Ordinanza della scuola professionale artigianale e commerciale di

Transcript

Ordinanza della scuola professionale artigianale e commerciale di
Ordinanza della scuola professionale artigianale e
commerciale di Poschiavo
43.11
(approvata dalla Giunta comunale il 1° settembre 2003 e dal
Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e
dell’ambiente il 30 settembre 2003)
Art. 1.
Nel rispetto della Legge federale e cantonale sulla formazione professionale, il
Comune di Poschiavo funge da ente responsabile della scuola professionale di
Poschiavo (SPP).
Ente responsabile
Art. 2.
La scuola professionale ha lo scopo di completare, dal lato tecnico,
commerciale e culturale, l’insegnamento impartito dai maestri di tirocinio agli
apprendisti. La scuola s’impegna, inoltre, a dare agli apprendisti una
formazione etica e civica per assicurare loro un’integrazione nella realtà
sociale in cui crescono e si attivano.
Scopo
Art. 3.
La vigilanza della scuola professionale è affidata ad una commissione di
sorveglianza (CS) composta da 7 membri e 4 supplenti la cui nomina spetta
alla Giunta comunale di Poschiavo, eccezion fatta per i rappresentanti del
Comune di Brusio. Ne fanno parte, d’ufficio con voto consultivo, il
capodipartimento dell’educazione a livello comunale ed il rappresentante
dell’Ufficio cantonale della formazione professionale. Il Comune di Brusio vi
delega un membro ed un supplente. La durata della carica è di 4 anni. La
Commissione di sorveglianza entra in carica con l’inizio dell’anno scolastico.
Commissione di
sorveglianza
Art. 4.
La Commissione di sorveglianza si costituisce da sé e nomina il presidente ed
il segretario.
Costituzione
Art. 5.
Il direttore rappresenta la scuola professionale verso l’esterno. Egli partecipa
alla riunioni della Commissione di sorveglianza con voto consultivo. Alle
riunioni della CS può essere invitato il portavoce degli apprendisti, qualora le
trattande lo giustificano.
Direttore
Art. 6.
La Commissione di sorveglianza vigila affinché le leggi, le ordinanze ed i
regolamenti federali, cantonali e comunali sulla formazione professionale
vengano osservati.
Vigilanza
Art. 7.
La Commissione di sorveglianza ha le seguenti competenze:
Competenze
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
nomina gli insegnanti;
approva il preventivo ed il consuntivo;
approva il rapporto di gestione;
approva il programma e l’orario;
visita periodicamente le classi;
evade i problemi disciplinari e promuove il buon andamento della scuola;
redige e controlla il capitolato degli oneri del direttore (IL 1.6.3);
emana un regolamento disciplinare.
Art. 8.
Per le sedute, i membri della Commissione di sorveglianza sono retribuiti
secondo le direttive comunali. La retribuzione oraria per visite a scuola, lavori
d’ufficio e altre prestazioni è fissata dalla Giunta comunale (OOIR).
Art. 9.
Per il programma fanno stato le direttive dell’Ufficio federale della formazione e
tecnologia (UFFT).
Art. 10.
Si possono accettare ospitanti ai corsi, secondo la Legge federale sulla
formazione professioanle, sempre che la loro presenza non pregiudichi in
alcun modo l’insegnamento e l’andamento scolastico.
Ospitanti
Art. 11.
Le materie d’insegnamento obbligatorie per ambedue le sezioni sono definite
dai rispettivi regolamenti di tirocinio. La scuola professionale di Poschiavo
incentiva, in modo particolare, le conoscenze e le competenze di base della
lingua tedesca.
Materie
d’insegnamento
Art. 12.
Il direttore decide se concedere un sostegno nel campo cognitivo ad
apprendisti che presentano difficoltà emergenti.
Sostegno
Art. 13.
L’insegnamento è affidato a persone che possiedono le necessarie cognizioni
e attitudini nonché i titoli professionali o gli studi previsti dalla Legge federale
sulla formazione professionale. Insegnanti di prima nomina sono eletti a prova
per un anno dopo il quale, se le prestazioni sono insoddisfacenti, saranno
confermati.
Insegnanti
Art. 14.
L’esonero o le dimissioni dall’incarico vanno notificati entro la fine del mese di
febbraio del corso scolastico.
Dimissioni
Art. 15.
Il capitolato oneri degli insegnanti è definito dal manuale di gestione della
scuola (IL 1.6.4).
Capitolato oneri
Art. 16.
Gli insegnanti qualificati, le ore di direzione e le retribuzioni per lezioni e per
insegnanti non qualificati sono fissati in base all’Ordinanza cantonale sullo
stipendio dei maestri delle scuole professionali.
Retribuzione
insegnanti
Art. 17.
Gli apprendisti che stipulano un contratto di tirocinio, come pure gli allievi del
pretirocinio, sottostanno al Regolamento disciplinare della scuola
professionale.
Regolamento
disciplinare
Art. 18.
L’anno scolastico dura almeno 38 settimane ed è strutturato in due semestri.
Di regola, l’anno scolastico si svolge parallelamente al calendario della scuola
dell’obbligo.
Anno scolastico
Art. 19.
Agli apprendisti viene rilasciata una pagella ogni semestre dove sono valutate
le prestazioni e le competenze delle materie frequentate. Nella pagella sono
notificate le assenze.
Subordinazione
amministrativa
Art. 20.
La presente ordinanza entra in vigore dopo l’accettazione della Giunta
comunale e dopo l’approvazione da parte del Dipartimento cantonale
dell’educazione, della cultura e dell’ambiente (DECA). Essa sostituisce il
regolamento del 27 aprile 1982.
Entrata in vigore
Retribuzioni sedute