Regolamento per il rilascio di autorizzazioni apertura medie strutture

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Regolamento per il rilascio di autorizzazioni apertura medie strutture
CRITERI E NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI ALL’APERTURA, AL TRASFERIMENTO,
ALL’AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ED
INDIVIDUAZIONE AREE URBANE IN CUI PROMUOVERE I
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18.04.2000
Esaminato dal CO.RE.CO. in data 27.04.2000 con decreto n. 4725
Revisioni://
NOTE:
•
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA,
IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L’AMPLIAMENTO DELLE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento
e l’ampliamento degli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli
esercizi di vicinato (250 mq.) e fino a 2500 mq., così come definiti dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 14/99, dai
relativi strumenti attuativi ed in particolare dai “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti
alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 14/99”, d’ora in poi per brevità
“criteri di pianificazione”.
2. Durata
I presenti criteri vengono esaminati di norma ogni tre anni; trascorso tale periodo, dovranno essere verificati
gli standard di servizio offerti dalla rete distributiva, considerando l’evoluzione del contesto sociale e
commerciale e, in particolare, l’impatto delle autorizzazioni per l’apertura di medie e grandi strutture di
vendita concesse nel periodo considerato.
Sulla base dei risultati di tale verifica, verranno predisposte le opportune modifiche al presente
provvedimento che, comunque, rimarrà in vigore fino all’approvazione del successivo.
3. Obiettivi di sviluppo della rete distributiva
In accordo con le finalità indicate nel D. Lgs. 114/98 e nella L.R. 14/99, il Comune di San Lazzaro di
Savena si propone i seguenti obiettivi di sviluppo della rete distributiva:
• offerta di un adeguato servizio ai residenti e a coloro che frequentano il Comune per l’acquisto dei beni
di prima necessità;
• presentazione di un’offerta articolata, merceologicamente e tipologicamente, in grado di offrire
un’adeguata possibilità di scelta ai consumatori, anche in relazione ad acquisti più complessi;
• mantenimento di una struttura dell’offerta commerciale basata sul commercio diffuso, possibilmente
aggregato ed integrato con medie superfici specializzate, in grado di offrire risposte a specifiche esigenze
dei consumatori.
Per raggiungere questi obiettivi occorre:
• favorire lo sviluppo più complessivo dei servizi nel Comune: poiché lo sviluppo del commercio risulta
correlato alla presenza di servizi per la persona e per l’impresa, parte delle possibilità del commercio di
San Lazzaro dipendono anche dalla capacità del Comune di proporsi come sede adeguata di tali servizi;
• aiutare il miglioramento delle aree commerciali esistenti (rispetto alla qualità urbanistica dell’area, alla
possibilità di parcheggiare l’auto ed ai servizi commerciali insediati);
• offrire reali possibilità per lo sviluppo di nuove iniziative commerciali o per l’espansione di iniziative
esistenti, nell’ambito delle scelte precedentemente delineate.
4. Definizioni
In accordo e ad ulteriore specificazione del punto 1 dei “criteri di pianificazione”, si adottano le seguenti
definizioni.
• Superficie di vendita
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 114/98, l’area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quella dei locali
frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi lavorazioni, servizi
igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché degli spazi di
“avancassa”, purchè non adibiti all’esposizione delle merci.
• Settori merceologici
I settori merceologici sono i seguenti:
1. Settore alimentare
2. Settore non alimentare
L’autorizzazione all’apertura stabilisce le superfici di vendita con riferimento ai singoli settori autorizzati;
eventuali modifiche nella composizione dei settori merceologici sono oggetto di preventiva autorizzazione.
• Tipologie di esercizi commerciali
Ai fini del presente regolamento le tipologie di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono
le seguenti:
1. Medio-piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali, così come definiti dal D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114, aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 1500 mq.;
2. Medio-grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a
1500 mq. e fino a 2500 mq.
