Giurisprudenza: Energia e Fonti Rinnovabili

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Giurisprudenza: Energia e Fonti Rinnovabili
Giurisprudenza:
Energia e Fonti Rinnovabili
Massime 2009, 2010, 2011
Giurisprudenza:
Energia e Fonti Rinnovabili
Massime 2009, 2010, 2011
II
INDICE
RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2009 …………………………………………………….1
RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2010 ……………………………………………………15
RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2011 ……………………………………………………33
III
RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2009
NAZIONALE e COMUNITARIA:
Insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici - Potestà legislativa concorrente
La disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa
concorrente di Stato e Regioni in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
Impianti eolici e fotovoltaici - Fonti rinnovabili.
L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili,
come desumibile dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
Fonti energetiche rinnovabile- Favor legis. La normativa internazionale, comunitaria e
nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le
condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo
una disciplina così orientata è rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE e in quella di più
recente emanazione del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa
impostazione di fondo. In ambito nazionale, come noto, la normativa comunitaria è stata
recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, i princìpi fondamentali in
materia. Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n.
239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una
legislazione di cornice».
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
Misure di promozione dell’energia da fonti rinnovabili - Art. 267, c. 4 D.L.vo n. 152/2006 Intervento statale.
L’art. 267, c. 4, lett. a), D.L.vo n. 152/2006 non prevede l’adozione, da parte dello Stato, di atti
che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledono l’autonomia finanziaria.
La disposizione in oggetto si limita infatti ad impegnare lo Stato alla promozione dell’energia da
fonti rinnovabili per mezzo di «misure», non meglio definite, la cui natura ed il cui contenuto ove adottate - non potranno che conformarsi all’attuale assetto delle competenze costituzionali
di Stato e Regioni. Tra queste, rileva la competenza concorrente regionale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, mentre va esclusa la configurabilità
di una competenza residuale concernente l’assetto locale del sistema energetico ( si veda in tal
senso la sentenza Corte Costituzionale n. 383 del 2005).
Parimenti non sembra potersi escludere che le misure “promosse” dallo Stato possano incidere
nell’ambito riservato al governo del territorio, piuttosto che l’autonomia finanziaria della
Regione, pur in un contesto finalistico che parimenti attiva le competenze nazionali in tema di
tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza: sarà, perciò, necessario che l’intervento dello
Stato sia rispettoso di siffatti limiti, anche con riguardo all’introduzione di forme di
coinvolgimento della Regione.
CORTE COSTITUZIONALE - 24 luglio 2009, n. 250
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Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Costituzione di servitù .
La disciplina prevista in ambito civilistico per la costituzione di servitù volontarie o coattive tra
privati non assume valore determinante in materia di impianti di produzione di energia elettrica
posto che lo stesso codice civile, all’articolo 834, secondo comma contempla espressamente la
possibilità di regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina
specifica ed esaustiva. Le norme che giustificano il regime speciale si rinvengono nell’art. 43, c.
6 bis del DPR n. 327/2001, nell’art. 1, c. 4 della L. n. 10/1991 e nell’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003: non vi è dubbio, quindi, che una servitù possa essere legittimamente costituita per
realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il potere
concesso all’autorità amministrativa consente inoltre la definizione di contenuti e modalità
proprie per ogni diversa tipologia di impianto produttivo di energia da fonte rinnovabile.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12/06/2009, n. 3723
Beni culturali e ambientali - Art. 12, c. 10, d.lgs. n. 387/2003
L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida
per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione
per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi
espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita
nell'ambito della disciplina relativa ai suddetti procedimenti, ha la primaria finalità di
proteggere il paesaggio. Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha
espressamente sancito, nella medesima norma, il ruolo delle linee guida «volte, in particolare,
ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici,
nel paesaggio». La prevalenza della tutela paesaggistica, non esclude che la norma in esame, in
quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative
all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie quali la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia o il governo del territorio, attribuite alla
competenza concorrente. La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il
richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione
del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di
provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 166
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CAMPANIA
Produzione - Controversie - Art. 41 c. 1, L. 99/09 - Giurisdizione esclusiva del Tar.
La norma di cui all’art. 41 co. 1 l. 99/09, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede
in Roma, tutte le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di
energia elettrica e fa espresso riferimento alle centrali di potenza superiore a 400 MW.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8807
Autorizzazione all’installazione di impianti eolici - Sospensione sine die.
Il Comune non può bloccare, senza prevedere un termine finale, l’istallazione degli impianti
eolici. Un potere di sospensione sine die è infatti generalmente vietato dall’ordinamento e deve
ritenersi a maggior ragione inammissibile nei casi in cui il legislatore abbia inteso, come con il
d.lgs. n. 387/2003, accelerare –( prevedendo un termine perentorio di 180 giorni entro cui il
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procedimento debba concludersi) - e semplificare determinate procedure. Tale decisione è
peraltro conforme alla più recente giurisprudenza in materia che ha confermato che il blocco
sine die degli impianti eolici non può essere consentito (si veda in tal senso, C. Cost. n.
364/2006; Tar Molise, n. 20/2007).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17 novembre 2009, n.7547
Installazione di impianti eolici - decisione del Comune al di fuori della Conferenza di Servizi.
Il legislatore ha previsto, con il d.lgs. n. 387/2003, una conferenza unificata, in cui tutte le
Amministrazioni coinvolte debbono esprimere le proprie valutazioni, tale che il Comune non
può decidere autonomamente, al di fuori di tale contesto, di vietare l’istallazione degli impianti
eolici. L’art. 12 co. 3 del medesimo decreto, stabilisce inoltre che l’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione è la Regione, o un ente da essa delegato: il Comune deve pertanto essere
ritenuto incompetente.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17/11/2009, n.7547
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EMILIA ROMAGNA
Abilitazione alla certificazione energetica ed abilitazione alla progettazione di edifici e impianti.Esclusione dei Chimici dal novero dei soggetti certificatori.
L’Allegato III al D.Lgs. n. 115/2008 stabilisce una diretta relazione tra abilitazione alla
certificazione energetica e abilitazione alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici
stessi. La congiunzione “e” , presente all’art. riveste pertanto valore congiuntivo e non
disgiuntivo. Non essendovi nessuna norma che abilita espressamente i Chimici alla
progettazione di impianti d’utenza asserviti agli edifici, così come definiti, dal D.M. 22 gennaio
2008, n. 37, per i Chimici non è, possibile stabilire la necessaria corrispondenza biunivoca tra
abilitazione alla progettazione degli impianti e abilitazione alla certificazione energetica;
cosicché non si rivela illegittima la loro esclusione da parte della Regione Emilia Romagna dal
novero dei soggetti certificatori.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 16/06/2009, n. 956
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LAZIO
Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14 quater L . n. 241/90 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili –
Autorizzazione - Amministrazione dissenziente.
Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.gs 387/2003 e dell’art. 14 quater comma
1 della L. 241/90 deriva l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente di esprimere la propria
opposizione con un atto costruttivo che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345
Art. 12 ter d.lgs. n. 387/2003 - Potere di veto del Comune.
Nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto
alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, tenuto conto dei
numerosi interessi collettivi coinvolti, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia
interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione
degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che
rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio
atto di autorizzazione unica. Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto
che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della
L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.Lgs 387/03.
3
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345
Realizzazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili - Art. 123 D.P.R. n. 380/2001 Semplificazione del regime urbanistico-edilizio.
La disposizione speciale contenuta all’art. 123 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è ispirata alla
di necessità di favorire l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e prevede una
semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell’impianto
anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione
di necessari volumi tecnici.
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 ottobre 2009, n.948
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LOMBARDIA
ENERGIA - impianti fotovoltaici fotovoltaica- art. 4, c. 1-bis DPR n. 380/2001
La tecnologia fotovoltaica è oggetto di un particolare favor legis (art. 4 comma 1-bis del DPR 6
giugno 2001 n. 380) tale per cui il diniego dell’amministrazione deve essere basato sulla precisa
individuazione di interessi pubblici prevalenti. La presenza di pannelli sulla copertura degli
edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve essere percepita
esclusivamente come un fattore di disturbo visivo. Tutto ciò comporta che, prima di negare
l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico, in mancanza di alternative
tecnologiche disponibili sul mercato, dovrà essere data prova dell’assoluta incongruenza delle
opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859
–Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas –Natura di autorità indipendente
L’ indipendenza che contraddistingue le Autorità indipendenti e le separa dalle altre
organizzazioni differenziate, si concreta nella rescissione del legame strutturale e funzionale
che generalmente lega le amministrazioni statali all’autorità di Governo; con la rilevante
conseguenza che quest’ultimo è privo, nei loro riguardi, di poteri di direttiva e controllo […].
L’AEEG rientra, senza dubbio a pieno titolo, nel paradigma appena tracciato. Nella sua attività
di regolazione e controllo del settore di competenza, infatti, la stessa opera, per espressa
volontà di legge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2,
comma 5, l. 481 del 1995). L’Aeeg non è dunque riconducibile al medesimo ambito
organizzatorio dell’autorità governativa decidente, ed assume nell’eventuale procedimento
contenzioso straordinario, la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere
di decidere e neppure di influire sulla vertenza.
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 10/04/2009, n. 3239
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MOLISE
Energia eolica - Conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell’ambiente - Ponderazione
comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti.
La tutela dell’ambiente, oggetto di recente e condivisibile revisione critica, non può sostituirsi
all’interesse alla tutela del paesaggio, postulando una protezione “ad ogni costo” anche
mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa di grave ed irreversibile impatto, perché se la
riduzione delle emissioni attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra le quali
rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e
recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente "Ratifica ed
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esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), è parimenti vero che anche la
salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall’Italia in sede
internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa e
firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto
tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente non può essere risolto in forza di una nuova
gerarchia che inverte la scala di valori, ma deve essere necessariamente valutato un confronto
concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi
configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso né nell’altro.
T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115
Delibera di Giunta Regionale n. 1670/2004 - Integrazione della procedura di VIA nel
procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
In forza dell’art. 4 della delibera di Giunta della Regione Molise n.1670 del 13.12.2004, la
procedura di valutazione di impatto ambientale deve ritenersi “integrata nel procedimento
unico” ex art. 12 del d. lgs. 387 del 2003. Il Presidente della Giunta deve, infatti, designare un
componente del comitato tecnico VIA incaricato di partecipare ai lavori della conferenza di
servizi con funzioni di raccordo tra la conferenza ed il comitato e che “al termine dei lavori del
comitato, ne riporta gli esiti in Conferenza Il parere del comitato V.I.A., dunque, non si pone
come atto conclusivo di un procedimento, suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa
ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della
conferenza di servizi, quale atto che concorre alla adozione della determinazione conclusiva
della conferenza stessa.
T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115
Illegittimità costituzionale dell’ art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008- Limiti
all’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici.
La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i),
j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 è fondata. previsioni Sono, infatti,
individuate, una serie di aree territoriali non idonee all'installazione di impianti eolici e
fotovoltaici. In merito, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione
specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». È ben vero che la
richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in
attuazione» delle predette linee guida. Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza
delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma
non consente alle Regioni […] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per
il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa»
(sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia
e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima
ponderazione in virtù del principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed
agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento
di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così
definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
Illegittimità costituzionale dell’ art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008- Limiti
all’insediamento degli impianti eolici off-shore - Opere connesse.
