le Condizioni Generali - Assurance Voyage Schengen

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le Condizioni Generali - Assurance Voyage Schengen
SHENGEN-TRAVELER-INSURANCE
POLIZZA TOKIO MARINE EUROPE N. 35802139
CONDIZIONI GENERALI VALEVOLI COME PROSPETTO INFORMATIVO AI SENSI
DELL'ARTICOLO L141-4 del Codice delle Assicurazioni
Le coperture di cui alla presente polizza sono disciplinate dal Codice delle assicurazioni. La
presente polizza si compone delle presenti condizioni generali integrate dall'attestato del
contraente.
Le coperture di cui alla presente polizza si applicano a tutti i viaggi, privati o professionali,
effettuati durante il periodo di validità del visto temporaneo del contraente (per un periodo
massimo di dodici mesi rinnovabili).
La copertura è valida per tutta la durata della polizza indicata sull'attestato di assicurazione.
Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni generali. Esse specificano i rispettivi
diritti e obblighi delle parti e rispondono a qualsiasi eventuale domanda o dubbio sollevato dal
contraente.
DEFINIZIONI
> DEFINIZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI
ASSICURATO: Il soggetto indicato sull'attestato di assicurazione, senza limiti di età, fermo
restando che il rispettivo domicilio fiscale e legale sia situato al di fuori dell'Area Schengen.
ASSICURATORE: TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, ossia la compagnia di
assicurazioni presso la quale il contraente sottoscrive la polizza.
INTESTATARIO: il firmatario delle condizioni particolari che si impegna, pertanto, al
pagamento del premio assicurativo CONTRAENTE: il soggetto tutelato.
> DEFINIZIONE DEI TERMINI DI SERVIZIO
INCIDENTE: qualsiasi evento improvviso, imprevisto, esterno alla vittima o alla cosa
danneggiata, che costituisce la causa del danno.
AREA SCHENGEN: Area di libera circolazione delle persone tra i seguenti stati: Germania,
Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia (Francia metropolitana),
Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Repubblica
Ceca.
SPESE DI RICERCA: costo delle operazioni intraprese dai soccorritori o dagli organi di
soccorso, diversi dai compagni di viaggio del contraente, che si mettono in viaggio
appositamente ai fini della ricerca in un luogo sprovvisto di qualsiasi mezzo di soccorso
organizzato o scortato.
SPESE DI SOCCORSO: costi di trasporto, successivamente a un incidente (una volta
localizzato il contraente) dal luogo dello stesso all'ospedale più vicino.
SPESE FUNEBRI: costi per la prima conservazione, la movimentazione, l'incassamento, le
disposizioni specifiche per il trasporto, gli accorgimenti per la conservazione resi obbligatori
per legge, nonché i costi di composizione della salma e di acquisto del modello di feretro più
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semplice, necessari al trasporto e conformi alla normativa locale, esclusi i costi di inumazione,
imbalsamazione e celebrazione.
SPESE MEDICHE: spese farmaceutiche, chirurgiche, di consulto e ricovero basate su
prescrizioni mediche e necessarie per la diagnosi e per il trattamento di una patologia.
FRANCHIGIA: parte del risarcimento lasciata a carico del contraente in occasione della
liquidazione del sinistro. Gli importi in eccesso relativi a ciascuna copertura sono specificati
nella tabella dei massimali di rischio e delle franchigie.
RICOVERO: intervento d'urgenza superiore alle 24 ore consecutive in un presidio ospedaliero
pubblico o privato non programmato e non rinviabile.
MALATTIA: qualsiasi alterazione delle condizioni di salute del contraente constatata da
un'autorità medica competente.
PAESE D'ORIGINE: paese dichiarato in occasione della sottoscrizione della polizza e per il
quale il contraente ha pagato il premio corrispondente.
PRESCRIZIONE: periodo oltre il quale qualsiasi ricorso è ritenuto inammissibile.
SINISTRO: qualsiasi conseguenza dannosa di un evento comportante l'applicazione di una delle
coperture sottoscritte. L'insieme dei danni derivanti da una medesima causa scatenante
costituiscono un unico sinistro.
