le Condizioni Generali - Assurance Voyage Schengen
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le Condizioni Generali - Assurance Voyage Schengen
SHENGEN-TRAVELER-INSURANCE POLIZZA TOKIO MARINE EUROPE N. 35802139 CONDIZIONI GENERALI VALEVOLI COME PROSPETTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO L141-4 del Codice delle Assicurazioni Le coperture di cui alla presente polizza sono disciplinate dal Codice delle assicurazioni. La presente polizza si compone delle presenti condizioni generali integrate dall'attestato del contraente. Le coperture di cui alla presente polizza si applicano a tutti i viaggi, privati o professionali, effettuati durante il periodo di validità del visto temporaneo del contraente (per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabili). La copertura è valida per tutta la durata della polizza indicata sull'attestato di assicurazione. Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni generali. Esse specificano i rispettivi diritti e obblighi delle parti e rispondono a qualsiasi eventuale domanda o dubbio sollevato dal contraente. DEFINIZIONI > DEFINIZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI ASSICURATO: Il soggetto indicato sull'attestato di assicurazione, senza limiti di età, fermo restando che il rispettivo domicilio fiscale e legale sia situato al di fuori dell'Area Schengen. ASSICURATORE: TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, ossia la compagnia di assicurazioni presso la quale il contraente sottoscrive la polizza. INTESTATARIO: il firmatario delle condizioni particolari che si impegna, pertanto, al pagamento del premio assicurativo CONTRAENTE: il soggetto tutelato. > DEFINIZIONE DEI TERMINI DI SERVIZIO INCIDENTE: qualsiasi evento improvviso, imprevisto, esterno alla vittima o alla cosa danneggiata, che costituisce la causa del danno. AREA SCHENGEN: Area di libera circolazione delle persone tra i seguenti stati: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia (Francia metropolitana), Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca. SPESE DI RICERCA: costo delle operazioni intraprese dai soccorritori o dagli organi di soccorso, diversi dai compagni di viaggio del contraente, che si mettono in viaggio appositamente ai fini della ricerca in un luogo sprovvisto di qualsiasi mezzo di soccorso organizzato o scortato. SPESE DI SOCCORSO: costi di trasporto, successivamente a un incidente (una volta localizzato il contraente) dal luogo dello stesso all'ospedale più vicino. SPESE FUNEBRI: costi per la prima conservazione, la movimentazione, l'incassamento, le disposizioni specifiche per il trasporto, gli accorgimenti per la conservazione resi obbligatori per legge, nonché i costi di composizione della salma e di acquisto del modello di feretro più 1 semplice, necessari al trasporto e conformi alla normativa locale, esclusi i costi di inumazione, imbalsamazione e celebrazione. SPESE MEDICHE: spese farmaceutiche, chirurgiche, di consulto e ricovero basate su prescrizioni mediche e necessarie per la diagnosi e per il trattamento di una patologia. FRANCHIGIA: parte del risarcimento lasciata a carico del contraente in occasione della liquidazione del sinistro. Gli importi in eccesso relativi a ciascuna copertura sono specificati nella tabella dei massimali di rischio e delle franchigie. RICOVERO: intervento d'urgenza superiore alle 24 ore consecutive in un presidio ospedaliero pubblico o privato non programmato e non rinviabile. MALATTIA: qualsiasi alterazione delle condizioni di salute del contraente constatata da un'autorità medica competente. PAESE D'ORIGINE: paese dichiarato in occasione della sottoscrizione della polizza e per il quale il contraente ha pagato il premio corrispondente. PRESCRIZIONE: periodo oltre il quale qualsiasi ricorso è ritenuto inammissibile. SINISTRO: qualsiasi conseguenza dannosa di un evento comportante l'applicazione di una delle coperture sottoscritte. L'insieme dei danni derivanti da una medesima causa scatenante costituiscono un unico sinistro. SURROGA: azione mediante la quale la compagnia di assicurazioni si sostituisce al