Regolamento di funzionamento del
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 30 del 29/01/2001 D.R. n. 30 IL RETTORE VISTO l’art.34 comma 5 p.r) dello Statuto del Politecnico,emanato con D.R. 134 del 29.03.2000, che prevede che il Consiglio di Dipartimento deliberi in ordine al Regolamento di Funzionamento del medesimo; VISTO il testo Regolamentare deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale nella seduta del 26.10.2000; VISTA la delibera del Senato Accademico, resa nella seduta del 12.12.2000, che nell’esprimere parere favorevole in ordine al suddetto Regolamento, ha apportato alcune modifiche e, precisamente, ha cassato il punto b) del comma 2 dell’art. 8 e, conseguentemente, ha modificato il comma 3 dell’art.11 del Regolamento deliberato dal Consiglio di Dipartimento in quanto in contrasto con le norme statutarie; VISTO il comma 3 dell’art.11 del suddetto Statuto; DECRETA Ai sensi dell’art.11 comma 3 dello Statuto del Politecnico, è emanato il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Bari, 23 gennaio 2001 IL RETTORE f.to Antonio CASTORANI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE Art. 1 -SCOPI ED ATTIVITÀ Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale (di seguito chiamato “Dipartimento”) promuove e coordina le attività di ricerca nei seguenti settori scientifici disciplinari: • Ing-Ind/06 Fluidodinamica • Ing-Ind/07 Propulsione aerospaziale • Ing-Ind/08 Macchine a Fluido • Ing-Ind/09 Sistemi per l’Energia e l’Ambiente • Ing-Ind/12 Misure meccaniche e termiche • Ing-Ind/13 Meccanica Applicata alle Macchine • Ing-Ind/14 Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine • Ing-Ind/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione • Ing-Ind/17 Impianti Industriali Meccanici • Ing-Ind/34 Bioingegneria Industriale • Ing-Ind/35 Ingegneria Economico Gestionale Il Dipartimento garantisce ai singoli docenti l’autonomia ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l’utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati in questo regolamento. Il Dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di Dottorato di Ricerca nell’ambito dei settori scientifici di propria competenza, anche in collaborazione con altre Università Italiane e Straniere e con Enti Pubblici e Privati. Il Dipartimento concorre all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di propria competenza e per gli insegnamenti afferenti al Dipartimento, in collaborazione e secondo le indicazioni dei Consigli di Corso di Studio, delle Facoltà e delle altre strutture didattiche, ove costituite. Il Dipartimento concorre alle attività didattiche relative ai corsi di specializzazione, master ed ai servizi didattici integrativi afferenti ai settori di propria competenza, in collaborazione con gli altri Organi del Politecnico. Il Dipartimento assicura l’adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per le attività didattiche da loro svolte, anche relative più Facoltà. Il Dipartimento organizza Seminari, Conferenze e Convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’Estero e provvedendo alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche. Il Dipartimento si propone di rappresentare un Centro di Eccellenza Scientifica, operante nella rete di ricerca su scala internazionale, per mezzo della inter-multidisciplinarità delle tematiche di specializzazione, della integrazione della ricerca con attività di alta formazione, del partenariato di ricerca strategica con piccole – medie - grandi imprese, della cooperazione internazionale, nonché favorendo la mobilità dei propri ricercatori e la permanenza di ricercatori esterni provenienti da Università italiane e straniere, enti privati e pubblici di ricerca. Il Dipartimento si propone di attrarre l’interesse dei giovani per la ricerca, favorendo l’investimento su progetti e giovani ricercatori portatori di nuove idee. Il Dipartimento favorisce processi di uso intensivo della conoscenza nelle dinamiche del sistema produttivo verso una qualificazione tecnologica dei settori e prodotti basata sull’uso intensivo della conoscenza, e si propone di fornire un contributo scientifico e di alta formazione alla soluzione delle problematiche di origine territoriale e sociale. Il Dipartimento si propone di valorizzare i risultati della ricerca scientifica svolta, favorendo le ricadute economiche delle sue ricerche, e la gestione integrata di conoscenze e tecnologie necessarie allo sviluppo di nuova imprenditorialità e di nuovi mercati. Il Dipartimento esplica servizio di ricerca e prestazioni conto terzi e di trasferimento tecnologico. Il Dipartimento predispone la relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca, prevista dallo Statuto del Politecnico. Art 2 - SERVIZI E LABORATORI Il Dipartimento è organizzato in servizi e laboratori. Al momento della sua costituzione il Dipartimento dispone dei seguenti servizi: 1. Amministrativi; 2. didattici; 3. generali; 4. di biblioteca e multimediali; 5. informatici; 6. tecnici; e dei laboratori 1. Laboratori di Sperimentazione Strutturale: • Meccanica Sperimentale • Comportamento Meccanico dei Materiali • Misura delle Vibrazioni • Tecnologie e Materiali 2. Laboratori di Macchine a Fluido: • Macchine Idrauliche • Motori a Combustione Interna • Turbomacchine 3. Laboratori