Agricoltura e pesca
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IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 10302/06 (Presse 178) (OR. en) COMUNICATO STAMPA 2739ª Sessione del Consiglio Agricoltura e pesca Lussemburgo, 19 giugno 2006 Presidente Sig. Josef PRÖLL Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche dell'Austria STAMPA Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 9589 / 6319 Fa x: +32 (0)2 281 8026 [email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 10302/06 (Presse 178) 1 IT 19.VI.2006 Principali risultati del Consiglio Il Consiglio ha adottato il regolamento sul Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013 con un quadro finanziario globale di 3,85 miliardi di EUR. Il Consiglio ha svolto un pubblico dibattito sul benessere degli animali. 10302/06 (Presse 178) 2 IT 19.VI.2006 SOMMARIO1 PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5 PUNTI DISCUSSI FORESTE....................................................................................................................................... 7 NEGOZIATI NELL'AMBITO DELL'OMC.................................................................................... 9 SVILUPPO RURALE................................................................................................................... 10 BENESSERE DEGL ANIMALI ................................................................................................... 11 POLLAME DA CARNE............................................................................................................... 13 VARIE.......................................................................................................................................... 14 – Mondo rurale, vita e futuro degli agricoltori europei ............................................................ 14 – Forum delle Nazioni Unite sulle foreste ............................................................................... 14 – Influenza aviaria (H5N1) ..................................................................................................... 14 – Dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali............................................ 14 – Zucchero.............................................................................................................................. 15 – Settore del pollame e delle uova........................................................................................... 16 ALTRI PUNTI APPROVATI PESCA – 1 Fondo europeo per la pesca (FEP).....................................................................................................17 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio http://www.consilium.europa.eu. Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa. 10302/06 (Presse 178) 3 IT 19.VI.2006 AGRICOLTURA – Convenzione delle Alpi - Protocollo "Agricoltura di montagna" ........................................................20 – Norme di commercializzazione per le carni di pollame......................................................................20 – Norme di commercializzazione applicabili alle uova * ......................................................................20 – Lino e canapa....................................................................................................................................21 – Applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale (FLEGT) Conclusioni del Consiglio .................................................................................................................21 SVILUPPO RURALE – Bulgaria e Romania - Pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale - allargamento dell'UE..............................................................................................................................................22 MERCATO INTERNO – Autoveicoli - sistema di omologazione..............................................................................................23 POLITICA COMMERCIALE – Anti-dumping - Giappone - sistemi di telecamere..............................................................................23 TRASPARENZA – Accesso del pubblico ai documenti....................................................................................................23 10302/06 (Presse 178) 4 IT 19.VI.2006 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig.ra Sabine LARUELLE Ministro delle classi medie e dell'agricoltura Per la Repubblica ceca: Sig. Jan MLÀDEK Ministro dell'agricoltura Per la Danimarca: Sig.ra Lene ESPERSEN Sig. Anders MIKKELSEN Per la Germania: Sig. Gert LINDEMANN Ministro della giustizia Sottosegretario di Stato, Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca Sottosegretario di Stato, Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei consumatori Per l'Estonia: Sig.ra Ester TUIKSOO Ministro dell'agricoltura Per la Grecia: Sig. Evangelos BASIAKOS Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti Per la Spagna: Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Per la Francia: Sig. Dominique BUSSEREAU Ministro dell'agricoltura e della pesca Per l'Irlanda: Sig.ra Mary COUGHLAN Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione Per l'Italia: Sig. Paolo DE CASTRO Sig. Gian Paolo PATTA Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Sottosegretario di Stato alla salute Per Cipro: Sig. Fotis FOTIOU Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Per la Lettonia: Sig. MārtiĦš ROZE Ministro dell'agricoltura Per la Lituania: Sig. Jonas KONDROTAS Vice Ministro dell'agricoltura Per il Lussemburgo: Sig. Fernand BODEN Sig.ra Octavie MODERT Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura, all'istruzione superiore e alla ricerca Per l'Ungheria: Sig. József GRÀF Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Per Malta: Sig. George PULLICINO Ministro degli affari rurali e dell'ambiente Per i Paesi Bassi: Sig. Cees VEERMAN 10302/06 (Presse 178) Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti 5 IT 19.VI.2006 Per l'Austria: Sig. Josef PRÖLL Sig. Andrä RUPPRECHTER Per la Polonia: Sig. Andrzej LEPPER Per il Portogallo: Sig. Jaime SILVA Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche Direttore generale, Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Per la Slovenia: Sig.ra Marija LUKAČIČ Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione Per la Slovacchia: Sig. Juraj NOCIAR Rappresentante permanente aggiunto Per la Finlandia: Sig. Juha KORKEAOJA Ministro dell'agricoltura e delle foreste Per la Svezia: Sig.ra Ann-Christin NYKVIST Per il Regno Unito: Sig. David MILIBAND Per la Commissione: Sig.ra Mariann FISCHER BOEL Sig. Joe BORG Sig. Markos KYPRIANOU Ministro dell'agricoltura, responsabile della tutela dei consumatori Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali Membro Membro Membro I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati: Per la Bulgaria: Sig. Roussi IVANOV Per la Romania: Sig. Mugur CRĂCIUN 10302/06 (Presse 178) Vice capo della missione Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale 6 IT 19.VI.2006 PUNTI DISCUSSI FORESTE Il Consiglio ha preso nota della presentazione fatta dal Commissario Fischer-Boel della comunicazione intitolata "Un piano d'azione dell'UE per le foreste" (10448/06) e ha proceduto a un primo scambio di opinioni in merito. Il Commissario Fischer-Boel ha rilevato in particolare che attualmente esistono 15 milioni di proprietari di boschi e che 3.400.000 posti di lavoro sono direttamente o indirettamente connessi con la gestione delle foreste. La delegazione finlandese ha dichiarato che intende presentare conclusioni sulla questione nel corso della sua presidenza imminente. In linea generale, l'ampia maggioranza delle delegazioni potrebbe appoggiare gli obiettivi e le azioni chiave proposte nella comunicazione. Alcune delegazioni hanno insistito sulla necessità di favorire un maggiore impiego del legno quale fonte di energia rinnovabile e hanno sottolineato il ruolo plurifunzionale delle foreste. La comunicazione è stata adottata in seguito alla richiesta del Consiglio 1 alla Commissione di presentare un piano d'azione dell'UE per le foreste nel 2006 e sulla base della risoluzione del Consiglio del 1998 relativa alla strategia forestale dell'Unione europea. Il piano d'azione quinquennale (2007-2011) si articola in una serie di diciotto azioni chiave che la Commissione propone di attuare di concerto con gli Stati membri e che sono imperniate su quattro obiettivi: • migliorare la competitività a lungo termine, incoraggiando la ricerca, promuovendo lo scambio di esperienze e l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia e migliorando la cooperazione e la formazione; • migliorare e tutelare l'ambiente, favorendo il rispetto da parte dell'Unione europea degli obblighi internazionali (protocollo di Kyoto), nonché la realizzazione di un sistema di sorveglianza europeo delle foreste per sostituire l'attuale programma Forest Focus che scade nel 2006; • migliorare la qualità di vita, in particolare operando con le comunità locali nella pianificazione, realizzazione, gestione e utilizzazione dei boschi urbani e periurbani; 1 Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione dell'UE per le foreste, 2662a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca", 30-31 maggio 2005. 10302/06 (Presse 178) 7 IT 19.VI.2006 • favorire il coordinamento e la comunicazione, rafforzando il ruolo del comitato permanente forestale mediante un programma annuale di lavoro, riunioni congiunte tra i membri del comitato e quelli del gruppo consultivo "foreste e sughero"1 nonché di altri organi consultivi quali il comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno,2 e stimolare l'impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità. Sarà effettuata una valutazione intermedia nel 2009 e una valutazione finale avrà luogo nel 2012. Il piano d'azione indica inoltre ulteriori azioni realizzabili dagli Stati membri in funzione delle specifiche realtà e priorità nazionali ricorrendo a strumenti comunitari già esistenti, ma che potrebbero anche richiedere strumenti nazionali. 