contraente nell'esercizio dei diritti e delle azioni contro l'eventuale responsabile dei danni al fine di ottenere il rimborso delle somme liquidate in seguito a un sinistro. TERZI: qualunque persona fisica o giuridica, ad esclusione: - dell'assicurato e dei rispettivi familiari, - dei rispettivi accompagnatori, - dei rispettivi funzionari, dipendenti o meno, nell'esercizio delle proprie funzioni. TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA Le coperture della presente polizza si applicano in tutti i paesi dell'Area Schengen nonché nei Dipartimenti (DOM) e nelle Comunità d'oltremare (COM) del territorio francese, nel Principato di Monaco e nelle Repubbliche di Andorra e San Marino, nello Stato del Vaticano, nonché in Irlanda e nel Regno Unito, per un soggiorno non superiore a dodici mesi. COPERTURE DELLA POLIZZA 1. COPERTURA PER SPESE MEDICHE E RICOVERI Verranno rimborsate le spese mediche conseguenti a un incidente o a una patologia sopravvenute in modo urgente e imprevisto sul territorio francese nonché sul territorio dei paesi dell'Area Schengen a decorrere dalla sottoscrizione della polizza. I rimborsi per spese mediche, ricoveri e interventi chirurgici verranno effettuati entro un massimale di 35.000 euro al netto di una franchigia di 80 euro. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 2 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 Le spese mediche conseguenti a una patologia o a un ricovero verranno rimborsate esclusivamente a condizione che esse siano state sostenute successivamente a un periodo di attesa di 8 giorni a decorrere della data di entrata in vigore della copertura Il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche (esclusivamente carie) è ammesso entro un massimale di 100 Euro. In caso di incidente, non vi sarà alcun periodo di attesa. È esclusa qualsiasi franchigia. 2. ASSISTENZA AL RIMPATRIO 2.1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI Organizzazione e gestione del rimpatrio del contraente. Ove nel corso del proprio soggiorno nei paesi dell'Area Schengen, il contraente fosse colpito da malattia, ovvero fosse vittima di un incidente rientrante nelle coperture della polizza, che comporti obbligatoriamente l'interruzione del soggiorno, la compagnia di assicurazioni sosterrà le spese di rimpatrio, fino a concorrenza delle spese effettive, in caso di rimpatrio medico dovuto a un rischio coperto, onde consentire al contraente di raggiungere il proprio paese di origine. Qualsiasi richiesta di assistenza è soggetta alla preventiva approvazione da parte della compagnia di assicurazioni o del rispettivo servizio medico. In caso di mancato rispetto della presente condizione, la compagnia sarà esonerata dal rimborso. Estensione del soggiorno in hotel Ove la condizione di salute del contraente non giustificasse un ricovero in ospedale, ovvero un trasporto sanitario, nonché costituisse causa ostativa al viaggio di ritorno alla data inizialmente prevista, la compagnia di assicurazioni si accollerà le spese supplementari di alloggio in hotel fino a concorrenza dell'importo di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie. Non appena le condizioni di salute lo permetteranno, la compagnia di assicurazioni si occuperà di organizzare il trasporto del contraente, accollandosi i relativi costi supplementari, qualora i titoli di viaggio previsti non possano essere utilizzati a causa di tale evento. I costi verranno sostenuti nel modo seguente: - per i cittadini dell'Unione Europea, fino al ritorno al rispettivo domicilio. - per i cittadini di altri paesi, fino al più vicino aeroporto nazionale nel paese di residenza. Rimpatrio delle salme In caso di decesso a seguito di un rischio coperto, nel corso del soggiorno nell'Area Schengen, la compagnia di assicurazioni si occuperà dell'organizzazione del trasporto della salma dell'assicurato nel proprio paese di origine, nonché delle relative spese, fino a concorrenza dell'importo di 3.500 €. I costi relativi al feretro sono limitati a un massimale di 762 €. La compagnia di assicurazioni organizzerà e pagherà il viaggio andata/ritorno (in treno