- Novità fiscali
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24 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero Il differimento dell’imposizione sugli utili immobiliari per il reinvestimento nell’abitazione primaria Rocco Filippini Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino Sentenza della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, del 7 aprile 2010, n. 80.2008.163, in: RtiD II-2010, n. 13t, e in: www.sentenze.ti.ch [04.07.2012] Articoli 12 capoverso 3 lettera e LAID, 125 lettera g LT – Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, acquisto in comproprietà con la moglie, inderogabilità del criterio dell’identità soggettiva Sentenza del Tribunale federale, del 17 ottobre 2011, n. 2C_277/2011, in: http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=1 7.10.2011_2C_277/2011 [04.07.2012] Articoli 3 capoverso 3 e 12 capoverso 3 lettera e LAID – Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, acquisto in comproprietà con il coniuge, interpretazione della disposizione fondata su criteri esclusivamente civilistici conforme al diritto federale 1.2. La Legge tributaria del Cantone Ticino L’articolo 125 lettera g LT riprende nella sostanza l’articolo 12 capoverso 3 lettera e LAID, fatte salve due precisazioni. Da un lato specifica che l’abitazione deve essere primaria e, d’altro lato, stabilisce in modo preciso in due anni il termine entro il quale il ricavo deve essere reinvestito. I presupposti del differimento dell’imposizione sono pertanto i seguenti: ◆ ◆ ◆ 1. Considerazioni introduttive ◆ 1.1. La Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Secondo l’articolo 12 capoversi 1 e 4 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare ha per oggetto i guadagni conseguiti con l’alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o commerciale, nonché di parti di uno stesso, sempre che il prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento (prezzo di acquisto o di sostituzione, più le spese). ◆ Per determinati casi, elencati all’articolo 12 capoverso 3 LAID, la legge ne prevede tuttavia il differimento. Tra questi spicca in particolare l’alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all’acquisto o alla costruzione in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo (articolo 12 capoverso 3 lettera e LAID). l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale; l’uso personale esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella acquistata non devono essere locate a terzi o lasciate vuote, se non in casi eccezionali; l’abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza; il limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura precedere la vendita; il reinvestimento deve avvenire in Svizzera. 2. Come determinare l’identità tra venditore dell’abitazione primaria e acquirente dell’abitazione sostitutiva? 2.1. Il principio Di principio, per giustificare un reinvestimento totale occorre un’identità perfetta tra alienante dell’abitazione primaria e acquirente dell’abitazione sostitutiva. Diversi Cantoni ammettono tuttavia un’eccezione a favore dei coniugi e considerano adempiuta la condizione dell’identità dei soggetti anche nel caso in cui l’immobile ceduto apparteneva ad uno solo dei coniugi mentre quello sostitutivo viene acquistato in comproprietà da entrambi. Purché la proprietà di diritto reale rimanga di pertinenza dei coniugi e per quanto si tratti di un’abitazione familiare, la prassi di diversi Cantoni ammette in questi casi un’inter- Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 pretazione più estensiva della nozione di reinvestimento. 2.2. Le diverse prassi cantonali Con particolare riguardo ai coniugi, le normative e le prassi giurisprudenziali cantonali possono essere sostanzialmente distinte in due grandi gruppi: ◆ ◆ il primo (Ticino, Berna, Ginevra, Friborgo, Turgovia, Svitto, Zugo, Soletta, San Gallo, Vaud, Neuchâtel e Vallese) considera determinante la situazione giuridica, con la conseguenza che un reinvestimento sarà ammesso solo per la parte dell’immobile sostitutivo che il coniuge alienante acquista in quanto proprietario iscritto a Registro fondiario; il secondo (Zurigo, Lucerna, Basilea Città, Argovia e Grigioni) ritiene invece determinante la realtà economica globale dei coniugi: in questo senso, se il marito vende la propria casa e ne acquista una nuova insieme alla moglie, la condizione dell’identità fra venditore e acquirente è adempiuta e si giustifica pertanto ammettere un reinvestimento totale. Il Canton Argovia si spinge addirittura oltre, ammettendo un’identità tra venditore e acquirente anche nel caso in cui l’abitazione primaria è venduta da un coniuge, mentre quella sostitutiva è acquistata dall’altro coniuge. ◆ in secondo luogo, il differimento dell’imposizione rischierebbe di trasformarsi, in determinati casi, in una vera e propria esenzione fiscale, contro la volontà del legislatore. Nel caso in cui l’immobile venduto e l’immobile acquistato in sua sostituzione non appartengano al medesimo coniuge, non è infatti possibile trasferire l’onere fiscale latente da un oggetto all’altro, come invece richiederebbe il meccanismo del differimento dell’imposizione, mancando una base legale che permetta di prescindere dal requisito dell’identità dei soggetti. Al momento di vendere l’immobile sostitutivo, il suo proprietario esclusivo potrebbe così rifiutarsi di cumulare al suo utile quello conseguito dal coniuge con la cessione del primo oggetto. 