Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3543

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Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3543
Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3543
Edilizia e urbanistica - Distanze legali degli edifici - Impugnazione del titolo abilitativo edilizio -Legittimazione all’impugnazione di permesso di costruire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2008, proposto da:
Borriello Angelo, Guarnieri Ermanno, Bruge' Renzo, Abbrugiati Fiorisa, Crescini Patrizia, Sediari
Fiorella, Melappioni Marco, Serpilli Giovanni Maria, Focosi Attilio, Giantomasi Sergio, Baldinelli
Franco, Galeazzi Massimo, Pieroni Ombretta, Giantomasi Claudio, Mazzoni Stefania, Andreoni
Franco, Fabietti Francesca, Pieroni Novella, Cirombella Cesare, Magrini Luciano, Morbidoni
Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Maurizio
Discepolo in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;
contro
Comune di Ancona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni
Fraticelli, con domicilio eletto presso Federico Canalini in Roma, via Collazia, 2/F;
nei confronti di
Francolini & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Massimo Camiciola, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via
Portuense, 104;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 01895/2007, resa tra le parti,
concernente rilascio permesso di costruzione in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per
le parti gli avvocati Federico Canarini (su dichiarata delega di Gianni Fraticelli), Massimo
Camiciola e Diego Perucca (su delega di Maurizio Discepolo);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in favore della ditta
Francolini per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione su area a confine con gli
edifici nei quali insistono gli alloggi di cui sono proprietari, lamentando la violazione dell’art. 36
D.P.R. n. 380/2001, che impone la doppia conformità dell’intervento edilizio oggetto di
regolarizzazione alla disciplina edilizia ed urbanistica sia al momento della realizzazione
dell’abuso che a quello della domanda di sanatoria, nonché la violazione della norme tecniche
di attuazione del Piano regolatore comunale in relazione alle caratteristiche dell’immobile.
Con successivi motivi aggiunti, hanno proposto nuove censure avverso il medesimo atto in
relazione alle caratteristiche dell’immobile ed alla corrispondenza tra il progetto e lo stato dei
luoghi.
Il Tar ha disposto verificazione per acquisire una attenta ricostruzione di tali aspetti tecnici.
Con sentenza n. 1895/2007, il Tar, preso atto della rinuncia di alcuni ricorrenti, ha solo in
parte accolto il ricorso ed i primi motivi aggiunti, limitatamente al superamento dei limiti di
altezza, per mt 0,83, della porzione di edificio posta in corrispondenza dell’arretramento del
fabbricato situato nel prospetto posteriore (pareti A 11 e A 12), mentre lo ha respinto per il
resto, attesa l’infondatezza degli altri motivi. Ha, altresì, dichiarato inammissibili e comunque
irricevibili i secondi motivi aggiunti, notificati il 6.10.2006, in quanto proposti oltre il termine
decadenziale, potendo tali censure essere desunte dalla originaria conoscenza del
provvedimento impugnato e dalla documentazione tecnica messa a disposizione
dall’amministrazione a seguito dell’esercizio dell’accesso.
Propongono appello i ricorrenti deducendo:
- violazione degli articoli 12, 34 e 36 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, errore di fatto, travisamento
e falso apprezzamento dei presupposti;
- violazione dell’art. 9 N.T.A. del P.R.G.in relazione alla quota d’imposta del fabbricato;
- violazione dell’art. 9, p. 8 e 58 NTA, relative ai limiti di altezza del fabbricato, con riferimento
sia al ricorso originario che ai motivi aggiunti notificati in data 3.6.2006;
- violazione dell’art. 9 e 58 NTA in tema di distanze rispetto ai confini ed al rapporto tra altezza
del fabbricato e distanza dal confine;
- violazione dell’art. 9 NTA in relazione alla distanza rispetto alla proprietà Cianforlini;
- violazione della norma NTA in ordine alle distanze tra edifici;
- violazione dell’art. 873 c.c. e 9 NTA in relazione alla distanza tra il confine e ballatoi, terrazzi
e corpo scale;
- violazione delle norme sulla zona da destinare a verde.
