Agricoltura e pesca

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Agricoltura e pesca
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
10302/06 (Presse 178)
(OR. en)
COMUNICATO STAMPA
2739ª Sessione del Consiglio
Agricoltura e pesca
Lussemburgo, 19 giugno 2006
Presidente
Sig. Josef PRÖLL
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e delle risorse idriche
dell'Austria
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 281 9589 / 6319
Fa x: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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Principali risultati del Consiglio
Il Consiglio ha adottato il regolamento sul Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013 con un
quadro finanziario globale di 3,85 miliardi di EUR.
Il Consiglio ha svolto un pubblico dibattito sul benessere degli animali.
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SOMMARIO1
PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
FORESTE....................................................................................................................................... 7
NEGOZIATI NELL'AMBITO DELL'OMC.................................................................................... 9
SVILUPPO RURALE................................................................................................................... 10
BENESSERE DEGL ANIMALI ................................................................................................... 11
POLLAME DA CARNE............................................................................................................... 13
VARIE.......................................................................................................................................... 14
–
Mondo rurale, vita e futuro degli agricoltori europei ............................................................ 14
–
Forum delle Nazioni Unite sulle foreste ............................................................................... 14
–
Influenza aviaria (H5N1) ..................................................................................................... 14
–
Dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali............................................ 14
–
Zucchero.............................................................................................................................. 15
–
Settore del pollame e delle uova........................................................................................... 16
ALTRI PUNTI APPROVATI
PESCA
–
1
Fondo europeo per la pesca (FEP).....................................................................................................17
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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AGRICOLTURA
–
Convenzione delle Alpi - Protocollo "Agricoltura di montagna" ........................................................20
–
Norme di commercializzazione per le carni di pollame......................................................................20
–
Norme di commercializzazione applicabili alle uova * ......................................................................20
–
Lino e canapa....................................................................................................................................21
–
Applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale (FLEGT) Conclusioni del Consiglio .................................................................................................................21
SVILUPPO RURALE
–
Bulgaria e Romania - Pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale - allargamento
dell'UE..............................................................................................................................................22
MERCATO INTERNO
–
Autoveicoli - sistema di omologazione..............................................................................................23
POLITICA COMMERCIALE
–
Anti-dumping - Giappone - sistemi di telecamere..............................................................................23
TRASPARENZA
–
Accesso del pubblico ai documenti....................................................................................................23
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig.ra Sabine LARUELLE
Ministro delle classi medie e dell'agricoltura
Per la Repubblica ceca:
Sig. Jan MLÀDEK
Ministro dell'agricoltura
Per la Danimarca:
Sig.ra Lene ESPERSEN
Sig. Anders MIKKELSEN
Per la Germania:
Sig. Gert LINDEMANN
Ministro della giustizia
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'alimentazione,
dell'agricoltura e della pesca
Sottosegretario di Stato, Ministero federale
dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei
consumatori
Per l'Estonia:
Sig.ra Ester TUIKSOO
Ministro dell'agricoltura
Per la Grecia:
Sig. Evangelos BASIAKOS
Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti
Per la Spagna:
Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Per la Francia:
Sig. Dominique BUSSEREAU
Ministro dell'agricoltura e della pesca
Per l'Irlanda:
Sig.ra Mary COUGHLAN
Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Per l'Italia:
Sig. Paolo DE CASTRO
Sig. Gian Paolo PATTA
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Sottosegretario di Stato alla salute
Per Cipro:
Sig. Fotis FOTIOU
Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e
dell'ambiente
Per la Lettonia:
Sig. MārtiĦš ROZE
Ministro dell'agricoltura
Per la Lituania:
Sig. Jonas KONDROTAS
Vice Ministro dell'agricoltura
Per il Lussemburgo:
Sig. Fernand BODEN
Sig.ra Octavie MODERT
Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo
rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e
dell'edilizia abitativa
Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento,
Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e
allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura,
all'istruzione superiore e alla ricerca
Per l'Ungheria:
Sig. József GRÀF
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Per Malta:
Sig. George PULLICINO
Ministro degli affari rurali e dell'ambiente
Per i Paesi Bassi:
Sig. Cees VEERMAN
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Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli
alimenti
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Per l'Austria:
Sig. Josef PRÖLL
Sig. Andrä RUPPRECHTER
Per la Polonia:
Sig. Andrzej LEPPER
Per il Portogallo:
Sig. Jaime SILVA
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e delle risorse idriche
Direttore generale, Ministero federale dell'agricoltura e
delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche
Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca
Per la Slovenia:
Sig.ra Marija LUKAČIČ
Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione
Per la Slovacchia:
Sig. Juraj NOCIAR
Rappresentante permanente aggiunto
Per la Finlandia:
Sig. Juha KORKEAOJA
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Per la Svezia:
Sig.ra Ann-Christin NYKVIST
Per il Regno Unito:
Sig. David MILIBAND
Per la Commissione:
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
Sig. Joe BORG
Sig. Markos KYPRIANOU
Ministro dell'agricoltura, responsabile della tutela dei
consumatori
Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle
questioni rurali
Membro
Membro
Membro
I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:
Per la Bulgaria:
Sig. Roussi IVANOV
Per la Romania:
Sig. Mugur CRĂCIUN
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Vice capo della missione
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle
foreste e dello sviluppo rurale
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PUNTI DISCUSSI
FORESTE
Il Consiglio ha preso nota della presentazione fatta dal Commissario Fischer-Boel della
comunicazione intitolata "Un piano d'azione dell'UE per le foreste" (10448/06) e ha proceduto a un
primo scambio di opinioni in merito. Il Commissario Fischer-Boel ha rilevato in particolare che
attualmente esistono 15 milioni di proprietari di boschi e che 3.400.000 posti di lavoro sono
direttamente o indirettamente connessi con la gestione delle foreste. La delegazione finlandese ha
dichiarato che intende presentare conclusioni sulla questione nel corso della sua presidenza
imminente.
In linea generale, l'ampia maggioranza delle delegazioni potrebbe appoggiare gli obiettivi e le
azioni chiave proposte nella comunicazione. Alcune delegazioni hanno insistito sulla necessità di
favorire un maggiore impiego del legno quale fonte di energia rinnovabile e hanno sottolineato il
ruolo plurifunzionale delle foreste.
La comunicazione è stata adottata in seguito alla richiesta del Consiglio 1 alla Commissione di
presentare un piano d'azione dell'UE per le foreste nel 2006 e sulla base della risoluzione del
Consiglio del 1998 relativa alla strategia forestale dell'Unione europea.
Il piano d'azione quinquennale (2007-2011) si articola in una serie di diciotto azioni chiave che la
Commissione propone di attuare di concerto con gli Stati membri e che sono imperniate su quattro
obiettivi:
• migliorare la competitività a lungo termine, incoraggiando la ricerca, promuovendo lo scambio
di esperienze e l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia e migliorando la
cooperazione e la formazione;
• migliorare e tutelare l'ambiente, favorendo il rispetto da parte dell'Unione europea degli obblighi
internazionali (protocollo di Kyoto), nonché la realizzazione di un sistema di sorveglianza
europeo delle foreste per sostituire l'attuale programma Forest Focus che scade nel 2006;
• migliorare la qualità di vita, in particolare operando con le comunità locali nella pianificazione,
realizzazione, gestione e utilizzazione dei boschi urbani e periurbani;
1
Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione dell'UE per le foreste, 2662a sessione
del Consiglio "Agricoltura e pesca", 30-31 maggio 2005.
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• favorire il coordinamento e la comunicazione, rafforzando il ruolo del comitato permanente
forestale mediante un programma annuale di lavoro, riunioni congiunte tra i membri del comitato
e quelli del gruppo consultivo "foreste e sughero"1 nonché di altri organi consultivi quali il
comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno,2 e stimolare l'impiego del
legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della
sostenibilità.
Sarà effettuata una valutazione intermedia nel 2009 e una valutazione finale avrà luogo nel 2012. Il
piano d'azione indica inoltre ulteriori azioni realizzabili dagli Stati membri in funzione delle
specifiche realtà e priorità nazionali ricorrendo a strumenti comunitari già esistenti, ma che
potrebbero anche richiedere strumenti nazionali.
1
2
Decisione 2004/391/EC (GU 120 del 24.4.2004, pag. 50).
Decisione 97/837/EC (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 95).
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NEGOZIATI NELL'AMBITO DELL'OMC
Il Consiglio è stato ragguagliato dal Commissario Fischer-Boel ed ha avuto uno scambio di opinioni
sugli ultimi sviluppi e le prospettive dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del
commercio. La presidenza ha concluso confermando il sostegno del Consiglio alla Commissione
negli sforzi per negoziare un accordo OMC globale, equilibrato e ambizioso conformemente al
mandato ricevuto dal Consiglio, ha preso nota delle conclusioni del Consiglio del 12 giugno e ha
sottolineato la necessità di procedere uniti.