SURROGA: azione mediante la quale la compagnia di assicurazioni si sostituisce al contraente
nell'esercizio dei diritti e delle azioni contro l'eventuale responsabile dei danni al fine di ottenere
il rimborso delle somme liquidate in seguito a un sinistro.
TERZI: qualunque persona fisica o giuridica, ad esclusione:
- dell'assicurato e dei rispettivi familiari,
- dei rispettivi accompagnatori,
- dei rispettivi funzionari, dipendenti o meno, nell'esercizio delle proprie funzioni.
TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA
Le coperture della presente polizza si applicano in tutti i paesi dell'Area Schengen nonché nei
Dipartimenti (DOM) e nelle Comunità d'oltremare (COM) del territorio francese, nel Principato
di Monaco e nelle Repubbliche di Andorra e San Marino, nello Stato del Vaticano, nonché in
Irlanda e nel Regno Unito, per un soggiorno non superiore a dodici mesi.
COPERTURE DELLA POLIZZA
1. COPERTURA PER SPESE MEDICHE E RICOVERI
Verranno rimborsate le spese mediche conseguenti a un incidente o a una patologia
sopravvenute in modo urgente e imprevisto sul territorio francese nonché sul territorio dei paesi
dell'Area Schengen a decorrere dalla sottoscrizione della polizza.
I rimborsi per spese mediche, ricoveri e interventi chirurgici verranno effettuati entro un
massimale di 35.000 euro al netto di una franchigia di 80 euro.
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Le spese mediche conseguenti a una patologia o a un ricovero verranno rimborsate
esclusivamente a condizione che esse siano state sostenute successivamente a un periodo di
attesa di 8 giorni a decorrere della data di entrata in vigore della copertura
Il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche (esclusivamente carie) è ammesso entro un
massimale di 100 Euro.
In caso di incidente, non vi sarà alcun periodo di attesa. È esclusa qualsiasi franchigia.
2. ASSISTENZA AL RIMPATRIO
2.1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Organizzazione e gestione del rimpatrio del contraente.
Ove nel corso del proprio soggiorno nei paesi dell'Area Schengen, il contraente fosse colpito da
malattia, ovvero fosse vittima di un incidente rientrante nelle coperture della polizza, che
comporti obbligatoriamente l'interruzione del soggiorno, la compagnia di assicurazioni sosterrà
le spese di rimpatrio, fino a concorrenza delle spese effettive, in caso di rimpatrio medico
dovuto a un rischio coperto, onde consentire al contraente di raggiungere il proprio paese di
origine. Qualsiasi richiesta di assistenza è soggetta alla preventiva approvazione da parte della
compagnia di assicurazioni o del rispettivo servizio medico.
In caso di mancato rispetto della presente condizione, la compagnia sarà esonerata dal rimborso.
Estensione del soggiorno in hotel
Ove la condizione di salute del contraente non giustificasse un ricovero in ospedale, ovvero un
trasporto sanitario, nonché costituisse causa ostativa al viaggio di ritorno alla data inizialmente
prevista, la compagnia di assicurazioni si accollerà le spese supplementari di alloggio in hotel
fino a concorrenza dell'importo di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie.
Non appena le condizioni di salute lo permetteranno, la compagnia di assicurazioni si occuperà
di organizzare il trasporto del contraente, accollandosi i relativi costi supplementari, qualora i
titoli di viaggio previsti non possano essere utilizzati a causa di tale evento.
I costi verranno sostenuti nel modo seguente:
- per i cittadini dell'Unione Europea, fino al ritorno al rispettivo domicilio.
- per i cittadini di altri paesi, fino al più vicino aeroporto nazionale nel paese di residenza.
Rimpatrio delle salme
In caso di decesso a seguito di un rischio coperto, nel corso del soggiorno nell'Area Schengen,
la compagnia di assicurazioni si occuperà dell'organizzazione del trasporto della salma
dell'assicurato nel proprio paese di origine, nonché delle relative spese, fino a concorrenza
dell'importo di 3.500 €. I costi relativi al feretro sono limitati a un massimale di 762 €. La
compagnia di assicurazioni organizzerà e pagherà il viaggio andata/ritorno (in treno in 1a classe
o in aereo in classe economica) di un familiare della vittima, affinché accompagni il ritorno
della salma nel paese di residenza dell'assicurato.
