REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA
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REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA Berna, 31 dicembre 2015 Galenica Fondazione di previdenza, un’istituzione di previdenza del Gruppo Galenica Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 SOMMARIO ABBREVIAZIONI 6 OSSERVAZIONI A MARGINE 7 DEFINIZIONI 7 BASI GIURIDICHE E SCOPO 8 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 8 8 8 8 8 BASI GIURIDICHE BASI STATUTARIE SCOPO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE OBIETTIVO DI PREVIDENZA GARANZIA MINIMA CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE ARTICOLO 6 ARTICOLO 7 ARTICOLO 8 ARTICOLO 9 ARTICOLO 10 ARTICOLO 11 COPERTURA ASSICURATIVA RISERVE PER RAGIONI DI SALUTE CONSEGUENZA DELLA RISERVA PER RAGIONI DI SALUTE INIZIO DELL'ASSICURAZIONE TERMINE DELL'ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE IN CASO DI CONGEDO NON RETRIBUITO 8 8 9 9 10 10 10 COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 10 ARTICOLO 12 ARTICOLO 13 ARTICOLO 14 ARTICOLO 15 10 11 11 11 OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’ASSICURATO APPENA REGISTRATO OBBLIGHI DI INFORMAZIONE GENERALI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE GENERALE OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’IP SALARI ARTICOLO 16 ARTICOLO 17 ARTICOLO 18 ARTICOLO 19 ARTICOLO 20 12 SALARIO DI BASE DEDUZIONE DI COORDINAMENTO SALARIO ASSICURATO MANTENIMENTO DEL SALARIO ASSICURATO SALARIO DI BASE DETERMINANTE 12 12 12 12 13 FINANZIAMENTO 13 ARTICOLO 21 ARTICOLO 22 ARTICOLO 23 ARTICOLO 24 ARTICOLO 25 ARTICOLO 26 ARTICOLO 27 ARTICOLO 28 ARTICOLO 29 ARTICOLO 30 ARTICOLO 31 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 FONDI DELL’IP OBBLIGO CONTRIBUTIVO CONTRIBUTO TOTALE ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO TOTALE RIPARTIZIONE TRA ASSICURATI E DATORE DI LAVORO PIANO DI RISPARMIO SUPPLEMENTARE ACQUISTO DI PRESTAZIONI ACQUISTO PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO LIMITAZIONI DI ACQUISTO VERSAMENTI DEL DATORE DI LAVORO IMPIEGO DEI FONDI E ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI 16 ARTICOLO 32 ARTICOLO 33 16 16 PRESTAZIONI ASSICURATE FORMA DELLE PRESTAZIONI 2 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 ARTICOLO 34 ARTICOLO 35 ADEGUAMENTO DELLE RENDITE LIQUIDAZIONE IN CAPITALE ARTICOLO 36 CONSENSO DEL PARTNER ARTICOLO 37 ARTICOLO 38 CONDIZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ARTICOLO 39 LUOGO DEL PAGAMENTO ARTICOLO 40 PRESTAZIONI DISCREZIONALI ARTICOLO 41 PRESCRIZIONE 16 16 16 17 17 17 17 17 COORDINAMENTO 18 ARTICOLO 42 ARTICOLO 43 NORME DI COORDINAMENTO AZIONE CRIMINALE ARTICOLO 44 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO ARTICOLO 45 SURROGAZIONE 18 18 18 19 CAPITALE DI PREVIDENZA ARTICOLO 46 ARTICOLO 47 ARTICOLO 48 CAPITALE DI PREVIDENZA CAPITALE DI VECCHIAIA CAPITALE SUPPLEMENTARE ARTICOLO 49 ARTICOLO 50 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA LIMITAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA 19 19 19 19 20 20 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA 20 ARTICOLO 51 PENSIONAMENTO ORDINARIO SECONDO REGOLAMENTO 20 ARTICOLO 52 ARTICOLO 53 ARTICOLO 54 ARTICOLO 55 ARTICOLO 56 DATA DEL PENSIONAMENTO NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO A UNA RENDITA DI VECCHIAIA AMMONTARE DELLA RENDITA DI VECCHIAIA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE RENDITA TRANSITORIA 20 20 20 21 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ ARTICOLO 57 ARTICOLO 58 CONCETTO DI INVALIDITÀ GRADO DI INVALIDITÀ ARTICOLO 59 ARTICOLO 60 ARTICOLO 61 ARTICOLO 62 ARTICOLO 63 ARTICOLO 64 ARTICOLO 65 ARTICOLO 66 ARTICOLO 67 CAMBIAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA DI INVALIDITÀ DISTURBI ORGANICI NON OGGETTIVABILI INIZIO DEL PAGAMENTO DELLA RENDITA CALCOLO DELLE PRESTAZIONI AMMONTARE DELLA RENDITA DI INVALIDITÀ LIMITAZIONI AI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO IN CASO DI INVALIDITÀ ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 PRESTAZIONI DI DECESSO 24 ARTICOLO 68 ARTICOLO 69 ARTICOLO 70 ARTICOLO 71 ARTICOLO 72 PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PARTNER CONVIVENTE NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER IL PARTNER AMMONTARE DELLA RENDITA PER IL PARTNER CAPITALE SUPPLEMENTARE IN CASO DI DECESSO RENDITA PER SUPERSTITI PER IL PARTNER SOTTO FORMA DI LIQUIDAZIONE IN 24 24 24 24 ARTICOLO 73 ARTICOLO 74 ARTICOLO 75 ARTICOLO 76 CAPITALE PAGAMENTO IN CASO DI (NUOVO) MATRIMONIO O (NUOVA) CONVIVENZA DIRITTO AL CAPITALE DI DECESSO CERCHIE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMONTARE DEL CAPITALE DI DECESSO 24 25 25 25 25 3 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 ARTICOLO 77 DIRITTI DEI CONIUGI DIVORZIATI RENDITA PER I FIGLI 25 26 ARTICOLO 78 ARTICOLO 79 CONCETTO DI FIGLIO LIMITE D’ETÀ 26 26 ARTICOLO 80 ARTICOLO 81 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER I FIGLI AMMONTARE DELLA RENDITA PER I FIGLI 26 26 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO (PROPRIETÀ ABITATIVA)26 ARTICOLO 82 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO DIVORZIO ARTICOLO 83 26 27 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI DIVORZIO 27 PRESTAZIONE DI USCITA 27 27 ARTICOLO 84 DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI USCITA ARTICOLO 85 ARTICOLO 86 BASI DI CALCOLO ENTITÀ E SCADENZA ARTICOLO 87 ARTICOLO 88 INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE DI USCITA TRASFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI USCITA ARTICOLO 89 VERSAMENTO IN CONTANTI ARTICOLO 90 ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE 27 27 28 28 28 28 ORGANIZZAZIONE DELL’IP E INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO 29 ARTICOLO 91 ORGANIZZAZIONE DELL’IP ARTICOLO 92 INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO DELL’IP 29 29 LIQUIDAZIONE TOTALE, LIQUIDAZIONE PARZIALE E INTEGRAZIONE 29 ARTICOLO 93 ARTICOLO 94 ARTICOLO 95 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE INTEGRAZIONE 29 29 29 SOTTOCOPERTURA E MISURE DI RISANAMENTO 30 ARTICOLO 96 ARTICOLO 97 SOTTOCOPERTURA MISURE DI RISANAMENTO 30 ARTICOLO 98 LIMITAZIONI DEI DIRITTI CONTEMPLATI NEL REGOLAMENTO IN CASO DI SOTTOCOPERTURA DELL’IP 30 30 DISPOSIZIONI FINALI 30 ARTICOLO 99 ASPETTATIVE ARTICOLO 100 ADEGUAMENTI, LACUNE E INTERPRETAZIONE ARTICOLO 101 CONTROVERSIE ARTICOLO 102 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE ARTICOLO 103 ENTRATA IN VIGORE 30 30 31 31 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 104 31 ALIQUOTE DI CONVERSIONE PER LE DONNE NATE TRA IL 1950 E IL 1952 E UOMINI 31 NATI TRA IL 1949 E IL 1951 4 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 APPENDICE 1: TABELLA D’ACQUISTO, RENDITA DI VECCHIAIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO 32 APPENDICE 2: TABELLA D’ACQUISTO, PENSIONAMENTO ANTICIPATO 33 APPENDICE 3: TABELLA D'ACQUISTO, CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE 34 APPENDICE 4: BASI TECNICHE E ALIQUOTE DI CONVERSIONE 35 APPENDICE 5: ALIQUOTE DI CONVERSIONE ASSICURATI NATI TRA IL 1949 IL 1952 36 APPENDICE 6: TABELLA D’ACQUISTO, RENDITA TRANSITORIA 38 APPENDICE 7: DEFINIZIONE DEL SALARIO VARIABILE 39 5 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 ABBREVIAZIONI AVS LAVS Datore di lavoro Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Galenica SA e società collegate (in stretta relazione a livello economico e finanziario) LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità AELS Associazione europea di libero scambio UE Unione europea LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità AI Assicurazione di invalidità LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAM Legge federale sull’assicurazione militare CO Codice delle obbligazioni LUD Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali Regolamento Regolamento di previdenza per l’IP Consiglio di fondazione dell’IP Organo supremo dell’IP LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni IP Galenica Fondazione di previdenza (l’abbreviazione IP significa istituto di previdenza) CC Codice civile svizzero 6 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 OSSERVAZIONI A MARGINE 1 Il presente regolamento si rivolge ai soggetti di ambo i sessi. La limitazione alla forma maschile è dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità. 2 I termini «salario» e «rendita» vengono usati nel presente regolamento rispettivamente con il significato di «salario annuo» e «rendita annua». DEFINIZIONI 1 Il termine «assicurato» nel prosieguo indica una persona assicurata attraverso l’IP ai sensi del presente regolamento, la quale non è individuabile quale beneficiario né quale beneficiario interessato da misure di reintegrazione. 2 Il termine «avente diritto» nel prosieguo indica il titolare di diritti e doveri risultanti dal proprio stato ai sensi del presente regolamento. 3 Il termine «beneficiario» nel prosieguo indica una persona che percepisce una prestazione di vecchiaia, invalidità o decesso dall’IP. 4 Il termine «beneficiario interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un beneficiario soggetto a misure di reintegrazione ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità. 5 Il termine «beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità dell’IP. 6 Il termine «beneficiario esterno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità da un altro istituto di previdenza. 7 Il termine «caso di previdenza» indica l’insorgere di uno dei tre rischi coperti dall’IP, vale a dire il raggiungimento dell’età di pensionamento, il decesso e l’invalidità. 8 Il termine «persona parzialmente invalida» e «parzialmente invalido» nel prosieguo indica un beneficiario in grado di esercitare un’attività lucrativa parziale. Le persone parzialmente invalide sono considerate assicurate per la loro restante abilità al lavoro. Tutti i valori di riferimento menzionati nel presente regolamento vengono ridotti in misura proporzionale al diritto alla rendita. 9 Il termine «partner registrato» indica una persona dello stesso sesso dell’assicurato o del beneficiario, con cui quest’ultimo ha costituito ufficialmente un’unione domestica ai sensi della Legge sull’unione domestica registrata (LUD). Nell’applicazione del presente regolamento di previdenza è prevista l’equiparazione delle seguenti persone o azioni: a. il/la partner registrato/a e il/la coniuge; b. la registrazione dell’unione domestica e il matrimonio; c. lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata e il divorzio. 