426 - 428 GIUSEPPE FORCHIELLI Giuseppe Forchielli nacque a

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426 - 428 GIUSEPPE FORCHIELLI Giuseppe Forchielli nacque a
426 - 428
GIUSEPPE FORCHIELLI
Giuseppe Forchielli nacque a Roma il 30 aprile 1885. Nel 1911 consegui a pieni voti e lode la laurea
in giurisprudenza e nel 1919 la laurea in lettere. Tenne per incarico l'insegnamento di diritto ecclesiastico
nell'Università di Urbino dal 1924 al 1931, anno in cui, vinto il concorso di cattedra, fu chiamato
dall'Università di Cagliari e l'anno successivo dall'Università di Macerata. Nel 1937 fu chiamato a
ricoprire la cattedra di diritto ecclesiastico nella Università di Bologna, ove rimase fino al 1955, quando,
raggiunti i limiti di età, fu collocato fuori ruolo. Il 6 marzo 1962, su voto unanime della Facoltà bolognese
venne nominato professore emerito. Era membro effettivo della Accademia di Scienze di Bologna e
membro della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna.
In questi pochi dati biografici possiamo racchiudere la vita dell'insigne studioso, uomo probo, dalla
retta coscienza, scrupoloso nelle grandi e nelle piccole cose, dedito con fermezza e linearità
all'affermazione dei suoi ideali. Tali doti egli manifestò anzitutto nella sua opera di maestro: aveva vivo il
senso della scuola, grande la passione di insegnare, tanto che facilmente, pur con il suo parlare semplice,
sapeva suscitare negli allievi interessi ed entusiasmi. Le medesime doti egli seppe affermare nella sua
produzione scientifica, a cui si dedicò con diligenza per un arco di tempo, che va dal 1927 al 1969.
Giuseppe Forchielli fu giurista dotato di acuta sensibilità storica, non disgiunta da un senso della
costruzione dogmatica: capacità di storico e di giurista, quindi, che egli seppe assai bene utilizzare ed
equilibrare in tutta la elaborazione dottrinale. Egli, invero, aveva le qualità del ricercatore, che lavorava
sul dato storico con serietà ed impegno, senza mai divagare ed evadere dal preciso ambito che si era
prefisso di indagare.
Tra i molti lavori storici ci limitiamo a ricordare «La pieve rurale. Ricerche sulla storia della
costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese», del 1931; «Il diritto di spoglio e il
diritto di regalia in Germania nel medioevo», del 1959. A tal proposito è da rilevare come il complesso
dei suoi studi sulla organizzazione della pieve e su come essa permetta di cogliere le sopravvivenze
strutturali dell'età medioevale e della tarda epoca romana, rappresenti un apporto significativo non
soltanto per il canonista, quanto per lo storico del diritto.
Giuseppe Forchielli era altresì provveduto di ottime doti di giurista e sapeva ben costruire sul terreno
del diritto. Egli portava una preparazione profonda nel diritto della Chiesa, che era andato acquisendo
gradualmente già negli anni precedenti alla sua entrata nella carriera universitaria, quando era funzionario
delle Direzioni Generali dei Culti e del Fondo per il culto.
Quale fine conoscitore del diritto della Chiesa, Egli ha dato interessanti contributi, operando sia
nell'ambito del diritto canonico come in quello del diritto ecclesiastico; in ambedue i campi Egli ha
affrontato tanto problemi ad alto livello, in un quadro di larghe dimensioni, quanto questioni circoscritte
soprattutto relativamente ai problemi allora nascenti dalle relazioni tra Stato e Chiesa. La sua produzione
di diritto ecclesiastico in particolare aveva ad oggetto l'approfondimento di questo ramo del diritto, creato
dalla nostra legislazione, nonché la messa a punto di istituti singolari, opera di tale legislazione.
Rimane come studio tuttora attuale e di larga consultazione il suo volume relativo al «Diritto
patrimoniale della Chiesa» del 1935, in cui l'Autore affronta il problema delle persone giuridiche
ecclesiastiche, ponendone in evidenza gli aspetti caratteristici e l'importanza basilare per l'ordinamento
patrimoniale canonico e per i rapporti che esso ha con la legislazione statuale. Il volume riesce utile anche
ai nostri giorni a chiunque, studioso o pratico, voglia avere un quadro preciso e sintetico della funzione
del patrimonio ecclesiastico di fronte alle leggi della Chiesa e dello Stato.