di Produzione industriale • Macchine Utensili • Controllo Numerico, Robotica e Automazione Industriale • Prototipazione e Reverse Engineering 4. C.A.E. (Computer Aided Engineering); 5. Biomeccanica; 6. Business Planning; 7. E – Business; 8. Combustione; 9. Gasdinamica e Aerodinamica; 10. Gestione della Conoscenza; 11. Impianti Industriali; 12. Meccanica delle Macchine; 13. Oleodinamica e Pneumatica; 14. Modellistica e Simulazione; I servizi e i laboratori sono regolamentati da apposite norme approvate dal Consiglio di Dipartimento ed esplicano attività nel campo della ricerca scientifica e/o della didattica. Art. 3 - NUOVE OPZIONI PER IL DIPARTIMENTO Le nuove opzioni hanno efficacia dal successivo anno accademico. E' fatta eccezione per i Docenti di nuova nomina presso il Politecnico di Bari o che variano il proprio stato giuridico, per i quali l'opzione, ritenuta congrua, ha efficacia immediata. La revoca dell'opzione dal Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere formalizzata entro il 30 giugno da docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di permanenza presso il Dipartimento ed ha comunque efficacia dal successivo anno accademico. Art. 4 - PARTECIPANTI ALLA ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO Partecipano all'attività di ricerca del Dipartimento ed hanno quindi accesso alle strutture nei limiti delle relative norme regolamentari: • il personale docente e non docente afferente al Dipartimento; • le persone ufficialmente inserite in un progetto di ricerca o convenzione approvato dal Consiglio del Dipartimento, le quali figurino in organico presso altri Enti o rivestano la qualifica di borsista C.N.R. o assimilati; • i laureandi e gli studenti che, fatta espressa richiesta al Giunta di Dipartimento, siano stati ammessi a seguire, per l’anno in corso, una particolare attività di ricerca o di tesi; • gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca; • i titolari di borsa o assegno di ricerca del Dipartimento; • il personale esterno ufficialmente autorizzato dalla Giunta di Dipartimento. Il personale esterno, di cui sopra, deve dotarsi, prima di poter accedere alle strutture, di idonea forma assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile. Art. 5 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DEGLI STUDENTI Hanno titolo ad avanzare richiesta di ammissione a partecipare all'attività di ricerca del Dipartimento gli studenti regolarmente iscritti presso il Politecnico di Bari. Le domande, presentate presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sono vagliate dal Giunta di Dipartimento entro i successivi 30 giorni. La partecipazione degli studenti all'attività di ricerca cessa automaticamente con il completamento del programma o della tesi e può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato dalla Giunta di Dipartimento. Art. 6 - SEZIONI Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, anche temporaneamente, in Sezioni. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile; esse possono avere autonomia organizzativa. Ad esse il Consiglio di Dipartimento può assegnare parte degli spazi e delle attrezzature ed unità del personale tecnico amministrativo del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento ne indica i compiti, la durata e i docenti aderenti. Questi eleggono al loro interno un professore di ruolo quale Coordinatore dell'attività della sezione, il cui mandato non può essere superiore ai tre anni. Il Coordinatore, su delega del Direttore del Dipartimento, ha compiti organizzativi, in particolare quelli di. a) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Sezione; b) curare, in qualità di sub consegnatario, la buona conservazione e l’utilizzo dei beni inventariati dei locali e dei servizi della Sezione in base a criteri di funzionalità; c) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo, assegnato alla Sezione, ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, in armonia con l’organizzazione generale dipartimentale. Al momento dell'emanazione del presente Regolamento, per motivi logistico-organizzativi, il Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni − Sezione Macchine ed Energetica − Sezione delle Macchine e Progettazione Meccanica − Sezione Tecnologie, Impianti ed Economia Il Consiglio di Dipartimento, con apposita delibera, individua i docenti afferenti a ciascuna sezione e le risorse a queste assegnate. La durata di queste Sezioni non è limitata nel tempo. Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI E DI SEZIONE Gli Organi di Dipartimento – Direttore, Consiglio, Giunta - sono eletti, nominati e costituiti a norma dello Statuto del Politecnico e dei Regolamenti Generali in esso previsti e del presente Regolamento. Quando il numero dei rappresentati da eleggere è pari o superiore agli aventi diritto al voto non si procede alle votazioni. I Coordinatori di Sezione sono eletti tramite tornate elettorali indette dal Direttore del Dipartimento secondo le modalità previste dal co. 3 dell’art.6 e, ove possibile, contemporaneamente alle elezioni dei Componenti della Giunta. Art 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Segretario Amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del Consiglio: a) i titolari di assegni di ricerca b) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico amministrativo del Dipartimento superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante ogni cinque unità oltre le prime dieci; c) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalità per l'elezione della decadenza delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Partecipano, a titolo consultivo, al Consiglio di Dipartimento i professori a contratto ed i supplenti, non in organico presso il Politecnico, che, ai sensi dell’art. 7 comma 5° dello Statuto, fanno capo al Dipartimento senza afferirvi. Su invito del Direttore, possono partecipare alla discussione in Consiglio di Dipartimento esperti, esterni al Consiglio, in grado di offrire un contributo agli argomenti all’ordine del giorno. Art. 9 -GIUNTA DEL DIPARTIMENTO: COMPOSIZIONE La Giunta è composta da: − il Direttore, − il suo Vicario con voto consultivo, − il Segretario Amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, − da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, in rappresentanza dei docenti afferenti; − da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. − dai Coordinatori delle sezioni, con voto consultivo, quando non ne facciano già parte quali componenti di diritto o elettivi. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta è eletto dall’intera categoria fra i rappresentanti presenti in Consiglio di Dipartimento; quando il numero di questi ultimi è limitato a due non si procede a detta elezione ed il primo degli eletti in Consiglio risulta essere anche il rappresentate del personale tecnico-amministrativo nella Giunta. Per l’elezione dei rappresentanti nella Giunta il Direttore nomina un Ufficio di Seggio costituito da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore. Nel caso debba avere luogo anche l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il Direttore nomina nell’Ufficio di Seggio un’unità del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio. Art. 10 -CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore di Dipartimento o dal docente legittimato a sostituirlo, quando se ne presenta la necessità o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia motivata richiesta al Direttore Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Direttore deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento. Può essere richiesto l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno, entro le 48 ore successive alla convocazione, da almeno un quinto dei componenti. La convocazione in via ordinaria deve essere notificata a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti dal Direttore adeguati a raggiungere gli interessati. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Nella prima seduta dell'anno accademico, di norma, viene concordato il calendario annuale di massima per le sedute successive. Art. 11 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quelli per i quali risulta giustificata 1'assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio e la presenza di almeno la metà della Giunta per la validità delle rispettive adunanze. I professori fuori ruolo, gli assegnisti e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado. Di norma le votazioni si effettuano con voto palese, si effettuano con scrutinio segreto quelle che investano casi personali. o quando ne faccia richiesta un componente dell'organo. Ciascuna deliberazione deve essere presa a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore. I voti contrari e le astensioni devono essere motivati. Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della eventuale istituzione di sezioni, nonché per il parere conforme sulle nuove opzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e per ogni eventuale proposta di modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza dei Componenti del Consiglio. Quando la Giunta, su delega del Consiglio di Dipartimento, assume funzioni deliberanti per specifiche questioni. è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Art. 12 - COMPOSIZIONI PARTICOLARI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO Il Consiglio di Dipartimento assume ogni decisione nella sua composizione completa prevista dalla normativa vigente. Alle adunanze per: − esprimere i pareri in ordine alle chiamate dei Professori, partecipano i soli Proff. di ruolo, ad eccezione di quelle di cui trattasi di Proff. Ordinari, alle quali partecipano esclusivamente gli appartenenti alla categoria; − esprimere i pareri in ordine al conferimento delle supplenze e sulle nuove opzioni in favore del Dipartimento partecipano i Docenti. Alle questioni inerenti il personale docente, non partecipano le rappresentanze. Art. 