Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5859 Anno 2016 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 24/03/2016 SENTENZA ---'-DrC t sul ricorso iscritto al numero 25398 del ruolo generale dell'anno 2010, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Renna, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia; ricorrentecontro s.r.l. Eurocom Trading in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Paolo Bassano, col quale elettivamente si domicilia in RG n. 25398/2010 A elina-Maria Penino estensore 1 , Pagina 2 di 6 Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez ed associati; -controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 1, depositata in data 6 agosto 2009, n. 191/1/09; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2 febbraio 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; Corte di Cassazione - copia non ufficiale udito per l'Agenzia delle entrate l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli; udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Tommaso Basile, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. Fatto. L'Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente un avviso di accertamento col quale ha recuperato, in relazione all'anno d'imposta 2003, per quanto ancora d'interesse, l' iva concernente le cessioni intercorse con due imprenditori con sede nella Repubblica di San Marino, in quanto le fatture relative erano prive del codice identificativo del cliente e, pur essendo inserite nel registro delle vendite, non erano corredate degli adempimenti dell'ufficio tributario di San Marino, ossia della marca e del timbro a secco. Di qui, secondo l'ufficio, l' inapplicabilità del regime di non imponibilità delle cessioni e la conseguente inapplicabilità del regime di sospensione dall'imposta. La società ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, sostenendo che gli adempimenti in questione, previsti dall'art. 4 del d.m. 24 dicembre 1993, non siano indispensabili per il riconoscimento della non imponibilità delle cessioni, là dove la contribuente ha provato l'esistenza e l'operatività delle imprese sammarinesi. Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la società replica con controricorso, che illustra con memoria. Diritto. RG n. 25398/ 2010 An lina aria Perrino estensore 2 , Pagina 3 di 6 1.-Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura, l'Agenzia lamenta: -ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 71 del d.P.R. 633/72, nonché degli art. 3 e 4 del d.m. 24 dicembre 1993, là dove il giudice d'appello ha affermato che l'omessa indicazione nelle fatture del numero identificativo del secco dell'ufficio tributario sammarinese sono mere irregolarità formali, inidonee ad escludere l'applicabilità del regime di non imponibilità delle cessioni —primo motivo; -ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo dell'effettiva fuoriuscita dal territorio nazionale dei beni ceduti da una società italiana a due imprese sammarinesi, contentandosi della documentazione fotografica relativa alle sedi, ai magazzini ed ai mezzi di trasporto dei cessionari, nonché delle fatture regolarmente numerate e datate, riportanti l'indicazione dell'emittente e della destinataria, corredate delle bolle di accompagnamentoe dei bonifici bancari attestanti il pagamento dei corrispettivi — secondo motivo. 2.- L'art. 71, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo applicabile all'epoca dei fatti, stabilisce che <<le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio..., della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministero delle finanze in base ad accordi con i detti Stati >>. L'accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino firmato il 16 dicembre 1991 ed in vigore dall'i aprile 2002 istituisce formalmente un'unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino <<per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune>>(art.2), di guisa che «gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in RG n. 25398/ 2010 Angeli a-Maria Perrino estensore 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale cessionario sammarinese e l'omessa apposizione su di esse della marca e del bollo a Pagina 4 di 6 esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente» (art. 6, comma 1). Ciò non toglie, tuttavia, che <<il territorio di San Marino non può in alcun modo essere considerato parte del territorio doganale della Comunità», in quanto l'accordo in questione si limita a definire i territori cui esso si applica (secondo considerando del regolamento CE n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio del 19 Corte di Cassazione - copia non ufficiale dicembre 1996). Il che comporta che, ai fini dell'iva, la cessione operata da una società italiana nei confronti di un'imprenditore sammarinese va qualificata come cessione all' esportazione. 3.- Conserva per conseguenza attualità l'indirizzo della Corte (per l'espressione del quale vedi, da ultimo, Cass. 24 giugno 2015, n. 13035), secondo cui, in tema di cessione extracomunitaria dall'Italia verso la Repubblica di San Marino, la violazione degli adempimenti di registrazione delle fatture di vendita, mediante «presa nota a margine» nel registro iva, e l'omessa comunicazione delle operazioni mediante il modello «Intral» non ostano alla non imponibilità dell'operazione prevista dall'art. 71 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che, alla luce della disciplina comunitaria, non può essere condizionata ad adempimenti di natura esclusivamente formale, laddove, al contrario, si rende necessario, per la certezza ed incontrovertibilità delle operazioni extracomunitarie, che le fatture restituite dall'acquirente sammarinese abbiano l'apposizione del «timbro a secco» circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura: «Repubblica di San Marino - Ufficio Tributario». 3.1.-Difatti, l'applicabilità del regime di non imponibilità stabilito per le cessioni all'esportazione dall'art. 8 del d.P.R. 633/72 postula la prova della destinazione della merce all'esportazione, la quale va fornita mediante documentazione doganale, oppure per mezzo di vidimazione doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali per le RG n. 253981 2010 Maria Perrino estensore 4 Pagina 5 di 6 spedizioni postali, oppure ancora mediante attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione dei beni alle autorità competenti di quel Paese; di contro, mezzi di prova di origine privata, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento, nonché fotografica delle sedi, dei magazzini e dei mezzi di trasporto su cui punta nel caso in esame il giudice d'appello, non possono costituire prova idonea allo scopo. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Regola, questa, che si evince dalla disciplina doganale, giusta l'art. 346 del d.P.R 23 gennaio 1973, n. 43 (Cass. 6 settembre 2013, n. 20487) e gli art. 792, 793 e 795 del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (Cass. 18 febbraio 2015, n. 3193). 3.2.-Ne consegue che la previsione del d.na. 24 dicembre 1993, secondo cui uno dei tre esemplari consegnati al cessionario sammarinese deve da questi essere restituito munito della marca con timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino, tiene il posto, per le esportazioni dall'Italia verso quella Repubblica, della documentazione doganale e di quella assimilata ordinariamente prevista dalla normativa generale per assicurare la certezza e la incontrovertibilità delle esportazioni extracomunitarie mediante un'adeguata rappresentazione documentale. 4.- Ne segue l'accoglimento della censura espressa col primo e col secondo motivo di ricorso. 5.- Accoglimento, che si riverbera sugli ulteriori due motivi di ricorso, con i quali l'Agenzia lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 8, comma 2 e 71 del d.P.R. 633/72, dell'art. 58 del di. 331/93, convertito dalla 1. 427/93, nonché degli art. 3 e 4 del d.m. 24 dicembre 1993, là dove il giudice d'appello ha ritenuto che l'omessa indicazione in fattura del numero identificativo del cessionario sammarinese e l'omessa apposizione su di essa del marca e del bollo a secco dell'ufficio tributario sammarinese rappresentano meri adempimenti formali (terzo motivo) e, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo del riconoscimento della qualità di esportatore della società in relazione alle cessioni in questione alle società sammarinesi (quarto motivo). RG n. 25398/ 2010 Ange a-Maria Penino estensore 5 Pagina 6 di 6 5.1.-La mancanza d'idonea prova dell'esportazione non consente, difatti di poter ravvisare in capo alla contribuente la qualità di esportatrice, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 del d.P.R. 633/72. 6.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche per l'esame delle Per questi motivi la Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2015. Corte di Cassazione - copia non ufficiale questioni ancora sub iudice, che provvederà anche a regolare le spese.