in 1a classe o in aereo in classe economica) di un familiare della vittima, affinché accompagni il ritorno della salma nel paese di residenza dell'assicurato. Invio di medicinali in Europa La compagnia di assicurazioni adotterà tutte le misure ai fini della ricerca e dell'invio dei farmaci indispensabili per la prosecuzione di un trattamento prescritto da un medico, nel caso in cui il contraente, non disponendo più di farmaci in seguito a un evento imprevedibile, fosse Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 3 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 impossibilitato a procurarseli sul posto ovvero a ottenere dei farmaci equivalenti. I costi di tali farmaci resteranno in ogni caso a carico del contraente. Trasmissione dei messaggi La compagnia di assicurazioni si impegnerà a trasmettere i messaggi destinati al contraente qualora questi non potesse essere raggiunto direttamente, ad esempio, in caso di ricovero. Allo stesso modo, la compagnia di assicurazioni si occuperà di comunicare, su richiesta di un familiare del contraente, qualsiasi messaggio lasciato da quest'ultimo. Spese di ricerca e soccorso La società si accollerà, fino a concorrenza dell'importo di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie, le spese di ricerca e soccorso in mare, ovvero in montagna, in seguito a un evento che metta in pericolo la vita del contraente. Saranno rimborsabili esclusivamente i costi fatturati da una società debitamente abilitata all'espletamento di tali attività. Assistenza legale nel paese ospitante In caso di incidente durante il soggiorno del contraente in uno dei paesi dell'Area Schengen, la compagnia di assicurazioni risarcirà, fino a concorrenza dell'importo di 762 €, le spese legali per la presentazione di ricorsi dinanzi a un tribunale competente di tale paese. 2.2 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 2.2.1 IMPIEGO DELLE COPERTURE Per qualsiasi richiesta di assistenza, non appena la situazione lasci supporre un rientro anticipato, il contraente dovrà contattare, ovvero far contattare TOKIO MARINE ASSISTANCE da un soggetto terzo, pena l'inammissibilità della richiesta. • Sia par telefono: dalla Francia 01 48 82 62 35 dall'estero (33) 1 48 82 62 35 • sia tramite fax: dalla Francia 01 45 16 63 92 dall'estero (33) 1 45 16 63 92 Al contraente verrà immediatamente assegnato un numero di pratica, questi inoltre dovrà: indicare il numero di polizza, indicare il proprio indirizzo e numero di telefono a cui sarà possibile raggiungerlo, nonché le generalità delle persone che se ne occupano, consentire ai medici l'accesso a tutte le proprie informazioni mediche, ovvero a quelle relative alla persona bisognosa dell'intervento della compagnia di assicurazioni. 2.2.2. GESTIONE DEI TRASPORTI Nel momento in cui la compagnia di assicurazioni organizza e prende in carico il trasporto ai sensi delle coperture concesse, esso verrà effettuato in treno in prima classe e/o in aereo in classe economica, oppure in taxi in base alla decisione del sevizio di Assistenza della compagnia. In tal caso, la compagnia acquisirà la titolarità dei titoli iniziali, mentre il contraente si impegnerà a restituire, ovvero a rimborsare alla stessa l'importo ottenuto come rimborso dall'emittente dei titoli di viaggio. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 4 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 2.2.3. AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA La compagnia di assicurazioni interviene nell'ambito delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali, le prestazioni, inoltre, sono soggette all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità amministrative competenti. Oltre a ciò, la compagnia di assicurazioni declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati dovuti a eventi di forza maggiore, ovvero a eventi quali: scioperi, sommosse, disordini civili, limitazioni alla libera circolazione, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti di guerra civile o da parte di una potenza straniera, conseguenze derivanti da una fonte radioattiva ovvero da qualsiasi altro caso fortuito. 