1 2 Decisione 2004/391/EC (GU 120 del 24.4.2004, pag. 50). Decisione 97/837/EC (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 95). 10302/06 (Presse 178) 8 IT 19.VI.2006 NEGOZIATI NELL'AMBITO DELL'OMC Il Consiglio è stato ragguagliato dal Commissario Fischer-Boel ed ha avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi e le prospettive dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. La presidenza ha concluso confermando il sostegno del Consiglio alla Commissione negli sforzi per negoziare un accordo OMC globale, equilibrato e ambizioso conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio, ha preso nota delle conclusioni del Consiglio del 12 giugno e ha sottolineato la necessità di procedere uniti. In occasione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 12 giugno il Consiglio aveva adottato le sue conclusioni sui negoziati OMC. 1 Si rammenta che l'UE ha presentato la sua ultima offerta condizionata sull'accesso al mercato per i prodotti non agricoli e dell'agricoltura il 28 ottobre 2005. 2 1 2 Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/90011.pdf Per ulteriori dettagli su tale offerta cfr.: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/400 e http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1358 10302/06 (Presse 178) 9 IT 19.VI.2006 SVILUPPO RURALE Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario della delegazione cipriota, la decisione che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale (69, 75 miliardi di EUR) per il periodo 2007-2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (27,699 miliardi di EUR) (10016/06). Il Consiglio ha altresì convenuto di iscrivere nel processo verbale della sessione che il criterio di ripartizione dei rimanenti fondi di sviluppo rurale proposto dalla Commissione è stato approvato dal Consiglio. 10302/06 (Presse 178) 10 IT 19.VI.2006 BENESSERE DEGL ANIMALI Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sulla comunicazione concernente il benessere degli animali (5734/06+ADD1). Il Consiglio ha inoltre preso atto delle conclusioni della presidenza che sintetizzano i principali punti emersi dalla conferenza sul benessere degli animali tenutasi a Bruxelles il 30 marzo 2006. In tale sede, i rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni europee, delle parti internazionali e di un'ampia gamma di soggetti interessati dell'intera catena alimentare hanno dibattuto la comunicazione della Commissione, che riguarda principalmente il benessere degli animali allevati per la produzione alimentare. Il dibattito è stato aperto al pubblico. Le conclusioni della presidenza insistono in particolare sulla creazione di una rete di istituti e laboratori scientifici europei competenti in materia di benessere degli animali, sottolineano la necessità di una valutazione d'impatto e rilevano l'opportunità che l'esigenza di legiferare si basi sui risultati di studi scientifici validi, che ne dimostrino la necessità e la fattibilità. Sono inoltre considerati altamente prioritari indicatori obiettivi e misurabili del benessere degli animali. È previsto anche che la Commissione esplori eventuali opzioni per un sistema di etichettatura sul benessere degli animali a livello dell'UE. Le conclusioni sostengono infine il reciproco riconoscimento di norme sul benessere degli animali a livello multilaterale e su scala mondiale. La comunicazione delinea le intenzioni della Commissione circa future iniziative sul benessere degli animali. Il 20 febbraio il Consiglio ha avuto un primo scambio di opinioni sulla comunicazione sulla scorta di un questionario (cfr. 6083/06). In tale occasione, la maggioranza delle delegazioni ha insistito sulla necessità di verificare l'impatto socioeconomico sui produttori e i consumatori prima di procedere a qualsivoglia modifica dei requisiti minimi esistenti. Vari Stati membri hanno convenuto sull'esigenza di una valida base scientifica per l'aggiornamento dei requisiti minimi attuali. Alcune delegazioni si sono dette favorevoli a una campagna d'informazione affinché agricoltori, dettaglianti e consumatori siano messi in condizione di conoscere meglio le norme comunitarie vigenti sul benessere degli animali e la relativa applicazione. 10302/06 (Presse 178) 11 IT 19.VI.2006 Nella sessione del 23 gennaio, il commissario Kyprianou ha presentato il piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 e ha dichiarato che esso: • è inteso a migliorare il benessere degli animali in base a standard scientifici; • è volto a informare meglio i cittadini; • sosterrà iniziative in materia di benessere degli animali nei consessi internazionali quali l'OMC; • è inteso a fissare indicatori e parametri per determinare il livello del benessere degli animali; • incoraggerà la ricerca nel settore. 