Regolamento di funzionamento del

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Regolamento di funzionamento del
REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
Politecnico di Bari
Decreto di emanazione
D.R. n. 30 del 29/01/2001
D.R. n. 30
IL RETTORE
VISTO
l’art.34 comma 5 p.r) dello Statuto del Politecnico,emanato con D.R. 134 del
29.03.2000, che prevede che il Consiglio di Dipartimento deliberi in ordine al
Regolamento di Funzionamento del medesimo;
VISTO
il testo Regolamentare deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Gestionale nella seduta del 26.10.2000;
VISTA
la delibera del Senato Accademico, resa nella seduta del 12.12.2000, che
nell’esprimere parere favorevole in ordine al suddetto Regolamento, ha apportato
alcune modifiche e, precisamente, ha cassato il punto b) del comma 2 dell’art. 8 e,
conseguentemente, ha modificato il comma 3 dell’art.11 del Regolamento
deliberato dal Consiglio di Dipartimento in quanto in contrasto con le norme
statutarie;
VISTO
il comma 3 dell’art.11 del suddetto Statuto;
DECRETA
Ai sensi dell’art.11 comma 3 dello Statuto del Politecnico, è emanato il Regolamento di Funzionamento
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, nel testo allegato al presente decreto del quale
costituisce parte integrante.
Bari, 23 gennaio 2001
IL RETTORE
f.to Antonio CASTORANI
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
MECCANICA E GESTIONALE
Art. 1 -SCOPI ED ATTIVITÀ
Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale (di seguito chiamato “Dipartimento”) promuove e
coordina le attività di ricerca nei seguenti settori scientifici disciplinari:
• Ing-Ind/06 Fluidodinamica
• Ing-Ind/07 Propulsione aerospaziale
• Ing-Ind/08 Macchine a Fluido
• Ing-Ind/09 Sistemi per l’Energia e l’Ambiente
• Ing-Ind/12 Misure meccaniche e termiche
• Ing-Ind/13 Meccanica Applicata alle Macchine
• Ing-Ind/14 Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
• Ing-Ind/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
• Ing-Ind/17 Impianti Industriali Meccanici
• Ing-Ind/34 Bioingegneria Industriale
• Ing-Ind/35 Ingegneria Economico Gestionale
Il Dipartimento garantisce ai singoli docenti l’autonomia ed il loro diritto di accedere direttamente ai
finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l’utilizzo delle risorse, secondo i criteri
fissati in questo regolamento.
Il Dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di Dottorato di
Ricerca nell’ambito dei settori scientifici di propria competenza, anche in collaborazione con altre
Università Italiane e Straniere e con Enti Pubblici e Privati.
Il Dipartimento concorre all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di
propria competenza e per gli insegnamenti afferenti al Dipartimento, in collaborazione e secondo le
indicazioni dei Consigli di Corso di Studio, delle Facoltà e delle altre strutture didattiche, ove costituite.
Il Dipartimento concorre alle attività didattiche relative ai corsi di specializzazione, master ed ai servizi
didattici integrativi afferenti ai settori di propria competenza, in collaborazione con gli altri Organi del
Politecnico.
Il Dipartimento assicura l’adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per le attività didattiche da loro
svolte, anche relative più Facoltà.
Il Dipartimento organizza Seminari, Conferenze e Convegni a carattere scientifico, ricercando
collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’Estero e provvedendo alla pubblicazione ed alla
diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
Il Dipartimento si propone di rappresentare un Centro di Eccellenza Scientifica, operante nella rete di
ricerca su scala internazionale, per mezzo della inter-multidisciplinarità delle tematiche di
specializzazione, della integrazione della ricerca con attività di alta formazione, del partenariato di
ricerca strategica con piccole – medie - grandi imprese, della cooperazione internazionale, nonché
favorendo la mobilità dei propri ricercatori e la permanenza di ricercatori esterni provenienti da
Università italiane e straniere, enti privati e pubblici di ricerca.
Il Dipartimento si propone di attrarre l’interesse dei giovani per la ricerca, favorendo l’investimento su
progetti e giovani ricercatori portatori di nuove idee.
Il Dipartimento favorisce processi di uso intensivo della conoscenza nelle dinamiche del sistema
produttivo verso una qualificazione tecnologica dei settori e prodotti basata sull’uso intensivo della
conoscenza, e si propone di fornire un contributo scientifico e di alta formazione alla soluzione delle
problematiche di origine territoriale e sociale.