In occasione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 12 giugno il Consiglio aveva
adottato le sue conclusioni sui negoziati OMC. 1
Si rammenta che l'UE ha presentato la sua ultima offerta condizionata sull'accesso al mercato per i
prodotti non agricoli e dell'agricoltura il 28 ottobre 2005. 2
1
2
Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/90011.pdf
Per ulteriori dettagli su tale offerta cfr.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/400 e
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1358
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SVILUPPO RURALE
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario della delegazione cipriota,
la decisione che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale (69, 75 miliardi di
EUR) per il periodo 2007-2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle
regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (27,699 miliardi di EUR) (10016/06). Il Consiglio
ha altresì convenuto di iscrivere nel processo verbale della sessione che il criterio di ripartizione dei
rimanenti fondi di sviluppo rurale proposto dalla Commissione è stato approvato dal Consiglio.
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BENESSERE DEGL ANIMALI
Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sulla comunicazione concernente il benessere degli
animali (5734/06+ADD1). Il Consiglio ha inoltre preso atto delle conclusioni della presidenza che
sintetizzano i principali punti emersi dalla conferenza sul benessere degli animali tenutasi a
Bruxelles il 30 marzo 2006. In tale sede, i rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni
europee, delle parti internazionali e di un'ampia gamma di soggetti interessati dell'intera catena
alimentare hanno dibattuto la comunicazione della Commissione, che riguarda principalmente il
benessere degli animali allevati per la produzione alimentare. Il dibattito è stato aperto al pubblico.
Le conclusioni della presidenza insistono in particolare sulla creazione di una rete di istituti e
laboratori scientifici europei competenti in materia di benessere degli animali, sottolineano la
necessità di una valutazione d'impatto e rilevano l'opportunità che l'esigenza di legiferare si basi sui
risultati di studi scientifici validi, che ne dimostrino la necessità e la fattibilità. Sono inoltre
considerati altamente prioritari indicatori obiettivi e misurabili del benessere degli animali. È
previsto anche che la Commissione esplori eventuali opzioni per un sistema di etichettatura sul
benessere degli animali a livello dell'UE. Le conclusioni sostengono infine il reciproco
riconoscimento di norme sul benessere degli animali a livello multilaterale e su scala mondiale.
La comunicazione delinea le intenzioni della Commissione circa future iniziative sul benessere
degli animali.
Il 20 febbraio il Consiglio ha avuto un primo scambio di opinioni sulla comunicazione sulla scorta
di un questionario (cfr. 6083/06). In tale occasione, la maggioranza delle delegazioni ha insistito
sulla necessità di verificare l'impatto socioeconomico sui produttori e i consumatori prima di
procedere a qualsivoglia modifica dei requisiti minimi esistenti. Vari Stati membri hanno convenuto
sull'esigenza di una valida base scientifica per l'aggiornamento dei requisiti minimi attuali. Alcune
delegazioni si sono dette favorevoli a una campagna d'informazione affinché agricoltori, dettaglianti
e consumatori siano messi in condizione di conoscere meglio le norme comunitarie vigenti sul
benessere degli animali e la relativa applicazione.
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Nella sessione del 23 gennaio, il commissario Kyprianou ha presentato il piano d'azione
comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 e ha dichiarato che esso:
• è inteso a migliorare il benessere degli animali in base a standard scientifici;
• è volto a informare meglio i cittadini;
• sosterrà iniziative in materia di benessere degli animali nei consessi internazionali quali l'OMC;
• è inteso a fissare indicatori e parametri per determinare il livello del benessere degli animali;
• incoraggerà la ricerca nel settore.
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POLLAME DA CARNE
Il Consiglio ha preso atto della relazione presentata dalla presidenza (10287/06) su un progetto di
direttiva (9606/05+ADD1) che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la
produzione di carne e delle osservazioni formulate nella fase attuale da varie delegazioni,
principalmente riguardo al periodo di attuazione, alla questione della raccolta dei dati prima della
fissazione di un limite obbligatorio, alla necessità di riferire sull'impatto socioeconomico per il
settore delle misure previste e alla questione delle sanzioni. Il Consiglio ha rilevato che il piano di
lavoro proposto ha ottenuto il sostegno della maggioranza delle delegazioni ed ha incaricato il
Comitato dei Rappresentanti permanenti di proseguire i lavori su questa base, al livello appropriato,
nella prospettiva di giungere ad una conclusione nel corso della presidenza finlandese.
