Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e

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Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e
Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e
Alimentare
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto e in conformità alle
norme del Regolamento per la costituzione, la modificazione, la disattivazione ed il funzionamento
dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 1257 del 03.03.2004, disciplina gli obiettivi specifici e le
norme generali di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare (di seguito
denominato Dipartimento).
Le norme che regolano le responsabilità patrimoniali e le procedure amministrative e contabili, in
quanto Centri di spesa dotati di piena autonomia, sono stabilite dai corrispondenti articoli del
Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
ARTICOLO 2
(Costituzione del Dipartimento)
E' costituito, presso l'Università degli Studi di Salerno, il Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare
(Decreto Rettorale n° 3314 del 20 settembre 1990). Il Dipartimento nelle sue comunicazioni e rapporti con
l’esterno e con l’interno assume l'acronimo di DICA.
ARTICOLO 3
(Natura del Dipartimento)
Il Dipartimento è nato intorno alle competenze dei settori tradizionali dell’ingegneria chimica arricchiti dalle
competenze di alcuni settori della chimica e della tecnologia alimentare:
ING-IND/22
ING-IND/23
ING-IND/24
ING-IND/25
ING-IND/26
ING-IND/27
CHIM/07
CHIM/11
AGR/15
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
CHIMICA FISICA APPLICATA
PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
IMPIANTI CHIMICI
TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Possono farne parte, altresì, docenti di altre materie, che non appartengono ai settori sopra elencati, qualora
le ricerche da essi svolte siano comunque omogenee e congruenti a detti settori.
ARTICOLO 4
(Finalità)
Il Dipartimento ha come compito primario la promozione, l’organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo
della ricerca nei settori di sua competenza.
Coordina le attività di ricerca istituzionale nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e
del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca, anche in
collaborazione con centri di ricerca e studiosi italiani e stranieri.
Promuove, organizza e coordina le attività di alta formazione.
Promuove, coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con
Istituzioni, Enti ed Aziende, secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari nell'ambito
dei settori di ricerca predetti e compatibilmente con le attività istituzionali.
Il Dipartimento promuove, altresì, le attività di divulgazione e di verifica dei risultati delle proprie ricerche
secondo le modalità ritenute più idonee (pubblicazione di studi e ricerche, seminari, convegni, conferenze, di
corsi di studi, lezioni, ecc.), anche in collaborazione con analoghe strutture in Italia e all’estero.
ARTICOLO 5
(Attività didattica e formativa)
Il Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare concorre con le strutture didattiche dell'Ateneo
Salernitano, allo svolgimento delle attività didattiche ad esso afferenti.
Il Dipartimento coordina l'utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici annessi. E' tenuto, inoltre, a
fornire supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e per l'espletamento di
eventuali periodi di titocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo ai settori scientifico disciplinari
ad esso afferenti.
Il Dipartimento, inoltre, tenuto conto di quanto consentito dalla vigente normativa e dello Statuto
dell'Università di Salerno, organizza o concorre ad organizzare, anche con altre Università, con Enti ed
Aziende pubbliche e private, nonché con associazioni di categoria:
1. Dottorati di ricerca;
2. Master;
3. Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale;
4. Attività culturali e formative esterne.
ARTICOLO 6
(Attività conto terzi)
Il Dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, realizza attività di ricerca,
consulenza, progettazione e formazione nell’interesse esclusivo o prevalente di Enti pubblici o privati nel
rispetto dell’art. 43 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno.
Le attività per conto di terzi sono disciplinate da un apposito Regolamento di Ateneo.
ARTICOLO 7
(Locali e attrezzature)
1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall’Ateneo. Essi potranno essere utilizzati solo per le
attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate da appositi provvedimenti del Rettore,
del Direttore del Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Dipartimento si avvale, per l’assolvimento dei propri compiti, delle attrezzature in dotazione e di quelle
eventualmente assegnate o acquisite a qualunque titolo.
ARTICOLO 8
(Composizione)
1. Al Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare afferiscono i Professori e ricercatori che svolgono
attività di ricerca nei settori di competenza del Dipartimento, o comunque attività di ricerca congruenti a tali
settori, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento.
2. Al Dipartimento, inoltre, afferiscono il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, i dottorandi, i
borsisti ed i titolari di assegni di ricerca che svolgono attività di studio nel Dipartimento.
ARTICOLO 9
(Organi)
Sono organi del Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare: il Consiglio e il Direttore e la Giunta.
ARTICOLO 10
(Composizione del Consiglio)
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare è costituito dai professori e ricercatori
afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, nonché dai rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e da un rappresentante dei dottorandi.
In ordine alle rappresentanze del personale tecnico –amministrativo nel Consiglio di Dipartimento valgono i
seguenti criteri:
da 1 a 7 unità di personale
2 rappresentanti
da 8 a 16 unità
3 rappresentanti
oltre 16 unità
4 rappresentanti.
La durata della carica dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari a 3 anni.
Del Consiglio fa parte un rappresentante dei dottorandi di ricerca dei corsi attivati presso il Dipartimento e
con sede amministrativa presso l’Ateneo di Salerno. La durata della carica del rappresentante dei dottorandi
di ricerca è pari a due anni.
Le elezioni delle rappresentanze avvengono con voto limitato e segreto. Le votazioni delle rappresentanze in
Consiglio sono valide se via abbia partecipato almeno un terzo degli elettori.
ARTICOLO 11
(Compiti del Consiglio)
Il Consiglio di Dipartimento è l'organo d’indirizzo, programmazione e gestione dell’attività del Dipartimento
ed esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto (art. 39), dai Regolamenti e dalla
normativa vigente.