• Modalità insediative degli esercizi
Le modalità insediative degli esercizi, cosi’ come definite dai punti 1.7 e 1.8 della deliberazione del
Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n. 1253, sono le seguenti:
1. Esercizi isolati
2. Complessi o gallerie commerciali di vicinato
3. Centri commerciali di vicinato
4. Centri commerciali d’attrazione, di livello inferiore o superiore
5. Aree commerciali integrate, di livello inferiore o superiore
L’autorizzazione all’insediamento di medie strutture isolate o inserite all’interno di complessi o gallerie di
vicinato viene rilasciata singolarmente, sulla base del presente regolamento.
L’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale è unica per l’intera superficie adibita a commercio e
contiene l’articolazione del centro (numero delle autorizzazioni e loro superfici, distinte fra le diverse
tipologie ed i due settori merceologici).
A seguito del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento del centro, verranno rilasciate singole
autorizzazioni alle medie strutture che si dovranno insediare all’interno del centro stesso. Il rilascio di tali
autorizzazioni costituisce atto dovuto, fatta salva la loro conformità a quanto previsto nell’autorizzazione al
funzionamento del centro ed il possesso dei requisiti soggettivi da parte del richiedente; tali autorizzazioni
non potranno essere trasferite al di fuori del centro commerciale autorizzato.
La realizzazione di un’area commerciale integrata viene valutata unitariamente nell’ambito del piano
urbanistico attuativo dell’area; le singole autorizzazioni per l’apertura delle medie strutture presenti
verranno rilasciate, anche in maniera disgiunta nel tempo, nel rispetto delle previsioni del piano attuativo e
del presente regolamento.
5. Apertura di nuove medie strutture di vendita
L’autorizzazione all’apertura di nuove medie strutture di vendita è concessa unicamente nelle aree
considerate urbanisticamente idonee per tale tipologia di struttura, quando siano stati rispettati gli eventuali
vincoli di carattere urbanistico nonché, limitatamente alle strutture medio piccole, quando previste da
progetti di valorizzazione commerciale.
Per il primo triennio di applicazione sarà possibile rilasciare autorizzazioni all’apertura di medio piccole
strutture di vendita in tutte le localizzazioni idonee esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri,
come risultanti dalla deliberazione di C. C. n. 24 del 14.03.2000, fermo restando il rispetto degli standard.
Nel citato limite temporale e nel rispetto di quanto previsto al primo comma, potranno inoltre essere
rilasciate ulteriori autorizzazioni, con i seguenti limiti:
1.
Medio piccole strutture di vendita:
- alimentari - autorizzabili due strutture, esclusivamente nell’azzonamento n. 8a/b (area ex
Tecnomagnesio), nell’ambito di centro commerciale di vicinato o di complesso commerciale di
vicinato, e nell’azzonamento n. 18 (Pulce);
- non alimentari - autorizzabili nelle seguenti localizzazioni:
1. nelle zone D (azz.ti 40a, 40b, 40c), D1 e D2, con superficie complessiva massima di vendita
autorizzabile pari a 3.000 mq.; non potranno comunque essere autorizzate più di quattro
distinte strutture, qualunque sia la superficie di vendita complessiva risultante;
2. nell’azzonamento c18;
3. nell’area ex “Gandolfi”, a condizione che si proceda ad una complessiva razionalizzazione degli
accessi a servizio della struttura e degli altri accessi esistenti in prossimità, in coerenza con le
scelte urbanistiche di riordino della viabilità che prevedono un collegamento diretto della zona
Cicogna con l’asse complanare e con la strada Provinciale Colunga e, di conseguenza, un
alleggerimento di traffico sulla Via Emilia.
2.