La questione di legittimità costituzionale ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge
regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione vieta l'installazione
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degli impianti eolici off-shore, ivi incluse le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
L’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevede che «per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità
di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente
autorità marittima». Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004,
allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla «utilizzazione del
pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento
di fonti di energia». Le richiamate disposizioni legislative statali operano quali princìpi
fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia».
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
Illegittimità costituzionale dell’ art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008- art. 12,
c. 4 d.lgs. n. 387/2003.
La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale
del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L’art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi di
cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni per gli
impianti eolici e fotovoltaici è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3
fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per
l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici). Il censurato art. 5, estende invece,
l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi
istruttorie non ancora esaurite». Tali norme si pongono in contrasto con l'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa nel termine di centottanta giorni il termine
massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla
installazione degli impianti in oggetto. Tale è il principio fondamentale vincolante, cui l’intero
procedimento deve essere ispirato, in virtù di quelle regole di semplificazione amministrativa e
di celerità del procedimento che garantiscono, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
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PIEMONTE
Autorizzazione unica - Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi.
Il procedimento definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, volto al rilascio dell’autorizzazione
unica alla realizzazione di impianti produttori di energia da fonti energetiche rinnovabili, ha
carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali
volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale, poiché la conferenza di servizi è la
sede nella quale le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e
storico - artistici debbono esternare le loro valutazioni tecniche (si veda in tal senso, T.A.R.
Piemonte, Sez. I, 5.6.2009, n. 1597), non consentendo il generico richiamo di cui all’art. 12
citato al rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico artistico, di essere inteso come salvezza anche dei moduli procedimentali di
settore che secondo la previgente legislazione erano intesi alla salvaguardia di quei valori. –
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
Autorizzazione unica - Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi e
valutazione d’impatto ambientale
La valutazione di impatto ambientale va effettuata in seno alla conferenza di servizi, in seno al
procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, pena la vanificazione del termine di
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180 giorni entro il quale la stessa deve concludersi. (si veda anche, in tal senso, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 368).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
Autorizzazione unica - Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi e
partecipazione di tutte le amministrazioni interessate.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 impone la contestuale partecipazione alla conferenza di servizi
di tutte le Amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce quanto alle modalità con cui esse
possono esternare la loro valutazione, potendo ciò avvenire anche mediante la redazione di un
testo che sia trasmesso successivamente ai lavori della conferenza, sempre che tale redazione e
trasmissione avvenga antecedentemente all’adozione dell’autorizzazione unica.
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
D.P.R.G. 16.11.2001, n. 16/R - Valutazione di incidenza.
Il D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R disciplina Piemonte il procedimento di valutazione di
incidenza, unicamente per gli impianti rientranti nelle tipologie definite agli allegati A e B della
L.Reg. Piemonte n. 40/1998. Ne consegue che l’ omissione del procedimento nei confronti di
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che sviluppa una potenza
inferiore a 50 MW termici, sia da considerarsi legittima. –
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale a
biomasse.
In tema di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l’installazione di
una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” si ricava direttamente dall’art. 2
della dir. 77/2001/CE di cui tale decreto legislativo è attuativo. Di conseguenza, non del tutto
pertinente è l’eventualmente diversa definizione ricavabile dal d.lgs. 152/2006 e relativo allegato
X alla parte V, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di
energia. E’ infatti pur vero che l’art. 267 co. 4 del d.lgs. 152/2006 formula espresso richiamo
alla direttiva 2001/77/CE e al d.lgs. 387/2003, ma ciò avviene senza modificare la definizione di
biomassa ivi contenuta. D’altro canto la configurabilità come “rifiuto” di una sostanza non
esclude l’applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di
energia rinnovabili per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente
contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 05/06/2009, n. 1563
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PUGLIA
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di 180 giorni.
Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del
procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile è stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (si veda in
tal senso Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della
legislazione statale in materia di energia. A tale principio la Regione deve inderogabilmente
uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione dell’eventuale procedimento di
Valutazione dell’Impatto Ambientale risulti pari o superiore - per espressa previsione di
normative regionali - a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie
rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA
eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i
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primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di
180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 3173
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - documentazione a supporto della DIA.
La denuncia d’inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte eolica rappresenta, un regime sostitutivo della normale procedura
autorizzatoria. Di conseguenza, la documentazione a supporto della dichiarazione non può che
ricalcare in linea di massima quella da produrre con l’istanza per l’ottenimento
dell’autorizzazione unica di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003 n. 387. Ciò conduce alla conclusione che, nell’assenza della
documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d’inizio attività non può reputarsi
formalmente presentata e che quindi dalla data del suo deposito non può iniziare a decorrere il
termine dilatorio di 30 giorni.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226
Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Soggetti legittimati alla presentazione della
D.I.A..
Alla denuncia d’inizio attività per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia. La DIA deve
pertanto essere prodotta, dal soggetto legittimato e dunque dal proprietario dell'immobile,
titolare del diritto di proprietà sul fondo o da chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di
obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il
permesso. Vengono ricompresi in tale categoria, quindi, anche il locatario laddove il contratto
di locazione rechi esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all'esecuzione di dati
interventi di trasformazione edilizia del bene, in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato
concesso ad altri.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226
L.r. n. 1/2008, art. 27, c. 1 - Questione di legittimità costituzionale.
Le norme che disciplinano le procedure autorizzative in materia di energia sono riconducibili
alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui al terzo comma
dell’art. 117 Cost., mentre va esclusa l’assimilabilità della materia dell’energia al “governo del
territorio. Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, per gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387
del 2003, l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti ,(rispetto a
quelli fissati dalla tabella A allegata al decreto, può essere disposto solo con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Viceversa, la
Regione Puglia ha unilateralmente introdotto, con l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008,
una più elevata soglia di potenza massima costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al di
fuori della Conferenza unificata, sede istituzionalmente deputata all’attuazione del principio di
leale collaborazione tra Stato e Regioni. –
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2009, ord. n. 155
L.R. Puglia n. 40/2007 - Regolamento reg. n. 16/2006 - Questione di legittimità costituzionale
Impianti eolici
Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 3, comma 16,
della L.R. Puglia 31 dicembre 2007 n. 40 e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del
regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, per violazione dell’articolo 117, secondo comma lett. s), e terzo comma Cost.. L’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387 del 2003 prevede, infatti,
che in Conferenza unificata siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento
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di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale
disposizione è espressione della competenza dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, in
quanto, sebbene inserita nell’ambito della disciplina relativa alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. La prevalenza della
tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione, non esclude che essa incida anche su altre
materie, quali, ad esempio la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” ed il
“governo del territorio”, attribuite alla competenza concorrente Stato/Regioni. Tutto ciò non
consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale
perseguito dalla norma statale, di provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per il
corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (si
veda in tal senso Corte cost., sent. n. 166/2009). A tanto ha invece provveduto la Regione
Puglia, introducendo ampie e tassative fattispecie di divieto di installazione degli impianti eolici.
Sotto diverso profilo, deve giudicarsi manifestamente fondata la questione di costituzionalità in
relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale le materie relative alla
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” e “governo del territorio”
rientrano nella potestà legislativa concorrente.–
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 settembre 2009, ord. n. 148
Legge finanziaria 2008- Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Inizio dei lavori.
Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma 159, legge
n. 244 del 24.12.2007(legge finanziaria 2008). La norma richiede la disponibilità delle aree
destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica
formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di
allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la
stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure
di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale normativa è
speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: non può, quindi, essere
condivisa la prospettazione che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si
applicherebbe il concetto classico di “inizio lavori” in base al quale i lavori possono ritenersi
iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo
concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate.
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983
D.lgs. 387/2003, art. 12, cc. 1 e 7, - Favor legis - Protocollo di Kyoto - Installazione degli
impianti in zona agricola.
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti, anche in
considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili costituisce un impegno internazionale
assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.
Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è contenuta nell’articolo 12,
comma 7, del d.lgs. 387/2003, che contempla la possibilità di installare gli impianti anche in
zona agricola. Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. I Comuni possono infatti prevedere,
nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree
specificamente destinate ad impianti eolici. Solo in mancanza di una simile previsione, detti
impianti possono essere localizzati, senza distinzione, in tutte le zone agricole
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983
L.R. Puglia n. 1/2008 - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti eolici on shoredi potenza inferiore a 1
MW.
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L’art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380
del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore (art. 27 comma 1, lettera b), a prescindere
dalla destinazione finale dell’energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi
1 MW. L’istituto della D.I.A deve pertanto ritenersi applicabile ad un aerogeneratore di
potenza pari a 0,85 MW non destinato all’autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni di cui
alla delibera regionale n. 35 del 2007, che limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di
potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma
destinati all’autoconsumo. –
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
. L.R. Puglia n. 1/2008 - D.lgs. n. 387/2003 – art. 27, c. 2.
Il richiamo agli impianti di cui al comma 1, contenuto nell’art. 27,c. 2 della L.r. Puglia n.
1/2008 deve intendersi come riferito a tutte le strutture genericamente enucleate nell’art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza
delle medesime e non anche alla loro particolare integrazione. La disposizione sembra dunque
prevedere la possibilità di realizzare gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale
con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (comma 1). Tale
’interpretazione è peraltro l’unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della
disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in
zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di
energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
D.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione - Illegittimità di eventuali sospensioni.
I principi fondamentali di semplificazione stabiliti dal d.lgs. n. 387, che prevede termini
perentori per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, non tollerano sospensioni
del procedimento, quand’anche ad tempus e non sine die.
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
D.lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 6 - Competenza di Stato o regione.
L’ art. 12, comma 6, del D.lgs. n. 387/2003, secondo cui “l’autorizzazione non può essere
subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”, va
letto in via coordinata con l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, a tenore del quale
lo Stato e le Regioni garantiscono “l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle
singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano
concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con
esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Possono pertanto essere imposte
misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e
sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f) e che
siano concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche
dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale. Tali misure compensative
sono di competenza dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite
da un singolo Comune.
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n. 118
Domande incomplete delle documentazione richiesta - Invito a presentare nuova domanda Discrezionalità amministrativa - Par condicio. L’esplosione del fenomeno delle energie
alternative, nella Regione Puglia, nonché il sopravvenire della L. r. n. 17/07, depongono a
favore della discrezionalità della P.A. in ordine alla scelta tra il considerare una domanda di
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autorizzazione incompleta di documentazione come “irregolare” e quindi passibile di
regolarizzazione ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova e questa volta
corredata a norma. La scelta, nella specie, del secondo criterio appare più coerente, sul
presupposto di una situazione emergenziale per la abnorme quantità delle domande, con il
principio della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si
sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle che invece non sono
state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi d una istruttoria prioritaria in virtù di una
istanza precedente ma non regolare.
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 gennaio 2009, n. 1
***
SICILIA
D.lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 4 - Termine di 180 giorni.
L'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti eolici,
semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte
le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di una
autorizzazione unica. non può non conseguire l'obbligo per la Regione di adottare le relative
determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro il termine massimo di
180 giorni di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1760
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la convocazione della conferenza di servizi e per la
conclusione del procedimento.
L’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento fissato dall’art. 12 del D.lgs. n.
