RT-16 rev.03

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RT-16 rev.03
Titolo
Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che
rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e
prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del
Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive
integrazioni e modifiche
Directives for accreditation of Bodies issuing declarations of
conformity of organic products and food-stuffs according to
EC Regulations n. 834/2007 and following integrations and
modifications
Sigla
RT – 16
Revisione
Rev. 03
Data
2013-07-09
Redazione
Approvazione
Autorizzazione all’emissione
Entrata in vigore
Il Direttore di Dipartimento
Il Consiglio Direttivo
Il Direttore Generale
2013-07-18
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
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INDICE
1.
INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ...................................................................................... 3
3.
RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 4
4.
TERMINI E DEFINIZIONI ............................................................................................................ 5
5.
ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI ............................................................................................... 8
6.
UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO SVOLTE DA ACCREDIA SUGLI ODC ................................................................ 9
7.
NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI............................................................................... 10
8.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI CERTIFICAZIONE .................................. 14
9.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI
CONTROLLO ........................................................................................................................... 16
10.
GESTIONE DEI LABORATORI DI PROVA E DEI RISULTATI ANALITICI .............................. 20
11.
ELENCO ALLEGATI ................................................................................................................ 22
ALLEGATO I – LINEA GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI
PROVVEDIMENTI ............................................................................................................................. 22
ALLEGATO II - TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I FATTORI DI RISCHIO E VALORI DI
RISCHIO………………………………………………………………………………………………………..56
ALLEGATO III – LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI
BIOLOGICI . …………………………………………………………………………………………………...65
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INTRODUZIONE
Il presente regolamento tecnico riporta una serie di condizioni di applicazione di requisiti di accreditamento in
forma di modalità operative volontariamente concordate fra gli OdC per l’ottenimento dell’accreditamento e
suo successivo mantenimento anche a fini autorizzativi da parte dell’Autorità nazionale competente in
materia di produzioni biologiche (Reg. CE 834/2007 e successivi), per adempiere in modo uniforme ai criteri
delle norme applicabili.
Tali modalità operative sono suddivise e raggruppate in capitoli tematici e sono il frutto dell’attività sviluppata
dal Gruppo di Lavoro istituito e coordinato da ACCREDIA fra gli stessi OdC; essi rappresentano, per
comune, libera e unanime decisione degli Organismi, condizioni aggiuntive (di carattere strettamente
applicativo) rispetto a quanto indicato nelle Norme di riferimento per l’accreditamento. Rappresentano quindi
la volontà di fornire allo schema di certificazione autorizzato e accreditato un ulteriore contributo in termini di
affidabilità e di trasparenza, nell’interesse di tutte le parti interessate, incluso il Consumatore dei prodotti
biologici.
E’ affidato a ACCREDIA, tramite la propria attività di sorveglianza ordinaria, il compito di verificare il rispetto
di tali condizioni, che vengono equiparate a tutte le altre condizioni di base che sono considerate per il
rilascio ed il mantenimento dell’accreditamento.
Gli OdC convengono, pertanto, che il mancato rispetto di queste condizioni aggiuntive sia considerato in
modo analogo a quanto previsto dagli accordi di accreditamento, secondo quanto indicato nel regolamento
di accreditamento ACCREDIA RG-01.
2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Lo scopo di questo documento, che definisce prescrizioni per gli Organismi di Certificazione, è quello di
fornire a tutte le parti interessate alla certificazione di prodotti biologici un quadro di riferimento omogeneo
per la gestione degli schemi di certificazione accreditati ACCREDIA da parte degli OdC delle produzioni
biologiche, garantendo:
la disponibilità di una serie di dati e di informazioni a tutti i soggetti interessati;
il loro utilizzo ai fini di una miglior gestione complessiva dello schema di certificazione;
omogeneità di approccio a una serie di problemi comuni.
Questo documento pertanto va considerato unicamente nella sua integrità e non può essere preso in
considerazione parzialmente, per lo scopo per cui è stato elaborato.
Si evidenzia, inoltre, che eventuali disposizioni normative adottate dall’Autorità Competente, che vanno ad
incidere sullo schema di certificazione regolamentato, sono automaticamente applicate, e modificano lo
schema.
Il contenuto del presente documento, potrà essere oggetto di revisione anche in un momenti successivi alle
disposizioni di cui sopra. I tempi di applicazione del presente documento revisionato verranno stabiliti di volta
in volta ad eccezione delle revisioni che riguardano le disposizioni normative che, si precisa, dovranno
essere applicate nei termini previsti dalle stesse.
Revisioni al presente documento sono, pertanto, funzione dell’evoluzione del quadro legislativo nazionale e
comunitario, oltre all’eventuale revisione delle norme tecniche di riferimento per lo schema in oggetto.
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3.1
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti comunitari e leggi
Regolamento CE n. 834/2007 e
sue successive modificazioni ed Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
integrazioni di seguito denominato biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
semplicemente Reg. CE 834/2007
Regolamento CE n. 889/2008 e
sue successive modificazioni ed
integrazioni di seguito denominato
semplicemente Reg. CE 889/2008
Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli.
Regolamento CE n. 1235/2008 e
Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007
sue successive modificazioni ed
del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
integrazioni di seguito denominato
biologici dai paesi terzi.
semplicemente Reg. CE 1235/2008
Completano la presente tabella tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all’applicazione del Reg.
(CE) n. 834/2007
3.2
Norme e regolamenti tecnici
UNI CEI EN 45011:1999
Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65)
(applicabile fino al 09/2015)
UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012
Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
(Sostituirà definitivamente la UNI CEI EN 45011:99 a partire da 09/2015)
IAF GD5:2006 Rev. 02
Guidance on the application of ISO/IEC Guide 65
ISO/IEC Guide 67:2004
Conformity assessment – Fundamental of product certification
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005
Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005
Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata
dal fornitore – Parte 1: requisiti generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005
Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata
dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto
UNI CEI EN 45020:2006
Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale
ACCREDIA RG-01
Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione
ACCREDIA RG-09
Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
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4
TERMINI E DEFINIZIONI
ANNULLAMENTO DI
UN PROVVEDIMENTO
istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente provvedimento
dell’OdC; tale istituto può essere l'effetto dell’esito di un ricorso presentato
dall’operatore, oppure può essere operato in via di autotutela da parte dell’OdC a
seguito del processo di revisione. L'annullamento ha efficacia retroattiva:
l'annullamento fa venir meno l'atto invalido dal momento in cui è stato emanato e con
esso tutti i suoi effetti
AZIENDA IDONEA
azienda che soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto e che
possiede un documento giustificativo
AZIENDA NON IDONEA azienda che non soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto
AZIONE CORRETTIVA
azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni
indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi
AZIONE PREVENTIVA
azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni
indesiderate al fine di prevenire l’insorgere delle stesse
CAMPIONE
quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o
partita, suddivisa in almeno quattro aliquote simili tra loro di quantità minima
sufficiente alla determinazione analitica prevista
DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO
documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE)
n.834/2007 a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica e che
attesta l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo per la specifica attività
soggetta a certificazione
CERTIFICATO DI
CONFORMITA’
documento associato al documento giustificativo che contiene l’elenco dei prodotti
certificati per i quali l’operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità.
Il documento rappresenta la licenza concessa dall’OdC all’operatore
CERTIFICATO DI
CONTROLLO PER
L’IMPORTAZIONE
documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta
che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo
verso la Unione Europea, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla
produzione biologica
CERTIFICATO DI
TRANSAZIONE o DI
PARTITA
documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, ove si attesta
che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato
ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica
CERTIFICAZIONE
attestazione di terza parte, relativa a prodotti, processi, sistemi o persone
CONFORMITA’
rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati
CORREZIONE
azione per eliminare una non conformità rilevata
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’
documento con cui un fornitore dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e
rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità
DOCUMENTO DI
TRANSAZIONE
DIFFIDA
invito scritto ultimativo a rimuovere una non conformità e le cause che l’hanno
originata entro un termine dato
ISPETTORE
tecnico esperto che esegue le verifiche ispettive presso gli operatori
ISPEZIONE
visita di controllo sull’operatore
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ISPEZIONE NON
ANNUNCIATA
ispezione il cui eventuale preavviso all’operatore avviene entro le 48 ore precedenti
l’inizio dell’ispezione stessa
LICENZA
documento – certificato di conformità - con il quale l’OdC accorda, a seguito stipula
contrattuale, il diritto di utilizzare certificati o marchi o dichiarazioni di conformità per
un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole dello schema di
certificazione
LICENZIATARIO
operatore in possesso della licenza
NON CONFORMITA’
azione o situazione che non corrisponde a quanto previsto dai regolamenti, accordi
contrattuali e specificazioni tecniche dello schema di certificazione prescelto. Si
suddividono in:
INFRAZIONE - inadempienza manifesta o avente effetti prolungati degli obblighi
prescritti dal Reg. CE 834/2007, sia per elementi documentali, sia per la
contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all’operatore, compreso il
mancato rispetto degli obblighi contrattuali
IRREGOLARITÀ - mancato rispetto degli aspetti formali documentali, nonché la
mancata applicazione delle disposizioni del Reg. CE 834/2007, senza effetti
prolungati in grado di modificare lo status aziendale
OPERATORE/
FORNITORE
parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile,
continuino a soddisfare i requisiti su cui è basata la certificazione. Si tratta di persona
fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d’origine
agricola vegetali o animali, ai fini della loro vendita, o che effettua condizionamento,
distribuzione e vendita di tali prodotti. Sono inoltre operatori coloro che effettuano
raccolta spontanea di prodotti vegetali. Nel testo è anche definito Fornitore
PROVA
operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un
determinato prodotto secondo procedure specificate
RAPPORTO DI PROVA
documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative
RELAZIONE TECNICA
descrizione delle misure concrete, preventive e piano gestione sostenibile (ove
applicabile) che devono essere adottate a livello dell’unità, degli stabilimenti o
dell’attività, per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 834/2007 ed in
particolare dei requisiti descritti dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed
integrazioni
REVOCA DI UN
PROVVEDIMENTO
istituto con il quale viene ritirato, ove applicabile e con efficacia non retroattiva (ex
nunc, cioè "da ora"), un provvedimento dell’OdC nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione; a differenza dell'annullamento, la revoca
può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni a seguito di una
successiva valutazione. La revoca non ha efficacia retroattiva; quindi gli effetti dell'atto
sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca
RICHIAMO
invito scritto a rimuovere una non conformità e le cause che l’hanno originata
RICORSO
la controversia attivata dal fornitore avversa a decisioni prese dall’OdC
RITIRO DELLA
CERTIFICAZIONE
interruzione del processo di certificazione; si suddivide in due casi:
SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE = ritiro temporaneo della
certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita al prodotto, ad uno o più
appezzamenti e/o unità di produzione e/o di preparazione e/o di importazione,
nonché a singole linee di lavorazione
ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO = cancellazione dell’Operatore
dal sistema di controllo
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SCHEMA DI
CERTIFICAZIONE
sistema di valutazione della conformità riguardante oggetti specificati di valutazione
della conformità, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche
regole e le stesse procedure
SISTEMA DI
CONTROLLO
regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformità
SOPPRESSIONE
DELLE INDICAZIONI
BIOLOGICHE
divieto per l’Operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica
nelle etichette e nei documenti in relazione alla partita o all’intera produzione
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ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI
DNA
Acido Deossiribonucleico
DT
Documento di Transazione/Dichiarazione di Conformità
GdL
Gruppo di Lavoro OdC BIO/ACCREDIA
NC
Non Conformità
OdC /CAB / CB
Organismo di Controllo e Certificazione / Conformity Assessment Body (Organismo di
Valutazione della Conformità) / Control Body (Organismo di Controllo)
OGM
Organismo Geneticamente Modificato
SS
Sostanza Secca
UBA
Unità Bovino Adulto
CUAA
CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA
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UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO SVOLTE DA ACCREDIA SUGLI OdC
Nell’ambito dell’attività di controllo che deriva dal suo ruolo di Ente accreditante, ACCREDIA sintetizza le
risultanze in una serie di rilievi (Non Conformità, Osservazioni) che sono parte integrante dei rapporti di
verifica formalizzati agli OdC a conclusione di ogni visita ispettiva.
ACCREDIA aggiorna un database, di tutti i rilievi di cui sopra che sono stati ufficialmente rilevati durante
l’attività di ispezione svolta sugli OdC e rende periodicamente disponibile questo database a tutti gli
Organismi accreditati, ed all’Autorità Competente.
ACCREDIA elabora i dati e le informazioni tenendo conto dei seguenti vincoli:
I rilievi sono registrati nel loro testo integrale, del tutto spersonalizzati e resi “non riferibili”, cioè sono
eliminati a cura di ACCREDIA tutti i possibili riferimenti all’OdC ed a qualsiasi operatore, le date di
emissione ed il nome dell’Ispettore che le ha rilevate;
i rilievi sono tutti raggruppati ogni 12 (dodici) mesi in un foglio tipo excel (o similare) che riporta
unicamente il testo integrale del rilievo reso non riferibile ed il riferimento al punto di Norma quale
indicato dall’Ispettore sul modulo ACCREDIA di rapporto di verifica;
è eliminata la classificazione dei rilievi attribuita da ACCREDIA (NC, Osservazione);
i rilievi sono poi ordinati per punto di Norma.
Il database è aggiornato entro il 28 febbraio di ogni anno. L’aggiornamento, in forma di file .xls, è distribuito a
tutti gli OdC accreditati corredato da un commento e da una valutazione complessiva fornita da ACCREDIA.
Gli OdC valutano le informazioni desunte da questa informativa in forma sistematica, onde trarne gli spunti di
miglioramento applicabili alla propria gestione, che sono gestiti con la metodica delle azioni preventive e/o
dei “Piani di miglioramento”.
E’ opportuno che ogni OdC, nel corso del Riesame del proprio Sistema, consideri i risultati di queste
valutazioni come uno dei punti da trattare, aggiuntivo rispetto a quelli minimi riportati nel Regolamento
ACCREDIA.
ACCREDIA porta all’interno del GdL degli Organismi accreditati gli spunti principali derivati dall’esame dei
rilievi rilevati complessivamente, in modo che siano periodicamente oggetto di valutazione comune da parte
degli OdC.
Il complesso di questa gestione è oggetto di audit sia nel corso delle attività di Verifica Ispettiva Interna
condotta dagli OdC, che nel corso dell’attività di sorveglianza svolta periodicamente da ACCREDIA.
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7.1
NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI
Generalità
Per NC si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di requisiti della normativa di riferimento.
Le NC possono essere causate da azioni compiute dall’operatore, da sue negligenze, come da eventi non
imputabili direttamente alla sue responsabilità. Sulla base della normativa comunitaria, nell’attività di
controllo degli operatori, sono previste due categorie di non conformità diverse secondo la loro capacità di
pregiudicare o no l’idoneità del processo produttivo soggetto a certificazione: irregolarità ed infrazione, alle
quali corrispondono provvedimenti conseguenti.
Irregolarità
Costituisce irregolarità l’inadempienza di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di
auto-controllo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione delle norme, non
prolungata nel tempo e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti.
In ogni caso, costituisce irregolarità l’inadempienza che non inficia l’affidabilità complessiva del processo di
produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione.
In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità si suddividono in lievi ed importanti.
Infrazione
Costituisce infrazione l’inadempienza di aspetti sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema
di auto-controllo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione delle norme, prolungata
nel tempo e/o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti.
In ogni caso, per costituire un’infrazione l’inadempienza deve essere tale da inficiare e/o far venire meno
l’affidabilità complessiva del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di
produzione.