2.4. La sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2011 Riferendosi ad un caso ginevrino, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, con una sentenza del 17 ottobre 2011 (n. 2C_277/2011) che un’interpretazione dell’articolo 12 capoverso 3 lettera e LAID fondata su criteri esclusivamente civilistici (ovvero l’iscrizione a Registro fondiario), a prescindere dalla reale situazione economica dei coniugi, è conforme al diritto federale[2]. Poco importa se i mezzi finanziari investiti nella nuova abitazione sono tutti riconducibili ad un solo coniuge. Dal momento che anche il secondo coniuge è iscritto a Registro fondiario quale comproprietario, il primo non può considerarsi unico acquirente e quindi unico beneficiario del reinvestimento. 3. Come viene calcolato l’utile imponibile nel caso di un reinvestimento parziale? Se, dunque, solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’abitazione sostitutiva, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante. Seguendo la prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone quest’ultima quota, quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento, conformemente al cosiddetto metodo assoluto, riaffermato ancora di recente dal Tribunale federale (DTF 137 II 419). 2.3. La prassi ticinese La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (di seguito CDT) ha ripetutamente confermato l’interpretazione restrittiva della nozione di reinvestimento, richiedendo un’identità perfetta dei rapporti di proprietà al primo immobile e al fondo sostitutivo, anche nei confronti dei coniugi[1]. In altre parole, il differimento dell’imposizione è concesso solo per quella parte dell’utile che, dopo il reinvestimento dei costi di investimento dell’oggetto venduto (e di eventuali prestazioni di terzi), è anche impiegata per acquistare l’oggetto sostitutivo. Se l’utile stesso non viene reinvestito, esso rimane infatti a disposizione degli alienanti e non vi è pertanto alcuna ragione di differirne l’imposizione. Se, dunque, il marito (o la moglie) vende la propria casa e ne acquista una nuova insieme alla moglie (o il marito), si giustifica solo un reinvestimento parziale. Tale conclusione si fonda essenzialmente su due ordini di idee: 4. Quali possibili scappatoie per i coniugi? È innegabile che la richiesta di un’identità perfetta tra venditore dell’abitazione primaria e acquirente dell’abitazione sostitutiva possa apparire, da un certo punto di vista, punitiva e finanche contraria alla promozione della proprietà dell’abitazione o della mobilità della popolazione, specie se i mezzi finanziari investiti nella nuova abitazione sono tutti riconducibili ad un solo coniuge. ◆ in primo luogo, la Legge tributaria prevede espressamente, all’articolo 127 capoverso 2 LT, che il coniuge e i figli siano imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti, introducendo in tal modo una chiara deroga al principio della tassazione della famiglia previsto dall’articolo 8 LT; 25 26 Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 Un’altra possibilità è quella di acquistare in comunione l’oggetto sostitutivo, tramite la costituzione di una società semplice tra marito e moglie. Come ha avuto modo di sottolineare la CDT in una recente sentenza del 15 febbraio 2012 (n. 80.2011.174), in diversi Cantoni è del resto usuale che i coniugi, che vogliono acquistare un immobile insieme, lo facciano in comunione in base ad un contratto di società semplice (“Gesellschaftvertrag”). Premesso che un simile contratto non prevede per la sua validità requisiti di forma particolari, si tratterà di ripartire le quote sociali in modo tale che l’intero ricavo della vendita della casa primaria si possa considerare reinvestito nella nuova abitazione sostitutiva. L’unico limite è costituito, ancora una volta, da un eventuale abuso di diritto. Cosa fare in questi casi? Nella citata sentenza del 17 ottobre 2011 sono gli stessi giudici federali a suggerire ai coniugi – fatto salvo un eventuale abuso di diritto – la possibilità di ricorrere ad una donazione per modificare i loro rapporti di proprietà con l’immobile che funge da abitazione coniugale e influenzare così il differimento dell’imposizione in occasione della sua successiva vendita. Una simile operazione ha però il suo prezzo (onorario del notaio e tasse di iscrizione a Registro fondiario). Per i coniugi si tratterà quindi di ponderare attentamente i costi che derivano dall’una o dall’altra soluzione per poi scegliere, in definitiva, quella meno onerosa: pagare (una parte) dell’imposta sugli utili immobiliari oppure concludere dapprima un contratto di donazione, così da poter beneficiare del differimento dell’imposizione. [1] Fra tutte, si veda la sentenza della CDT, n. 80.2008.163, del 7 aprile 2010, in: RtiD II-2010 n. 13t. [2] Per una critica si veda Chillà Christian/ Buchmann Danielle Axelroud, Identité de propriétaire en cas de report d’imposition du gain immobilier privé selon l’art. 12 al. 3 let. e LHID, in: StR 67/2012 pagina 335 e seguenti. Elenco delle fonti fotografiche: http://img.tio.ch/tio_common/multimedia/71/222/20060512_092032_ ddc.jpg [04.07.2012] http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2010/09/franco500x330.jpg [04.07.2012]