Invio di medicinali in Europa
La compagnia di assicurazioni adotterà tutte le misure ai fini della ricerca e dell'invio dei
farmaci indispensabili per la prosecuzione di un trattamento prescritto da un medico, nel caso
in cui il contraente, non disponendo più di farmaci in seguito a un evento imprevedibile, fosse
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impossibilitato a procurarseli sul posto ovvero a ottenere dei farmaci equivalenti. I costi di tali
farmaci resteranno in ogni caso a carico del contraente.
Trasmissione dei messaggi
La compagnia di assicurazioni si impegnerà a trasmettere i messaggi destinati al contraente
qualora questi non potesse essere raggiunto direttamente, ad esempio, in caso di ricovero. Allo
stesso modo, la compagnia di assicurazioni si occuperà di comunicare, su richiesta di un
familiare del contraente, qualsiasi messaggio lasciato da quest'ultimo.
Spese di ricerca e soccorso
La società si accollerà, fino a concorrenza dell'importo di cui alla tabella dei massimali di rischio
e delle franchigie, le spese di ricerca e soccorso in mare, ovvero in montagna, in seguito a un
evento che metta in pericolo la vita del contraente. Saranno rimborsabili esclusivamente i costi
fatturati da una società debitamente abilitata all'espletamento di tali attività.
Assistenza legale nel paese ospitante
In caso di incidente durante il soggiorno del contraente in uno dei paesi dell'Area Schengen, la
compagnia di assicurazioni risarcirà, fino a concorrenza dell'importo di 762 €, le spese legali
per la presentazione di ricorsi dinanzi a un tribunale competente di tale paese.
2.2 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
2.2.1 IMPIEGO DELLE COPERTURE
Per qualsiasi richiesta di assistenza, non appena la situazione lasci supporre un rientro
anticipato, il contraente dovrà contattare, ovvero far contattare TOKIO MARINE
ASSISTANCE da un soggetto terzo, pena l'inammissibilità della richiesta.
• Sia par telefono:
dalla Francia 01 48 82 62 35 dall'estero
(33) 1 48 82 62 35 • sia
tramite fax: dalla Francia 01 45 16 63 92 dall'estero
(33) 1 45 16 63 92 Al contraente
verrà immediatamente assegnato un numero di pratica, questi inoltre dovrà:
indicare il numero di polizza,
indicare il proprio indirizzo e numero di telefono a cui sarà possibile raggiungerlo,
nonché le generalità delle persone che se ne occupano,
consentire ai medici l'accesso a tutte le proprie informazioni mediche, ovvero a
quelle relative alla persona bisognosa dell'intervento della compagnia di
assicurazioni.
2.2.2. GESTIONE DEI TRASPORTI
Nel momento in cui la compagnia di assicurazioni organizza e prende in carico il trasporto ai
sensi delle coperture concesse, esso verrà effettuato in treno in prima classe e/o in aereo in
classe economica, oppure in taxi in base alla decisione del sevizio di Assistenza della
compagnia.
In tal caso, la compagnia acquisirà la titolarità dei titoli iniziali, mentre il contraente si
impegnerà a restituire, ovvero a rimborsare alla stessa l'importo ottenuto come rimborso
dall'emittente dei titoli di viaggio.
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2.2.3. AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
La compagnia di assicurazioni interviene nell'ambito delle leggi e dei regolamenti nazionali e
internazionali, le prestazioni, inoltre, sono soggette all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle autorità amministrative competenti. Oltre a ciò, la compagnia di
assicurazioni declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei
servizi concordati dovuti a eventi di forza maggiore, ovvero a eventi quali: scioperi, sommosse,
disordini civili, limitazioni alla libera circolazione, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti di
guerra civile o da parte di una potenza straniera, conseguenze derivanti da una fonte radioattiva
ovvero da qualsiasi altro caso fortuito.
