CONCORSI

Transcript

CONCORSI
3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
CONCORSI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Organizzazione e Sistema
Informativo
Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo
Organizzativo, Reclutamento
Selezione interna per titoli ed esame per progressione verticale riservata al personale a tempo indeterminato del Consiglio Regionale della Toscana
per la copertura di n. 7 posti di categoria D per vari
profili professionali D1 delle dotazioni organiche del
Consiglio, con trattamento economico tabellare iniziale D1 (indetta con decreti dirigenziali n. 2409 del
26 maggio 2009 e n. 2560 del 3 giugno 2009).
Si comunica che la Commissione esaminatrice della
Selezione di cui in oggetto ha preso atto della comunicazione da parte Settore “Organizzazione, Formazione,
Sviluppo organizzativo, Reclutamento” del nuovo termine di conclusione dei corsi di preparazione alla prova di
esame finale fissato in data 25 marzo 2010 e non in data
22 dicembre 2009 come originariamente comunicato.
Pertanto la Commissione nella seduta odierna ha
stabilito ai sensi dell’art. 14 Regolamento Regionale n.
5/99 che il termine massimo per la conclusione dei propri
lavori è fissato per il giorno 24 giugno 2010 anziché per il
giorno 21 marzo 2010, come precedentemente previsto.
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Livorno)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio taxi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l’art. 8 comma 1, della Legge 15 gennaio 1992
n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la L.R. del 06.09.1993 n. 67 “Norme in materia
di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio
di noleggio”;
Vista la delibera di C.C. n. 62 del 30.06.08 avente
ad oggetto” regolamento comunale per l’esercizio di noleggio da piazza (TAXI)” - regolamento comunale per
l’esercizio noleggio da rimessa con conducente di veicoli
fino a nove posti - regolamento comunale per l’esercizio
noleggio da rimessa con conducente di autobus: esame
ed approvazione;
Vista la determinazione n. ______/___ del Settore
5
Servizi Sociali e Affari Economici - Servizio Attività
Produttive - con la quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili;
Visto il D.P.R. del 09.05.1994 n. 487 che disciplina,
tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la Legge n. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni;
RENDE NOTO CHE
1. E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio taxi;
2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono
presentare apposita domanda in carta bollata e dichiarare
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato
dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi
analoghi;
B) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 16 del regolamento comunale;
C) essere in possesso della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto
dal vigente codice della strada;
D) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.
6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi
analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica
Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani
il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
E) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione ncc rilasciate anche da altro comune;
F) non avere trasferito altra licenza nei 5 (cinque)
anni precedenti;
G) essere proprietario o comunque avere la piena
disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale
sarà richiesta la licenza;
H) essere assicurato per la responsabilità civile nei
confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati,
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali
minimi previsti dalla legge;
I) avere la disponibilità nel territorio comunale o
nel Circondario se residente in comune limitrofo, di
una rimessa intesa come luogo privato, adeguatamente
delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito
a servizio taxi. L’idoneità della rimessa è accertata con
riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla
destinazione d’uso;
J) per l’esercizio dei servizi di taxi è altresì richiesta
6
3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera
di Commercio;
K) l’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma
2, lettera d), sostituisce la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o
la titolarità della licenza:
1. Essere incorso in condanne definitive per reati che
comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
2. Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi
delle seguenti leggi:
3. 27/12/1956 n. 1423;
4. 31/05/1965 n. 575;
5. essere stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del
fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima
dell’entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n. 5;
6. essere incorso, nel quinquennio precedente la
domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da
parte di altri comuni;
7. essere incorsi in condanne definitive per reati non
colposi che comportino la condanna a pene restrittive
della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
8. svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente
rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale
da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività
medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque
essere dichiarata all’Amministrazione Comunale che
verificherà la sussistenza o meno dell’impedimento in
oggetto.
Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di
cui al presente articolo, successivamente al rilascio della
licenza, comporta la decadenza della stessa.
Tutti i requisiti di cui al punto 2 dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente bando.
La legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Le domande di ammissione al concorso, in competente
bollo, dovranno essere indirizzate al SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) VIA ROMA N. 5, - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI).
Le domande non potranno essere spedite prima della
data di pubblicazione nel B.U.R.T. e non oltre le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
stessa.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione della comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato (a tal fine fa fede
il timbro dell’Ufficio Postale accettante) purchè siano
recapitate al Comune entro il decimo giorno successivo
alla scadenza del bando.
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare,
sotto la propria responsabilità, oltre al proprio NOME e
COGNOME ed ai requisiti di cui al precedente punto 2,
quanto segue:
I. La data e il luogo di nascita
II. Lo stato civile
III. La residenza
IV. Il preciso recapito al quale deve, ad ogni effetto,
essere trasmessa qualsiasi comunicazione relativa al concorso.