Le principali proposte elaborate dalla presidenza (10287/06) consistono a grandi linee
nell'ampliamento del campo di applicazione della proposta per includere i polli di agricoltura
biologica e allevati all'aperto e prevedere l'eventuale fissazione da parte della Commissione di un
limite obbligatorio, da definire, della densità di allevamento, al termine di un periodo durante il
quale sarebbero raccolti dati a livello nazionale su norme armonizzate in materia di benessere (tasso
di mortalità, densità di allevamento, lesioni alle piante delle zampe, ecc.). Tale limite massimo si
applicherebbe con requisiti rafforzati di benessere. La soglia minima iniziale per la densità di
allevamento di 30 kg di animali vivi per metro quadrato resta valida.
La proposta è stata presentata dal Commissario Kyprianou al Consiglio nel luglio 2005 (10817/05).
Da allora il gruppo "Esperti veterinari" si è riunito a più riprese durante le presidenze britannica ed
austriaca, e l'ultima relazione è stata sottoposta al Comitato dei Rappresentanti permanenti
(Coreper) il 7 giugno 2006. Il Comitato speciale Agricoltura ha inoltre discusso gli aspetti
socioeconomici della proposta (7522/06).
Il progetto di direttiva stabilisce una densità di allevamento di base di 30 kg di animali vivi per
metro quadrato, nonché un numero di condizioni minime per garantire il benessere degli animali.
Gli allevatori devono garantire un accesso appropriato allo strame, agli abbeveratoi e al mangime,
nonché un'adeguata ventilazione. Gli edifici devono avere una certa quantità di luce e devono essere
effettuate almeno due ispezioni giornaliere. I polli gravemente feriti o che mostrano segni di cattiva
salute devono ricevere un trattamento appropriato o essere abbattuti immediatamente. Tali norme
minime sono integrate da precisi requisiti in materia di tenuta di registri su questioni quali le
temperature interne, i trattamenti medici effettuati e i tassi di mortalità. Le aziende conformi ai
requisiti rafforzati di benessere saranno autorizzate ad allevare fino a 38 kg di animali vivi per
metro quadrato a condizione che le ispezioni all'abbattimento continuino a dimostrare che il
benessere degli animali non è pregiudicato in alcun modo. Il Parlamento europeo ha formulato il
suo parere il 14 febbraio 2006.
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VARIE
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Mondo rurale, vita e futuro degli agricoltori europei
Il Consiglio ha preso atto delle conclusioni della presidenza (10479/06) sul mondo rurale, la vita ed
il futuro degli agricoltori europei, in seguito alle discussioni sulla materia svoltesi nella riunione
informale dei ministri a Krems (Austria, 28-30 maggio 2006).
–
Forum delle Nazioni Unite sulle foreste
Il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta (9949/06) trasmessa dalla presidenza austriaca
relativa alla sesta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste.
–
Influenza aviaria (H5N1)
Il Consiglio ha preso atto degli aggiornamenti forniti dal Commissario Kyprianou sugli ultimi
sviluppi riguardanti i casi identificati di influenza aviaria causati dal ceppo H5N1 nel mondo e
nell'Unione europea. Attualmente il virus H5N1 è stato identificato in uccelli selvatici in tredici
Stati membri (Grecia, Slovenia, Italia, Austria, Ungheria, Slovacchia, Germania, Francia, Svezia,
Danimarca, Polonia, Repubblica ceca e Regno Unito) e nel pollame commerciale o domestico in
cinque Stati membri (Francia, Svezia, Germania, Danimarca e Ungheria). Il 9 giugno l'Ungheria ha
informato la Commissione di un possibile caso di influenza aviaria causata dal ceppo virale H5N1
in un'azienda commerciale nel sud del paese (Bacs-Kiskun) e dell'abbattimento di 2300 oche di
allevamento. In totale 400 000 capi di pollame sono stati soppressi e distrutti. La Romania ha
riferito in merito a 130 casi di focolai confermati in diciotto distretti da metà maggio. La proposta di
estendere il divieto di importazione al pollame vivo ed ai prodotti a base di pollame provenienti da
tutto il territorio rumeno è stata appoggiata dal comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali, sulla base della considerazione che il virus altamente patogeno H5N1 si è
diffuso rapidamente in Romania da quando l'influenza aviaria ha cominciato a ripresentarsi nel
paese a partire da metà maggio. Le misure saranno riesaminate nel luglio 2006.