Il ricordo di Giuseppe Forchielli non sarebbe completo senza un cenno all'attività organizzativa che ha
caratterizzato gli ultimi anni della sua vita accademica e che è proseguita, alacre, dopo il collocamento
fuori ruolo: ricordiamo l'organizzazione nel 1952, riuscitissima, sul piano scientifico e tecnico, del
Congresso per l'VIII centenario del Decretum Gratiani, e la pubblicazione dei relativi Atti; nonché
l'iniziativa che da tale congresso trasse origine della pubblicazione degli Studia Gratiana, alla quale Egli
si dedicò con tanta passione e che, nei suoi quattordici volumi usciti fino ad oggi, contiene molti tra i più
cospicui apporti della scienza canonistica moderna. Invero quel Congresso diede inizio ad una nuova
epoca per lo studio del diritto canonico medioevale, in quanto furono posti i fondamenti per una
collaborazione internazionale tra i migliori studiosi in materia e nello stesso tempo fu creato l'organo
indispensabile per raccogliere e pubblicare i risultati del lavoro; gli Studia Gratiana, infatti, hanno
continuato in questi anni la pubblicazione dei risultati di indagini, monografie, dissertazioni critiche, tutte
rivolte ad un approfondimento della storia del diritto canonico e della storia del medioevo in generale.
LORENZO SPINELLI
2060 - 2062
BIBLIOGRAFIA
L’onere edilizio del regio patrono e il giuspatronato regio su parrocchie già conventuali nel
Lombardo-Veneto, in «Rivista universale di Giurisprudenza e Dottrina», Roma, anno XXVIII, 1914,
fascicolo XIX, I, 633 (estratto pp. 30); Patronato regio e onere edilizio nelle provincie venete, in «Foro
Veneto», Venezia, vol. VI, 1916 (estratto pp. 30); Una plebes baptismalis cum schola juniorum a S.
Giorgio di Valpolicella nell’età longobarda, in «Studi Urbinati», Urbino, anno 1927, n. 2, pp. 11-35; Un
documento ignoto di storia Urbinate e Cagliese del secolo IX. Le seconde nozze di Sofhonesta e una bolla
di Papa Giovanni Vili tra l'872 e l’873, in «Urbinum», Urbino, anno I, n. 6, novembre-dicembre 1927
(estratto pp. 15); Collegialità di chierici nel Veronese. Parte prima: Alto medio evo, in «Archivio
Veneto», Venezia, 1927, I, pagg. 1-117; I mansi comuni diocesani delle Parrocchie povere nell’ex Stato
della Chiesa, in «Diritto Ecclesiastico», Roma, 1928, n. 3-4, marzo-aprile, pp. 89-130; Se l’ufficio
amministrativo diocesano sia obbligato dalla legge civile a tenere il repertorio degli atti soggetti alla
registrazione, in «Diritto e Pratica Tributaria», anno V, 1930, n. 2 (estratto pp. 7); Poteri del Vescovo e
beni del Seminario, in «Rivista di diritto pubblico», 1930 (pp. 12); Se gli uffici diocesani siano obbligati a
tenere i registri. Forma degli atti stipulati nel loro interesse, in «Diritto e Pratica Tributaria», anno V,
1930, n. 5 e in Perfice Munus», anno VI, 1 gennaio 1931 (estratto pp. 6); Beni di ex ricettizià (quesito), in
«Perfice Munus», anno VI, 1 gennaio 1931, pp. 60-61; Autorizzazione prima del Concordato, in «Perfice
Munus», anno VI, 1 marzo 1931, pp. 222-223; L’impignorabilità degli stipendi degli ecclesiastici, in «Il
Diritto Ecclesiastico», gennaio 1931 (nota a sentenza della Corte d’Appello di Ancona in causa GobbiPupillo del 26 febbraio-8 marzo 1930), pp. 35-38; Il Beneficium competentiae degli ecclesiastici nella
storia del diritto e nel Concordato italiano vigente, in «Rivista di Storia del diritto italiano», anno IV,
fase. I, 1931, pp. 105-154; La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e
particolarmente nel Veronese, in «Atti Accademia di Verona», 1931, ed. della Libreria di Scienze e
Lettere del Dott. G. Bardi, Roma, 1941, pp. XVI-282; Sulla trascrizione della dispensa dal matrimonio
rato e non consumato (estratto dalla «Rivista di Diritto Privato», diretta dal Prof. Mario Rotondi, anno I,
1931, n. 3, pag. 179-189); I mansi diocesani delle parrocchie povere nell’ex Stato della Chiesa dopo il
Concordato (estratto dalla Rivista «Il Diritto Ecclesiastico», 1931, p. 317-323); Le formalità per gli
incanti dei beni ecclesiastici, in «L’amico del Clero», Siena, 1931, pp. 449-456; Della divisione dei frutti
prò rata temporis, in «Studi Urbinati», anno V, 1931, n. 1-2, marzo-giugno, pp. 64-96; n. 3-4, settembredicembre, pp. 1-35; Affitto di beni prebendali e tassa di registrazione, in «Perfice Munus», 1931, p. 862;
Sulla rappresentanza del beneficio vacante, in «Rivista di diritto processuale Civile», anno IX (1934XIII), n. 4, pp. 240- 250 (nota a sentenze); Su alcune forme di rappresentanza straordinaria
nell'amministrazione del beneficio parrocchiale, in «Il diritto Ecclesiastico», anno XLV, settembre 1934,
pp. 425-438; I controlli sull’ amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto dello Stato, in
«Studi Urbinati», anno Vili, n. 3-4, settembre-dicembre 1934, XIII, pp. 62-109; Commemorazione di S. E.