3. ESCLUSIONE DELLE COPERTURE PER SPESE MEDICHE, RICOVERI E
ASSISTENZA AL RIMPATRIO
Le coperture non si applicano a:
Malattie precedenti la sottoscrizione, nonché alle relative conseguenze: infermità e
malattie ereditarie; malattie croniche; malattie tropicali; qualsiasi tipo di protesi, ivi
comprese le protesi auditive e dentarie; cure odontoiatriche (ad esclusione delle carie);
stomatologia; logopedia; lenti a contatto; massaggi e fisioterapia; agopuntura;
trattamenti conseguenti all'infertilità; trattamenti e cure di bellezza; trattamenti ortottici,
psicologici, psicoterapeutici e neurologici, ivi compresi i consulti; nevrastenia; tentativi di
suicidio; sieropositività dovuta ad HIV e relative conseguenze; AIDS e relative
conseguenze; cure; soggiorni1 in case di cura, convalescenza, riabilitazione, controlli
sanitari; check-up, spese di vaccinazione.
conseguenze di incidenti dovuti a: dolo o colpa grave dell'assicurato; risse; uso di droghe,
stupefacenti ovvero medicinali non prescritti da un medico; alcolismo o stato di ebbrezza,
spese mediche per prestazioni non eseguite da un medico o da un professionista
qualificato.
conseguenze di: incidenti causati da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri disastri
naturali; incidenti causati dalla disintegrazione del nucleo atomico, nonché sinistri
derivanti dagli effetti delle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle
particelle; incidenti dovuti ad atti di terrorismo o di sabotaggio, atti di guerra da parte di
potenze straniere, guerra civile, sommosse o disordini civili, nelle condizioni di cui
all'articolo L121.8 del Codice delle assicurazioni.
Incidenti dovuti alla pratica dei seguenti sport: alpinismo e arrampicata su roccia; bob,
Skelton; immersioni subacquee; paracadutismo; tutti gli sport aerei o che richiedono l'uso
di un veicolo a motore, nonché qualsiasi partecipazione a competizioni sportive a titolo
professionale.
È escluso il rimborso delle spese relative alla contraccezione, all'aborto, alla gravidanza e
alle eventuali complicazioni dovute a tale stato, all'aborto spontaneo, al parto e ai relativi
postumi (ivi compresi i consulti e le analisi).
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In ogni caso, la compagnia di assicurazioni non potrà sostituirsi agli organi locali di
soccorso d'emergenza.
4. COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (ove l'opzione fosse indicata
sull'attestato)
4.1.
OGGETTO DELLA COPERTURA
In caso di viaggi non superiori a un anno, la compagnia non copre le conseguenze pecuniarie
della responsabilità civile in cui il contraente potrebbe incorrere, in applicazione delle
disposizioni di legge vigenti nel paese ospitante, in ragione dei danni:
personali, - materiali,
immateriali direttamente dovuti a lesioni personali o danni
materiali in seguito a un incidente sopravvenuto nella sfera privata
del contraente e causati a terzi a causa di: - atti del contraente,
1
atti di persone sotto la responsabilità del contraente,
atti di cose o animali sotto la responsabilità del contraente.
-
4.2.
SUSSIDIARIETÀ DELLA COPERTURA
La copertura è valida per i viaggi effettuati dal contraente al di fuori del proprio paese di origine
e unicamente nei paesi in cui egli non beneficia di alcuna ulteriore polizza RC.
4.3.
MASSIMALI DI RISCHIO
Le coperture sono concesse entro il limite degli importi di cui alla tabella dei massimali di
rischio e delle franchigie, fermo restando che:
il massimale per sinistro di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie
costituisce l'importo massimo a copertura di uno stesso sinistro, comprensivo di tutti i danni:
lesioni personali, danni materiali e immateriali direttamente conseguenti,
una franchigia per sinistro, il cui importo è indicato nella tabella dei massimali di rischio
e delle franchigie, resta in tutti i casi a carico del contraente.
4.4.
ESCLUSIONI DELLA COPERTURA
Sono esclusi:
-
i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato.
-
i danni causati da guerre civili o atti di guerra da parte di potenze straniere
dichiarati o meno, sommosse e disordini civili, atti di terrorismo, attentati o atti di
sabotaggio.