Il Dipartimento si propone di valorizzare i risultati della ricerca scientifica svolta, favorendo le ricadute
economiche delle sue ricerche, e la gestione integrata di conoscenze e tecnologie necessarie allo
sviluppo di nuova imprenditorialità e di nuovi mercati.
Il Dipartimento esplica servizio di ricerca e prestazioni conto terzi e di trasferimento tecnologico.
Il Dipartimento predispone la relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca, prevista dallo Statuto del
Politecnico.
Art 2 - SERVIZI E LABORATORI
Il Dipartimento è organizzato in servizi e laboratori.
Al momento della sua costituzione il Dipartimento dispone dei seguenti servizi:
1. Amministrativi;
2. didattici;
3. generali;
4. di biblioteca e multimediali;
5. informatici;
6. tecnici;
e dei laboratori
1. Laboratori di Sperimentazione Strutturale:
• Meccanica Sperimentale
• Comportamento Meccanico dei Materiali
• Misura delle Vibrazioni
• Tecnologie e Materiali
2. Laboratori di Macchine a Fluido:
• Macchine Idrauliche
• Motori a Combustione Interna
• Turbomacchine
3. Laboratori di Produzione industriale
• Macchine Utensili
• Controllo Numerico, Robotica e Automazione Industriale
• Prototipazione e Reverse Engineering
4. C.A.E. (Computer Aided Engineering);
5. Biomeccanica;
6. Business Planning;
7. E – Business;
8. Combustione;
9. Gasdinamica e Aerodinamica;
10. Gestione della Conoscenza;
11. Impianti Industriali;
12. Meccanica delle Macchine;
13. Oleodinamica e Pneumatica;
14. Modellistica e Simulazione;
I servizi e i laboratori sono regolamentati da apposite norme approvate dal Consiglio di Dipartimento ed
esplicano attività nel campo della ricerca scientifica e/o della didattica.
Art. 3 - NUOVE OPZIONI PER IL DIPARTIMENTO
Le nuove opzioni hanno efficacia dal successivo anno accademico.
E' fatta eccezione per i Docenti di nuova nomina presso il Politecnico di Bari o che variano il proprio
stato giuridico, per i quali l'opzione, ritenuta congrua, ha efficacia immediata.
La revoca dell'opzione dal Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere formalizzata entro il 30
giugno da docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di permanenza presso il Dipartimento ed ha
comunque efficacia dal successivo anno accademico.
Art. 4 - PARTECIPANTI ALLA ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO
Partecipano all'attività di ricerca del Dipartimento ed hanno quindi accesso alle strutture nei limiti delle
relative norme regolamentari:
• il personale docente e non docente afferente al Dipartimento;
• le persone ufficialmente inserite in un progetto di ricerca o convenzione approvato dal Consiglio del
Dipartimento, le quali figurino in organico presso altri Enti o rivestano la qualifica di borsista
C.N.R. o assimilati;
• i laureandi e gli studenti che, fatta espressa richiesta al Giunta di Dipartimento, siano stati ammessi
a seguire, per l’anno in corso, una particolare attività di ricerca o di tesi;
• gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca;
• i titolari di borsa o assegno di ricerca del Dipartimento;
• il personale esterno ufficialmente autorizzato dalla Giunta di Dipartimento.
Il personale esterno, di cui sopra, deve dotarsi, prima di poter accedere alle strutture, di idonea forma
assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile.
Art. 5 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
Hanno titolo ad avanzare richiesta di ammissione a partecipare all'attività di ricerca del Dipartimento gli
studenti regolarmente iscritti presso il Politecnico di Bari.
Le domande, presentate presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sono vagliate dal Giunta
di Dipartimento entro i successivi 30 giorni.
La partecipazione degli studenti all'attività di ricerca cessa automaticamente con il completamento del
programma o della tesi e può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato dalla
Giunta di Dipartimento.
Art. 6 - SEZIONI
Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od
organizzativo, anche temporaneamente, in Sezioni.
Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile; esse possono avere autonomia
organizzativa. Ad esse il Consiglio di Dipartimento può assegnare parte degli spazi e delle attrezzature
ed unità del personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento ne indica i compiti, la durata e i docenti aderenti. Questi eleggono al loro
interno un professore di ruolo quale Coordinatore dell'attività della sezione, il cui mandato non può
essere superiore ai tre anni.
Il Coordinatore, su delega del Direttore del Dipartimento, ha compiti organizzativi, in particolare quelli
di.
a) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Sezione;
b) curare, in qualità di sub consegnatario, la buona conservazione e l’utilizzo dei beni inventariati dei
locali e dei servizi della Sezione in base a criteri di funzionalità;
c) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo, assegnato alla Sezione, ed
assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, in armonia con
l’organizzazione generale dipartimentale.
