Parametri e Tariffa professionale a confronto a

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Parametri e Tariffa professionale a confronto a
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
La valorizzazione economica delle prestazioni professionali
Parametri e Tariffa professionale a
confronto
Dott. Rag. Angelo Di Leva
3 aprile 2014 – Sala Convegni ODCEC Milano
Aspetti da considerare
I parametri sono riferiti ai soli casi di liquidazione
giudiziale dei compensi, e sono caratterizzati da
una selvaggia opera di riduzione del contenuto della
tariffa Professionale.
In verità anche altre Categorie hanno subito
un’identica riforma dei loro compensi (notai,
avvocati, etc.) ma nel caso dei Commercialisti si è
rivoluzionato il concetto di onorario riducendo altresì
il numero delle attività tipiche per le quali possono
essere liquidati i compensi professionali.
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Da quando le novità?
L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 che ha abrogato le tariffa professionale ha
previsto la sostituzione, limitatamente alla liquidazione giudiziale dei
compensi, con appositi parametri da stabilirsi con decreto del Ministro
vigilante.
Il comma 3 del medesimo articolo ha però fatto salvo l’uso delle vecchie
tariffe, sempre e solo per la liquidazione dei compensi da parte di un
giudice, fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Le precedenti previsioni della Tariffa professionale potranno essere
applicate per le prestazioni effettuate fino al 23 agosto 2012, data
nella quale sono entrati in vigore i nuovi parametri a seguito della
pubblicazione del decreto n. 140 del 20 luglio 2012.
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INIZIO
FINE
CRITERIO
ANTE 24/1/2012
ANTE 23/8/2012
TARIFFA
Esempio di titolo intermedio
POST 24/1/2012
ANTE 23/8/2012
PARAMETRI
(per esempio tra una sezione e l’altra)
ANTE 24/1/2012
POST 23/8/2012
PARAMETRI
POST 24/1/2012
POST 23/8/2012
PARAMETRI
Elenco delle attività previste
L’art.15, al primo comma, indica espressamente a quali attività possono
applicarsi i nuovi parametri:
a) Amministrazione e custodia;
b) Liquidazione d’aziende;
c) Valutazioni, perizie, pareri;
d) Revisioni contabili;
e) Tenuta della contabilità;
f) Formazione del bilancio;
g) Operazioni societarie;
h) Consulenza contrattuale ed economica-finanziaria;
i) Assistenza in procedure concorsuali;
l) Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) Sindaco di società
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Principale differenza tra T.P. e parametri
Le previsioni della Tariffa professionale valorizzavano in modo legalmente
indicativo l’entità dei compensi relativi all’attività svolte a favore del cliente,
attribuendo …un’ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell’opera
del professionista…, con l’intento dichiarato di spingere lo stesso ad una
preventiva definizione dei compensi in contradittorio con il cliente.
In sostanza i parametri sono un sommario riferimento per il giudice chiamato a
liquidare i compensi in difetto di accordo tra le parti.
Non a caso si dice che possono essere un sommario riferimento poiché non
potranno mai considerati vincolanti per la decisione del giudice, poiché
il ricorso ai parametri assume carattere residuale posto che l’art. 9,
comma 4, D.L. n. 1/2012, impone ai professionisti di fornire al cliente
un preventivo di massima in cui esplicitare le attività da svolgere e i
compensi richiesti.
Peraltro, l’art. 1 del D.M. n. 140 stabilisce che l’assenza di prova del
suddetto preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da
parte del giudice per la liquidazione del compenso.
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Elementi da indicare nel mandato professionale
poiché non previsti dai parametri
La maggiore genericità dei parametri, e la conseguente ampia
discrezionalità dei giudici nel determinare i compensi da
liquidare, dovrebbero quindi indurre a far sottoscrivere il
mandato professionale che contenga anche la quantificazione
dei compensi richiesti.
Tra questi si segnala:
Compenso orario per l’attività del professionista
Compenso orario per l’attività dei collaboratori
Diversamente occorrerà sottostare all’incognita della liquidazione
giudiziale degli stessi esponendosi all’ampia discrezionalità del
Giudice.
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Differenze concettuali nella determinazione
dei compensi
Eliminazione della precedente suddivisione dei
compensi in rimborsi
spese, indennità e onorari.
Eliminazione dell’ulteriore suddivisione degli onorari
in: specifici, graduali, preconcordati e a tempo.
Per ciò che attiene alle spese da rimborsare
(contestate dal Consiglio di Stato) potranno essere
riconosciute sulla base della documentazione
prodotta o anche in modo forfetario una volta
dimostrato l’effettivo sostenimento delle stesse.
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Valore di riferimento della prestazione
I parametri prevedono per le attività indicate i compensi che potranno
essere liquidati facendo riferimento al valore della pratica e a
una serie di scaglioni e aliquote i cui estremi sono contenuti in
un’apposita tabella allegata al regolamento.
Se l’attività svolta non fosse compresa tra quelle indicate nei parametri
il giudice potrà ricorrere all’interpretazione analogica “interna”,
cioè potrà fare riferimento, a quanto previsto dai parametri di altre
categorie professionali.