387/2003 sia per la convocazione della conferenza di servizi, sia per la conclusione del
procedimento, è in contrasto, altresì, con il generale dovere di concludere il procedimento
mediante adozione di un provvedimento espresso contemplato dall’art. 2 della legge n°
241/1990, anche nel testo risultante dall’ultima novella legislativa di cui alla legge 18 giugno
2009 n° 69.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1757
Impianti eolici - Decreto dell’ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n.
123/2005.
Il decreto assessoriale del 28 aprile 2005 n. 123, che ha introdotto prescrizioni ulteriori
rispetto a quelle fino a quel momento esistenti per il rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione di un impianto eolico è illegittimo, atteso che con esso sono state introdotte
norme di carattere regolamentare, aventi le caratteristiche della novità, della generalità e
dell’astrattezza. Esso viola pertanto le competenze, desumibili dallo Statuto della Regione
siciliana e dettagliatamente specificate con il D. P. Reg. n. 70/1979, relative alla predisposizione
degli atti a contenuto normativo: nell’Ordinamento siciliano i regolamenti devono essere
deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai
singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle
materie di rispettiva competenza.
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1632
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi.
Gli enti intervenuti nella conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387 non sono legittimati passivi nel giudizio di impugnazione del provvedimento di
autorizzazione unica: simmetricamente, oggetto del giudizio ex art. 21-bis, l. 1034/1971, non è
l’inadempimento degli organi od enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi, bensì
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dell’autorità che avrebbe dovuto emanare l’atto finale, con ogni consequenziale effetto in punto
di legittimazione passiva.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 25 settembre 2009, n. 1539
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Conferenza di servizi - Adozione del
provvedimento conclusivo nel termine di 180 giorni.
Dalla lettura dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si ricava l'intento del legislatore di favorire le
iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto
valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio
di una "autorizzazione unica". Ciò comporta l'obbligo della Regione di adottare le relative
determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro il termine di 180
giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite
temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 25 settembre 2009, n. 1539
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Conferenza di servizi.
Ai sensi dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un’ autorizzazione unica, a seguito di
un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante lo
strumento della conferenza dei servizi. In tal senso, le determinazioni delle amministrazione
interessate, devono essere espresse solo in tale sede, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per
l’autorizzazione unica finale. –
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2009, n. 1478
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di V.I.A. ex D.P.R. 12 aprile 1996.
Sebbene sia indubbio il collegamento, tra il procedimento compatibilità sulla valutazione di
impatto ambientale per la realizzazione di un impianto eolico ed il più ampio procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione unica, coinvolgente un maggior numero di interessi pubblici
rispetto al primo, considerato non può non considerarsi che i due procedimenti sono retti da
distinte norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini di azione:
ill D.lgs. n. 387/2003, per quanto concerne la c.d. autorizzazione unica e D.P.R. 12 aprile 1996
in ordine al procedimento di V.I.A., cui sono assoggettai i progetti d’impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. Il procedimento diretto alla
espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene inoltre una sua autonomia
giuridica, che si esprime in una decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del
richiedente, a prescindere dalla successiva e ulteriore valutazione, comparazione e
bilanciamento con altri interessi pubblici e privati, potenzialmente confliggenti, in seno alla
Conferenza di servizi indetta al fine di rilasciare l’ autorizzazione unica ex D. Lgs. 29 dicembre
2003, n. 387.
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 08/07/2009, sentenza n. 1209
Art. 12 d.lgs. n. 387/03 - Autorizzazione unica - Termine acceleratorio di 180 gg..
L’art. 12 del D.Lgs. 387/03, in combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90, impone
all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento finale, che, se positivo,
costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il procedimento disciplinato per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al citato
art. 12 è indice della volontà del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli
impianti in questione. A siffatto favor legis consegue l'obbligo della Regione di adottare le
relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine
massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto
12
come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque
essa sia.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 6 aprile 2009, n. 642
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TOSCANA
L.r. n. 79/98 - Impianti eolici Procedura di screening - Esclusione della VIA subordinata
all’osservanza di prescrizioni.
L’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98 sottopone alla procedura di “screening”, fra gli
altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento,
di cui all’Allegato B1 co. 1 lett. f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’art.
4 par. 2 e dell’Allegato II par. 3 lett. i) della Direttiva 85/337/CE, che rimette agli Stati membri
di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto
ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di criteri
predeterminati.
L’art. 11 comma 8 della menzionata legge stabilisce che l’esclusione dalla VIA può essere
subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli
impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della
progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre
sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità
stabilite.
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888
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VENETO
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Procedimento di
autorizzazione - Art. 17 D.P.R. n. 203/1988.
In sede di presentazione al Ministero dell’Industria del progetto per il rilascio, ai sensi dell’art.
17 del D.P.R. n. 203/1988, dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’indicazione del sito sul quale localizzare
l’impianto di per sé non risulta vincolante, dovendo essere esaminata, in termini generali, la
compatibilità del progetto con i profili di tutela ambientale e sanitaria. Sicchè, il sopravvenuto
mutamento di localizzazione non è in grado di inficiare le valutazioni che hanno condotto al
rilascio del provvedimento abilitativo. In ogni caso, è compito del Ministero specificare, una
volta avvenuta la comunicazione, la rilevanza di tale modifica sull’efficacia dell’autorizzazione
rilasciata e non certo del Comune che non ha poteri in merito. L’amministrazione comunale
sarà piuttosto chiamata in un secondo momento a rilasciare i permessi necessari per la
realizzazione dell’impianto nel sito individuato, esaminando la richiesta sotto il profilo della
conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, senza tuttavia poter incidere sulla piena efficacia
dell’autorizzazione conseguita a tal fine. –
TAR VENETO, Sez. I - 24 novembre 2009, n. 2990
Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - D.L. n. 7/2002 e n.
239/2003 - Autorizzazione unica.
Attraverso l’introduzione della normativa in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale
con la previsione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, il legislatore statale ha operato la
precisa scelta di conferire allo Stato la responsabilità amministrativa unitaria della materia,
spostando al livello superiore nazionale ogni valutazione in merito alla necessità di interventi
che assicurino il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, pur garantendo, entro i
13
limiti del procedimento così disciplinato, la cura degli interessi locali attraverso il meccanismo
dell’intesa Stato-Regioni. In quest’ottica, non è legittimo l’arresto del procedimento
autorizzatorio giustificato dalla esigenza di una elaborazione coerente del Piano Energetico
Regionale, atteso che un simile riferimento finisce per ancorare ad interessi locali la valutazione
circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, quando invece, il
procedimento procedimento delinato dal Dlgs 387/2003 tende proprio a superare valutazioni
settoriali per orientarsi - attraverso l’attribuzione delle competenze in capo allo Stato - verso
valutazioni che tengano conto del complessivo fabbisogno nazionale di energia elettrica.
T.A.R. VENETO, Sez. I - 19/06/2009, n. 1857
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Procedimento di
autorizzazione - Art. 23 bis L. n. 1034/1971.
Le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale, devono essere considerate
di stretta interpretazione e di conseguenza non possono essere applicate in via estensiva al di
fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009, n. 1539
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RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2010
NAZIONALE:
Autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio di elettrodotti- Competenza
Al di fuori della procedura di autorizzazione unica, al cui rilascio, ai sensi dell’art. 1, comma
26, della legge 23.8.2004. n. 239, è competente il Ministero delle attività produttive, di concerto
con il Ministero dell’ambiente, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti
esula dalla competenza del Ministero dell’ambiente. La competenza inizialmente attribuita alla
Direzione generale della difesa del suolo, è stata in seguito assegnata al Ministero dei Lavori
Pubblici. Per effetto della soppressione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
del Ministero dei Lavori Pubblici, le relative competenze sono state distribuite tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
attribuendo, a quest’ultimo, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di reti
infrastrutturali e opere di competenza statale. In particolar modo, sonos tate attribuite allo Stato
le funzioni connesse alla realizzazione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi
comprese le reti elettriche e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato (d.P.R. 2
luglio 2004, n.184). Fermo restando che il d.lgs. 300/1999 nulla dispone in merito alla
competenza specifica di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti in questione,
in quanto il decreto disciplina soltanto la ripartizione delle attribuzioni funzionali di primo
livello e non la loro articolazione in competenze puntuali, si precisa che, pur in tale quadro, la
materia delle reti elettriche e, in connessione, delle opere pubbliche di competenza statale, e
perciò degli elettrodotti, è richiamata per la sua attribuzione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e non invece al Ministero dell’ambiente, spettando a quest’ultimo, infatti, la
funzione della “tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, articolazioni intesa in
senso lato, alla quale non attiene la responsabilità diretta per la realizzazione di opere con
finalità diversa da quella della tutela ambientale, essendo volti gli elettrodotti ad assicurare la
specifica finalità del trasporto dell’energia elettrica, ma la distinta responsabilità di garantire che
tali opere siano ambientalmente compatibili, attraverso l’esercizio dei propri poteri nelle
diverse, previste forme di necessaria compartecipazione procedimentale. Il trasferimento al
Ministero dell’ambiente della Direzione generale delle difesa del suolo, disposto con d.P.C.M.
10 aprile 2001, non può di per sé derogare a quanto disposto espressamente con il D. lgs
300/1999.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 luglio 2010, n. 4664
Natura di principio fondamentale dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Modifica ad opera dell’art. 2,
c. 158, L. n. 244/2007
L’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 non ha perso la natura di principio fondamentale
a seguito della sua modifica, per effetto dell’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 - periodo peraltro eliminato successivamente dall’art. 27, c. 44, della L. n. 99/2009. La
novella non ha infatti inciso sul termine di conclusione del procedimento volto al rilscio dell’
autorizzazione unica prevista all’art 12, ma ha solo previsto una ulteriore possibile fase di
quest’ultimo, non potendosi da ciò ritenere venuta meno la perentorietà dell’indicato termine.
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione e accelerazione - Autorizzazione unica Valutazioni di carattere paesaggistico, storico e artistico.
L’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da
15
fonti energetiche rinnovabili, ha previsto un procedimento autorizzativo che, a seguito della
indizione di una conferenza di servizi, si conclude con l’adozione di una autorizzazione unica,
che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche
le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di eventuali vincoli
di carattere storico- artistico.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - conferenza di servizi - Dissenso delle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
Per effetto del rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in
tema di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-quater della suddetta legge, le amministrazioni
convocate devono manifestare il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità,
all’interno della conferenza di servizi, motivandolo adeguatamente. Ove poi il dissenso sia
espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il
superamento del dissenso. –
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020
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CALABRIA
Procedimento autorizzativo per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Termine di centottanta giorni di cui all’art. 12, comma 4 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 L.r.
Calabria n. 38/2008 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 1 della legge regionale della Calabria n. 38 del 2008, stabilendo la possibilità di
sospendere il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati
da fonti rinnovabili sospensione per un ulteriore periodo di sessanta giorni, rispetto al termine
di centoventi giorni inizialmente prevista dall’art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si
pone in contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel disciplinare l’iter
autorizzativo per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine
massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma censurata
che, in virtù del richiamo all’art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga
della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti si pone in contrasto con l’indicato
parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e
celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio dell’autorizzazione se ad esso non consegue
la possibilità del suo concreto utilizzo.