il Cardinale Pietro Gasparri di Ussita (prov. di Macerata) nell’Aula Magna della R. Università di
Macerata il giorno 16 gennaio 1934, pubblicata, per resoconto stenografico; Mussolini e la religione,
negli Annali della R. Università di Macerata, volume IX, 1933, pp. 243-281; I controlli amministrativi nel
diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico», anno XLVI, gennaio 1935, pp. 3-16; La dispensa dal
matrimonio rato e non consumato in rapporto al matrimonio civile preconcordatario dell’interdetto. Il
tutore e la trascrizione, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia», anno II, n.
6, giugno 1935, pp. 345-348; Il diritto patrimoniale della Chiesa, Casa Editrice Dott. A. Milani, Padova
1935, pp. XXVII-365 (Biblioteca degli «Annali della R. Università di Macerata», 5); L’annullamento dei
matrimoni religiosi preconcordatari e l’art. 22 della legge 27 maggio 1929 n. 847, in Rivista del diritto
matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia», anno II, n. 11, novembre 1935, pp. 601-616; Il fondo
rustico parrocchiale nelle sue scorte e nei suoi miglioramenti, negli «Atti del primo Congresso Nazionale
di diritto agrario italiano», Firenze, Tipografia M. Ricci, 1935, pp. 378-405 (Reale Accademia dei
Georgofili, Firenze, 21, 22, 23 ottobre 1935); Teoria del diritto ecclesiastico concordatario, in «Studi in
onore di Francesco Scaduto», vol. I, Firenze, Casa Editrice Poligrafica Universitaria del Dott. Carlo Cya,
1936, pp. 389-418; L’esenzione dell’imposta consumo vino a favore delle comunità religiose non
riconoscibili, in «Il Consulente legale dell’Agricoltore», Roma, giugno-luglio 1936, pp. 234-236 (nota a
sentenza); La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello «Jus Commune», Firenze,
Casa Editr. Poligraf. Univ. Carlo Cya, 1936, pag. 16, in «Arch. Giur.», vol. CXVII, fase. 2, Modena,
1937; Nota a sentenza del Tribunale Penale di Forlì 20.IV. 1928 Gioachino Agostinelli (matrimonio
religioso celebrato nella Repubblica di S. Marino e bigamia), in «Rivista del diritto matrimoniale»,
Milano, 1938, pag. 567; Il metodo per lo studio del diritto costituzionale della Chiesa, in «Archivio di
diritto ecclesiastico», Roma, 1939, pp. 347-354; Metodo per giudicare il metodo, in «Archivio di diritto
ecclesiastico», Roma, 1939, pp. 370-372; Effetti civili della trascrizione di matrimonio canonico
preconcordatario - istanza di un solo coniuge - legittimazione dei figli (nota a sentenza della Corte
d’appello di Ancona (Camera di Consiglio) del 10 febbraio 1939), in «Rivista di diritto matrimoniale»,
Milano, gennaio 1940, pp. 482-486; Il regime dei beni ecclesiastici nel vigente diritto italiano (nel
volume «Chiesa e Stato» - Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione fra la Santa Sede e
l’Italia), Milano, Soc. ed. Vita e Pensiero, 1939, pp. 26; Il concetto di «pubblico» e «privato» nel diritto
canonico. Appunti di storia e di critica della sistematica, in «Studi in onore di Carlo Calisse», vol. II, pp.
485-555), Milano, A. Giuffré, 1940; Restauri alla chiesa eseguiti dal parroco. Azione degli eredi per
rimborso (Nota a sentenza della Cass. 5 febbr. - 2 aprile 1940, Parrocchia S. Lucia c. Polazzi), in
«Archivio di diritto ecclesiastico», Firenze, Cya, n. 4, ott.-dic. 1940, pp. 466-491; Le anticipazioni di fitto
di terreni beneficiali sono inefficienti nei rapporti col nuovo investito. (Nota a sentenza Trib. di Bologna,
17 febbraio 1940, Venturi arcipr. di Montebudello c. Pedrazzi), in «Archivio di diritto ecclesiastico»,
Firenze, Cya, n. 4, ott.-dic. 1940, pp. 492-499; Pignoramento di redditi beneficiari e rinunzia del parroco
al beneficio. (Nota a sentenza della Corte d’Appello di Bologna, 11-25 luglio 1940, Bertani ed altri c.