In riferimento al principio della gradualità le infrazioni si suddividono in lievi ed importanti.
Aree di controllo
Sia gli aspetti operativi che quelli organizzativi dell’impresa controllata, come il loro insieme, possono
produrre irregolarità e infrazioni. E’ tuttavia possibile definire diverse aree nelle quali si possono verificare
non conformità:
area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo (DS)
area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo (PG)
area della Produzione Vegetale (PV)
area della Produzione Zootecnica (PZ)
aera della Produzione da Acquacoltura e alghe (PA)
area della Preparazione dei Prodotti (PP)
area dell’Importazione da paesi Extra-UE (IE)
area delle Specifiche di Prodotto (SP)
area dei Documenti di Certificazione (DC)
area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell’OdC (MR)
area della Reiterazione delle Non conformità (RN)
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Criteri per la classificazione delle Non Conformità
Ogni evento, rilevato durante l’attività di controllo su un operatore, ed ascrivibile alla categoria di NC, è
valutato per essere classificato secondo la sua gravità. Da quest’analisi è possibile ricondurre l’evento alla
categoria di irregolarità o di infrazione (e loro sotto-classi: lieve e importante); alla NC, così classificata, deve
essere poi fatto corrispondere un provvedimento appropriato alla sua gravità.
Questi processi d’analisi e di gestione devono, inoltre, poter essere riprodotti uguali a se stessi ogni volta
che si analizza il medesimo evento, a garanzia dell’imparzialità d’azione di ogni OdC nei confronti sia dei
propri Operatori controllati, sia degli altri OdC.
Per ottenere questo risultato, si è definito un metodo basato sulla diretta corrispondenza tra categoria di NC
e corrispondente provvedimento; ciò permette di ottenere un sistema omogeneo poiché, a parità di
valutazione della gravità dell’evento riscontrato, e quindi di sua classificazione come NC, corrisponderà
sempre e solo uno specifico provvedimento pre-definito.
L’elemento di trasparenza e uniformità operativa, è dato dalla Linea Guida alla classificazione delle non
conformità e dei provvedimenti (vedi Allegato 1): uno strumento che tratta gli eventi più significativi e
frequentemente riscontrati durante l’attività di controllo degli OdC, li classifica per gravità, secondo un’analisi
condivisa dagli OdC, e li associa in modo univoco ai corrispondenti provvedimenti.
Esso, ogni anno, è soggetto ad una valutazione finalizzata ad una sua eventuale revisione di
aggiornamento, in base a quanto emerso dall’attività di controllo degli OdC e dalla sua stessa applicazione.
Il Gruppo di Lavoro OdC BIO/ACCREDIA è lo strumento operativo utilizzato per provvedere
all’aggiornamento dell’Allegato 1.
Per la classificazione delle NC sono individuate quattro aree di NC possibili: quelle che riguardano
direttamente la mancata applicazione della normativa; quelle relative al non rispetto di un provvedimento
irrogato ed alla mancata attuazione delle azioni correttive; quelle dovute ad atteggiamenti di reiterazione da
parte dell’operatore; quelle relative ad eventi imprevisti ed ineluttabili, la cui responsabilità non è pertanto
imputabile direttamente all’operatore.
Per quanto riguarda la reiterazione, trattasi della condizione per cui un operatore, che ha commesso una
determinata NC, pur avendo rispettato il provvedimento subito, ripete nuovamente la medesima NC. Tale
evento, ripetuto per un determinato numero di volte, definito nella tabella delle non conformità e dei
provvedimenti, comporta automaticamente l’attribuzione di NC di gravità maggiore, con irrogazione di
provvedimenti di grado superiore.
Il meccanismo della reiterazione del provvedimento , è soggetto alla condizione che la sommatoria delle NC
dello stesso tipo, sia mantenuta attiva fino ad un massimo di 24 mesi per le irregolarità e 36 mesi per le
infrazioni.
Pertanto, superato tale periodo, le NC commesse precedentemente ai 24 o 36 mesi sono prescritte e non
più considerate nel conteggio di eventuali ulteriori provvedimenti, irrogati per la medesima NC.
La reiterazione infine, non si applica alle NC la cui responsabilità non è imputabile all’Operatore. Tali NC
sono individuate ed evidenziate nella tabella delle non conformità e dei provvedimenti.
Il mancato rispetto di un provvedimento e soprattutto la reiterazione delle non conformità da parte di un
operatore, sono le due aree più importanti per il sistema. Infatti, a differenza delle altre aree, che sono
riferibili a singoli casi rilevati in occasione dell’attività di controllo, queste hanno conseguenze maggiori,
poiché essendo trasversali a tutte le aree di non conformità e portando a provvedimenti applicati con un
criterio cumulativo, rappresentano lo strumento migliore per misurare l’affidabilità dell’operatore permettendo
agli OdC di agire in modo preventivo rispetto al rischio di immissione sul mercato di prodotti non conformi.
Porre questi due elementi al centro del sistema dei provvedimenti, dà quindi una maggior garanzia al
sistema di controllo, rispetto alla tradizionale azione causa-effetto delle altre aree di non conformità, la cui
efficacia può essere compromessa dalla breve vita commerciale di molti prodotti alimentari.
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Provvedimenti
Nell’ambito delle due categorie di non conformità, irregolarità e infrazione, e delle loro sotto-classi lieve e
importante, sono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, diffida, soppressione delle indicazioni
biologiche, sospensione della certificazione ed esclusione dell’operatore.
I provvedimenti sotto riportati sono emessi dalle funzioni competenti in ambito OdC.
Richiamo
Si tratta di un provvedimento che non inficia la certificazione. Consiste nell’invito all’operatore a correggere la
NC rilevata, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia
a ripetersi. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta alla prima
ispezione utile. Il mancato rispetto di un richiamo, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella
che l’ha generata.
Diffida
Si tratta di un provvedimento che non inficia la certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione
entro i termini indicati. Consiste nell’invito ultimativo all’operatore a correggere la NC rilevata, individuarne le
cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia a ripetersi. La verifica del
rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato
rispetto di una diffida, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata.
Soppressione delle indicazioni biologiche
La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l’operatore di riportare, nelle etichette e nei
documenti dei prodotti interessati dalla NC, le indicazioni relative al metodo dell’agricoltura biologica in
relazione alla partita, o all’intera produzione coinvolta. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica
dell’azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato
rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di
quella che l’ha generata.
Sospensione della certificazione
Consiste nel ritiro temporaneo della certificazione di conformità al metodo dell’agricoltura biologica di cui al
Reg. CE n. 834/2007, è applicata nel caso in cui sia compromessa l’affidabilità dell’operatore controllato.
La sospensione comporta per l’operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con
indicazioni riferite al metodo dell’agricoltura biologica. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o
all’intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica del rispetto del provvedimento e la
verifica dell’azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il
mancato rispetto di un provvedimento di sospensione, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di
quella che l’ha generata.
Esclusione dell’operatore
Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore nella gestione
dell’azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel
commettere infrazioni, o nel caso in cui l’operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità
competenti e dell’OdC.
Ricorso
Sono assicurate modalità certe di gestione di ricorsi avversi ai provvedimenti comunicati, garantite dagli
OdC, per permettere ai controllati la contestazione e la eventuale revisione del provvedimento.
Il ricorso è trattato dall’OdC entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica del ricorso stesso da parte
dell’operatore, prorogabili di ulteriori 30 gg per fondati e giustificati motivi e previa comunicazione al
ricorrente.
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7.2
7.2.1
Modalità per l’emissione e la comunicazione dei provvedimenti
Tempi per l’emissione dei provvedimenti
Gli OdC contengono i tempi per la gestione dei provvedimenti, dalla rilevazione della NC alla comunicazione
del provvedimento all’interessato, entro i 20 giorni per le infrazioni ed entro i 60 giorni per le irregolarità.
7.2.2
Segnalazione dei provvedimenti ed altre informazioni
Gli OdC, nel pieno rispetto della normativa vigente, diramano a soggetti terzi informazioni relative alle NC
rilevate, ai provvedimenti emessi e ad ogni altra informazione raccolta e ritenuta di necessaria conoscenza,
secondo i seguenti criteri:
provvedimenti di sospensione della certificazione, soppressione delle indicazioni e di esclusione
dell’operatore dal sistema di controllo: successivamente all’adozione del provvedimento gli OdC
diramano tali informazioni agli altri OdC e all’autorità competente;
informazioni a carico di NC riferibili ad operatori diversi dai propri, raccolte durante l’attività di controllo:
se durante indagini a carico dei propri Operatori, gli OdC raccolgono evidenze di NC riconducibili ad
altri operatori controllati, ne fanno oggetto di segnalazione all’OdC interessato;
passaggio degli operatori ad altro OdC: quando un operatore decide di notificare la propria attività ad
altro OdC, quest’ultimo deve chiedere al precedente OdC, le necessarie informazioni come previsto
dai riferimenti normativi;
operatori che usufruiscono della doppia certificazione (ovvero gli esportatori): quando due OdC
controllano un medesimo operatore, tutte le informazioni aventi per oggetto la certificazione, sono
oggetto di comunicazioni tra i due OdC;
le comunicazioni summenzionate sono diramate singolarmente ed in tempi brevi, evitando
comunicazioni cumulative;
qualora il provvedimento abbia delle ricadute sulla certificazione di una partita già commercializzata in
toto od in parte, nel provvedimento è riportato l’obbligo per l’operatore di provvedere ad informare i
propri acquirenti affinche’ dal prodotto siano rimosse le indicazioni di conformità.
7.2.3
Gestione dei provvedimenti
Considerata la costante espansione degli strumenti informatici per la diffusione delle informazioni, ivi inclusa
l’evoluzione del SIAN (Sistema informatico agricolo Nazionale) ogni OdC dovrebbe sviluppare sistemi di
pubblicazione controllata delle informazioni relative al proprio sistema dei provvedimenti, affinché si possano
creare i presupposti per un progressivo trasferimento di tali comunicazioni, dall’attuale sistema cartaceo a
quello elettronico.
A tale scopo, ogni OdC realizza una banca dati che consente almeno l’individuazione dell’operatore tramite
denominazione, partita IVA/CUAA, nonché del provvedimento comminatagli.
Gli altri elementi di specificazione e di limitazione del provvedimento dovrebbero essere recuperabili con i
sistemi attuali (comunicazione cartacea o rapporto diretto tra i diversi OdC).
7.2.4
Soppressione cautelativa delle indicazioni
In applicazione di quanto disposto dalle norme vigenti, a fronte di risultati di prova positivi, o di altre evidenze
che richiedono un approfondimento di indagine legata al sospetto o al dubbio di conformità della partita di cui
trattasi, l’OdC invia all’operatore una comunicazione di “soppressione cautelativa delle indicazioni”. In tale
comunicazione sono indicate le informazioni alla base dei sospetti o dubbi di conformità e le modalità con le
quali l’operatore deve rimuovere tali sospetti o dubbi e la relativa tempistica entro la quale effettuare le
relative comunicazioni all’OdC. Trascorso tale termine e in assenza di comunicazioni dall’operatore, il
provvedimento di soppressione è confermato. Qualora l’operatore provveda a fornire chiarimenti utli a non
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confermare tali sospetti o dubbi, la “soppressione cautelativa delle indicazioni” è annullata. L’OdC ha la
responsabilità di contenere i tempi per la definizione dei provvedimenti di cui sopra nel minor tempo
possibile, entro i 30 giorni, eventualmente prolungabili di ulteriori 30 solo per giustificati e fondati motivi.
8
8.1
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI CERTIFICAZIONE
DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE
Si identificano i seguenti documenti della certificazione, riconosciuti e controllati all’interno dello schema
accreditato:
Documento Giustificativo
È il documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n.834/2007 a ciascun
operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di agricoltura biologica.
Il Documento Giustificativo contiene le informazioni minime previste all’allegato VI del DM 18321 del
09/08/2012 sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in
notifica.
Il Documento Giustificativo, privo del Certificato di Conformità non costituisce certificazione di prodotto e
pertanto non autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti
commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
Il documento giustificativo ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall’emissione.
Certificato di conformità
È il documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n.834/2007 su richiesta
dell’operatore, associato al Documento Giustificativo.
Il Certificato di Conformità contiene le informazioni minime previste dall’Allegato VII del DM 18321 del
09/08/2012 e riporta l’elenco dei prodotti soggetti a certificazione con le relative indicazioni di conformità al
metodo di produzione biologico.
Il Certificato di Conformità è valido solo se associato (tramite riferimento al numero identificativo) al
Documento Giustificativo ed autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei
documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
Il periodo di validità del Certificato di Conformità non può superare quello del Documento Giustificativo al
quale è associato.
Certificato di Transazione o di Partita (compresi quelli emessi per attività di import/export)
È il documento emesso eccezionalmente dall’OdC, a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di
fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti, che riportano i dati precisi di una o
più transazioni effettuate dal Fornitore e i relativi prodotti e quantitativi transati.
Dichiarazioni di conformità rilasciate dal Fornitore: documenti di transazione (DT)/ Dichiarazioni di
conformità / etichette di confezionamento
Sono tutti documenti emessi dall’operatore, ed assimilabili alle “dichiarazioni di conformità rilasciate dal
Fornitore” di cui alla UNI CEI EN ISO/IEC 17050, cui si rimanda per la definizione.
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Il contenuto minimo della dichiarazione di conformità, ad esclusione delle etichette di confezionamento, è
rappresentato da:
nome ed indirizzo di chi rilascia la dichiarazione (licenziatario)
oggetto della dichiarazione (descrizione e qualifiche del prodotto)
attestazione di conformità (prodotto bio/conversione)
elenco completo e chiaro delle norme di riferimento (“ai sensi del Reg. CE 834/2007”)
identificazione dell’OdC (nome e/o codice)
data e luogo del rilascio della dichiarazione
nome e firma del legale rappresentante o di persona da lui formalmente delegata (o equivalente
contrassegno di validazione).
Per poter essere emesse, devono avere sempre la copertura di un certificato di conformità, e quindi di un
contratto di licenza. E’ necessario che siano documenti ad emissione controllata (per esempio i DT numerati
progressivamente) e devono essere gestiti dall’operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo della
merce dal mercato.
Le dichiarazioni di conformità possono essere emesse dall’operatore:
su documentazione fiscale relativa alla transazione
direttamente sulle confezioni delle singole unità di vendita
su modelli di dichiarazione predisposti dall’operatore
secondo formati precostituiti dall’OdC.
Le dichiarazioni di conformità emesse su documentazione fiscale dell’operatore sono esentate
dall’apposizione della firma richiesta dalla norma UNI CEI EN/ISO 17050.
Le dichiarazioni di conformità fanno riferimento al certificato di conformità, ed inoltre va assicurato, da parte
dell’operatore, che, tramite tali documenti, le transazioni eseguite siano monitorate; è opportuno che ciò sia
realizzato, da ogni operatore, utilizzando un database su cui eseguire il caricamento dei dati delle
transazioni.
I prodotti confezionati a marchio del cliente, devono essere supportati da dichiarazione di conformità
rilasciata dal fornitore al cliente medesimo.
In ogni caso resta l’obbligo generale di effettuare le registrazioni previste dalla regolamentazione vigente,
anche ai fini dei controlli svolti dalle Autorità e dagli Organismi autorizzati (a tal proposito si rimanda anche
all’art. 28 del Reg. CE n. 834/2007 per quanto riguarda l’assoggettamento degli Operatori al sistema di
controllo).