Contestano, inoltre, la dichiarazione di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti,
riproponendo la censura di violazione dell’art. 60 del R.E.C. e dell’art. 9 NTA per mancata
corrispondenza tra reale superficie residua del lotto e cubatura realizzata.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Ancona e la ditta Francolini controinteressata.
All’udienza del 14 maggio 2013, in vista della quale le parti hanno depositato diffuse memorie,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo d’appello, relativo alla violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, è
infondato.
Nessun contrasto, invero, sussiste tra l’assenso in sanatoria impugnato e la norma che impone
la doppia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento
della realizzazione che a quello della domanda.
Come è noto, l'istituto dell'accertamento di conformità è diretto a sanare, con provvedimento
essenzialmente doveroso e vincolato, le opere edilizie solo formalmente abusive, in quanto
eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina
urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro
realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (doppia conformità)
(Cons. Stato Sez. IV, 26-03-2010, n. 1763).
L’ovvio presupposto fattuale, perché operi l’istituto dell’accertamento di conformità, è, dunque,
che le opere realizzate differiscano da quelle indicate nell’originario permesso di costruire, pur
essendo sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, in riferimento ai due
momenti. Irrilevante è, pertanto, la circostanza che l’intervento edilizio sia stato modificato
rispetto al progetto originariamente assentito, dal momento che la norma prende in
considerazione solo la conformità sostanziale del manufatto realizzato in concreto, per il quale
si chiede la sanatoria, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. Correttamente il Tar
ha giudicato ininfluente, nel caso concreto, la regola della doppia conformità, dal momento
che, nel periodo intercorrente tra la realizzazione delle opere e la domanda di sanatoria,
nessuna modifica alla disciplina urbanistica ed edilizia del Comune risultava intervenuta.
2. Quanto ai motivi relativi alle caratteristiche tecniche del manufatto ed al rispetto della
disciplina edilizia, ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice si sia rifatto alle
risultanze della verificazione d’ufficio.
3. In primo luogo, relativamente ai piani interrato e seminterrato ed alla supposta errata
impostazione del piano di campagna, quanto affermato dagli appellanti è contraddetto dalle
risultanze della verificazione, in cui è attestata la conformità della situazione altimetrica, avuto
riguardo al verificato piano di campagna ed a quanto indicato negli elaborati progettuali,
nonché la corrispondenza, per i piani interrato e seminterrato, delle quote altimetriche indicate
in progetto con quelle rilevate nella costruzione realizzata, con una differenza tra il piano di
campagna originario e quello verificato entro il limite del valore consentito dall’art. 9 NTA (mt
0,80).
4. Destituiti di fondamento sono, altresì, i motivi relativi al rispetto dei limiti di altezza del
fabbricato, per la parte non accolta dal Tar, che, data la loro intima connessione, possono
essere esaminati congiuntamente.
Il verificatore ha accertato un superamento dei limiti consentiti da parte dei prospetti posteriori
A11 e A12 - relativamente ai quali, infatti, il Tar ha accolto il relativo motivo di ricorso -,
mentre ha registrato superamenti di lieve entità ( cm 15/16) nei fronti A9 – 10 e A7 – 8 che ,
secondo il Tar, rientrano nei limiti di tolleranza ragionevolmente applicabili.
A tale ultimo riguardo, si ritiene condivisibile quanto considerato dal giudice di prime cure sulla
sussistenza di una modesta tolleranza (nella specie 15/16 cm), ciò potendo dedursi da quanto
previsto dall’art. 9 NTA, che un principio di tolleranza prevede espressamente ( per edificazioni
su terreni con pendenza superiore al 15% fino a mt 2).
