Regolamento fiscalmente a carico
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Regolamento fiscalmente a carico
REGOLAMENTO PER L’ADESIONE E CONTRIBUZIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO Articolo 1 – Oggetto 1.1 – Con il presente regolamento il Fondaereo dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all’art. 5, comma 1, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti al Fondo. Articolo 2 – Definizione di soggetto fiscalmente a carico 2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Articolo 3 – Adesione dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore 3.1 – L’adesione a Fondaereo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve tuttavia sussistere all’atto dell’adesione del soggetto fiscalmente a carico. 3.2. – Ai fini dell’adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l’apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente”, disponibile sul sito www.fondaereo.it, sezione Modulistica. 3.3 – Nel caso in cui l’adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo. 3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall’iscritto di riferimento. 3.5 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a Fondaereo, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione. Articolo 4 – Contribuzione 4.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato. All’atto dell’adesione è obbligatorio versare un contributo iniziale non inferiore a 100 (cento) euro; l’ammontare delle successive contribuzioni è liberamente stabilita dall’iscritto di riferimento. Pagina 2 di 5 Articolo 5 – Modalità di versamento al fondo della contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico 5.1 - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al Fondo l’apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito www.fondaereo.it sezione Modulistica, indicando l’importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico. 5.2 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel modulo. 5.3 – Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: Cognome – Nome – codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico (esempio ROSSI – MARIO – RSSMRO89A30H501X). 5.4 – In alternativa o in aggiunta a quanto sopra, è possibile effettuare versamenti con cadenza periodica, che l’iscritto di riferimento segnalerà al Fondo con un unico modulo di versamento, da inviare in occasione del primo versamento, corredato della copia della presa in carico dell’ordine di bonifico continuativo/permanente a favore del Fondo. Articolo 6 – Termini di versamento 6.1 – Il Fondo procederà all’investimento dei versamenti effettuati ai sensi del precedente articolo 5 solo a seguito dell’avvenuta ricezione da parte dell’aderente del modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”completamente e correttamente compilato, nonché di copia dell’ordine del bonifico effettuato. 6.2 - Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi i versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive. 6.3 - Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del mese per consentire l’investimento dell’importo con il valore quota del mese stresso. Qualora la data valuta o data disponibilità per il Fondo sia successiva al giorno 16 del mese, l’investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. Articolo 7 – Contribuzione volontaria del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace 7.1 II soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, ovvero minorenne emancipato, che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l’apposito modulo di cui al primo comma dell’articolo 5. 7.2 – Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dai precedenti articoli 5 e 6. 7.3 – I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo. Pagina 3 di 5 Articolo 8 – Investimento dei contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico 8.1 – I contributi di cui all’art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell’esercizio della facoltà di cambio del comparto (“Switch”). 8.2 - In caso di mancata indicazione in sede di adesione della scelta del comparto, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel comparto Garantito. Articolo 9 – Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico 9.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell’interessato. 9.2 – Al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione. E’ altresì data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente, allorché ne ricorrano i presupposti indicati nello Statuto, di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare 9.3 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, non è prevista la facoltà di esercitare il riscatto della posizione individuale. Articolo 10 – Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo da parte del lavoratore a cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato 10.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all’articolo 4. 10.2 – Nell’ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione. 10.3 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di trasferire la propria posizione individuale alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro del lavoratore aderente o, in alternativa, se decorsi almeno due anni di partecipazione a Fondaereo, ad una forma pensionistica ad adesione individuale. Pagina 4 di 5 Articolo 11 – Anticipazione della posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico 11.1 – In presenza dei requisiti previsti dallo Statuto all’art. 13, il soggetto fiscalmente a carico può richiedere anticipazioni 1. 11.2 – Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico sia minorenne o sottoposto a tutela alla documentazione da allegare alla richiesta (cfr. Documento sulle Anticipazioni) sarà necessaria anche l’autorizzazione del giudice tutelare Articolo 12 – Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico 12.1 - Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa annuale a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità indicate nella Nota Informativa di Fondaereo reperibile sul sito www.fondaereo.it. 12.2 – Dall’ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto ed esplicitato nella Nota Informativa, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l’esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento, riscatto, etc.). Articolo 13 – Deducibilità dei contributi versati a favore del soggetto fiscalmente a carico 13.1 - I contributi versati a favore del fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito del fiscalmente a carico, fino ad azzerarlo; per l’ammontare non dedotto dal reddito del fiscalmente a carico, il lavoratore aderente potrà dedurre i contributi versati unitamente a quelli relativi alla propria posizione, sia datoriali che individuali, nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. 13.2 - Se i versamenti complessivi annui effettuati dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi (sia quelli versati sulla propria posizione individuale, che quelli versati a favore del fiscalmente a carico) superano i 5.164,57 euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente e dovrà essere comunicata al Fondo tramite il modulo “Comunicazione dei contributi non dedotti” reperibile sul sito www.fondaereo.it, nella sezione Modulistica, al fine di evitare l’assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale. 13.3 - Il Fondo provvederà annualmente, di norma entro il mese di marzo dell’anno successivo all’avvenuto versamento, a trasmettere una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. Il limite di anzianità associativa non si applica per le anticipazioni relative ad acquisto e ristrutturazione prima casa ed ulteriori esigenze, fino al 22 maggio 2015, per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 10 ottobre 2012 n°174. 1 Pagina 5 di 5