Ordinanza della scuola professionale artigianale e commerciale di
Transcript
Ordinanza della scuola professionale artigianale e commerciale di
Ordinanza della scuola professionale artigianale e commerciale di Poschiavo 43.11 (approvata dalla Giunta comunale il 1° settembre 2003 e dal Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e dell’ambiente il 30 settembre 2003) Art. 1. Nel rispetto della Legge federale e cantonale sulla formazione professionale, il Comune di Poschiavo funge da ente responsabile della scuola professionale di Poschiavo (SPP). Ente responsabile Art. 2. La scuola professionale ha lo scopo di completare, dal lato tecnico, commerciale e culturale, l’insegnamento impartito dai maestri di tirocinio agli apprendisti. La scuola s’impegna, inoltre, a dare agli apprendisti una formazione etica e civica per assicurare loro un’integrazione nella realtà sociale in cui crescono e si attivano. Scopo Art. 3. La vigilanza della scuola professionale è affidata ad una commissione di sorveglianza (CS) composta da 7 membri e 4 supplenti la cui nomina spetta alla Giunta comunale di Poschiavo, eccezion fatta per i rappresentanti del Comune di Brusio. Ne fanno parte, d’ufficio con voto consultivo, il capodipartimento dell’educazione a livello comunale ed il rappresentante dell’Ufficio cantonale della formazione professionale. Il Comune di Brusio vi delega un membro ed un supplente. La durata della carica è di 4 anni. La Commissione di sorveglianza entra in carica con l’inizio dell’anno scolastico. Commissione di sorveglianza Art. 4. La Commissione di sorveglianza si costituisce da sé e nomina il presidente ed il segretario. Costituzione Art. 5. Il direttore rappresenta la scuola professionale verso l’esterno. Egli partecipa alla riunioni della Commissione di sorveglianza con voto consultivo. Alle riunioni della CS può essere invitato il portavoce degli apprendisti, qualora le trattande lo giustificano. Direttore Art. 6. La Commissione di sorveglianza vigila affinché le leggi, le ordinanze ed i regolamenti federali, cantonali e comunali sulla formazione professionale vengano osservati. Vigilanza Art. 7. La Commissione di sorveglianza ha le seguenti competenze: Competenze a) b) c) d) e) f) g) h) nomina gli insegnanti; approva il preventivo ed il consuntivo; approva il rapporto di gestione; approva il programma e l’orario; visita periodicamente le classi; evade i problemi disciplinari e promuove il buon andamento della scuola; redige e controlla il capitolato degli oneri del direttore (IL 1.6.3); emana un regolamento disciplinare. Art. 8. Per le sedute, i membri della Commissione di sorveglianza sono retribuiti secondo le direttive comunali. La retribuzione oraria per visite a scuola, lavori d’ufficio e altre prestazioni è fissata dalla Giunta comunale (OOIR). Art. 9. Per il programma fanno stato le direttive dell’Ufficio federale della formazione e tecnologia (UFFT). Art. 10. Si possono accettare ospitanti ai corsi, secondo la Legge federale sulla formazione professioanle, sempre che la loro presenza non pregiudichi in alcun modo l’insegnamento e l’andamento scolastico. Ospitanti Art. 11. Le materie d’insegnamento obbligatorie per ambedue le sezioni sono definite dai rispettivi regolamenti di tirocinio. La scuola professionale di Poschiavo incentiva, in modo particolare, le conoscenze e le competenze di base della lingua tedesca. Materie d’insegnamento Art. 12. Il direttore decide se concedere un sostegno nel campo cognitivo ad apprendisti che presentano difficoltà emergenti. Sostegno Art. 13. L’insegnamento è affidato a persone che possiedono le necessarie cognizioni e attitudini nonché i titoli professionali o gli studi previsti dalla Legge federale sulla formazione professionale. Insegnanti di prima nomina sono eletti a prova per un anno dopo il quale, se le prestazioni sono insoddisfacenti, saranno confermati. Insegnanti Art. 14. L’esonero o le dimissioni dall’incarico vanno notificati entro la fine del mese di febbraio del corso scolastico. Dimissioni Art. 15. Il capitolato oneri degli insegnanti è definito dal manuale di gestione della scuola (IL 1.6.4). Capitolato oneri Art. 16. Gli insegnanti qualificati, le ore di direzione e le retribuzioni per lezioni e per insegnanti non qualificati sono fissati in base all’Ordinanza cantonale sullo stipendio dei maestri delle scuole professionali. Retribuzione insegnanti Art. 17. Gli apprendisti che stipulano un contratto di tirocinio, come pure gli allievi del pretirocinio, sottostanno al Regolamento disciplinare della scuola professionale. Regolamento disciplinare Art. 18. L’anno scolastico dura almeno 38 settimane ed è strutturato in due semestri. Di regola, l’anno scolastico si svolge parallelamente al calendario della scuola dell’obbligo. Anno scolastico Art. 19. Agli apprendisti viene rilasciata una pagella ogni semestre dove sono valutate le prestazioni e le competenze delle materie frequentate. Nella pagella sono notificate le assenze. Subordinazione amministrativa Art. 20. La presente ordinanza entra in vigore dopo l’accettazione della Giunta comunale e dopo l’approvazione da parte del Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e dell’ambiente (DECA). Essa sostituisce il regolamento del 27 aprile 1982. Entrata in vigore Retribuzioni sedute