Sui DT sono indicati i riferimenti ai lotti di produzione (ovvero una quantità di prodotto definita).
8.2
GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI
La chiave di volta di questo schema di rilascio delle certificazioni è rappresentata dalla gestione dei dati
relativi alle transazioni effettuate dagli Operatori tramite la costituzione di apposite banche dati.
Ogni OdC gestisce un database che contiene almeno i seguenti dati:
banca dati licenziatari (e relativi prodotti certificati) – codice operatore, ragione sociale, indirizzo
e partita IVA, prodotti certificati e relative codifiche.
banca dati transazioni per singole categorie di prodotti annualmente definite dal gruppo di lavoro
(effettuate da ogni licenziatario per i prodotti sfusi), in merito a quantità e documenti di
transazione di riferimento; il destinatario della transazione deve essere parte dei dati.
Le suddette banche dati sono disponibili a livello di sistema per i controlli incrociati fra gli OdC e sono rese
disponibili all’Autorità competente.
Le tempistiche di aggiornamento del database devono essere immediate e comunque contenute in 90 gg
dall’atto di emissione della dichiarazione dell’operatore.
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9
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI
CONTROLLO
In linea generale si afferma:
la centralità dell’operatore relativamente alla responsabilità della conformità del prodotto e di
conseguenza della corretta gestione ed utilizzo delle dichiarazioni di conformità;
l’onere di una sorveglianza più incisiva da parte degli OdC, rafforzando la fase di carattere
preventivo, e con meccanismi di ritiro della certificazione più stretti ed in tempi consoni all’effettiva
natura dei prodotti.
9.1
ASSEGNAZIONE CLASSI DI RISCHIO
Con lo scopo di individuare i requisiti minimi in materia di controlli e le misure cautelative applicabili a tutti gli
Operatori assoggetti al sistema di controllo ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i., si forniscono di seguito
i requisiti minimi di un processo di classificazione degli Operatori basato su una valutazione dei rischi
potenziali delle loro non conformità al metodo dell’agricoltura biologica, in modo da poter definire lo schema
di controllo più adeguato per controllare l’operatore stesso.
9.1.1
Analisi dei rischi – considerazioni generali/metodo adottato
Lo schema di rilascio delle certificazioni è basato sulla certificazione dei processi, associata ad
un’autorizzazione rilasciata dall’OdC all’operatore a dichiarare i lotti di prodotto che consegna ai propri clienti
“conformi”; questo schema può essere attivato solo se l’OdC mette in atto un sistema di valutazione
dell’operatore che preveda la stima dei possibili rischi di non conformità associati all’operatore, e, in
conseguenza a tale valutazione, sia stabilito (ed aggiornato periodicamente) il Piano di controllo
dell’operatore, agendo sui due strumenti fondamentali a disposizione per la gestione dello schema di
certificazione:
le verifiche ispettive sull’operatore;
le ispezioni sui prodotti, distinguibili in analisi circa la loro conformità svolte su campioni prelevati sia
dalla produzione che nella catena di distribuzione.
La valutazione dell’operatore ha sempre un carattere preventivo, salvo poi essere aggiornata
periodicamente in funzione dei risultati dei controlli eseguiti.
Sono individuati una serie di “fattori di rischio”, che sono specifici per ciascuna delle cinque tipologie di
attività caratteristiche del Settore: Produzione Vegetale, Produzione di Alghe Marine, Produzione Animale,
Produzioni Animali d’Acquacoltura e Preparazioni Alimentari.
Per ogni “fattore” sono individuati tre livelli diversi di rischio di produzione “non conforme”: ALTO, MEDIO,
BASSO.
Nell’individuazione dei pericoli potenziali di non conformità alle norme comunitarie e nazionali, gli OdC si
rifanno a delle procedure normalizzate, che consentono di effettuare valutazioni condivisibili da tutti gli OdC.
Lo strumento generale di valutazione dei rischi si rifà, in prima istanza, a criteri operativi semplificati basati
su un modello di buona pratica corrente, che consentono di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, quali:
1. assicurare all’analisi la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identificazione di tutti i
possibili rischi:
- individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti ad un potenziale rischio: esame di
ciascuna area di valutazione del processo produttivo (produzioni vegetali, produzioni di alghe
marine, produzioni animali, produzioni animali d’acquacoltura e preparazioni alimentari) esposta
alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di
parametri (fattori di rischio).
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-
individuazione e caratterizzazione dei fattori potenziali di rischio: questa fase deve consentire di
conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi
potenziali di non conformità alle norme comunitarie e nazionali. Il maggiore rischio si genera nel
caso in cui, evidentemente, siano presenti operatori esposti a più fattori individuati.
2. valutare i rischi per ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un
giudizio di gravità del rischio (livelli-valori di rischio) e quindi di conformità ed adeguatezza della
situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.
3. individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della
valutazione e stabilire il programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità
(programmazione e pianificazione della frequenza delle visite ispettive ed il numero delle prove
analitiche).
In sostanza “…. Valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un
piano di controllo. Quest’ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in
funzione dei rischi presunti”. – da Reg. CE 889/2008, art. 88).
In base alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i., i criteri per l’esecuzione dei controlli e la
frequenza degli stessi dovrebbero essere determinati attraverso un’analisi dei rischi, che tenga conto almeno
dei seguenti elementi:
1) dimensioni delle imprese;
2) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale;
3) risultanze di controlli precedenti.
Il controllo di conformità fondato sull’analisi dei rischi ha come obiettivo, in prima istanza, di prevenire
l’immissione in commercio i prodotti che non corrispondono alle norme comunitarie e nazionali, ed in
seconda istanza, di individuare e di eliminare le partite comunque immesse sul mercato pur non essendo
conformi.
Gli OdC dovrebbero rivolgere particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati nella filiera
produttiva al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente all’interno
di questo quadro di riferimento.
9.1.2
Identificazione dei fattori di rischio
Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti che non siano conformi alle norme,
sono identificati alcuni fattori di rischio suddividendoli, per ogni area di valutazione (produzione vegetale,
produzione alghe marine, produzione animale, produzioni animali d’acquacoltura e preparazioni alimentari).
Per quanto riguarda l’identificazione dei singoli fattori di rischio e la loro associazione ad ogni settore
produttivo si veda la Tabella di correlazione tra “Fattori di rischio” e “Valori di rischio”, Allegato 2 al presente
regolamento tecnico.
9.1.3
Valutazione del livello di rischio
La valutazione dei fattori di rischio è utilizzata per confrontare il ruolo dei diversi possibili fattori di rischio al
fine di determinare una scala di importanza. Tale valutazione è elaborata per livelli di pericolosità associati
ad un singolo fattore di rischio (vedi Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio, Allegato 2
al presente regolamento tecnico).
1. Operatori ad alto rischio;
2. Operatori a medio rischio;
3. Operatori a basso rischio.
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9.2
SISTEMA DI CONTROLLO
Le finalità e le modalità dei controlli in cui si estrinseca l’attività di ispezione da parte degli OdC sono definite
nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le
misure precauzionali figuranti nel suddetto Regolamento.
Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni comunitarie e
nazionali e si applica durante tutte le fasi del processo produttivo, con riferimento al tipo di attività sottoposta
a controllo.
Le ispezioni sul processo produttivo si distinguono in:
A. Ispezione iniziale o fase di avvio: verifica ispettiva, effettuata dall’ispettore dell’OdC, ai fini della
determinazione dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE sull’agricoltura biologica
(ingresso dell’Operatore nel sistema di controllo);
B. Ispezioni di controllo o successiva: verifica ispettiva, effettuata dal ispettore dell’OdC, in fase
successiva al riconoscimento d’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE sull’agricoltura
biologica (operatore già nel sistema di controllo);
C. ispezioni supplementari o mirate: nei casi in cui si sospetta la non conformità alle disposizioni
comunitarie e nazionali, dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di
produzione biologico; mirate e proporzionate all’obiettivo specifico; e nei casi i cui risulta necessaria
la verifica dell’efficacia dell’azione correttiva.
Il Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. prevede che l’OdC effettui almeno una volta all’anno un controllo fisico
completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali.
Il Reg. CE n. 889/2008 prevede che l’OdC debba effettuare, oltre al sopralluogo completo annuale, un
sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità, rivolgendo
particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall’operatore (nella descrizione delle misure
adottate per garantire il rispetto del regolamento) al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di
verifica si svolgono come prescritto.
I controlli sono svolti secondo le seguenti tipologie di ispezioni:
1. ispezioni annunciate: cioè con preavviso all’operatore, inserite in un’attività di carattere sistematico,
programmata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che
garantiscono un tipo di controllo proporzionato all’obiettivo;
2. ispezioni non annunciate: ispezioni effettuate a campione e concentrate sugli operatori per i quali il
rischio di accertamento di non conformità è più elevato;
Nella pianificazione delle verifiche ispettive e dei campionamenti, ogni OdC programma le stesse in funzione
dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, in base ad una
frequenza minima annuale di controlli fissati su tre gruppi, come di seguito indicati:
A) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali si esegue una visita;
B) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si eseguono due visite;
C) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si eseguono tre visite (di cui una deve essere
non annunciata).
Alla pianificazione delle visite ispettive è associato un programma di campionamento elaborato in funzione
dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad
una frequenza minima annuale di prelevamento/analisi, così come di seguito indicato:
A) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali non si eseguono analisi;
B) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si esegue una analisi su un numero di
operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo;
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C) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si esegue almeno una analisi sul 100% della
popolazione del gruppo.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede l’obbligo del prelievo di campione in
caso di sospetto di Non Conformità, ogni Organismo può adottare criteri di classificazione di maggior
dettaglio, purché a parità di produzione/processo ogni Organismo utilizzi lo schema in modo che sia
garantita un’applicazione imparziale.
Nella valutazione di un operatore sono individuati, per i fattori applicabili, i livelli di rischio specifici (uno per
ogni fattore).
La somma complessiva determina il livello di rischio “globale” dell’operatore indicato con “R”.
Per determinare il livello di rischio “globale” può essere utilizzato un algoritmo diverso dalla semplice somma
algebrica, purché standardizzato.
Per operatori con attività multiple (diversificate), l’esercizio è ripetuto per le diverse produzioni. In questi casi
la pianificazione delle ispezioni e dei campionamenti avviene considerando le diverse attività in maniera
separata.
9.3
CONDIZIONI PER IL CONTROLLO INIZIALE
Il Reg. CE n. 889/2008 definisce i requisiti minimi di controllo, le misure precauzionali e i piani di gestione
che devono essere messe in atto dagli operatori al fine di garantire la conformità dei prodotti biologici al Reg.
CE n. 834/2007.
In particolare è previsto che l’operatore responsabile, la prima volta che applica il regime di controllo, rediga:
- una descrizione completa dell’unità, degli stabilimenti e dell’attività;
- una descrizione delle misure concrete che sono adottate a livello dell’unità, degli stabilimenti o
dell’attività per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007, ed in particolare dei
requisiti tecnici descritti nel Reg. CE n. 889/2008,
- una descrizione delle misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di
sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e
lungo tutta la catena di produzione dell’operatore.
Se del caso, le descrizioni e le misure suddette possono rientrare nell’ambito di un sistema di qualità istituito
dall’operatore.
Le descrizioni e le misure suddette sono contenute in una dichiarazione firmata dall’operatore responsabile.
Nella dichiarazione figura altresì l’impegno dell’operatore a:
- effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica del Reg. CE n. 834/2007
e del Reg. CE 889/2008;
- accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di
produzione biologica del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008;
- accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al
metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
- accettare che gli OdC si scambino informazioni in merito all’attività di controllo eseguita sugli
operatori stessi;
- accettare di dare libero accesso alle strutture e agli impianti sia all’OdC che agli Enti di
accreditamento.
La dichiarazione di cui sopra, corredata di tutta la documentazione di supporto alle descrizioni e alle misure
citate, è acquisita dall’OdC contestualmente alla prima notifica di assoggettamento al sistema di controllo, e
rappresenta l’elemento chiave per procedere con la successiva attività di valutazione dell’operatore.
In mancanza di detta documentazione gli OdC non procedono all’esecuzione della ispezione iniziale (o fase
di avvio).
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Quando la documentazione è completa, l’OdC procede con la ispezione iniziale, ed in quella sede effettua la
verifica della dichiarazione, delle descrizioni e delle misure adottate dall’operatore. Al termine delle attività di
verifica, l’OdC compila una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle
disposizioni del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008. L’operatore è tenuto a controfirmare la
relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.
10 GESTIONE DEI LABORATORI DI PROVA E DEI RISULTATI ANALITICI
10.1 GESTIONE DEI LABORATORI
Lo schema di certificazione operato dagli OdC prevede l’esecuzione di prove su campioni prelevati presso gli
operatori. Tali prove possono avere la doppia funzione di accertare lo stato di conformità di una quantità
determinata di prodotto ai requisiti di certificabilità dettati dal Reg. CE n. 834/2007 e di fornire indicazioni
sulla validità del processo di controllo esercito dall’OdC.
Gli OdC accreditati pertanto:
- utilizzano, per le prove necessarie alla gestione dello schema di certificazione, solo Laboratori accreditati
ACCREDIA o da Organismi aderenti agli accordi MLA per le prove necessarie ove disponibili,
- stipulano, con i Laboratori scelti, convenzioni standard che regolamentano l’accesso al servizio i cui
contenuti minimi sono i seguenti:
1. la garanzia che i metodi di prova rispettino i limiti analitici di quantificazione e/o di rilevabilità
inferiori o uguali ai limiti specificati nella tabella Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti
biologici, Allegato 3 al presente regolamento tecnico;
2. la partecipazione del laboratorio a prove interlaboratorio (ring test) concordate con l’OdC;
3. la validazione dei metodi di prova in conformità alla ISO/IEC 17025;
4. notificare agli OdC i metodi di prova e le matrici i cui valori di recupero eccedono il range 70 –
120%;
5. la prestazione del servizio d’analisi specificando, le modalità di trasporto e lo stoccaggio dei
campioni, i tempi di risposta, i metodi di prova, i limiti di quantificazione;
6. la ripetizione della prova, in caso di positività, sullo stesso omogenato del campione di laboratorio;
l’indicazione sul rapporto di prova, del risultato della prova ripetuta;
7. la presentazione dei risultati in un rapporto di prova, ove siano identificate le prove accreditate e in
cui siano definiti: gli analiti ricercati, il metodo impiegato, il dato dell’incertezza delle misure;
8. la garanzia in merito alla riservatezza delle informazioni;
9. la disponibilità a ricevere ispezioni da parte di personale incaricato dall’OdC;
10. il diritto di esercitare attività di controllo sugli stessi, in modo comunque che siano assicurate le
condizioni di riservatezza e di imparzialità dello schema di certificazione.
10.2 ASPETTI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL CAMPIONAMENTO E DEI RISULTATI DELLE
PROVE
L’operatore è responsabile della conformità dei processi/prodotti alla normativa di agricoltura biologica e alla
legislazione generale applicabile, a tal fine, adotta un piano di autocontrollo e misure di prevenzione tese a
eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio di contaminazione e inquinamento dei processi e dei
prodotti certificati. Adeguate registrazioni, relative a tali attività, devono essere mantenute dall’operatore e
rese disponibili alle verifiche dell’OdC.
