Strutture precarie ed amovibili su aree pubbliche

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Strutture precarie ed amovibili su aree pubbliche
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI
N. 21
STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
- MODIFICA
DEL 13/04/2011
L'anno DUEMILAUNDICI , addì TREDICI
, del mese di APRILE
, alle ore 19,00
nella Sala Consiliare del Municipio.
In corso di seduta diprima convocazione , in sessionesessione urgente
e pubblica, partecipata a
norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno,
risultano:
COGNOME E NOME
PRESENTE ASSENTE
1
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO
X
2
IACHETTI FRANCO
X
3
NIBID ALFREDO
X
4
CITEREI MARCO
X
5
DI DONATANTONIO ANGELO
6
CATALINI FIORENZO
X
7
GUIZZETTI ANDREA
X
8
PAOLINI FLAVIO
X
9
DI GABRIELE DONATO
X
10
DI EMIDIO MARCELLO
X
11
NORI DINO
12
FOGLIA ANNA
X
13
VALLERIANI ARTURO
X
14
CORUZZI PIERGIORGIO
X
15
PERSIA GERSAN
X
16
GROTTA ALFREDO
X
17
MARCACCI DARIO
X
X
X
Assegnati n. 17
Presenti n. 15
In carica
Assenti n. 2
n. 17
I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Svolge le funzioni di Presidente il Sig.DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO
nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr.DI GIAMBERARDINO CARLA .
Esce il Consigliere Grotta
Presenti n. 14
Il Presidente dopo aver letto l’oggetto della proposta regolarmente iscritta all’ordine del
giorno e premesso che sulla stessa sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 - comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 11.08.2000 ,
Relaziona l’Assessore all’Urbanistica Dott. Fiorenzo Catalini:
Il Consiglio Comunale con atto n. 28 del 23.07.2008 ha approvato il Regolamento che
disciplina la collocazione delle strutture precarie ed amovibili nelle aree pubbliche;
Dopo una prima fase di applicazione della normativa regolamentare che ha disciplinato
l’attività in parola, attraverso un monitoraggio effettuato dagli uffici, è stata evidenziata la necessità
di un adeguamento del Regolamento ai fini di adattarlo meglio sia alle esigenze degli operatori
economici che al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale.
A tal fine l’Ufficio ha proceduto ad una revisione ed aggiornamento del regolamento
rimodulando il testo come da allegato.
L’Amministrazione, inoltre, sempre al fine di incentivare il miglioramento dell’aspetto
estetico delle vie e delle piazze anche attraverso la collocazione di dette strutture intende
confermare l’abbattimento di una percentuale di C.O.S.A.P (canone per l’occupazione di aree
pubbliche) fino al 90% una-tantum in occasione della prima istanza da parte degli operatori di
adeguamento delle proprie strutture o di realizzazione ex-novo, secondo le indicazioni del presente
Regolamento e per le istanze successive alla prima un abbattimento fino al 70% del canone
C.O.S.A.P. fissato dall’Amministrazione.
La modulazione percentuale di detti abbattimenti sarà graduata secondo la valutazione
attribuita in occasione dell’esame del progetto da parte della Conferenza di Servizi di cui all’art. 9
del Regolamento tenendo conto delle caratteristiche delle strutture proposte di cui all’art. 5 del
Regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltata la precisa ed esauriente relazione dell’Assessore delegato;
Ritenuto di condividere quanto in essa dettagliatamente esposto;
Udito l’ intervento del Consigliere Coruzzi, il quale chiede delucidazioni di natura tecnica
sulla tipologia delle strutture rimovibili a cui si applica il Regolamento;
Sentito l’Assessore Catalini, il quale fornisce i chiarimenti richiesti;
Visto il Regolamento rimodulato dall’Ufficio Urbanistico;
Visti gli atti d’Ufficio;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Persia, Coruzzi, Marcacci e Valleriani) resi mediante
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) Di approvare il “Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area
pubblica”, così come rimodulato dall’Ufficio Urbanistico, allegato alla presente deliberazione
e di cui fa parte integrante e sostanziale;
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 13/04/2011
3) Di dare atto che il Nuovo Regolamento entrerà in vigore, in base a quanto previsto dall’art.