Anche i valori di riferimento della pratica sono stati modificati come si
può facilmente verificare da quanto contenuto nell’art. 16, che
utilizza il concetto di componenti positivi di reddito
lordi, attività e passività.
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Novità da tenere in considerazione
Tra gli aspetti positivi si può apprezzare come i parametri
considerino espressamente una serie di elementi quali:
- l’importanza;
- il livello di difficoltà;
- il pregio dell’opera prestata;
- l’impegno profuso in termini di tempo impiegato
con l’ evidente l’intento che vengano adottati, anche all’interno
di un unico studio, compensi diversificati in relazione
all’esperienza, alla competenza e all’impegno dei singoli
Commercialisti.
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Aumenti previsti
In caso di urgenza l’entità dei compensi viene
raddoppiata e allineata a quella per i casi di
eccezionale importanza, complessità o
difficoltà (100% dell’importo liquidabile).
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Riduzioni previste
E’ variata anche i criteri per la riduzioni dei compensi.
Non si parla ubicazione geografica o di anzianità di iscrizione del
professionista, ma di semplicità e velocità della pratica o al
fatto che per essa non occorra risolvere questioni rilevanti.
In tali condizioni, il compensi possono essere ridotti fino al 50%.
Occorre considerare che le soglie numeriche tanto minime,
massime o percentuali non sono vincolanti per la liquidazione
dei compensi.
Occorre inoltre considerare che le attività accessorie a quella
principale non possono essere aggiunte quale ulteriore
compenso.
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Gli onorari per il collegio sindacale
Per i sindaci nominati prima dell’abrogazione della T.P. resta ancora valida la
determinazione del compenso secondo le precedenti modalità.
Per le nuove nomine si consiglia di liberamente concordare il compenso con la società
anche facendo riferimento a quanto previsto dar riquadro 11 tabella c) dei parametri.
Occorre fare attenzione che nella previsione sono escluse le partecipazioni alle riunioni
societarie per le quali occorrerà che venga deliberato il compenso.
Le riduzioni per società immobiliari o in liquidazione si intendono sino al 50% e non
del 50% come nella precedente previsione.
Così pure la maggiorazione per il Presidente è sino al 50% e non al 50% come nella
precedente previsione.
I compensi per l’incarico di revisione sono indicati all’art.22 che rimanda alla tabella c)
riquadro n.4.
Il comma 5 dell’ art.I prevede che in caso di incarico iniziato da un altro professionista il
compenso debba essere commisurato all’opera effettivamente svolta.
Questa previsione consiglia che in caso di subentro nell’attività parzialmente svolta da un
Collega è opportuno delineare tale situazione in un documento sottoscritto con la
società.
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.1-10) e raffronto con i nuovi parametri
ARTICOLO
T.P.
DESCRIZIONE
ARTICOLO
PARAMETRI
ALTERNATIVA
PROPOSTA
1
2
CONTENUTO DELLA TARIFFA-DEFINIZIONI
CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI
15
1
16
3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
17
4
5
6
7
VALORE DELLA PRATICA
ONORARI MASSIMI
MAGGIORAZIONI PARTICOLARI
RIDUZIONI PARTICOLARI
17
18
18
18
8
EMISSIONE DELLA PARCELLA
9
PARCELLE PERIODICHE
10
TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.11-20) e raffronto con i nuovi parametri
11
PLURITA' DI PROFESSIONISTI
1
12
INCARICHI CONNESSI D IPIU' CLIENTI
1
13
INCARICO NON GIUNTO A COMPIMENTO
1
14
INCARICO GIA' INIZIATO DA ALTRI
PROFESSIONISTI
1
15
DEFINIZIONE DELLA PRATICA CON IL CONCORSO
DEL CLIENTE O DI TERZI
1
16
APPLICAZIONE ANALOGICA
1
17
SPESE GENERALI DI STUDIO
1
18
SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO
1
19
INDENNITA'
1
20
CLASSIFICAZIONE DEGLI ONORARI
15
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.21-30) e raffronto con i nuovi parametri
21
CUMULABILITA' DEGLI ONORARI GRADUALI
1
22
ONORARI PRECONCORDATI
1
23
ASSEVERAZIONI
24
MODALITA' TECNICHE DI DETERMINAZIONE DEGLI
ONORARI
25
NORMA DI RINVIO
26
ALTRI ONORARI GRADUALI
27
AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE E FUNZIONI DI
RAPPRESENTANTE COMUNE
19
28
AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI O BENI
19
29
CUSTODIA O CONSERVAZIONE DI BENI E DI
AZIENDE
19
30
LIQUIDAZIONE AZIENDE
20
16
compensi CTU
1
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.31-40) e raffronto con i nuovi parametri
31
PERIZIE VALUTAZIONI E PARERI
21
32
REVISIONI CONTABILI
22
33
IMPIANTO E TENUTA CONTABILITA'
23
34
BILANCIO
24
35
BILANCI TECNICI
24
36
REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONE DI AVARIE
37
FUNZIONE DI SINDACO
29
38
FUNZIONE REVISORE IN ENTI PUBBLICI
29
22
COMPENSO
CAMERA
ARBITRALE
39
ARBITRATI
40
COSTITUZIONE DI ENTI SOCIALI E VARIAZIONI DI
CAPITALE
17
compensi CTU
25
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.41-50) e raffronto con i nuovi parametri
41
TRASFORMAZIONI,FUSIONI, SCISSIONI E
CONCENTRAZIONI
25
42
ASSISTENZA CONTINUATIVA E GENERICA
26
43
COMPONIMENTI AMICHEVOLI
27
44
ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORSUALI
27
45
CONSULENZA CONTRATTUALE
26
46
DISPOSIZIONI GENERALI ASSISTENZA TRIBUTARIA
28
47
ASSISTENZA TRIBUTARIA
28
48
RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA
28
49
CONSULENZA TRIBUTARIA
28
50
SISTEMAZIONI TRA EREDI
18
26???