10302/06 (Presse 178) 12 IT 19.VI.2006 POLLAME DA CARNE Il Consiglio ha preso atto della relazione presentata dalla presidenza (10287/06) su un progetto di direttiva (9606/05+ADD1) che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne e delle osservazioni formulate nella fase attuale da varie delegazioni, principalmente riguardo al periodo di attuazione, alla questione della raccolta dei dati prima della fissazione di un limite obbligatorio, alla necessità di riferire sull'impatto socioeconomico per il settore delle misure previste e alla questione delle sanzioni. Il Consiglio ha rilevato che il piano di lavoro proposto ha ottenuto il sostegno della maggioranza delle delegazioni ed ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti di proseguire i lavori su questa base, al livello appropriato, nella prospettiva di giungere ad una conclusione nel corso della presidenza finlandese. Le principali proposte elaborate dalla presidenza (10287/06) consistono a grandi linee nell'ampliamento del campo di applicazione della proposta per includere i polli di agricoltura biologica e allevati all'aperto e prevedere l'eventuale fissazione da parte della Commissione di un limite obbligatorio, da definire, della densità di allevamento, al termine di un periodo durante il quale sarebbero raccolti dati a livello nazionale su norme armonizzate in materia di benessere (tasso di mortalità, densità di allevamento, lesioni alle piante delle zampe, ecc.). Tale limite massimo si applicherebbe con requisiti rafforzati di benessere. La soglia minima iniziale per la densità di allevamento di 30 kg di animali vivi per metro quadrato resta valida. La proposta è stata presentata dal Commissario Kyprianou al Consiglio nel luglio 2005 (10817/05). Da allora il gruppo "Esperti veterinari" si è riunito a più riprese durante le presidenze britannica ed austriaca, e l'ultima relazione è stata sottoposta al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper) il 7 giugno 2006. Il Comitato speciale Agricoltura ha inoltre discusso gli aspetti socioeconomici della proposta (7522/06). Il progetto di direttiva stabilisce una densità di allevamento di base di 30 kg di animali vivi per metro quadrato, nonché un numero di condizioni minime per garantire il benessere degli animali. Gli allevatori devono garantire un accesso appropriato allo strame, agli abbeveratoi e al mangime, nonché un'adeguata ventilazione. Gli edifici devono avere una certa quantità di luce e devono essere effettuate almeno due ispezioni giornaliere. I polli gravemente feriti o che mostrano segni di cattiva salute devono ricevere un trattamento appropriato o essere abbattuti immediatamente. Tali norme minime sono integrate da precisi requisiti in materia di tenuta di registri su questioni quali le temperature interne, i trattamenti medici effettuati e i tassi di mortalità. Le aziende conformi ai requisiti rafforzati di benessere saranno autorizzate ad allevare fino a 38 kg di animali vivi per metro quadrato a condizione che le ispezioni all'abbattimento continuino a dimostrare che il benessere degli animali non è pregiudicato in alcun modo. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 14 febbraio 2006. 10302/06 (Presse 178) 13 IT 19.VI.2006 VARIE – Mondo rurale, vita e futuro degli agricoltori europei Il Consiglio ha preso atto delle conclusioni della presidenza (10479/06) sul mondo rurale, la vita ed il futuro degli agricoltori europei, in seguito alle discussioni sulla materia svoltesi nella riunione informale dei ministri a Krems (Austria, 28-30 maggio 2006). – Forum delle Nazioni Unite sulle foreste Il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta (9949/06) trasmessa dalla presidenza austriaca relativa alla sesta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste. – Influenza aviaria (H5N1) Il Consiglio ha preso atto degli aggiornamenti forniti dal Commissario Kyprianou sugli ultimi sviluppi riguardanti i casi identificati di influenza aviaria causati dal ceppo H5N1 nel mondo e nell'Unione europea. Attualmente il virus H5N1 è stato identificato in uccelli selvatici in tredici Stati membri (Grecia, Slovenia, Italia, Austria, Ungheria, Slovacchia, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Polonia, Repubblica ceca e Regno Unito) e nel pollame commerciale o domestico in cinque Stati membri (Francia, Svezia, Germania, Danimarca e Ungheria). Il 9 giugno l'Ungheria ha informato la Commissione di un possibile caso di influenza aviaria causata dal ceppo virale H5N1 in un'azienda commerciale nel sud del paese (Bacs-Kiskun) e dell'abbattimento di 2300 oche di allevamento. In totale 400 000 capi di pollame sono stati soppressi e distrutti. La Romania ha riferito in merito a 130 casi di focolai confermati in diciotto distretti da metà maggio. La proposta di estendere il divieto di importazione al pollame vivo ed ai prodotti a base di pollame provenienti da tutto il territorio rumeno è