8 comunità montana.dot
Transcript
8 comunità montana.dot
COMUNE DI AMENO Provincia di Novara DELIBERAZIONE n° 8 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Approvazione di convenzione temporanea e sperimentale con la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per il servizio tecnico associato. L’anno duemilaundici , addì 26 del mese di gennaio alle ore 16,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei sigg.ri: Presenti Gerardi Micaela Cattaneo Virginio Falla-Isef Serena Godi Giuseppe Sindaco Assessore Assessore Assessore Assenti si si si si Assiste il Segretario Comunale Dott. Regis Milano Michele. La Sig.ra Gerardi Micaela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. LA GIUNTA COMUNALE - Premesso che: la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, costituita con DPGR n. 86 del 28/08/2009 a seguito della L.R. 19/2008, ha in corso la riorganizzazione del servizio tecnico associato e sta predisponendo la nuova convenzione per la gestione del servizio; - che il Comune di Ameno, con nota prot. n. 104 del 12/01/2011, ha chiesto alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, di essere inserito in via temporanea e sperimentale nel servizio tecnico associato della Comunità Montana; - che il Comune di Ameno ha riconosciuto, con Delibera GC n. 78 del 20/10/200, la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, quale ambito ottimale per la gestione dei servizi comunali; - che è intenzione della Comunità Montana stipulare una convenzione con il Comune di Ameno garantendo in via temporanea e sperimentale, per un periodo di mesi 6, con decorrenza 1 febbario 2011, il servizio tecnico associato, periodo entro il quale la Comunità Montana avrà predisposto in via definitiva la Convenzione per la gestione del servizio con tutti i Comuni del territorio interessati; Visto l’art. 5 della legge regionale 26/04/2000 n. 44 il quale stabilisce che nelle zone montane la Comunità Montana costituisce il livello ottimale di esercizio associato delle funzioni per tutti i Comuni che la costituiscano, anche in deroga alla soglia minima demografica; Visto l’art. 27 del D.Lgs. 18/18/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale definisce le Comunità Montane come Unioni di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali; Valutati altresì gli orientamenti manifestati nella legislazione nazionale (Legge 122/2010, art. 14) sul tema dei piccoli comuni e sull’obbligatorietà dell’esercizio associato delle funzioni comunali fondamentali; Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 14 comma 29 della citata legge 122 “i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata” e che “la medesima funzione non può essere svolta più di una forma associativa”, Vista la bozza di convenzione appositamente predisposta ed allegata alla presente; Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione per le motivazioni sopra addotte; Rilevato che i costi a carico del Comune, come addebitati dalla Comunità Montana, al netto dei fondi regionali stanziati per i servizi associati, sono compresi nelle spese per il servizio tecnico del bilancio in corso di redazione; Visto che i competenti responsabili di servizio hanno espresso, rispettivamente, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi, DELIBERA 1. Per quanto in premessa, di approvare la convenzione temporanea e sperimentale con la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per il servizio tecnico associato, nel testo allegato alla presente composto da n.4 articoli 2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi di legge. CONVENZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE PER L’INSERIMENTO DEL COMUNE DI AMENO NEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA COMUNITA’ MONTANA, IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. Premesso Che la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, costituita con DPGR n. 86 del 28/08/2009 a seguito della L.R. 19/2008, ha in corso la riorganizzazione del servizio tecnico associato e sta predisponendo la nuova convenzione per la gestione del servizio; Che la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona è subentrata a tutti gli effetti di Legge alle precedenti Comunità Montane: “Cusio Mottarone”, “Dei Due Laghi” e “Dello Strona e Basso Toce”; Che le precedenti Comunità Montane, svolgevano in forma associata, con modalità differenti, il servizio tecnico comunale, sia di edilizia pubblica che di edilizia privata; Che la nuova Comunità Montana ha continuato a garantire anche nella fase transitoria di avvio del nuovo Ente, in forza delle precedenti convenzioni il servizio associato; Che il Comune di Ameno, con nota prot. N. 104 del 12/01/2011, ha chiesto alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, di essere inserito in via temporanea e sperimentale nel servizio tecnico associato della Comunità Montana; Che il Comune di Ameno ha riconosciuto, con Delibera GC n. 78 del 20/10/2010, la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, quale ambito ottimale per la gestione dei servizi comunali; Che è intenzione della Comunità Montana agevolare il Comune di Ameno garantendo in via temporanea e sperimentale, per un periodo di mesi 6, con decorrenza 1 febbraio 2011, il servizio tecnico associato, periodo