Disposizioni su IVA a San Marino

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Disposizioni su IVA a San Marino
GLI SCAMBI COMMERCIALI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
a cura di Peirolo Marco Dottore commercialista in Torino
in Azienda & Fisco n. 7 /2006, pag. 11
Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre
1993, entrato in vigore il 1° gennaio 1994 a seguito dell'accordo di unione doganale e di cooperazione tra la
Comunità europea e San Marino stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991. Considerato che San Marino non fa
parte del "territorio della Comunità", l'art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 equipara le cessioni di beni, spediti o
trasportati a San Marino, alle cessioni all'esportazione, non imponibili a IVA ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.
633/1972. Gli acquisti di beni provenienti da San Marino sono, invece, effettuati o con il pagamento dell'IVA al
cedente sammarinese, oppure attraverso il meccanismo del "reverse charge" (autofatturazione) di cui all'art. 17,
comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Il principio di tassazione nel Paese di destinazione dei beni presuppone che
tanto il cedente quanto il cessionario siano identificati ai fini IVA nei rispettivi Stati di appartenenza.
Cessioni di beni verso San Marino
Le cessioni di beni spediti o trasporti nel territorio della Repubblica di San Marino, essendo assimilate alle
operazioni di esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, beneficiano del regime di non imponibilità, a
condizione che il cessionario sammarinese sia un soggetto passivo IVA.
In caso contrario, tali cessioni sono imponibili in Italia, fatta eccezione per le:
- cessioni di mezzi di trasporto "nuovi" (di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427);
- c.d. "vendite a distanza" (cessioni di beni per corrispondenza, in base a cataloghi e simili).
Regime di non imponibilità - Condizioni
La non imponibilità della cessione presuppone che il cedente italiano:
- sia in possesso dell'esemplare della fattura, restituitagli dal cessionario sammarinese, debitamente perforata
con l'indicazione della data e munita di timbro a secco circolare apposto dall'Ufficio tributario di San Marino;
- abbia allegato l'esemplare in oggetto al documento di trasporto, di cui permane l'obbligo di emissione per i beni
ceduti ad operatori sammarinesi (C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E, # 2.5);
- abbia preso nota, a margine delle scritture eseguite sul registro IVA vendite (di cui all'art. 23 del D.P.R. n.
633/1972), dell'avvenuta restituzione dell'esemplare della fattura di vendita, appositamente perforato e vidimato;
- abbia presentato il modello INTRA 1-bis, compilato nella sola parte fiscale.
Esemplare della fattura
Se l'operatore italiano non ha ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura
debitamente perforata e vidimata, deve darne comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino e, per
conoscenza, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
L'Ufficio tributario sammarinese, a sua volta, "nei tempi più brevi possibili" (art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993),
effettuerà i dovuti controlli comunicandone l'esito all'operatore italiano e all'Amministrazione finanziaria.
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Modello INTRA 1-bis
La periodicità di presentazione del modello INTRA 1-bis è determinata in relazione all'ammontare delle cessioni
intracomunitarie effettuate nell'anno precedente, senza considerare il volume delle cessioni verso San Marino
(R.M. 23 aprile 1997, n. 83/E).
Il Ministero delle Finanze, con la citata R.M. 23 aprile 1997, n. 83/E, ha chiarito che l'operatore italiano:
- non è tenuto a presentare il listing delle cessioni qualora effettui esclusivamente cessioni verso San Marino;
- è tenuto a presentare il listing delle cessioni qualora effettui cessioni verso San Marino e verso altri Stati
membri, anche se nel periodo di riferimento non sono state effettuate cessioni intracomunitarie, ma solo cessioni
verso San Marino.
Adempimenti del cedente italiano
L'operatore italiano, per le cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi IVA sammarinesi, deve:
- emettere, in quattro esemplari, la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- emettere, in tre esemplari, il documento di trasporto;
- registrare la fattura emessa sul registro IVA vendite (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972).
Fattura
Un esemplare della fattura è trattenuto dal cedente, mentre gli altri tre sono consegnati o spediti al cessionario.
Di questi ultimi tre esemplari, uno deve essere restituito al cedente munito:
- della marca, debitamente perforata con l'indicazione della data;
- del timbro a secco circolare apposto dall'Ufficio tributario di San Marino, attestante l'avvenuta introduzione dei
beni nel territorio sammarinese.
La fattura deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:
- del codice identificativo del cessionario sammarinese, composto dal codice ISO "SM" seguito da cinque cifre;
- della dicitura "non imponibile IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 8, comma 1, lett. a), del D.P.R.
n. 633/1972".
