ORDINANZA n. 27 Data 11/04/03 Rimozione di opere realizzate in

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ORDINANZA n. 27 Data 11/04/03 Rimozione di opere realizzate in
SERVIZIO INSEDIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO
ORDINANZA n. 27
Data 11/04/03
Rimozione di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e
demaniale. Abusi edilizi realizzati in San Benedetto del Tronto, viale Marconi, presso lo
stabilimento balneare denominato "Sud -Est", concessione demaniale marittima n.29.
IL DIRIGENTE
VISTA la comunicazione n. 34641 del 29.07.1999 trasmessa dalla Capitaneria di Porto relativa
all’accertamento della realizzazione di opere edilizie abusive in San Benedetto del Tronto, viale
Marconi, presso lo stabilimento balneare denominato “ Sud –Est”, concessione demaniale marittima
n.29;
VISTA la relazione del 07.12.1999, prot. n. 54907 redatta dall’istruttore tecnico comunale a seguito
del sopralluogo effettuato in data 11.10.1999;
CONSIDERATO che dai summenzionati atti risulta che sono state realizzate, in assenza
autorizzazione edilizia, paesaggistica e demaniale, le seguenti opere abusive:
a) installazione sulla tettoia sud di pareti scorrevoli a pacchetto costituite da infissi e vetro, o
similari, rispettivamente sul lato est e nord, mentre sul lato sud risultano installati n.2 teli
plastici a rullo con scorrimento verticale;
b) sostituzione delle coperture preesistenti delle tettoie con teli plastificati;
c) installazione sulla tettoia nord di pareti scorrevoli a pacchetto costituite da infissi e vetro, o
similari, sul lato sud, mentre sul lato est risulta installato un telo plastico non provvisto di
sistema di scorrimento;
d) installazione in aderenza al lato est della tettoia nord, di un ombrellone avente forma
rettangolare, avente dimensioni pari a ml. 4.70 x 4.00, circa, con struttura portante costituita da
un unico pilastrino metallico laterale e braccio a sbalzo, e lo stesso risulta dotato di due teli
plastici a rullo con scorrimento verticale installati sui lati nord ed est. Detto ombrellone è
ancorato con piastra metallica su una fondazione in calcestruzzo, avente dimensioni di circa ml.
1.00 x 0.90;
e) posa in opera, sul fronte est dello stabilimento balneare, di pavimentazione con lastre di
calcestruzzo posate a secco sulla sabbia, per una superficie di circa mq. 45.23, oltre il limite di
edificabilità dei 20.00 ml.;
f) posa in opera, sul fronte sud dello stabilimento balneare, di pavimentazione con lastre di
calcestruzzo posate a secco sulla sabbia, per una superficie di circa mq. 108,99;
g) realizzazione, su detta zona, di un battuto cementizio pavimentato per l’installazione di una
doccia, per una superficie di circa 13.58 mq.;
h) posa in opera di fossa settica;
i) realizzazione di un vano tecnico seminterrato, sporgente da terra di circa ml. 0.65, destinato a
serbatoio idrico e autoclave per una superficie di circa mq. 5.85 e altezza interna di ml. 1.57, e
di un piccolo battuto cementizio di circa ml. 2.70 adiacente a nord del locale.
VISTA l’istanza presentata da Cornacchia Elio in data 27.01.2000 tendente ad ottenere
l’autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L.47/85 delle opere abusive, innanzi
descritte;
VISTO il provvedimento dirigenziale del 19.05.2000, notificato al sig. Cornacchia Elio in data
25.05.2000 con il quale si respingeva l’istanza, innanzi richiamata, in quanto: “….su conforme
parere espresso al riguardo dalla Commissione Edilizia nella seduta del 17.04.2000, la stessa non
può essere accolta in quanto la collocazione delle tettoie e dell’ombrellone, la posa in opera delle
lastre di calcestruzzo, la realizzazione del piano seminterrato contrastano con le previsioni del P.R.
di Spiaggia”;
ACCERTATO che le opere innanzi descritte ricadono in zona demaniale sottoposta a vincolo
paesistico, Decreto Legislativo n.490/99, art. 146 c. 1, lettera “a”;
RICHIAMATE le principali fonti normative in materia di delega ai Comuni delle funzioni inerenti
il demanio marittimo e precisamente: art. 59 del DPR n.616/77; D. Lgs. n. 112/98; L.R. 10/99 e
11/2001;
PRESO ATTO che dalla pubblicazione del D.P.C.M. del 22.12.2000 le funzioni in materia di
demanio marittimo sono esercitate dai comuni;
RITENUTO di dover, ai sensi dell’art. 4, legge n. 47/1985, e art. 54 del codice della navigazione
ingiungere al responsabile degli abusi la rimozione delle opere innanzi descritte realizzate in
assenza di concessione edilizia, paesaggistica e demaniale e ordinare il ripristino dello stato dei
luoghi così come autorizzati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. i) del R.E.C. per le ordinanze di
demolizione è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia;
SENTITA in merito la Commissione Edilizia che, nella seduta del …. ha espresso il seguente
parere…;
VISTA la legge 28.2.1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Legl.vo n. 267 del 18.08.2000;
INGIUNGE
A:
CORNACCHIA Elio nato a Monteprandone il 09.11.1934 e residente a San Benedetto del Tronto in
via Aniene n.47, titolare della concessione demaniale marittima
DI RIMUOVERE
entro novanta giorni dalla data di notifica del presente atto, le opere edilizie innanzi descritte,
realizzate in assenza di autorizzazione edilizia, paesaggistica e demaniale, e provvedere al ripristino
dello stato dei luoghi così come autorizzati.
Si avverte che, in caso di inosservanza a quanto sopra disposto, sarà dato corso alla procedura
stabilita dalla legge 28.2.1985, n. 47, per la rimessa in pristino d’ufficio a spese e in danno
dell’inadempiente, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 1164 del codice della
navigazione.
Si dispone che il presente atto venga notificato al responsabile degli abusi, sopra compiutamente
individuato, trasmesso, per opportuna conoscenza, all’Amministrazione Provinciale di Ascoli
Piceno e alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Ascoli Piceno e, per i conseguenti controlli,
al Comando Polizia Municipale.
Il Comando Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971,
n. 1034, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso al Capo dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Zampacavallo)