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
Produzione di energia da fonti rinnovabili - Art. 2, L.r. Calabria n. 42/2008 - Limiti alla
produzione. Contrasto con norme internazionali e nazionali - Illegittimità costituzionale. L’art.
2 della L.R. Calabria n. 42 del 2008 prevede alcuni limiti alla produzione di energia da fonti
rinnovabili sul territorio regionale così definendo una disciplina in contrasto con le norme
internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali,
infatti, nell’incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, individuano soglie minime
di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
Art. 3 L.r. Calabria n. 42/2008- Contrasto con l’art. 41 Cost. - Illegittimità costituzionale. L’art.
3, comma 1, della L.R. Calabria n. 42 del 2008, pone in essere una disciplina in contrasto con
il principio della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione,
quanto dal momento che sottrae al libero mercato il 20% della potenza di energia autorizzabile
16
e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta
quota in considerazione di requisiti privi di carattere tecnico (che abbiano preferibilmente
partenariato calabrese), ponendo, inoltre, a loro carico una serie di condizioni estranee
all’oggetto della autorizzazione ottenuta. Discriminare le imprese per effetto di un elemento di
localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
fra le Regioni, discendendo da ciò il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di
carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere
imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
Impianti autorizzabili tramite DIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Punto 2.3 Allegato sub 1 della
L.r. Calabria n. 42/2008 .
Quanto previsto dal punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della L.R. n. 42 del 2008 si pone in palese
contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Il legislatore regionale ha indicato
un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della denuncia di attività,
difforme da quello del legislatore statale, definendo in un’unica soglia il limite che consente
l’accesso al procedimento di DIA, senza tener conto della tipologia di fonte utilizzata,.
L’eterogeneità della disciplina statale e regionale, rende palese anche la violazione dell’art. 12,
comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che permette l’individuazione di soglie diverse rispetto a
quelle indicate dalla tabella A, ma soltanto ed esclusivamente a seguito di un procedimento
che, in ragione delle diverse materie interessate quali ad esempio la tutela del territorio, la
tutela dell’ambiente, la produzione,il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia,
coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, per effetto
del quale è precluso ogni autonomo intervento legislativo regionale
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
Punto 4.2., lett. i) All. sub 1 L.r. Calabria n. 42/2008 - Domanda di autorizzazione
all’installazione di impianti eolici di potenza superiore a 500 kW - Violazione dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003.
Il punto 4.2, lettera i), dell’Allegato sub 1 della L.R. Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui
prevede che la domanda di autorizzazione per gli impianti di potenza superiore a 500 kW sia
corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste
il progetto si pone in evidente contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale, nel
disciplinare il procedimento autorizzativo per l’installazione di impianti alimentati da fonti
alternative, prevede che tale procedimento si concluda con il rilascio di un‘autorizzazione
unica, senza alcun riferimento alla necessità dell’adozione di altri atti qual è l’atto consiliare
comunale indicato dalla norma regionale impugnata. Il punto 4.2, lettera i), dell’Allegato sub 1
della L.R. Calabria n. 42 del 2008 prescrive, pertanto, un ulteriore adempimento in contrasto
con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
L.r. Calabria n. 42/2008 - Punto 4.2., lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 - Misure di
compensazione di carattere economico - Illegittimità costituzionale
Per misure di compensazione s’intende la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto
ambientale comporta. Ne cosegue che chi propone l’istallazione di un determinato impianto
s’impegna a devolvere all’ente cui compete l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni.
La legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di
compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, in
quanto la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa,
soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del
17
d.lgs. n. 387 del 2003. Sono ammessi, invece, gli accordi che contemplino misure di
compensazione e riequilibrio ambientale: alla luce di tali accordi, il pregiudizio subito
dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, per il quale è stata richiesta autorizzazione,
viene compensato dall’impegno assunto dall’operatore economico proponente di ridurre le
emissioni inquinanti.
Il punto 4.2 lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della L.R.Calabria n. 42 del 2008, nella parte in
cui prevedono condizioni e oneri economici per il rilascio dell’autorizzazione unica per
l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili estranee
all’oggetto del provvedimento richiesto, configurano compensazioni di carattere economico,
che, in quanto tali, sono espressamente precluse dal legislatore statale. La disciplina impugnata,
infatti, prescinde dall’esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato
impatto territoriale, presupposto quest’ultimo previsto dall’art. 1, c. 4, lett. f) della L. n.
239/2004, che legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al riequilibrio
ambientale in deroga al principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387
del 2003.
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
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CAMPANIA
Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs.
n. 387/2003 - Deliberazione di Giunta regionale campana n. 1955/2006 - Microgenerazione Disciplina. Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003, l’art. 3 della D.G.R.
Campana n. 1955/2006 prevede che la costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la riattivazione, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile sono soggetti all’autorizzazione unica regionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/3003. A tale regola di carattere generale si sottraggono gli impianti di microgenerazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della suddetta deliberazione regionale, tali linee guida non
si applicano alle procedure relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 MW, in
quanto, per tali impianti, la norma prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune
interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione dell’impianto e trasmettere
alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando la data di messa in esercizio
dell’impianto stesso.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
Comuni - Disciplina del territorio - Distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici Potere - Sussistenza. Le norme di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alla deliberazione di giunta
regionale campana n. 1955/2006 non impediscono al Comune di disciplinare l’uso del
territorio al fine di procedere ad una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici,
in considerazione dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare
eventuali sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 MW ed
impianti di microgenerazione.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
Impianti eolici - Contemperamento tra interesse alla tutela del paesaggio e interesse alla
produzione di energia da fonti rinnovabili - Misure atte ad assicurare un corretto insediamento
- Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. La realizzazione degli impianti eolici impone un
contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia
attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da un lato, tali impianti
possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altro, essi incidono
negativamente sul paesaggio, tenuto conto che le zone di maggiore ventosità sono proprio
quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo
18
paesaggistico. Il D.Lgs. n. 387/03 prevede, infatti all’ art. 12, comma 10, che siano assunte le
opportune misure atte ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
Impianti eolici - Applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24 e 29 della L.r. n. 16/2004 Esclusione.
Il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di impianti eolici è uno
strumento di programmazione del tutto autonomo rispetto al Regolamento Urbanistico
Comunale, con valenza su tutto il territorio comunale limitatamente alla sola materia
concernente l’eolico che non interferisce con altri atti di programmazione e/o previsione
urbanistica. Lo stesso, quindi, non comporta variante al vigente P.R.G. e non potranno ad
esso applicarsi le previsioni contenute negli artt. 24 e 29 della L. Reg. 16/2004 .
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Semplificazione amministrativa e celerità procedimentale Termine di 180 giorni dall’attivazione del’iter.
Alla luce dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in conformità a quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 ( "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12,
comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <produzione, trasporto
e distribuzione nazionale di energia, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"),
deve ritenersi che le priorità perseguite dal legislatore nella materia siano la semplificazione
amministrativa e la celerità del procedimento (si veda in tal senso, T.A.R. Basilicata, n.
144/2007). L’inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un’istanza di autorizzazione unica per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola, dunque, il principio fondamentale di cui
all’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 che impone, invece, la definizione del
procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, nel termine di 180 giorni
dalla data in cui vi è stata l’attivazione dell’iter.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652
Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER Autorizzazione - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 387/2003 - Unicità del procedimento.
In virtù dei principi posti dall’art. 12 commi 3 e 4 D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale sono
chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi;
in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate, possono essere espresse solo
in sede di conferenza, al fine di garantire l’unicità del procedimento, mediante il
coordinamento dei vari interessi pubblici rilevanti per l’adozione dell’autorizzazione unica
finale.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
Impianti di energia eolica - Autorizzazione - Termine di 180 giorni di cui all’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003 - Termine posto nell'esclusivo interesse del richiedente - Pretesa del rispetto del
termine.
Pur ammettendo il carattere perentorio del termine di 180 giorni decorrente dalla data della
presentazione della relativa domanda previsto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs 29 dicembre
2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione
unica alla costruzione di impianti di energia eolica il Legislatore ha fissato tale termine
nell’esclusivo interesse del richiedente l’autorizzazione; pertanto, solo il richiedente
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l’autorizzazione può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre
analogo interesse non ha il soggetto espropriando.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
Procedimento autorizzatorio - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Riferimento alle
“amministrazioni interessate”.
Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, di cui all’inciso del primo periodo del
comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, concerne testualmente la partecipazione al
procedimento autorizzatorio nel suo complesso, al quale potranno prendere parte, ai sensi
degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un
interesse anche di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta, e non alla
conferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della determinazione finale.
L’individuazione delle Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane è regolata
dalla disposizione di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 che delimita la legittimazione
alla conferenza decisoria alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull’oggetto
del procedimento, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina procedimentale auto applicativa - Regioni.
La disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è auto applicativa:
le Regioni debbono immediatamente uniformarsi alla stessa, a prescindere della eventuale
adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Linee Guida”.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Ubicazione in zona agricola Legittimità - Autorizzazione unica.
Sulla base della consolidata giurisprudenza, in base al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12
comma 7, è possibile ubicare legittimamente gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile - quali i generatori eolici anche in zone classificate agricole dallo strumento
urbanistico vigente nel Comune. In assenza, pertanto, di una puntuale previsione di apposite
aree destinate ad impianti eolici, tali impianti possono essere localizzati, senza distinzioni almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica - in tutte le zone
agricole. Ne consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di variante
urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali limiti in tema di altezza
previsti dallo strumento urbanistico generale.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
Realizzazione e gestione di impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzate - Autorizzazione
unica regionale - Titolo sostitutivo del permesso di costruire.
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate. Tale
attività è soggetta, a scopo di semplificazione burocratica e conformemente ai principi
comunitari, è ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi. L’
autorizzazione unicacostituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e, in quanto tale,
è sostitutiva anche del permesso di costruire.Il Comune, pertanto, può far valere il proprio
interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità
edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1139
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili - termine di 180 giorni.
Per costante giurisprudenza, il termine di centottanta giorni entro cui l’Amministrazione deve
concludere il procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (si veda
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in tal senso Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può
dubitarsi che, scaduto inutilmente predetto termine, il soggetto interessato possa ricorrere
contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis comma l.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 9 febbraio 2010, n. 808
Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento
unico - Modifiche ex art. 27, c. 44 L. n. 99/2009.
L'art. 27 co. 44 della l. 99/2009 ha soppresso, nel co. 4 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, l'inciso in
forza del quale "In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storicoartistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è
rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano". D’altronde, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, la competenza a rilasciare
l'autorizzazione unica resta in capo alla Regione o alla Provincia delegata dalla Regione: non è
pertanto condivisibile l'assunto in forza del quale deve essere riconosciuto al Comune una
sorta di potere di veto. Tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell'art. 12
d.lgs. 387/2003, che, al contrario, ha inteso semplificare e snellire la procedura, al fine di
favorire l'istallazione di impianti destinati alla produzione delle energie rinnovabili.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157
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LAZIO
VIA - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW - Procedimento applicabile - Art. 1 D.L. 7/2002 - Art. 34, c. 1
d.lgs. n. 152/2006 - Richiamo al procedimento ex DPCM 27 dicembre 1988.