L’affidabilità delle prove eseguite dagli OdC e i diritti degli operatori, sono garantiti dalle seguenti procedure:
a) i campioni sono prelevati presso i siti dell’operatore (produzione e/o magazzino) o presso il mercato
(magazzini di clienti e distribuzione), secondo modalità definite nell’istruzione operativa dell’OdC,
elaborata nel rispetto della normativa di riferimento applicabile e in particolare delle indicazioni fornite
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
dall’Autorità Competente. Tali modalità operative garantiscono che siano prese precauzioni atte ad
evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere la validità
delle prove o la rappresentatività dei campioni;
il campionamento è eseguito dal personale tecnico dell’OdC e verbalizzato nel Verbale di prelievo
1
campioni controfirmato dall’operatore o suo delegato. L’operatore riceve copia del verbale e nello
stesso può rendere dichiarazioni a propria tutela;
i campioni sono prelevati in almeno quattro aliquote in modo da ottenere 4 campioni globali: 1 campione
destinato al laboratorio per la prima prova dell’OdC, 1 contro campione rilasciato all’operatore per la
contro prova eventuale, e 2 contro campioni dell’OdC per la seconda e terza prova;
i campioni sono posti in contenitori puliti e inerti che garantiscono adeguata protezione da
contaminazioni e danni da trasporto, i campioni sono sigillati con sigillare i campioni in modo che non sia
possibile sostituire il contenuto senza danneggiare il sigillo o la confezione.;
i campioni sono sottoposti a prove con limiti analitici di quantificazione, inferiori o uguali al limite critico
definito al successivo paragrafo 10.3;
2
se l’esito della prima prova è conforme , l’indagine analitica si conclude;
se l’esito della prima prova è NON conforme, si applicano le seguenti procedure:
- il laboratorio dopo aver ripetuto la prova sullo stesso omogenato trasmette tempestivamente il
risultato all’OdC con le due misure;
3
- l’OdC con comunicazione scritta , notifica all’operatore l’attività di indagine in corso, comunica il
risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento della partita sino alla conclusione
dell’indagine e richiede all’operatore l’analisi delle cause e eventuali informazioni utili all’indagine;
4
- l’operatore, entro 10 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto
5
di richiedere la seconda prova su un controcampione dell’OdC, presso un altro laboratorio conforme
al punto e), individuato in accordo tra l’OdC e l’operatore;
- se l’operatore non richiede la prova sul controcampione, l’OdC procede con il provvedimento.
se l’esito della seconda prova è NON conforme, l’OdC procede con il provvedimento;
se l’esito della seconda prova è conforme (cioè contrasta col risultato della prima prova), l’OdC richiede
la terza prova su un controcampione dell’OdC, presso un terzo laboratorio conforme al punto e),
individuato in accordo tra l’OdC e l’operatore;
l’esito della terza prova dirime il caso confermando l’esito della prima o della seconda prova e sulla base
del quale l’OdC decide definitivamente sulla conformità;
l’operatore nello svolgimento della seconda e terza prova, ha facoltà di nominare un perito di parte e
scegliere di effettuare le prove in laboratori diversi da quelli convenzionati con l’OdC, fatti salvi i requisiti
di cui al punto e);
l’OdC entro i tempi previsti richiede all’operatore di descrivere le cause che hanno portato al verificarsi
della non conformità. Trascorso tale periodo, l’OdC procederà a stabilire le misure definitive da adottarsi.
10.3 LINEE GUIDA ALLA VALUTAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Il presente paragrafo si rivolge a:
a) OdC, ai fini della definizione dei piani di campionamento, della valutazione della conformità dei
prodotti al Reg. CE n. 834/2007 e della gestione delle non conformità;
b) Operatori, ai fini della elaborazione dei piani di autocontrollo e della valutazione della conformità di
materie prime, semilavorati e prodotti al Reg. CE n. 834/2007;
1
Se il prelievo è effettuato presso il mercato, la firma dell’operatore nel verbale non è praticabile, in questi casi le garanzie sono date o
dalla sottoscrizione del verbale da parte del cliente presso il quale avviene il prelievo o dalla prova di acquisto (es. scontrino) del
prodotto prelevato presso la distribuzione.
2
Se la prima prova rileva residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite critico definito dal presente
documento, l’OdC si riserva il diritto di eseguire la seconda prova e l’operatore responsabile dovrà effettuare l’analisi delle cause
dell’evento e implementare le relative azioni correttive.
3
Generalmente tramite fax.
4
Nel corso dei 10 gg l’operatore può discrezionalmente decidere di condurre una prova sull’aliquota di campione in suo possesso,
conservato secondo le “Istruzioni analisi sul contro campione” fornite dall’OdC
5
In alcuni casi l’OdC procede direttamente alla esecuzione della seconda prova, ad esempio quando il risultato analitico della prima
prova è prossimo al limite critico o è anomalo.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 21 di 77
c) Laboratori, per la corretta determinazione delle caratteristiche analitiche dei prodotti biologici (Reg.
CE n. 834/2007);
d) Utilizzatori dei prodotti, per una corretta conoscenza delle caratteristiche analitiche dei prodotti
dell’agricoltura biologica.
e)
Per la definizione dei limiti (quantità massime di residui) ed i riferimenti normativi, che devono essere
rispettati per ottenere la conformità dei prodotti al Reg. CE n. 834/2007 si rimanda alle modalità operative
definite nella Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti biologici, Allegato 3 al presente regolamento
tecnico.
11 ELENCO ALLEGATI
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
Allegato II - Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio
Allegato III – Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti biologici
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 22 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo (valida per tutte le attività produttive certificate)
La NC si applica a tutti i casi di
errore di compilazione e di mancato
aggiornamento dei dati, e ai casi
meno gravi di errata gestione dei
documenti stessi; si applica solo nel
caso in cui sia dimostrato che la
carenza riscontrata non ha avuto
conseguenze sul processo e sul
prodotto che risultano quindi gestiti
conformemente alle prescrizioni
date.
DS01
Carenze formali a
carico della gestione
dei documenti
previsti dal sistema
di controllo: errori di
compilazione, dati
non aggiornati,
documenti inviati
oltre i termini previsti,
inadeguata
archiviazione
I documenti considerati sono:
notifiche, richieste di autorizzazione
all’importazione, relazioni tecniche,
piano di prevenzione dalla
contaminazioni, documenti
IRREG.
giustificativi, piani zootecnici, piani di LIEVE
gestione sostenibile, avvisi di
produzione, programmi di
produzione, registri aziendali,
schede di registrazione, ed ogni
altro documento previsto dal sistema
o richiesto dall’OdC, ad eccezione di
quelli relativi alla certificazione,
poiché trattati nell’area a loro
dedicata.
Sono escluse le carenze a carico
della redazione della prima notifica e
dei documenti allegati, poiché
rientrano nell’ambito della
valutazione per l’inserimento
dell’operatore nel sistema di
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
SI
Errore di compilazione della notifica di
variazione
Non compilazione della notifica di
DS01.02 variazione
SI
Mancata spedizione della notifica
DS01.03 all’autorità competente
SI
DS01.04
SI
SI
RICHIAMO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
DS01.01
Errore di compilazione dei programmi
di produzione e piano delle postazioni,
prima comunicazione dell’anno
Non compilazione dei programmi di
produzione e piano delle postazioni,
DS01.05
variazioni successive
Ritardo nella spedizione delle notifiche,
DS01.06 piani di produzione e altri documenti
obbligatori
Mancata registrazione delle produzioni
DS01.07 da raccolta separata e/o scarti di
produzione e/o produzioni declassate
Errore compilazione o mancato
aggiornamento delle schede
DS01.08 ministeriali, dei registri aziendali e altri
documenti obbligatori e/o concordati
con l’ODC
Non corretta archiviazione dei
DS01.09
documenti aziendali
Mancata evidenza della gestione di un
DS01.10
reclamo
DS01.11
Mancato aggiornamento della scheda
razione alimentare
Pag. 23 di 77
A01
A02
A03
A04
A06
A07
A08
A09
A18
A26
C17
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
controllo.
DS02
Carenze sostanziali
a carico della
gestione dei
documenti previsti
dal sistema di
controllo: mancata
acquisizione dei
documenti richiesti
dagli OdC, mancata
redazione, mancata
compilazione,
mancato invio
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La NC si applica a tutti i casi di
mancata predisposizione o utilizzo
dei documenti obbligatori, e ai casi
più gravi di errata gestione dei
documenti stessi; si applica solo nel
caso in cui sia dimostrato che la
carenza riscontrata non ha avuto
conseguenze sul processo e sul
prodotto che risultano quindi gestiti
conformemente alle prescrizioni
date.
I documenti considerati sono:
notifiche, richieste di autorizzazione
all’importazione, relazioni tecniche,
piano di prevenzione dalla
IRREG.
contaminazioni, documenti
IMPO.
giustificativi piani zootecnici, piani di
gestione sostenibile, programmi di
produzione, registri aziendali,
schede di registrazione, ed ogni
altro documento previsto dal sistema
o richiesto dall’OdC, ad eccezione di
quelli relativi alla certificazione,
poiché trattati nell’area a loro
dedicata.
Sono escluse le carenze a carico
della redazione della prima notifica e
dei documenti allegati, poiché
rientrano nell’ambito della
valutazione per l’inserimento
dell’operatore nel sistema di
controllo.
RT-16 rev.03
DIFFIDA
Casistica NC della categoria
Errore compilazione o mancato
aggiornamento della relazione tecnica,
del piano di gestione sostenibile per
l'acquacoltura e la raccolta di alghe
marine e nella predisposizione dei
documenti giustificativi.
Non compilazione dei programmi di
produzione e piano delle postazioni,
prima comunicazione
Non compilazione/redazione delle
schede ministeriali o dei registri
aziendali e altri documenti obbligatori
e/o concordati con l’ODC
Incompleta acquisizione, da parte
dell’operatore, dei documenti richiesti
dall’ODC
subcodic
i
SI
DS01.12
SI
DS02.01
SI
DS02.02
SI
DS02.03
SI
DS02.04
Mancanza del piano di utilizzo delle
deiezioni zootecniche
A23
SI
DS02.05
Mancanza del piano di gestione
dell’allevamento
A24
SI
Mancata redazione della relazione
tecnica, del piano di gestione
sostenibile per l'acquacoltura e la
DS02.06
raccolta di alghe marine e della
predisposizione dei documenti
giustificativi (ex art. 3 e 5 889)
SI
Mancata sottoscrizione della
convenzione di consulenza sanitaria,
DS02.07 proporzionata all'unità di produzione,
con servizi veterinari specializzati in
acquacoltura
NO
Pag. 24 di 77
A28
A05
A10
A16
A29
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
DS03
DS04
Testo Categoria
NC
Mancato invio delle
richieste di deroghe
previste dal
regolamento, senza
ulteriori
conseguenze sul
processo produttivo
Manomissione
documenti e/o false
comunicazioni
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
La NC si applica a tutti i casi in cui
l’omissione della richiesta di deroga
all’autorità di controllo, non abbia
ancora compromesso il processo
produttivo, ossia quando l’operatore,
IRREG.
di fatto, non l’abbia ancora applicata.
LIEVE
RICHIAMO
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
DS05
DS06
Negato accesso alla
documentazione
aziendale
Mancanza delle
autorizzazioni
igienico sanitarie
necessarie allo
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
I documenti considerati sono tutti
quelli previsti dal sistema di
controllo, compresi quelli relativi alla
contabilità finanziaria, nei casi
previsti dalla normativa.
Qualora la carenza sia rilevata in
fase di avvio, comporta
l’impossibilità per l’OdC di inserire
l’operatore nel proprio sistema di
RT-16 rev.03
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
Assenza della richiesta di deroga
DS03.01 all’ENSE (a fronte di presenza di
semente ma non ancora utilizzata)
A14
SI
Mancata richiesta delle deroghe
DS03.02 previste dal regolamento per l’attività
zootecnica
A25
SI
SI
DS04.01
SI
Negato accesso alla documentazione
DS05.01 aziendale
SOSPENSIONE
Manomissione documenti e/o false
comunicazioni
A17
A19
SI
SI
INFRA.
IMPO.
subcodic
i
SI
La durata del periodo di
sospensione è di 1 mese.
Entro tale termine, l’operatore deve
fornire evidenze per la risoluzione
della Non Confomità
Casistica NC della categoria
NO
La NC si applica a tutti i casi di
deroga, concessa dall’autorità di
controllo, contemplati dalla
normativa
La durata del periodo di
sospensione è di 1 mese. Entro tale
termine, l’operatore deve fornire
evidenze per la risoluzione della
Non Confomità
COD
NC
SI
SI
Negato accesso alla contabilità
aziendale nei casi previsti dalla
DS05.02
normativa
Mancanza delle autorizzazioni igienico
DS06.01 sanitarie necessarie allo svolgimento
delle attività aziendali
Pag. 25 di 77
A20
A21
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
svolgimento delle
attività aziendali
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
controllo.
E’ gestita, a discrezione di ogni
OdC, come sospensione a tempo
determinato del processo di
valutazione.
Qualora la non conformità sia
rilevata a seguito di variazioni a
carico dell’organizzazione aziendale
intervenute durante la fase di
sorveglianza, il provvedimento è
direttamente applicato secondo i
tempi fissati dagli OdC.
Quando l’operatore regolarizza la
sua posizione la sospensione
decade. Se al termine del periodo di
sospensione definito, la non
conformità non è risolta, la
mancanza comporta il giudizio di
non idoneità per carenze a carico
della normativa cogente, con
conseguente non inserimento o
esclusione dal sistema di controllo,
secondo il caso.
DS07
Mancanza del piano
di autocontrollo (tipo
HACCP), ove
richiesto
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
INFRA.
IMPO.
Idem caso NC DS06.
RT-16 rev.03
SOSPENSIONE
SI
SI
DS07.01
Mancanza del piano di autocontrollo
(tipo HACCP), ove richiesto
Pag. 26 di 77
A22
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
Qualora la carenza sia rilevata in
fase di avvio, comporta
l’impossibilità per l’OdC di inserire
l’operatore nel proprio sistema di
controllo.
E’ gestita, a discrezione di ogni
OdC, come sospensione a tempo
determinato del processo di
valutazione.
DS08
Mancanza
dell'autorizzazione
dell'autorità
competente per la
produzione della
stessa specie in
acquacoltura
biologica e
convenzionale
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Qualora la non conformità sia
rilevata a seguito di variazioni a
carico dell’organizzazione aziendale
intervenute durante la fase di
sorveglianza, il provvedimento è
direttamente applicato secondo i
tempi fissati dagli OdC.
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
SI
SI
Mancanza dell'autorizzazione
dell'autorità competente per la
DS08.01
produzione della stessa specie in
acquacoltura biologica e convenzionale
Quando l’operatore regolarizza la
sua posizione la sospensione
decade. Se al termine del periodo di
sospensione definito, la non
conformità non è risolta, la
mancanza comporta il giudizio di
non idoneità per carenze a carico
della normativa cogente, con
conseguente non inserimento o
esclusione dal sistema di controllo,
secondo il caso.
RT-16 rev.03
Pag. 27 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area della Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo (valida per tutte le attività produttive certificate)
PG01
PG02
La non conformità si applica
anche nei casi in cui vi sia
accesso ad alcune ma non a tutte
Negato accesso
le strutture aziendali
INFRA
alle strutture
(appezzamenti, locali di
.
aziendali
stabulazione, magazzini di
IMPO.
stoccaggio dei mezzi di
produzione e dei prodotti, linee di
produzione, ecc.).
La non conformità si applica in
tutti i casi in cui sia riscontrata
una carenza nell’applicazione di
quanto previsto dall’operatore in
merito alle azioni precauzionali
Mancata o parziale adottate, o da prescrizioni date
adozione delle
dall’OdC, che non siano
azioni preventive
espressamente descritti in altre e IRRE
previste, senza
più specifiche parti della presente
G.
effetti sulla
Tabella.