stata appoggiata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sulla base della considerazione che il virus altamente patogeno H5N1 si è diffuso rapidamente in Romania da quando l'influenza aviaria ha cominciato a ripresentarsi nel paese a partire da metà maggio. Le misure saranno riesaminate nel luglio 2006. – Dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali Il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta (10472/06) trasmessa dalla delegazione ceca relativa ad un progetto di dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali. Scopo della dichiarazione è quello di riconoscere a livello mondiale che gli animali sono esseri viventi sensibili, in grado di provare dolore e stress. Il benessere degli animali dovrebbe pertanto essere riconosciuto come parte dello sviluppo sociale delle nazioni del pianeta. La dichiarazione è uno strumento volto a migliorare le condizioni generali di vita degli animali in tutti i paesi. Il progetto di dichiarazione universale sul benessere degli animali dovrà essere discusso in modo da giungere ad un accordo intergovernativo sul testo della dichiarazione da sottoporre alla riunione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) che si svolgerà a New York nel luglio 2007. 10302/06 (Presse 178) 14 IT 19.VI.2006 – Zucchero La delegazione lettone ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sui problemi derivanti dal regolamento adottato dalla Commissione l'8 giugno 2006 1 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 2 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (10520/06). Secondo questa delegazione, il regolamento della Commissione che si applicherà a decorrere dal 1º luglio 2006: • impone alle imprese che abbandonano la produzione di zucchero in seguito alla riforma del settore obblighi anomali che potrebbero obbligarle ad interrompere la produzione senza poter partecipare al regime di ristrutturazione; tra questi obblighi, il regolamento prevede che il pagamento di ciascuna rata (una prima rata del 40% ed una seconda del 60%) dell'aiuto alla ristrutturazione - pari a 730 EUR per tonnellata durante le campagne 2006/2007 e 2007/2008 sarà subordinato alla costituzione di una garanzia corrispondente al 120% della rata prevista; • all'articolo 12, paragrafo 2 fornisce un'interpretazione errata dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 320/2006 riguardo all'aiuto alla ristrutturazione da accordare rispetto alla campagna di commercializzazione per cui le quote sono liberate. La delegazione lettone ha dichiarato in particolare che l'aiuto alla ristrutturazione deve essere concesso relativamente alla campagna di commercializzazione per la quale le quote sono state liberate, a prescindere dalla disponibilità o meno di risorse finanziarie nel fondo di ristrutturazione. La delegazione lettone ha pertanto chiesto alla Commissione ed al Consiglio di adottare le misure necessarie per garantire che le modalità di applicazione del regolamento sul regime di ristrutturazione siano conformi agli accordi raggiunti. La delegazione dei Paesi Bassi ha appoggiato la richiesta della Lettonia e ha chiesto alla Commissione di dar prova di maggiore flessibilità nel tener conto delle preoccupazioni espresse della delegazione lettone. Nell'insistere sulla necessità di garanzie adeguate che assicurino il rispetto delle condizioni da parte del beneficiario dell'aiuto alla ristrutturazione, la delegazione dei Paesi Bassi ha tuttavia osservato che per molte aziende era impossibile conformarsi a requisiti così rigorosi. 1 2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. 10302/06 (Presse 178) 15 IT 19.VI.2006 Il Commissario Fischer-Boel ha dichiarato che la costituzione di una garanzia corrispondente al 120% di una delle due rate (40% prima e 60% in una fase successiva) ha lo scopo di fornire un incentivo alle aziende al fine di ristrutturare la loro attività sulla base di un piano economico nel modo più efficiente e garantire che gli importi siano spesi correttamente. Per quanto riguarda la questione del ritiro o del rinvio della domanda di ristrutturazione (articolo 12), ha dichiarato che la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione è subordinato alla liberazione della quota. – Settore del pollame e delle uova Le delegazioni francese, greca ed italiana, appoggiate da un'ampia maggioranza di delegazioni, hanno chiesto alla Commissione di ampliare il campo di applicazione dell'attuale regolamento (CE) del Consiglio n. 679/2006 relativo all’applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato nei settori del pollame e delle uova ai comparti a valle dell'industria del pollame e delle uova - impianti di macellazione e magazzini - colpiti dalla perdita di fiducia dei consumatori, e di non limitare il sostegno ai produttori di uova ed agli allevatori di pollame; ha inoltre proposto di cofinanziare l'aiuto al fine di eliminare le eccedenze sul mercato, coprire i costi di magazzinaggio