3. ESCLUSIONE DELLE COPERTURE PER SPESE MEDICHE, RICOVERI E ASSISTENZA AL RIMPATRIO Le coperture non si applicano a: Malattie precedenti la sottoscrizione, nonché alle relative conseguenze: infermità e malattie ereditarie; malattie croniche; malattie tropicali; qualsiasi tipo di protesi, ivi comprese le protesi auditive e dentarie; cure odontoiatriche (ad esclusione delle carie); stomatologia; logopedia; lenti a contatto; massaggi e fisioterapia; agopuntura; trattamenti conseguenti all'infertilità; trattamenti e cure di bellezza; trattamenti ortottici, psicologici, psicoterapeutici e neurologici, ivi compresi i consulti; nevrastenia; tentativi di suicidio; sieropositività dovuta ad HIV e relative conseguenze; AIDS e relative conseguenze; cure; soggiorni1 in case di cura, convalescenza, riabilitazione, controlli sanitari; check-up, spese di vaccinazione. conseguenze di incidenti dovuti a: dolo o colpa grave dell'assicurato; risse; uso di droghe, stupefacenti ovvero medicinali non prescritti da un medico; alcolismo o stato di ebbrezza, spese mediche per prestazioni non eseguite da un medico o da un professionista qualificato. conseguenze di: incidenti causati da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri disastri naturali; incidenti causati dalla disintegrazione del nucleo atomico, nonché sinistri derivanti dagli effetti delle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle; incidenti dovuti ad atti di terrorismo o di sabotaggio, atti di guerra da parte di potenze straniere, guerra civile, sommosse o disordini civili, nelle condizioni di cui all'articolo L121.8 del Codice delle assicurazioni. Incidenti dovuti alla pratica dei seguenti sport: alpinismo e arrampicata su roccia; bob, Skelton; immersioni subacquee; paracadutismo; tutti gli sport aerei o che richiedono l'uso di un veicolo a motore, nonché qualsiasi partecipazione a competizioni sportive a titolo professionale. È escluso il rimborso delle spese relative alla contraccezione, all'aborto, alla gravidanza e alle eventuali complicazioni dovute a tale stato, all'aborto spontaneo, al parto e ai relativi postumi (ivi compresi i consulti e le analisi). Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 5 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 In ogni caso, la compagnia di assicurazioni non potrà sostituirsi agli organi locali di soccorso d'emergenza. 4. COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (ove l'opzione fosse indicata sull'attestato) 4.1. OGGETTO DELLA COPERTURA In caso di viaggi non superiori a un anno, la compagnia non copre le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile in cui il contraente potrebbe incorrere, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel paese ospitante, in ragione dei danni: personali, - materiali, immateriali direttamente dovuti a lesioni personali o danni materiali in seguito a un incidente sopravvenuto nella sfera privata del contraente e causati a terzi a causa di: - atti del contraente, 1 atti di persone sotto la responsabilità del contraente, atti di cose o animali sotto la responsabilità del contraente. - 4.2. SUSSIDIARIETÀ DELLA COPERTURA La copertura è valida per i viaggi effettuati dal contraente al di fuori del proprio paese di origine e unicamente nei paesi in cui egli non beneficia di alcuna ulteriore polizza RC. 4.3. MASSIMALI DI RISCHIO Le coperture sono concesse entro il limite degli importi di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie, fermo restando che: il massimale per sinistro di cui alla tabella dei massimali di rischio e delle franchigie costituisce l'importo massimo a copertura di uno stesso sinistro, comprensivo di tutti i danni: lesioni personali, danni materiali e immateriali direttamente conseguenti, una franchigia per sinistro, il cui importo è indicato nella tabella dei massimali di rischio e delle franchigie, resta in tutti i casi a carico del contraente. 