LIEVE
certificazione dei
prodotti
Carenza delle procedure di
verifica analitica in autocontrollo
dei prodotti acquistati.
ESCLUSION
E
RICHIAMO
SI
N.A.
PG01.0
1
Negato accesso alle strutture
aziendali
B01
C01
D01
NO
SI
PG02.0
1
Mancata o parziale adozione delle
azioni preventive previste, senza
effetti sulla certificazione dei
prodotti
B02
C02
D02
Tali carenze non devono avere
conseguenze sulla certificazione.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 28 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Idem PG02 ma con conseguenze
sulla certificazione.
PG03
PG04
PG05
Mancata o parziale
adozione delle
azioni preventive
previste, con effetti
sulla certificazione
dei prodotti
Pratiche produttive
non adeguate,
senza effetti sulla
certificazione dei
prodotti
Pratiche produttive
non adeguate, con
effetti sulla
certificazione dei
prodotti
Per conseguenze sulla
certificazione dei prodotti, si
intendono gli effetti dovuti alla
perdita della loro integrità
biologica.
SOPPRESSI
ONE
SI
Mancata o parziale adozione delle
azioni preventive previste, con
effetti sulla certificazione dei
prodotti
SI
PG03.0
1
SI
PG04.0
1
SI
PG04.0
2
SI
PG04.0
3
SI
PG04.0
4
SI
PG05.0
1
Pratiche agronomiche non
adeguate, con effetti sulla
certificazione dei prodotti
SI
PG05.0
2
Pratiche zootecniche non
adeguate, con effetti sulla
certificazione dei prodotti
SI
PG05.0
3
Pratiche di trasformazione non
adeguate, con effetti sulla
certificazione dei prodotti
B03
C03
D03
La soppressione si applica
all’intera partita o all’intero ciclo di
produzione in cui è stata
riscontrata l’infrazione.
La non conformità si applica a
tutti i casi corrispondenti (senza
conseguenze sulla
certificazione), che non siano
espressamente descritti in altre e
più specifiche parti della presente
Tabella.
La non conformità si applica a
tutti i casi corrispondenti (con
conseguenze sulla
certificazione), che non siano
espressamente descritti in altre e
più specifiche parti della presente
Tabella.
Per conseguenze sulla
certificazione dei prodotti, si
intendono gli effetti dovuti alla
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
INFRA
.
LIEVE
RT-16 rev.03
IRRE
G.
IMPO.
INFRA
.
LIEVE
DIFFIDA
SOPPRESSI
ONE
NO
SI
Pag. 29 di 77
Pratiche agronomiche non
adeguate, senza effetti sulla
certificazione dei prodotti
Pratiche zootecniche non
adeguate, senza effetti sulla
certificazione dei prodotti
Pratiche di trasformazione non
adeguate, senza effetti sulla
certificazione dei prodotti
Pratiche di acquacoltura, raccolta e
gestione alghe, non adeguate,
senza effetti sulla certificazione dei
prodotti
B16
C24
D10
B18
C26
D12
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
Casistica NC della categoria
SI
PG05.0
4
Pratiche di acquacoltura, raccolta e
gestione alghe, non adeguate, con
effetti sulla certificazione dei
prodotti.
SI
PG06.0
1
Non corretta separazione dei mezzi
tecnici nei magazzini in aziende
miste
B06
SI
PG06.0
2
Inadeguata identificazione del
prodotto e dell’imballaggio
B13
SI
PG06.0
3
Non corretta separazione del
prodotto biologico durante le fasi di
stoccaggio*
B15
SI
PG06.0
4
Inadeguata identificazione degli
animali e/o degli alveari
C09
SI
PG06.0
5
SI
PG06.0
6
SI
PG06.0
7
perdita della loro integrità
biologica.
La soppressione si applica
all’intera partita o all’intero ciclo di
produzione in cui è stata
riscontrata l’infrazione.
Per mezzi di produzione si
intendono tutti quelli previsti dai
diversi processi produttivi,
compresi gli animali e gli alveari.
PG06
I casi assimilabili sono quelli per i
quali, nonostante la carenza
riscontrata, vi è l’evidenza che i
mezzi di produzione e i prodotti,
sono comunque riconoscibili e
sono stati mantenuti separati tra
idonei e non idonei; questi ultimi
infine, non sono entrati nel
processo produttivo, né sono stati IRRE
a contatto con il prodotto
G.
biologico.
LIEVE
Inadeguata
identificazione,
separazione o
conservazione dei
mezzi di
produzione e del
prodotto durante le
fasi di processo,
stoccaggio e
trasporto verso altri
Applicabile anche ai casi in cui si
operatori o unità
verifica un sistema di tracciabilità
senza effetti sulla
insufficiente.
certificazione dei
prodotti
Nei casi di separazione di
prodotti biologici da quelli in
conversione, se i prodotti non
sono più distinguibili, l’intera
partita o l’intero ciclo produttivo, è
declassato a prodotto in
conversione.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
RICHIAMO
subcodic
i
COD
NC
NO
Pag. 30 di 77
Non corretta separazione del
prodotto confezionato o comunque
identificato
Inadeguata
identificazione/separazione del
prodotto nelle fasi di stoccaggio e
di processo
Inadeguata separazione tra
prodotto biologico e in conversione
D07
D08
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
Per mezzi di produzione si
intendono tutti quelli previsti dai
diversi processi produttivi,
compresi gli animali e gli alveari.
PG07
I casi assimilabili sono quelli per i
quali non è possibile distinguere i
mezzi di produzione e/o i prodotti
idonei da quelli non idonei e
pertanto, non è possibile
escludere che eventuali mezzi o
prodotti non idonei, siano entrati
nel processo produttivo o siano
stati a contatto con il prodotto
biologico.
Mancata
identificazione,
separazione o
conservazione dei
mezzi di
produzione e del
prodotto durante le
fasi di processo,
stoccaggio e
trasporto verso altri
Applicabile anche ai casi in cui si
operatori o unità
verifica un sistema di tracciabilità
insufficiente.
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
SI
PG07.0
1
Impossibile identificazione del
prodotto e dell’imballaggio
B14
SI
PG07.0
2
Impossibile identificazione degli
animali e/o degli alveari
C10
SI
PG07.0
3
Mancata separazione delle
produzioni non certificabili
C21
SI
PG07.0
4
Impossibile identificazione del
prodotto nelle fasi di stoccaggio e
di processo
D09
SI
PG08.0
1
Mancata o parziale attuazione delle
verifiche, in fase di accettazione,
dei prodotti provenienti da altre
unità o operatori controllati
A27
SI
La soppressione si applica
all’intera partita o all’intero ciclo di
produzione in cui è stata
riscontrata l’infrazione.
PG08
Mancata o parziale
attuazione delle
verifiche, in fase di
accettazione, dei
prodotti provenienti
da altre unità o
operatori controllati
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La non conformità si applica
esclusivamente ai casi in cui tale
carenza non abbia alcuna
conseguenza, o correlazione, con IRRE
la conformità dei prodotti in
G.
questione.
LIEVE
RICHIAMO
NO
Mancato accertamento della
chiusura dell’imballaggio.
RT-16 rev.03
Pag. 31 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
PG09
PG10
Testo Categoria
NC
Mancata o parziale
applicazione della
procedura di
gestione di una
non conformità o di
un reclamo
(compreso il reso)
Transito di
prodotto biologico,
non confezionato,
né etichettato,
presso le strutture
non controllate ai
sensi della
normativa vigente
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
SI
Mancata o parziale applicazione
della procedura di gestione di una
PG09.01
non conformità o di un reclamo
(compreso il reso)
A30
SI
Transito di prodotto biologico, non
confezionato, né etichettato, presso
PG10.01
le strutture non controllate ai sensi
della normativa vigente
B17
C25
D11
E08
COD
NC
La non conformità si applica ai
casi di mancata predisposizione
o inadeguata applicazione della
procedura per la gestione di una
non conformità o di un reclamo,
inclusa la mancata attivazione
delle procedure OFIS.
Comprende i casi di mancata
comunicazione ai clienti e
all’OdC, ma in generale si
applica per casi di carenze
limitate agli aspetti formali.
IRREG.
LIEVE
RICHIAMO
NO
Non comprende i casi di gestione
non conforme di prodotto
soggetto a soppressione della
certificazione da parte dell’OdC,
poiché per casi di carenze
sostanziali si applica il mancato
rispetto del precedente
provvedimento.
La non conformità si applica a
tutti i casi in cui un prodotto non
ancora confezionato ed
etichettato per il consumatore
finale, transiti presso le strutture
non controllate.
La non conformità presuppone
l’impossibilità di avere l’evidenza
del mantenimento dell’integrità
biologica dei prodotti.
INFRA.
SOPPRESSIONE
LIEVE
SI
La soppressione si applica
all’intera partita di prodotto alla
quale è stata riscontrata
l’infrazione.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 32 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
PG12
PG13
Testo Categoria
NC
Transito di
prodotto biologico,
confezionato ed
etichettato, presso
le strutture non
controllate ai sensi
della normativa
vigente
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa per la
“produzione
parallela” , senza
effetti sulla
certificazione.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Note operative
La non conformità si applica a
tutti i casi in cui un prodotto,
confezionato ed etichettato per il
consumatore finale, transiti
presso le strutture non
controllate.
La non conformità presuppone
l’evidenza certa del
mantenimento dell’integrità
biologica dei prodotti;
diversamente, si applica la
PG10.01.
La non conformità si applica a
tutti in casi in cui sia emerso il
mancato rispetto, da parte
dell’operatore, degli impegni
prescritti per la corretta gestione
della “produzione parallela”,
ovvero per la mancanza delle
condizioni che sottendono la
possibilità di attuare la
“produzione parallela” stessa.
NC
IRREG.
LIEVE
IRREG.
IMPO.
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
RICHIAMO
DIFFIDA
NO
NO
SI
SI
COD
NC
Transito di prodotto biologico,
confezionato ed etichettato, presso
PG12.01
le strutture non controllate ai sensi
della normativa vigente
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa per la
PG13.01
“produzione parallela”
La non conformità presuppone
l’evidenza certa del
mantenimento dell’integrità
biologica dei prodotti.
RT-16 rev.03
Casistica NC della categoria
Pag. 33 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
PG14
PG15
Testo Categoria
NC
Uso di alimenti,
mangimi,
ingredienti,
ausiliari di
fabbricazione,
prodotti fitosanitari,
concimi,
ammendanti,
sementi, materiale
di moltiplicazione
vegetativa,
microrganismi e
animali, OGM o da
essi derivati o
ottenuti
Note operative
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
La non conformità si applica in
tutti i casi in cui è verificato l’uso
di alimenti o mangimi etichettati o
comunque dichiarati come OGM
o da essi derivati o ottenuti.
Per i prodotti diversi da alimenti e
mangimi, la non conformità si
applica in tutti i casi in cui è
verificato l’uso di prodotti non
INFRA.
biologici per i quali è dimostrato
SOPPRESSIONE
LIEVE
che essi siano derivati o ottenuti
da OGM.
La soppressione si applica
all’intera partita o all’intero ciclo
di produzione in cui è stata
riscontrata l’infrazione; per i
mangimi, la non conformità si
applica come prescritto nelle
note del gruppo PZ05.
Mancata o parziale La non conformità presuppone
applicazione della l’evidenza certa del
procedura di
mantenimento dell’integrità
pulizia, nonché
biologica dei prodotti.
della sua efficacia,
degli impianti e dei La non conformità non si applica
locali, destinati alla al caso della mancata pulizia
produzione ed alla prevista prima di una produzione
conservazione
biologica, per un impianto a uso
delle materie prime promiscuo, poiché per questo si
e dei prodotti
applica la PP05 di gravità
biologici
maggiore.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
NC
IRREG.
LIEVE
RT-16 rev.03
RICHIAMO
SI
NO
SI
Uso di alimenti, mangimi, ausiliari di
fabbricazione, prodotti fitosanitari,
concimi, ammendanti, sementi,
PG14.01
materiale di moltiplicazione
vegetativa, microrganismi e animali,
OGM o da essi derivati o ottenuti
SI
Mancata o parziale applicazione
della procedura di pulizia, nonché
della sua efficacia, degli impianti e
PG15.01
dei locali, destinati alla produzione
ed alla conservazione delle materie
prime e dei prodotti biologici
Pag. 34 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
La non conformità è
conseguenza del mancato
rispetto dell'art.28 comma 4 del
Reg CE 834/07. E’ intesa come
sospensione del servizio svolto
dall'OC all’azienda, causa
inadempienza contrattuale.
PG16
PG17
Mancato
pagamento dei
corrispettivi dovuti
all'OdC
Mancata
applicazione della
procedura di
gestione di un
prodotto non
conforme
Conseguenza della sospensione
del servizio è la non emissione
della certificazione e/o della
liberatoria verso terzi.
La non conformità è gestita, a
discrezione di ogni OdC, come
sospensione a tempo
determinato.
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
SI
SI
PG16.01
INFRA
LIEVE
SOPPRESSIONE
SI
SI
Mancata applicazione della
PG17.01 procedura di gestione di un prodotto
non conforme
Quando l’operatore regolarizza la
sua posizione la sospensione
decade. Se al termine del
periodo di sospensione definito,
la non conformità non è risolta, la
carenza comporta l'esclusione
dal sistema di controllo.
La non conformità si applica ai
casi di mancata predisposizione
o inadeguata applicazione della
procedura per la gestione del
prodotto non conforme
Comprende i casi di mancata
comunicazione ai clienti e
all’OdC.
Comprende i casi di gestione
non conforme di prodotto
evidenziato non conforme
dall’operatore
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Mancato pagamento dei corrispettivi
dovuti all'OdC
RT-16 rev.03
Pag. 35 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
B04
Inadeguata applicazione della
rotazione pluriennale delle colture
B05
Area della Produzione Vegetale
PV01
PV02
PV04
PV05
Presenza
contemporanea, in
unità produttive
biologiche e
convenzionali, di
varietà parallele
non facilmente
distinguibili
Inadeguata
applicazione della
rotazione
pluriennale delle
colture
Utilizzo di semente
e materiale di
moltiplicazione
convenzionale, non
trattato con prodotti
non ammessi, con
deroga negata o
senza richiesta di
deroga.
Utilizzo di semente
e tuberi-seme di
patate
convenzionali
trattati con prodotti
non ammessi.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La non conformità si applica in
tutti i casi di colture vegetali, ad
esclusione di quelle soggette a
“produzione parallela” ai sensi
dell'art. 40 del reg. CE 889/08
La soppressione si intende
applicata a tutta la produzione
ottenuta dalla coltura in
questione.
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SI
SI
Presenza contemporanea, in unità
produttive biologiche e
PV01.01
convenzionali, di varietà parallele
non facilmente distinguibili
La NC non si applica alle
coltivazioni legnose da frutto ed
erbacee poliennali.
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
NO
SI
PV02.01
SI
Utilizzo di semente e materiale di
moltiplicazione convenzionale, non
PV04.01 trattata con prodotti non ammessi,
con deroga negata o senza richiesta
di deroga
La non conformità si applica
anche al caso dell’utilizzo di
piantine orticole, poiché non
soggette a deroga.
La durata del periodo di
sospensione è di 1 mese.
La superficie agricola oggetto
della NC ripercorre una
conversione, la cui durata
massima è di 12 mesi, a
decorrere, qualora accertabile,
dalla data di utilizzo del prodotto
non ammesso ovvero, in difetto,
dalla data del rilievo della NC
stessa.
RT-16 rev.03
IRRE
G.