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario nel corso della seduta. Il dispositivo delle delibere è immediatamente esecutivo, pertanto deve essere portato tempestivamente a conoscenza degli interessati per gli adempimenti di competenza. I verbali sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale, Per particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante. I verbali approvati sono pubblici relativamente alla proposta motivata e al dispositivo di delibera e, pertanto, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione presso la Segreteria Amministrativa. Stralci dei verbali di entrambi gli Organi, firmati in originale dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, sono trasmessi a cura del Direttore ai Presidi delle Facoltà interessate o agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza. Art 14 - FUNZIONI DEL DIRETTORE Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione. Spetta comunque, al Direttore: a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni; b) adottare, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva; c) curare i rapporti con gli organi accademici; d) nominare i Coordinatori delle Sezioni eletti e) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; curare la gestione dei beni inventariati, in qualità di unico consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalità; curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, in armonia con l’organizzazione generale del lavoro del Politecnico; f) delegare, nell’ambito delle Sezioni, le funzioni di cui al punto precedente ai rispettivi Coordinatori; g) curare, delegando i Coordinatori delle Sezioni coadiuvati dal Segretario Amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento; h) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali; i) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti; j) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attività di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. k) predisporre, coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, entro i termini stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati di una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti: • • • utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività in corso; eventuali esigenze sopravvenute e adattamenti in corso d'anno; risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio; • risorse eventualmente già disponibili nel Dipartimento e quelle di cui si chiede l'assegnazione; • le entrate per attività contrattuali che si prevedono per l'esercizio successivo. l) provvedere all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, disporre il pagamento delle relative fatture, secondo le norme che regolano l'amministrazione e la contabilità e stipula i contratti di cui ha competenza. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali; m) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Spetta inoltre al Direttore, coadiuvato dalla Giunta: a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri Dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche; b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione; c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati. Il Direttore designa il suo Vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Art. 15 - FUNZIONI DELLA GIUNTA La Giunta di Dipartimento è l’organo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per: a) l’istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento; b) per l’attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento; c) per la gestione complessiva del Dipartimento. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti. La Giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall’ordinamento universitario, dallo Statuto, dai relativi regolamenti. Art. 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di Dipartimento: a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative; b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione al Dipartimento; c) approva il programma annuale della didattica e della ricerca del Dipartimento e le richieste e le iniziative ad esso connesse, nonché la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 co. 4 dello Statuto; d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento; f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) approva le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio; approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la possibilità di attuazione; approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti; assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento; esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facoltà, con cui il Dipartimento è correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento; esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute nel Regolamento Didattico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza; esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti; esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto; presenta al Senato Accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento; delibera in ordine al Regolamento di funzionamento del Dipartimento; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Art 17 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Il Segretario Amministrativo predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre: a) collabora con il Direttore del Dipartimento alle attività volte al miglior funzionamento della struttura; b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale; a) coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilità dei conseguenti atti. Art. 18 - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Per tutto quanto riguarda l'amministrazione e la contabilità non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed alla ulteriore normativa vigente. La presente delibera è immediatamente esecutiva. Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.