–
Dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali
Il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta (10472/06) trasmessa dalla delegazione ceca
relativa ad un progetto di dichiarazione universale dell'ONU sul benessere degli animali. Scopo
della dichiarazione è quello di riconoscere a livello mondiale che gli animali sono esseri viventi
sensibili, in grado di provare dolore e stress. Il benessere degli animali dovrebbe pertanto essere
riconosciuto come parte dello sviluppo sociale delle nazioni del pianeta. La dichiarazione è uno
strumento volto a migliorare le condizioni generali di vita degli animali in tutti i paesi. Il progetto di
dichiarazione universale sul benessere degli animali dovrà essere discusso in modo da giungere ad
un accordo intergovernativo sul testo della dichiarazione da sottoporre alla riunione del Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) che si svolgerà a New York nel luglio 2007.
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Zucchero
La delegazione lettone ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sui problemi
derivanti dal regolamento adottato dalla Commissione l'8 giugno 2006 1 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 2 relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (10520/06).
Secondo questa delegazione, il regolamento della Commissione che si applicherà a decorrere dal 1º
luglio 2006:
• impone alle imprese che abbandonano la produzione di zucchero in seguito alla riforma del
settore obblighi anomali che potrebbero obbligarle ad interrompere la produzione senza poter
partecipare al regime di ristrutturazione; tra questi obblighi, il regolamento prevede che il
pagamento di ciascuna rata (una prima rata del 40% ed una seconda del 60%) dell'aiuto alla
ristrutturazione - pari a 730 EUR per tonnellata durante le campagne 2006/2007 e 2007/2008 sarà subordinato alla costituzione di una garanzia corrispondente al 120% della rata prevista;
• all'articolo 12, paragrafo 2 fornisce un'interpretazione errata dell'articolo 3, paragrafo 2 del
regolamento (CE) del Consiglio n. 320/2006 riguardo all'aiuto alla ristrutturazione da accordare
rispetto alla campagna di commercializzazione per cui le quote sono liberate. La delegazione
lettone ha dichiarato in particolare che l'aiuto alla ristrutturazione deve essere concesso
relativamente alla campagna di commercializzazione per la quale le quote sono state liberate, a
prescindere dalla disponibilità o meno di risorse finanziarie nel fondo di ristrutturazione.
La delegazione lettone ha pertanto chiesto alla Commissione ed al Consiglio di adottare le misure
necessarie per garantire che le modalità di applicazione del regolamento sul regime di
ristrutturazione siano conformi agli accordi raggiunti.
La delegazione dei Paesi Bassi ha appoggiato la richiesta della Lettonia e ha chiesto alla
Commissione di dar prova di maggiore flessibilità nel tener conto delle preoccupazioni espresse
della delegazione lettone. Nell'insistere sulla necessità di garanzie adeguate che assicurino il rispetto
delle condizioni da parte del beneficiario dell'aiuto alla ristrutturazione, la delegazione dei Paesi
Bassi ha tuttavia osservato che per molte aziende era impossibile conformarsi a requisiti così
rigorosi.
1
2
Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
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Il Commissario Fischer-Boel ha dichiarato che la costituzione di una garanzia corrispondente al
120% di una delle due rate (40% prima e 60% in una fase successiva) ha lo scopo di fornire un
incentivo alle aziende al fine di ristrutturare la loro attività sulla base di un piano economico nel
modo più efficiente e garantire che gli importi siano spesi correttamente. Per quanto riguarda la
questione del ritiro o del rinvio della domanda di ristrutturazione (articolo 12), ha dichiarato che la
concessione dell'aiuto alla ristrutturazione è subordinato alla liberazione della quota.
–
Settore del pollame e delle uova
Le delegazioni francese, greca ed italiana, appoggiate da un'ampia maggioranza di delegazioni,
hanno chiesto alla Commissione di ampliare il campo di applicazione dell'attuale regolamento (CE)
del Consiglio n. 679/2006 relativo all’applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno del
mercato nei settori del pollame e delle uova ai comparti a valle dell'industria del pollame e delle
uova - impianti di macellazione e magazzini - colpiti dalla perdita di fiducia dei consumatori, e di
non limitare il sostegno ai produttori di uova ed agli allevatori di pollame; ha inoltre proposto di
cofinanziare l'aiuto al fine di eliminare le eccedenze sul mercato, coprire i costi di magazzinaggio
del pollame e la distruzione degli stock (10646/06, 10647/06). Tali delegazioni hanno inoltre
chiesto la proroga fino alla fine di luglio del finanziamento delle attuali misure di compensazione
dei produttori, giunte a scadenza ad aprile, in seguito alle perturbazioni dei mercati europei di
pollame e uova.