IMPO
DIFFIDA
INFRA
. IMP
SOSPENSIO
NE
NO
SI
SI
Utilizzo di semente e tuberi-seme di
patate convenzionali trattate con
PV05.01
prodotti non ammessi.
Pag. 36 di 77
B10
B19
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
PV06
Superamento dei
limiti consentiti
nell’utilizzo del
rame per la difesa
delle colture
PV07
Presenza non
autorizzata di
mezzi tecnici non
ammessi in
azienda
completamente
convertita senza
prove del loro
utilizzo
PV08
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa, per
l’uso di un
concime, un
ammendante o un
prodotto
fitosanitario,
autorizzato in
agricoltura
biologica
PV09
Trattamenti con
prodotti non
ammessi, ad
appezzamenti già
convertiti o in corso
di conversione
all'agricoltura
biologica
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Note operative
NC
La non conformità si applica ai
casi di superamento della
IRRE
quantità prevista per anno. Nel
G.
caso di superamento della
LIEVE
quantità prevista nel quinquennio,
si applica la NC PV08.01
IRRE
G.
IMPO.
Per quanto riguarda l’uso di
trappole e distributori automatici,
la non conformità si applica ai
casi in cui non vi sia
contaminazione dei prodotti, per
fuoriuscita delle sostanze in essi
contenute.
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
RICHIAMO
DIFFIDA
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
INFRA
.
IMPO.
SOSPENSIO
NE
NO
NO
NO
RT-16 rev.03
SI
Casistica NC della categoria
subcodic
i
SI
Superamento dei limiti consentiti
PV06.01 nell’utilizzo del rame per la difesa
delle colture
B11
SI
Presenza non autorizzata di mezzi
tecnici non ammessi in azienda
PV07.01
completamente convertita senza
prove del loro utilizzo
B07
SI
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa, per l’uso di
PV08.01 un concime, un ammendante o un
prodotto fitosanitario, autorizzato in
agricoltura biologica
B08
SI
Trattamenti con prodotti non
ammessi, ad appezzamenti già
PV09.01
convertiti o in corso di conversione
all'agricoltura biologica
B12
In caso di evidenza di
contaminazione, comprovata da
prove analitiche, sarà applicata la
corrispondente NC della
categoria SP01.
La durata del periodo di
sospensione è di 6 mesi
La non conformità si applica in
tutti i casi di trattamenti agli
appezzamenti fatti con concimi,
ammendanti o fitofarmaci diversi
da quelli autorizzati in agricoltura
COD
NC
Pag. 37 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
biologica.
La superficie agricola oggetto
della NC, ripete il periodo di
conversione il quale decorre,
qualora accertabile, dalla data di
utilizzo del prodotto non
ammesso, ovvero in difetto, dalla
data del rilievo della NC stessa.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 38 di 77
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area della Produzione Zootecnica
La non conformità si applica ai
casi di produzione animale (ad
eccezione di quella da reddito),
ad esclusione di quelli soggetti a
“produzione parallela” ai sensi
dell’art. 40 del reg. CE 889/08.
Qualora la carenza, sia rilevata in
fase di avvio, comporta
l’impossibilità per l’OdC di
inserire l’operatore nel proprio
sistema di controllo. E’ gestita, a
discrezione di ogni OdC, come
sospensione a tempo
determinato del processo di
valutazione.
PZ01
Presenza di specie Qualora la non conformità sia
in parallelo
rilevata a seguito di variazioni a
carico dell’organizzazione
aziendale intervenute durante la
fase di sorveglianza, il
provvedimento è direttamente
applicato secondo i tempi fissati
dagli OdC.
INFRA
.
IMPO.
SOSPENSIO
NE
SI
SI
PZ01.01 Presenza di specie in parallelo
Quando l’operatore regolarizza la
sua posizione la sospensione
decade. Se al termine del periodo
di sospensione definito, la non
conformità non è risolta, la
carenza comporta il giudizio di
non idoneità dell’operatore, con
conseguente non inserimento o
esclusione dal sistema di
controllo, secondo il caso.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 39 di 77
C07
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
PZ02
Testo Categoria
NC
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa per le
condizioni di
stabulazione e le
pratiche di
allevamento
Note operative
La non conformità presuppone
l’evidenza certa che la carenza
riscontrata non abbia
compromesso l’integrità biologica
dei prodotti.
NC
IRRE
G.
IMPO.
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
DIFFIDA
Casistica NC della categoria
NO
PZ02.01
Mancato rispetto del carico massimo
di animali per ettaro
C04
SI
PZ02.02
Mancato rispetto della superficie
minima per animale
C05
SI
Carenze a carico degli edifici
zootecnici, della pavimentazione,
PZ02.03
della lettiera di stabulazione, o di
altre caratteristiche strutturali
SI
PZ02.04
Insufficienti condizioni di benessere
degli animali
C11
SI
PZ02.05
Inadeguata stabulazione degli
animali
C12
SI
Mancata attuazione del piano di
PZ02.06 adeguamento per strutture non
conformi
SI
PZ02.07
Periodo di finissaggio in stalla non
conforme
C14
SI
PZ02.08
Mancato rispetto del piano di utilizzo
delle deiezioni zootecniche
C16
SI
Carenze a carico della gestione degli
PZ02.09 accessi agli spazi all’aria aperta e
della pratica del pascolo.
C20
NO
SI
SI
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
subcodic
i
COD
NC
Carenze a carico della scelta delle
aree di ubicazione degli apiari, dei
PZ02.10 materiali che li costituiscono e delle
pratiche e dei prodotti utilizzati per la
loro gestione
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa, per la
PZ02.11 produzione simultanea di animali
allevati con metodo biologico e non
biologico
Pag. 40 di 77
C06
C13
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
PZ03
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa per
l’introduzione di
animali, api regine
e sciami, non
biologici destinati
alla riproduzione
La non conformità si applica a
tutti i casi in cui sia riscontrato il
mancato rispetto dei parametri
previsti dalla normativa: età o
peso degli animali; percentuali o
numero di animali introdotti sul
totale del patrimonio aziendale.
IRRE
G.
IMPO
DIFFIDA
NO
PZ04
Mancato rispetto
dell'età minima di
macellazione
La non conformità non si applica
ai casi di tipi genetici avicoli a
lento accrescimento.
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SI
PZ05
Impiego di materie
prime per mangimi,
additivi, ausiliari di
fabbricazione e
altri prodotti per
l’alimentazione
animale, non
autorizzati in
agricoltura
biologica
La soppressione si applica ai
prodotti ottenuti durante il periodo
nel quale gli animali sono stati
alimentati con l’alimento non
conforme.
INFRA
.
La non conformità non si applica
LIEVE
ai casi di alimenti certificati ma
risultati positivi ai test analitici,
poiché per questi è prevista una
diversa e specifica NC SP02.01.
PZ06
Mancato rispetto
delle condizioni
poste dalla
normativa per i
trattamenti
veterinari
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La soppressione si applica ai
prodotti ottenuti nel periodo
durante il quale agli animali sono
state applicate le pratiche di
profilassi non conformi.
Per il caso previsto dalla NC
PZ06.03, gli animali dovranno
ripercorrere il periodo di
conversione il quale decorre,
RT-16 rev.03
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SOPPRESSI
ONE
SI
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
SI
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa per
PZ03.01
l’introduzione di animali, api regine
e sciami, non biologici
C08
SI
PZ04.01
Mancato rispetto dell'età minima di
macellazione
C15
SI
Impiego di materie prime per
mangimi, additivi, ausiliari di
PZ05.01 fabbricazione e altri prodotti per
l’alimentazione animale, non
autorizzati in agricoltura biologica.
C18
SI
Mancato rispetto delle condizioni
PZ06.01 poste dalla normativa per i
trattamenti veterinari
C22
SI
Mancato rispetto dei tempi di
PZ06.02 sospensione previsti dalla
normativa per i medicinali allopatici
C23
SI
Pag. 41 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
qualora accertabile, dalla data di
fine ciclo curativo, ovvero in
difetto, dalla data del rilievo della
NC stessa.
SI
SI
La durata del periodo di
sospensione è di 2 mesi.
PZ07
Adozione di
pratiche veterinarie
non autorizzate in
agricoltura
biologica
Per il caso previsto dalla NC
PZ07.02, gli animali escono
definitivamente dal ciclo
produttivo biologico.
INFRA
.
IMPO.
SOSPENSIO
NE
SI
SI
Per il caso previsto dalla NC
PZ07.04 vi è l'obbligo dell'intera
sostituzione della cera.
PZ08
Uso di prodotti, per
la pulizia e la
disinfezione,
diversi da quelli
autorizzati in
agricoltura
biologica
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La non conformità si applica ai
casi in cui non vi sia l’evidenza
che il prodotto sia stato
contaminato dalle tecniche o dai
prodotti utilizzati. In caso di
evidenza di contaminazione,
comprovata da prove analitiche,
sarà applicata la corrispondente
NC della categoria SP01.
RT-16 rev.03
SI
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
NO
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Mancato rispetto delle condizioni
previste per la gestione degli
animali che hanno subito più di tre
PZ06.03
cicli di trattamenti in 12 mesi o più
di un ciclo in caso di vita produttiva
inferiore all'anno
Impiego di ormoni o sostanze
analoghe destinati a controllare la
PZ07.01
riproduzione o ad indurre o
sincronizzare gli estri
Impiego di sostanze destinate a
stimolare la crescita o la
PZ07.02 produzione compresi antibiotici,
coccidiostatici e altri stimolanti
artificiali della crescita
Impiego di medicinali veterinari
allopatici ottenuti per sintesi
PZ07.03
chimica o di antibiotici per
trattamenti preventivi
SI
PZ07.04 Impiego di antibiotici in apicoltura
SI
Uso di prodotti, per la pulizia e la
disinfezione, diversi da quelli
PZ08.01
autorizzati in agricoltura biologica
**
Pag. 42 di 77
C19
C27
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
PZ09
La non conformità si applica
anche ai casi in cui siano stati
utilizzati alimenti di origine
Mancato rispetto
agricola, in conversione o
delle condizioni
convenzionali, non rispettando le
previste dalla
prescrizioni previste: specie e
normativa per l’uso
categorie animali, percentuali,
di materie prime
durata delle somministrazioni,
per mangimi,
ecc.
additivi, ausiliari di
fabbricazione e
La non conformità si applica ai
altri prodotti per
casi in cui la carenza riscontrata
l’alimentazione
non abbia compromesso la
animale, autorizzati
certificazione, ovvero che il
in agricoltura
semplice ripristino della corretta
biologica
alimentazione, possa garantire
che i prodotti ottenuti siano
conformi.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Note operative
RT-16 rev.03
NC
IRRE
G.
IMPO.
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
DIFFIDA
NO
SI
COD
NC
Casistica NC della categoria
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa per l’uso di
materie prime per mangimi,
PZ09.01 additivi, ausiliari di fabbricazione e
altri prodotti per l’alimentazione
animale, autorizzati in agricoltura
biologica
Pag. 43 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
La non conformità si applica a
tutti i casi in cui l'allevatore non
gestisce terreni agricoli e/o non
ha stipulato un accordo scritto di
cooperazione con un altro
operatore.
Qualora la carenza, sia rilevata in
fase di avvio, comporta
l’impossibilità per l’OdC di
inserire l’operatore nel proprio
sistema di controllo. E’ gestita, a
discrezione di ogni OdC, come
sospensione a tempo
determinato del processo di
valutazione.
PZ10
Pratica della
produzione
animale “senza
terra”
Qualora la non conformità sia
rilevata a seguito di variazioni a
carico dell’organizzazione
aziendale intervenute durante la
fase di sorveglianza, il
provvedimento è direttamente
applicato secondo i tempi fissati
dagli OdC.
INFRA
.
IMPO.
SOSPENSIO
NE
SI
SI
PZ10.01
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SI
SI
Introduzione di Galline ovaiole e/o
PZ11.01 polli da carne convenzionali senza
l'iter di deroga previsto dal MiPAAF
Pratica della produzione animale
“senza terra”
Quando l’operatore regolarizza la
sua posizione la sospensione
decade. Se al termine del periodo
di sospensione definito, la non
conformità non è risolta, la
carenza comporta il giudizio di
non idoneità dell’operatore, con
conseguente non inserimento o
esclusione dal sistema di
controllo, secondo il caso.
PZ11
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La NC si applica nei casi di
introduzione di animali
RT-16 rev.03
Pag. 44 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
normativa per
l’introduzione di
animali non
biologici ed età di
macellazione
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Note operative
convenzionali introdotti a scopi
produttivi.
RT-16 rev.03
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
Introduzione di Bovini, Suini e OviPZ11.02 caprini convenzionali destinati alla
produzione di carne
Pag. 45 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
Area della Produzione da Acquacoltura e Alghe
SI
SI
Mancato rispetto delle prescrizioni
PA01.02 strutturali e/o ambientali di
allevamento
Mancato rispetto delle prescrizioni
relative alle distanze e/o alla
PA01.03 posizione dell'unità produttiva
biologica rispetto ad eventuale
unità convenzionale
Mancato monitoraggio delle
PA01.04 condizioni di benessere dei pesci e
della qualità delle acque
Insufficienti condizioni di
PA01.05 benessere degli animali
SI
Mancato rispetto della protezione
PA01.06 dai predatori
SI
Mancato rispetto dei tempi minimi
PA01.07 di fermo degli impianti
SI
SI
SI
PA01
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa a carico
delle pratiche di
produzione e
raccolta, e delle
strutture utilizzate
La non conformità presuppone
l’evidenza certa che la carenza
IRREG.
riscontrata non abbia
IMPO.
compromesso l’integrità biologica
dei prodotti.
DIFFIDA
NO
SI
SI
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Mancato rispetto dei coefficienti di
PA01.01 densità
Mancata adozione di misure atte
PA01.08 alla riduzione dei reflui
dell'allevamento
Mancato rispetto delle prescrizioni
PA01.09 d’uso previste per l’utilizzo dei
raggi ultravioletti e dell’ozono
SI
Mancato rispetto del piano per la
PA01.10 gestione sostenibile
SI
Mancanza di misure idonee a
PA01.11 consentire la rigenerazione delle
alghe marine
SI
Densità di coltura, produttività
dell’impianto e/o pratiche di
PA01.12
raccolta, tali da avere effetti
negativi sull’ambiente
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subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
SI
PA02
PA03
PA04
SI
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa per
l’introduzione del
novellame e/o del
seme per i
molluschi
IRREG.
IMPO.
Mancato rispetto
del periodo di
conversione
Impiego di materie
prime per
mangimi, additivi,
ausiliari di
fabbricazione e
altri prodotti per
l’alimentazione,
non autorizzati in
agricoltura
biologica
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
DIFFIDA
INFRA.
SOPPRESSIONE
LIEVE
La soppressione si applica ai
prodotti ottenuti durante il
periodo nel quale gli animali
sono stati alimentati con
l’alimento non conforme.
La non conformità non si applica
ai casi di alimenti certificati ma
risultati positivi ai test analitici,
poiché per questi è prevista una
diversa e specifica NC SP02.01.
INFRA.