Medio grandi strutture di vendita:
- alimentari - non autorizzabili;
- non alimentari - previste unicamente:
∗ nell’area ex “Gandolfi”, anche all’interno di un centro commerciale di attrazione di livello
inferiore, nel rispetto delle condizioni riportate al precedente punto 1.3, relativo alla realizzazione
di medio piccole strutture di vendita;
∗ nell’azzonamento C 11, anche in area commerciale integrata. L’apertura degli esercizi
commerciali è subordinata alla messa in funzione delle opere previste nell’ambito del
potenziamento del sistema tangenziale concertato con la Società Autostrade e delle opere
propedeutiche alla realizzazione della Alta Velocità Ferroviaria (TAV): miglioramento dello
svincolo della Tangenziale, eliminazione del passaggio a livello di Via Caselle. Dovrà inoltre
essere previsto un innesto nella viabilità pubblica almeno pari al livello C2 (punto 5.3.4 dei Criteri
regionali).
6. Ampliamento della superficie di medie strutture di vendita
L’autorizzazione all’ampliamento di medie strutture di vendite, entro i limiti della propria classe
dimensionale (medio piccola o medio grande), è sempre concessa, nel rispetto degli standard urbanistici, o
nel caso in cui l’ampliamento sia previsto da un progetto di valorizzazione commerciale approvato ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 14/99.
L’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, qualora superi il limite di 250 mq., è
da considerarsi quale apertura di una media struttura di vendita.
7. Trasferimento di medie strutture di vendita
L’autorizzazione al trasferimento di una media struttura di vendita è concessa nelle aree considerate
urbanisticamente idonee per quella tipologia di struttura, purchè siano rispettati gli eventuali vincoli di
carattere viabilistico, nonché all’interno di aree previste da progetti di valorizzazione commerciale
(limitatamente alle medio piccole strutture).
8. Accorpamento o concentrazione
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 14/99, costituisce atto dovuto il rilascio di autorizzazione all’apertura o
all’ampliamento di una media struttura, fino a 1.500 mq. di superficie di vendita, nel rispetto di tutte le
seguenti condizioni:
a) rispetto dei requisiti urbanistici;
b) concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della L. 426/71
per la vendita di beni di largo e generale consumo (Tabb. I, II, VI, VIII, IX e Ia);
c) impegno del richiedente al reimpiego del personale occupato, con contratto a tempo indeterminato, negli
esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d) superficie di vendita del nuovo esercizio non superiore alla somma delle superfici delle autorizzazioni
concentrate, considerate unitariamente fino ad un massimo di 250 mq.
Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
9. Modifica dei settori merceologici
La richiesta di autorizzazione per l’attivazione di un nuovo settore o di ampliamento di un settore esistente,
nell’ambito della superficie già autorizzata, viene valutata sulla base dei seguenti requisiti.
Inserimento o ampliamento del settore alimentare
E’ sempre concesso fino al limite del 3% della superficie di vendita complessiva; ai sensi del punto 1.4 dei
criteri di pianificazione in tale caso non è richiesta l’applicazione degli standard urbanistici relativi al settore
alimentare.
L’inserimento o l’ampliamento oltre tali limiti può avvenire nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:
• compatibilità urbanistica con la destinazione dell’area in cui l’esercizio è insediato;
• applicazione degli standard urbanistici relativi al settore alimentare a tutta la superficie di vendita;
• compatibilità con le previsioni di nuove strutture alimentari, secondo quanto previsto all’art. 5 del
presente regolamento.
Inserimento o ampliamento del settore non alimentare
E’ sempre concesso, nel rispetto della compatibilità urbanistica con la destinazione dell’area in cui
l’esercizio è insediato.
10. Domande concorrenti
Ai fini della valutazione di domande concorrenti, si adottano i criteri indicati nell’art. 12 della L.R. 14/99.
11. Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita è revocata
qualora il titolare non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessità.
Nel caso in cui l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento siano subordinati alla concessione di
autorizzazione edilizia, l’esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di dichiarazione di
conformità urbanistica dell’opera.
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE NORME SUL PROCEDIMENTO
per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento
delle medie strutture di vendita
Art. 1
Tipologie procedimenti
L’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di una media struttura di vendita, così
come definita dal D. Lgs. 114/98, è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine entro il quale le domande per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui al successivo comma 6
devono intendersi accolte, qualora non venga comunicato all’interessato alcun provvedimento di diniego, è
di 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Le istanze relative alle medie strutture di vendita devono essere presentate al Comune di San Lazzaro di
Savena utilizzando la modulistica (MOD. COM2 - MOD. COM3) di cui agli allegati alla deliberazione del
13 aprile 1999 della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94.