ARTICOLO 12
(Funzionamento del Consiglio)
Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore per gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo
Statuto, dai Regolamenti.
Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario o quando lo richieda
almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. In ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno
quattro volte in un anno.
Il Direttore deve mettere all’ordine del giorno del successivo Consiglio di Dipartimento ogni argomento
segnalatogli, purchè la richiesta sia presentata da almeno tre decimi dei consiglieri.
L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere inviato ai componenti almeno 5 (cinque) giorni
prima della seduta, salvo il caso di comunicazione urgente fatta recapitare agli interessati, anche mediante
posta elettronica, in cui tale termine può essere ridotto a 2 (due giorni).
Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche. Per la validità delle delibere è necessaria la
presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno
sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario.
ARTICOLO 13
(Il Direttore)
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne cura l’esecuzione
dei rispettivi deliberati, è responsabile della gestione del Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste
dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
Il Direttore è coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal Segretario Amministrativo.
Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia a tempo pieno, un Direttore vicario,
che lo supplisce in caso di assenza e di impedimento in tutte le sue funzioni ed è nominato con Decreto del
Rettore.
In caso di anticipata cessazione del mandato, le funzioni di Direttore sono assunte dal Direttore vicario.
Il Rettore, in vista della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, di dimissioni, decadenza del Direttore
in carica, ne dà comunicazione al Decano del Dipartimento al fine di avviare, entro 15 giorni dalla
comunicazione, la procedura elettorale per la nomina del nuovo Direttore.
ARTICOLO 14
(Elezione del Direttore)
Il Direttore è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al
Dipartimento e, in caso d’indisponibilità, tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia.
L'elezione del Direttore s’effettua secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento d’Ateneo per la
costituzione, modificazione, disattivazione e funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. 01/03/2004,
n° 1257.
ARTICOLO 15
(La Giunta)
Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente regolamento, ed ai sensi di
quanto previsto dal precedente art. 9 dello stesso, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore
nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
La Giunta, è composta da 2 (due) Professori Ordinari (o Straordinari), 2 (due) Professori Associati e 1 (uno)
Ricercatore, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, quest’ultimo solo con voto consultivo.
L’elezione dei componenti della Giunta avviene secondo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento per
l’elezione delle rappresentanze nell’Ateneo di Salerno (DR 4503 del 20-9-2002).
I membri della Giunta durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati una sola volta
consecutivamente.
ARTICOLO 16
(Funzionamento della Giunta)
La Giunta viene convocata dal Direttore del Dipartimento ogni volta che lo ritenga necessario.
L’ordine del giorno delle riunioni deve essere comunicato ai componenti (anche via E-mail) almeno 3 (tre)
giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 1 (un) giorno.
Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale.
ARTICOLO 17
(Sezioni)
1. Il Dipartimento per l'organizzazione della ricerca e delle proprie attività può articolarsi in Sezioni
caratterizzate da aspetti culturali ed organizzativi omogenei e da problematiche comuni.
2. Le Sezioni sono attivate su richiesta dei docenti e ricercatori interessati con delibera del Consiglio.
3. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio e può essere modificata
all'inizio di ogni anno.
ARTICOLO 18
(La Segreteria amministrativa)
La Segreteria amministrativa cura tutti gli atti amministrativo-contabili e fornisce supporto organizzativo alle
attività della struttura secondo quanto previsto nei regolamenti di Ateneo.
Il Segretario amministrativo è il capo dell’Ufficio Amministrativo di Dipartimento ed è responsabile
dell’organizzazione e della gestione amministrativa, sulla base degli obiettivi definiti dall’Ateneo e
concordati con il Direttore del Dipartimento e dal Consiglio di Dipartimento.
Il segretario amministrativo esercita tutte le altre attribuzioni previste dall’art. 14 del Regolamento d’Ateneo
per la costituzione, modificazione, disattivazione e funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R.
01/03/2004, n° 1257 e dalla normativa vigente.
Il Segretario amministrativo, d’intesa con il Direttore di Dipartimento, designa, tra il personale
amministrativo del Dipartimento, la persona incaricata della sua sostituzione in caso di temporanea assenza
e/o impedimento.
ARTICOLO 19
(Laboratori didattici e di ricerca)
Il Dipartimento ha al suo interno laboratori di ricerca e può avere laboratori didattici.
Ai Laboratori didattici è addetto personale specifico con il compito di far funzionare le attrezzature per la
ricerca scientifica e per le attività didattiche. Il Consiglio designa uno o più responsabili scientifici dei
laboratori nell'ambito del personale docente.
Per assicurare un miglior funzionamento di uno o più laboratori presenti nel Dipartimento, il Direttore,
sentito il Consiglio di Dipartimento, può proporre al Direttore Amministrativo il conferimento di un incarico
di responsabilità ad un funzionario appartenente alla categoria D o EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per la gestione delle attrezzature dei laboratori particolarmente complessi, restando
ferma, comunque, la responsabilità del Direttore del Dipartimento verso l’esterno. Il Direttore
Amministrativo, previa verifica della complessità dei suddetti laboratori, attribuirà, con provvedimento
formale, l’incarico di responsabilità, correlandolo, eventualmente, con una specifica indennità ai sensi del
vigente CCNL – Comparto Personale Università.
ARTICOLO 20
(Modifica del regolamento)
Ogni modifica del presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio di Dipartimento. La delibera è resa esecutiva con Decreto emanato dal Rettore.
ARTICOLO 21
(Rinvio ad altre norme)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, ai
Regolamenti di Ateneo e allo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno.