Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259

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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA SERVIZI FINANZIARI
(Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 – Napoli 80133)
PEC: [email protected]
DETERMINAZIONE n.
del
Oggetto: ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei
confronti del Sig. Levi Max in solido con la SYL S.R.L. in liquidazione.
Liquidatore: Sig. Slobodyanyuk Fedir, con domicilio in Mondragone (Ce), Via S. Razzino 5 cap 81034
Reg. Sanz. 18/12
IL DIRIGENTE
Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 01/12 dell’11/01/12 elevato dal Corpo
forestale dello Stato – Comando stazione di Pozzuoli (Na) nei confronti del Sig. Levi Max,
Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima;
Rilevato che, nel verbale, la contestazione ha ad oggetto la violazione dell’art.190 del D.Lgs.
152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma 3, per omessa tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con numero di dipendenti inferiore a
15 unità;
Considerato che, per l’illecito contestato, non sono stati presentati scritti difensivi né richiesta di
audizione;
Considerato, altresì, che per l’addebito contestato non è stato effettuato il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;
Vista la L. 689/1981;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 152/06;
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DIREZIONE TRIBUTI E SANZIONI
Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/7949933 - tel. 081/7949572
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148;
ORDINA
al Sig. Levi Max, nato a Napoli il 30/06/1972, in solido con la Syl S.R.L. in liquidazione, con sede
legale in Pomigliano d’Arco (Na) – Via della Libertà 38 cap 80038 - di pagare la sanzione
complessiva di € 2.077,00 (duemilasettantasette/00) comprensiva delle spese di notifica del
presente atto (pari ad € 11,00), per i seguenti
MOTIVI
In data 11/01/12, agenti del Corpo forestale dello Stato – Comando stazione di Pozzuoli (Na) si
recavano in via Circumvallazione Esterna – Zona ASI in agro del Comune di Giugliano (Na),
presso la società “Syl SRL”, avente ad oggetto sociale la commercializzazione e la produzione di
materiali per l’edilizia, ed accertavano la <mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
non pericolosi – ditta con meno di 15 dipendenti…>.
Pertanto, veniva elevato il verbale n. 01/12 del dell’11/01/12 nei confronti del Sig. Levi
Max, Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima, per omessa tenuta
del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15
dipendenti, in violazione dell’art.190 del D.Lgs 152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma
3 del medesimo testo normativo.
Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza
consolidata, “fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico
ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed
alle dichiarazioni delle parti” ( Cass. Civ. Sez. II, 28/04/06, n. 9919).
Orbene, l’art. 190 del D.Lgs. 152/06, prescrive che le imprese che producono rifiuti non
pericolosi di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) e g) hanno l’obbligo di tenere un registro di
carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti …….;
Le annotazioni devono essere effettuate a) per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
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amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 258, comma 3, D.Lgs. 152/06, nella misura
Il successivo art.258 sanziona “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro di carico e scarico…..”
Il comma 3 dello stesso art.190 enuncia espressamente che “i registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la
sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei
controllo di effettuare una verifica immediata sulla regolarità della documentazione richiesta dalla
legge e ricostruire il ciclo di vita dei rifiuti. In questo quadro va collocata la norma di cui al comma
5 dello stesso art. 190, ove si precisa che “ le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta”.
Ne consegue che, conformemente alla ratio delle norme citate, il registro in questione deve essere
obbligatoriamente tenuto presso il luogo in cui viene svolta l’attività da cui i rifiuti derivano, anche
in considerazione del fatto che le informazioni in esso contenute devono essere rese disponibili in
qualunque momento agli organi di controllo che ne facciano richiesta per gli eventuali accertamenti
di regolarità.
Tale obbligo non è solo formale: invero, come ha chiarito la Cass. Civ. Sez. II con sentenza n.
14810 del 27/06/2006, « l’obbligo della tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli
stessi, ma comporta anche quello della custodia sui luoghi, normativamente precisati e rilevanti ai
fini della produzione o dei successivi movimenti dei rifiuti. Tale collegamento comporta che
l’obbligo di conservazione del registro presso l’impresa, ai fini della pronta esibizione agli organi
preposti ai controlli, costituisce una modalità integrativa del precetto di cui all’art. 12, la cui
omissione, ancorché riferibile a registri regolarmente istituiti ed annotati si risolve
nell’inottemperanza all’obbligo della “tenuta”, sanzionata dall’art. 52 comma 2 > .
Orbene, nel caso di specie, dal verbale dotato di fede privilegiata risulta che la parte ometteva la
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla propria attività,
contravvenendo, dunque, al dettato legislativo vigente.
E’ evidente la fondatezza dell’illecito contestato, atteso che, da verbale dotato di fede privilegiata,
risulta l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi da parte del Sig. Levi
Max, Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima.
Il procedimento, quindi, è da ricondursi sotto l’egida degli artt. 190 e 258, comma 3, del
D.Lgs.152/06 riscontrata l’infrazione contesta dall’organo accertatore con verbale n. 01/12
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commercianti e degli intermediari”: ciò, evidentemente, al fine di permettere agli organi di
dell’11/01/12, concretantesi nell’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non
pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti.
In particolare, con riferimento all’applicazione dell’art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/06, questo
ufficio ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto
(cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 8143 del 21/07/93).
Pertanto,
ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente
atto.
Il pagamento, che effettuato dall’obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli
obbligati in via principale ai sensi dell’art. 1292 codice civile, potrà essere eseguito mediante
versamento sul c/c postale n. 58537531, oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le
seguenti modalità:
Beneficiario:
Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tributi e Sanzioni
IBAN:
IT 13 A 07601 03400 000058537531
Causale :
“Sanzioni amministrative in materia ambientale” Reg. Sanz. 18/2012
Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via PEC
([email protected]) o tramite fax a:

Città Metropolitana di Napoli – Direzione Tributi e Sanzioni, fax n. 081/7949933
oppure 081/7949575.
Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 27, comma 1, Legge 689/81.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l’interessato, che si trovi
in condizioni economiche disagiate, può chiedere all’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la
Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la
Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F).
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INGIUNGE
Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.18, comma 7, della Legge
689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’art. 22 della medesima Legge e dell’art. 6 del
D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di
30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
IL FUNZIONARIO
Dott. Paolo Di Maio
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p. IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Testa
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