4.4. ESCLUSIONI DELLA COPERTURA Sono esclusi: - i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato. - i danni causati da guerre civili o atti di guerra da parte di potenze straniere dichiarati o meno, sommosse e disordini civili, atti di terrorismo, attentati o atti di sabotaggio. - i danni dovuti a eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, uragani, cicloni, inondazioni, maremoti e altre catastrofi naturali. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 6 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 - danni inevitabili dovuti ad atti volontari dell'Assicurato e che fanno perdere alla polizza il proprio carattere di contratto aleatorio a copertura degli eventi casuali (articolo 1964 del Codice civile). - multe e sanzioni penali comminate personalmente all'Assicurato. - danni o aggravio degli stessi dovuti: ad armi o dispositivi progettati per esplodere mediante la modifica della struttura del nucleo atomico, a qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo, a qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti (in particolare qualsiasi radioisotopo). - alle conseguenze di impegni contrattuali accettati dall'Assicurato e che comportano l'aggravio della responsabilità eventualmente in capo allo stesso in assenza dei suddetti impegni. - danni della natura di cui all'articolo L. 211-1 del Codice delle assicurazioni, in materia di assicurazione RCA obbligatoria, causati da veicoli terrestri a motore, rimorchi o semirimorchi in possesso, in custodia ovvero a disposizione dell'Assicurato (anche ove direttamente causati dagli accessori necessari all'utilizzo del veicolo e dagli oggetti e dalle sostanze trasportate ovvero, indirettamente, dalla relativa degli/delle stessi/e). - conseguenti danni materiali e immateriali causati da un incendio, un'esplosione o da perdite d'acqua originatisi nell'edificio di cui l'Assicurato è proprietario, locatario ovvero occupante. - furti negli edifici di cui al punto precedente. - danni indiretti (diversi da quelli di cui ai due punti precedenti), nonché conseguenti danni immateriali ai beni in possesso, in custodia ovvero a disposizione dell'Assicurato. - conseguenze del trasporto aereo, marittimo, fluviale ovvero lacustre mediante apparecchi in possesso, in custodia ovvero a disposizione dell'Assicurato. - danni causati da armi e munizioni la cui detenzione è vietata e in possesso dell'Assicurato senza l'autorizzazione del prefetto. - danni dovuti dalla pratica della caccia, e di qualsiasi sport a motore (auto, moto e, più in generale, qualsiasi veicolo terrestre a motore), nonché di qualsiasi sport aereo; - danni causati da cani di prima e di seconda categoria (cani da combattimento e cani da guardia e da difesa, rispettivamente), di cui all'articolo 211-1 del Codice Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 7 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 rurale, nonché danni causati da animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività di cui all'articolo 212-1 del suddetto Codice, randagi o meno, in possesso ovvero in custodia dell'Assicurato (legge n. 99-5 del 6 gennaio 1999 relativa agli animali pericolosi e randagi, nonché alla protezione degli stessi); - conseguenze: dell'organizzazione di competizioni sportive; della pratica di sport in quanto titolare della licenza federale di una federazione sportiva; della pratica di sport aerei e acquatici. - danni causati ai familiari del contraente o ai dipendenti dello stesso, stipendiati o meno, nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero di qualsiasi altro soggetto assicurato ai sensi della presente polizza; - danni causati da animali o oggetti appartenenti, ovvero dati in prestito, a noleggio ovvero in affidamento al contraente; - danni occorsi durante l'attività professionale ovvero la partecipazione del contraente a un'attività organizzata da un'associazione senza scopo di lucro, un'istituzione o una comunità; 4.5 PERIODO DI COPERTURA La copertura nell'ambito della presente polizza scatta in caso di incidente e copre l'Assicurato contro le conseguenze pecuniarie dei sinistri, nel caso in cui l'incidente sopravvenga fra la data di entrata in vigore della stessa e la data di risoluzione o scadenza, quale che sia la data degli altri elementi costitutivi del sinistro (articolo L.124-5 del Codice delle assicurazioni). 