16, nel decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e della presente
deliberazione consiliare all’Albo Pretorio del Comune;
4) Di stabilire che la riduzione del canone C.O.S.A.P. dovuto per l’occupazione di aree
pubbliche ai fini indicati in premessa è:
a) fino al 90% “una-tantum” per la 1° istanza di adeguamento della struttura o
di realizzazione ex-novo, al presente Regolamento;
b) fino al 70% per gli anni successivi alla 1° istanza;
5) Di stabilire altresì che la modulazione delle percentuali di riduzione indicate al precedente
punto 4) sarà graduata secondo la valutazione del progetto effettuata dalla Conferenza di
Servizi di cui all’art. 9 del Regolamento, valutazione che terrà conto delle caratteristiche
delle strutture proposte di cui all’art. 5 del Regolamento;
6) Di dare mandato all’Ufficio Urbanistico e Sostegno Attività Produttive per dare seguito agli
atti amministrativi, di gestione e di esecuzione delle direttive e disposizioni di cui al
presente deliberato;
7) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma1 - del D.Lgs. n.
267/2000;
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 13/04/2011
VISTA LA PROPOSTA 391
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE
Montorio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
11/04/2011
F.to
CINGOLI ENNIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE
Montorio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
11/04/2011
F.to
SALADINI LUIGI
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
IL SINDACO
F.to
DI GIAMBERARDINO CARLA
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO
Prot. n.____________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
Dalla Residenza comunale, lì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva il giorno _______________________
ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________
CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 21
del
13/04/2011
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo
Settore III° - Area I^ - Urbanistica
Tel. 0861/502218-20
Fax 0861/592509
e-mail: [email protected]
Sito Web: www.comune.montorio.te.it
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COLLOCAZIONE DI
STRUTTURE
PRECARIE ED AMOVIBILI
IN AREA PUBBLICA
Redatto a cura del:
Responsabile Area Urbanistica
Geom. Ennio Cingoli
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 23.07.2008
Divenuto esecutivo il: 15.08.2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 in data 13.04.2011
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
REGOLAMENTO
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INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione…………………………………………………...…3
Art. 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili……………………………..3
Art. 3 - Tipologia della zona e dei siti………………………………………………3
Art. 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili………………………………..4
Art. 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili……………………….5
Art. 6 - Prescrizioni particolari……………………………………………………...7
Art. 7 - Manutenzione e responsabilità……………………………………………...8
Art. 8 - Richiesta di autorizzazione………………………………………………….8
Art. 9 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione…………………………..9
Art. 10 - Concessione del suolo pubblico…………………………………………...12
Art. 11 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo
pubblico mediante la collocazione di pedane……………………………..13
Art. 12 – Tutela dell’ambiente acustico………………………………………….....15
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali……………………………………………15
Art. 14 – Sanzioni…………………………………………………………………...16
a) Sanzioni amministrative pecuniarie……………………………………………..16
b) Sanzione amministrativa interdittiva – Revoca………………………………….17
Art. 15 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori………………………...18
Art. 16 - Entrata in vigore…………………………………………………………..18
Art. 17 – Disposizione finale………………………………………………………..18
Appendice normativa……………………………………………………………….19
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE
PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico o gravato di
servitù di pubblico passaggio di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite
esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, nonché delle attività artigianali del settore alimentare.
2.Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa
sanitaria.
ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili
1.Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei
manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, definiti altresì
“elementi di arredo urbano”, come pedane, verande, gazebi, pergolati e similari.
2.Sono fatte salve, per le pedane, le disposizioni di cui all'art.11 del presente
regolamento.
ARTICOLO 3 - Tipologia della zona e dei siti
1.Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su
banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
2.La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle
stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi
già assegnati all’esercizio di commercio su aree pubbliche.
3.L’installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, e
sempre che sia conforme ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con
prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4.Si considera adiacente al locale dell’esercizio, la struttura precaria ed amovibile
posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
REGOLAMENTO
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dell’esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura
precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della
struttura precaria ed amovibile è ammissibile solo al positivo esito dell'istruttoria e
valutazione in sede di Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9.
5.Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell’art. 20,
l’occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà
della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e
sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti
diversamente abili.
ARTICOLO 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili
1.Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
- Gazebo, verande: altezza massima 3 metri.
La struttura portante in metallo (escluso l’alluminio anodizzato) o legno, secondo
quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero
tamponata, sino ad una altezza di m. 1,50, con materiali quali vetro, plexiglas o
similari comunque facilmente amovibili. La copertura dovrà essere in tessuto con le
caratteristiche di: impermeabilità totale, ignifugazione permanente classe 2,
resistenza allo strappo ed allungamento, a tinta unità di colore chiaro e priva di
scritte pubblicitarie, o altre coperture leggere.
La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua
installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle
pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le
caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato
singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato
dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi
potrà essere prevista una soluzione unitaria.
- Pergolati: altezza massima 3 metri.
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
REGOLAMENTO
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La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a
sostegno di piante rampicanti. La struttura che non dovrà avere né grondaie né
pluviali, non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di
facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure
tela.
- Tende parasole: altezza massima 3 metri.