SOPPRESSIONE
LIEVE
RT-16 rev.03
NO
Casistica NC della categoria
Pratiche inadeguate per la
PA01.13 rimozione degli organismi
incrostanti
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa per
PA02.01
l’introduzione del novellame e/o
del seme per i molluschi
SI
Mancato rispetto delle condizioni
PA02.02 previste per la raccolta di
novellame selvatico
SI
Mancato rispetto delle percentuali
PA02.03 ammesse di novellame e/o di
seme per i molluschi non biologici
SI
Mancato rispetto degli ultimi due
terzi del ciclo di produzione in
PA03.01
regime biologico per il novellame
introdotto come convenzionale
SI
Mancato rispetto del periodo di
PA03.02 conversione previsto per gli
impianti
SI
Impiego di materie prime per
mangimi, additivi, ausiliari di
PA04.01 fabbricazione e altri prodotti per
l’alimentazione, non autorizzati in
agricoltura biologica
SI
SI
COD
NC
Pag. 47 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
PA05
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa per l’uso
di materie prime
per mangimi,
additivi, ausiliari di
fabbricazione e altri
prodotti per
l’alimentazione
animale, autorizzati
in agricoltura
biologica
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
La non conformità si applica
anche ai casi in cui siano stati
utilizzati alimenti di origine
d'acquacoltura non biologici, non
rispettando le prescrizioni
previste.
La non conformità si applica ai
casi in cui la carenza riscontrata
non abbia compromesso la
certificazione, ovvero che il
semplice ripristino della corretta
alimentazione, possa garantire
che i prodotti ottenuti siano
conformi.
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
NO
SI
SI
SI
PA06
Mancato rispetto
delle condizioni
poste dalla
normativa per i
trattamenti
veterinari
La soppressione si applica a tutti
gli animali che hanno subito i
trattamenti
INFRA
.
LIEVE
SI
SOPPRESSI
ONE
SI
SI
SI
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
COD
NC
Casistica NC della categoria
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa per l’uso di
materie prime per mangimi,
PA05.01 additivi, ausiliari di fabbricazione e
altri prodotti per l’alimentazione
animale, autorizzati in agricoltura
biologica.
Mancato rispetto delle condizioni
PA06.01 poste dalla normativa per i
trattamenti veterinari
Mancato rispetto dei tempi di
PA06.02 sospensione previsti dalla
normativa per i medicinali allopatici
Mancato rispetto delle condizioni
previste per la gestione degli
animali che hanno subito più di due
PA06.03 cicli di trattamenti con medicinali
allopatici in 12 mesi o più di un
ciclo di trattamenti in caso di vita
produttiva inferiore all'anno.
Mancato rispetto delle condizioni
previste per la gestione degli
animali che hanno subito più di due
PA06.04 trattamenti antiparassitari in 12
mesi o più di un trattamento in
caso di ciclo di produzione inferiore
ai 18 mesi.
Uso di farmaci non registrati per
PA06.05
l'acquacoltura
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subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
PA07
Adozione di
pratiche veterinarie
non autorizzate in
agricoltura
biologica
PA08
PA09
PA10
Note operative
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
La durata del periodo di
sospensione è di 2 mesi.
Per il caso previsto dalla NC
PA07.02, gli animali escono
definitivamente dal ciclo
produttivo biologico.
INFRA
.
IMPO.
SOSPENSIO
NE
La soppressione si applica alle
alghe essiccate con fiamma
Pratiche di
diretta e/o con corde e attrezzi
essiccazione delle trattati con prodotti antivegetativi
alghe non conformi e/o detergenti e/o disinfettanti
non permessi per tale uso tra
quelli presenti nell'allegato VII.
La non conformità si applica ai
Uso di prodotti, per casi in cui non vi sia l’evidenza
la pulizia e la
che il prodotto sia stato
disinfezione,
contaminato dalle tecniche o dai
diversi da quelli
prodotti utilizzati. In caso di
autorizzati in
evidenza di contaminazione,
agricoltura
comprovata da prove analitiche,
biologica
sarà applicata la corrispondente
NC della categoria SP01.
RT-16 rev.03
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
COD
NC
Casistica NC della categoria
SI
Adozione di pratiche veterinarie
PA07.01 non autorizzate in agricoltura
biologica
SI
PA07.02
SI
SI
Risciacquo delle
alghe con prodotti
diversi dall’acqua
di mare o
dall’acqua potabile
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
NC
SI
SI
Risciacquo delle alghe marine
PA08.01 fresche con prodotti diversi
dall’acqua di mare
Risciacquo delle alghe marine
destinate alla disidratazione, con
PA08.02
prodotti diversi dall’acqua di mare o
dall’acqua potabile
SI
NO
Impiego di ormoni e derivati
ormonali
Pratiche di essiccazione delle
alghe non conformi
SI
PA09.01
SI
Uso di prodotti, per la pulizia e la
PA10.01 disinfezione, diversi da quelli
autorizzati in agricoltura biologica
Pag. 49 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area della Preparazioni Prodotti
PP01
PP02
PP03
Impiego di
ingredienti, additivi
e ausiliari di
fabbricazione non
autorizzati in
agricoltura
biologica
Uso di prodotti o
tecniche nella
disinfezione e
disinfestazione dei
locali e delle
attrezzature che
possono
contaminare il
prodotto, in
assenza di pratiche
atte a preservarne
la conformità
Mancato rispetto
delle condizioni
previste dalla
normativa, per
l’uso di additivi,
ausiliari di
fabbricazione e
altre sostanze o
ingredienti,
autorizzati in
agricoltura
biologica
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La soppressione si applica
all’intera partita o all’intero ciclo di
produzione in cui è stata
riscontrata l’infrazione.
La non conformità non si applica
ai casi di ingredienti certificati ma
risultati positivi ai test analitici,
poiché per questi è prevista una
diversa e specifica NC SP02.01.
La non conformità si applica ai
casi in cui non vi sia l’evidenza
che il prodotto sia stato
contaminato dalle tecniche o dai
prodotti utilizzati; in caso di
evidenza di contaminazione,
comprovata da prove analitiche,
sarà applicata la corrispondente
NC della categoria SP01.
INFRA
.
LIEVE
IRRE
G.
IMPO.
INFRA
.
LIEVE
RT-16 rev.03
SOPPRESSI
ONE
DIFFIDA
SOPPRESSI
ONE
SI
NO
SI
SI
Impiego di ingredienti, additivi e
PP01.01 ausiliari di fabbricazione non
autorizzati in agricoltura biologica
D04
SI
Uso di prodotti o tecniche nella
disinfezione e disinfestazione dei
locali e delle attrezzature che
PP02.01
possono contaminare il prodotto, in
assenza di pratiche atte a
preservarne la conformità
D06
SI
Mancato rispetto delle condizioni
previste dalla normativa, per l’uso
PP03.01 di additivi, ausiliari di fabbricazione
e altre sostanze o ingredienti,
autorizzati in agricoltura biologica
Pag. 50 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
PP04
PP05
Testo Categoria
NC
Uso di radiazioni
ionizzanti per il
trattamento di
alimenti o mangimi
biologici, o di
materie prime
utilizzate in alimenti
o mangimi biologici
Mancata o parziale
applicazione della
procedura di pulizia
degli impianti,
prima della
produzione di
mangimi o alimenti
biologici.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Note operative
NC
La soppressione si applica
INFRA
all’intera partita o all’intero ciclo di
.
produzione in cui è stata
LIEVE
riscontrata l’infrazione.
L’obbligo è previsto solo quando
nell'unità di preparazione sono
anche preparati prodotti non
biologici.
La non conformità presuppone
l’evidenza certa del
mantenimento dell’integrità
biologica dei prodotti.
RT-16 rev.03
IRRE
G.
IMPO.
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
SOPPRESSI
ONE
DIFFIDA
SI
NO
COD
NC
Casistica NC della categoria
SI
Uso di radiazioni ionizzanti per il
trattamento di alimenti o mangimi
PP04.01 biologici, o di materie prime
utilizzate in alimenti o mangimi
biologici
SI
Mancata o parziale applicazione
della procedura di pulizia degli
PP05.01
impianti, prima della produzione di
mangimi o alimenti biologici.
Pag. 51 di 77
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area dell’Importazione da paese Extra-UE
IE01
IE02
Importazione
attuata da
operatore non
registrato nell’Albo
Nazionale degli
importatori dei
prodotti biologici
Immissione in
libera pratica nella
Unione Europea di
prodotti non
conformi
INFRA
.
LIEVE
La non conformità non si applica
ai casi di prodotti risultati positivi
ai test analitici, poiché per questi
è prevista una diversa e specifica
NC SP02.01.
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SOPPRESSI
ONE
SI
IE01.01
Importazione da paese terzo in
assenza di notifica al ministero
SI
IE01.02
Importazione da paese terzo, in
assenza del proprio documento
giustificativo
SI
IE02.01
Importazione da paese terzo, non in
regime di equivalenza, in assenza
dell’autorizzazione ministeriale
E03
SI
IE02.02
Assenza dell’estratto del certificato di
controllo
E06
IE02.03
Importazione da un paese terzo in
regime di equivalenza, ma al di fuori
del campo di applicazione per il
quale l’equivalenza è stata
riconosciuta
IE02.04
Importazione da paese terzo, non in
regime di equivalenza, di prodotti
non coperti da certificato di controllo
– certificato d’ispezione
SI
SI
SI
SI
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
E04
Pag. 52 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Area delle Specifiche di Prodotto e dei Documenti di Certificazione
La non conformità si applica ai
casi di prodotti che, sebbene
ottenuti da processi certificati,
siano risultati positivi ai test
analitici per agrofarmaci,
zoofarmaci, acaricidi (api),
additivi e conservanti, indici
igienico-sanitari. Per prodotti si
intende: prodotto finito,
semilavorati ottenuti
dall’operatore o importati,
terreno, parti di piante e liquidi
fisiologici.
Presenza, sui
prodotti ottenuti
Salvo diverse e più restrittive
dall’operatore, di
residui di sostanze prescrizioni ministeriali, i limiti di
INFRA
riferimento per i residui e per la
SP01 attive non
.
presenza di DNA modificato,
ammesse e/o
LIEVE
sono quelli indicati nell’allegato 3
presenza di DNA
di RT16
modificato
Per le prove eseguite durante le
fasi di coltivazione, se non vi è
evidenza dell’accidentalità della
contaminazione, la superficie
oggetto della NC ripercorre il
periodo di conversione a
decorrere dalla data del rilievo
della NC stessa e l'operatore
entra nei piani di campionamento
dell'anno successivo.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
SOPPRESSI
ONE
COD
NC
Casistica NC della categoria
SI
Presenza sui prodotti ottenuti
dall’operatore di residui di sostanze
SP01.01 attive non ammesse e/o DNA
modificato, in quantità superiore ai
limiti di legge
SI
Presenza non accidentale, sui
prodotti ottenuti dall'operatore di
residui di sostanze attive non
SP01.02
ammesse e/o presenza di DNA
modificato, in quantità inferiori ai
limiti di legge
SI
Pag. 53 di 77
subcodic
i
F03
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
SP02
Testo Categoria
NC
Presenza, sui
mezzi tecnici e/o
materie prime
utilizzati
dall’operatore, di
residui e/o
presenza di DNA
modificato
Note operative
La non conformità si applica ai
casi di mezzi di produzione
(ingredienti, materie prime,
alimenti, materiale di
moltiplicazione vegetativa, ecc.)
certificati ma risultati positivi ai
test analitici.
Tali mezzi di produzione non
possono essere utilizzati nel
processo produttivo biologico.
Qualora già utilizzati, la
soppressione si applica ai
prodotti ottenuti dai processi
produttivi, e per la durata del
periodo, nei quali sono stati
utilizzati i mezzi di produzione
non conformi.
NC
INFRA.
SOPPRESSIONE
LIEVE
Salvo diverse e più restrittive
prescrizioni ministeriali, i limiti
critici di riferimento per i residui e
per la presenza di DNA
modificato, sono quelli indicati
nell’allegato 3 di RT16 .
Per le prove eseguite durante le
fasi di coltivazione, se non vi è
evidenza dell’accidentalità della
contaminazione, la superficie
oggetto della NC ripercorre il
periodo di conversione a
decorrere dalla data del rilievo
della NC stessa.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
RT-16 rev.03
COD
NC
Casistica NC della categoria
SI
Presenza sui mezzi tecnici e/o
materie prime utilizzati
SP02.01
dall’operatore, di residui e/o DNA
modificato, superiori ai limiti
SI
Presenza non accidentale, sui
mezzi tecnici e/o materie prime
SP02.02 utilizzati dall’operatore, di residui
e/o DNA modificato, inferiori ai
limiti
SI
Pag. 54 di 77
subcodic
i
F04
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
SP03
Testo Categoria
NC
Presenza, sui
prodotti ottenuti
dall’operatore, di
sostanze non
ammesse in
quantità superiore
ai limiti di legge
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Idem del caso SP01.01, ma con
l’aggravante di un risultato
positivo con valori e/o per
sostanze che collocano i prodotti
fuori dalla normativa nazionale di
riferimento e che pertanto,
causano inadempienza all’art. 1
comma 4 del Reg CE 834/07.
In questo caso, la comunicazione
di soppressione delle indicazioni
contiene anche tale
segnalazione.
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSI
ONE
SI
SI
SP03.01
La superficie oggetto della NC
ripercorre il periodo di
conversione a decorrere dalla
data del rilievo della NC stessa e
l'operatore entra nei piani di
campionamento dell'anno
successivo.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
Casistica NC della categoria
RT-16 rev.03
Pag. 55 di 77
Presenza, sui prodotti ottenuti
dall’operatore, di sostanze non
ammesse in quantità superiore ai
limiti di legge
subcodic
i
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
SI
Mancata indicazione nei documenti
DC01.01 accompagnatori dei riferimenti alla
certificazione del prodotto
A11
SI
Mancanza della dichiarazione di
DC01.02 prodotto non proveniente da OGM
ove necessario
A15
COD
NC
Area dei Documenti di Certificazione
DC01
DC02
Carenze formali a
carico della
gestione dei
documenti di
certificazione:
errori di
compilazione, dati
non aggiornati,
documenti inviati o
richiesti oltre i
termini previsti,
inadeguata
archiviazione
I documenti considerati sono:
Dichiarazioni di Conformità,
documenti accompagnatori,
dichiarazione di prodotto non
OGM, Certificato di controllo per
l’importazione e sue copie ed
estratti.
RICHIAMO
NO
SI
La non conformità si applica ai
casi in cui le carenze riscontrate
sulla documentazione
dell’operatore, non inficino la
certificazione del prodotto.
Per quanto riguarda i document
non acquisiti dall’operatore, quelli
Carenze
considerati sono: Certificato di
sostanziali a carico
Conformità, Certificato di
della gestione dei
Prodotto, Certificato di
documenti di
Transazione, Certificato di
certificazione:
Controllo o Autorizzazione
mancata richiesta
Ministeriale all’importazione.
e acquisizione dei
Per quanto riguarda quelli non
documenti,
forniti dall’operatore ai propri
mancata
clienti: Dichiarazioni di
compilazione,
Conformità, documenti
mancato invio,
accompagnatori, dichiarazione di
mancata
prodotto non OGM.
corrispondenza
con il prodotto, uso
Per mancata corrispondenza con
errato dei
il prodotto (sia acquisito che
documenti
fornito), si intende quella tra il
prodotto indicato nei documenti e
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
IRRE
G.
LIEVE
RT-16 rev.03
SI
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
Mancanza evidenza, da parte del
primo consegnatario, della
DC01.03
compilazione del certificato di
controllo
Mancata evidenza dell’
archiviazione, da parte
DC01.04 dell’importatore, dell’originale del
certificato di controllo e delle copie
degli estratti dello stesso
E05
E07
SI
Errore nella classificazione del
DC02.01 prodotto sui documenti
accompagnatori
SI
DC02.02
Mancata evidenza dell’originale del
certificato di controllo.