10 Il termine «rendita versata dall’AI» nel prosieguo indica l’intera prestazione di rendita dell’AI. In caso di calcolo misto da parte dell’AI (componente remunerata / componente non remunerata) il termine «rendita versata dall’AI» ai sensi del presente regolamento corrisponde alla quota proporzionale a copertura dell’attività lucrativa remunerata. 11 Il termine «persona che vive sola» nel prosieguo indica assicurati o beneficiari con stato civile celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a. 7 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 BASI GIURIDICHE E SCOPO Articolo 1 Basi giuridiche 1 L’IP è stata costituita mediante atto pubblico del 22 ottobre 1940. 2 L’IP è iscritta nel registro di commercio del Canton Berna e nel registro della previdenza professionale della Confederazione. 3 L’IP è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni (ABSPF). Articolo 2 Basi statutarie 1 Il presente regolamento si fonda sull’art. 2.3 dello statuto dell’IP. 2 Il Consiglio di fondazione dell’IP provvede all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 3 Scopo generale e campo di applicazione Scopo dell’IP è l’assicurazione dei collaboratori del datore di lavoro nonché dei loro superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, attraverso le prestazioni citate nel presente regolamento. Articolo 4 Obiettivo di previdenza 1 L’IP mira, integrando la rendita completa AVS e senza un piano di risparmio supplementare, di raggiungere un obiettivo di previdenza del 70% dell’ultimo salario di base alla data del pensionamento ordinario. 2 A questo scopo l’IP adotta un sistema finanziario individuale, che è costituito in modo che un assicurato che aderisce all’IP successivo al compimento del 24° anno di età, con una normale evoluzione del salario e una remunerazione media del 2% del capitale previdenziale può ottenere al pensionamento ordinario il massimo dell’obiettivo di prestazioni. 3 Tale obiettivo previdenziale massimo non costituisce una garanzia di prestazione. Articolo 5 Garanzia minima Ai sensi della LPP, l’IP assicura una previdenza oltre i requisiti minimi di legge. In ogni caso vengono garantite le prestazioni minime previste dalla LPP. CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE Articolo 6 Copertura assicurativa 1 I collaboratori del datore di lavoro sono assicurati tramite l’IP dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. 2 Le seguenti persone non assicurate: a. i collaboratori con un salario di base non superiore a 1,5 volte la rendita minima AVS. Per gli assicurati parzialmente invalidi e parzialmente pensionati nonché per i collaboratori impiegati a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, tale soglia di assoggettamento viene calcolata proporzionalmente al grado di occupazione; 8 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 b. i collaboratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi (ove il rapporto di lavoro fosse prorogato oltre tale termine, l’assicurazione decorre dalla data dell’accordo di proroga); c. i collaboratori invalidi per almeno il 70% ai sensi dell’AI nonché i beneficiari esterni interessati da misure di reintegrazione; d. i collaboratori per i quali il datore di lavoro non è soggetto al versamento di contributi AVS; e. i collaboratori che in Svizzera svolgono un’attività a tempo determinato, che beneficiano di sufficienti misure previdenziali all’estero, nella misura in cui la domanda per l’esonero dell’assicurazione sia presentata dal collaboratore stesso. In tale contesto, restano ferme le norme di coordinamento dei regolamenti UE. Articolo 7 Riserve per ragioni di salute 1 Se l’assicurato presenta all’entrata nell’IP un elevato rischio di salute, l’IP emette nell’ambito consentito della legge e secondo le condizioni successive, una o più riserve per ragioni di salute nella copertura di rischi invalidità e decesso. 2 Per verificare l’elevato rischio di salute, l’IP invita l’assicurato, a compilare il questionario sulla salute oppure di sottoporsi eventualmente ad una visita medica. Il riassicuratore dell’IP può indipendentemente dalle procedure interne dell’IP come anche in base alle sue proprie condizioni emettere una riserva sulla salute. 3 Se l’assicurato non compila il questionario sulla salute oppure le sue risposte alle domande in riguardo non sono precise o complete rispettivamente non si sottopone ad una visita medica richiesta, viola l’obbligo di denuncia. In questo caso viene emesso una riserva per ragioni di salute. 4 L’IP emette una riserva per ragioni di salute con validità retroattiva a decorrere dalla data di entrata e lo comunica all’assicurato entro quattro settimane a partire dalla data successiva: a. al ricevimento delle raccomandazioni del medico di fiducia; b. al ricevimento delle richieste del riassicuratore competente; c. al momento che, l’IP ha la consapevolezza che l’assicurato ha violato l’obbligo di denuncia, significa non appena questo stato di fatto persiste inequivocabilmente. 5 L’IP si assume riserve per ragioni di salute emesse dalla IP precedente. La durata trascorsa sarà computata al nuovo termine della riserva. Articolo 8 Conseguenza della riserva per ragioni di salute 1 In presenza di una riserva per ragioni di salute, le prestazioni vengono ridotte alle prestazioni minime come contemplato dalla LPP. 2 La riserva per ragioni di salute ha una validità massima di cinque anni. Gli acquisti effettuati utilizzando la prestazione di uscita apportata non sono interessati dalle riserve per ragioni di salute. 3 Qualora si manifesti un rischio durante il periodo delle riduzioni, la riduzione viene prolungata oltre la durata della riserva. 4 Le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia sono consentite solamente se il diritto a prestazioni di invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del pensionamento ordinario. 9 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 9 Inizio dell’assicurazione L’assicurazione decorre dal giorno in cui l’assicurato inizia o dovrebbe iniziare un lavoro conformemente al suo contratto di lavoro, ma, in ogni caso, non appena si avvia lungo il tragitto per recarsi al posto di lavoro. Articolo 10 Termine dell’assicurazione 1 L’assicurazione con l’IP termina: a. se il salario di base è inferiore a 1,5 volte la rendita minima AVS (in caso di un progressivo prelievo anticipato della rendita, di invalidità parziale o di occupazione a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, la soglia viene adeguata alla restante attività); b. in caso di uscita dall’IP; c. qualora le prestazioni nel caso di previdenza vengano versate interamente sotto forma di capitale. 2 Se l’assicurato non passa a un nuovo istituto di previdenza, la copertura dei rischi di decesso e invalidità resta in vigore per un mese dal termine dell’assicurazione. 3 Sono fatte salve le disposizioni del presente regolamento per beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione. Articolo 11 Assicurazione in caso di congedo non retribuito 1 In caso di congedo non retribuito un assicurato che non è più soggetto alla previdenza professionale ai sensi del presente regolamento può farsi assicurare su base volontaria presso l’IP nella stessa misura finora prevista: a. previdenza professionale globale o b. esclusivamente prestazioni di vecchiaia o c. esclusivamente prestazioni in caso di invalidità e decesso. 2 Questa assicurazione esterna, che la cui durata massima è un anno, decorrerà dal primo giorno del congedo non retribuito. 3 L’obbligo di contribuzione riguarda esclusivamente l’assicurato esterno. 4 L’assicurazione esterna viene disciplinata attraverso un accordo separato. COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE Articolo 12 Obbligo di informazione del nuovo assicurato 1 Al momento dell’affiliazione all’IP, l’assicurato provvede a trasferire immediatamente all’IP la prestazione di uscita percepita dall’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nonché tutti gli averi sotto forma di polizze o conti di libero passaggio. 2 L’assicurato deve fornire all’IP tutte le informazioni riguardanti la propria situazione previdenziale, segnatamente: a. l’importo/gli importi da trasferire all’IP ai sensi del capoverso 1, in particolare l’importo del suo avere di vecchiaia nonché i dati di contatto degli istituti di previdenza che devono eseguire un trasferimento; b. l’importo della prestazione di uscita all’età di 50 anni dopo il 31 dicembre 1994; c. l’importo della prestazione di uscita in caso di matrimonio, qualora sia stato contratto dopo il 31 dicembre 1994; 10 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 d. l’importo della prima prestazione di uscita conosciuta a partire dal 1° gennaio 1995 inclusa la data in cui è stata calcolata; e. l’importo dei prelievi anticipati non ancora rimborsati e le costituzioni in pegno correnti, ove presenti, nonché la data dell’ultimo prelievo anticipato; f. eventuali riserve per ragioni di salute da parte dei precedenti istituti di previdenza unitamente alla relativa data di entrata in vigore; g. se esiste un elevato rischio di salute. 3 Se l’assicurato presenta all’inizio del periodo assicurativo secondo il regolamento, un elevato rischio di salute, deve informare immediatamente lo stato delle cose all‘IP, Questo avviso è particolarmente obbligatorio, se l’assicurato percepisce prestazioni d’invalidità oppure ha presentato una relativa richiesta all’assicurazione d’invalidità, se percepisce indennità giornaliere dall’assicurazione malattie o infortuni oppure se per ragioni mediche ha un elevato rischio di salute. Articolo 13 Obblighi di informazione generali 1 Gli assicurati, i beneficiari o gli aventi diritto a prestazioni di qualsiasi tipo (vecchiaia, invalidità, decesso) sono tenuti a fornire all’IP di propria iniziativa, direttamente o attraverso il datore di lavoro, tutte le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell’applicazione del presente regolamento. 2 In particolare, devono comunicare all’IP quanto prima qualsiasi variazione del loro stato civile o della loro situazione personale (cambiamento di indirizzo, matrimonio, unione domestica registrata, convivenza, divorzio, vedovanza, prova di esistenza in vita e così via) o le prestazioni percepite da terzi. 