La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità di cui alla circolare del
Ministero dell’Industria n. 3465/C del 25 maggio 1999, avente ad oggetto “Istruzioni modulistica inerente
le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114”.
Ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento di una media struttura di vendita, l'interessato deve
inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione
o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), facendo riferimento in ciascuna
delle due istanze alla domanda collegata. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi
locali già esistenti, per i quali esista regolare certificato di usabilità, e l'insediamento dell'attività
commerciale non richieda modifiche alla destinazione e/o opere edilizie, il richiedente deve renderne
apposita dichiarazione nel modulo di domanda.
Il procedimento amministrativo di cui all’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98 è attivato con istanza da
parte del richiedente all’Amministrazione Comunale nei casi di:
- nuovo esercizio;
- concentrazione;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.
Il procedimento amministrativo di:
- subingresso
- riduzione di superficie di vendita
- riduzione di settore merceologico
- cessazione di attività
relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell’interessato
all’Amministrazione comunale.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Attività Produttive o suo delegato.
Art. 2
Conformità urbanistica
Gli interessati, nel caso di presentazione di domanda di cui al precedente art. 1, possono richiedere un parere
di conformità del relativo progetto con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, senza che ciò
pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio.
Tale parere verrà espresso nel termine di 60 giorni.
Art. 3
Ricevimento della domanda o della comunicazione
Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione da parte del Servizio comunale
competente , sarà inviata al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento recante le
seguenti indicazioni:
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servizio competente;
oggetto del procedimento promosso;
ufficio in cui prendere visione degli atti;
responsabile del procedimento;
responsabile dell'istruttoria;
termine di conclusione del procedimento, qualora non vengano rilevate irregolarità o incompletezza della
domanda o comunicazione.
Art. 4
Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
estratto di mappa e certificato catastale per l’individuazione delle unità immobiliari oggetto della
domanda e delle proprietà;
planimetria generale con l’individuazione delle unità immobiliari oggetto della domanda sul PRG
vigente;
planimetria in scala adeguata, con l'indicazione degli spazi destinati alla vendita, suddivisi tra il settore
alimentare e non alimentare, degli accessi, degli spazi destinati ai parcheggi pubblici ed ai parcheggi
pertinenziali, al verde pubblico e, se del caso, con indicazione dell'area per il carico/scarico merci e del
parcheggio dei veicoli merci;
relazione tecnica sulle caratteristiche previste per la struttura di vendita, con i seguenti contenuti:
per le tutte le medio-piccole strutture e le medio-grandi strutture del settore non alimentare:
descrizione di utilizzo dell’area e degli immobili oggetto dell’intervento;
descrizione della o delle strutture di vendita previste, indicando per ciascuna la superficie di
vendita prevista, suddivisa per settore;
lay-out di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio;
rappresentazione dei percorsi carrabili di accesso e di uscita;
quantificazione degli standard pubblici (verde e parcheggi) e degli standard di parcheggio
pertinenziale, con relativa collocazione;
rappresentazione dei percorsi pedonali, con valutazione specifica per handicap.
per le medio-grandi strutture del settore alimentare, oltre a quanto previsto dal precedente punto, la
relazione tecnica dovrà sviluppare i seguenti temi:
temi riguardanti la mobilità (descrizione dello stato ante-operam e post-operam, rete delle
infrastrutture esistenti e delle eventuali opere previste, flussi di traffico, stato di servizio del
trasporto pubblico, ecc...);
temi socio-economici (parametri economici di fattibilità, bacino di mercato necessario,
occupazione prevista, definizione dell’area di attrazione potenziale in base alle quote di utenza
prevista, stima delle quote di mercato e degli effetti sugli equilibri esistenti, ecc..).
