Regolamento fiscalmente a carico

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Regolamento fiscalmente a carico
REGOLAMENTO
PER L’ADESIONE E CONTRIBUZIONE
DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
Articolo 1 – Oggetto
1.1 – Con il presente regolamento il Fondaereo dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi
articoli, alla disposizione statutaria di cui all’art. 5, comma 1, in materia di adesione al Fondo dei
soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti al Fondo.
Articolo 2 – Definizione di soggetto fiscalmente a carico
2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli
affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il
contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore,
il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore
alla misura indicata nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive
modificazioni ed integrazioni (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Articolo 3 – Adesione dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore
3.1 – L’adesione a Fondaereo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente
all’adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a
carico deve tuttavia sussistere all’atto dell’adesione del soggetto fiscalmente a carico.
3.2. – Ai fini dell’adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato
l’apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente”,
disponibile sul sito www.fondaereo.it, sezione Modulistica.
3.3 – Nel caso in cui l’adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione
al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di
adesione di quest’ultimo.
3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà
essere sottoscritto dal genitore o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo
dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere
sottoscritto anche dall’iscritto di riferimento.
3.5 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a Fondaereo, si applicano le
previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali
(anticipazioni, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della
loro iscrizione.
Articolo 4 – Contribuzione
4.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal
lavoratore cui è a carico il soggetto interessato. All’atto dell’adesione è obbligatorio versare un
contributo iniziale non inferiore a 100 (cento) euro; l’ammontare delle successive contribuzioni è
liberamente stabilita dall’iscritto di riferimento.
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Articolo 5 – Modalità di versamento al fondo della contribuzione in favore del soggetto
fiscalmente a carico
5.1 - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà
compilare e far pervenire al Fondo l’apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a
carico”, reperibile sul sito www.fondaereo.it sezione Modulistica, indicando l’importo del contributo; la
compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna
evidenza del versamento effettuato sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
5.2 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico
bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel modulo.
5.3 – Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: Cognome – Nome – codice fiscale
del soggetto fiscalmente a carico (esempio ROSSI – MARIO – RSSMRO89A30H501X).
5.4 – In alternativa o in aggiunta a quanto sopra, è possibile effettuare versamenti con cadenza
periodica, che l’iscritto di riferimento segnalerà al Fondo con un unico modulo di versamento, da
inviare in occasione del primo versamento, corredato della copia della presa in carico dell’ordine di
bonifico continuativo/permanente a favore del Fondo.
Articolo 6 – Termini di versamento
6.1 – Il Fondo procederà all’investimento dei versamenti effettuati ai sensi del precedente articolo 5
solo a seguito dell’avvenuta ricezione da parte dell’aderente del modulo “Contribuzione per i soggetti
fiscalmente a carico”completamente e correttamente compilato, nonché di copia dell’ordine del
bonifico effettuato.
6.2 - Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione
della copia del bonifico non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale
ipotesi i versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle
predette anomalie contributive.
6.3 - Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del
mese per consentire l’investimento dell’importo con il valore quota del mese stresso. Qualora la data
valuta o data disponibilità per il Fondo sia successiva al giorno 16 del mese, l’investimento del
contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento.
Articolo 7 – Contribuzione volontaria del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace
7.1 II soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, ovvero minorenne emancipato, che
intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l’apposito
modulo di cui al primo comma dell’articolo 5.
7.2 – Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dai precedenti articoli 5 e 6.
7.3 – I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente
deducibili esclusivamente da parte del medesimo.
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Articolo 8 – Investimento dei contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico
8.1 – I contributi di cui all’art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell’adesione al
Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a
seguito dell’esercizio della facoltà di cambio del comparto (“Switch”).
8.2 - In caso di mancata indicazione in sede di adesione della scelta del comparto, la contribuzione in
favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel comparto Garantito.
Articolo 9 – Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico
9.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore
aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore
dell’interessato.
9.2 – Al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente
a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale
mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5
e dall’articolo 6 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di
contribuzione. E’ altresì data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente,
allorché ne ricorrano i presupposti indicati nello Statuto, di trasferire la posizione individuale ad altra
forma pensionistica complementare
9.3 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore
aderente, non è prevista la facoltà di esercitare il riscatto della posizione individuale.
Articolo 10 – Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo da parte del lavoratore a cui è
fiscalmente a carico il soggetto interessato
10.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i
requisiti di partecipazione al Fondo il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico
i contributi di cui all’articolo 4.
10.2 – Nell’ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i
requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, è data facoltà al
soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante
il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e
dall’articolo 6 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
10.3 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i
requisiti di partecipazione al Fondo, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di trasferire la propria
posizione individuale alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di
lavoro del lavoratore aderente o, in alternativa, se decorsi almeno due anni di partecipazione a
Fondaereo, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.
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Articolo 11 – Anticipazione della posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico
11.1 – In presenza dei requisiti previsti dallo Statuto all’art. 13, il soggetto fiscalmente a carico può
richiedere anticipazioni 1.
11.2 – Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico sia minorenne o sottoposto a tutela alla
documentazione da allegare alla richiesta (cfr. Documento sulle Anticipazioni) sarà necessaria anche
l’autorizzazione del giudice tutelare
Articolo 12 – Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico
12.1 - Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa annuale a copertura
delle spese amministrative nella misura e con le modalità indicate nella Nota Informativa di Fondaereo
reperibile sul sito www.fondaereo.it.
12.2 – Dall’ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto ed esplicitato nella Nota
Informativa, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l’esercizio di prerogative
individuali (anticipazioni, trasferimento, riscatto, etc.).
Articolo 13 – Deducibilità dei contributi versati a favore del soggetto fiscalmente a carico
13.1 - I contributi versati a favore del fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo,
dall’eventuale reddito del fiscalmente a carico, fino ad azzerarlo; per l’ammontare non dedotto dal
reddito del fiscalmente a carico, il lavoratore aderente potrà dedurre i contributi versati unitamente a
quelli relativi alla propria posizione, sia datoriali che individuali, nel limite complessivo di 5.164,57 euro
annui.
13.2 - Se i versamenti complessivi annui effettuati dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi
(sia quelli versati sulla propria posizione individuale, che quelli versati a favore del fiscalmente a carico)
superano i 5.164,57 euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente e
dovrà essere comunicata al Fondo tramite il modulo “Comunicazione dei contributi non dedotti”
reperibile sul sito www.fondaereo.it, nella sezione Modulistica, al fine di evitare l’assoggettamento ad
imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale.
13.3 - Il Fondo provvederà annualmente, di norma entro il mese di marzo dell’anno successivo
all’avvenuto versamento, a trasmettere una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede
di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente
Regolamento.
Il limite di anzianità associativa non si applica per le anticipazioni relative ad acquisto e ristrutturazione prima casa ed
ulteriori esigenze, fino al 22 maggio 2015, per i residenti nelle zone terremotate di cui al D.L. 10 ottobre 2012 n°174.
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