Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR
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Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private. La Giunta regionale Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali Enti Locali - Sicurezza VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTI gli artt. 14 e ss. del codice civile; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e, in particolare, l'art. 14, il quale dispone che sia delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche private le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione; VISTA la L.R. 2 dicembre 1983, n. 73 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"; VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto"; 1/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) VISTA la Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516 "Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361"; VISTA la Legge costituzionale n. 3/2001; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"; VISTO il Reg. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ed in particolare l'art. 1; CONSIDERATO che, in materia di persone giuridiche private, le attività rientranti nelle funzioni delegate alla Regione con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, trovano puntuale disciplina normativa unicamente negli artt. 25 e ss. del codice civile; CONSIDERATO che alla Regione competono funzioni di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni di diritto privato iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche istituito con Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516; RITENUTO che nei confronti delle Associazioni e delle altre Istituzioni private iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche, la Regione ha, in ogni caso, la facoltà di verificare la persistenza, nel corso del tempo, dei presupposti sulla base dei quali è stato concesso il riconoscimento giuridico; RITENUTO necessario definire le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni, delle Associazioni e delle altre Istituzioni private; 2/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali; all'unanimità Delibera di approvare le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni, di cui agli 25 e segg. del codice civile, nonché le ulteriori disposizioni, concernenti la verifica della persistenza dei presupposti del riconoscimento delle Associazioni e delle altre Istituzioni private, contenute nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione. Allegato A) Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private 1. Le funzioni inerenti al controllo e alla vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private di cui alla Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516, di seguito denominato "Registro", spettano al Direttore regionale della Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza, di seguito denominato "Direttore regionale", e sono esercitate dall'Ufficio "Controllo e vigilanza sugli Enti controllati", di seguito denominato "Ufficio", 3/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) operante presso la Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza; 2. l'Ufficio si avvale della collaborazione delle Direzioni regionali competenti per materia, relativamente allo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni iscritte nel Registro che siano: a) costituite dalla Regione; b) partecipate dalla Regione; c) finanziate dalla Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali; 3. l'Ufficio, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di esperti della materia in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario; 4. ai fini dell'attività di controllo e vigilanza ex art. 25 del codice civile, l'Ufficio richiede alle Fondazioni iscritte nel Registro, ai sensi dell'art. 10 L.R. 2 dicembre 1983, n. 73, alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza: a) bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta; b) bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata; c) gli atti relativi ad attività di disposizione del patrimonio; 4/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) d) una dettagliata relazione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione Lazio e/o da altri Enti pubblici; e) tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiesti dalla struttura organizzativa competente. L'Ufficio individua come termine di trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) - c) il trentesimo giorno successivo all'approvazione del relativo bilancio. In merito alla descrizione di cui alla lettera d), l'Ufficio richiede alle Fondazioni che sia trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La documentazione di cui alla lettera f) viene richiesta secondo le tempistiche dettate dalle esigenze istruttorie dell'Ufficio; 5. l'Ufficio provvede a sottoporre la suddetta documentazione contabile ad una verifica che verte essenzialmente sul riscontro della congruità del patrimonio e dei mezzi finanziari posseduti, predisposti ed organizzati dall'Ente, rispetto agli scopi che intende perseguire; 6. l'Ufficio potrà richiedere alle Fondazioni l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'utilizzo di appositi moduli predisposti dalla medesima struttura, ritenuti necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, onde verificare, oltre agli aspetti patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto, nonché l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile; 7. qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell'Ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, l'Ufficio provvede a richiedere alla Fondazione di fornire, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi. A tale richiesta segue, laddove l'Ufficio ne ravvisi i presupposti e previa valutazione dei chiarimenti eventualmente ricevuti, un espresso invito ad effettuare un'adeguata ricostituzione del patrimonio sociale; 8. nel caso in cui la Fondazione non adottasse le necessarie misure e tale situazione dovesse 5/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) perdurare anche per il successivo esercizio finanziario, il Direttore regionale potrà adottare, verificandosene i presupposti, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 27 e/o 28 del codice civile (estinzione e trasformazione delle Fondazioni), dando comunicazione della dichiarazione di estinzione, previa iscrizione della medesima nel Registro, agli amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini della procedura di liquidazione di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile; 9. il mancato inoltro della documentazione di cui al precedente punto 4 o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non in conformità dello Statuto, dello scopo della Fondazione o della legge; 10. qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto o dello scopo della Fondazione o della legge, il Direttore regionale può sciogliere l'amministrazione e trasmettere al Presidente della Regione gli atti necessari per la nomina, su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza previo esame dei medesimi atti, di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 25, co. 1 del codice civile; 11. l'Ufficio, nell'ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni e delle altre Istituzioni di carattere privato, ai sensi dell'art. 3 della Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516, potrà periodicamente richiedere dati e informazioni sull'attività dalle medesime svolta e sulla loro situazione patrimoniale anche utilizzando appositi moduli predisposti dalla competente struttura; 12. il Direttore regionale, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei presupposti di cui al citato art. 3 Delib.G.R. n. 516/2001 e, in particolare, in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio dell'Associazione o di altra Istituzione privata, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente o, verificandosene i presupposti di legge, potrà dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile; 13. il Direttore regionale trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione predisposta dall'Ufficio, contenente l'indicazione del numero degli Enti controllati, dell'attività di vigilanza espletata, dei rilievi contestati e degli eventuali provvedimenti assunti nei confronti degli Enti inadempienti. 6/7 Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40) 7/7