È materialmente vero che l’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006 ha mantenuto ferma, nelle
more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambientale l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
Tuttavia, tale regola va intesa nel senso che, ferme restando l’autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di impianti d’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici
ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione dell’intero sistema ivi definito grazie al predetto art.
1-sexies, c. 8, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l’attualità del sistema
semplificato, ma non per questo meno garantistico, rispetto al sistema dettato dal citato DPCM,
incentrato sul più obsoleto ed ormai superato metodo dello studio d’impatto ambientale
(denominato SIA). Sicché il richiamo al suindicato DPCM al più, può riferirsi all’utilizzabilità
delle regole tecniche ivi contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il
principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle
richiamate regole tecniche esistenti ivi disciplinate, il procedimento è e resta soltanto quello
evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL 7/2002.
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176
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MOLISE
Centrali eoliche off-shore - Interessi incisi - Interesse all’approvvigionamento energetico Navigazione e utilizzo del demanio marittimo - Dimensione ultraregionale - Interesse
ambientale - Competenza territoriale del TAR - Individuazione.
In tema di centrali eoliche off shore, l’interesse ambientale inciso dalla realizzazione
dell’impianto, differentemente dall’’interesse all’approvvigionamento energetico (affidato al
Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del procedimento finalizzato rilascio
dell’autorizzazione unica) nonché dall’interesse alla navigazione ed all’utilizzo del demanio
21
marittimo (affidato alla ponderazione dell’autorità marittima nell’ambito di un ulteriore
autonomo sub-procedimento di rilascio della concessione demaniale all’uopo prevista cfr. art.
12, comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), non ha dimensione ultraregionale, dal
momento che gli effetti diretti ed indiretti del possibile pregiudizio arrecato dall’impianto di
produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale non può
prescindere dal criterio della vicinitas. Il maggiore o minore impatto dell’opera sui fattori
ambientali, infatti, è strettamente connesso alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in
presenza di impianti che, pur non inquinanti, sono ad elevato “impatto visivo”. Ne deriva che, a
fronte dell’impugnazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’opera in
questione, va ritenuto competente il Tribunale amministrativo avente sede nella Regione il cui
territorio è inciso dagli effetti dell’impianto.
TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374
Impianti alimentati a fonti rinnovabili - Art. 3, c. 1, L.r. Molise n. 22/2009 - Competenza
autorizzatoria derogatoria rispetto all’asse delineato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità
costituzionale.
L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, crea una competenza
autorizzatoria, a favore dei Comuni, per gli impianti caratterizzati da determinate capacità di
generazione. Tale previsione riveste carattere derogatorio rispetto a quanto previsto dal D.lgs.
n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e laddove la
capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
del citato decreto legislativo, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola denuncia di
inizio attività (DIA). L’autorizzazione unica di cui al d.lgs. n. 387 del 2003, solo limitatamente
derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme finalizzata a
realizzare le esigenze di semplificazione e contenimento dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi relativi alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, che sarebbe vanificata se ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina
regionale. Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si riscontra nell’aumento della
soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti indicati nella
tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell’impianto risulta
subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono
essere individuate soltanto con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(si vedano in tal senso le sentenze Corte Costituzionale n. 119 e n. 124 del 2010).
CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.194
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PUGLIA
Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Istanza - Decorso del termine di centottanta
giorni - Obbligo di concludere il procedimento.
Decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4°
comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nessun dubbio può sussistere in relazione
all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere, con provvedimento espresso e
motivato ( così come previsto all’ art. 2, c. 1, L. n. 241/1990), il procedimento instaurato a
seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica ai sensi del citato art. 12.
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799
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Impianti eolici - Regione Puglia - Art. 3, c. 1 reg. reg. n .16/2006 - Impianti eolici di potenza
superiore a 60 KW.
La normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE)
prevista dal Regolamento regionale n. 16 del 2006, all’art. 3, comma 1, si applica unicamente
agli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore
nonchè agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Impianti eolici - Zone agricole - Compatibilità.
Conformemente alle previsioni dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici
possono essere ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
Impianti di energia rinnovabile - Esigenze di semplificazione procedimentale e di
liberalizzazione del sistema - Normativa nazionale e comunitaria .
L’esigenza di semplificazione procedimentale e di liberalizzazione del sistema riveste natura
particolarmente accentuata in materia di impianti di energia rinnovabile, considerato che, da
una parte, gli stessi impianti per la produzione di energia elettrica da FER sono considerati
dalla normativa nazionale (d.lgs. n. 387 del 2003) come opere di interesse pubblico; dall’altra,
che la normativa comunitaria di riferimento (2001/77/CE), nella prospettiva di una progressiva
liberalizzazione del mercato dell’energia, esprime un netto “favor” per la produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili nonchè per la realizzazione dei relativi impianti: in tale ottica, il
legislatore comunitario impone agli stati membri di rimuovere gli ostacoli normativi e di altro
tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Alla luce dell’obiettivo di massima semplificazione perseguito, ogni tipo di adempimento
istruttorio posto a carico del privato deve essere soggetto ad un criterio di stretta interpretazione
ed applicazione.
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
Impianti di produzione di energia elettrica da FER - Comune - Introduzione di discipline
regolatrici - Strumentazione urbanistica e piano regolamentare - Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.
Il Comune ha facoltà - anche coerentemente a quanto disposto dall’art. 12, comma 7, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché ai sensi della L. R. Puglia n. 31 del 2008,
relativamente alle aree di particolare pregio agricolo, di introdurre preventivamente discipline
regolatrici degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, tanto a livello di
strumentazione urbanistica (per quanto attiene ai criteri ed ai limiti di localizzazione) quanto sul
piano regolamentare (per ciò che concerne in particolare il procedimento istruttorio, in diretta
applicazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.), di modo che un tale assetto normativo
comunale possa poi fungere da parametro di conformità dei successivi interventi proposti
mediante DIA.
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
Impianti di produzione di energia elettrica - Interferenze con le linee di comunicazione
elettronica - Nulla osta ministeriale - Procedimento urbanistico - Diversità. Il nulla osta
ministeriale circa l’assenza di interferenze con le linee di comunicazione elettronica deve essere
acquisito all’interno del procedimento, delineato espressamente disciplinato dalla L.R. Puglia
n. 25 del 2008, relativamente alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici, il
quale si colloca - in funzione dell’esercizio dell’impianto stesso - su un piano differente rispetto
a quello urbanistico, tanto più che differente - rispetto a quella comunale - è l’autorità che
provvede ad attivarlo ed a concluderlo (Provincia).
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
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Varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti - Art. 4, c. 4 L.r. Puglia n. 25/2008 Sottrazione alla VIA degli interventi concordati con i proprietari dei fondi e le amministrazioni
interessate - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 4, della L.R. Puglia n. 25 del 2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi
di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate
con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l’effetto di sottrarle
alla valutazione d’impatto ambientale.
CORTE COSTITUZIONALE - 26/03/2010, n. 120
Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Imposizione di misure di compensazione patrimoniale - Divieto - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Ammissibilità - Art. 1 L. r. Puglia n.
31/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La legge statale vieta
tassativamente imporre le cosiddette misure di compensazione patrimoniale quale condizione
per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili,
considerato, tra l’altro che, secondo l’ordinamento comunitario e quello nazionale, la
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono
libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece,
ritenersi consentiti gli accordi che prevedano misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, per effetto dei quali l’operatore economico proponente si impegna a ridurre le
emissioni inquinanti del nuovo impianto oggetto di autorizzazione, compensando, in tal modo,
il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del suddetto impianto,. E’ pertanto infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L.r. Puglia n. 31/2008, sollevata in
riferimento all’art. 117, c. 3 Cost. . E’ da escludere, inoltre, il contrasto con gli artt. 3 e 41 della
Costituzione. La norma regionale non preclude infatti il rilascio di autorizzazioni per
l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa
stabilisce diversamente che, ai fini del riequilibrio ambientale, ove il proponente sia operatore
industriale, l’accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della
diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l’operatore stesso è
titolare.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Mancata approvazione delle linee guida di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Regioni Individuazione delle aree territoriali ritenute non idonee all’installazione degli impianti eolici e
fotovoltaici - Art. 2, cc. 1, 2 e 3 L.r. Puglia n. 31/2008 - Illegittimità costituzionale. La mancata
approvazione, da parte dello Stato, delle linee guida di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 non
permette alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il
corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Ne consegue che
l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e
fotovoltaici, non ottempera alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in
questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).Ne deriva l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, cc. 1, 2 e 3 della L.R. Puglia n. 31/2008, pur essendo opportuno
affermare la necessità che lo Stato assuma l’iniziativa di attivare la procedura di cooperazione
prevista per l’elaborazione delle linee guida.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Autorizzazione - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedura autorizzativa semplificata - Allegato A DIA - Art. 3, cc. 1 e 2 L.r. Puglia n. 31/2008 - Estensione delle ipotesi sottoposte a DIA 24
Illegittimità costituzionale. La costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse, sono soggetti all’autorizzazione unica (art. 12, comma 3, del d.lgs. n.
387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata soltanto per gli impianti con
una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate tabella A, di cui al citato
decreto, diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: a tali mpianti si applica la disciplina della
denuncia di inizio attività,.L’art. 3 della legge regionale Puglia n. 31 del 2008 estende l'ambito di
applicabilità della disciplina della denuncia di inizio attività anche a tipologie di impianti
specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed
eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - per potenze elettriche nominali
superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Detta
norma regionale, limitatamente ai commi 1 e 2, è pertanto illegittima, in quanto maggiori soglie
di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la
DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
Regolamento Regione Puglia n. 16/2006 - Mancanza del piano regolatore per l’installazione di
impianti eolici - Contrasto con il principio fondamentale di cui al d.lgs. n. 387/2003 Conclusione del procedimento autorizzatorio in 180 giorni - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006.
L‘assenza del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (art. 14 del regolamento
della Regione Puglia n. 16/2006) non può impedire la realizzazione sul territorio comunale di
tale tipologia di impianti, in quanto che una simile interpretazione verrebbe a sospendere sine
die le richieste di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di questo tipologia di impianti
ponendosi, in tal modo, in contrasto con il principio fondamentale definito dal D.L.vo n.
387/2003, che esige la conclusione del procedimento in 180 giorni.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26/02/2010, n. 1139
Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Procedure autorizzative - Termine di 180 giorni Principio fondamentale in materia di produzione trasporto e distribuzione dell’energia Regioni - Obbligo di attenersi. Il complessivo termine di 180 giorni previsto dal decreto
legislativo n. 387/2003 per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato qualificato come principio
fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla
Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364): le Regioni pertanto, nell’esercizio
delle proprie competenze legislative e amministrative devono attenersi a siffatto principio .