Il Commissario Fischer-Boel ha dichiarato, per quanto riguarda l'ampliamento del campo di
applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 679/2006, che i suoi servizi stanno attualmente
effettuando un'analisi del mercato e che un regolamento sarà sottoposto al comitato di gestione per
le carni di pollame e le uova il 21 giugno. Il Commissario ha tuttavia sottolineato la necessità di
dare la priorità all'esame dei problemi nei comparti a monte del settore piuttosto che a valle. Pur
non negando il fatto che l'industria sta attualmente accumulando stock di pollame, non ha ritenuto
che essa sia ammissibile a misure di sostegno del mercato.
Ha inoltre sottolineato che l'industria dovrebbe trarre vantaggio dalle buone prospettive per le
esportazioni e dall'aumento delle restituzioni all'esportazione concesse al settore1 per smaltire
rapidamente le eccedenze. Infine ha osservato che, poiché non si riscontrano gravi perturbazioni del
mercato, una proroga del periodo di compensazione delle perdite subite dai produttori non è
giustificata. Ha tuttavia dichiarato che i suoi servizi sono disposti ad esaminare le varie richieste
degli Stati membri.
1
In sede di comitato di gestione del 17 maggio le restituzioni all'esportazione sono state
aumentate di 5 EUR/100 kg per i polli interi e per i tagli di pollo. Vedasi:
http://ec.europa.eu/agriculture/minco/manco/poultry/760.pdf
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ALTRI PUNTI APPROVATI
PESCA
Fondo europeo per la pesca (FEP)
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con l'astensione delle delegazioni belga e
polacca, un accordo politico circa la proposta di regolamento sul Fondo europeo per la pesca (FEP),
in base a una proposta di compromesso della Presidenza approvata dalla Commissione
(cfr. 10529/06 + ADD1 + ADD2). I negoziati relativi al Fondo erano falliti a due riprese, nel
giugno 2005 e nel maggio 2006. Il testo sarà in seguito messo a punto dai Giuristi-linguisti.
L'adozione del regolamento offrirà ai pescatori e agli altri attori del settore un quadro finanziario
stabile per il periodo 2007-2013. Le modalità d'applicazione saranno probabilmente discusse tra
luglio e ottobre 2006, affinché le disposizioni del regolamento siano attuate il più presto possibile.
Le principali modifiche apportate all'accordo relativo al FEP sono le seguenti:
• campo di applicazione (articolo 1): il sostegno comunitario è esteso alle zone di pesca e alla
pesca nelle acque interne;
• gli obiettivi del Fondo (articolo 4) includono ora la promozione di uno sviluppo sostenibile della
pesca nelle acque interne;
• gli importi finanziari destinati al FEP sono ridotti da 4,96 miliardi di EUR a circa 3,85 miliardi di
EUR a seguito dell'accordo sul progetto relativo alle prospettive finanziarie;
• estensione del campo di applicazione dell'asse prioritario 1: il campo di applicazione del
sostegno del Fondo (articolo 21) è esteso agli aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e
ristrutturazione per le imprese in difficoltà, conformemente agli orientamenti comunitari in
materia; sono compresi anche aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a
favore dei pescatori e proprietari di pescherecci per un periodo massimo di sei mesi nel corso del
periodo 2007-2013, in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decisa dagli
Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure
di conservazione delle risorse;
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• gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività coprono la possibilità di finanziamento
per la sostituzione dei motori (articolo 24) a condizione che ciò non aumenti la capacità di pesca:
il Fondo può contribuire al finanziamento per la sostituzione dei motori dei pescherecci - il che
non era inizialmente previsto nel progetto di regolamento - purché il nuovo motore abbia una
potenza identica o inferiore a quella del vecchio motore per le navi della piccola pesca costiera
(inferiori a 12 metri), o purché il nuovo motore abbia una potenza almeno del 20% inferiore a
quella del vecchio motore nel caso di pescherecci di lunghezza tra i 12 e i 24 metri, o almeno una
potenza inferiore del 20% a quella del vecchio motore e il peschereccio costituisca oggetto di un
piano di salvataggio e di ristrutturazione e utilizzi un metodo di pesca che consuma meno
carburante nel caso di pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri; inizialmente il
progetto di regolamento prevedeva solo cifre indicative per il finanziamento di impianti e motori
rispettosi dell'ambiente;
• aiuti ai giovani pescatori (articolo 26): il Fondo può concedere premi individuali ai pescatori di
età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione
di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la
prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio attrezzato per la pesca in mare
di lunghezza inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 e i 30 anni. Il premio non supera il
15% del costo di acquisizione del peschereccio né l'importo di 50 000 EUR. Questa misura è