4.6 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO Il contraente dovrà astenersi dall'ammettere qualsiasi responsabilità, ovvero accettare qualsiasi transazione senza l'approvazione della compagnia di assicurazioni. Tuttavia, l'ammissione di un fatto materiale, ovvero l'esecuzione di un semplice obbligo di assistenza non costituisce un'ammissione di responsabilità. Il contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni entro cinque giorni lavorativi dal giorno della scoperta, salvo i casi fortuiti o di forza maggiore. Trascorso tale periodo di tempo, ove la compagnia subisse un danno a causa di una denuncia tardiva, il contraente perderà qualsiasi diritto al risarcimento. In caso di procedimento intentato contro il contraente, quest'ultimo delegherà totalmente alla compagnia la gestione dello stesso e l'esercizio di qualsiasi ricorso dinanzi ai tribunali civili competenti, ovvero consentirà alla compagnia di associarsi alla difesa ed esercitare qualsiasi ricorso a tutela dei propri interessi civili dinanzi ai tribunali penali. Al momento della ricezione, il contraente dovrà trasmettere qualsiasi convocazione, citazione, atto stragiudiziale e procedurale a questi indirizzato o notificato. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 8 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione, la compagnia potrà pretendere un risarcimento proporzionale al danno subito (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni). In caso di inottemperanza, da parte del contraente, ai propri obblighi successivamente al sinistro, la compagnia risarcirà i soggetti terzi lesi, ovvero i rispettivi aventi causa, tuttavia si riserva il diritto di rivalersi sul contraente per le somme versate. 5 .COPERTURE PER RIFIUTO DEL VISTO E RIMBORSO DEL PREMIO IN SEGUITO A TALE RIFIUTO (ove l'opzione fosse indicata sull'attestato) 5.1 RIFIUTO DEL VISTO In seguito a un rifiuto del visto da parte delle autorità presso le quali è stata presentata la richiesta, verranno rimborsati i relativi costi entro un massimale di 50 euro. Ai fini del rimborso, il contraente dovrà trasmettere tutti i documenti comprovanti la richiesta del visto e le spese sostenute, nonché la notifica del rifiuto. 5.2 RIMBORSO DEL PREMIO IN SEGUITO AL RIFIUTO DEL VISTO In seguito a un rifiuto del visto debitamente comprovato, la compagnia di assicurazioni rimborserà al contraente il premio assicurativo corrisposto per l'ottenimento di tale visto. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA La polizza entra in vigore alla data e per la durata indicate nell'attestato di assicurazione, su riserva di pagamento del premio. Alla scadenza, la polizza potrà essere rinnovata esclusivamente su richiesta dell'assicurato e previo accordo della compagnia di assicurazioni. La polizza viene conclusa per un tempo determinato e non potrà essere tacitamente rinnovata, né annullata o rimborsata nel corso di tale periodo. CONDIZIONI DI MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA Qualsiasi modifica delle date di soggiorno sarà accettata solo se richiesta entro 24 ore lavorative precedentemente la data di entrata in vigore della polizza. È possibile modificare le date solo una volta entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della polizza iniziale. In caso di annullamento, il premio, al netto della penale di annullamento, potrà essere rimborsato esclusivamente previa presentazione della documentazione comprovante il mancato ottenimento del visto, nonché in caso di sottoscrizione della copertura Rifiuto del visto. Qualsiasi modifica o annullamento della polizza potrà avvenire esclusivamente attraverso l'Agenzia OPRA su richiesta dell'assicurato e su presentazione o invio della documentazione comprovante il rifiuto del visto da parte dell'ambasciata. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 9 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 TEMPI E MODALITÀ DI DENUNCIA Sia per iscritto, sia oralmente dietro ricevuta presso la sede della compagnia, ovvero presso il relativo agente, indicato nelle condizioni generali, a partire dal momento della scoperta del sinistro. Il contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancato rispetto della presente condizione, la compagnia di assicurazioni si intenderà esonerata da qualsiasi obbligo di risarcimento. In caso di impossibilità a determinare i danni di comune accordo, essi verranno stimati in via amichevole mediante perizia obbligatoria, fermi restando i rispettivi diritti delle parti. Ciascuna delle parti nominerà un perito. Ove tali periti non giungessero ad alcun accordo, si rivolgeranno a un terzo perito e tutti e tre lavoreranno insieme esprimendosi a maggioranza dei voti. In caso di mancata nomina di un perito, a opera di una delle parti, ovvero di mancata intesa dei due periti sulla nomina del terzo, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza del luogo di residenza del contraente. La nomina avverrà su semplice richiesta firmata da almeno una delle parti, la parte non sottoscrittrice verrà convocata per la perizia a mezzo lettera raccomandata. Ciascuna delle parti si accollerà le spese e gli onorari del proprio perito e, ove del caso, la metà di quelli relativi al terzo. PRESCRIZIONE Tutte le azioni relative alla presente polizza, in capo al contraente o alla compagnia di assicurazioni, potranno essere esercitate soltanto entro un periodo di due anni successivo all'evento scatenante (articoli L114-4 e L114-2 del Codice delle assicurazioni). La prescrizione potrà essere interrotta mediante nomina di un perito, invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata dalla compagnia al contraente in relazione al pagamento del premio o, viceversa, indirizzata dal contraente alla compagnia in relazione alla liquidazione di un sinistro, mediante nomina di un tribunale, anche per arbitrato, ovvero per qualsiasi procedimento ordinario. SURROGA DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DEL CONTRAENTE A BENEFICIO DELLA COMPAGNIA In considerazione del pagamento del risarcimento, nonché fino a concorrenza del relativo massimale, i diritti e le azioni in capo al contraente contro qualsiasi responsabile del sinistro, verranno trasferiti/e alla compagnia conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni. Ove la compagnia fosse impossibilitata ad esercitare tali azioni per cause imputabili al contraente, essa si intenderà esonerata, in tutto o in parte, dai propri obblighi nei confronti di quest'ultimo. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE Qualsiasi reticenza ovvero dichiarazione mendace, omissione o inesattezza nella dichiarazione di rischio è sanzionata in base alle condizioni previste dagli articoli L 113-8 e L 113-9 del Codice delle assicurazioni: Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 10 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 - in caso di malafede da parte del contraente: mediante nullità della polizza; - in caso di impossibilità a stabilire la malafede da parte del contraente: mediante una decurtazione del risarcimento proporzionale al premio pagato rapportato a quello eventualmente dovuto in caso di dichiarazione completa e puntuale del rischio. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI AL MOMENTO DEL SINISTRO La frode, l'occultamento intenzionale ovvero la dichiarazione mendace da parte del contraente, relativamente alle circostanze ovvero alle conseguenze di un sinistro, comporta la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento o all’indennizzo dello stesso. PER QUALSIASI DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE E DI RICOVERO SI PREGA DI CONTATTARE: SCHENGEN TRAVELER INSURANCE – BP 90248 – 13747 – VITROLLES CEDEX - FRANCIA Tel.: + 33 (0) 4 86.51.05.03 - Fax.: +33 (0) 4 42.41.67.25 PER QUALSIASI RICHIESTA DI ASSISTENZA AL RIMPATRIO SI PREGA DI CONTATTARE TOKIO MARINE ASSISTANCE: Dalla Francia metropolitana: 01 .48 .82.62.35. o dall'estero: 33. 