Istituzione della figura professionale del mediatore familiare ART. 1
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Istituzione della figura professionale del mediatore familiare ART. 1
Istituzione della figura professionale del mediatore familiare ART. 1. (Princìpi). 1. Lo Stato, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, tutela la famiglia e la coppia stabile con prole e promuove politiche idonee al loro effettivo sostegno volte a favorire l’assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità e a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’equilibrio psico-fisico dei minori. 2. Lo Stato, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, favorisce il mantenimento dell’ affidamento dei figli minori a entrambi i genitori mediante l’assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che tengono conto della necessità di tutelare l’interesse morale e materiale dei figli. ART. 2. (Finalità). 1. Ai fini dell’articolo 1, la presente legge promuove l’attività della mediazione familiare attraverso la regolamentazione della figura professionale del mediatore familiare, definita ai sensi dell’articolo 3. ART. 3. (Definizioni). 1. La mediazione familiare è un percorso diretto a favorire la riconciliazione all’interno della famiglia e della coppia stabile in crisi, ove ne ricorrano le condizioni, sostenendo e facilitando, altresì, la riorganizzazione della relazione genitoriale nell’ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia stabile alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti. 1 2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori familiari, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un piano volto al superamento dei motivi di contrasto e alla loro riconciliazione oppure predispongano un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale sono specificati i termini della cura, dell’educazione e della responsabilità, anche patrimoniale, nei confronti dei figli minori. ART. 4. (Finalità dell’attività di mediatore familiare). 1. L’attività di mediatore familiare è finalizzata a: a) rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie, nei casi in cui la conflittualità coinvolge i soggetti più deboli. b) offrire un punto di riferimento, competenze e professionalità specifiche per la risoluzione dei conflitti relazionali al fine di evitare la dissoluzione della famiglia e della coppia stabile, con particolare riferimento alle fasi della riconciliazione, della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; c) raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio, scuole ed enti locali, fornendo dati e informazioni sulle criticità riscontrate, con particolare riferimento alle fasi della riconciliazione, della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; d) garantire un supporto alla progettazione di interventi e di servizi sul territorio, con particolare riferimento alle fasi della riconciliazione, della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; e) identificare le aree di rischio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; f) attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e delle pari opportunità, di ricerca e di analisi del territorio, nonché di 2 formazione e di informazione rivolte a entrambi i genitori. ART. 5. (Associazione dei mediatori familiari). 1. È istituita l’Associazione dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», alla quale sono tenuti a iscriversi coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all’articolo 6. 2. All’Associazione è attribuito il compito di stabilire i criteri che disciplinano i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare e le modalità di verifica e di controllo sull’attività dei mediatori familiari a essa iscritti nonché sui citati corsi di formazione e di specializzazione. 3. L’Associazione si dota di un Codice etico del Mediatore familiare che ciascun iscritto è tenuto a rispettare. All’atto dell’iscrizione all’ Associazione il Mediatore familiare presta giuramento scritto di attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme contenute nel codice etico; tale giuramento, firmato dal Mediatore familiare, è parte integrante del suo fascicolo personale. 4. L’Associazione sottopone a verifica periodica l’attività dei suoi iscritti, secondo modalità da definire nei suoi successivi atti. ART. 6. (Corsi di formazione e di specializzazione). 1. L’organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare è attribuita alle università, agli enti locali e alle aziende sanitarie locali, nonché ad associazioni, società ed enti accreditati dall’Associazione. 2. Ai fini del riconoscimento da parte dell’Associazione, i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare devono essere conformi ai parametri stabiliti dalla medesima Associazione ed essere coordinati da 3 un mediatore familiare iscritto alla stessa Associazione, che riveste la qualifica di direttore didattico. ART. 7. (Albo nazionale dei mediatori familiari). 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l’albo nazionale dei mediatori familiari, al quale sono tenuti a iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento di durata biennale di mediatore familiare. 2. All’albo di cui al comma 1 sono altresì tenuti a iscriversi coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente la medesima data di entrata in vigore, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione. 3. Coloro che sono iscritti all’albo di cui al presente articolo non possono esercitare professioni o attività d’impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore familiare. 4. Al Ministero della giustizia è attribuito l’esercizio della vigilanza sull’albo di cui al presente articolo e sull’Associazione. ART. 8. (Compiti delle regioni e degli enti locali). 1. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedono l’attivazione di servizi per la mediazione familiare. 2. Le province promuovono, con destinazione specifica di fondi, la funzione di aggiornamento 4 e di formazione continua dei mediatori familiari. 3. I comuni, nell’ambito dei programmi e delle iniziative per l’infanzia e per l’adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei progetti in favore della mediazione familiare, con particolare attenzione per quelli di carattere informativo e di sensibilizzazione dei cittadini, avvalendosi a tale fine della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di comprovata esperienza nell’ambito della mediazione familiare. (proposta di legge XVI legislatura, n° 3868 d’iniziativa del deputato D’Ippolito Vitale) 5