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IN VETRINA SICUREZZA SUL LAVORO E VIOLAZIONI "231", PENA INTERDITTIVA OBBLIGATORIA A carico dell'impresa responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato dell'imprenditore che ha violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro scattano obbligatoriamente le sanzioni interdittive. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503 condannando una società il cui responsabile era stato condannato per lesioni colpose ai danni di un operaio causate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. SISTRI: QUADRO SINOTTICO COSTRUITO PER RISPONDERE A 25 QUESITI Dopo la Circolare applicativa, tempestivamente diramata ad inizio mese di novembre, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul sito internet del SISTRI un Quadro sinottico finalizzato a chiarire ulteriori aspetti operativi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il Quadro sinottico è stato predisposto per cercare di dare ulteriori delucidazioni sull’utilizzo del SISTRI inerente l’obbligo per i nuovi produttori; alle modalità operative relative a trasporto transfrontaliero; alle operazioni di recupero/smaltimento svolte all’interno dell’impianto; alla gestione della micro raccolta; all’interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e ad altri quesiti. RAEE, ITALIA RECEPISCE DEROGHE UE L’8 novembre 2013 è entrato in vigore il Dm 21 febbraio 2013 e l’Italia ha provveduto a recepire le 13 differenti decisioni con cui l’Ue, a partire dal 2005, ha allargato e rimodellato l’elenco delle deroghe ai divieti di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, Pbb o Pbde, allegato alla direttiva 2002/95/Ce (“Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”). INDICE SICUREZZA VISITA MEDICA DA RIPETERE PER IL LAVORATORE RIASSUNTO? CONTRO IL RISCHIO DA FULMINI, IL TU 81/08 E LA NORMA TECNICA CEI EN 62305 INTERPELLO: L’APPLICAZIONE DEL DLGS 81/08 ALLA IMPRESA FAMILIARE DI FATTO INFORTUNI IN MISSIONE, INFORTUNI IN ITINERE E INDENNIZZI: CIRCOLARE INAIL AMBIENTE RAEE, ITALIA RECEPISCE DEROGHE UE APPROVATO DDL AMBIENTE AUA, PRIMI INDIRIZZI DALLA REGIONE VENETO ENERGIA E QUALITÀ PROVINCIA DI TRENTO, NUOVO BANDO PER RINNOVABILI ED EFFICIENZA NELLE IMPRESE NOTIZIE E ARTICOLI SISTRI: QUADRO SINOTTICO COSTRUITO PER RISPONDERE A 25 QUESITI REGIONE EMILIA ROMAGNA: FORMAZIONE AGEVOLATA SULLA SICUREZZA FONDIMPRESA: FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI FORMATIVI I FOCUS DI SEA D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITA’ DI IMPRESA FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A DICEMBRE 2013 SCADENZE LE SCADENZE DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 SENTENZE E QUESITI SICUREZZA SUL LAVORO E VIOLAZIONI "231", PENA INTERDITTIVA OBBLIGATORIA I FANGHI DI CEMENTO NON SONO SOTTOPRODOTTI MA RIFIUTO SICUREZZA VISITA MEDICA DA RIPETERE PER IL LAVORATORE RIASSUNTO? Indice Se un lavoratore, già sottoposto alla visita preventiva o alla visita periodica viene licenziato e successivamente riassunto, deve sostenere una nuova visita medica? È la domanda che si pone l’Ordine dei consulenti del lavoro chiedendone il parere alla Commissione Interpelli del Ministero del lavoro. Dipende, ha risposto la Commissione. Se al lavoratore riassunto vengono assegnate le stesse mansioni che lo espongono allo stesso rischio, allora il datore di lavoro non è obbligato a sottoporlo a nuova visita e ciò “in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”. Peraltro, deve trattarsi, in caso di visita periodica, di riassunzione avvenuta nel corso del periodo di validità della visita e comunque per un periodo non superiore a un anno. Com’è noto, la visita medica periodica ha come finalità di: controllare lo stato di salute dei lavoratori; esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti viene stabilita di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Una diversa periodicità e i contenuti della visita diversi rispetto a quelli indicati dal Medico competente, possono essere disposti dall’Organo di vigilanza. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Renzo Marucci [email protected] Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272394 SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO DA FULMINI, IL TU 81/08 E LA NORMA TECNICA CEI EN 62305 1. 2. 1. 2. 3. 