1 .48 .82.62.35 In caso di mancato rispetto della presente condizione, la compagnia di assicurazioni si intenderà esonerata da qualsiasi obbligo di risarcimento. MODALITÀ DI ESAMINAZIONE DEI RECLAMI In caso di difficoltà, si prega di contattare prima il proprio agente. Ove la sua risposta non fosse soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD 66 rue de la chaussée d'Antin 75441 PARIGI CEDEX 09 Qualora neanche la risposta dell'Assicuratore fosse soddisfacente, è possibile richiedere la consulenza di un arbitro. Su richiesta, verranno fornite le condizioni di accesso a tale arbitro all'indirizzo indicato in epigrafe. Eventuali controversie, che dovessero insorgere contro TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD in relazione alla presente polizza, saranno sottoposte esclusivamente alla competenza dei tribunali francesi, qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo indicato in epigrafe. LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ Ai sensi della Legge Informatica e Libertà n. 78-17 del 6 gennaio 1978, il contraente potrà esercitare il diritto di accesso e rettifica di qualsiasi informazione personale figurante negli archivi della compagnia, rivolgendosi alla relativa sede in Francia. Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 11 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 ASSICURATORE E AUTORITÀ DI VIGILANZA La presente polizza è garantita da: TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED Filiale francese 66, rue de la Chaussée d'Antin 75441 PARIGI CEDEX 09 RI di Parigi B 382 096 071 Conformemente al Codice delle Assicurazioni (articolo L. 112-4) si precisa che la società TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED è sottoposta al controllo della Financial Services Authority, 25 The North Colonnade - Canary Wharf - Londra E14 5HS INGHILTERRA . TABELLA DEI MASSIMALI DI RISCHIO E DELLE FRANCHIGIE COPERTURE ACCORDATE AUTOMATICAMENTE SPESE MEDICHE - ASSISTENZA - RIMPATRIO COPERTURE SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE NEL PAESE OSPITANTE: Spese a carico del contraente .............. (escluse le spese dentistiche) Cure odontoiatriche urgenti (carie) ..... Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 12 IMPORTI E MASSIMALI DI RISCHIO FRANCHIGIE Entro i seguenti massimali: Per sinistro: per persona assicurata e per periodo assicurativo: 35.000 € per persona assicurata e per periodo assicurativo: 100 € € 80 salvo per le cure odontoiatriche per cui non è prevista alcuna franchigia -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 ASSISTENZA-RIMPATRIO: Organizzazione e gestione del Rimpatrio medico o del trasporto del contraente presso un presidio ospedaliero. ............................. Costi effettivi Estensione del soggiorno in hotel € 46/giorno per un massimo di 10 giorni 3.500 € Rimpatrio della salma in caso di decesso, con pagamento delle spese funerarie necessarie al trasporto 762 € Costi effettivi Invio di medicinali in Europa Costi effettivi Trasmissione dei messaggi Entro il massimale, per assicurato e per periodo assicurativo, di 700 € SPESE DI RICERCA O DI SOCCORSO: ASSISTENZA LEGALE NEL PAESE OSPITANTE: Rimborso delle spese legali Nessuna Entro il massimale, per assicurato per periodo assicurativo, di 762 € Nessuna Nessuna TABELLA DEI MASSIMALI DI RISCHIO E DELLE FRANCHIGIE COPERTURE FACOLTATIVE ACCORDATE IN CASO DI MENZIONE SULL'ATTESTATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 13 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14 IMPORTI E MASSIMALI DI RISCHIO COPERTURE FRANCHIGIE Entro il massimale di 3.000.000 € per sinistro LESIONI PERSONALI E DANNI IMMATERIALI CONSEGUENTI DANNI MATERIALI E IMMATERIALI CONSEGUENTI TUTTI I DANNI: LESIONI PERSONALI, DANNI MATERIALI E Entro il massimale di 30.000 € per sinistro Per sinistro: € 80 Entro il massimale di 3.000.000 € per sinistro IMMATERIALI CONSEGUENTI COPERTURE FACOLTATIVE ACCORDATE IN CASO DI MENZIONE SULL'ATTESTATO DI ASSICURAZIONE IMPORTI E MASSIMALI DI RISCHIO COPERTURE RIFIUTO DEL VISTO (RIMBORSO DEI COSTI) RIMBORSO DEL PREMIO IN SEGUITO AL Entro il massimale di € 50 per sinistro Entro i limiti del premio corrisposto FRANCHIGIE Nessuna € 10 RIFIUTO DEL VISTO Polizza 35.802.139 SCHENGEN Pagina 14 -TRAVELER–INSURANCE , Condizioni Generali Rif. PV-TRA-SH -01/14