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 2
***
SICILIA
Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Autorizzazione unica - Obbligo di concludere il procedimento - Termine di 180 giorni. Dal
testo dell’art. 12 D.Lgs.387/03 si evince che l'intento del legislatore è favorire le iniziative volte
alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
semplificando il relativo procedimento autorizzativo e coinvolgendo tutte le Amministrazioni
interessate al procedimento, mediante il meccanismo della Conferenza di Servizi ai fini del
rilascio di una autorizzazione unica. A siffatto intento del legislatore (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia
con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative
determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di 180 giorni, essendo infatti
evidente la volontà del legislatore di accelerare i termini entro i quali concludere il
25
procedimento con l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia ( cfr., fra le
altre, sentenze n.1539 del 25 settembre 2009 e n.3253 del 19 marzo 2010).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 28 luglio 2010, n. 9042
Impianti eolici - Art. 52 d.lgs. n. 152/2006 - Procedure di VIA - Regime intertemporale Circolare assessoriale n. 17/2006 - Applicazione delle disposizioni in essa contenute ai progetti
per i quali non fosse già stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale. L’art. 52 del
D.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che “i procedimenti amministrativi in corso alla data
di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali
a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si
concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore
all'epoca della presentazione di detta istanza”, risponde alla finalità di definire l’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui al DPR 12 aprile 1996 n. 856500, rispetto a quelle di cui
al D.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, in virtù dell’avvenuta abrogazione del DPR ad opera dell’art.
48 del citato decreto legislativo, e la conseguente esigenza di individuare il regime transitorio
della normativa in tema di procedure di valutazione di impatto ambientale. Ne consegue che
non può essere invocata a sostegno dell’illegittimità della circolare assessoriale 14 dicembre
2006 n.17 (GURS N. 1 del 05/01/2007) con la quale sono state definite nuove disposizioni in
tema di “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di
salvaguardia dei beni paesaggistici”, prevedendo l’applicazione delle disposizioni in essa
contenute a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non fosse ancora
stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677
Impianti eolici - D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB - Norme di carattere regolamentare - Illegittimità Regione siciliana - Competenza ad emanare i regolamenti - Giunta di Governo. Le disposizioni
dettate con il D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB presentano il carattere della novità – in quanto
introducono condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti
per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico - della generalità e
dell’astrattezza; sono configurabili come vere e proprie norme di carattere secondario. Ne
consegue che tale D.A. è illegittimo, tenuto oonto che l’Ordinamento della Regione Siciliana
non consente l’introduzione di norme di carattere regolamentare attraverso un mero D.A..
Invero dal combinato degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione
Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70 si ricava che nell’Ordinamento siciliano i regolamenti devono
essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale,
spettando, invece, ai singoli assessori esclusivamente il potere di proporre l’adozione di
regolamenti nelle materie di rispettiva competenza.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677
Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/20003
- Procedimento autorizzativo - Favor legis - Adozione della determinazione conclusiva Termine di 180 giorni - Intento acceleratorio. Dall’art.. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si evince che
l'intento del legislatore è favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e coinvolgendo le Amministrazioni interessate al procedimento con lo strumento
della "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica A suddetto intento
(come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n.
241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della
Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di
180 giorni, essendo evidente la volontà del legislatore di accelerare i termini entro i quali
concludere il procedimento, attraverso l’adozione della determinazione conclusiva
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 3253
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Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Provvedimento di autorizzazione unica Impugnazione - Legittimazione passivi - Enti intervenuti nella conferenza - Esclusione. Gli enti
intervenuti nella conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica di cui
all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 non sono legittimati passivi nel giudizio di
impugnazione del provvedimento di autorizzazione unica (T.A.R. Umbria, sentenza 13 agosto
2009 n. 483).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Regioni - Potere di determinare la distanza minima tra impianti - Esclusione - Giurisprudenza
in materia di localizzazione di impianti elettromagnetici. L’art. 12, comma 10, del d. lgs
387/2003, non attribuisce alle regioni il potere di definire la distanza minima tra impianti.
Valgono, a tale proposito, le considerazioni già effettuate dalla giurisprudenza in tema di
legittimità del potere regolamentare comunale in materia di localizzazione sul territorio di
impianti elettromagnetici e stazioni radio base, e della finalità reale cui rispondono previsioni
generalizzate di distanze minime particolarmente impeditive, del tutto avulse dalla concreta
verifica dello stato dei luoghi.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Regione siciliana - PEARS - Obbligo della prestazione di una garanzia nell’ipotesi di mancato
ripristino dei luoghi - Legittimità - Ragioni. In materia di impianti di energia da fonti
rinnovabili, la previsione nel PEARS dell’obbligo della prestazione di una garanzia per le
ipotesi di mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’intervenuta decadenza o
inefficacia dell’autorizzazione, deve considerarsi legittima, tenuto conto che la disposizione
mira a tutelare l’interesse dell’amministrazione, e della collettività, ad evitare una lesione al
territorio non giustificata laddove non fosse funzionale ad alcuna esigenza di produzione
energetica (e comunque ad alcuna esigenza). Considerando che la materia ha rilevanza anche in
punto di tutela paesaggistica ed ambientale, la previsione della garanzia risponde ad un
interesse pubblico antagonista dotato di copertura costituzionale anche maggiore rispetto a
quello alla produzione di energia. L’interesse pubblico cui è preordinata la garanzia, la clausola
che pone un onere al soggetto istante è peraltro attribuito alla cura dell’autorità regionale
siciliana, sicché l’introduzione in sede di disciplina regolamentare degli effetti sul territorio
dell’installazione di impianti eolici non appare svincolata, sul piano funzionale, dall’ambito
delle competenze dell’autorità emanante.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Impianti di produzione di energia eolica - Regime di disponibilità delle aree interessate - Art.
12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal
combinato disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001
consegue che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia eolica implica un
regime della disponibilità delle relative aree incompatibile con quello posto dal PEARS:, il
legislatore statale, qualificando tali impianti “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”,
ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla
attuale disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i
due profili. La norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro: con ciò
violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango statale.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
PEARS - Indizione della conferenza di servizi - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Previsione di in
trasmissibilità della responsabilità - Illegittimità. E’ illegittimo l’art.2, comma 1, lett. c) del
P.E.A.R.S. per il quale, ai fini dell’ottenimento dell’indizione della conferenza di servizi di cui
all’art.12 del D.Lgs. 387/2003, è necessario che il proponente depositi presso l’Assessorato
Regionale Industria una “ autocertificazione con la quale il richiedente assume nei confronti
27
dell’Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di
realizzazione e avvio dell’impianto. “ L’autorizzazione, nel sistema del diritto comunitario
(essendo le posizioni d’interesse coinvolte direttamente protette dal Trattato), non è connotata
dall’intuitu personae, ma dall’esercizio di una funzione amministrativa ricognitiva di elementi,
legittimanti l’esercizio di attività economiche, già sufficientemente delineati dalla norma
attributiva del diritto ad esercitare l’attività, a valle della verifica della compatibilità della stessa
con gli interessi pubblici (tanto che è opinione ormai pacifica, in dottrina e in giurisprudenza,
quella per cui il potere autorizzatorio, per effetto dell'influsso del diritto comunitario, ha subìto
una sensibile dequotazione dei margini di discrezionalità che in passato - in un passato ormai
incompatibile con la giurisprudenza comunitaria - ne caratterizzavano l'esercizio: è la legge, e
non l'auctoritas, la fonte del diritto del privato di esercitare una certa attività). Il significato della
disposizione impugnata è nel senso di incidere sulla circolazione giuridica delle posizioni
d’interesse connesse alla realizzazione di impianti eolici: ciò che è contrario alla disposizione
costituzionale invocata quale parametro, ma anche alle disposizioni del Trattato istitutivo che
tutelano le libertà fondamentali.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Domanda di autorizzazione - Comunicazione dell’istituzione di una sede legale in Sicilia Obbligo - Illegittimità. L’art. 2, comma 1, lett. e) del P.E.A.R.S., nella parte in cui prevede che
il richiedente l’autorizzazione deve depositare, unitamente alla domanda di autorizzazione, una
“comunicazione ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente
in Sicilia e l’impegno al suo mantenimento nel territorio della regione per il tempo di efficacia
dell’autorizzazione” è illegittima, in quanto impedisce alle imprese non aventi sede legale in
Sicilia di potere chiedere l’autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. In questo senso La previsione di siffatto onere contrasta con i
principi di libertà economica e con quello di libertà di stabilimento, sanciti dal Trattato
istitutivo della Comunità europea.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18/02/2010, n.1952
P.e.a.r.s. - Natura - Atto regolamentare - Conseguenze - Subordinazione dei contenuti alle fonti
di diritto di rango primario - Successione temporale. Il P.E.A.R.S. ha natura formalmente
amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare ( cfr. sent.ze
TAR Palermo, sez.I n.1632/2009 - e n. 1719/09 ). Ne consegue, pertanto, sul piano della
gerarchia delle fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti del diritto di
rango primario; sul piano della successione temporale della disciplina dei procedimenti
amministrativi concernenti la materia regolata dal piano, la qualificazione del piano stesso come
ius superveniens rispetto alle istanze già presentate.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Normativa statale di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Obiettivi di sviluppo e incremento occupazionale
- Estraneità - Regione siciliana - Modifica dei profili temporali del procedimento autorizzatorio
- Deroga alla disciplina di rango primario - Illegittimità. L’obiettivo dello sviluppo e
dell’incremento dell’occupazione regionale non entra in comparazione con gli interessi di cui al
d.lgs. n. 387/2003 che disciplina la tempistica del procedimento autorizzativo per gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, rimanendo estraneo a questa materia (se non quale
effetto indiretto), e, pertanto, non può giustificare una deroga a quanto previsto dalla norma di
rango primario.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
Impianti per la produzione di energia eolica - Impatto territoriale - Poteri urbanistici e
paesaggistici - Interesse nazionale all’approvvigionamento energetico da fonti non inquinanti.
L’impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, per quanto rilevante e
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tale da giustificare l’esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da
considerare in via esclusiva, dovendo l’attività in parola in cosiderazione altresì (e
principalmente)’interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all’approvvigionamento
energetico (per di più, in forme non inquinanti)
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
Mancato esercizio delle competenze legislative in materia -Norme regolamentari - Rapporto di
non contraddizione con le norme statali di rango primario. Il mancato esercizio,da parte della
Regione Sicilia, delle proprie competenze legislative per il recepimento dei principi stabiliti dal
d. lgs. n° 387 del 2003, nonché dalla direttiva n. 2001/77/CE comporta - sia per il rispetto del
principio di legalità sostanziale, sia per il rispetto del principio di gerarchia fra le fonti - che le
norme regolamentari da essa emanate al fine di disciplinare l’estensione e le modalità delle
attività amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e
l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , si pongano in
rapporto di non contraddizione con le sovrastanti norme di rango primario (statali).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
Ordinamenti regionali anche a statuto speciale - Assenza di normativa di esecuzione degli
obblighi comunitari - Fonte legislativa - Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Parametro di
legittimità degli atti regolamentari regionali - D. lgs. n. 387/2003 - L. n. 239/2004. Pur in
assenza di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme di cui al d.lgs. n°
387/2003 e alla legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di
normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assume natura
suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di
dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
Impianti di produzione di energia eolica - Regime di disponibilità delle aree interessate - Art.