Al momento dell'emanazione del presente Regolamento, per motivi logistico-organizzativi, il
Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni
− Sezione Macchine ed Energetica
− Sezione delle Macchine e Progettazione Meccanica
− Sezione Tecnologie, Impianti ed Economia
Il Consiglio di Dipartimento, con apposita delibera, individua i docenti afferenti a ciascuna sezione e le
risorse a queste assegnate. La durata di queste Sezioni non è limitata nel tempo.
Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI E DI SEZIONE
Gli Organi di Dipartimento – Direttore, Consiglio, Giunta - sono eletti, nominati e costituiti a norma
dello Statuto del Politecnico e dei Regolamenti Generali in esso previsti e del presente Regolamento.
Quando il numero dei rappresentati da eleggere è pari o superiore agli aventi diritto al voto non si
procede alle votazioni.
I Coordinatori di Sezione sono eletti tramite tornate elettorali indette dal Direttore del Dipartimento
secondo le modalità previste dal co. 3 dell’art.6 e, ove possibile, contemporaneamente alle elezioni dei
Componenti della Giunta.
Art 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Segretario
Amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.
Fanno inoltre parte del Consiglio:
a) i titolari di assegni di ricerca
b) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico amministrativo del Dipartimento superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante ogni cinque
unità oltre le prime dieci;
c) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in
un unico corpo elettorale.
I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalità per l'elezione della decadenza delle rappresentanze
di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
Partecipano, a titolo consultivo, al Consiglio di Dipartimento i professori a contratto ed i supplenti, non
in organico presso il Politecnico, che, ai sensi dell’art. 7 comma 5° dello Statuto, fanno capo al
Dipartimento senza afferirvi.
Su invito del Direttore, possono partecipare alla discussione in Consiglio di Dipartimento esperti,
esterni al Consiglio, in grado di offrire un contributo agli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 9 -GIUNTA DEL DIPARTIMENTO: COMPOSIZIONE
La Giunta è composta da:
− il Direttore,
− il suo Vicario con voto consultivo,
− il Segretario Amministrativo, anche in funzione di verbalizzante,
− da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, in rappresentanza dei docenti
afferenti;
− da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
− dai Coordinatori delle sezioni, con voto consultivo, quando non ne facciano già parte quali
componenti di diritto o elettivi.
Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta è eletto dall’intera categoria fra i
rappresentanti presenti in Consiglio di Dipartimento; quando il numero di questi ultimi è limitato a due
non si procede a detta elezione ed il primo degli eletti in Consiglio risulta essere anche il rappresentate
del personale tecnico-amministrativo nella Giunta.
Per l’elezione dei rappresentanti nella Giunta il Direttore nomina un Ufficio di Seggio costituito da un
professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore. Nel caso debba avere luogo anche
l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il Direttore nomina nell’Ufficio di
Seggio un’unità del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio.
Art. 10 -CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI
Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore di Dipartimento o dal docente legittimato a
sostituirlo, quando se ne presenta la necessità o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia
motivata richiesta al Direttore
Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Direttore deve darne notizia nella prima
seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
Può essere richiesto l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno, entro le 48 ore successive alla
convocazione, da almeno un quinto dei componenti.
La convocazione in via ordinaria deve essere notificata a ciascun avente diritto presso la struttura cui
afferisce, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri
mezzi ritenuti dal Direttore adeguati a raggiungere gli interessati.
La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
Nella prima seduta dell'anno accademico, di norma, viene concordato il calendario annuale di massima
per le sedute successive.
Art. 11 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio.
Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quelli per i quali risulta
giustificata 1'assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del
Consiglio e la presenza di almeno la metà della Giunta per la validità delle rispettive adunanze.
I professori fuori ruolo, gli assegnisti e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum
strutturale solo se presenti alle sedute.
Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano
direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado.
Di norma le votazioni si effettuano con voto palese, si effettuano con scrutinio segreto quelle che
investano casi personali. o quando ne faccia richiesta un componente dell'organo.
Ciascuna deliberazione deve essere presa a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
I voti contrari e le astensioni devono essere motivati.
Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della eventuale istituzione di sezioni, nonché
per il parere conforme sulle nuove opzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e per ogni
eventuale proposta di modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza dei Componenti
del Consiglio.
Quando la Giunta, su delega del Consiglio di Dipartimento, assume funzioni deliberanti per specifiche
questioni. è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Art. 12 - COMPOSIZIONI PARTICOLARI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento assume ogni decisione nella sua composizione completa prevista dalla
normativa vigente.
