art
dall art. 179,
179 comma 1 del
Dlgs 152/2006 che è concretizzato dall’art. 11, comma 2 della
Direttiva Rifiuti e dall'art. 181 del recepimento italiano.
Quest’ultimi,
Q
’ l i i iinfatti,
f i iintroducono
d
d
degli
li obiettivi
bi i i vincolanti
i
l
i per lla
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, che verranno verificati
dalla Commissione e rispetto al quale gli Stati membri dovranno
inviare una relazione alla stessa.
Più che l’”ordine di priorità”, sarà il rispetto degli obiettivi previsti,
che consentirà all’Unione
all Unione Europea di avvicinarsi a una “società
società del
riciclaggio” .
[1]
[1]Si
veda CEPI Guidelines for Transposition and Implementation of the Waste Directive 2008/98, Bruxelles, 2009 consultabile su
www.cepi.org., sul punto pag. 11
INDUSTRIA E SETTORE RICICLATORE (1)
La Direttiva 98 non si riferisce all’industria solo in quanto settore
riciclatore (si veda l’art. 11, comma 2 ), ma anche in quanto
produttore del bene.
bene
Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro
recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure
l i l i
legislative
o non llegislative
i l i
volte
l ad
d assicurare
i
che
h qualsiasi
l i i
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore
del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del
produttore. Tale responsabilità include la successiva gestione del
rifiuto ((art. 8,, comma 1).
)
Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati
membri terranno conto della fattibilità tecnica e della praticabilità
economica nonché degli impatti complessi
complessivii sociali
sociali, sanita
sanitarii e
ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno (art. 8, comma 3).
INDUSTRIA E SETTORE RICICLATORE (2)
I produttori e i settori industriali che riciclano sono, quindi, i
riferimenti essenziali nella società del riciclaggio prevista dalla
direttiva.
direttiva
Fondamentale sarà, quindi, che la raccolta consenta degli
adeguati standard qualitativi: ciò ovviamente sarà più semplice
per le
l filiere
fili
““chiuse”
hi
” (dove
(d
cioè
i è il produttore
d
è anche
h un
riciclatore).
Ai produttori spetterà il compito fondamentale (nel caso di
responsabilità estesa del produttore) di organizzare il sistema e
di gestire direttamente il rifiuto avvalendosi ovviamente dei
fornitori di servizi,
servizi in maniera tale che possano essere raggiunti
gli obiettivi ambientali previsti in materia di riciclaggio.
RECYCLING SOCIETY
Ma a quali
q ali condizioni
ondi ioni verranno
e anno raccolti
a olti i rifiuti
ifi ti nel te
territorio
ito io
europeo? Seguendo quali regole di responsabilità ambientale?
A quali condizioni potranno essere esportati fuori dall’Europa?
Infatti, queste materie prime (siano esse classificate rifiuti o
meno, ma merceologicamente note come carta da macero,
rottami residui plastici ecc) sono molto importanti per l’industria
rottami,
l industria
manifatturiera europea. E proprio in Europa assistiamo al
maggiore impulso verso la “Recycling Society” e a sistemi di
raccolta differenziata,
differenziata secondo regole di responsabilità ambientale
che coinvolgono produttori, distributori ed anche i normali
cittadini. Cresce la raccolta differenziata /si veda l’Italia), ma
cresce anche
h l’export
l’
t dei
d i rifiuti
ifi ti raccolti
lti verso l’
l’estero.
t
Di ffatto
tt il
10-15% del materiale esportato fa il prezzo per tutti i materiali
commercializzati nel territorio nazionale. Prezzi che risentono degli
acquisti massicci o meno di competitors extra UE, con andamenti
a volte estremamente volatili. Evidente che dette condizioni non
favoriscono le capacità di riciclo installate in Europa e in Italia.
RICICLAGGIO E MERCATO (1)
In un quadro come questo, caratterizzato da una regolazione
importante e che disciplina la responsabilità del produttore e fissa
obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo da raggiungere (solo per citare
alcune fattispecie..), resta ancora da chiarire come conciliare tutto
ciò… con il mercato.
Soprattutto, se i meccanismi
S
i i del
d l mercato siano
i
in
i grado
d di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
(ad esempio…) che l’ordinamento europeo e nazionale considera
rilevanti per tendere verso “una società europea del riciclaggio con
un alto livello di efficienza delle risorse” (Considerando n. 28).
