DECISIONE S3 del 12 giugno 2009
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DECISIONE S3 del 12 giugno 2009
C 106/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010 DECISIONE S3 del 12 giugno 2009 che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera) (2010/C 106/10) La Corte di giustizia ha statuito (3) che il concetto di «trattamento necessario» non può essere interpretato «nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisamente». In particolare, la circostanza che la prestazione si era resa necessaria in relazione agli sviluppi dello stato di salute dell’assicurato durante la sua temporanea dimora in un altro Stato membro che siano eventualmente con nessi a una patologia preesistente e conosciuta dall’assi curato, come una malattia cronica, non significa che le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non siano soddisfatte. LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), visti gli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura durante una temporanea dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, (4) L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura fornite in relazione a una gravidanza e a un parto. La disposizione tuttavia non si applica quando il parto stesso rappresenta lo scopo della temporanea dimora all’estero. (5) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, la commissione amministrativa ha il compito di definire un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’isti tuzione che presta le cure. (6) L’obiettivo dell’accordo preventivo di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 è garan tire la continuità delle cure necessarie a un assicurato durante la dimora in un altro Stato membro. (7) Alla luce di questo obiettivo, i criteri essenziali per defi nire le prestazioni in natura che richiedono un accordo preventivo tra paziente e unità che dispensa la cura in un altro Stato membro sono la natura vitale della cura sa nitaria e il fatto che tale cura è ottenibile solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato. L’allegato della pre sente decisione contiene un elenco non esaustivo basato su questi criteri. visto l’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, considerando quanto segue: (1) (2) (3) In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, un assicurato ha diritto a ricevere durante una temporanea dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, prestazioni in natura che diven gano medicalmente necessarie, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata della dimora. In conformità dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si riferiscono alle prestazioni in natura fornite nello Stato membro di dimora, conformemente alla sua legislazione, e che si rendono necessarie sotto il profilo medico, affinché l’assicurato non sia costretto, prima del termine previsto della sua dimora, a tornare nello Stato membro competente per ricevervi le cure necessarie. L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura fornite in relazione a malattie croniche o già in atto. (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, (3) Sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa C-326/00, Ioannidis. 24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di principio a un accordo preventivo tra assicurato e unità che dispensa la cura per garantire che il trattamento sia ottenibile durante la dimora dell’assicurato in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di resi denza. DECIDE: 1. Le prestazioni in natura da fornire ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 comprendono le presta zioni connesse a malattie croniche o preesistenti nonché connesse alla gravidanza e al parto. 2 Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è quello di beneficiare di prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto queste disposizioni non si applicano. L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo dei trattamenti che soddisfano questi criteri. 4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. 3. Ogni cura sanitaria di natura vitale che è ottenibile solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchia ture e/o personale altamente specializzato, è soggetta in linea ALLEGATO — dialisi renale — ossigenoterapia — trattamento speciale dell’asma — ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie — chemioterapia C 106/41 La presidente della commissione amministrativa Gabriela PIKOROVÁ