3 Inoltre, i beneficiari devono informare immediatamente l’IP di qualsiasi nascita, adozione, riconoscimento nonché decesso di un figlio e indicare se i figli in età compresa tra i 20 e i 25 seguono una formazione professionale o l’hanno terminata. 4 Anche il datore di lavoro è tenuto a trasmettere immediatamente all’IP tutte le informazioni e i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento e che ha ricevuto dai collaboratori o per altre vie. Articolo 14 Violazione dell’obbligo di informazione generale L’IP rinvia la copertura assicurativa o il versamento delle prestazioni, li riduce, sospende o sopprime, se l’assicurato, il beneficiario o l’avente diritto non ha adempiuto ai suoi obblighi di informazione o si è rifiutato di presentare i documenti originali comprovanti il suo diritto a dette prestazioni. Articolo 15 Obbligo di informazione dell’IP 1 Quando un assicurato entra nell’IP, quest’ultima gli consegna un certificato di previdenza e gli fornisce il presente regolamento. 2 L’IP notifica per iscritto a ogni beneficiario o avente diritto la nascita di un diritto alla prestazione. 3 Una volta l’anno l’IP deve: a. consegnare all’assicurato un certificato di assicurazione contenente i suoi diritti individuali. Il calcolo dei diritti avviene nella modalità indicata nel presente regolamento. In caso di scostamenti del certificato di assicurazione dal presente regolamento, quest’ultimo avrà carattere vincolante; b. informare gli assicurati e i beneficiari in merito alla propria organizzazione,il proprio finanziamento e la composizione del Consiglio di fondazione nonché fornire i nomi e le funzioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, dell’ufficio di revisione e dei gestori patrimoniali. 4 Su richiesta devono essere forniti agli assicurati il conto annuale e il rapporto annuale. Inoltre, l’IP su richiesta deve rendere noti il rendimento del capitale, lo sviluppo del rischio attuariale, i costi amministrativi, le basi di calcolo per il capitale di copertura, le ulteriori riserve e il grado di copertura. Tali informazioni si basano sull’ultimo rapporto del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. 11 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 SALARI Articolo 16 Salario di base 1 Il salario di base consta di quanto segue: a. il salario fisso, soggetto all’AVS sulla base dell’effettivo salario orario, giornaliero o mensile dell’assicurato al 1° gennaio dell’anno in corso o alla data della sua entrata nell’IP; b. la componente salariale variabile stabilita nell’Appendice 7 costituita da bonus di performance e partecipazioni agli utili ad esclusione dei long term incentives definiti nel regolamento del personale. 2 Non sono incluse altre componenti salariali. Lo stesso vale per il reddito da ore di straordinario, redditi occasionali e compensi irregolari quali indennità pasti, indennità di residenza, indennità per veicoli, indennità per missioni all’estero, nonché indennizzi e prestazioni analoghe. Non si tiene neanche conto di un salario eventualmente appena percepito da un beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione. 3 Il salario di base massimo assicurabile equivale a trenta volte la rendita completa massima dell’AVS. Articolo 17 Deduzione di coordinamento 1 La deduzione di coordinamento è pari a 80/65 della rendita completa minima dell’AVS. 2 In caso di pensionamento parziale, invalidità parziale o occupazione a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, la deduzione di coordinamento viene stabilita in misura proporzionale al grado di occupazione. Articolo 18 Salario assicurato 1 Il salario assicurato corrisponde al salario di base meno la deduzione di coordinamento. 2 Il salario assicurato ammonta come minimo al 150% della rendita completa minima dell’AVS meno la deduzione di coordinamento. 3 Il salario assicurato verrà adeguato a ogni variazione del salario di base. Articolo 19 Mantenimento del salario assicurato 1 Gli assicurati che non percepiscono ancora prestazioni di vecchiaia, in caso di riduzione del salario a partire dal 58° anno di età, possono richiedere che l’ultimo salario assicurato venga mantenuto fino al pensionamento ordinario secondo regolamento. Il salario può essere decurtato al massimo del 50%. 2 Le modalità di mantenimento dell’ultimo salario assicurato vengono disciplinate in un accordo separato. 12 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 20 Salario di base determinante 1 Il salario di base determinante ai fini dell’applicazione delle norme di coordinamento è pari: a. al salario di base dell’assicurato alla data della decisione AI; b. all’ultimo salario di base soggetto a contribuzione presso l’IP, qualora l’assicurato non percepisca più un salario; c. al salario di base dell’assicurato al momento del decesso. 2 I valori riportati al capoverso 1 sono soggetti a un aumento pari all’assegno familiare percepito fino alla data in questione. 3 Le modifiche del salario stabilite per iscritto prima dell’entrata in vigore della decisione AI o del giorno del decesso sono considerate. FINANZIAMENTO Articolo 21 Fondi dell’IP L’IP viene finanziato mediante: a. b. c. d. e. i contributi degli assicurati; i contributi del datore di lavoro; i versamenti e gli acquisti degli assicurati, incluse le prestazioni di entrata; i versamenti e le liberalità del datore di lavoro; i proventi generati dal patrimonio. Articolo 22 Obbligo contributivo 1 L’assicurato e il datore di lavoro versano i contributi all’IP dall’inizio alla fine dell’assicurazione, ma al massimo a seconda del caso: a. fino alla fine del mese in cui l’assicurato è deceduto; b. fino alla nascita del diritto a una rendita di vecchiaia completa, ma al massimo fino all’età ordinaria di pensionamento secondo regolamento; c. fino all’inizio dell’esonero dal pagamento dei contributi conformemente al presente regolamento. 2 Gli assicurati i cui rapporti di lavoro si estendono oltre l’età ordinaria di pensionamento regolamentare possono richiedere di proseguire il versamento dei contributi. L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro viene meno contestualmente a quello dell’assicurato al termine del rapporto di lavoro. 3 Permangono riservate le disposizioni speciali volte alla limitazione della costituzione del capitale di previdenza da una parte e, dall'altra, all'obbligo di contribuzione delle persone assicurate in caso di congedo non retribuito. 4 I contributi degli assicurati vengono detratti in dodici rate mensili dal loro salario e accreditati all’IP. 5 Il datore di lavoro deve all’IP la totalità dei contributi, che verserà non oltre la fine del mese di accertamento. 13 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 23 Contributo totale Gli assicurati e il datore di lavoro versano all’IP un contributo totale pari: a. al 3,5% a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. La contribuzione termina il 31 dicembre successivo al compimento del 24° anno di età b. al 19,1% a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età. Articolo 24 Assegnazione del contributo totale 1 Il contributo totale del 3,5% è destinato interamente al finanziamento delle prestazioni di invalidità e decesso nonché delle spese e gli altri oneri, a eccezione dei costi di gestione del patrimonio dell’IP. 2 Il contributo totale del 19,1% viene ripartito come segue: il 15,6% serve al finanziamento della quota di risparmio e il 3,5% alle prestazioni di invalidità e decesso, alle spese e agli altri oneri, a eccezione dei costi di gestione del patrimonio dell’IP. Articolo 25 Ripartizione tra assicurati e datore di lavoro 1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e fino al 31 dicembre successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo dell’assicurato è pari all'1% del salario assicurato; il datore di lavoro versa il 2,5%. 2 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età l'assicurato versa come contributo il 6,5% del salario assicurato; il datore di lavoro versa il 12,6%. Articolo 26 Piano di risparmio supplementare 1 L'assicurato può, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, tuttavia al più presto dal 1° gennaio successivo all'entrata nell’IP, aderire volontariamente al piano di risparmio supplementare e in seguito cambiare la sua scelta il 1° gennaio di ogni anno. 2 Il contributo di risparmio supplementare a carico dell’assicurato ammonta al 2,6% del salario assicurato. Articolo 27 Acquisto di prestazioni 1 Gli assicurati i cui obiettivi assicurativi individuali considerando la rendita completa dell’AVS sono inferiori all'obiettivo assicurativo del 70% del salario di base, possono acquistare prestazioni assicurative al momento dell'affiliazione o durante il periodo di assicurazione. 2 L'importo massimo per gli acquisti è indicato nella tabella dell'Appendice 1. 3 Mediante versamento volontario del contributo di risparmio supplementare previsto nel presente regolamento, l'assicurato può riscattare anche gli anni contributivi mancanti del piano di risparmio supplementare (Appendice 3). Articolo 28 Acquisto per pensionamento anticipato 1 L'assicurato ha la possibilità di effettuare acquisti al fine di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e prefinanziare la rendita transitoria AVS. 2 L'importo massimo per gli acquisti viene calcolato tenendo conto della riduzione dovuta al versamento anticipato della rendita nonché delle basi tecniche dell’IP (Appendice 2). 14 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 29 Limitazioni di acquisto 1 Ogni assicurato può effettuare al massimo un acquisto due volte l'anno. 2 Gli assicurati devono confermare per iscritto che la totalità delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti nel quadro della previdenza professionale in Svizzera non supera l'obiettivo di previdenza stabilito per legge. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la limitazione della costituzione del capitale di previdenza trovano applicazione anche in tale contesto. 3 Gli assicurati che hanno effettuato un prelievo anticipato devono rimborsarlo prima di poter riscattare delle prestazioni. Tale clausola non riguarda i prelievi anticipati che secondo il regolamento non possono più essere rimborsati. 