4. Indice Gli artt. 38 e 39 del DPR 547/1955, abrogati dal TU 81/08, riguardavano le scariche atmosferiche imponendo l’obbligo di proteggere “con mezzi idonei”: gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni nelle quali: a) si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e nelle quali; b), per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni, sono presenti, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; i camini industriali, che, in relazione all’ubicazione e all’altezza, possano costituire pericolo”. Per l’art. 39 “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto” dovevano per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. La normativa in vigore (art. 29 del TU 81/08) impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso il rischio da fulmini. La norma tecnica, richiamata dall’art. 84 del TU 81/08 (protezione dai fulmini), è la CEI EN 62305, la cui nuova serie è stata pubblicata nel febbraio scorso. La norma è composta da quattro parti, qui sotto dettagliate. i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone; la procedura per la valutazione del rischio derivante da fulmini a terra; la definizione dei requisiti per la protezione dai fulmini contro a) il danno materiale alle strutture e b) il pericolo per le persone; le indicazioni di elementi relativi al progetto, all’installazione, alla manutenzione e alla verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Dott. Luca Cornella [email protected] Tel. 0461/433443 – cell. 366/6167538 SICUREZZA INTERPELLO: L’APPLICAZIONE DEL DLGS 81/08 ALLA IMPRESA FAMILIARE DI FATTO Indice Dopo l’assenza di riferimenti nel decreto 626/1994, è con il D.Lgs. 81/2008 che si è avuto un espresso riconoscimento della figura del collaboratore familiare e dell’impresa familiare. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis, codice civile) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008. Su questa tipologia di impresa è intervenuta anche la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – che in relazione ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), ha risposto in data 24 ottobre 2013 con l’Interpello n. 9/2013 relativo alle “imprese familiari”. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere infatti il parere della Commissione Interpelli “in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla impresa familiare di fatto - ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo”. Per rispondere la Commissione riporta alcune indicazioni tratte da una fonte di “rango primario”, il Codice Civile, e dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Si premette che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”. Dunque – continua la Commissione - il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale. Premesso ciò la Commissione fornisce infine le seguenti indicazioni. Si ritiene che “sia possibile costituire, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile”. Si sottolinea poi che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Dott.ssa Michela Bezzi [email protected] Tel. 0461/433449 – cell. 335/5759351 SICUREZZA INFORTUNI IN MISSIONE, INFORTUNI IN ITINERE E INDENNIZZI: CIRCOLARE INAIL Indice Pubblicata da Inail, una circolare del direttore generale Giuseppe Lucibello riguardante la definizione degli infortuni in missione e degli infortuni in itinere e i conseguenti indennizzi. Dalla sintesi della circolare pubblicata sul sito Inail si legge: “Gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a quelli in itinere (ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa). Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come tale”. Nel testo tramite il quale l’Inail ha provveduto al riordino della materia, viene evidenziata quindi una differenza sostanziale tra l’incidente nel tragitto casa ufficio e il tragitto albergo luogo della prestazione. “In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente ‘in occasione di lavoro’ (definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un qualsiasi altro infortunio tutelato”. Per quanto riguarda ancora l’indennizzo, viene evidenziata la distinzione tra attività funzionale e rischio elettivo. “L’evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo: cioè, quando l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte”. Per visualizzare la circolare dell'Inail clicca qui PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Rolando Micheli [email protected] Tel. 0461/433440 – cell. 335/7417482 AMBIENTE RAEE, ITALIA RECEPISCE DEROGHE UE Indice L’8 novembre 2013 è entrato in vigore il Dm 21 febbraio 2013 che aggiorna l’elenco delle eccezioni ai divieti di utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Con il Dm 21 febbraio 2013 l’Italia provvede a recepire le 13 differenti decisioni con cui l’Ue, a partire dal 2005, ha allargato e rimodellato l’elenco delle deroghe ai divieti di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, Pbb o Pbde, allegato alla direttiva 2002/95/Ce (“Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”). Per far questo il nuovo decreto novella l’allegato 5 del Dlgs 151/2005, provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 2002/95/Ce, che ora conta – al pari della norma europea — una ottantina di applicazioni esentate. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Sig. Alessandro Rigoni [email protected] Tel. 0461/433403 – cell. 334/6659462 AMBIENTE APPROVATO DDL AMBIENTE Indice Una vera e propria "Agenda Verde" del Governo, con un pacchetto di norme a 360 gradi su ambiente e green economy per lo sviluppo sostenibile del Paese. E' questo lo spirito del DDL collegato alla legge di stabilità 2014 contenente una serie di misure ambientali approvato dal Consiglio dei Ministri, e presentato dal ministro Andrea Orlando che lo definisce "un primo passo" per i settori della green economy dell'economia italiana. Dentro al provvedimento, composto da una 30 articoli, c'è spazio per la protezione della natura, la difesa del suolo, la valutazione di impatto ambientale, gli acquisti ed appalti verdi, la gestione dei rifiuti, il servizio idrico. "Questo disegno di legge - osserva Orlando - può essere definito come una vera e propria Agenda Verde che il governo mette in moto", con una "straordinaria potenzialità di sviluppo economico". Si parte da una "fotografia" della situazione dei termovalorizzatori a livello nazionale per capire anche l'incidenza della "crisi" sulla produzione nazionale di rifiuti, norme per riciclo, riuso, recupero di materia, e differenziata. Si passa poi ad offrire una 'spinta' per acquisti e appalti 'verdi' da parte della Pubblica amministrazione (art.10): l'obiettivo è "introdurre un incentivo per gli operatori economici che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di prodotti, beni e servizi)". Per i parchi nazionali (art.2) cambia la procedura per la nomina dei direttori dei parchi nazionali, lasciando al ministro solo quella sul presidente. Semplificazione, celerità, risparmio e trasparenza con l'unificazione delle commissioni Via e Aia (art.6); con una riduzione dei componenti e abbassamento delle retribuzioni. Una novità riguarda anche il recupero energetico dei rifiuti (art.20), con l'attribuzione al ministero dell'Ambiente del compito di individuare la "rete nazionale di impianti di incenerimento dei rifiuti", per capire il reale fabbisogno per una corretta pianificazione. Tra le misure 'verdi' del pacchetto anche il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico (art.24) e la costituzione di un Fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale (art.25) per rilanciare gli investimenti, soprattutto per acquedotti e depurazione. Per visionare il testo del DDL Ambiente clicca qui PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 AMBIENTE AUA, PRIMI INDIRIZZI DALLA REGIONE VENETO Indice Il giorno 29/10/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha pubblicato la delibera n° 1775 del 03/10/2013 "DPR 13/03/2013, n° 59 i primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale". Il provvedimento si applica alle piccole medie imprese ed impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La Regione Veneto ha definito quale sia l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'AUA. In particolare l'Autorità Competente è: la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'art. 3 del regolamento sia di propria competenza; i Comuni e i gestori della pubblica fognatura nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ad esse rispettivamente in corpo idrico superficiale o in pubblica fognatura o alla comunicazione/nulla osta per l'impatto acustico; le Province in tutti gli altri casi. Ricordiamo che si rientra in AUA: 1. nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti; 2. nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento; al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'A.U.A.. La domanda di AUA deve essere presentata al SUAP del Comune su cui insiste lo stabilimento che diventa il soggetto di riferimento del richiedente. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione ricevuta all'autorità competente e l'AUA al richiedente. Si evidenzia che i procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'autorità Competente prima dell'entrata in vigore del regolamento (13 giugno 2013), vengono conclusi ai sensi delle normative di settore vigenti al momento della presentazione dell'istanza medesima. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 ENERGIA E QUALITÀ PROVINCIA DI TRENTO, NUOVO BANDO PER RINNOVABILI ED EFFICIENZA NELLE IMPRESE Indice Con Dgp n. 2337 del 24 ottobre 2013, la Provincia di Trento ha stanziato 3,1 milioni di euro a favore delle imprese che realizzano investimenti nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della riduzione dell'inquinamento. Il Bando - pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U. n. 45 del 05/11/2013 - prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale, di intensità variabile a seconda del beneficiario e del tipo di intervento, per un ampio spettro di interventi: Reti energetiche; Caldaie a biomassa; Impianti fotovoltaici; Collettori solari; Coibentazioni termiche; Caldaie a condensazione; Impianti finalizzati al recupero del calore; Pompe di calore; Cogenerazione; Altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei consumi di energia termica e/o di energia elettrica; Impianti eolici; Impianti idroelettrici. Possono accedere al bando le imprese, anche quelle esercenti l’attività di produzione di energia elettrica (codici ATECO 2007 35.11 e 35.30), le ESCo e i consorzi o le società consortili. Come già ricordato, la dotazione finanziaria del bando ammonta complessivamente a € 3.100.000,00. Le domande possono essere presentate dall'11 novembre 2013 al 31 gennaio 2014. I moduli per fare richiesta dell’incentivo saranno pubblicati sul portale APIAE (Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche). Per maggiori informazioni e per consultare il bando clicca qui. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Geom. Massimiliano Radoani [email protected] Tel. 0461/433404 – cell. 334/6168418 NOTIZIE E ARTICOLI SISTRI: QUADRO SINOTTICO COSTRUITO PER RISPONDERE A 25 QUESITI Indice Dopo la Circolare applicativa, tempestivamente diramata ad inizio mese di novembre, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul sito internet del SISTRI un Quadro sinottico finalizzato a chiarire ulteriori aspetti operativi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, alla luce sia delle novità normative introdotte dal D.L. 101/2013 modificato in Legge 125/201 che, soprattutto, di 25 pareri espressi dal Ministero in riferimento ad altrettanti interrogativi rivoltigli da varie Associazioni del settore (Confindustria, ANIDA, FISE, Assoelettrica, Fai Conftrasporto Sistri, Associazioni dei Gestori Rifiuti, ANSEP-Unitam e Selex ES). Il quadro, infatti, è costruito secondo uno schema domanda-risposta in merito, tra l’altro, a: obbligo per i nuovi produttori; scheda SISTRI e formulario; obbligo di adesione rifiuti pericolosi e speciali pericolosi; modalità operative per “trasportatori a titolo professionale”; modalità operative relative a trasporto transfrontaliero; calcolo dei dipendenti; movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità; operazioni di recupero/smaltimento svolte all’interno dell’impianto; gestione della micro raccolta; interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali; altro. In particolare, vi si legge che: i “nuovi produttori” esentati dagli obblighi SISTRI solo nel caso che trattino rifiuti non pericolosi e producano rifiuti non pericolosi; i produttori iniziali mantengono al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, saranno loro richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014); i vettori esteri che effettuano operazioni di cabotaggio in Italia sono obbligati ad aderire al sistema; i soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono assoggettati al SISTRI dal 1° ottobre 2013 come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che svolgono; in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, sono obbligati al SISTRI; “Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI”, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario; la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, per cui il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014; i produttori che conferiscono i propri rifiuti pericolosi a trasportatori non devono verificare il rispetto alla normativa, ma debbono conservare la copia stampata della scheda SISTRI - Area Movimentazione che trasmette loro il gestore e che attesta l’assolvimento dell’obbligo, oppure segnalare che la scheda non è pervenuta; la micro raccolta (itinerario non vincolante, elenco dei conferitori non rigido, 48 ore per la compilazione delle schede) non può essere applicata in via generalizzata a tutti i trasporti, anche se è allo studio un suo miglioramento, così come sono in arrivo i “nuovi” obblighi dei soggetti intermediari e la reintroduzione nel manuale della disciplina specifica per gli operatori portuali; le problematiche legate alla mancanza di un sistema regolarizzato ed automatico di interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali potrebbero essere parzialmente superate grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni SISTRI rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali, anche se si rileva la necessità di definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e Sistri, considerando anche l’ipotesi di una modifica del SISTRI per consentire il funzionamento del sistema off-line. Per visualizzare il quadro sinottico completo pubblicato sul sito del SISTRI clicca qui SEA organizzerà dal mese di gennaio 2014 dei seminari informativi con dimostrazioni pratiche sull'utilizzo del sistema SISTRI. I dettagli delle date e dei luoghi dove si terranno tali seminari verranno trasmessi nel corso del mese di dicembre con comunicazioni dettagliate. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 NOTIZIE E ARTICOLI REGIONE EMILIA ROMAGNA: FORMAZIONE AGEVOLATA SULLA SICUREZZA Indice Con l'avviso pubblico emanato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con la Deliberazione n. 1019 del 23 luglio 2013 sono stati messi a disposizione circa 865.000 euro di fondi per finanziare progetti di formazione per la sicu rezza nei cantieri della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. In particolare, saranno finanziabili i piani formativi interaziendali/settoriali, presentati dagli organismi accreditati o accreditandi per l'ambito della formazione continua e permanente, che prevedano azioni formative corsuali, integrate da azioni di accompagnamento, finalizzate ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti in grado di ridurli. Le azioni di accompagnamento dovranno configurarsi come interventi non corsuali rivolti alle persone finalizzati al trasferimento e alla contestualizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nei contesti organizzativi e produttivi, al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti in grado di ridurli. I destinatari dei percorsi formativi dovranno essere i lavoratori e gli imprenditori di imprese che intervengono in cantieri localizzati nei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012, o in cantieri di ricostruzione collegati all'evento sismico anche operanti in comuni non rientranti nei comuni terremotati. Le proposte potranno essere presentate entro il 18 dicembre 2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili, attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo http://sifer.regione.emiliaromagna.it. La copia cartacea della domanda stampata dalla procedura telematica e completa degli allegati previsti, dovrà essere spedita (a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento), entro il giorno successivo alla presentazione telematica la Regione Emilia-Romagna - Servizio Pro-grammazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, viale Aldo Moro n. 38,40127 Bologna. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Dott. Stefano Schena [email protected] cell. 328/8163310 NOTIZIE E ARTICOLI FONDIMPRESA: FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI FORMATIVI Indice Fondimpresa mette a disposizione 66 milioni di euro per finanziare Piani formativi condivisi, rivolti ad un minimo di 80 lavoratori appartenenti ad almeno 5 imprese aderenti, che riguardano una o più aree tematiche funzionali allo sviluppo competitivo, con priorità all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi aziendali, al commercio elettronico, ai contratti di rete, all'internazionalizzazione. Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, inclusi quelli interessati da procedimenti di cassa integrazione e contratti di solidarietà. Sono previste due scadenze: prima scadenza: a decorrere dal 9 dicembre 2013 fino alle ore 13.00 del 21 gennaio 2014. seconda scadenza: a decorrere dal 3 giugno 2014 fino alle ore 13.00 del 30 luglio 2014. Per ogni scadenza sono a disposizione 33 milioni di euro. Ogni piano formativo finanziato potrà appartenere a uno solo dei seguenti ambiti: territoriale (regione o provincia autonoma); settoriale, di reti e di filiere produttive. Ogni piano di questo ambito deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno tre regioni o province autonome; ad iniziativa aziendale. Ogni piano deve essere presentato in prevalenza da aziende già aderenti che beneficiano della formazione, anche di regioni diverse, tra le quali, preferibilmente, una grande impresa che coinvolge nella formazione anche la filiera o la rete produttiva delle PMI fornitrici. Per visionare l'avviso di Fondimpresa clicca qui PER MAGGIORI INFORMAZIONI Dott. Stefano Schena [email protected] cell. 328/8163310 I FOCUS DI SEA D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITA’ DI IMPRESA Indice I l decreto legislativo 231/01 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive. Tale disposizione prevede infatti l'attribuzione di alcuni tipi di reati non più solo alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali ad esempio le società per cui lavorano. I destinatari di tale Decreto sono gli enti dotati e non di personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria. La normativa è esclusa solo per le imprese individuali. I principali reati previsti da tale decreto sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (quali truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche,ecc) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ecc), i reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono molto severe e si distinguono in: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi); confisca; pubblicazione della sentenza. Quella pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre applicate in caso di condanna. Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza, vengono disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto. Le sanzioni interdittive possono essere applicate nei confronti delle imprese, già nella fase d'indagine, come misura cautelare. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A DICEMBRE 2013 Indice TRENTO – in collaborazione con FORMAZIONESPA Vi ricordiamo i corsi in programma da Ottobre a Dicembre 2013 presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein, 5 - località Spini di Gardolo – 38121 Trento. Sono aperte le iscrizioni per i corsi obbligatori in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Sono in programma i seguenti corsi: PRIMO SOCCORSO BASE (12 ore) - 11 dicembre 8.30 - 12.30 / 12 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 Verranno organizzati, su richiesta, corsi di primo soccorso per aziende appartenenti al settore rischio alto della durata di 16 ore. PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (8 ore) - 12 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 CORSI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore) - 10 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 RISCHIO BASSO (4 ore) - 10 dicembre 8.30 - 12.30 AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO (5 ore) - 10 dicembre 10.30 - 12.30 e 13.30 - 16.30 AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO (2 ore) - 10 dicembre 8.30 - 10.30 A richiesta verrà attivato anche il corso integrativo utile per le aziende appartenenti ai settori a rischio alto. FORMAZIONE LAVORATORI - MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione generale per le aziende appartenenti al settore rischio medio) - 9 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 Altri corsi in programma: CORSO RLS COMPLETO E AGGIORNAMENTO CORSO PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEI CARRELLI ELEVATORI CORSO PER DIRIGENTI CORSO PER DATORI DI LAVORO CORSO SUL RISCHIO ELETTRICO CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU CORSO PER LA CONDUZIONE IN SICUREZZA DI ESCAVATORI CORSO HACCP I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di FORMAZIONESPA in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal nostro sito internet www.formazionespa.it alla sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a [email protected]. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Stefano Schena cell. 328/8163310 email: [email protected] Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI Dott. Mario Pelanda [email protected] Tel. 0461/433441 – cell. 348/6564703 SCADENZE LE SCADENZE DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 Indice Dicembre 2013 05.12 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 09.12 Acque meteoriche, di prima pioggia e di dilavamento (solo regione Veneto – D.d.g. n° 842 del 15/05/12) termine entro il quale i titolari della attività di cui all’Art.39 commi 1 e 3 del piano di tutela acque regionali devono predisporre un piano di adeguamento da realizzare entro tre anni 16.12 Denuncia infortuni attività estrattive (DPR 84 del 17/02/03 - Artt. 4 e 11) termine entro il quale i costruttori di autoveicoli devono inviare Autoveicoli nuovi (Allegato I D.M. 18/10/05) termine in entro il quale deve essere comunicata all’ APAT una comunicazione trimestrale di riepilogo dei trasporti di materiale fissile speciale o radioattivo svolti in proprio o per conto altrui 20.12 CONAI (reg. Conai) dichiarazione mensile mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10) 31.12 Oli e grassi esausti (Art 47 c 9 lett. D D.Lgs 22/97, Art.2 D.M. 27/11/03) termine per il versamento trimestrale dei contributi obbligatori al consorzio nazionale Attività Estrattive (D.Lgs 117/08 Art.11 comma 2) termine entro il quale i gestori di attività estrattive devono attestare che le proprie strutture sono progettate, realizzate e mantenute in efficienza ed in sicurezza Aria (Art.11 comma 5 D.Lgs 133/05) termine entro il quale i gestori di grandi impianti di incenerimento e coincenerimento devono effettuare la misurazione periodica nell’All. I par. A e punti 3 e 4 Pile al piombo (D.M. 18/10/02 Art. 2 c.1 ) termine entro il quale i produttori o importatori di batterie al piombo o beni contenenti batterie al piombo devono versare al consorzio (COBAT) il sovrapprezzo Bonifiche (D.M. 468/01 Art 7 c.3) termine entro il quale i soggetti beneficiari del programma di bonifica dei siti di interesse nazionale devono presentare la relazione semestrale sullo stato dei