-
i danni dovuti a eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, uragani, cicloni,
inondazioni, maremoti e altre catastrofi naturali.
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-
danni inevitabili dovuti ad atti volontari dell'Assicurato e che fanno perdere alla
polizza il proprio carattere di contratto aleatorio a copertura degli eventi casuali
(articolo 1964 del Codice civile).
-
multe e sanzioni penali comminate personalmente all'Assicurato.
-
danni o aggravio degli stessi dovuti:
ad armi o dispositivi progettati per esplodere mediante la modifica della struttura
del nucleo atomico,
a qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo,
a qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti (in particolare qualsiasi radioisotopo).
-
alle conseguenze di impegni contrattuali accettati dall'Assicurato e che
comportano l'aggravio della responsabilità eventualmente in capo allo stesso in
assenza dei suddetti impegni.
-
danni della natura di cui all'articolo L. 211-1 del Codice delle assicurazioni, in
materia di assicurazione RCA obbligatoria, causati da veicoli terrestri a motore,
rimorchi o semirimorchi in possesso, in custodia ovvero a disposizione
dell'Assicurato (anche ove direttamente causati dagli accessori necessari
all'utilizzo del veicolo e dagli oggetti e dalle sostanze trasportate ovvero,
indirettamente, dalla relativa degli/delle stessi/e).
-
conseguenti danni materiali e immateriali causati da un incendio, un'esplosione o
da perdite d'acqua originatisi nell'edificio di cui l'Assicurato è proprietario,
locatario ovvero occupante.
-
furti negli edifici di cui al punto precedente.
-
danni indiretti (diversi da quelli di cui ai due punti precedenti), nonché conseguenti
danni immateriali ai beni in possesso, in custodia ovvero a disposizione
dell'Assicurato.
-
conseguenze del trasporto aereo, marittimo, fluviale ovvero lacustre mediante
apparecchi in possesso, in custodia ovvero a disposizione dell'Assicurato.
-
danni causati da armi e munizioni la cui detenzione è vietata e in possesso
dell'Assicurato senza l'autorizzazione del prefetto.
-
danni dovuti dalla pratica della caccia, e di qualsiasi sport a motore (auto, moto e,
più in generale, qualsiasi veicolo terrestre a motore), nonché di qualsiasi sport
aereo;
-
danni causati da cani di prima e di seconda categoria (cani da combattimento e
cani da guardia e da difesa, rispettivamente), di cui all'articolo 211-1 del Codice
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rurale, nonché danni causati da animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività
di cui all'articolo 212-1 del suddetto Codice, randagi o meno, in possesso ovvero in
custodia dell'Assicurato (legge n. 99-5 del 6 gennaio 1999 relativa agli animali
pericolosi e randagi, nonché alla protezione degli stessi);
-
conseguenze:
dell'organizzazione di competizioni sportive;
della pratica di sport in quanto titolare della licenza federale di una federazione
sportiva;
della pratica di sport aerei e acquatici.
-
danni causati ai familiari del contraente o ai dipendenti dello stesso, stipendiati o
meno, nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero di qualsiasi altro soggetto
assicurato ai sensi della presente polizza;
-
danni causati da animali o oggetti appartenenti, ovvero dati in prestito, a noleggio
ovvero in affidamento al contraente;
-
danni occorsi durante l'attività professionale ovvero la partecipazione del
contraente a un'attività organizzata da un'associazione senza scopo di lucro,
un'istituzione o una comunità;
4.5 PERIODO DI COPERTURA
La copertura nell'ambito della presente polizza scatta in caso di incidente e copre l'Assicurato
contro le conseguenze pecuniarie dei sinistri, nel caso in cui l'incidente sopravvenga fra la data
di entrata in vigore della stessa e la data di risoluzione o scadenza, quale che sia la data degli
altri elementi costitutivi del sinistro (articolo L.124-5 del Codice delle assicurazioni).
4.6 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Il contraente dovrà astenersi dall'ammettere qualsiasi responsabilità, ovvero accettare qualsiasi
transazione senza l'approvazione della compagnia di assicurazioni. Tuttavia, l'ammissione di
un fatto materiale, ovvero l'esecuzione di un semplice obbligo di assistenza non costituisce
un'ammissione di responsabilità.