4 Per gli assicurati che si sono trasferiti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 e non hanno mai aderito a un istituto di previdenza della Svizzera, nei primi cinque anni successivi all’entrata nella previdenza professionale in Svizzera, l’importo annuo di acquisto non può superare il 20% del salario assicurato. Decorso tale termine tali assicurati possono riscattare la totalità delle prestazioni assicurative regolamentari. 5 Gli assicurati possono richiedere l'acquisto delle prestazioni assicurative mediante trasferimento dei diritti o degli averi di previdenza maturati all'estero. Il limite fissato nel precedente capoverso non si applica laddove vengano soddisfatte le seguenti condizioni (su base cumulativa): a. il trasferimento avviene direttamente da un sistema della previdenza professionale estero all’IP; b. l'assicurato in occasione di tale trasferimento non richiede una deduzione per imposte dirette, siano esse federali, cantonali o comunali; c. l'assicurato autorizza l’IP a reperire tutte le informazioni necessarie per il trasferimento presso il sistema della previdenza professionale estero, o a fornire tutte le informazioni richieste da tale sistema o allo Stato competente ai fini del trasferimento stesso. Articolo 30 Versamenti del datore di lavoro 1 In caso di ristrutturazione dell'impresa il datore di lavoro può effettuare versamenti all’IP al fine di aumentare le prestazioni di vecchiaia per i collaboratori interessati dalle misure di ristrutturazione. 2 Tali versamenti sono destinati esclusivamente ai collaboratori che non hanno raggiunto l'età pensionabile ai sensi del presente regolamento. Articolo 31 Impiego dei fondi e adeguamento delle prestazioni 1 I restanti fondi dell’IP contribuiscono a finanziare le riserve che costituisce. 2 Il Consiglio di fondazione dell’IP può prelevare fondi dai mezzi liberi e dalle riserve tecniche appositamente predisposte al fine di garantire le prestazioni minime e raggiungere, nella misura del possibile, l'obiettivo di previdenza per tutti gli assicurati. 15 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI Articolo 32 Prestazioni assicurate L’IP assicura prestazioni in caso di: a. invalidità e decesso (a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) b. vecchiaia (a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età). Articolo 33 Forma delle prestazioni In linea generale, il pagamento delle prestazioni avviene sotto forma di rendita. Articolo 34 Adeguamento delle rendite Ogni anno il Consiglio di fondazione dell’IP decide se e in quale misura è necessario adeguare le rendite in corso. Le rendite correnti minime LPP per i superstiti e gli invalidi sono in ogni caso adeguate al rincaro conformemente alle disposizioni del Consiglio federale. Articolo 35 Liquidazione in capitale 1 L'assicurato e il partner superstite possono richiedere che la prestazione di vecchiaia o la rendita per il partner loro spettante venga versata in toto o in parte sotto forma di capitale. All’IP dovrà pervenire una richiesta scritta in tal senso. 2 Le prestazioni risultanti acquisti possono essere percepite sotto forma di capitale solo una volta trascorsi 3 anni. 3 Con il pagamento dell'intero capitale di previdenza vengono meno tutti i relativi diritti nei confronti dell’IP. In caso di pagamento di una parte del capitale, i diritti nei confronti dell’IP vengono ridotti immediatamente e proporzionalmente al versamento. 4 La richiesta di prestazione di capitale deve pervenire entro e non oltre tre mesi prima della data di pensionamento stabilita dall'assicurato ai sensi del presente regolamento. Superato tale termine non è più possibile revocarla. Gli assicurati possono tuttavia senza preavviso richiedere il versamento sotto forma di capitale di un quarto delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti. 5 Se la data di pensionamento viene stabilita dal datore di lavoro ed è precedente alla data del pensionamento ordinario secondo regolamento, l'assicurato deve presentare richiesta scritta di prelievo di capitale entro e non oltre tale data. 6 Le richieste di versamento delle prestazioni sotto forma di capitale in favore del partner superstite devono essere presentate entro i sei mesi successivi alla comunicazione circa l'entità della prestazione. 7 L’IP versa un capitale in luogo di una rendita se la rendita di vecchiaia o di invalidità risulta inferiore al 10% della rendita completa minima dell’AVS. Nelle rendite per il partner il valore soglia è pari al 6%, mentre nelle rendite per orfani al 2%. Articolo 36 Consenso del partner 1 Per ogni versamento in contanti è necessario il consenso scritto del partner. 2 La firma del partner può essere autenticata dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza o da un notaio. È altresì possibile presentarsi presso la sede dell’IP con un documento d'identità ufficiale e valido. 16 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 37 Condizioni per il versamento delle prestazioni 1 Qui di seguito vengono indicate le modalità di versamento delle prestazioni dell’IP. a. Rendite: su base mensile, a fine mese. b. Capitali: allorché esigibili, ma al più presto dopo presentazione di tutti i documenti di comprova del diritto alla prestazione. 2 Se l’IP, al fine di confermare o attuare il diritto alla prestazione, richiede che i documenti vengano firmati, è necessario che la firma dell'avente diritto venga autenticata: a. b. c. d. dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza; da un'istanza ufficiale amministrativa o giudiziale o un'istituzione analoga (posta); da un notaio; o di persona presentandosi presso la sede dell’IP esibendo un documento d'identità ufficiale e valido. Articolo 38 Rimborso delle prestazioni 1 L’IP può richiedere il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. 2 Il Consiglio di fondazione dell’IP può rinunciare a un rimborso se le due seguenti condizioni vengono adempiute cumulativamente: a. il beneficiario ha percepito le prestazioni illegittime in buona fede; b. il rimborso lo metterebbe in una situazione di difficoltà economica. Articolo 39 Luogo del pagamento 1 Per gli aventi diritto residenti in Svizzera, le prestazioni esigibili ai sensi del presente regolamento vengono accreditate sul loro conto bancario o postale svizzero. 2 Su richiesta dell'avente diritto i pagamenti vengono effettuati sul conto bancario nel paese dell'UE/AELS in cui risiede. 3 Per chi non risiede in Svizzera o in un paese dell'UE/AELS, il pagamento avverrà su un conto bancario o postale svizzero che deve essere indicato dall'avente diritto. Articolo 40 Prestazioni discrezionali 1 Il Consiglio di fondazione dell’IP in via discrezionale può versare le prestazioni agli assicurati e ai relativi aventi diritto che si trovano inequivocabilmente in uno stato di indigenza. 2 Il tipo e l'entità delle prestazioni discrezionali vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione dell’IP; in nessun caso devono risultare superiori all'obiettivo di previdenza disciplinato nel presente regolamento. Articolo 41 Prescrizione 1 I diritti alle prestazioni non cadono in prescrizione a condizione che l'assicurato non abbia lasciato l’IP a seguito di un caso di previdenza. 2 I provvedimenti volti alla riscossione dei crediti si basano sulle disposizioni generali della LPP e del CO in merito alla prescrizione. 17 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 COORDINAMENTO Articolo 42 Norme di coordinamento 1 In caso di invalidità o decesso l’IP riduce le sue prestazioni se le stesse, unitamente ad altre prestazioni versate per lo stesso motivo producono un reddito sostitutivo che supera il salario di base determinante contemplato nel presente regolamento. Le altre prestazioni in questione sono: a. prestazioni dell'AVS/AI ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e di tutte le altre prestazioni analoghe; b. prestazioni della LAINF e dell'assicurazione facoltativa (cofinanziata dal datore di lavoro) contro gli infortuni a eccezione degli indennizzi per danni d'integrità e di tutte le altre prestazioni analoghe; c. prestazioni della LAM; d. prestazioni di altre assicurazioni sociali, istituti di previdenza o altri istituti di assicurazione che vengono cofinanziati dal datore di lavoro; e. salario corrisposto dal datore di lavoro o indennizzi versati al posto del salario, a condizione che questi ultimi coprano almeno l'80% del salario perso e la metà come minimo sia finanziata dal datore di lavoro; f. reddito da un'attività lucrativa esercitata da una persona parzialmente invalida o reddito sostitutivo che potrebbe ancora ottenere un beneficiario svolgendo un'attività lucrativa ragionevole, a eccezione del reddito sostitutivo appena ottenuto da un beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione. 2 Tutte le prestazioni dell’IP sono ridotte proporzionalmente. Eventuali prelievi di capitale da altri istituti sono trasformati in rendita ricorrendo alle basi tecniche dell’IP. Le prestazioni di vecchiaia sono decurtate solo se il diritto a prestazioni di invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del pensionamento ordinario. 3 Le condizioni e l'entità della riduzione vengono sottoposte a verifica e le prestazioni adeguate di conseguenza se almeno uno degli elementi utilizzati per il primo calcolo delle prestazioni eccessive ha subito un cambiamento sostanziale. Sono fatti salvi gli adeguamenti delle prestazioni a seguito di una variazione dello stato civile e il versamento di nuove prestazioni per effetto di una revisione della legge. 4 La nuova verifica sarà in ogni caso eseguita alle condizioni applicate al momento della nascita del diritto originario alla prestazione. 5 Se la situazione personale di un beneficiario subisce un cambiamento particolarmente importante, ciò comporterà la nascita di un nuovo diritto. In tal caso, la nuova verifica avverrà il giorno in cui viene avanzato il diritto alla nuova prestazione e in tal caso per il calcolo del coordinamento sarà determinante il salario al momento del sorgere del diritto originario, con allineamento all'indice delle retribuzioni dell'UFIAML fino alla nascita del nuovo diritto.. Articolo 43 Azione criminale L’IP sospende le prestazioni o le sopprime laddove il decesso dell’assicurato sia stato causato da un'azione criminale dell'avente diritto. Articolo 44 Cessione e costituzione in pegno Le prestazioni dell’IP sono intese esclusivamente per scopi di previdenza; il diritto alla prestazione non può pertanto essere ceduto né costituito in pegno, fintanto che non diventa esigibile. Restano escluse da tale clausola le misure di promozione della proprietà abitativa. 