sanzioni artigiane

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sanzioni artigiane
Versione 1.1
Aggiornato al 5 Novembre 2013
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A cura di:
Donatella Schirosi
Orietta Reolfi
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SANZIONI ARTIGIANE
La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.
L’art.5 della legge regionale 5/2013 ha soppresso l’albo delle imprese artigiane e ha stabilito la sua sostituzione con il registro delle imprese.
L’art.7 della citata legge ha previsto che con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle
imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in
possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7.
L'annotazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
Ne consegue che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichino le sanzioni previste per:
le violazioni REA, in caso di:
 denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui
all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
 denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi
(denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
omissione della denuncia
per le violazioni R.I. applicate in caso di:

oppure
domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.
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A CHI SI APPLICANO
Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In
particolare:

al titolare, se IMPRESA INDIVIDUALE

a ciascuno dei soci amministratori, degli accomandatari o dei liquidatori, se, SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore unico o ai liquidatori, se SOCIETÀ DI
CAPITALI E COOPERATIVE

a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori, se CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA

al legale rappresentante/preposto alla sede italiana, se IMPRESA CON SEDE ALL’ESTERO E STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il
termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte
dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2,
in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del
termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata
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MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al
Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data
di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno
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SANZIONI APPLICATE IN CASO DI TARDATA DENUNCIA
Natura
giuridica
Fattispecie
Termini
Soggetti
sanzionati
Importi in misura ridotta
Impresa
individuale
artigiana
Sospensione attività
Apertura/modif/chiusura UL
inizio/modif/cessaz/attività sede
secondaria
nomina/variaz/cessazione carica
REA (se prevista da normativa
specifica)
30 giorni
dall’evento
titolare
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
Società
inizio/modif/cessaz attività
apert/modif/chiusura UL
inizio/modif/cessaz/attività sede
secondaria
nomina/variaz/cessazione carica
REA (se prevista da norm. specifica)
30 giorni
dall’evento
- soci amm. per società di persone
- tutto il CDA o il consiglio di gestione, o
l’amministratore
unico per società di capitali e cooperative
- liquidatori
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
inizio/modif/cessaz. attività
apert/modif/chiusura. UL
inizio/modifif/cessaz/attività sede
secondaria
nomina/variaz/cessazione carica
REA (se prevista da normativa
specifica)
30 giorni
dall’evento
- amministratori
- liquidatori
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
Consorzio
con attività
esterna
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo
Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

con lo storno dell’importo della sanzione (solo se richiesto), quando la pratica viene evasa

con il versamento su c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino a seguito dell’emissione del verbale di
accertamento da parte dell’ufficio.
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SANZIONI APPLICATE IN CASO DI DENUNCIA NON VERITIERA
Natura giuridica
Fattispecie
Soggetti sanzionati
Importi in misura ridotta
Impresa individuale
Società
Consorzio con attività esterna
Qualsiasi denuncia
presentata a rettifica di una precedente comunicazione dei dati economici/
amministrativi
- Titolare per imprese individuali
- Soci amministratori per società di persone
- Consiglio di amministrazione o Amministratore unico per Società di capitali e
Consorzi
- Liquidatori
€ 10,00 (indipendentemente dal giorno della domanda)
Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

con lo storno dell’importo della sanzione (solo se richiesto), quando la pratica viene evasa

con il versamento su c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino a seguito dell’emissione del verbale di
accertamento da parte dell’ufficio.
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SANZIONI PER MODIFICHE D’UFFICIO NON PREVIDENZIALI
Natura giuridica
Impresa individuale
Società
Consorzio con attività
esterna
Fattispecie
Qualsiasi denuncia
obbligatoria non
presentata.
Soggetti sanzionati
- Titolare per imprese individuali
- Soci amministratori per società di persone
- Consiglio di amministrazione o Amministratore unico per Società di capitali e Consorzi
- Liquidatori
Importi in misura ridotta
€ 51,33
Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

con lo storno dell’importo della sanzione (solo se richiesto), quando la pratica viene evasa

con il versamento su c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino a seguito dell’emissione del verbale di
accertamento da parte dell’ufficio.
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SANZIONI PER RITARDATA DENUNCIA DATI REGISTRO IMPRESE
DI IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA
Fattispecie
Normativa
Termini
Soggetti sanzionati
Importi in misura ridotta
Iscrizione
Art. 9 L.R. 5/2009
Titolare
€ 500,00
Modificazione:
- del cognome, del nome, del luogo e
della data di nascita, della cittadinanza,
del codice fiscale
- della ditta
- dell’attività dell’impresa
- della sede dell’impresa
Cessazione
Art. 18 DPR n. 581/95
Dal giorno successivo
l’inizio dell’attività
30 gg. dalle modificazioni
Titolare
€ 20,00
Titolare
€ 20,00
Art. 18 DPR n. 581/95
30 gg. dalla cessazione
dell’attività d’impresa
Il pagamento in misura ridotta può avvenire utilizzando il modello F23, esclusivamente a seguito dell’emissione del verbale di accertamento da
parte dell’ufficio.
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SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009
COME MODIFICATA DALLA L.R 5/2013
Per le violazioni commesse prima del 15 maggio 2013, anche se accertate dopo tale data, si applicano gli importi previsti nella vecchia
formulazione dell’art.25 legge regionale 1/2009:
A)
B)
C)
D)
da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione nei termini previstidall'articolo 23;
da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentataentro sessanta giorni dalla scadenza del
termine dell'articolo 24;
da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione ovvero di comunicazione effettuata
oltre il termine di cui alla lettera b);
da euro 200,00 a euro 2.000,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo,di riferimenti all'artigianato nella
denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.
Dal 15 maggio 2013, l’art. 25 della legge regionale 1/2009, come modificato dall’art.9 della legge regionale 5/2013, prevede che vengano
applicate sanzioni amministrative:
A)
in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
B) in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
C) in caso di uso non consentito della denominazione ''Eccellenza artigiana '' e del marchio ''Piemonte Eccellenza Artigiana '' di cui all'articolo 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.
Il pagamento in misura ridotta può avvenire con il versamento su c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino a seguito
dell’emissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio.
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EVENTI NON SOGGETTI A TERMINE (ELENCO NON ESAUSTIVO)
IMPRESA INDIVIDUALE
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



variazione residenza del titolare (per le domande presentate dal 3.12.2001)
trasferimento sede di impresa individuale in conseguenza della variazione di residenza del titolare, quando i due indirizzi
coincidono e la variazione decorre dalla stessa data (per le domande presentate dal 3.12.2001)
trasferimento sede per variazione toponomastica
trasferimento di sezione del registro imprese
cancellazione imprese individuali per errata iscrizione nel registro imprese (attività mai iniziata)
SOCIETA’
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variazione residenza soci/amministratori (disposizione interna del 3.12.2001)
trasferimento sede/unità locale per variazione toponomastica
trasferimento sede nell’ambito dello stesso comune (senza atto modificativo)
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