DECISIONE S3 del 12 giugno 2009

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DECISIONE S3 del 12 giugno 2009
C 106/40
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
24.4.2010
DECISIONE S3
del 12 giugno 2009
che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera
A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 106/10)
La Corte di giustizia ha statuito (3) che il concetto di
«trattamento necessario» non può essere interpretato
«nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi
in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a
causa di una malattia manifestatasi improvvisamente».
In particolare, la circostanza che la prestazione si era
resa necessaria in relazione agli sviluppi dello stato di
salute dell’assicurato durante la sua temporanea dimora
in un altro Stato membro che siano eventualmente con­
nessi a una patologia preesistente e conosciuta dall’assi­
curato, come una malattia cronica, non significa che le
condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non
siano soddisfatte.
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO
DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),
ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata
di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione
derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004
e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti gli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004
riguardanti le prestazioni in natura durante una temporanea
dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,
(4)
L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa
disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura
fornite in relazione a una gravidanza e a un parto. La
disposizione tuttavia non si applica quando il parto
stesso rappresenta lo scopo della temporanea dimora
all’estero.
(5)
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 883/2004, la commissione amministrativa ha il
compito di definire un elenco delle prestazioni in natura
che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un
altro Stato membro, necessitano per motivi pratici
dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’isti­
tuzione che presta le cure.
(6)
L’obiettivo dell’accordo preventivo di cui all’articolo 19,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 è garan­
tire la continuità delle cure necessarie a un assicurato
durante la dimora in un altro Stato membro.
(7)
Alla luce di questo obiettivo, i criteri essenziali per defi­
nire le prestazioni in natura che richiedono un accordo
preventivo tra paziente e unità che dispensa la cura in un
altro Stato membro sono la natura vitale della cura sa­
nitaria e il fatto che tale cura è ottenibile solo presso
strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature
e/o personale altamente specializzato. L’allegato della pre­
sente decisione contiene un elenco non esaustivo basato
su questi criteri.
visto l’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 987/2009,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, e
dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
883/2004, un assicurato ha diritto a ricevere durante
una temporanea dimora in uno Stato membro diverso
dallo Stato di residenza, prestazioni in natura che diven­
gano medicalmente necessarie, tenuto conto della natura
delle prestazioni e della durata della dimora.
In conformità dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 987/2009, le prestazioni di cui
all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
883/2004 si riferiscono alle prestazioni in natura fornite
nello Stato membro di dimora, conformemente alla sua
legislazione, e che si rendono necessarie sotto il profilo
medico, affinché l’assicurato non sia costretto, prima del
termine previsto della sua dimora, a tornare nello Stato
membro competente per ricevervi le cure necessarie.
L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa
disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura
fornite in relazione a malattie croniche o già in atto.
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
(3) Sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa C-326/00, Ioannidis.
24.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
di principio a un accordo preventivo tra assicurato e unità
che dispensa la cura per garantire che il trattamento sia
ottenibile durante la dimora dell’assicurato in uno Stato
membro diverso da quello competente o da quello di resi­
denza.
DECIDE:
1. Le prestazioni in natura da fornire ai sensi dell’articolo 19,
paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 883/2004 e dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 987/2009 comprendono le presta­
zioni connesse a malattie croniche o preesistenti nonché
connesse alla gravidanza e al parto.
2 Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è
quello di beneficiare di prestazioni in natura, comprese
quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto
queste disposizioni non si applicano.
L’allegato della presente decisione contiene un elenco non
esaustivo dei trattamenti che soddisfano questi criteri.
4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.
3. Ogni cura sanitaria di natura vitale che è ottenibile solo
presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchia­
ture e/o personale altamente specializzato, è soggetta in linea
ALLEGATO
— dialisi renale
— ossigenoterapia
— trattamento speciale dell’asma
— ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie
— chemioterapia
C 106/41
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