18 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 45 Surrogazione 1 Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, l'istituto di previdenza subentra, al momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni previste dalla legge, nei diritti dell’assicurato, dell'avente diritto e dei superstiti e può richiedere una cessione di tali diritti contro detti terzi per le prestazioni nell’ambito della previdenza estesa. 2 In caso di mancata cessione l’IP può sospendere le prestazioni nell’ambito della previdenza estesa. CAPITALE DI PREVIDENZA Articolo 46 Capitale di previdenza Il capitale di previdenza è composto dal capitale di vecchiaia e dal capitale supplementare. Articolo 47 Capitale di vecchiaia L’IP gestisce per ogni assicurato un capitale di vecchiaia individuale che consta di quanto segue: a. Averi: + il contributo di risparmio totale; + il contributo di risparmio supplementare dell’assicurato derivante dal piano di risparmio supplementare; + la/e prestazione/i di entrata versata/e dall’assicurato; + tutti gli acquisti e i versamenti, tra cui anche i rimborsi dei prelievi anticipati e i trasferimenti dal capitale supplementare; + tutti gli importi pervenuti presso l’IP a favore dell’assicurato; + gli interessi; b. Impegni: - Articolo 48 le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita; i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa; i prelievi anticipati in caso di divorzio; ogni importo erogato dall’IP a favore dell’assicurato. Capitale supplementare L’IP gestisce per ogni assicurato un capitale supplementare individuale che consta di quanto segue: a. Averi: + + + gli acquisti dell’assicurato a compensazione della riduzione della prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato; gli acquisti dell’assicurato per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS; gli interessi; b. Impegni: - le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita; le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa; le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi anticipati nell'ambito di un divorzio. 19 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 49 Remunerazione del capitale di previdenza 1 L'importo della remunerazione del capitale di previdenza viene fissato dal Consiglio di fondazione dell’IP come segue: a. all’inizio di ciascun anno (tasso di interesse al momento di apertura); b. alla fine di ciascun anno (tasso d'interesse di chiusura): si tratta del tasso d’interesse effettivo per l'anno trascorso che tiene conto della reale situazione finanziaria dell’IP. 2 Il capitale di previdenza dell’assicurato, che durante l’anno esce dall’IP, viene remunerato con il tasso d’interesse di apertura. 3 In deroga dal capoverso 2, il capitale di previdenza dell’assicurato che esce al 31 dicembre dall’IP, viene remunerato con il tasso d’interesse di chiusura. Articolo 50 Limitazione alla costituzione del capitale di previdenza 1 Se un assicurato rinuncia al suo pensionamento anticipato già avviato, il processo di accumulo del capitale di previdenza viene fissato in base ai principi attuariali in maniera tale che le prestazioni assicurate superino l'obiettivo di previdenza previsto dal presente regolamento di massimo il 5%. 2 La riduzione è effettuata come segue: a. riduzione o sospensione dei contributi di risparmio; b. riduzione o sospensione della remunerazione; 3 Queste disposizioni non trovano tuttavia applicazione se l'obiettivo di previdenza viene superato per una ragione esterna, non prevista dall'assicurato. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA Articolo 51 Pensionamento ordinario secondo regolamento L’età ordinaria di pensionamento regolamentare viene raggiunta al compimento del 65° anno di età. Articolo 52 Data del pensionamento 1 L'assicurato può stabilire l'inizio del suo pensionamento tra i 58 e i 70 anni, ma al più presto al termine del rapporto di lavoro. 2 L'assicurato che dopo il compimento del 58° anno di età riduce il suo grado di occupazione di almeno il 20% può percepire la corrispondente percentuale di prestazioni di vecchiaia. In caso di versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia trovano applicazione le disposizioni del regolamento. 3 In caso di ristrutturazione dell'azienda e in deroga al capoverso 1, il Consiglio di fondazione dell’IP può decidere di anticipare l'età minima di pensionamento a 55 anni. Articolo 53 Nascita ed estinzione del diritto a una rendita di vecchiaia 1 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia alla data di pensionamento. 2 Il diritto a una rendita di vecchiaia decade alla fine del mese in cui il beneficiario muore. Articolo 54 Ammontare della rendita di vecchiaia 1 L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde al capitale di previdenza dell’assicurato convertito in rendita e maturato alla data di pensionamento. 20 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 2 L'aliquota di conversione viene calcolata utilizzando le basi tecniche dell’IP, l'età e il sesso dell’assicurato (Appendice 4). Articolo 55 Liquidazione in capitale 1 Qualora l'assicurato opti per la liquidazione in capitale, quest'ultima verrà versata alla data di pensionamento. 2 Un’eventuale liquidazione totale in capitale corrisponde al capitale di previdenza dell’assicurato maturato alla data di pensionamento. Articolo 56 Rendita transitoria 1 Se il pagamento della rendita di vecchiaia interviene prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'assicurato ha diritto a percepire una rendita transitoria AVS. 2 Il versamento della rendita transitoria avviene dall’inizio del versamento della rendita fino all’età di pensionamento AVS in vigore alla data del pensionamento. 3 L'assicurato stesso stabilisce l'ammontare della rendita transitoria, che non deve superare la rendita massima dell’AVS. 4 La rendita transitoria viene finanziata con il capitale di previdenza maturato alla data di pensionamento; ne consegue una diminuzione proporzionale della rendita di vecchiaia. L'assicurato può prefinanziare la rendita anche attraverso un acquisto. 5 In caso di decesso dell’assicurato che percepisce una rendita transitoria, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base della minore rendita di vecchiaia vitalizia. Il diritto alla rendita transitoria AVS non viene trasferito ai superstiti. PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ Articolo 57 Concetto di invalidità Un'invalidità conforme al regolamento sussiste laddove l'assicurato è considerato invalido ai sensi dell'AI. Articolo 58 Grado di invalidità L’IP assume il grado di invalidità riconosciuto dall'AI. Articolo 59 Cambiamento del grado di invalidità 1 Al variare del grado di invalidità viene adeguato di conseguenza il diritto alla prestazione . Restano riservate le disposizioni riguardanti i beneficiari interessati da misure di reintegrazione. 2 I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione sono obbligati a informare l’IP se il loro grado di invalidità cambia e se percepiscono prestazioni da terzi. 21 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 60 Diritto alle prestazioni di invalidità 1 I seguenti assicurati hanno il diritto a prestazioni di invalidità se non percepiscono prestazioni di vecchiaia dell’IP o se non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento regolamentare: a. gli assicurati che sono riconosciuti invalidi per almeno il 40% dall'AI e che erano assicurati presso l’IP all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità; b. gli assicurati che all'inizio del rapporto di lavoro a seguito di una disabilità congenita o insorta prima della maggiore età erano inabili per il 20% - 40% e che erano assicurati presso l’IP nel momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità, raggiunge un grado di almeno il 40%. 2 Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento regolamentare, la rendita di invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia. L'ammontare di tale rendita viene calcolato sulla base del capitale di previdenza con l'aliquota di conversione in vigore in quel momento. Articolo 61 Nascita ed estinzione del diritto alla rendita di invalidità 1 Il diritto a prestazioni di invalidità insorge dalla data della decisione AI e si estingue alla fine del mese in cui l’invalidità non sussiste più o l'avente diritto muore. Sono fatti salvi i diritti speciali di beneficiari, beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione e delle persone che conformemente al presente regolamento soffrono di disturbi organici non oggettivabili. 2 I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione, il cui grado di invalidità diminuisce a causa dell’aumento del grado di occupazione o della ripresa di un'attività lucrativa, restano assicurati per altri tre anni presso l’IP con gli stessi diritti. 3 Nell'eventualità di una nuova incapacità lavorativa pari ad almeno il 50% e di durata superiore a 30 giorni durante il periodo di protezione ai sensi del capoverso 2, l'assicurazione e le prestazioni di invalidità disciplinate nel presente regolamento permangono fintanto che l'assicurato percepisce una prestazione transitoria AI. 4 Durante il termine di protezione di cui al capoverso 2 l’IP adegua le sue prestazioni di invalidità fino all'importo delle prestazioni di invalidità per il grado di invalidità più basso dell’assicurato, se il nuovo salario supplementare percepito dall'assicurato compensa la decurtazione delle prestazioni. Articolo 62 Disturbi organici non oggettivabili 1 Le disposizioni del presente regolamento per i beneficiari interessati da misure di reintegrazione riguardano anche i soggetti che soffrono di disturbi organici non oggettivabili (quadri sindromali non chiari sotto il profilo eziopatogenetico senza un fondamento organico comprovabile) e la cui rendita versata dall'AI è stata decurtata o revocata. 