Documento di trasporto
Un esemplare del documento di trasporto è trattenuto dal cedente, mentre gli altri due scortano i beni e devono
essere esibiti all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio sammarinese (C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E, #
2.5, cit.).
Detto documento deve contenere l'indicazione:
- della causale;
- dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;
- della natura, qualità e quantità dei beni esportati;
- dell'eventuale soggetto incaricato del trasporto.
Cessioni di beni verso l'Italia
Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti IVA italiani
possono essere fatturate con o senza addebito d'imposta.
Cessioni di beni con addebito d'imposta
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Nelle cessioni di beni con addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all'imponibile, l'IVA
dovuta in relazione al tipo di bene ceduto, mentre al cessionario italiano compete il diritto di detrazione, secondo
quanto previsto dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Adempimenti del cedente sammarinese
In particolare, il cedente sammarinese:
- deve emettere la fattura di vendita in quattro esemplari contenente anche l'indicazione del codice di
identificazione IVA del cedente e del cessionario;
- ai fini della liquidazione e del versamento dell'IVA, deve presentare all'Ufficio tributario di San Marino i quattro
esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
- una volta pagata l'imposta, deve provvedere a trasmettere al cessionario italiano l'originale della fattura restituita
dall'Ufficio tributario sammarinese, appositamente perforata e timbrata dall'Ufficio stesso, nonché "integrata"
dall'Ufficio IVA di Pesaro.
Adempimenti del cessionario italiano
Il cessionario italiano:
- deve annotare nel registro IVA acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) l'originale della fattura,
perforata e timbrata a secco dall'Ufficio tributario di San Marino e contenente l'annotazione, apposta dall'Ufficio
IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta liquidata;
- può esercitare il diritto di detrazione dell'imposta secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 19 e ss. del
D.P.R. n. 633/1972;
- non deve presentare il listing degli acquisti.
Adempimenti dell'Ufficio tributario di San Marino e dell'Ufficio IVA di Pesaro
L'Ufficio tributario di San Marino, dopo avere perforato e timbrato con impronta a secco la fattura presentata dal
cessionario sammarinese ed avere acquisito, per via informatica, i dati in essa contenuti, trasmette all'Ufficio IVA
di Pesaro, entro quindici giorni dal ricevimento del documento, tre esemplari della fattura e tre copie dell'elenco
riepilogativo, accompagnati da un assegno circolare di importo pari all'IVA risultante da un'apposita distinta
analitica di trasmissione, allegata ad una nota in due esemplari.
L'Ufficio IVA di Pesaro:
- nei quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, deve liquidare l'imposta dovuta,
rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento mediante un'apposita bolletta; sui tre esemplari della fattura,
nonché sulle tre copie degli elenchi riepilogativi, devono essere indicati gli estremi della bolletta di pagamento e
l'ammontare dell'imposta liquidata;
- restituisce all'Ufficio tributario di San Marino l'originale e un esemplare della fattura, due dei tre esemplari
dell'elenco riepilogativo, nonché una copia, per ricevuta, della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a
calendario dell'Ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato.
Spetta, infine, all'Ufficio tributario di San Marino trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi
agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere
effettuata, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la
presentazione dei modelli INTRASTAT.
Cessioni di beni senza addebito d'imposta
Nelle cessioni di beni senza addebito d'imposta, l'IVA viene assolta dal cessionario attraverso il meccanismo del
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c.d. "reverse charge" (autofatturazione), di cui all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Adempimenti del cedente sammarinese
Il cedente sammarinese deve:
- emettere, in tre esemplari, la fattura di vendita, riportante sia il proprio codice identificativo IVA, sia quello del
cessionario italiano;
- presentare all'Ufficio tributario di San Marino i tre esemplari della fattura, unitamente ad un elenco riepilogativo,
anch'esso in triplice copia;
- trasmettere un esemplare della fattura al cessionario italiano, appositamente munita del timbro a secco
circolare dell'Ufficio tributario sammarinese.
Adempimenti del cessionario italiano
Il cessionario italiano deve:
- integrare, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, l'originale della fattura
rilasciatagli dal cedente sammarinese, indicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato;
- annotare la fattura così integrata nei registri IVA vendite e IVA acquisti (di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25
del D.P.R. n. 633/1972);
- comunicare le annotazioni di cui sopra all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente,
indicando il numero progressivo annuale dei registri in cui le stesse sono state operate.
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