RICICLAGGIO E MERCATO (2)
Una prima risposta all’interrogativo può apparire scontata: se il
mercato fosse stato in grado di garantire detti obiettivi non
avremmo avuto bisogno di una Direttiva
Direttiva. Ad esempio,
esempio non ci
sarebbe stato bisogno di una disposizione come quella dell’art.
221, comma 2, Dlgs. n. 152/06 pone a carico dei produttori l’
“obbligo
obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato.
Ci può essere, poi, qualche considerazione più sofisticata che
tiene conto dell’azione dell’Antitrust in materia. Nell’indagine
conoscitiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio del 14
agosto
g
2008,, ad esempio,
p , l’Antitrust segnala,
g
, come alternativa
concorrenziale alle modalità attuali, che per l’assegnazione dei
rifiuti da imballaggi di propria competenza si provveda a mezzo
di aste.
aste
RICICLAGGIO E MERCATO (3)
In questo modo, ferma restando la necessità di organizzare le
aste in maniera efficiente e non pregiudizievole per le politiche di
approvvigionamento delle imprese interessate,
interessate verrebbero
evitate le opacità riscontrate nelle assegnazioni e i negativi effetti
di condizionamento della disponibilità degli input produttivi, oltre
a consentire una miglior valorizzazione della materia prima
secondaria.
ALLOCAZIONI (1)
Ma le aste possono assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio, garantire che, in qualche modo, il riciclo extra UE
venga effettuato con modalità simili a quelle usate in Europa e ciò
avvenga, infine, senza pregiudizio per le politiche di
approvvigionamento delle imprese interessate?
E’ indubitabile
i d bi bil che
h neii periodi
i di di mercato “forte”
“f
” le
l aste di vendita
di
permetterebbero ai comuni di incrementare i loro ricavi,
aumentando i costi per i “riciclatori” ed esasperando la volatilità.
Viceversa, se si obbligassero i “riciclatori” a bandire aste di
acquisto, il rapporto di forza si invertirebbe a scapito dei ricavi dei
comuni i quali dovrebbero tra loro competere per trovare uno
comuni,
sbocco alternativo alla discarica.
ALLOCAZIONI (2)
Insomma, l’asta non permette mai di migliorare le condizioni di
un soggetto senza peggiorare quelle dell’altro e per questo
motivo non può essere considerata uno strumento allocativo
efficiente. Nella misura in cui l’asta è uno strumento per
concentrare l’offerta in un solo banditore, l’”asta per la vendita”
rappresenta un metodo di fissazione del prezzo che richiama lo
schema concettuale del monopolio; l’”asta per l’acquisto” punta
invece sulla frammentazione dell’offerta ed evoca “il
monopsonio”
i ” ((ovvero un unico
i compratore
t
e molti
lti venditori).
dit i) In
I
entrambi i casi è inevitabile una perdita di benessere sociale in
considerazione del surplus che l’acquirente (il venditore) lascia
inevitabilmente sul campo rispetto alla condizione teorica di
equilibrio concorrenziale.
ALLOCAZIONI (3)
Insomma, l’asta non permette mai di migliorare le condizioni di
un soggetto senza peggiorare quelle dell’altro e per questo
motivo non può essere considerata uno strumento allocativo
efficiente. Nella misura in cui l’asta è uno strumento per
concentrare l’offerta in un solo banditore, l’”asta per la vendita”
rappresenta un metodo di fissazione del prezzo che richiama lo
schema concettuale del monopolio; l’”asta per l’acquisto” punta
invece sulla frammentazione dell’offerta ed evoca “il
monopsonio”
i ” ((ovvero un unico
i compratore
t
e molti
lti venditori).
dit i) In
I
entrambi i casi è inevitabile una perdita di benessere sociale in
considerazione del surplus che l’acquirente (il venditore) lascia
inevitabilmente sul campo rispetto alla condizione teorica di
equilibrio concorrenziale.
AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (1)
Nell’art. 16 della nuova Direttiva Rifiuti resta fermo il principio
che gli Stati membri adottano le misure per la creazione di una
rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti e di
recupero dei rifiuti urbani non differenziati (“provenienti dalla
raccolta domestica”). Esso introduce due significative novità.