del pollame e la distruzione degli stock (10646/06, 10647/06). Tali delegazioni hanno inoltre chiesto la proroga fino alla fine di luglio del finanziamento delle attuali misure di compensazione dei produttori, giunte a scadenza ad aprile, in seguito alle perturbazioni dei mercati europei di pollame e uova. Il Commissario Fischer-Boel ha dichiarato, per quanto riguarda l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 679/2006, che i suoi servizi stanno attualmente effettuando un'analisi del mercato e che un regolamento sarà sottoposto al comitato di gestione per le carni di pollame e le uova il 21 giugno. Il Commissario ha tuttavia sottolineato la necessità di dare la priorità all'esame dei problemi nei comparti a monte del settore piuttosto che a valle. Pur non negando il fatto che l'industria sta attualmente accumulando stock di pollame, non ha ritenuto che essa sia ammissibile a misure di sostegno del mercato. Ha inoltre sottolineato che l'industria dovrebbe trarre vantaggio dalle buone prospettive per le esportazioni e dall'aumento delle restituzioni all'esportazione concesse al settore1 per smaltire rapidamente le eccedenze. Infine ha osservato che, poiché non si riscontrano gravi perturbazioni del mercato, una proroga del periodo di compensazione delle perdite subite dai produttori non è giustificata. Ha tuttavia dichiarato che i suoi servizi sono disposti ad esaminare le varie richieste degli Stati membri. 1 In sede di comitato di gestione del 17 maggio le restituzioni all'esportazione sono state aumentate di 5 EUR/100 kg per i polli interi e per i tagli di pollo. Vedasi: http://ec.europa.eu/agriculture/minco/manco/poultry/760.pdf 10302/06 (Presse 178) 16 IT 19.VI.2006 ALTRI PUNTI APPROVATI PESCA Fondo europeo per la pesca (FEP) Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con l'astensione delle delegazioni belga e polacca, un accordo politico circa la proposta di regolamento sul Fondo europeo per la pesca (FEP), in base a una proposta di compromesso della Presidenza approvata dalla Commissione (cfr. 10529/06 + ADD1 + ADD2). I negoziati relativi al Fondo erano falliti a due riprese, nel giugno 2005 e nel maggio 2006. Il testo sarà in seguito messo a punto dai Giuristi-linguisti. L'adozione del regolamento offrirà ai pescatori e agli altri attori del settore un quadro finanziario stabile per il periodo 2007-2013. Le modalità d'applicazione saranno probabilmente discusse tra luglio e ottobre 2006, affinché le disposizioni del regolamento siano attuate il più presto possibile. Le principali modifiche apportate all'accordo relativo al FEP sono le seguenti: • campo di applicazione (articolo 1): il sostegno comunitario è esteso alle zone di pesca e alla pesca nelle acque interne; • gli obiettivi del Fondo (articolo 4) includono ora la promozione di uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne; • gli importi finanziari destinati al FEP sono ridotti da 4,96 miliardi di EUR a circa 3,85 miliardi di EUR a seguito dell'accordo sul progetto relativo alle prospettive finanziarie; • estensione del campo di applicazione dell'asse prioritario 1: il campo di applicazione del sostegno del Fondo (articolo 21) è esteso agli aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione per le imprese in difficoltà, conformemente agli orientamenti comunitari in materia; sono compresi anche aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e proprietari di pescherecci per un periodo massimo di sei mesi nel corso del periodo 2007-2013, in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decisa dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse; 10302/06 (Presse 178) 17 IT 19.VI.2006 • gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività coprono la possibilità di finanziamento per la sostituzione dei motori (articolo 24) a condizione che ciò non aumenti la capacità di pesca: il Fondo può contribuire al finanziamento per la sostituzione dei motori dei pescherecci - il che non era inizialmente previsto nel progetto di regolamento - purché il nuovo motore abbia una potenza identica o inferiore a quella del vecchio motore per le navi della piccola pesca costiera (inferiori a 12 metri), o purché il nuovo motore abbia una potenza almeno del 20% inferiore a quella del vecchio motore nel caso di pescherecci di lunghezza tra i 12 e i 24 metri, o almeno una potenza inferiore del 20% a quella del vecchio motore e il peschereccio costituisca oggetto di un piano di salvataggio e di ristrutturazione e utilizzi un metodo di pesca che consuma meno carburante nel caso di pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri; inizialmente il progetto di regolamento prevedeva solo cifre indicative per il finanziamento di impianti e motori rispettosi dell'ambiente; • aiuti ai giovani pescatori (articolo 26): il Fondo può concedere premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio attrezzato per la pesca in mare di lunghezza inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 