La mancanza delle dichiarazioni relativa al possesso
dei requisiti di cui al punto 2, ovvero la mancata sottoscrizione della domanda, comportano l’automatica
esclusione dal concorso stesso.
Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute successivamente alla data di scadenza del
presente bando (salvo quanto previsto al precedete
punto 3 relativamente all’invio della domanda mediante
raccomandata).
Le domande di ammissione al concorso verranno
esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle stesse all’Ufficio Protocollo del Comune e saranno
sottoposte a giudizio di ammissione da parte della
Commissione giudicatrice, la quale procederà alla loro
valutazione ed a stilare specifica graduatoria.
La graduatoria ha validità triennale dalla data di
approvazione e ad essa si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico;
Al fine di assegnare le licenze per l’esercizio del
servizio di taxi, la commissione procede alla valutazione
dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:
- titolo di studio: laurea punti 3 - diploma scuola
secondaria punti 2 - licenza media inferiore punti 1;
- conoscenza documentata di una o più lingue straniere
punti 2 fino ad un massimo di tre lingue (massimo punti
6); conoscenza specialistica documentata ulteriore punti
1 per ogni lingua;
- servizio prestato quale titolare di un’impresa taxi
punti 1 per semestre continuativo fino ad un massimo di
due anni (massimo punti 4);
- servizio prestato quale dipendente o collaboratore
familiare in un’impresa di taxi o in imprese esercenti
l’attività di trasporto pubblico di linea o come conducenti
di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a
servizio pubblico punti 1 ogni sei mesi fino a un massimo
di due anni (massimo punti 4);
- residenza nel Comune di Campiglia Marittima, o
in altro comune del Circondario della Val di Cornia da
almeno 3 anni punti 6;
3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
- rimessa in proprietà del richiedente punti 2;
- impegno ad attrezzare l’autovettura, in caso di
assegnazione dell’autorizzazione, per il trasporto dei
disabili come previsto dall’art. 8, comma 2 del presente
regolamento punti 3;
- data di rilascio della patente di guida punti 1 ogni
due anni di anzianità fino a un massimo di punti 4;
- familiari a carico, compresi nello stato di famiglia
da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o
convivente a carico, punti 1 per il primo figlio a carico,
punti 1 e mezzo per ogni altro figlio a carico, mezzo
punto per ogni altro familiare a carico;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla
sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale
l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi;
In caso di ulteriore parità di punteggio l’autorizzazione
sarà assegnata al candidato residente a Campiglia Marittima da più tempo, alla titolarità di impresa femminile ed
infine al più giovane di età.
Rilascio delle licenze
- Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria provvede all’assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale
comunicazione agli interessati assegnando loro un
termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 15 del regolamento comunale;
- Successivamente l’ufficio competente, esaminata
la documentazione, rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all’art. 8 del regolamento;
- In caso di comprovati impedimenti per cause di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, il
termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore
a sessanta giorni;
- Qualora l’interessato non sia in grado di dichiarare
il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra
previsti, perde il diritto all’assegnazione della licenza. Tale
diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente
sulla base della graduatoria pubblicata;
- Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione inerente l’autoveicolo
da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e
assicurazione auto con indicazione delle destinazione
d’uso), dopo che sono state effettuate le procedure previste dall’art. 13 del presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando di concorso, si fa riferimento al Regolamento per
il Servizio di Taxi ed alla normativa nazionale e regionale
vigente.
7
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e’ il
Dott. Claudio Cerrini.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Attività produttive del Comune di
Campiglia Marittima (LI), delegazione di Venturina,
Largo della Fiera n. 3.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.
241/90 e successive modificazioni e integrazioni è il
Dott. Claudio Cerrini.
Il Dirigente
Claudio Cerrini
COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di esercizio per il servizio di noleggio di
autovetture con conducente.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 15.01.1992, n. 21 concernente il trasporto
di persone mediante automezzi pubblici non di linea;
Visto il vigente regolamento comunale per il servizio
di noleggio con conducente svolto mediante autovettura,
approvato con delibera C.C. n. 107/2009;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
RENDE NOTO
Che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio di autovetture con conducente.
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Essere cittadini italiani o equiparati;
2. Avere l’idoneità fisica per l’espletamento del servizio;
3. Non aver riportato condanne penali irrevocabili
alla reclusione in misura superiore complessivamente
ad anni due per delitti non colposi fino a quando non
sia emanata sentenza di riabilitazione, oppure misura di
carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
4. Non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento
esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa (Legge 31 maggio 1965 n. 575
e successive modificazioni e integrazioni) fino a quando
non sia emanata sentenza di riabilitazione, oppure misura
di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
5. Non essere stato dichiarato fallito oppure aver
ottenuto la cessazione dello stato fallimentare a norma
di legge;