Ulteriore o diversa documentazione od elaborati potranno essere richiesti d’ufficio in base a particolari
fattispecie di insediamento, in relazione ai luoghi interessati dall’attività ed alla tipologia dell’edificio.
Nel caso in cui parte della documentazione sia dichiarata già presente agli atti del Comune, la medesima
sarà acquisita d’ufficio.
Art. 5
Richiesta documentazione
Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il
responsabile del procedimento provvederà a richiedere all’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le
necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.
Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione
integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire
ulteriori elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione
comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.
Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del
ricevimento degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale.
Qualora la documentazione integrativa non pervenga entro 90 giorni dalla richiesta, la domanda sarà
archiviata d’ufficio.
Art. 6
Esame della domanda
Le domande di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono soggette alla verifica del rispetto dei criteri
comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie superfici di vendita.
Entro 20 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione, il responsabile del procedimento trasmette copia della domanda e della documentazione ai
diversi servizi comunali competenti per materia: Servizio Urbanistica (verifica destinazione d’uso e standard
urbanistici - parcheggi, verde, ecc. - eventuale conformità con piano attuativo, ecc.), Controllo Edilizio,
Servizio Ambiente, Servizio Attività Produttive (verifica completezza della domanda, possesso requisiti
morali e professionali del richiedente, rispetto del Regolamento Comunale di Igiene, presenza di domande
concorrenti ai sensi dell’art. 12 della L.R. 14/99, ecc...); l’attività istruttoria deve essere conclusa nei 40
giorni successivi, al termine dei quali ogni responsabile di servizio formula al responsabile del procedimento
una proposta motivata di rilascio, di rilascio condizionato o di diniego.
Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario, può convocare la Conferenza dei Servizi ai
sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, dei cui lavori verrà
redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio per l'emissione del provvedimento di accoglimento
o diniego dell'istanza esaminata.
Art. 7
Conclusione del procedimento - Emissione del provvedimento
Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore provvede a rilasciare l’autorizzazione, ovvero a
notificare all’interessato un provvedimento di diniego.
Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione di cui al precedente art.1, comma 7, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 26, comma 5, e 7, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, l’attività potrà essere
iniziata decorso il relativo termine di 30 giorni, fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti interdittivi
da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 8
Inizio dell'attività
L’interessato può iniziare a svolgere l’attività:
• dopo il rilascio dell’autorizzazione, previo ottenimento del prescritto certificato di usabilità dei locali e di
ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
• decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio-assenso senza che gli sia stato comunicato un
provvedimento di diniego.
Art. 9
Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione all'apertura di una media struttura è revocata nei casi previsti dall'art. 22 del D. Lgs.
114/98 e dall'art. 11 dei Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita.
Del procedimento di revoca viene data comunicazione di avvio all'interessato con le seguenti indicazioni:
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servizio competente
oggetto e motivazione del procedimento promosso
ufficio in cui prendere visione degli atti
responsabile del procedimento
responsabile dell'istruttoria
termine entro cui l'interessato può prendere visione degli atti e può presentare memorie scritte e/o
documenti pertinenti al procedimento di revoca; tale termine è fissato in 5 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
La revoca viene dichiarata dal Dirigente del Servizio Attività Produttive, o suo delegato, con apposito atto e
notifica all'interessato.
Art. 10
Annullamento del provvedimento
Il Dirigente del Settore, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l’atto di assenso
illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l’interessato può
provvedere a regolarizzare l’attività.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE IN CUI PROMUOVERE I
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
(COME DA CARTOGRAFIA ALLEGATA)
• CAPOLUOGO - Area urbana centrale, corrispondente alle Vie Emilia, inizio di Via Iussi, Via Repubblica e
Via Kennedy.
• IDICE - Area posta nei pressi dell’incrocio tra Via Mario Conti e Via Emilia;
Area posta nei pressi del ponte sul torrente Idice.
• PONTICELLA - Area posta tra Via Edera, Via del Bosco, Via dei Gelsi.
• CENTRO COMMERCIALE CICOGNA
• AREA EX TECNOMAGNESIO