In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario
esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il
marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per
altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di
sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere
inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All’interno del
perimetro del centro storico le tende saranno del tipo teso ad una sola falda.
Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colore bianco ecrù. E’
consentito, solo sulle eventuali frange, l’inserimento di elementi pubblicitari (scritte,
marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate. Il disegno delle parti della tenda atte a
ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta
di apposizione. I montanti devono essere in metallo verniciato.
2.Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente, o salvo
diverso periodo disposto con provvedimento della G.M., il suolo pubblico per la
temporanea allocazione di tavolini e sedie e l’installazione di tende a sbraccio con
sbalzo non superiore a metri 1,20 o, in alternativa, ombrelloni di forma quadrata o
rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione: restando fermo
l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed
architettonico, non sono ammessi arredi in plastica e materiali ad essa similari.
ARTICOLO 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili
1.Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all’articolo precedente
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
-1) Nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione
delle preesistenti dovranno avere una superficie massima di 20 mq; fuori dalle
predette zone ed ambiti potranno avere una superficie massima di 25 mq. La deroga
al limite disposto dall’articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l’ampiezza
della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul
quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all’acquisizione dei pareri,
con valutazione congiunta, dell’Ufficio Tecnico e del Comando P.M..
-2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico
devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere
architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente
abili e dei relativi ausili.
-3) E’ richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle
garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.
-4) le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno,
ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli
articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta
temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi
all’interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e
gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la
struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di
decoro è espresso in sede di Conferenza di Servizi.
-5) E’ consentito l’inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purchè
di dimensioni limitate, anche luminosi (tipo insegna) ma con esclusione di quelli con
movimento meccanico (tipo: display, orologi, monitor, ecc.). Il disegno delle parti del
gazebo atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente
al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione, per essere valutato in sede di
Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 9.
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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E’ consentita inoltre l’esposizione di menù su apposito cavalletto o struttura sempre
nell’ambito dell’occupazione autorizzata, oppure in apposita bacheca così come
definita nell’apposito Piano delle Bacheche approvato dall’Amm.ne Comunale con
delibera del C.C. n. 37 del 03.08.2007 .
-6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture
facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale è
consentito attrezzare l’area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile e sempre nei
limiti di superficie sopra stabiliti, con elementi di arredo che siano comunque
omogenei all’arredo urbano circostante.
-7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed
amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a
pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
-8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all’interno dell’area
occupata.
ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari
1.Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per
ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza.
2.Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere
oggetto di valutazione in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 le prescrizioni
atte a garantire l’incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da
porre in opera.
3.Per le predette finalità è consentita l’occupazione di suolo pubblico purchè venga
assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti
diversamente abili, mediante passaggio di almeno mt. 1,50 .
4.Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.
5.Il passaggio pedonale, al fine di garantire l’incolumità delle persone, deve essere
garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici .
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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ARTICOLO 7 - Manutenzione e responsabilità
1.Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva
cura e responsabilità del concessionario e titolare dell’autorizzazione, ad opportuna
manutenzione.
2. il titolare della concessione/autorizzazione ha l’obbligo di mantenere le strutture e
gli arredi in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene
dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.
3.La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a
carico del concessionario/autorizzato.
4.Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni,
colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.
ARTICOLO 8 - Richiesta di autorizzazione
1.L’installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la
quale l’interessato chiede, contestualmente, l’autorizzazione per l’installazione della
struttura e la concessione del suolo pubblico.
2.La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:
A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante
dell’esercizio).
B. Ragione sociale se trattasi di Società.
C. Tipologia dell’esercizio a cui si riferisce (somministrazione e altro) inclusi i dati
dell’autorizzazione.
D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni
all’esercizio dell’attività.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• Progetto in tre copie sottoscritto dall’istante e da progettista abilitato in scala 1:50
nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i
riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata e delle strade adiacenti nonché
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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l’indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l’eventuale presenza di fermate
del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre
indicarsi i riferimenti urbanistici per l’individuazione esatta dell’area. Il progetto deve
indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti,
alberature, strade.
• Foto a colori del luogo oggetto dell’intervento con simulazione fotorealistica
dell’inserimento della struttura nell’area di intervento.
• Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in
ordine all’idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla
normativa in materia di sicurezza nonché all’assenza di divieti o vincoli in ordine alla
collocazione della struttura.
• Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento
saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. Mentre la conformità degli
impianti stessi dovrà essere comprovata agli atti, a cura e spese dell’interessato, a
mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato o certificazioni
specifiche.
• Atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'articolo 11 L. 241/90 e s.m.i., ad
osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto
approvato ed alle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione, secondo il parere
espresso dalla Conferenza di Servizi di cui al seguente articolo 9, in conformità alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini istruttori e ai fini
dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del
provvedimento.
ARTICOLO 9 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
1.Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato l’avvio del
procedimento.
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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2. Se l’interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per
l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza l’ufficio provvede ad
interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la
regolarizzazione.
3.In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l’istanza verrà
archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.
4.Entro 60 giorni dall’istanza, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione
allegata, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive procede a
convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in materia di
procedimento amministrativo.
5.La Conferenza è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono i pareri
sostitutivi dei rispettivi atti di assenso, ai fini dell'accoglimento o del rigetto della
domanda:
- Responsabile dello Sportello Unico, il quale, oltre ad esprimere il parere di
competenza (attività produttive e urbanistico), presiede la Conferenza;
- Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva e Ambiente o suo delegato;
- Responsabile dell’Area Vigilanza o suo delegato;
- Responsabile dell’Area Commercio o suo delegato.
6.Nel caso in cui sarà necessario e/o opportuno ai fini della completezza
dell’istruttoria e dell’acquisizione di ulteriori pareri e nulla osta ed in base alla
particolarità delle zone urbane e periferiche interessate dalle domande di
autorizzazioni, la Conferenza di Servizi, su decisione del Responsabile dello
Sportello Unico o su propria determinazione, potrà essere integrata dalla presenza di
ulteriori Servizi o Settori, interni o esterni all’Amministrazione Comunale, non
previsti nell’elenco di cui al comma che precede.
7.Ai fini della Conferenza di Servizi viene preventivamente acquisita tutta la
documentazione prevista e/o ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria.
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8. La mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi equivale a parere positivo e
consente alla Conferenza di procedere all’esame e definizione dell’istanza.
9. L'emissione, da parte di uno dei Settori dell'Ente, di un parere negativo dovrà
sempre essere chiaramente motivato.
All’indizione della Conferenza di Servizi si procede applicandosi termini e
disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
10.I lavori della Conferenza possono essere rinviati per una sola volta ai fini della
richiesta di documentazione integrativa da parte dei Settori dell’Ente e degli
Enti/soggetti Terzi ad essa convocati. Con il rinvio viene stabilito il termine
assegnato al privato per l'integrazione e la data della successiva convocazione della
Conferenza. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato determina
la conclusione negativa del procedimento.
11.Il verbale della conferenza costituisce proposta obbligatoria e vincolante per
l'adozione del provvedimento edilizio finale, salvo nel caso di deroghe al presente
regolamento per le quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del presente
regolamento.
12. Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicarne gli esiti della stessa
all’interessato richiedendo il pagamento del suolo pubblico, mentre il permesso di
costruire sarà rilasciato a titolo non oneroso per ciò che concerne gli oneri, in quanto
non soggetto a contributo di costruzione di cui all’art. 16 del T.U.E.P. (D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.).
13. L’autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata solo sulla base dell’unanimità dei
pareri positivi da parte di tutti i Settori coinvolti, salvo il caso in cui il Settore
Urbanistico, quale Ufficio procedente e responsabile del procedimento, non riterrà
necessario e/o opportuno rilasciare il titolo richiesto a fronte di pareri negativi, che
comunque non potranno essere più di due, debitamente motivando la determinazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le procedure di cui
alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.
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14.Il provvedimento di concessione/autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi
all’adempimento di quanto richiesto.
15. Ove l’interessato non provveda agli adempimenti richiesti, secondo le modalità ed
i termini comunicati, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 30 giorni, il
procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa
comunicazione ai sensi dell'art.10 bis dalla legge n°241/90 e s.m.i.
ARTICOLO 10 - Concessione del suolo pubblico
1. La concessione può avere durata massima di anni uno rinnovabile.
2.La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi
anticipatamente ed in un’unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e
con le modalità che saranno comunicate all’interessato.
3.Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività
potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione edilizia e
della concessione di occupazione suolo pubblico. L'autorizzazione per la
realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della
superficie di somministrazione.
4. Dovrà essere presentata polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi a carico del
concessionario, per l’importo fissato dall’Ufficio Urbanistico, in relazione alla entità
o consistenza delle opere, comunque non inferiore a €. 5.000,00. Lo svincolo della
fideiussione sarà autorizzato dall’Ufficio competente su richiesta dell’interessato e
previa verifica dell’avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino
dell’originario/precedente stato dei luoghi e comunque all’assolvimento degli
obblighi assunti.
5.Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura,
eccettuata diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione (proroga della
concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa entro e non oltre il termine
perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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dell’Amministrazione. In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di
esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le
sanzioni di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.
6.Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in
cui si trovava anteriormente all’installazione del manufatto.
7.L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della
naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore
nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico
ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro,
manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la
popolazione ed il Paese.
8.Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di
canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
9.Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato
pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda
nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle
ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì,
alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel
caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come,
tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d’uso della struttura, o di
modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore
rispetto a quella autorizzata.
ARTICOLO 11 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico
mediante la collocazione di pedane
1.Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di
strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane
finalizzate all’ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
REGOLAMENTO
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tavolini, sedie ed ombrelloni ,della superficie di somministrazione di pubblici esercizi
autorizzati ai sensi delle norme vigenti a condizione che:
- la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o
prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e
comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
- la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia
eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico;
- la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
- l’occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo intercorrente dal
15 maggio al 15 settembre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta
Municipale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di
ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo predetto;
- sia sempre consentita l’immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove
questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse
pubblico.
2.Tali requisiti, da autocertificare all’atto della richiesta di autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio
da parte dell’Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione
stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'Ufficio
Tecnico - Manutentivo e al Comando P.M.
3.La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo
utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch’esso oggetto di
autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio. La pedana
dovrà essere realizzata in modo da evitare l’accumulo di rifiuti sotto il piano stesso e
da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane.
4.La
non
conformità
alle
disposizioni
predette,
determina
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo.
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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la
revoca
5.Al
di
fuori
delle
condizioni
sovra
espresse
e
quando
comportino
provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane sono sottoposte alla
medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili.
6.Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti
nell’area
autorizzata,
potrà
essere
disposta
la
revoca
o
sospensione
dell’autorizzazione.
ARTICOLO 12 – Tutela dell’ambiente acustico
L’istallazione e l’utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora,
all’esterno dei locali dell’esercizio principale, non è consentita, a pena di revoca della
concessione/autorizzazione in caso di recidiva, come specificato nell’art.14/b del
presente regolamento.
Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l’esercizio principale sia munito, oltre
che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui all’art. 3 della L.287/91, anche di
autorizzazione all’intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.
ARTICOLO 13 - Disposizioni transitorie e finali
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla
data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2.Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro
scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle
disposizioni in esso previste. E’ fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la
possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della loro naturale
scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza,
al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o,
ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti
problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla
struttura.
3.Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia
edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la
sicurezza stradale.
ARTICOLO 14 - Sanzioni
a) Sanzioni amministrative pecuniarie
1.Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa
urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano
integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di
demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel
presente atto possono comportare l'applicazione dell’art. 650 c.p..
2. Fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per
l’occupazione di suolo pubblico (COSAP), la violazione delle disposizioni del
presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a €
500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.
E’ prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta,
pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell’illecito
amministrativo.
Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta,
il Responsabile del Settore Vigilanza competente ai sensi del successivo articolo 15,
individuerà la determinazione dell’importo da indicare nella relativa ordinanza-
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all’art.11 della
L.689/81.
b) Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca
Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie
interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque
irrogabile cumulativamente, la concessione/autorizzazione è revocata nel caso in cui:
1) il titolare realizzi un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato
in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dall’art.
4 del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo
allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi
e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;
2) il titolare non corrisponda il canone e gli oneri economici previsti dal presente
regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
3) durante l’attività il titolare sia recidivo nella violazione del divieto di cui
all’art. 13 del presente regolamento;
4) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio della
concessione/autorizzazione;
5) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dei responsabili emanate in
attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
6) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), il titolare sia
recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nella
concessione/autorizzazione ed a quella di cui all’art. 7 punto 2) del presente
regolamento;
7) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o
di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all’esercizio
dell’attività disciplinata dal presente regolamento.
collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
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La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte
nel periodo autorizzato, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
mediante corresponsione in misura ridotta.
In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare
dell’autorizzazione revocata di rimuovere la struttura, a totale cura e spese dello
stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del
provvedimento interdittivo.
ARTICOLO 15 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori
Per le violazioni di cui al precedente articolo e per i relativi procedimenti
sanzionatori, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’autorità competente è il
Responsabile del Settore Vigilanza, Comandante della Polizia Municipale.
Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell’art. 13
della 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 16 - Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente
alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel decimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione.
ARTICOLO 17 – Disposizione finale
In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie
connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono
disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.
In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla
presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del
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principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di
pianificazione territoriale.
Appendice normativa
Art. 20. Occupazione della sede stradale:
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi
compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un
itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione
che essa non determini intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi
precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può
essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2
m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria(1).
(1) Così modificato dall'art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non
ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143,19 a euro 572,76.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
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