nuova poiché il progetto iniziale prevedeva un sostegno soltanto per misure di formazione e
incentivi alla formazione destinati ai giovani pescatori;
• aiuti agli investimenti nell'asse prioritario 2 (articolo 28: acquacoltura, pesca nelle acque interne,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ): gli aiuti agli
investimenti sono ora estesi alle medie imprese - anziché limitarsi alle micro e piccole imprese
come nella proposta - e alle imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato
inferiore a 200 milioni di EUR. Queste condizioni non si applicano alle regioni ultraperiferiche e
alle isole periferiche greche;
• intensità dell'aiuto (cfr. allegato): la partecipazione finanziaria della Comunità e gli aiuti pubblici
degli Stati membri interessati sono stati fusi insieme semplificando il quadro dell'intensità
dell'aiuto e aumentando il contributo pubblico globale;
• equilibrio tra le entrate nella flotta e le uscite dalla flotta: una dichiarazione comune del
Consiglio e della Commissione consente di reintrodurre nella flotta il 4% (anziché il 3%) del
tonnellaggio corrispondente alle uscite dalla flotta a partire dal 1° gennaio 2007 per il periodo di
riferimento 2003-2006. Tuttavia gli Stati membri saranno soltanto in grado di destinare tale
tonnellaggio al fine di migliorare la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro e la qualità del
prodotto a bordo delle navi. Dovrà essere data priorità ai pescherecci della piccola pesca costiera;
• gli aiuti pubblici per i pescherecci nelle regioni ultraperiferiche possono essere autorizzati fino al
31 dicembre 2006 (un anno).
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Il FEP istituito per il periodo 2007-2013 contribuirà alla necessaria riduzione delle capacità di
pesca. Il Fondo contribuirà anche alla ristrutturazione del settore attraverso misure socio
economiche per limitare le conseguenze del declino delle attività di pesca.
La Commissione ha presentato la proposta il 14 luglio 2004.
Il Fondo interverrà in merito a cinque assi differenti:
– Asse 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, tra cui aiuti agli armatori che
cessano temporaneamente le loro attività di pesca nell'ambito di piani di ricostituzione,
investimenti a bordo dei pescherecci e aiuti alla piccola pesca costiera.
– Asse 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione: misure a
favore di investimenti produttivi nell'acquacoltura, misure idroambientali, indennità
compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati
quando collegato a fini di protezione della sanità pubblica, sostegno a favore di investimenti
nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne.
– Asse 3: misure di interesse comune: sostegno per le azioni collettive.
– Asse 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca, indirizzato alle zone a bassa densità di
popolazione, ad attività di pesca in fase di declino o a piccole comunità che vivono di pesca.
– Asse 5: assistenza tecnica (valutazioni, perizie, studi, ecc.).
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria di 3,85 miliardi di EUR conformemente all'accordo sulle
prospettive finanziarie concluso tra le tre istituzioni. Il Parlamento europeo ha formulato un parere
il 6 luglio 2005.
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AGRICOLTURA
Convenzione delle Alpi - Protocollo "Agricoltura di montagna"
Il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione di un protocollo sull'agricoltura di
montagna annesso alla convenzione delle Alpi, inteso a promuovere un'agricoltura ecocompatibile
nella regione alpina (10052/06).
Norme di commercializzazione per le carni di pollame
Il Consiglio ha adottato un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che
stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (9434/06).
Il regolamento (CEE) n. 1906/90 che contiene diversi riferimenti alla normativa veterinaria
comunitaria, è modificato soprattutto per adeguare i riferimenti alle corrispondenti disposizioni dei
nuovi regolamenti sanitari e altri riferimenti che non sono più esatti.
Il regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’UE.
Norme di commercializzazione applicabili alle uova *
Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce le condizioni di commercializzazione
all'interno dell'UE delle uova ivi prodotte o importate da paesi terzi (9433/06, 10282/06 ADD1).
Gli Stati membri hanno la possibilità di esonerare dagli obblighi del regolamento le uova vendute
attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale se limitate a piccoli
quantitativi.
Il regolamento distingue due categorie di uova: la categoria A, uova fresche adatte al consumo
umano diretto e la categoria B, uova da destinare all'industria alimentare o non alimentare.
Gli Stati membri designeranno i servizi d'ispezione incaricati di verificare il rispetto del
regolamento e stabiliranno il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Il regolamento, che abroga il regolamento (CEE) n. 1907/90, si applicherà a decorrere dal 1° luglio
2007.