Il contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni entro cinque
giorni lavorativi dal giorno della scoperta, salvo i casi fortuiti o di forza maggiore.
Trascorso tale periodo di tempo, ove la compagnia subisse un danno a causa di una
denuncia tardiva, il contraente perderà qualsiasi diritto al risarcimento.
In caso di procedimento intentato contro il contraente, quest'ultimo delegherà totalmente alla
compagnia la gestione dello stesso e l'esercizio di qualsiasi ricorso dinanzi ai tribunali civili
competenti, ovvero consentirà alla compagnia di associarsi alla difesa ed esercitare qualsiasi
ricorso a tutela dei propri interessi civili dinanzi ai tribunali penali.
Al momento della ricezione, il contraente dovrà trasmettere qualsiasi convocazione, citazione,
atto stragiudiziale e procedurale a questi indirizzato o notificato.
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In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione, la compagnia potrà pretendere un
risarcimento proporzionale al danno subito (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni).
In caso di inottemperanza, da parte del contraente, ai propri obblighi successivamente al
sinistro, la compagnia risarcirà i soggetti terzi lesi, ovvero i rispettivi aventi causa, tuttavia
si riserva il diritto di rivalersi sul contraente per le somme versate.
5 .COPERTURE PER RIFIUTO DEL VISTO E RIMBORSO DEL PREMIO IN
SEGUITO A TALE RIFIUTO (ove l'opzione fosse indicata sull'attestato)
5.1 RIFIUTO DEL VISTO
In seguito a un rifiuto del visto da parte delle autorità presso le quali è stata presentata la
richiesta, verranno rimborsati i relativi costi entro un massimale di 50 euro.
Ai fini del rimborso, il contraente dovrà trasmettere tutti i documenti comprovanti la richiesta
del visto e le spese sostenute, nonché la notifica del rifiuto.
5.2 RIMBORSO DEL PREMIO IN SEGUITO AL RIFIUTO DEL VISTO
In seguito a un rifiuto del visto debitamente comprovato, la compagnia di assicurazioni
rimborserà al contraente il premio assicurativo corrisposto per l'ottenimento di tale visto.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
La polizza entra in vigore alla data e per la durata indicate nell'attestato di assicurazione, su
riserva di pagamento del premio. Alla scadenza, la polizza potrà essere rinnovata
esclusivamente su richiesta dell'assicurato e previo accordo della compagnia di assicurazioni.
La polizza viene conclusa per un tempo determinato e non potrà essere tacitamente rinnovata,
né annullata o rimborsata nel corso di tale periodo.
CONDIZIONI DI MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
Qualsiasi modifica delle date di soggiorno sarà accettata solo se richiesta entro 24 ore lavorative
precedentemente la data di entrata in vigore della polizza. È possibile modificare le date solo
una volta entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della polizza iniziale.
In caso di annullamento, il premio, al netto della penale di annullamento, potrà essere
rimborsato esclusivamente previa presentazione della documentazione comprovante il mancato
ottenimento del visto, nonché in caso di sottoscrizione della copertura Rifiuto del visto.
Qualsiasi modifica o annullamento della polizza potrà avvenire esclusivamente attraverso
l'Agenzia OPRA su richiesta dell'assicurato e su presentazione o invio della documentazione
comprovante il rifiuto del visto da parte dell'ambasciata.
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TEMPI E MODALITÀ DI DENUNCIA
Sia per iscritto, sia oralmente dietro ricevuta presso la sede della compagnia, ovvero presso il
relativo agente, indicato nelle condizioni generali, a partire dal momento della scoperta del
sinistro.
Il contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancato rispetto
della presente condizione, la compagnia di assicurazioni si intenderà esonerata da qualsiasi
obbligo di risarcimento.