5. Venendo ai motivi con cui si lamenta il superamento del limite sulle distanze, sia rispetto ai
confini, che tra edifici, anch’essi esaminabili congiuntamente, non risultano fondate le
doglianze degli appellanti, in quanto, richiamando quanto accertato dal verificatore in merito
all’andamento curvilineo del prospetto dell’edificio, può in effetti spiegarsi un lievissimo
scostamento (registrato dal verificatore in un punto pari a 13 cm , ed in altri tre punti
rispettivamente pari a 5 , 6 e 7 cm), condivisibilmente considerato dal Tar come contenuto nei
limiti della ragionevole tolleranza.
6. In merito alla distanza con edificio di proprietà di soggetto diverso dai ricorrenti, occorre
richiamare consolidati principi in materia di legittimazione all’impugnazione di permesso di
costruire (Cons. Stato Sez. V, 21-5-2013, n. 2757; Sez. VI, 26-6-2012, n. 3750), per cui è
necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas, ossia la dimostrazione di uno
stabile collegamento materiale con la zona coinvolta da un intervento edilizio in capo al
proprietario confinante. Di contro, non può ambire alla stessa tutela il proprietario confinante
con edificio a sua volta confinante con quello oggetto di intervento edilizio, in quanto ciò
determinerebbe una vera e propria sostituzione processuale, in violazione dell’art. 181 c.p.c.,
secondo il quale nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei
casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, gli scostamenti evidenziati dal verificatore in
relazione all’edificio di proprietà Cianforlini – sui quali è stato accertato l’accordo tra le parti,
essendo nella loro disponibilità - non possono avere alcun ingresso, con la conseguenza che la
pronuncia di inammissibilità dei relativi motivi di censura deve essere confermata.
Il verificatore non ha poi rilevato alcuna violazione delle distanze rispetto agli edifici di
proprietà dei ricorrenti, essendo esse nei limiti di quanto previsto dall’art. 9 NTA per gli edifici
che si fronteggiano per più di 12 metri (distanza pari all’altezza dell’edificio più alto e
comunque di almeno mt 10).
7. Generica appare, altresì, la censura circa la violazione delle distanze concernenti i ballatoi,
dal momento che non vengono forniti elementi sulla consistenza dei ballatoi, mentre la
documentazione attesta la presenza di terrazzi e balconi ai quali si applica la distanza minima
di 1,5 mt .
8. Infondato è anche il motivo di appello in ordine alla non rilevata violazione del rapporto tra
superficie costruita e verde comune o privato. Sul punto, infatti, il verificatore ha rilevato che
la normativa prevede 50 mq di verde ogni 100 mq di superficie fondiaria del lotto di intervento
per lotti superiori a 1000 mq , constatando, altresì, che il lotto oggetto di intervento presenta
una superficie inferiore a 1.000 mq.. Correttamente ed in linea con tale previsione, quindi, il
Tar ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma sul verde comune o privato.
9. Da respingere è anche il motivo diretto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in
cui ha dichiarato irricevibili per tardività i secondi motivi aggiunti notificati in data 6.10.2006.
Gli appellanti attribuiscono alla scarsa chiarezza dei progetti ed all’avvenuto accesso solo da
parte di alcuni dei ricorrenti la mancata tempestiva presentazione dei motivi.
Tali argomenti non costituiscono, tuttavia, giustificazione atta a superare la rilevata
irricevibilità.
Invero, il contenuto della documentazione progettuale non può considerarsi minimamente
correlato alla censura, tardivamente formulata, di violazione degli standard, che, in quanto
riferita alla esatta consistenza dell’immobile oggetto di intervento come desumibile dai dati
catastali identificativi, ben noti a tutti i ricorrenti fin dalla conoscenza del provvedimento
impugnato, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata.
10. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di
primo grado.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese in favore del Comune di Ancona e della
controinteressata, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), ossia euro
2000,00 (duemila/00) per ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.