Alle adunanze per:
− esprimere i pareri in ordine alle chiamate dei Professori, partecipano i soli Proff. di ruolo, ad
eccezione di quelle di cui trattasi di Proff. Ordinari, alle quali partecipano esclusivamente gli
appartenenti alla categoria;
− esprimere i pareri in ordine al conferimento delle supplenze e sulle nuove opzioni in favore del
Dipartimento partecipano i Docenti.
Alle questioni inerenti il personale docente, non partecipano le rappresentanze.
Art. 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al
Segretario nel corso della seduta.
Il dispositivo delle delibere è immediatamente esecutivo, pertanto deve essere portato tempestivamente
a conoscenza degli interessati per gli adempimenti di competenza.
I verbali sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Solo in casi motivati i verbali possono
essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale, Per
particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante.
I verbali approvati sono pubblici relativamente alla proposta motivata e al dispositivo di delibera e,
pertanto, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione presso la Segreteria Amministrativa.
Stralci dei verbali di entrambi gli Organi, firmati in originale dal Presidente e dal Segretario
Verbalizzante, sono trasmessi a cura del Direttore ai Presidi delle Facoltà interessate o agli uffici
amministrativi per quanto di loro competenza.
Art 14 - FUNZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni
di iniziativa e di promozione.
Spetta comunque, al Direttore:
a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative
deliberazioni;
b) adottare, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi
di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio
immediatamente successiva;
c) curare i rapporti con gli organi accademici;
d) nominare i Coordinatori delle Sezioni eletti
e) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento;
curare la gestione dei beni inventariati, in qualità di unico consegnatario, dei locali e dei servizi
di Dipartimento in base a criteri di funzionalità; curare l'organizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità
e responsabilità, in armonia con l’organizzazione generale del lavoro del Politecnico;
f) delegare, nell’ambito delle Sezioni, le funzioni di cui al punto precedente ai rispettivi
Coordinatori;
g) curare, delegando i Coordinatori delle Sezioni coadiuvati dal Segretario Amministrativo, che il
personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;
h) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e
contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per
quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal
Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
i) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le
missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;
j) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per
l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad
attività di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilità.
k) predisporre, coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, entro i termini stabiliti
dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, corredati di una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
•
•
•
utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività in corso;
eventuali esigenze sopravvenute e adattamenti in corso d'anno;
risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;
•
risorse eventualmente già disponibili nel Dipartimento e quelle di cui si chiede
l'assegnazione;
• le entrate per attività contrattuali che si prevedono per l'esercizio successivo.
l) provvedere all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, disporre il
pagamento delle relative fatture, secondo le norme che regolano l'amministrazione e la
contabilità e stipula i contratti di cui ha competenza. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento
di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
Spetta inoltre al Direttore, coadiuvato dalla Giunta:
a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della
didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri Dipartimenti o con altre
istituzioni scientifiche;
b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;
c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo
d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del
Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.
Il Direttore designa il suo Vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di
sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di
Dipartimento.
Art. 15 - FUNZIONI DELLA GIUNTA
La Giunta di Dipartimento è l’organo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e, in
particolare, per:
a) l’istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
b) per l’attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere
funzioni deliberanti.
La Giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall’ordinamento universitario,
dallo Statuto, dai relativi regolamenti.
Art. 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di
deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il
coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;
b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese
generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in
dotazione al Dipartimento;
c) approva il programma annuale della didattica e della ricerca del Dipartimento e le richieste e le
iniziative ad esso connesse, nonché la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 co. 4
dello Statuto;
d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalità previste dal
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
approva le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;
approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo,
verificandone preventivamente la possibilità di attuazione;
approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la
proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;
assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la
preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di
borse di studio presso il Dipartimento;
esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facoltà, con cui il Dipartimento è correlato, in
merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di
professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute
nel Regolamento Didattico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;
esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto;
presenta al Senato Accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del
Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
delibera in ordine al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
Art 17 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Amministrativo predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure
idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.
Inoltre:
a) collabora con il Direttore del Dipartimento alle attività volte al miglior funzionamento della
struttura;
b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
a) coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo - contabili assumendo,
in solido, la responsabilità dei conseguenti atti.
Art. 18 - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Per tutto quanto riguarda l'amministrazione e la contabilità non espressamente disciplinato nel presente
Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità ed alla ulteriore normativa vigente.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive
competenze.