lavori alla regione competente Fanghi in agricoltura (D.Lgs 99/92 Art 14 comma 2) termine entro il quale i produttori di fanghi per agricoltura devono inviare alla regione competente una copia del registro di carico e scarico contenenti le operazioni relative ai fanghi RAEE (D.lgs 151/06 Art. 13 comma 6) termine entro il quale i produttori di AEE devono comunicare al registro nazionale i quantitativi di AEE raccolte, immesse sul mercato, recuperate o riciclate. Halon (D.M. 03/10/01 Art. 3 comma 1) termine entro il quale chiunque utilizza halon a partire dal 09/11/2001 per gli usi previsti dall’ Art 2 comma 3 D.M. 02/10/01, deve comunicare al Ministero per le attività produttive il quantitativo di halon utilizzato per operazioni di ricarica o manutenzione CFC (D.M. 03/10/01 Art 9 comma 6) termine per I centri autorizzati alla raccolta di CFC per comunicare al Ministero dell’Ambiente l’informativa semestrale sui quantitativi Tasse ambientali (L.448/98 Art. 8 commi 7 e 8) termine per il versamento della IV rata “carbon tax” per esercenti impianti di combustione superiori ai 59 MW Impianti termici (D.Lgs 152/06 art 286 comma 2) termine entro il quale deve essere effettuata una verifica dei valori di emissione per impianti termici ad uso civile con potenza termica superiore a 0,035 MW. La scadenza è comunque entro un anno dall’ultima verifica ADR (D.Lgs 40/00 Art 4 comma2) termine entro il quale il consulente per il trasporto merci pericolose redige la relazione annuale sull’osservanza delle procedure e la consegna al titolare dell’impresa Veicoli fuori uso (D.Lgs 209/03 Art 11 comma 5) termine entro il quale i produttori, distributori, raccoglitori, riciclatori, compagnie di assicurazione e rottama tori/frantumatori devono rendere disponibili i dati all’Albo Nazionale gestione rifiuti ARIA-Mobilità (D.M. 27/03/98 Art.3 comma 2) termine entro il quale il responsabile mobilità delle grandi aziende deve presentare al comune il piano di spostamento casa-lavoro, finalizzato alla riduzione dell’uso Gennaio 2014 (fino al 15 del mese) 06.01 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione PER MAGGIORI INFORMAZIONI Sig. Daniel Sartori [email protected] Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995 SENTENZE E QUESITI SICUREZZA SUL LAVORO E VIOLAZIONI "231", PENA INTERDITTIVA OBBLIGATORIA Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 42503/2013 A carico dell'impresa responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato dell'imprenditore che ha violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro scattano obbligatoriamente le sanzioni interdittive. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503 condannando una società il cui responsabile era stato condannato per lesioni colpose ai danni di un operaio causate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Legittima la decisione del Tribunale che ha applicato obbligatoriamente le misure interdittive a carico della società ex articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001 (il blocco dell'attività). La difesa dell'impresa sosteneva invece, che avendo la società riparato il danno (aveva risarcito l'operaio), operava la causa di esclusione delle misure interdittive (articolo 17, Dlgs 231/2001). Per la Suprema Corte invece, l'articolo 25septies, Dlgs 231/2001 parla chiaro: se il reato del dipendente è commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, l'applicazione delle misure interdittive a carico dell'Ente per il Giudice è un obbligo, non una facoltà. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 SENTENZE E QUESITI I FANGHI DI CEMENTO NON SONO SOTTOPRODOTTI MA RIFIUTO Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 42338/2013 La breccia e il sabbione di cemento che residuano dal lavaggio delle betoniere non sono originati da un processo produttivo, e quindi non possono rientrare nella definizione di sottoprodotto prevista dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 ma vanno considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. La prima condizione stabilita dal “Codice ambientale” affinché una sostanza possa essere considerata sottoprodotto e quindi non rifiuto, ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 42338/2013), è che la sostanza sia “originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”. Nel caso di fanghi di cemento ottenuti dal lavaggio delle betoniere, invece, “non si tratta di sostanza originata da un processo produttivo”, ed è quindi legittima la condanna per il trasporto non autorizzato degli stessi come rifiuti, inflitta ai sensi della normativa speciale vigente in Campania (Dl 172/2008). Per quest’ultima il trasporto illecito costituisce reato, ricorda infine la Cassazione, “anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276