12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal
combinato disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001
consegue che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia eolica implica un
regime della disponibilità delle relative aree incompatibile con quello posto dalla norma
regolamentare regionale impugnata: più in particolare, il legislatore statale, imprimendo ai
suddetti impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, ha inteso
consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale
disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i due
profili. Il PEARS ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro: con ciò violando la regola
posta dalla norma primaria di rango statale.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
Misure di compensazione ex art. 1, c. 4, lett. f) L. n. 239/2004 - Individuazione su base
regionale - Limiti - Fonte legislativa. Le eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale (art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004), nella misura in
cui possono essere individuate su base regionale, devono essere disciplinate con legge, e non
con atto amministrativo regolamentare.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione di una distanza minima tra
impianti - Illegittimità. E’ illegittima la previsione di una distanza minima tra impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Valgono per tale tipologia di previsione le medesime
considerazioni che la giurisprudenza ha già espresso in relazione alla legittimità del potere
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regolamentare comunale in materia di localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e
stazioni radio base, e della finalità reale cui rispondono previsioni generalizzate di distanze
minime particolarmente impeditive, del tutto avulse dalla concreta verifica dello stato dei
luoghi.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzativo Indicazione del termine - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia - Regione Sicilia - Potestà legislativa concorrente - Inerzia Applicazione integrale dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina di dettaglio. Il termine
indicato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 deve qualificarsi quale principio
fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», dal
momento che tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e
della celerità procedimentale, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la
conclusione entro il termine individuato del procedimento autorizzativo. Inoltre, essendo
rimasta Regione Sicilia inerte nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di
produzione di energia, nonchè rispetto al recepimento degli obblighi comunitari derivanti dalla
direttiva 2001/77/CE, l’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 trova integrale applicazione anche per la
disciplina di dettaglio, ossequio conformemente a quanto disposto dall’art. 117, comma quinto,
della Costituzione e dagli artt. 11 e 16 della legge n° 11/2005, attuativa del dettato costituzionale
da ultimo evocato.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzativo Termine - Inutile decorso - Violazione dell’art. 2, L. n. 241/90 - L. n. 69/2009. L’inutile
decorso del termine di conclusione del procedimento fissato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n.
387/2003 risulta in contrasto con il generale dovere di concludere il procedimento mediante
adozione di un provvedimento espresso, ai sensi di quanto dall’art. 2 della legge n° 241/1990,
anche nel testo risultante dall’ultima novella legislativa di cui alla legge 18 giugno 2009 n° 69.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275
D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2003 - Ordinamenti regionali anche a Statuto speciale Mancanza di normativa regionale di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa
statale - Natura suppletiva - Disciplina di dettaglio. Pur in assenza di un’espressa qualificazione
del carattere cedevole delle norme di cui al d.lgs. n° 387/2003 e alla legge n° 239/2004 negli
ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi
comunitari, la fonte legislativa statale assume natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e,
come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà
legislativa regionale concorrente.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 274
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Realizzazione ed esercizio di un parco eolico - Comune Espletamento di una selezione informale per l’affidamento in concessione - Incompetenza Funzioni abilitative regionali - Tassatività delle previsioni normative. Ai sensi di quanto previsto
dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il Comune non ha alcuna competenza in merito alla
selezione informale espletata per l’affidamento in concessione della realizzazione ed esercizio
di un parco eolico, considerata la titolarità delle relative funzioni abilitative in capo alla Regione
e la tassatività delle previsioni legislative disciplinanti il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica regionale.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 11 gennaio 2010, n. 273
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Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine procedimentale di durata massima
- Finalità acceleratorie - Introduzione con atto amministrativo di diversa decorrenza o scansione
- Illegittimità. In materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.
12 d. lgs. 387/2003, la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti
finalità acceleratorie, ancorché non perentorio comporta che l’inutile decorso del termine,
posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, senza che sull’istanza della
parte sia stato emsso alcun provvedimento, debba qualificarsi come inadempimento. Nel
sistema delineato dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tra l’altro, le cause di interruzione o
sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione. A fronte di
tale rigorosa disciplina di rango primario, non è in potere dell’amministrazione introdurre a
disciplinare, con atto amministrativo, una diversa decorrenza o scansione del termine
procedimentale
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
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TOSCANA
Parco eolico - Impatto visivo - Fatto notorio - Processo amministrativo - Necessità di specifiche
prove - Esclusione. Che l’installazione di un parco eolico rappresenti opera di considerevole
impatto visivo, è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel giudizio senza che sul punto
occorrano particolari prove o dimostrazioni.
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Illegittimità derivata del giudizio di compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia.
L’eventuale illegittimità del procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non può
dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale,
considerata l’autonoma funzione di quest’ultima.
TAR TOSCANA, Sez. II - 20/04/2010, n. 986
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VALLE D’AOSTA
Disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica - Potestà legislativa concorrente Regione Valle d’Aosta - Assenza di specifica previsione statutaria - Legge costituzionale n.
3/2001. La disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà
legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n.
282 del 2009 e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a, riveste,
questi impianti, la tutela dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela
centrale nella disciplina il profilo alla inerente la gestione delle fonti energetiche in vista di un
efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282 del 2009). Tale
inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d’Aosta, pur in assenza di una
puntuale previsione nello Statuto. Tale lacuna va colmata applicando l’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, in forza del quale anche la Regione Valle d’Aosta è titolare di
potestà legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Ne consegue che la Regione Valle d’Aosta, nel
disciplinare i citati impianti, essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al
rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
Regione Valle d’Aosta - Art. 2, L.r. n. 18/2009 - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs.
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n. 387/2003. L’art. 2 della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009 è incostituzionale
per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poichè vìola il principio fondamentale di cui
all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, infatti, preclude alle Regioni di
procedere ad un’autonoma individuazione dei criteri generali delle aree e dei siti non idonei
alla localizzazione degli impianti di energia eolica.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
Regione Valle d’Aosta - Art. 6, c. 3, L.r. n. 18/2009 - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 4
d.lgs. n. 387/2003. L’art. 6, comma 3, della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009,
prevedendo la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica
sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere
insediati tali impianti è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del
d.lgs. n. 387 del 2003, che fissa, per la conclusione di tale procedimento, un termine massimo
non superiore a centottanta giorni.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
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RASSEGNA GIURISPRUDENZA 2011
NAZIONALE
L. n. 55/2002 - Autorizzazione - Procedimento unico - Intesa con la regione interessata. Il
procedimento disciplinato dalla legge n. 55/2002 è unico e si conclude con un provvedimento di
autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la regione interessata:
come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004), si tratta di
“un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insormontabile
alla conclusione del procedimento”.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
Autorizzazione alla costruzione delle centrali - D.L. n. 7/2002 - Variante agli strumenti
urbanistici vigenti. Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 7/2002, l’autorizzazione alla costruzione delle
centrali, rilasciata a valle del procedimento cui partecipano gli enti locali in sede di conferenza di
servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue pertanto che la
compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
Nucleare - Costruzione ed esercizio degli impianti - Autorizzazione - Parere della Regione
interessata - Necessità - Art. 4 d.lgs. n. 31/2010 - Illegittimità costituzionale. E’ illegittimo l’art. 4
del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente
all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere relativamente al rilascio
dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.
CORTE COSTITUZIONALE - 2 febbraio 2011, n. 33
Tariffa incentivante - Art. 8, comma 6 D.M. 28 luglio 2005 - Inosservanza del termine di
comunicazione - Irrilevanza. Nell’art. 8, comma 6 del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, i
termini la cui inosservanza determina la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sono riferiti
esclusivamente al mancato compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto e
non invece alla omissione della realativa comunicazione, emergendo da ciò la ratio della norma,
ovvero di sanzionare con la decadenza dal diritto all’incentivazione non l’inadempimento
formale della comunicazione delle operazioni di realizzazione ed esercizio dell’impianto ma
quello, sostanziale, di non avere dato luogo a tali operazioni, in coerenza con il fine ultimo della
normativa consistente infatti nella incentivazione della realizzazione degli impianti.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
D.M. 19 febbraio 2007 - Disciplina innovativa - Normativa transitoria ex art. 16. Il decreto
ministeriale del 19 febbraio 2007 ha introdotto una disciplina innovativa della precedente,
incidente su requisiti e modalità dell’incentivazione, risultando pertanto necessaria una
normativa transitoria e finale disposta con l’art. 16, che prevede, al riguardo, l’applicazione della
normativa di cui ai decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 agli impianti che, ai sensi
della normativa previgente, abbiano acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti
(comma 1), la proroga del termine per le comunicazioni di inizio lavori (comma 2), l’abolizione
della possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia o decadenza dei suddetti
aventi titolo (comma 3), con ulteriori previsioni connesse e conseguenti. Tale normativa non è
illegittima né irragionevole poiché salvaguarda la posizione dei soggetti che abbiano maturato il
diritto all’incentivazione, ai sensi della disciplina previgente, nell’anno antecedente l’entrata in
vigore della nuova normativa, essendo una diversa previsione affetta da illegittima retroattività a
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fronte di un diritto quesito, a consentire in tal caso un breve differimento del termine per la
comunicazione di inizio lavori, non viziata per disparità di trattamento poiché riferita ai soggetti
aventi titolo all’incentivazione, a non consentire lo scorrimento delle graduatorie, in quanto
relativo a soggetti comunque non aventi titolo nel regime precedente, ai sensi del già citato art. 7,
comma 6, del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, ed alla luce dell’esigenza di non incidere
sull’applicazione di una disciplina innovativa con effetti di ultrattività di quella precedente basata
su presupposti e regole procedimentali diversi.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
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MOLISE
Impianti da fonti rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Garanzia della libertà
economica. La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad
autorizzazione unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ai sensi dell’art. 12 comma terzo
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.3.2010 n. 119). Mentre la tutela
costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è incondizionata e assoluta, la garanzia della
libertà economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale
accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio
pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva.
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Conflitto tra Interesse paesaggistico e
interesse ambientale. Se la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano, è
altresì vero che anche la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali.
Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una
concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante
lo sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto
paesaggistico. Ciò significa che il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e della
salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei
valori, ma deve essere operato in concreto mediante ponderazione comparativa di tutti gli
interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio, o
tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa
economica.
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
Comparazione con gli interessi economici. Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e
tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di
fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico, devono essere
risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò
deve avvenire all’interno della conferenza di servizi è altrettanto vero che all’autorità tutoria non
compete - neppure in virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento
amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel
procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di salvaguardia ambientale,
intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative, in quanto tale concreta
comparazione avviene in un momento e nell’esercizio di un potere diverso, in sede di
conferenza di servizi regionale
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Illegittimità
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dell’autorizzazione. L’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba
essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza
di servizi. Tale Conferenza di Servizi è obbligatoria considerato che ai sensi del comma 3 deve
essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, vi partecipano tutte le
Amministrazioni interessate. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata
partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che
comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica quanto atteso che ne risulta frustrata la
finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi in conflitto attraverso la
predisposizione di una apposita sede unitaria di confronto
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Incompetenza assoluta.
In tema di autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, il parere espresso dalla
Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta.