2 Per le persone indicate al capoverso 1 interessate da nuove misure di reintegrazione, il diritto alle prestazioni di invalidità si estingue o diminuisce come previsto dal presente regolamento con l’estinzione o la riduzione della rendita versata dall'AI. Articolo 63 Inizio del pagamento della rendita Le prestazioni di rendita iniziano il giorno successivo all'estinzione del diritto al salario o alle indennità giornaliere che lo sostituiscono, tuttavia al più presto alla data di efficacia della decisione AI. Articolo 64 Calcolo delle prestazioni Le prestazioni assicurate sono calcolate alla data di efficacia della decisione AI in base ai dati personali dell’assicurato. Verranno dedotte eventuali prestazioni versate in contanti dall’IP tra la decisione AI e la data del calcolo della prestazione. 22 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 65 Ammontare della rendita di invalidità 1 In caso di invalidità totale, la rendita di invalidità corrisponde alla rendita di vecchiaia ordinaria prevista dal regolamento, tuttavia al massimo al 65% del salario assicurato. 2 La rendita di vecchiaia ordinaria assicurata prevista dal regolamento è la rendita a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto al compimento dell'età ordinaria di pensionamento come da regolamento se avesse proseguito l'attività lucrativa con lo stesso salario assicurato percepito alla data di efficacia della decisione AI. Nel calcolo di tale rendita non si tiene conto del capitale supplementare. 3 Le persone parzialmente invalide hanno diritto a una rendita di invalidità prevista dal presente regolamento, il cui importo è identico a quello versato dall'AI. Articolo 66 Limitazioni ai diritti previsti dal regolamento in caso di invalidità 1 I beneficiari e beneficiari interessati da misure di reintegrazione perdono il loro diritto previsto dal regolamento: a. b. c. d. al trasferimento della prestazione di uscita al versamento in contanti della prestazione di uscita alla divisione della prestazione di uscita in caso di divorzio; al prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa ad uso proprio 2 Una volta scaduto il termine di protezione per beneficiari, beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione e persone affette da disturbi organici non oggettivabili, l'assicurato recupera il suo diritto alla parte del capitale di previdenza corrispondente alla sua restante abilità al lavoro, se riprende un'attività lucrativa in modo duraturo. 3 Per le persone parzialmente invalide il diritto alla prestazione si estingue solo relativamente alla parte del capitale di previdenza corrispondente al diritto alle prestazioni di invalidità. Articolo 67 Esonero dal pagamento dei contributi 1 I beneficiari e i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento dei contributi al momento della nascita del diritto alle prestazioni di rendita. 2 In caso di invalidità parziale l’esonero dai contributi proporzionale di entrambe le parti viene calcolato in funzione del diritto alla rendita. 23 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 PRESTAZIONI DI DECESSO Articolo 68 Presupposti per il riconoscimento del partner convivente In caso di decesso dell’assicurato o del beneficiario il partner convivente (senza distinzione di sesso) viene riconosciuto quale partner superstite avente diritto alla prestazione, nella misura in cui risultino adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: a. né il partner convivente, né l’assicurato o il beneficiario è sposato; b. non esiste tra loro un rapporto di parentela; c. formano una convivenza senza interruzioni con regime simile a quello matrimoniale da almeno cinque anni al momento del decesso. Non è necessario che la convivenza sia durata cinque anni qualora il partner convivente debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; d. l'assicurato o il beneficiario, quando era ancora in vita, ha dichiarato con autenticazione notarile che conduce una convivenza con regime simile a quello matrimoniale esclusivamente con il suo partner; e. il partner convivente non percepisce da alcuna IP una rendita vedovile in relazione a una convivenza o un matrimonio precedente. Articolo 69 Nascita ed estinzione del diritto alla rendita per il partner 1 Al decesso di un assicurato o beneficiario, il partner superstite ha diritto a una rendita. 2 Il diritto alla rendita insorge il primo giorno del mese successivo alla morte dell’assicurato o del beneficiario. 3 Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il partner superstite muore o contrae un (nuovo) matrimonio o avvia una (nuova) convivenza. Articolo 70 Ammontare della rendita per il partner 1 Al decesso di un assicurato la rendita per il partner superstite ammonta al 70% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso. 2 In caso di decesso di un beneficiario la rendita per il partner superstite sarà pari al 70% della rendita ridotta del beneficiario in ragione della sovrassicurazione. Articolo 71 Capitale supplementare in caso di decesso 1 Il partner superstite di un assicurato gode altresì del diritto al capitale supplementare maturato fino al momento del decesso. 2 Inoltre, il partner superstite, al decesso di un beneficiario di prestazioni di invalidità o di un beneficiario interessato da misure di reintegrazione, ha diritto al capitale supplementare maturato al momento del decesso. Articolo 72 Rendita per superstiti per il partner sotto forma di liquidazione in capitale 1 La rendita per superstiti per il partner che viene versata come liquidazione in capitale corrisponde al valore della rendita meno i versamenti di rendita già effettuati. 2 Il valore viene calcolato utilizzando le basi tecniche dell’IP in vigore al momento del decesso (Appendice 4). 24 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 73 Pagamento in caso di (nuovo) matrimonio o (nuova) convivenza 1 Il partner superstite la cui rendita termina ai sensi del presente regolamento riceve un indennizzo una tantum pari al valore corrente della rendita meno gli importi già erogati tra l'estinzione del diritto e la definizione dell'indennizzo. 2 Il valore corrente viene calcolato applicando le basi tecniche dell’IP in vigore al momento dell'estinzione del diritto alla rendita. 3 Una volta effettuato il versamento unico verrà meno qualsiasi diritto del partner superstite nei confronti dell’IP. Articolo 74 Diritto al capitale di decesso Si procede a una liquidazione in capitale se al decesso di un assicurato non risulta esigibile alcuna rendita per superstiti per i partner e l'assicurato non ha effettuato alcun prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà abitativa. Articolo 75 Cerchie degli aventi diritto 1 Le seguenti cerchie degli aventi diritto hanno diritto al capitale di decesso, e ciò indipendentemente dal diritto di successione, nell’ordine e nella sequenza seguente: a. i figli con diritto a una rendita per orfani; in loro assenza b. le persone fisiche al cui sostentamento il deceduto provvedeva in misura significativa; in loro assenza c. i figli del deceduto che non soddisfano le condizioni per una rendita per orfani nonché i genitori e i fratelli e le sorelle del deceduto. 2 La sequenza delle cerchie degli aventi diritto deve essere sempre rispettata. L'assicurato, quando è ancora in vita, stabilisce la quota di ciascun avente diritto all'interno di una cerchia. In assenza di disposizioni da parte dell’assicurato, il capitale di decesso verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto all'interno della rispettiva cerchia. 3 Ove non esistano aventi diritto, il capitale di decesso passa all’IP. Articolo 76 Ammontare del capitale di decesso Il capitale di decesso corrisponde alla somma del capitale di previdenza che é stato maturato fino al momento del decesso. Articolo 77 Diritti dei coniugi divorziati 1 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita per superstiti minima ai sensi della LPP, nella misura in cui, alla morte dell’assicurato, risultino adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; b. il coniuge divorziato ha diritto a prestazioni di mantenimento, c. il coniuge divorziato paga gli alimenti per almeno un figlio o ha almeno 45 anni. 2 La rendita per superstiti minima per coniugi ai sensi della LPP viene ridotta se, cumulata con le prestazioni AVS e AI, supera le spese di mantenimento stabilite nella sentenza di divorzio. 3 Il diritto alla rendita per superstiti minima per coniugi ai sensi della LPP si estingue alla fine del mese in cui il coniuge divorziato muore o contrae un nuovo matrimonio. 25 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 RENDITA PER I FIGLI Articolo 78 Concetto di figlio Si individuano quali eventuali aventi diritto i figli dell’assicurato o del beneficiario nonché i figli acquisiti nei confronti dei quali l’assicurato o il beneficiario ha l’obbligo di mantenimento. Articolo 79 Limite d’età 1 Al compimento del 20° anno di età del figlio decade il diritto alla rendita. 2 Laddove il figlio stia seguendo una formazione o è invalido almeno al 70%, il limite d’età viene aumentato a massimo 25 anni. Articolo 80 Nascita ed estinzione del diritto alla rendita per i figli 1 I beneficiari di rendite di vecchiaia o di invalidità hanno diritto a una rendita per i figli per ogni figlio. 2 Al decesso di un assicurato o beneficiario, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani dal primo giorno del mese successivo al decesso. 3 Il diritto del beneficiario a una rendita per i figli o il diritto a una rendita per orfani si estingue al più tardi alla fine del mese in cui: a. b. c. d. il figlio muore; il figlio raggiunge il limite d’età; il figlio completa gli studi o l'apprendistato, qualora rientri tra il limite d’età inferiore e superiore; il figlio non è più invalido o il suo grado di invalidità scende al di sotto del 70%. Articolo 81 Ammontare della rendita per i figli 1 In caso di invalidità o decesso di un assicurato, la rendita per i figli o la rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di invalidità. 2 In caso di decesso di un beneficiario la rendita per orfani sarà pari al 20% della rendita del beneficiario ridotta in ragione della sovrassicurazione. 3 Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto alla rendita doppia per orfani. 4 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per i figli pari al 20% della rendita di vecchiaia percepita. 5 La rendita di vecchiaia cumulata e la/e rendita/e per i figli non devono essere superiori all'ultimo salario di base. COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO (PROPRIETÀ ABITATIVA) Articolo 82 Costituzione in pegno e prelievo anticipato 1 Le condizioni per costituzioni in pegno e prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà abitativa vengono definite dal Consiglio di fondazione dell’IP e sono oggetto di un apposito regolamento. 