e i 30 anni. Il premio non supera il 15% del costo di acquisizione del peschereccio né l'importo di 50 000 EUR. Questa misura è nuova poiché il progetto iniziale prevedeva un sostegno soltanto per misure di formazione e incentivi alla formazione destinati ai giovani pescatori; • aiuti agli investimenti nell'asse prioritario 2 (articolo 28: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ): gli aiuti agli investimenti sono ora estesi alle medie imprese - anziché limitarsi alle micro e piccole imprese come nella proposta - e alle imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR. Queste condizioni non si applicano alle regioni ultraperiferiche e alle isole periferiche greche; • intensità dell'aiuto (cfr. allegato): la partecipazione finanziaria della Comunità e gli aiuti pubblici degli Stati membri interessati sono stati fusi insieme semplificando il quadro dell'intensità dell'aiuto e aumentando il contributo pubblico globale; • equilibrio tra le entrate nella flotta e le uscite dalla flotta: una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione consente di reintrodurre nella flotta il 4% (anziché il 3%) del tonnellaggio corrispondente alle uscite dalla flotta a partire dal 1° gennaio 2007 per il periodo di riferimento 2003-2006. Tuttavia gli Stati membri saranno soltanto in grado di destinare tale tonnellaggio al fine di migliorare la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro e la qualità del prodotto a bordo delle navi. Dovrà essere data priorità ai pescherecci della piccola pesca costiera; • gli aiuti pubblici per i pescherecci nelle regioni ultraperiferiche possono essere autorizzati fino al 31 dicembre 2006 (un anno). 10302/06 (Presse 178) 18 IT 19.VI.2006 Il FEP istituito per il periodo 2007-2013 contribuirà alla necessaria riduzione delle capacità di pesca. Il Fondo contribuirà anche alla ristrutturazione del settore attraverso misure socio economiche per limitare le conseguenze del declino delle attività di pesca. La Commissione ha presentato la proposta il 14 luglio 2004. Il Fondo interverrà in merito a cinque assi differenti: – Asse 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, tra cui aiuti agli armatori che cessano temporaneamente le loro attività di pesca nell'ambito di piani di ricostituzione, investimenti a bordo dei pescherecci e aiuti alla piccola pesca costiera. – Asse 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione: misure a favore di investimenti produttivi nell'acquacoltura, misure idroambientali, indennità compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati quando collegato a fini di protezione della sanità pubblica, sostegno a favore di investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne. – Asse 3: misure di interesse comune: sostegno per le azioni collettive. – Asse 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca, indirizzato alle zone a bassa densità di popolazione, ad attività di pesca in fase di declino o a piccole comunità che vivono di pesca. – Asse 5: assistenza tecnica (valutazioni, perizie, studi, ecc.). Il Fondo avrà una dotazione finanziaria di 3,85 miliardi di EUR conformemente all'accordo sulle prospettive finanziarie concluso tra le tre istituzioni. Il Parlamento europeo ha formulato un parere il 6 luglio 2005. 10302/06 (Presse 178) 19 IT 19.VI.2006 AGRICOLTURA Convenzione delle Alpi - Protocollo "Agricoltura di montagna" Il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione di un protocollo sull'agricoltura di montagna annesso alla convenzione delle Alpi, inteso a promuovere un'agricoltura ecocompatibile nella regione alpina (10052/06). Norme di commercializzazione per le carni di pollame Il Consiglio ha adottato un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (9434/06). Il regolamento (CEE) n. 1906/90 che contiene diversi riferimenti alla normativa veterinaria comunitaria, è modificato soprattutto per adeguare i riferimenti alle corrispondenti disposizioni dei nuovi regolamenti sanitari e altri riferimenti che non sono più esatti. Il regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Norme di commercializzazione applicabili alle uova * Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce le condizioni di commercializzazione all'interno dell'UE delle uova ivi prodotte o importate da paesi terzi (9433/06, 10282/06 ADD1). Gli Stati membri hanno la possibilità di esonerare dagli obblighi del regolamento le uova vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale se limitate a piccoli quantitativi. Il regolamento distingue due categorie di uova: la categoria A, uova fresche adatte al consumo umano diretto e la categoria B, uova da destinare all'industria alimentare o non alimentare. Gli Stati membri designeranno i servizi d'ispezione incaricati di verificare il rispetto del regolamento e stabiliranno il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il regolamento, che abroga il regolamento (CEE) n. 1907/90, si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2007. 