Allegato - ASL Cremona
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Allegato - ASL Cremona
ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE DISPONIBILITÁ AD EFFETTUARE GLI INCARICHI PROVVISORI E LE SOSTITUZIONI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITÁ ASSISTENZIALE PREMESSA La predisposizione del presente documento si rende necessaria per evidenziare, in uno spirito di massima trasparenza, le modalità di scelta degli incaricati provvisori e dei medici che effettuano sostituzioni, richiamandosi a principi che assicurino la qualità del servizio, la valorizzazione della professionalità e dell’impegno del Medico nell’ambito delle Cure Primarie. Non secondaria è anche l’esigenza di uniformare, nella individuazione dei Medici, l’operato delle Unità Operative Distrettuali di Cure Primarie cui è in capo il reclutamento dei Medici incaricati a tempo determinato e dei Medici sostituti. Soprattutto per quanto riguarda l’organico dei Medici di Continuità Assistenziale, si registra un numero di incarichi a tempo determinato molto elevato rispetto agli incarichi di titolarità, per cui è necessario alleggerire il turn over, assicurando un rapporto più continuativo che sia funzionale ad un miglioramento dell’operatività dei sanitari incaricati. Sempre per quanto concerne i Medici di Continuità Assistenziale, si è stabilito di inserire nuovi incaricati provvisori/sostituti solo a seguito di dimissioni e/o risoluzione degli incarichi in essere, di durata semestrale. Pertanto al 30 Giugno e al 31 Dicembre, ad incarico scaduto, si provvederà a riconfermare gli incarichi a tempo determinato in essere, fatta eccezione per i seguenti casi: - Attribuzione di un incarico di titolarità; - Decadenza delle condizioni per instaurare un ‘rapporto fiduciario’ (reclami gravi, procedimenti disciplinari, subentro di aspetti di incompatibilità, inadeguata disponibilità ad effettuare i turni). Qualora invece vi sia la necessità di inserire nuovi medici, si procederà ad interpellare coloro che hanno avanzato formale richiesta di inserimento nelle graduatorie di cui al presente documento, in base ai criteri di selezione sotto riportati, anche per testimoniare l’esistenza di una modalità di scelta “trasparente”, coerente con principi di efficacia ed efficienza. I criteri individuati vogliono inoltre ridurre le complessità gestionali che costituiscono costi aggiuntivi per l’Azienda, quali appunto la gestione giuridica/economica/fiscale dell’incarico (controllo della compatibilità, degli atti notori/autocertificazioni, abilitazione al sistema SISS e alla libera circolazione/sosta nell’area urbana, formazione per l’utilizzo di software specifici), coinvolgimento nelle iniziative locali e formazione in funzione delle specificità territoriali. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 1a GRADUATORIA – VALIDA SIA PER INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA CHE PER INCARICHI DI CONTINUITÁ ASSISTENZIALE MEDICI INSERITI IN GRADUATORIA REGIONALE, che hanno formalizzato la loro disponibilità ad effettuare incarichi a tempo determinato (domanda scritta) così graduati: Priorità per Medici residenti nel territorio della nostra ASL 1 A tal fine - per favorire l’implementazione di questa specifica graduatoria - ogni anno, successivamente alla pubblicazione sul Burl della graduatoria regionale definitiva (mese di Dicembre), sarà inviata una lettera di richiesta di disponibilità ad effettuare incarichi provvisori di Assistenza primaria/Continuità assistenziale ai Medici selezionati nella medesima e residenti nel territorio Cremonese. In sequenza i Medici residenti in Regione e Fuori Regione Per entrambi i casi di cui sopra ulteriore priorità per i Medici in possesso di attestato in Medicina Generale Pertanto la Graduatoria avrà la seguente sequenza: 1. Medici residenti in ambito ASL - in possesso di attestato 2. Medici residenti in ambito ASL - senza attestato 3. Medici residenti in Regione Lombardia - in possesso di attestato 4. Medici residenti in Regione Lombardia - senza attestato 5. Medici residenti fuori Regione – in possesso di attestato 6. Medici residenti fuori Regione – senza attestato in caso di parità prevale il maggior punteggio indicato nella graduatoria regionale In caso di ulteriore parità di punteggio prevale, nell’ordine: la minore anzianità anagrafica al conseguimento del diploma di laurea – il voto di laurea - l’anzianità di laurea (norma finale n° 5 A.C.N. vigente). 