2 Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP. 26 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 DIVORZIO Articolo 83 Trasferimento a seguito di divorzio 1 In caso di divorzio, le prestazioni di uscita percepite nel corso del matrimonio sono suddivise conformemente alle disposizioni del diritto civile. 2 I prelievi anticipati sono considerati prestazioni di uscita. 3 L’IP trasmette l'importo fissato nella sentenza definitiva di ripartizione secondo le istruzioni del giudice. 4 Qualora il capitale di previdenza non fosse sufficiente, l’IP richiede il rimborso del prelievo anticipato da parte dell’'assicurato fino all'importo trasmesso al coniuge divorziato. 5 La decurtazione delle prestazioni assicurate viene applicata con l'entrata in vigore della sentenza di ripartizione. L'assicurato può acquistare, senza alcuna limitazione d'importo, la riduzione delle prestazioni sulla base del trasferimento in seguito a divorzio. PRESTAZIONE DI USCITA Articolo 84 Diritto alla prestazione di uscita 1 Se l’assicurato esce dall’IP prima di verificarsi un caso di previdenza, egli ha diritto a una prestazione di uscita. 2 L'uscita dall’IP, inoltre, dà all'assicurato il diritto a una prestazione di uscita se questa ha luogo nel periodo compreso tra la prima possibilità di pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento ai sensi del presente regolamento, se l'assicurato continua a esercitare un'attività lucrativa o si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione. 3 Anche i soggetti parzialmente invalidi hanno diritto a una prestazione di uscita proporzionale relativamente all'avere di vecchiaia che corrisponde alla sua attività lucrativa. Articolo 85 Basi di calcolo 1 La prestazione di uscita, che viene calcolata secondo il sistema di primato dei contributi, corrisponde almeno alla prestazione secondo l'articolo 15 LPP e l'articolo 17 LFLP. 2 Restano ferme le disposizioni del regolamento in caso di sottocopertura e risanamento. Articolo 86 Entità e scadenza 1 La prestazione di uscita corrisponde al capitale di previdenza accumulato dall'assicurato alla data di uscita dall’IP. 2 La prestazione di uscita diventa esigibile con l'uscita dell’assicurato dall’IP. A partire da tale momento è remunerata al tasso di interesse LPP minimo. 3 Se non trasmette la prestazione di uscita entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni l’IP è tenuta a pagare interessi di mora al tasso di interesse LPP minimo maggiorato dell'1%. 27 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Articolo 87 Informazioni sulla prestazione di uscita 1 L’IP allestisce un conteggio della prestazione di uscita che consta dell'importo della prestazione prevista dal regolamento, dell'importo delle prestazioni minime ai sensi di LPP e LFLP, delle informazioni riguardanti la promozione della proprietà abitativa, dell'ammontare della prestazione di uscita alla data del matrimonio avvenuto dopo il 1° gennaio 1995 e della prestazione di uscita all'età di 50 anni. 2 Il conteggio della prestazione di uscita contiene ulteriori informazioni di interesse per il nuovo istituto di previdenza. Articolo 88 Trasferimento della prestazione di uscita 1 La prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza di competenza. 2 Se non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, l'assicurato deve notificare all’IP, al più tardi entro il termine stabilito dalla stessa, in quale forma legale desidera procedere con la sua previdenza. 3 Con il consenso tacito dell’assicurato l’IP trasmette la prestazione di uscita alla Fondazione di libero passaggio di UBS SA alla fine del mese successivo all'uscita. Articolo 89 Versamento in contanti 1 Nelle seguenti fattispecie l'assicurato può richiedere il versamento in contanti della prestazione di uscita: a. se lascia definitivamente la Svizzera, b. se avvia un'attività lucrativa indipendente senza essere soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; c. se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo dell’assicurato. 2 I versamenti in contanti sono concessi soltanto previo consenso scritto del partner. Qualora non sia possibile ottenere tale consenso o se il partner si rifiuta di darlo senza una ragione plausibile, l'assicurato ha la possibilità di adire le vie legali. 3 Se l'assicurato è soggetto all'assicurazione di vecchiaia, decesso e invalidità in uno Stato membro UE, in Islanda o Norvegia, è possibile versare in contanti soltanto la parte delle prestazioni di uscita che supera l'avere di vecchiaia minimo LPP. La prestazione di uscita minima LPP può essere versata a scelta dell’assicurato su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. La parte non corrisposta viene trasferita su un conto vincolato presso la Fondazione di libero passaggio di UBS SA con il consenso tacito dell’assicurato. Articolo 90 Estinzione del diritto all'assicurazione 1 Con il trasferimento della prestazione di uscita l’IP è esonerata dal suo obbligo di prestazione. 2 Qualora in un momento successivo deve versare le prestazioni di invalidità o decesso, la prestazione di uscita deve essere rimborsata unitamente agli interessi maturati. Ove non si proceda al rimborso, l’IP ridurrà le sue prestazioni in misura proporzionale. 28 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 ORGANIZZAZIONE DELL’IP E INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO Articolo 91 Organizzazione dell’IP 1 Il Consiglio di fondazione dell’IP è l’organo esecutivo e amministrativo dell’IP. 2 Svolge un ruolo di gestione e guida dell’IP in linea con lo scopo definito nel presente regolamento e ai sensi dei suoi obiettivi statutari. 3 La costituzione, la composizione, l'organizzazione e le competenze del Consiglio di fondazione sono disciplinati nello Statuto dell’IP e in un apposito regolamento. 4 Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP. Articolo 92 Investimento del patrimonio dell’IP 1 I principi da rispettare in caso di esecuzione e controllo dell'investimento del patrimonio dell’IP e i principi alla base dell'esercizio dei diritti di azionisti vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione dell’IP e sono disciplinati in un apposito regolamento. 2 Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP. LIQUIDAZIONE TOTALE, LIQUIDAZIONE PARZIALE E INTEGRAZIONE Articolo 93 Liquidazione totale 1 Ove necessario, l’IP può essere liquidata integralmente e successivamente sciolta. La liquidazione e lo scioglimento avvengono ai sensi delle disposizioni statutarie e legali vigenti. 2 In caso di liquidazione totale, l'autorità di vigilanza decide se sono state rispettate le condizioni e la procedura e approva il piano di ripartizione. Articolo 94 Liquidazione parziale 1 Le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale sono stabilite dal Consiglio di fondazione dell’IP e costituiscono l'oggetto di un apposito regolamento che deve essere approvato dall'autorità di vigilanza. 2 Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP. Articolo 95 Integrazione In caso di affiliazione di una nuova unità all’IP viene applicata almeno una delle seguenti misure: a. la nuova unità finanzia la diminuzione del grado di copertura dovuta all'integrazione; b. un aumento del grado di copertura viene ripartita tra assicurati e i beneficiari dell’IP prima dell'integrazione; c. gli assicurati e i beneficiari della nuova unità vengono gestiti separatamente dall’IP. 29 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 SOTTOCOPERTURA E MISURE DI RISANAMENTO Articolo 96 Sottocopertura 1 Una sottocopertura sussiste quando alla data di chiusura del bilancio il capitale di previdenza necessario sotto il profilo attuariale, calcolato dal perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è più coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. 2 L’IP è tenuta a dare puntuale e appropriata comunicazione all'autorità di vigilanza, al datore di lavoro, agli assicurati e ai beneficiari di un'eventuale sottocopertura, soprattutto relativamente all'entità e ai motivi della stessa. Inoltre, l'IP deve rendere note le misure adottate per porvi rimedio. 3 In caso di sottocopertura l’IP riduce il tasso d'interesse determinante per il calcolo dell'importo minimo previsto dalla LFLP al tasso d’interesse del capitale di previdenza. Tale riduzione trova applicazione finché sussiste la sottocopertura. I contributi di risanamento vengono dedotti ai sensi delle disposizioni della LFLP. Articolo 97 Misure di risanamento 1 Il Consiglio di fondazione dell’IP definisce e racchiude in un apposito regolamento le condizioni e la procedura necessarie all'esecuzione delle misure di risanamento volte al riassorbimento di una sottocopertura. 2 Il regolamento e i successivi adeguamenti devono essere presentati all'autorità di vigilanza, che ne verifica la legittimità. 3 Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP. Articolo 98 Limitazioni dei diritti contemplati nel regolamento in caso di sottocopertura dell’IP Ciascuna richiesta di prelievo anticipato ai fini del rimborso di crediti ipotecari viene respinta laddove l’IP presenti una sottocopertura. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 99 Aspettative 1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono definite le aspettative rispetto ai diritti degli assicurati e dei beneficiari conformemente al regolamento. 2 Per i beneficiari delle prestazioni di invalidità restano garantite le rendite di vecchiaia loro comunicate all'inizio del versamento della rendita o per iscritto in un secondo momento. Articolo 100 Adeguamenti, lacune e interpretazione 1 Il Consiglio di fondazione dell’IP ha la facoltà di eseguire qualsivoglia adeguamento del presente regolamento, senza tuttavia ledere i diritti degli assicurati e dei beneficiari. 2 Tutti gli adeguamenti del regolamento andranno sottoposti all'autorità di vigilanza, che ne verifica la legittimità. 3 Il Consiglio di fondazione dell’IP decide nei casi in cui il regolamento non contiene precise disposizioni, operando nel rispetto delle disposizioni di legge. 