10302/06 (Presse 178) 20 IT 19.VI.2006 Lino e canapa Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre e il regolamento (CE) n.1782/2003, per quanto riguarda la canapa ammissibile al regime di pagamento unico (9870/06). La delegazione ceca si è astenuta. Scopo del regolamento è prorogare fino alla fine della campagna 2007/2008 l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa (90 EUR/tonnellata) e per le fibre lunghe di lino (160 EUR/tonnellata nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, 200 EUR/tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009). È altresì prevista la proroga dell' aiuto complementare temporaneo (da 50 EUR/ettaro a 120 EUR/ettaro a seconda della regione) in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per continuare a consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato. Si prevede inoltre di rendere ammissibile al regime di pagamento unico anche la coltivazione di canapa destinata ad altri usi industriali e non soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre. Il regolamento si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore (1º luglio 2006), eccetto l'articolo 2 (produzione di canapa), che si applicherà dal 1°gennaio 2007. Applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale (FLEGT) Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: " IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. RIBADENDO il fermo impegno dell'UE a contribuire alla gestione sostenibile delle foreste del pianeta; 2. RILEVANDO l'esigenza di una cooperazione tra i paesi orientata all'azione nonché di un'efficace partecipazione delle parti interessate al fine di pervenire a una gestione sostenibile delle foreste, compresa l'esigenza di cooperazione per combattere i disboscamenti illegali, il commercio e la corruzione ad essi associati; 10302/06 (Presse 178) 21 IT 19.VI.2006 3 RICORDANDO il piano d’azione dell’UE per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e la recente adozione del regolamento del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea; 1 4 RICONOSCENDO la grande importanza dei processi regionali riguardanti l'applicazione delle normative e il governo nel settore forestale (FLEG) organizzati congiuntamente dalla Banca mondiale al fine di affrontare il problema complesso e urgente dei disboscamenti illegali, il commercio e la corruzione ad essi associati; 5. PLAUDENDO ai risultati della conferenza ministeriale "Europa - Asia settentrionale" dedicata al FLEG, svoltasi a San Pietroburgo dal 22 al 25 novembre 2005, che ha riunito circa 300 partecipanti di 48 paesi in rappresentanza di governi, del settore privato, della società civile e di organizzazioni internazionali; 6. SI ASSOCIA alla dichiarazione ministeriale di San Pietroburgo sull'applicazione delle normative e il governo nel settore forestale nonché all'elenco indicativo delle azioni inserito nell'allegato della dichiarazione." SVILUPPO RURALE Bulgaria e Romania - Pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale - allargamento dell'UE Il Consiglio ha adottato un pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale in vista dell'adesione all'UE di Bulgaria e Romania. Ne fanno parte: – un regolamento recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASRD) (9248/06). Il regolamento (CE) n. 1698/2005 2 introduceva norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e fissava le priorità e le misure di sviluppo rurale. Dette norme e misure devono essere adattate per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data della loro adesione all’UE; – due decisioni recanti adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda lo sviluppo rurale (9605/06 e 9608/06). 1 2 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. 10302/06 (Presse 178) 22 IT 19.VI.2006 MERCATO INTERNO Autoveicoli - sistema di omologazione Il Consiglio ha concordato un orientamento comune in vista dell'adozione di una decisione ai fini dell’adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (7884/1/06). Il progetto di decisione sarà trasmesso al Parlamento europeo per parere conforme. Scopo principale dei regolamenti UNECE è quello di fissare prescrizioni tecniche armonizzate, evitando in tal modo ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti e mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente. Le decisioni consentiranno alla Commissione di votare a favore dei progetti di regolamenti nella prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell'UNECE. POLITICA COMMERCIALE Anti-dumping - Giappone - sistemi di telecamere Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone (9736/06). TRASPARENZA Accesso del pubblico ai documenti Il Consiglio ha adottato: – la risposta alla domanda di conferma n. 23/c/01/06, con il voto contrario della delegazione svedese (8873/06); – la risposta alla domanda di conferma n. 24/c/01/06 (9525/06). 10302/06 (Presse 178) 23 IT