2a GRADUATORIA – VALIDA PER INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA MEDICI NON ANCORA INSERITI IN GRADUATORIA REGIONALE MA CHE HANNO CONSEGUITO L’ATTESTATO DI MEDICINA GENERALE E SONO IN ATTESA D’ISCRIZIONE IN GRADUATORIA, che hanno formalizzato la loro disponibilità ad effettuare incarichi a tempo determinato (domanda scritta), graduati in base alla data di conseguimento dell’attestato di formazione e secondo i seguenti parametri: Priorità per i residenti nel territorio Cremonese, quindi: 1. residenti in ambito ASL 2. residenti in Regione Lombardia 3. residenti fuori Regione 2a GRADUATORIA – VALIDA PER INCARICHI DI CONTINUITÁ ASSISTENZIALE MEDICI NON ANCORA INSERITI IN GRADUATORIA REGIONALE MA CHE STANNO FREQUENTANDO IL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI MEDICINA GENERALE, che hanno formalizzato la loro disponibilità ad effettuare incarichi a tempo determinato (domanda scritta) così graduati: Priorità per i residenti nel territorio cremonese, quindi: 1. residenti in ambito ASL 2. residenti in Regione Lombardia 3. residenti fuori Regione in ordine di anno di frequenza/fine del corso: 1 - in possesso di attestato ma conseguito dopo la data utile per l’inclusione in graduatoria regionale. 2 2 - 3° anno di frequenza 3 - 2° anno di frequenza 4 - 1° anno di frequenza. 3a GRADUATORIA - VALIDA SIA PER INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA CHE PER INCARICHI DI CONTINUITÁ ASSISTENZIALE. TUTTE LE ALTRE “CASISTICHE”, che contemplano le seguenti categorie di Medici che hanno formalizzato la loro disponibilità ad effettuare incarichi a tempo determinato (domanda scritta), così graduati: Medici abilitati dopo il 1994 ed in attesa di frequentare il corso in Medicina Generale; Medici abilitati prima del 1994 (non inclusi in graduatoria regionale); SOLO PER LA GRADUATORIA DEI MEDICI DI CA: Medici specializzandi (che frequentano corsi diversi da quelli di formazione in Medicina Generale), valutate le effettive disponibilità in termini di compatibilità oraria trai corsi e i turni notturni, festivi e prefestivi) Priorità per i residenti nel territorio Cremonese: 1. residenti in ambito ASL 2. in Regione Lombardia 3. fuori Regione graduati in base alla minore anzianità anagrafica al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea (norma finale n. 5 ACN vigente). (per tutte e tre le graduatorie “a parità di diritto” all’inserimento si privilegia il Medico che non svolge altre attività remunerate) INCOMPATIBILITÁ Per tutti i casi, al momento del conferimento dell’incarico, si dovrà valutare l’eventuale stato di incompatibilità con altre attività espletate (atto notorio): in caso di insorgenza di incompatibilità, il Medico in questione decadrà dall’incarico e si provvederà a contattare gli altri medici in ordine di graduatoria. Al riguardo si precisa che la “compatibilità” di altre attività svolte è valutata semplicemente sotto il profilo dell’aspetto formale (attività professionali compatibili) e le stesse, come previsto dal contratto di lavoro, non devono “pregiudicare” il corretto e puntuale svolgimento degli obblighi previsti. Coerentemente con quanto sopra riportato, sono incompatibili attività di ogni natura che comportino limitazioni nello svolgimento dell’incarico; in particolare, per quanto riguarda i medici di c.a., insufficiente disponibilità ad effettuare i turni, con eccessivo accorpamento degli stessi. DECORRENZA – VALIDITÁ Le graduatorie aziendali per gli incarichi provvisori/sostituzioni saranno predisposte entro il primo trimestre di ciascun anno e avranno validità annuale; in particolare, per quanto riguarda gli incarichi di Continuità Assistenziale, a decorrere dal mese di Giugno e scadenza nel mese di Giugno dell’anno successivo. La tempistica di cui sopra è giustificata dal fatto che la Graduatoria Regionale definitiva è pubblicata entro il mese di Dicembre di ogni anno e valevole per l’anno successivo. Pertanto solo successivamente a tale pubblicazione, quindi nel primo trimestre dell’anno, si potrà provvedere a: 3 – espletare le procedure di cui alla Graduatoria n° 1 (individuazione dei Medici inclusi nella graduatoria regionale residenti in ambito ASL – invio lettera di richiesta disponibilità – raccolta disponibilità – classificazione); – raccogliere tutte le altre domande e classificarle; – redigere le graduatorie; – formalizzare le medesime tramite “determinazione dirigenziale”. Nel mese di Gennaio di ciascun anno sarà pubblicato sul sito dell’ASL il modulo della domanda di inclusione delle graduatorie, con l’indicazione delle modalità di inoltro e la scadenza di presentazione - non oltre il 31 Gennaio. Le graduatorie aziendali per gli incarichi provvisori/sostituzioni, predisposte dal Dipartimento Cure Primarie, hanno validità su tutto il territorio provinciale. Le U.O. Distrettuali Cure Primarie provvederanno al conferimento degli incarichi provvisori/sostituzione per il territorio di competenza, seguendo l’ordine delle graduatorie e avendo cura di aggiornare tempestivamente le medesime per evitare la contemporaneità di conferimenti con gli altri distretti. Le offerte di disponibilità ad effettuare incarichi provvisori/sostituzioni