COSTITUZIONI FRANCESI (1791-1814). Costituzioni varate e

Transcript

COSTITUZIONI FRANCESI (1791-1814). Costituzioni varate e
COSTITUZIONI FRANCESI
(1791-1814). Costituzioni varate e abrogate in stretta successione in sintonia con gli eventi
tumultuosi della rivoluzione, dell'età napoleonica e della restaurazione. Ciascuna di esse costituì un
modello di assetto dello stato ispirato a concezioni ideologico-politiche ben distinte. Nel 1791 fu
varata la prima costituzione scritta della Francia. Sanciva solennemente i principi ispiratori dei
provvedimenti legislativi emanati dal 1789 in poi, sotto l'incalzare degli eventi rivoluzionari. Nel
preambolo riportava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino votata dall'Assemblea
costituente il 26 agosto 1789. In essa, oltre a rivendicare i diritti naturali dell'individuo (diritto alla
libertà personale, di pensiero, di opinione, d'espressione; alla proprietà; alla resistenza
all'oppressione) e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, si affermava il principio della
sovranità nazionale e si definiva la legge come espressione della volontà generale. La costituzione
conservava l'ordinamento monarchico del paese, ma limitava le prerogative del re dei francesi e
subordinava alla legge il suo volere. Attribuiva al sovrano il potere esecutivo e il diritto di veto
sospensivo nonché la facoltà di nominare e revocare i ministri, i capi militari, gli ambasciatori e i
principali amministratori. Demandava il potere legislativo a un corpo permanente, composto da una
sola camera, eletta a suffragio censitario a doppio grado. Stabiliva che i giudici, designati dal
popolo, esercitassero le loro funzioni sotto la sorveglianza di un tribunale di cassazione. Fissava
inoltre il nuovo assetto territoriale del paese che sostituiva alle circoscrizioni dell'ancien régime
dipartimenti, distretti, cantoni e municipi. Ben più avanzata sul terreno politico e sociale fu la
Costituzione dell'anno primo (1793). Voluta dai montagnardi al potere, fu adottata per acclamazione
dalla Convenzione e approvata, come la successiva costituzione del 1795, da un referendum
popolare. Pur non essendo mai entrata in vigore a causa dell'emergenza imposta dalla guerra contro
la prima coalizione, divenne punto di riferimento per il pensiero democratico del secolo successivo.
Nella preliminare Dichiarazione dei diritti si affermavano nuovi principi quali la fraternità tra i
popoli e il diritto dei singoli al lavoro, all'istruzione, all'assistenza, alla felicità, all'insurrezione.
Sfavorevole alle prerogative del potere esecutivo (esercitato da un Consiglio di ventiquattro
membri) di cui limitava pesantemente le competenze, privilegiava il corpo legislativo composto da
una sola Camera, i cui membri erano eletti annualmente a suffragio universale. I cittadini potevano
intervenire direttamente nell'attività legislativa attraverso referendum richiesti da almeno un decimo
degli elettori delle assemblee primarie in metà dei dipartimenti. Assai più moderata fu la
Costituzione dell'anno terzo (1795) che rifletteva la preoccupazione di contenere gli eccessi della
precedente e di consolidare la preminenza della borghesia. Nella Dichiarazione introduttiva si
rifaceva largamente al testo del 1791 ma, per reazione alla dittatura montagnarda, specificava che
nessun individuo o gruppo di cittadini poteva ritenersi depositario della sovranità. Per la prima volta
menzionava, oltre i diritti dell'uomo, anche i doveri che consistevano essenzialmente nell'obbligo di
rispettare la legge e le autorità costituite. Sanciva la separazione dei poteri, delegando quello
esecutivo a un Direttorio composto di cinque membri e quello legislativo a due assemblee elette a
suffragio censitario e indiretto: il Consiglio dei cinquecento, che proponeva ed elaborava le leggi, e
quello degli anziani, che le varava o respingeva. Conservava nelle sue grandi linee l'organizzazione
amministrativa del territorio nazionale, mantenendo la suddivisione in dipartimenti, cantoni e
comuni, ma sopprimendo i distretti. Le costituzioni del periodo napoleonico gradualmente
segnarono il riflusso delle idee rivoluzionarie e l'approdo a un nuovo dispotismo. La Costituzione
dell'anno ottavo (1799), la prima che non si aprisse con una dichiarazione dei diritti, affidava il
governo del paese a tre consoli, il primo dei quali godeva di ampie prerogative e, oltre a promulgare
le leggi, nominava i ministri, gran parte dei funzionari civili e militari e i componenti del Consiglio
di stato. Quest'ultimo organo redigeva le leggi che erano discusse dai membri del Tribunato e votate
dal Corpo legislativo. Il suffragio universale era ristabilito; perdeva tuttavia significato, poiché i
cittadini non eleggevano i propri rappresentanti, ma alcuni notabili tra i quali il Senato designava i
componenti delle assemblee legislative. I senatori, inamovibili e cooptati su liste presentate dal
primo console, avevano il ruolo di custodi della costituzione. Essi, però, non adottarono mai linee di
condotta autonome e tramite successivi "senatoconsulti" si prestarono a indebolire i corpi legislativi
e a rafforzare la posizione del primo console (Napoleone), che venne proclamato console a vita nel
1802 e imperatore nel 1804. Con la restaurazione borbonica (1814) una nuova carta costituzionale
venne concessa ai francesi per grazia del sovrano (vedi costituzione octroyée) senza che fosse
deliberata da un'Assemblea costituente come le precedenti. Pur ribadendo la teoria della sovranità
per diritto divino, non sconfessava alcune importanti conquiste politiche e sociali della rivoluzione
quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'abolizione dei privilegi fiscali, la libertà di
pensiero, di espressione, di religione. Riservava al re non solo il potere esecutivo, ma anche
l'esclusivo diritto dell'iniziativa legislativa nonché la facoltà di emettere regolamenti e ordinanze per
l'esecuzione delle leggi. Introduceva, inoltre, un sistema bicamerale composto da una Camera dei
pari, di nomina regia, e da una dei deputati, eletti a suffragio assai ristretto. Garantiva una certa
indipendenza della magistratura, poiché i giudici, pur essendo nominati dal re, erano inamovibili.
La carta costituzionale del 1814 tracciò le linee secondo cui si resse lo stato francese fino alla
rivoluzione del 1848.
E. Papagna
J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Puf, Parigi 1968; A. Saitta,
Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffré, Milano 1975.