In caso di impossibilità a determinare i danni di comune accordo, essi verranno stimati in via
amichevole mediante perizia obbligatoria, fermi restando i rispettivi diritti delle parti. Ciascuna
delle parti nominerà un perito. Ove tali periti non giungessero ad alcun accordo, si rivolgeranno
a un terzo perito e tutti e tre lavoreranno insieme esprimendosi a maggioranza dei voti. In caso
di mancata nomina di un perito, a opera di una delle parti, ovvero di mancata intesa dei due
periti sulla nomina del terzo, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Grande
Istanza del luogo di residenza del contraente. La nomina avverrà su semplice richiesta firmata
da almeno una delle parti, la parte non sottoscrittrice verrà convocata per la perizia a mezzo
lettera raccomandata.
Ciascuna delle parti si accollerà le spese e gli onorari del proprio perito e, ove del caso, la metà
di quelli relativi al terzo.
PRESCRIZIONE
Tutte le azioni relative alla presente polizza, in capo al contraente o alla compagnia di
assicurazioni, potranno essere esercitate soltanto entro un periodo di due anni successivo
all'evento scatenante (articoli L114-4 e L114-2 del Codice delle assicurazioni).
La prescrizione potrà essere interrotta mediante nomina di un perito, invio di una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata dalla compagnia al contraente in relazione al
pagamento del premio o, viceversa, indirizzata dal contraente alla compagnia in relazione alla
liquidazione di un sinistro, mediante nomina di un tribunale, anche per arbitrato, ovvero per
qualsiasi procedimento ordinario.
SURROGA DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DEL CONTRAENTE A BENEFICIO
DELLA COMPAGNIA
In considerazione del pagamento del risarcimento, nonché fino a concorrenza del relativo
massimale, i diritti e le azioni in capo al contraente contro qualsiasi responsabile del sinistro,
verranno trasferiti/e alla compagnia conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle
assicurazioni.
Ove la compagnia fosse impossibilitata ad esercitare tali azioni per cause imputabili al
contraente, essa si intenderà esonerata, in tutto o in parte, dai propri obblighi nei confronti di
quest'ultimo.
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI ALL'ATTO
DELLA SOTTOSCRIZIONE
Qualsiasi reticenza ovvero dichiarazione mendace, omissione o inesattezza nella
dichiarazione di rischio è sanzionata in base alle condizioni previste dagli articoli L 113-8
e L 113-9 del Codice delle assicurazioni:
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- in caso di malafede da parte del contraente: mediante nullità della polizza;
- in caso di impossibilità a stabilire la malafede da parte del contraente: mediante una
decurtazione del risarcimento proporzionale al premio pagato rapportato a quello
eventualmente dovuto in caso di dichiarazione completa e puntuale del rischio.
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI AL
MOMENTO DEL SINISTRO
La frode, l'occultamento intenzionale ovvero la dichiarazione mendace da parte del
contraente, relativamente alle circostanze ovvero alle conseguenze di un sinistro,
comporta la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento o all’indennizzo dello stesso.
PER QUALSIASI DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE E DI
RICOVERO
SI PREGA DI CONTATTARE: SCHENGEN TRAVELER INSURANCE – BP 90248 –
13747 – VITROLLES CEDEX - FRANCIA
Tel.: + 33 (0) 4 86.51.05.03 - Fax.: +33 (0) 4 42.41.67.25
PER QUALSIASI RICHIESTA DI ASSISTENZA AL RIMPATRIO
SI PREGA DI CONTATTARE TOKIO MARINE ASSISTANCE: Dalla Francia
metropolitana: 01 .48 .82.62.35. o dall'estero: 33. 1 .48 .82.62.35
In caso di mancato rispetto della presente condizione, la compagnia di assicurazioni si intenderà
esonerata da qualsiasi obbligo di risarcimento.
MODALITÀ DI ESAMINAZIONE DEI RECLAMI
In caso di difficoltà, si prega di contattare prima il proprio agente. Ove la sua risposta non fosse
soddisfacente, è possibile presentare reclamo a:
TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
66 rue de la chaussée d'Antin
75441 PARIGI CEDEX 09
Qualora neanche la risposta dell'Assicuratore fosse soddisfacente, è possibile richiedere la
consulenza di un arbitro.
Su richiesta, verranno fornite le condizioni di accesso a tale arbitro all'indirizzo indicato in
epigrafe.