recapitate alle U.O. distrettuali dovranno essere trasmesse al Dipartimento Cure Primarie per la valutazione ed inclusione nelle graduatorie provinciali. Eventuali ulteriori offerte di disponibilità pervenute dopo la predisposizione delle graduatorie saranno comunque classificate in ordine cronologico e con i medesimi criteri ed utilizzate in caso di esaurimento dei nominativi inseriti nelle graduatorie ufficiali. Per quanto riguarda i Medici di Continuità Assistenziale: - gli incarichi provvisori avranno durata semestrale 01/01 -30/06 e 01/07 – 31/12 di ciascun anno, in funzione dell’espletamento delle procedure relative alla pubblicazione degli incarichi carenti di titolarità (Aprile – Ottobre) che potrebbero determinare la “riclassificazione” degli incarichi provvisori da conferire. - gli incarichi di sostituzione sono conferiti per periodi determinati da specifiche assenze da parte di Medici titolari quali ad esempio aspettativa - malattia – maternità e pertanto seguono la relativa tempistica. ULTERIORI CONSIDERAZIONI Il Medico titolare di doppio incarico (MMG e MCA) che supera il massimale di 1.200 assistiti (deroga al massimale A.C.N. indicata negli accordi regionali 2011/2012) qualora desideri mantenere il doppio rapporto, potrà proseguire modificando l’incarico di titolare di C.A. in sostituto di C.A., con massimale orario da concordare in base all’effettiva disponibilità. Questo caso non influisce comunque sull’opportunità di utilizzare le graduatorie di cui sopra in quanto non costituisce incremento di personale ma modifica del rapporto giuridico (e non fiduciario) con il Medico. Inoltre, a prescindere dalle graduatorie redatte in funzione dei criteri sopra citati, si conferirà l’incarico provvisorio al medico che ha già in corso un incarico di sostituzione di un collega titolare nel caso di decesso o altro evento improvviso di quest’ultimo. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI Accordo Collettivo Nazionale vigente per la Medicina Generale, in particolare: Art. 15 comma 12 1. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. (titoli per l’inserimento in graduatoria regionale ad esempio attestato di formazione in medicina generale per il quale è considerata una riserva di posti). Art. 38 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell’ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo. 2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all’inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera A, comma 1. 3. nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato. 4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’art. 39, comma 3. 5. è demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo. 7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti. Art. 65 comma 14 14. Gli Accordi regionali disciplinano le modalità con cui le Aziende possono attribuire, eccezionalmente, per esigenze straordinarie a garanzia della continuità del servizio e limitatamente nel tempo, eventuali ore di attività eccedenti l’orario settimanale di incarico, escluso l’orario di cui al comma 2. (ndr - di fatto i medici già svolgono un orario maggiore in caso di esigenze di servizio…) Art. 70 comma 4, comma 5, comma 6 4. Per sostituzioni superiori a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 15, comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda. 5 5. Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui al precedente comma, l’Azienda potrà concordare, ai sensi del comma 14 dell’art. 65, con i medici incaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore. 6. Ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui al comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilità Norma finale n. 5 1. Ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 15 e di quelle di disponibilità di cui al comma 12 dello stesso articolo del presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 e n. 7 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco. 3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea. Norma transitoria n. 4 1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale ed in quella di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco. 3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea. Finanziaria 2002 (Legge 28/12/2001 n° 448) Art. 19 – Comma 11 Sancisce la possibilità per i Medici iscritti a corsi di specializzazione o a corsi di formazione specifica in Medicina Generale di essere inseriti negli elenchi per le sostituzioni a tempo determinato di Guardia Medica in caso di carente disponibilità di altri medici già iscritti negli stessi elenchi Accordo Regionale 2011/2012 Sancisce la deroga ai massimale per la compatibilità tra i rapporti di MMG e C.A.: 900 assistiti (anziché 650 dell’A.C.N.) con 24 ore settimanali e sino a 1200 con riduzione a 12 ore settimanali. 6