Impianti audiovisivi di controllo nei luoghi di lavoro

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Impianti audiovisivi di controllo nei luoghi di lavoro
Impianti audiovisivi di controllo nei luoghi di lavoro: rilascio
delle autorizzazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato la procedura di rilascio delle
autorizzazioni all’installazione delle apparecchiature audiovisive ai fini di sicurezza (Art. 4 ,
Legge n.300 del 20/05/1970 - Statuto dei Lavoratori) al fine di rendere meno oneroso e
più snello la prassi finora consolidatasi in materia.
Con la nota prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012 si è dato, quindi, l’avvio ad
un processo di semplificazione all’iter preventivo al rilascio dell’autorizzazione.
Precedentemente, secondo le indicazioni espresse dalla Direzione, l’attività di
rilascio delle autorizzazioni, in assenza di specifiche indicazioni operative, prevedeva
un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto
dichiarato. Questa prassi, però, richiede un notevole impiego di risorse ispettive che
possono essere utilizzate, al contrario, nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso,
irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
Per questa ragione, la Direzione del Ministero dispone quanto segue:
Eliminazione
installazione
in
dell’accertamento
quanto
considerata
tecnico
preventivo
ininfluente
ai
nei
fini
di
locali
di
rilascio
dell’autorizzazione;
Le DTL potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche
dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro
che diventa così parte integrante del provvedimento autorizzativo.
Continua a essere posta invece notevole attenzione al rispetto e ai presupposti legittimanti
l’installazione, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e
produttive.
Le parti costitutive del provvedimento autorizzativo emesso dalla DTL non subiscono
variazioni ovvero dovranno sempre rispettare i seguenti elementi condizionanti:
•
Rispetto della disciplina sulla tutela della Privacy (Legge 196/2003);
•
Rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
•
Rispetto dell’informativa ai lavoratori e clienti sull’installazione e collocazione delle
telecamere all’interno dei locali;
•
Registrazione solo delle “immagini indispensabili” ai fini dichiarati al rilascio
dell’autorizzazione;
•
Divieto di apportare modifiche all’impianto se non dietro nuovo provvedimento
autorizzativo;
•
Divieto di utilizzo dell’impianto ai fini di controllo dei lavoratori;
•
Obbligo di comunicare ai lavoratori occupati eventuale accesso alle immagini;
•
Diritto del lavoratore a verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.