Eventuali controversie, che dovessero insorgere contro TOKIO MARINE EUROPE
INSURANCE LTD in relazione alla presente polizza, saranno sottoposte esclusivamente alla
competenza dei tribunali francesi, qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo
indicato in epigrafe.
LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ
Ai sensi della Legge Informatica e Libertà n. 78-17 del 6 gennaio 1978, il contraente potrà
esercitare il diritto di accesso e rettifica di qualsiasi informazione personale figurante negli
archivi della compagnia, rivolgendosi alla relativa sede in Francia.
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ASSICURATORE E AUTORITÀ DI VIGILANZA
La presente polizza è garantita da:
TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED
Filiale francese 66, rue de la Chaussée d'Antin
75441 PARIGI CEDEX 09
RI di Parigi B 382 096 071
Conformemente al Codice delle Assicurazioni (articolo L. 112-4) si precisa che la società
TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED è sottoposta al controllo della Financial
Services Authority, 25 The North Colonnade - Canary Wharf - Londra E14 5HS INGHILTERRA .
TABELLA DEI MASSIMALI DI RISCHIO E DELLE FRANCHIGIE
COPERTURE ACCORDATE AUTOMATICAMENTE
SPESE MEDICHE - ASSISTENZA - RIMPATRIO
COPERTURE
SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE NEL
PAESE OSPITANTE:
Spese a carico del contraente ..............
(escluse le spese dentistiche)
Cure odontoiatriche urgenti (carie) .....
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IMPORTI E MASSIMALI DI
RISCHIO
FRANCHIGIE
Entro i seguenti massimali:
Per sinistro:
per persona assicurata e per periodo
assicurativo: 35.000 € per persona
assicurata e per periodo
assicurativo: 100 €
€ 80 salvo per le
cure
odontoiatriche per
cui non è prevista
alcuna franchigia
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ASSISTENZA-RIMPATRIO:
Organizzazione e gestione del Rimpatrio
medico o del trasporto del contraente presso
un presidio ospedaliero. .............................
Costi effettivi
Estensione del soggiorno in hotel
€ 46/giorno per un massimo di 10
giorni 3.500 €
Rimpatrio della salma in caso di decesso,
con pagamento delle spese funerarie
necessarie al trasporto
762 €
Costi effettivi
Invio di medicinali in Europa
Costi effettivi
Trasmissione dei messaggi
Entro il massimale, per assicurato e
per periodo assicurativo, di 700 €
SPESE DI RICERCA O DI SOCCORSO:
ASSISTENZA LEGALE NEL PAESE
OSPITANTE:
Rimborso delle spese legali
Nessuna
Entro il massimale, per assicurato per
periodo assicurativo, di 762 €
Nessuna
Nessuna
TABELLA DEI MASSIMALI DI RISCHIO E DELLE FRANCHIGIE
COPERTURE FACOLTATIVE ACCORDATE IN CASO DI MENZIONE
SULL'ATTESTATO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA
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IMPORTI E MASSIMALI
DI RISCHIO
COPERTURE
FRANCHIGIE
Entro il massimale di 3.000.000 €
per sinistro
LESIONI PERSONALI E DANNI
IMMATERIALI CONSEGUENTI
DANNI MATERIALI E IMMATERIALI
CONSEGUENTI
TUTTI I DANNI:
LESIONI PERSONALI, DANNI MATERIALI E
Entro il massimale di 30.000 €
per sinistro
Per sinistro: € 80
Entro il massimale di 3.000.000 €
per sinistro
IMMATERIALI CONSEGUENTI
COPERTURE FACOLTATIVE ACCORDATE IN CASO DI MENZIONE SULL'ATTESTATO
DI ASSICURAZIONE
IMPORTI E MASSIMALI DI
RISCHIO
COPERTURE
RIFIUTO DEL VISTO (RIMBORSO DEI COSTI)
RIMBORSO DEL PREMIO IN SEGUITO AL
Entro il massimale di € 50
per sinistro
Entro i limiti del premio corrisposto
FRANCHIGIE
Nessuna
€ 10
RIFIUTO DEL VISTO
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