entro il quale la Comunità Montana avrà predisposto in via definitiva la Convenzione per la gestione del servizio con tutti i Comuni del territorio interessati; Visto l’art. 5 della legge regionale 26/04/2000 n. 44 il quale stabilisce che nelle zone montane la Comunità Montana costituisce il livello ottimale di esercizio associato delle funzioni per tutti i Comuni che la costituiscano, anche in deroga alla soglia minima demografica; Visto l’art. 27 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” il quale definisce le Comunità Montane come Unioni di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali; Visto l’art. 28 del medesimo D.lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:“L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresi, alle Comunità Montane l’esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dai Comuni, dalla provincia e dalla regione”; Valutati altresì gli orientamenti manifestatisi nella legislazione nazionale (Legge 122/2010, art. 14) sul tema dei piccoli comuni e sull’obbligatorietà dell’esercizio associato delle funzioni comunali fondamentali; Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 14 comma 29 della citata legge 122 “i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata” e che “la medesima funzione non può essere svolta più di una forma associativa;” Tutto ciò premesso, TRA La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona con sede legale in Via Balilla 22 Armeno e Sede operativa in Via De Angeli 35/A Omegna, Via De Angeli, 35/A codice fiscale 91013990030, rappresentata dal Sig. Paolo Marchesa Grandi Presidente pro tempore all’uopo autorizzato in forza di deliberazione GC n. 02 del 17/01/2011 immediatamente eseguibile; E Il Comune di Ameno con sede legale in Piazza Marconi, 1 Ameno (NO), Codice fiscale 00452150030 rappresentato dal Sindaco Sig.ra Gerardi Micaela autorizzata alla firma del presente Atto in forza di deliberazione GC n. 08 del 26/01/2011; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto della Convenzione). La Comunità Montana, gestisce, su delega del Comune di Ameno, mediante incarico a tecnico specializzato e con modalità da concordarsi tra le parti, il servizio di Ufficio Tecnico Associato per l’Edilizia Privata, l’urbanistica e i Lavori Pubblici del medesimo Comune. Art. 2 (Decorrenza e durata) Il servizio decorre dalla data del 1 Febbraio 2011 ed ha una durata temporanea di mesi 6, avendo la Comunità Montana in corso di predisposizione la nuova convenzione per la gestione del servizio. La presente può essere eventualmente prorogata, con semplice delibera di Giunta assunta dalle parti. Art. 3 (Finalità) a) b) c) Eliminare gli svantaggi economici e organizzativi connessi ad un modello di gestione dell’ufficio Tecnico pensato al solo livello comunale, mediante la realizzazione di economie di scala e la graduale e concordata omogeneizzazione degli standard a livello di Comunità Montana; Riconoscere il Sindaco del Comune associato il referente naturale per quanto riguarda il servizio tecnico associato, Consentire all’utenza un servizio tecnico completo e continuativo. Art. 4 (Costi) Fino alla definitiva approvazione della Convenzione per la gestione del servizio tecnico associato della Comunità Montana, ed in vigenza della presente convenzione temporanea e sperimentale, i costi inerenti la gestione del servizio sono a carico del Comune di Ameno. La Comunità Montana anticiperà le spese e si riserva di dedurre a favore del Comune una quota di contributo, in misura che sarà determinata in sede di convenzione definitiva ed in base all’entità dei fondi regionali stanziati sui servizi associati per l’anno 2011. Il dettaglio dei costi, dedotto l’eventuale contributo regionale per l’anno 2011, sarà trasmesso dalla Comunità Montana entro la data del 31 marzo 2012. Il Comune di Ameno rimborserà la comunità Montana entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della rendicontazione. Letto, confermato e sottoscritto. Omegna li, Per il Comune di Ameno Il Sindaco Gerardi Micaela Per la Comunità Montana Il Presidente Paolo Marchesa Grandi VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BARONCHELLI Gualtiero __________________________________________________________________________________ Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Gerardi Micaela IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Regis Milano Michele ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo Statuto Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). Dalla residenza municipale, lì ……21.03.2011………………………… IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Regis Milano Michele ___________________________________________________________________________________ Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ………………………………… al ………………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). Dalla residenza municipale, lì ……………………………… IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Regis Milano Michele __________________________________________________________________________________ Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. Dalla Sede Municipale, lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE ===================================================================================