Rumpianesi e Don Angelo Tagliazucchi), in «Archivio di diritto ecclesiastico», Firenze, Cya, 1941, n. 1,
gennaio-marzo 1941, pp. 64-82; Il parroco è tenuto a prestare gli alimenti al fratello povero?, in «Il
Diritto ecclesiastico», Roma, n. 5, 1941, pp. 223-225; Il collegio ungaro-illirico di Bologna, in «Notter
Antal Emlékkònyv (Liber ad honorandum Antonium Notter)», Budapest, 1941, pp. 208-220; Sulla tutela
possessoria delle chiese private aperte al culto (Nota alla sent. Cass., 6 maggio 1943, Siligato c.
Saglinbeni), Dir. eccles. 1943, 294; Le pievi rurali della vecchia diocesi Urbinate, in «Studi Urbinati»,
1949; La giuridicità del diritto canonico al vaglio della dottrina contemporanea, in «tudi in onore di
Vincenzo del Giudice », Milano, 1962; Nozioni e situazioni nuove in alcuni aspetti della proprietà degli
enti ecclesiastici in Italia, in «Atti del Congresso di Diritto agrario», Palermo, 1952; Precisazioni sul
concetto di «persona» nel Diritto Canonico, in Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici, Roma
1953; Un progetto di Codice Civile del 1818 nello Stato Pontificio (visto da un canonista), in «Scritti
della Facoltà Giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi», Cedam, Padova, 1955, estratto pp. 79; Il
diritto di «spoglio» e di «regalia» dei Conti di Savoia, in «Relazioni e Comunicazioni al XIII Congresso
storico subalpino», Aosta, 1956; Caratteri comuni e differenziali nel Diritto Canonico (visti da un
civilista-canonista), in «Investigacion y elaboracion del Derecio Canonico presso la Pont. Univ. Eccl.
Salamanca, J. Flors, Barcelona», 1956, pp. 77-97, e in «Studi in memoria di Vassalli», Torino, 1957 ,Studia Gratiana post octava Decreti saecularia, curantibus Jos. FORCHIELLI, ALPH. M. STICKER, voli. IVII, Bononiae, 1953-1959; L’amministrazione dei vescovadi vacanti nel diritto bizantino sino ad Andronico (1312), in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. XXX, 1957; Carta de reddicione domus
episcopalis vacante episcopatu gratianopolitano A. 1221, in «Études Historiques», 1960; Storia e
dogmatica nello studio del diritto canonico, in «Scritti in onore di Jemolo», I, 2, Milano 1962, p. 583; Le
antiche pievi della diocesi di Pesaro, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le
Marche», Ancona, 1969; Beneficio vacante, Conversione dei beni ecclesiastici, Cura d’anime, Enfiteusi
ecclesiastica, Enti ecclesiastici, Pieve, Prebenda, Proprietà ecclesiastica, voci nel «Nuovo Digesto
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ecclesiastico, Enfiteusi ecclesiastica, voci nel «Nuovissimo Digesto Italiano», Torino, U.T.E.T., 1958;
Decreto canonico, Manso, Pieve, voci nella Enciclopedia Treccani.
Recensioni a: A. C. Jemolo, Elementi di diritto ecclesiastico, Firenze, 1927, in «Studi Urbinati»,
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Nomination auf Bischofsstiihle, in «Studi Urbinati», 1928, pp. 243-244; L. Santifaller, Gli statuti del
Capitolo della Cattedrale di Bressanone nel medio evo, in «Studi Urbinati», 1928, pp. 244-245; S.
D’Angelo, Saggi su questioni giuridiche, in «Studi Urbinati», 1928, pp. 245-246; F. Brandileone, I due
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Nasalli Rocca, G. Bucciardi, Lavori intorno alle pievi dell’Appennino emiliano-ligure-tosco, in «Rivista
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Aequitas canonica, Eine Studie aus dem kanonischen Recht, Paderbon, F. Schòning, 1931, in «Rivista di
Storia del Diritto Italiano», anno V, maggio-agosto 1932, vol. V, fase. 2, pp. 569-571; G. Ermini, JUS
commune e Utrumque jus Romae, Ap. Custodiam Librariam Pont. Instituti Utriusque Iuris, 1935, p. 35, in
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