30 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 4 Nell'eventualità che il presente regolamento venga tradotto in toto o in parte in altre lingue, farà fede la versione tedesca in caso di dubbi in merito alla sua interpretazione. Articolo 101 Controversie 1 Per qualsiasi controversia relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento gli assicurati e i beneficiari possono rivolgersi per iscritto al Consiglio di fondazione dell’IP, che risponderà per iscritto entro un termine congruo. 2 Ove non sia possibile comporre la controversia, gli assicurati o i beneficiari possono rivolgersi per iscritto alle autorità competenti indicando i motivi. Articolo 102 Foro giudiziario competente Qualora le predette misure non sortissero alcun effetto, ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla mancata applicazione del presente regolamento può essere sottoposta al giudice competente. Il foro giudiziario competente è quello della sede o del domicilio svizzero del convenuto o del luogo (luogo di lavoro) in cui l'assicurato o il beneficiario è stato assunto. Articolo 103 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Esso abroga e sostituisce tutte le precedenti versioni. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 104Aliquote di conversione per le donne nate tra il 1950 e il 1952 e gli uomini nati tra il 1949 e il 1951 Per gli assicurati e gli aventi diritto nati tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1952 (donne) e il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1951 (uomini), l’IP applica le aliquote di conversione conformemente all'Appendice 5. 31 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 1: tabella d’acquisto, rendita di vecchiaia regolamentare Obiettivo di rendita comune 1° e 2° pilastro: 70% Tasso d’interesse utilizzato: 2% Prezzo per l'acquisto di una percentuale di rendita Età 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Uomini 7.533 7.683 7.837 7.994 8.153 8.317 8.483 8.653 8.826 9.002 9.182 9.366 9.553 9.744 9.939 10.138 10.341 10.547 10.758 10.973 Donne 7.037 7.178 7.321 7.468 7.617 7.769 7.925 8.083 8.245 8.410 8.578 8.749 8.924 9.103 9.285 9.471 9.660 9.853 10.050 10.251 Esempio di calcolo Salario di base Presunta rendita AVS Rendita di vecchiaia all'età di 65 anni conformemente al Piano Standard Rendita presunta completa Reddito da rendita in % Reddito da rendita massimo Reddito da rendita mancante Età al 1.1. dell’anno seguente Prezzo per 1% Acquisto massimo Età 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Uomini 11.193 11.417 11.645 11.878 12.116 12.358 12.605 12.857 13.114 13.377 13.644 13.917 14.195 14.479 14.769 15.064 15.366 15.673 15.986 16.306 Uomo 100'000.00 28'080.00 Donna 100'000.00 28'080.00 31'020.00 59'100.00 0.591 0.7 0.109 51 12.358 134'702.00 31'020.00 59'100.00 0.591 0.7 0.109 51 11.545 125'841.00 Donne 10.456 10.666 10.879 11.096 11.318 11.545 11.776 12.011 12.251 12.496 12.746 13.001 13.261 13.526 13.797 14.073 14.354 14.641 14.934 15.233 32 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 2: tabella d’acquisto, pensionamento anticipato Tasso d’interesse utilizzato: 2% Prezzo per 1 franco di rendita Età 58 59 60 61 62 63 64 Uomini 18.954 18.580 18.207 17.834 17.459 17.081 16.697 Donne 17.911 17.554 17.190 16.817 16.435 16.043 15.642 Tabella di sconto – tasso d’interesse 2% Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aliquota 1.020000 1.040400 1.061208 1.082432 1.104081 1.126162 1.148686 1.171659 1.195093 1.218994 Anni 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aliquota 1.243374 1.268242 1.293607 1.319479 1.345868 1.372786 1.400241 1.428246 1.456811 1.485947 Anni 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Esempio di calcolo Acquisto all’età di Età arrotondata al momento dell'acquisto Rendita di base regolamentare (65 anni) secondo il piano standard Rendita di base regolamentare (60 anni) secondo il piano standard Differenza Prezzo per un franco di rendita a 60 anni Capitale mancante a 60 anni Durata assicurativa rimanente (da 40 a 60 anni) Tasso di sconto per 20 anni Deduzione del capitale supplementare acquistato Acquisto massimo possibile Aliquota 1.515666 1.545980 1.576899 1.608437 1.640606 1.673418 1.706886 1.741024 1.775845 1.811362 Anni 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Aliquota 1.847589 1.884541 1.922231 1.960676 1.999890 2.039887 2.080685 2.122299 2.164745 2.208040 Uomo 60 40 Donna 60 40 23'344.00 23'344.00 15'942.00 7'402.00 18.207 134'768.00 20 1.485947 0.00 90'695.00 15'942.00 7'402.00 17.190 127'240.00 20 1.485947 0.00 85'629.00 33 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 3: tabella di acquisto, contributo supplementare Tasso d’interesse utilizzato: 0% Anni di contribuzione mancanti 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Anni di in % del contribuzione salario di base mancanti assicurato 101.40% 19 98.80% 18 96.20% 17 93.60% 16 91.00% 15 88.40% 14 85.80% 13 83.20% 12 80.60% 11 78.00% 10 75.40% 9 72.80% 8 70.20% 7 67.60% 6 65.00% 5 62.40% 4 59.80% 3 57.20% 2 54.60% 1 52.00% Esempio di calcolo Età al momento dell’acquisto Anni di contribuzioni supplementari Anni di contribuzione possibili Anni di contribuzione mancanti Salario assicurato Quota percentuale secondo tabella Acquisto possibile in % del salario di base assicurato 49.40% 46.80% 44.20% 41.60% 39.00% 36.40% 33.80% 31.20% 28.60% 26.00% 23.40% 20.80% 18.20% 15.60% 13.00% 10.40% 7.80% 5.20% 2.60% 40 10 15 5 50'000.00 13% 6'500.00 34 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 4: basi tecniche e aliquote di conversione 1 L’IP utilizza per valutazioni tecniche assicurative la tavola di mortalità LPP 2010. 2 Il Consiglio di Fondazione fissa annualmente il tasso d’interesse tecnico per la valutazione. Con questo tasso d’interesse i capitali di previdenza e le riserve tecniche vengono valutati nel conto annuale dell’IP. 3 Il tasso d’interesse tecnico di finanziamento corrisponde al 3.5%. Con questo tasso d’interesse vengono fissate le aliquote di conversione dell’IP, che dipendono dall’età e il sesso dell’assicurato. Età 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Uomini 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.75% 5.85% 6.00% 6.15% 6.30% 6.45% 6.60% 6.80% 7.00% Donne 5.60% 5.70% 5.80% 5.95% 6.10% 6.25% 6.40% 6.55% 6.75% 6.95% 7.15% 7.40% 7.65% 35 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 5: aliquote di conversione per assicurati nati tra il 1949 il 1952 Periodo di transizione: anno 2014 Età 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Uomini 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.75% 5.85% 6.00% 6.80% 6.95% 7.15% 7.35% 7.55% 7.75% Donne 5.60% 5.70% 5.80% 5.95% 6.10% 6.25% 7.25% 7.45% 7.60% 7.80% 8.05% 8.30% 8.55% Periodo di transizione: anno 2015 Età 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Uomini 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.75% 5.85% 6.00% 6.60% 6.75% 6.90% 7.10% 7.30% 7.50% Donne 5.60% 5.70% 5.80% 5.95% 6.10% 6.25% 7.00% 7.15% 7.35% 7.50% 7.70% 8.00% 8.25% 36 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Periodo di transizione: anno 2016 Età 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Uomini 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.75% 5.85% 6.00% 6.40% 6.55% 6.70% 6.85% 7.05% 7.25% Donne 5.60% 5.70% 5.80% 5.95% 6.10% 6.25% 6.70% 6.85% 7.05% 7.25% 7.45% 7.70% 7.95% Le aliquote di conversione per gli assicurati nati tra il 1949 e il 1951 (uomini) e tra il 1950 e il 1952 (donne) corrispondono alle misure di mitigazione decise dal Consiglio di fondazione. Per gli assicurati nati nel 1952 (uomini) e nel 1953 (donne) si applicano le aliquote di conversione previste dal regolamento. 37 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 6: tabella d’acquisto, rendita transitoria Tasso d’interesse utilizzato: 2% LPP 2010 Prezzo per 1 franco di rendita Età Uomini Donne 58 59 60 61 62 63 64 6.119 5.341 4.533 3.696 2.826 1.922 0.981 5.374 4.559 3.714 2.838 1.928 0.982 Tabella di sconto – tasso d’interesse 2% Anni Aliquota Anni Aliquota Anni Aliquota Anni Aliquota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457 1.486 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.516 1.546 1.577 1.608 1.641 1.673 1.707 1.741 1.776 1.811 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1.848 1.885 1.922 1.961 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 Esempio di calcolo Acquisto all’età di Età arrotondata al momento dell’acquisto Rendita transitoria fino all’età di Rendita transitoria da acquistare Prezzo per un franco di rendita Valore all’età di 60 anni Tasso di sconto (età 40: 20 anni) Acquisto massimo possibile Uomo 60 40 65 28'080.00 4.533 127'287.00 1.486 85'661.00 Donna 60 40 64 28'080.00 3.714 104'289.00 1.486 70'184.00 38 Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza 31 dicembre 2015 Appendice 7: definizione del salario variabile La presente Appendice 7 disciplina l'inclusione delle componenti salariali variabili soggette all’AVS. Definizione della componente salariale variabile La componente salariale variabile è pari ai bonus di performance versati e alle partecipazioni agli utili del datore di lavoro. Non sono considerate una componente salariale variabile i long term incentives definiti nel regolamento del personale. Momento a partire dal quale viene tenuta in considerazione una componente salariale variabile Una componente salariale variabile viene tenuta in considerazione a partire dal 1° gennaio successivo all’affiliazione all'IP, tuttavia al più presto dal 1° gennaio successivo alla maturazione della prima componente salariale variabile. Componente salariale considerata La componente salariale variabile considerata è pari alla componente salariale corrisposta l’anno precedente ai sensi dell’articolo 1. La componente salariale variabile considerata non può tuttavia superare i seguenti importi: a. per gli assicurati il cui rapporto di lavoro ha una durata inferiore a tre anni interi: importo medio di tutti i pagamenti salariali variabili percepiti dall’entrata nell’IP; b. per gli assicurati il cui rapporto di lavoro ha una durata pari o superiore a tre anni interi: importo medio dei pagamenti salariali variabili degli ultimi tre anni. Ai fini del calcolo degli importi medi ai sensi delle lettere a. e b. vengono tenuti in considerazione anche gli anni in cui non è stato percepito alcun pagamento salariale variabile. Comunicazione della componente salariale variabile La componente salariale variabile dell’assicurato viene comunicata dal datore di lavoro all’IP una volta l'anno. 39