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98
***
PUGLIA
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Finalità di accelerazione e semplificazione - Procedimento
autorizzatorio - Conduzione nel rispetto della disciplina statale - Obbligo. Le finalità di
semplificazione e accelerazione dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che (cfr. sentenza 9
novembre 2006 n. 364)
L’Amministrazione deve pertanto condurre il procedimento unico nel rispetto della disciplina
statale, espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011, n. 366
D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Intento
promozionale - Finalità di interesse pubblico. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387
manifesta una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di
produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a evidenti finalità di interesse
pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione,
sviluppo, maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili
con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto
dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale dalla 120/2002, recante "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la conclusione del procedimento - Principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. L’articolo 12,
quarto comma del d.lgs. n. 387/2003 dispone: “Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta
giorni”. Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate anche dalla
Corte costituzionale, che ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
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BASILICATA
Art. 54 c. 2 l.r. Basilicata n. 42/2009 - Terreni destinati all’insediamento di impianti di energia da
fonti alternative - Contrasto con l’art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 e con il principio di leale
collaborazione. L’art. 54, comma 2, della LR Basilicata n. 42/2009, prevede fasce di rispetto e
svariate restrizioni sui terreni destinati all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia
alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali
previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell’ambiente
riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Essendo infatti l’art. art. 12,
comma 10, espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, non è
conforme a Costituzione l’adozione da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle
linee guida previste dall’art. 12, di una normativa tale da produrre l’«impossibilità di realizzare
impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (…), dal momento che
l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti
è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente» (sentenza n. 119 del 2010). Anche sotto il profilo dell’art. 117, terzo comma,
Cost., peraltro, l’individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali
interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio sancito
dall’art. 12, che prevede esplicitamente l’intervento della legislazione regionale unicamente «in
attuazione» delle linee guida nazionali. Alla data di entrata in vigore della legge impugnata, le
linee guida nazionali non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l’esigenza di
ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in
contrasto con il principio di leale collaborazione. Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.
CORTE COSTITUZIONALE - 3/03/2011, n. 67
Art. 7, c. 1, lett. c) L.R. Basilicata n. 1/2010 - Deroga all’obbligo di VIA per alcune tipologie di
progetti - Contrasto con il d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del
2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la
valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere
ad essa sottoposti, aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in
aree naturali protette 0,5 MW.». Mentre la legge regionale impugnata consente infatti
l’installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione
d’impatto ambientale, l’ Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 invece ricomprende testualmente
sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici
per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la
partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». La
normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale
per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Ne consegue pertanto
che se l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto
ambientale attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la
tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera s).,
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
PIEAR allegato alla L.R. Basilicata n. 1/2010, punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A Illegittimità costituzionale - Preclusione assoluta alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili
- Disciplina statale di tutela delle aree protette. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dei punti
2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla LR Basilicata n. 1/2010, laddove pongono vincoli tassativi
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alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione
e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e
pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). Tale assoluta preclusione risulta
ingiustificata e in evidente contrasto la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli
interventi all’interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente
l’installazione, ma piuttosto sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, al fine di
individuarne e valutarne preventivamente gli effetti in virtù di un concreto confronto con gli
obiettivi di conservazione dei siti. Ne consegue pertanto che il divieto aprioristico posto dalla
legge svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei
singoli casi, alla praticabilità dell’intervento. La competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di
protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la
legislazione regionale.
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
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PIEMONTE
Impianto di produzione di energia elettrica da FER - Conferenza di servizi - Esigenze di tutela
della qualità dell’aria - Area caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità. La
valutazione del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
sede di conferenza di servizi, non tiene in unica ed unilaterale considerazione la promozione
dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendo
necessariamente valutare, in un’ottica di bilancio ambientale positivo, la complessiva
compatibilità dell’opera con plurime esigenze quali, a mero titolo esemplificativo, la tutela della
qualità dell’aria. Tale valutazione si impone con maggior vigore se l’area liberamente prescelta
dall’interessato ricade in zona caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità
dell’aria fissati proprio dall’Unione Europea (direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE,
2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). –
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
Impianto di produzione di energia elettrica - Impatto inquinante - Valutazione Non può
ritenersi arbitraria la scelta amministrativa di privilegiare i sistemi di produzione di energia da
biomassa di carattere cogenerativo, soluzione che risponde al criterio generale di incentivare le
strutture più efficienti; ciò è conforme alla disciplina comunitaria, atteso che tende a privilegiare
quegli impianti che garantiscono un maggior rendimento energetico unitamente ad un minor
impatto ambientale.
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
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LOMBARDIA
V.I.A. - Impianti di produzione di energia elettrica - Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 112/98 - Parere
positivo espresso in sede di v.i.a. - Affidamento della parte circa la realizzazione dell’impianto Limiti - Emersione di sopravvenienze rilevanti - Subordinazione dell’autorizzazione finale a
ulteriori prescrizioni - Legittimità. Nell'ambito della più ampia procedura volta al rilascio
dell'autorizzazione finale di cui all'art. 31, comma 2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il
parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le
tematiche ad esso inerenti, determina un forte vincolo procedimentale. Ne consegue che i
risultati cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività
istruttoria per gli aspetti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso
in quella sede. Tuttavia la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto
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della procedura autorizzativa e non è dunque idonea ad esprimere un giudizio definitivo
sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale. Deve pertanto ritenersi
che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale sia comunque legittimata
a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni
il rilascio dell'autorizzazione finale, qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano nuovi elementi,
precedentemente non considerati, i quali rendano evidente l'impossibilità di conseguire le
esigenze di equilibrio ecologico e ambientale poste a fondamento del giudizio favorevole di
compatibilità ambientale. (cfr. Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039). E’ evidente che
l’affidamento della parte alla realizzazione dell’impianto per effetto del rilascio della v.i.a. non
cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma consente di valutare
anche rilevanti sopravvenienze
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 febbraio 2011, n. 282
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CAMPANIA
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Limiti di edificabilità su determinate
aree del territorio regionale - Art. 1, c. 25 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. In
assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, le Regioni non possono disporre limiti
di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone
del territorio regionale La disciplina attiene infatti alla materia di potestà legislativa concorrente
della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», ambiti nei quali le Regioni devono
attenersi ai principi stabiliti dalla legislazione statale. Ne deriva l’illegittimità costituzionale, per
violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 25, primo periodo,
della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale infatti prescrive, per la dislocazione di
centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non
inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio
DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali
aree.
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 44
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SARDEGNA
Impianti eolici - Delibera di giunta regionale n. 10/3 - Blocco generalizzato - Illegittimità Contrasto con la direttiva 2001/77/CE e con il d.lgs. n. 387/2003. Un blocco generalizzato nel
settore eolico si pone in stridente contrasto con lo spirito di favor per tipologia tale tipologia di
impianti che traspare sia dalla direttiva 2001/77/CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, sia
dagli accordi internazionali funzionali alla valorizzazione e incentivazione della produzione di
energia da fonti rinnovabili. L’art. 12 del d.lgs. 387/2003, peraltro, identifica espressamente gli
impianti eolici quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione
collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera di giunta
regionale della Sardegna n. 10/3, in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera
G.R. 10/1 del 12.03.2010.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica -Termine di centottanta giorni Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio fondamentale. La previsione di un termine massimo di
centottanta giorni per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione
unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 rappresenta un principio fondamentale della materia, in
quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
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Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - D.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione
ed accelerazione - Conferenza di servizi - Art. 12. Il d.lgs. 387 del 2003,emanato in ossequio agli
impegni internazionali e comunitari, è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili. In particolar modo, l'art. 12, evidenzia l’intentio legislatoris di
favorire le iniziative tese alla realizzazione di tali impianti, semplificando il relativo iter
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella
conferenza dei servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica. All’articolo 12 del d.lgs. n.
387/2003 va pertanto riconosciuto il valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 117, comma 3, Cost., in quanto tale vincolante per le Regioni nella materia di
legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da
ascrivere la realizzazione e la gestione degli impianti di energia da fonte eolica.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
Libero mercato concorrenziale - Riserva e monopoli pubblici - Incompatibilità. Dal quadro
normativo di riferimento, art. 41 della Costituzione, d.lgs. n. 79/1999, Direttiva 2001/77/CE,
d.lgs. n. 387/2003, si evince che la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in un
regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile, in quanto tale, sia con riserve e
monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altri termini, di una attività libera,
soggetta ad autorizzazione e non, invece, di una attività riservata ai poteri pubblici.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
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SICILIA
Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Valutazioni di carattere paesaggistico - Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della
conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili
sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, tenuta a convocare la
conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento dell‘istanza di autorizzazione.
L’autorizzazione unica sostituisce pertanto tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, e in essa
confluiscono tramite la Conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico,
nonché quelle inerenti l’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico. Ne consegue che se
l'organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica effettua la valutazione comparativa di
tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dagli Enti
partecipanti alla Conferenza di servizi, le Amministrazioni interessate, ivi inclusa quella deputata
alla tutela del paesaggio, sono invece tenute a partecipare alla suddetta conferenza e ad
esprimere in quella sede i pareri di cui sono investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere
sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un
atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia.
TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
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CALABRIA
Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Art. 12, comma 1 del d.lgs. n.
387/2003 - Protocollo di Kyoto. L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono considerate indifferibili ed urgenti
(art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in virtù del fatto che la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione
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di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce
un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione e il successivo recepimento
con la legge di ratifica n. 120/2002 del “Protocollo di Kyoto”.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
Realizzazione e gestione di impianti eolici - Autorizzazione unica - Interesse urbanistico ad una
corretta localizzazione - Conferenza di servizi. La realizzazione e la gestione di impianti eolici
rientra tra le attività di impresa liberalizzate, sottoposta, in conformità ai principi comunitari,
previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica che, costituendo titolo per la costruzione
dell'impianto è quindi, anche sostitutiva del permesso di costruire, in quanto il Comune può far
valere, in sede di Conferenza di servizi, il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una
corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione del piano energetico comunale Determinazione negativa - Illegittimità - D. Lgs. n. 387/2003 - Termine di conclusione del
procedimento - 180 gg. E’ illegittima la determinazione negativa del Comune relativamente
all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico, sul rilievo della mancata
approvazione del piano energetico comunale: tale determinazione viene a tradursi, in sostanza,
in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di autorizzazione in tale settore, in evidente
contrasto con il principio fondamentale di cui al D.L.vo n. 387/2003, che esige, infatti, la
conclusione del procedimento entro il termine massimo di 180 giorni, in conformità alle regole
della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
Interesse paesaggistico e interesse all’approvvigionamento energetico - Principio di
proporzionalità. L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, per
quanto rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non
rappresenta, tuttavia, un elemento da considerare in via esclusiva, dovendosi tener conto altresì
(e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento
energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al
principio di proporzionalità, della puntuale indicazione dei motivi ostativi al rilascio della
autorizzazione paesaggistica, allo scopo di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la
finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
Regioni - Linee guida nazionali – Impianti eolici. L’individuazione, da parte delle Regioni, dei
luoghi ove non è possibile realizzare gli impianti di energia rinnovabile può avvenire soltanto a
seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti
eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ai sensi dell’art. art. 12, comma 10, del
D. Lgs. 2003, n. 387.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14 quater L. n. 241/90 Amministrazione dissenziente. Dal combinato disposto dell'art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/2003 e dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90, deriva l'obbligo dell'Amministrazione
dissenziente di esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo", ovvero con un atto che
oltre ad essere congruamente motivato, rechi puntualmente le indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
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Comuni - aree destinate ad impianti eolici - Mancanza di specifiche previsioni conformative -. Se
è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di
governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche alla luce delle
(diverse) disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale, etcc., bisogna tuttavia ritenere che, in mancanza di espressa previsione
conformativa, tale tipologia di impianti, può essere localizzata, senza distinzione (almeno con
riferimento alla valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone.
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
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