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Lino e canapa
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata un regolamento che modifica il regolamento
(CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa
destinati alla produzione di fibre e il regolamento (CE) n.1782/2003, per quanto riguarda la canapa
ammissibile al regime di pagamento unico (9870/06). La delegazione ceca si è astenuta.
Scopo del regolamento è prorogare fino alla fine della campagna 2007/2008 l’aiuto alla
trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa (90 EUR/tonnellata) e per le fibre
lunghe di lino (160 EUR/tonnellata nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, 200 EUR/tonnellata a
decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009).
È altresì prevista la proroga dell' aiuto complementare temporaneo (da 50 EUR/ettaro a 120
EUR/ettaro a seconda della regione) in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia
fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per continuare a consentire il graduale
adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
Si prevede inoltre di rendere ammissibile al regime di pagamento unico anche la coltivazione di
canapa destinata ad altri usi industriali e non soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre.
Il regolamento si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore (1º luglio 2006), eccetto
l'articolo 2 (produzione di canapa), che si applicherà dal 1°gennaio 2007.
Applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale (FLEGT) Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
" IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1.
RIBADENDO il fermo impegno dell'UE a contribuire alla gestione sostenibile delle
foreste del pianeta;
2.
RILEVANDO l'esigenza di una cooperazione tra i paesi orientata all'azione nonché di
un'efficace partecipazione delle parti interessate al fine di pervenire a una gestione
sostenibile delle foreste, compresa l'esigenza di cooperazione per combattere i
disboscamenti illegali, il commercio e la corruzione ad essi associati;
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3
RICORDANDO il piano d’azione dell’UE per l’applicazione delle normative, il governo e
il commercio nel settore forestale (FLEGT) e la recente adozione del regolamento del
Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunità europea; 1
4
RICONOSCENDO la grande importanza dei processi regionali riguardanti l'applicazione
delle normative e il governo nel settore forestale (FLEG) organizzati congiuntamente dalla
Banca mondiale al fine di affrontare il problema complesso e urgente dei disboscamenti
illegali, il commercio e la corruzione ad essi associati;
5.
PLAUDENDO ai risultati della conferenza ministeriale "Europa - Asia settentrionale"
dedicata al FLEG, svoltasi a San Pietroburgo dal 22 al 25 novembre 2005, che ha riunito
circa 300 partecipanti di 48 paesi in rappresentanza di governi, del settore privato, della
società civile e di organizzazioni internazionali;
6.
SI ASSOCIA alla dichiarazione ministeriale di San Pietroburgo sull'applicazione delle
normative e il governo nel settore forestale nonché all'elenco indicativo delle azioni
inserito nell'allegato della dichiarazione."
SVILUPPO RURALE
Bulgaria e Romania - Pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale - allargamento
dell'UE
Il Consiglio ha adottato un pacchetto di adattamento in materia di sviluppo rurale in vista
dell'adesione all'UE di Bulgaria e Romania. Ne fanno parte:
– un regolamento recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASRD) (9248/06).
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 2 introduceva norme generali a disciplina del sostegno
comunitario a favore della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e fissava le
priorità e le misure di sviluppo rurale. Dette norme e misure devono essere adattate per
permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data della loro adesione all’UE;
– due decisioni recanti adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto
riguarda lo sviluppo rurale (9605/06 e 9608/06).
1
2
GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
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MERCATO INTERNO
Autoveicoli - sistema di omologazione
Il Consiglio ha concordato un orientamento comune in vista dell'adozione di una decisione ai fini
dell’adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione Economica delle Nazioni
Unite per l’Europa (UNECE) sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle
categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (7884/1/06). Il
progetto di decisione sarà trasmesso al Parlamento europeo per parere conforme.
Scopo principale dei regolamenti UNECE è quello di fissare prescrizioni tecniche armonizzate,
evitando in tal modo ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti e
mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
Le decisioni consentiranno alla Commissione di votare a favore dei progetti di regolamenti nella
prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli
dell'UNECE.
POLITICA COMMERCIALE
Anti-dumping - Giappone - sistemi di telecamere
Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del
Giappone (9736/06).
TRASPARENZA
Accesso del pubblico ai documenti
Il Consiglio ha adottato:
– la risposta alla domanda di conferma n. 23/c/01/06, con il voto contrario della delegazione
svedese (8873/06);
– la risposta alla domanda di conferma n. 24/c/01/06 (9525/06).
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