La prima
L
i
è la
l possibilità
ibili à di li
limitare
i
le
l spedizioni
di i i in
i uscita
i dei
d i
rifiuti per motivi ambientali ovvero qualora detti rifiuti non siano
recuperati con standard equivalenti a quelli europei secondo
quanto previsto dal Regolamento n. 1013/2006. Non si tratta
della prima volta che le normative comunitarie si occupano di
questa materia e si tratta di una affermazione p
q
piuttosto
significativa.
AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (2)
La seconda, in deroga al medesimo Regolamento n. 1013,
riguarda la facoltà di limitare le spedizioni in entrata dei rifiuti
destinati ad impianti
p
di incenerimento q
qualora ciò p
producesse un
impatto negativo sui piani di gestione nazionali .
[2]
[2] Peraltro, gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani potranno essere considerati impianti di recupero (allegato II) solo
se la loro efficienza energetica sarà uguale o superiore a:
0,60 per gli impianti autorizzati o funzionanti prima del 1 gennaio 2009;
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.
AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (3)
Ma il Regolamento n. 1013 si fa carico, oltre che di esigenze
ambientali, anche di quelle di competitività. In questo senso deve
essere letto il riferimento a condizioni uniformi di riciclo nel Paese
di destinazione: qualora queste non fossero conformi a quelle del
paese di spedizione è prevista, a certe condizioni, la possibilità di
opporsi alla spedizione.
spedizione
Le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono
regolamentate dall’art. 12. Se ne ricordano alcune:
•
se il rifiuto è destinato a smaltimento e non a recupero;
•
se l’attività è inclusa nella Direttiva IPPC, ma non applica le
BAT;
BAT
•
se il rifiuto non viene trattato in linea con gli standard
ambientali europei e gli obblighi previsti nella legislazione
europea.
AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ (4)
Quest’ultimo aspetto può essere meglio compreso se si rilegge il
Considerando n. 22 del Regolamento 1013, che fa riferimento
all’istituzione
all
istituzione “di
di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a
garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato del
riciclo economicamente conveniente. E’ necessario, pertanto,
sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo,
riciclo
mediante l’applicazione di norme comuni in determinati settori,
se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per
migliorare
i li
lla qualità
lità d
dell riciclo”.
i i l ”
Quali e come accertare questi “standard” e “condizioni uniformi”
questione irrisolta a livello comunitario e
sembra restare una q
appare demandata ai singoli Stati membri.
STANDARD E CONDIZIONI UNIFORMI
La Decisione n. 753 del 2011 per il calcolo degli obiettivi di
riciclaggio emanata in attuazione della Direttiva Rifiuti, dà
qualche indicazione in merito.
merito Essa prevede,
prevede infatti,
infatti regole e
modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui
all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Consiglio L
L’art
art. 2 prende in
considerazione il caso dei rifiuti esportati fuori dell'Unione per
essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a
un'altra
' lt forma
f
di recupero di materiale.
t i l Essi
E i sono contabilizzati
t bili
ti
come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra
forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili
attestanti che l'invio è conforme alle disposizioni del regolamento
(Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
particolare dell'articolo 49,, paragrafo
p
p
g
2 e cioè con la garanzia
g
che
essi siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per
tutta la durata della spedizione, compreso il recupero.
PROSSIMITA’
Va, quindi, considerato il comma 5 dell'art. 181 del Dlgs n.
152/2006 che introduce il concetto della “prossimità” agli impianti
di recupero
recupero, secondo il quale “per
per le frazioni di rifiuti urbani
oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio
nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie
dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212,
comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero
privilegiando
i il i d il principio
i i i di prossimità
i ità agli
li iimpianti
i ti di recupero.””
PROSSIMITA’
Il “principio di prossimità” certo è molto interessante. Non
mancano esempi anche in altri Paesi europei come Francia e
Spagna.
Spagna
Ma la “prossimità” deve trovare innanzitutto un sistema di regole
in grado di mantenere e stimolare la capacita di riciclaggio
d
domestico
i che
h costituisce
i i
un asset fondamentale
f d
l per il
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla
normativa comunitaria in materia.
Ciò anche nell’ottica della strategia di politica industriale UE che
trova una sua sintesi nella Comunicazione presentata dal
Vicepresidente della Commissione,
Commissione Antonio Tajani.
Tajani