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Raffronto tra gli articoli della precedente T.P.
(art.51-57) e raffronto con i nuovi parametri
51
SISTEMAZIONI PATRIMONIALI
52
SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI
53
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
26
54
CONSULENZE AZIENDALI PARTICOLARI
26
55
CONSULENZA AZIENDALE CONTINUATIVA E
GENERICA
26
56
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
57
ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
19
26???
26???
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Compensi non specificatamente riferibili ai parametri
ma per le quali è possibile individuare l’ipotesi di
determinazione dei compensi in via analogica:
23
ASSEVERAZIONI
compensi
CTU
36
REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONE DI
AVARIE
compensi
CTU
ARBITRATI
COMPENSO
CAMERA
ARBITRALE
39
20
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Compensi non specificatamente riferibili ai parametri e
per i quali occorrerà ricercare un riferimento:
50
51
52
SISTEMAZIONI TRA EREDI
SISTEMAZIONI PATRIMONIALI
SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI
21
26
Probabilmente
parametri
Avvocati o notai
26
Probabilmente
parametri
Avvocati o notai
26
Probabilmente
parametri
Avvocati o notai
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Novità in materia dei compensi per l’ assistenza
in procedure concorsuali
Sono di particolare interesse le nuove regole che includono tra i compensi previsti per
le procedure concorsuali anche quelli dovuti in caso di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all’art. 182-bis della Legge fallimentare, mentre non è stata fatta
chiarezza sui compensi dovuti in caso di redazione delle relazioni a supporto
delle varie procedure concorsuali.
Si tratta, come noto, di attività in cui i professionisti iscritti al registro dei
revisori contabili e in possesso dei requisiti per la nomina a curatore
fallimentare, sono chiamati ad attestare la veridicità dei dati contabili del
debitore e a certificare le probabilità di successo dei piani di risanamento
anche se per il primo tipo di attività è possibile ricorrere, in via analogica, alle
norme previste per i lavori di revisione contabile (art. 22 del D.M. n. 140), non si
capisce quale possa essere la quantificazione dell’attività di valutazione della
fattibilità dei piani di risanamento.
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Qual è il Giudice competente?
La sezione I del TAR del Veneto, con sentenza del 13 febbraio
2014 n.183, ha affermato che spetta al Giudice
amministrativo e non a quello ordinario decidere in merito al
parere di congruità espresso dall’Ordine professionale poiché
atto soggettivamente amministrativo, poiché non si esaurisce
in una mera certificazione della rispondenza del credito alla
tariffa professionale (e ai parametri???) ma implica una
valutazione di congruità che trova inequivocabile presupposto
nel rapporto di supremazia che intercorre tra l’Ordine
(soggetto questo indubbiamente pubblico) e i propri iscritti.
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Attività della commissione di opinamento
parcelle
Su tale tema ha preso posizione il Consiglio Nazionale Forense ribadendo la
necessità di permanenza di tale attività affermando che ...la portata
abrogativa della norma, riguarda le tariffe come criterio di determinazione
del compenso e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il
potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio
dell’Ordine….
Dunque, il Professionista che intende richiedere l’emissione di un decreto
ingiuntivo deve continuare a munire le proprie parcelle dell’obbligatorio
parere di conformità del Consiglio dell’Ordine.
Il problema potrà sorgere in caso di opposizione al decreto ingiuntivo poiché
occorrerà venga provata non solo l’attribuzione dell’incarico ricevuto ma
anche l’effettiva attività effettuata.
Evidentemente nella propria discrezionalità il Giudice potrebbe disattendere
completamente o parzialmente quanto indicato dal Consiglio dell’Ordine.
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La posizione del Consiglio dell’Ordine di
Milano
Anche il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano si è prontamente
attivato interpellando i propri legali per un parere su
tale tema e ricevutolo, con Delibera n.220/2013 ha
determinato di approvare le tabelle dei compensi
professionali previsti dal D.M. Giustizia 20 luglio
2012, n.140 quali parametri da applicare nella
determinazione degli onorari su richiesta degli iscritti
ai fini del rilascio del parere di liquidazione.
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