E01
SI
Prodotto diverso da quello indicato
DC02.03 nel certificato di conformità, senza
effetti sulla certificazione
F01
SI
DC02.04
Utilizzo erroneo delle certificazioni di
conformità rilasciate dall’ODC
F07
SI
DC02.05
Utilizzo erroneo delle indicazioni di
conformità
F09
SI
Mancato invio all’OdC della copia
DC02.06 della Dichiarazione di Conformità
rilasciata al cliente
A12
NO
Pag. 56 di 77
F11
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
quello oggetto di verifica.
DC03
Prodotto diverso
da quello indicato
nei documenti di
certificazionei e
non coperti da
certificazione
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
La non conformità si applica ai
casi in cui tali carenze non
inficino la certificazione del
prodotto.
I documenti di certificazione
sono: Certificato di Conformità,
Certificato di Prodotto, Certificato
di Transazione, Certificato di
Controllo o Autorizzazione
Ministeriale all’importazione.
I documenti emessi dall’operatore
sono: Dichiarazioni di Conformità.
La non conformità si applica ai
casi in cui al termine della verifica
sulla conformità del prodotto (sia
acquisito che fornito), risultato
diverso o non indicato sui
documenti a disposizione del
controllo (caso DC02), questo
INFRA
risultasse non certificato, né
SOPPRESSI
.
certificabile.
ONE
LIEVE
La soppressione si applica al
prodotto risultato non conforme,
nonché a tutti quelli
eventualmente ottenuti da
processi produttivi nei quali
questo sia stato utilizzato, o che
da questo siano stati comunque
contaminati.
RT-16 rev.03
SI
Uso di certificato di controllo non
DC02.07 verificato e non vidimato dall’autorità
doganale
SI
Prodotto diverso da quello indicato
DC03.01 nei documenti di certificazione e non
coperto da certificazione
SI
Non corrispondenza dei prodotti
DC03.02 importati con l’autorizzazione alla
importazione o
E02
SI
SI
Prodotto diverso da quello indicato
nel certificato di conformità con
DC03.03
effetti sulla certificazione
Pag. 57 di 77
F02
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
DC04
DC05
DC06
Testo Categoria
NC
Configurazione
dell’etichetta
diversa dalla
versione
approvata, senza
variazioni
sostanziali di
contenuto
Configurazione
dell’etichetta
diversa dalla
versione
approvata, con
variazioni
sostanziali di
contenuto, ovvero
senza preventiva
autorizzazione
dell'OdC
Note operative
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
La non conformità si applica ai
casi in cui le informazioni presenti
sulla confezione o sul contenitore
utilizzati per commercializzare il
prodotto, risultano essere diverse
da quelle approvate dall’OdC.
Per variazioni non sostanziali si
intendono quelle a carico delle
informazioni che non riguardano
la Dichiarazione di Conformità o
altro testo riferito alla normativa
sul biologico.
IRRE
G.
LIEVE
RICHIAMO
NO
SI
Configurazione dell’etichetta diversa
DC04.01 dalla versione approvata, senza
variazioni sostanziali di contenuto
F05
Configurazione dell’etichetta diversa
dalla versione approvata, con
variazioni sostanziali di contenuto,
ovvero senza preventiva
autorizzazione dell'OdC
F06
La non conformità si applica ai
casi in cui tali carenze non
inficino la certificazione del
prodotto.
Idem DC04 ma con variazioni a
carico delle informazioni che
riguardano la Dichiarazione di
Conformità o altro testo riferito
alla normativa sul biologico.
Alla NC sono assimilati i casi di
comunicazione al mercato di
informazioni che possono indurre
confusione nel consumatore e/o
utilizzatore finale.
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
NO
SI
DC05.01
La non conformità si applica ai
casi in cui tali carenze non
inficino la certificazione del
prodotto.
Utilizzo fraudolento
delle licenze, dei
certificati, dei
marchi e delle
Dichiarazioni di
Conformità
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
NC
INFRA
.
IMPO.
RT-16 rev.03
ESCLUSION
E
SI
N.A.
Utilizzo fraudolento delle
DC06.01 certificazioni di conformità rilasciate
dall’ODC
F08
Utilizzo fraudolento delle indicazioni
di conformità
F10
DC06.02
Pag. 58 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti
MR01
Mancato rispetto di
un richiamo
IRRE
G.
IMPO.
DIFFIDA
NO
MR02
Mancato rispetto di
una diffida
INFRA
.
LIEVE
SOPPRESSIO
NE
SI
MR03
Mancato rispetto di La durata del periodo di
una soppressione
sospensione è di 3 mesi.
MR04
Mancato rispetto di
una sospensione
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
INFRA
.
IMPO.
INFRA
.
IMPO.
SI
MR01.0
1
unico caso possibile
H01
SI
MR02.0
1
unico caso possibile
H02
SOSPENSION
E
SI
SI
MR03.0
1
unico caso possibile
H03
ESCLUSIONE
SI
N.A.
MR04.0
1
unico caso possibile
H04
Pag. 59 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
Note operative
NC
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
COD
NC
Casistica NC della categoria
subcodic
i
Area della Reiterazione delle Non conformità
Durata del periodo d’applicazione: 24 mesi per le irregolarità e 36 mesi per le infrazioni. Per NC dello stesso tipo si intende quelle identificate dallo stesso COD_NC.
Dopo 1 richiamo
(alla SECONDA
IRREG.
RN01
DIFFIDA
NO
N.A.
RN01.01 unico caso possibile
I01
NC dello stesso
IMPO.
tipo)
Dopo 2 richiami
INFRA.
RN02 (alla TERZA NC
SOPPRESSIONE
N.A.
RN02.01 unico caso possibile
I02
LIEVE
SI
dello stesso tipo)
RN03
Dopo 3 richiami
(alla QUARTA NC
dello stesso tipo)
RN04
Dopo 4 richiami
(alla QUINTA NC
dello stesso tipo)
RN05
RN06
RN07
RN08
RN09
La durata del periodo di
sospensione è di 3 mesi.
Dopo 1 diffida (alla
SECONDA NC
dello stesso tipo)
Dopo 2 diffide
La durata del periodo di
(alla TERZA NC
sospensione è di 3 mesi.
dello stesso tipo).
Dopo 3 diffide (alla
QUARTA NC dello
stesso tipo)
Dopo 1
soppressione (alla La durata del periodo di
SECONDA NC
sospensione è di 3 mesi.
dello stesso tipo)
Dopo 2
soppressioni (alla
TERZA NC dello
stesso tipo)
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
SI
N.A.
RN03.01 unico caso possibile
I03
INFRA.
IMPO.
ESCLUSIONE
SI
N.A.
RN04.01 unico caso possibile
I04
INFRA.
SOPPRESSIONE
LIEVE
SI
N.A.
RN05.01 unico caso possibile
I05
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
SI
N.A.
RN06.01 unico caso possibile
I06
INFRA.
IMPO.
ESCLUSIONE
SI
N.A.
RN07.01 unico caso possibile
I07
INFRA.
IMPO.
SOSPENSIONE
SI
N.A.
RN08.01 unico caso possibile
I08
INFRA.
IMPO.
ESCLUSIONE
SI
N.A.
RN09.01 unico caso possibile
I09
RT-16 rev.03
Pag. 60 di 77
Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti
COD
CAT
Testo Categoria
NC
RN10
Dopo 1
sospensione (alla
SECONDA NC
dello stesso tipo)
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Data: 2013-07-09
Note operative
NC
INFRA.
IMPO.
RT-16 rev.03
Segnala
Provvedime
Recidiv
zione tra
nto
a
OdC
ESCLUSIONE
SI
N.A.
COD
NC
Casistica NC della categoria
RN10.01 unico caso possibile
Pag. 61 di 77
subcodic
i
I10
Allegato II - Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio
FATTORI DI RISCHIO MINIMI GARANTITI
VALORI DI RISCHIO
AREA
DI
VALUTAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
PRODUZIONE
VEGETALE
Indirizzo produttivo
Metodi di produzione adottati
Superficie aziendale
Non conformità rilevate nel triennio
precedente
OPERATORI AD
ALTO RISCHIO
OPERATORI A
MEDIO RISCHIO
OPERATORI A
BASSO RISCHIO
Colture protette;
Vivaisticosementiero;
Frutticolo ( );
Mais; Riso; Soia;
Colza
Ortaggi da pieno
campo ( ); Colture
officinali; Viticolo
( ); Colture
industriali (escluse
Mais, Soia e Colza);
Colture no food;
Olivicolo ( ),
Raccolta spontanea
Cereali (escluso
Mais e Riso: );
Foraggere; Pratipascoli.
Aziende che
adottano metodi di
produzioni miste
Superiore a 50 Ha
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle infrazioni
Operatore
licenziatario
Operatori licenziatari
Operatore non
licenziatario
VALORI DI RISCHIO
AREA
DI
VALUTAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
OPERATORI AD
ALTO RISCHIO
Indirizzo produttivo
Metodi di produzione adottati
PRODUZIONE
ALGHE MARINE
Da 15 a 50 Ha
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità
importanti
Aziende che
adottano
esclusivamente il
metodo di
produzione biologica
Inferiore a 15 Ha
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità lievi
Numero unità produttive
Dimensione prateria
Non conformità rilevate nel triennio
precedente
Aziende che
adottano metodi di
produzione miste
applicate alla stessa
specie
Aziende con oltre 3
unità produttive
Aziende con
produzione annua
superiore a 20 ton.
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle infrazioni
OPERATORI A
MEDIO RISCHIO
OPERATORI A
BASSO RISCHIO
Alghe coltivate
Alghe a raccolta
spontanea
Aziende che
adottano
esclusivamente il
metodo di
produzione biologico
Aziende con 1 unità
produttiva
Aziende con
produzione annua
inferiore a 5 ton.
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità lievi
Aziende che
adottano metodi di
produzione miste
applicate a specie
distinte
Aziende da 2 a 3
unità produttive
Aziende con
produzione annua
tra 5 e 20 ton.
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità
importanti
Operatore
licenziatario
Operatore licenziatario
Operatore non
licenziatario
Legenda:
( ) = valore di rischio declassabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso;
( ) = valore di rischio incrementabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso.
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Pag. 62 di 77
VALORI DI RISCHIO
AREA
DI
VALUTAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
OPERATORI AD
ALTO RISCHIO
Latte ( ); Uova ( );
Carne ( ); Apicoltura
( )
Aziende che
adottano metodi di
produzioni miste e/o
utilizzo di alimenti a
rischio OGM
PRODUZIONE
ANIMALE
Indirizzo produttivo
Metodi di produzione adottati
Dimensione dell’allevamento (espresso Superiore a 30 UBA
in UBA/arnie);
o a 500 arnie
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle infrazioni
Non conformità rilevate nel triennio
precedente
OPERATORI A
BASSO RISCHIO
Riproduzione ( )
Aziende che adottano
esclusivamente il
metodo di produzione
biologica e/o non
utilizzo di alimenti a
rischio OGM
Da 18 a 30 UBA o Inferiore a 18 UBA o
da 100 a 500 arnie a 100 arnie
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità
importanti
Operatore
licenziatario
Operatori licenziatari
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità lievi
Operatore non
licenziatario
VALORI DI RISCHIO
AREA
DI
VALUTAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
OPERATORI AD
ALTO RISCHIO
Aziende che allevano specie differenti
Metodi di produzione adottati
Numero unità produttive
Dimensione dell’allevamento
Non conformità rilevate nel triennio
precedente
Operatori licenziatari
OPERATORI A
MEDIO RISCHIO
Allevamenti da
ingrasso
Indirizzo produttivo
PRODUZIONE
ANIMALI D’ACQUACOLTURA
OPERATORI A
MEDIO RISCHIO
Allevamenti di
novellame
(Riproduzione)
Aziende che
Aziende che
allevano più di 5
allevano da 2 a 5
specie; Policoltura
specie
Aziende che
Aziende che
adottano metodi di
adottano metodi di
produzione miste
produzione miste
applicate alla stessa applicate a specie
specie
distinte
Aziende con oltre 3 Aziende da 2 a 3
unità produttive
unità produttive
Aziende con
Aziende con
produzione annua
produzione annua
superiore a 20 ton.
tra 5 e 20 ton.
Aziende alle quali
Aziende alle quali
sono state rilevate
sono state rilevate
delle infrazioni
delle irregolarità
importanti
Operatore
licenziatario
OPERATORI A
BASSO RISCHIO
Allevamenti di uova
(Riproduzione)
Aziende che
allevano fino a 2
specie
Aziende che
adottano
esclusivamente il
metodo di
produzione biologico
Aziende con 1 unità
produttiva
Aziende con
produzione annua
inferiore a 5 ton.
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità lievi
Operatore non
licenziatario
Legenda:
( ) = valore di rischio declassabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso;
( ) = valore di rischio incrementabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso.
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RT-16 rev.03
Pag. 63 di 77
VALORI DI RISCHIO
AREA
DI
VALUTAZIONE
FATTORI DI RISCHIO
PREPARAZIONI
ALIMENTARI
Dimensione dell’impresa: volume
d’affari, numero di transazioni ecc. (è
a discrezione dell’OdC)
Tipologie di prodotti preparati
Numero dei prodotti certificati
(definizione del numero è a
discrezione dell’OdC)
Classificazione degli operatori
Non conformità rilevate nel triennio
precedente
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
OPERATORI AD
ALTO RISCHIO
OPERATORI A
MEDIO RISCHIO
OPERATORI A
BASSO RISCHIO
Elevata
Media
Bassa
Molitura e affini,
Conserve vegetali
Mangimi,
Macellazione derivati
da carne conserve
animali, Ortofrutta
Distribuzione e
ristorazione gelaterie
surgelati, Stoccaggio
e commercio cereali,
Latte e derivati ( )
Pastificazione e
panificazione
Vinificazione,
bevande alcoliche e
non, Fioccatura e
tostatura, Estrazione
olio e grassi, Prodotti
dolciari, Sementi,
Prodotti apistici,
Uova e ovoprodotti
Prodotti erboristici
Produzioni solo bio
Non utilizzo
materie prime a
rischio OGM
Utilizzo materie prime
a rischio OGM
Elevato numero di
Limitato numero di
categorie di referenze categorie di
referenze
Importazione.
Trasformazione o
Trasformazione e
Commercializzazione
Commercializzazione
Aziende alle quali
Aziende alle quali
sono state rilevate
sono state rilevate
delle infrazioni
delle irregolarità
importanti
RT-16 rev.03
Produzioni
stagionali,
monoingrediente
Preparazione
propri prodotti
aziendali
Aziende alle quali
sono state rilevate
delle irregolarità
lievi
Pag. 64 di 77
Allegato III – Linea guida per la valutazione analitica dei prodotti biologici
Premessa
Nell’ambito delle attività, che un Organismo di Certificazione deve effettuare ai fini della valutazione di conformità
ai requisiti dell’agricoltura biologica, sono previste anche prove analitiche. Queste ultime sono volte a rilevare la
presenza o assenza di analiti e relativa quantificazione se del caso.
Ogni risultato analitico, che si configuri come una deviazione dall’assenza di residui, deve prevedere
obbligatoriamente da parte dell’Organismo di Certificazione, con il coinvolgimento dell’operatore coinvolto, un
processo finalizzato alle decisioni da adottare.
Tale processo deve prevedere un approfondimento d’indagine finalizzato a determinare se la causa della
positività è attribuibile all’uso volontario o alla contaminazione accidentale al fine di individuare ed implementare
gli opportuni provvedimenti ed applicare le appropriate Azioni Correttive.
Ciò detto, si ritiene opportuno, al fine di meglio oggettivare le risultanze del processo decisionale, definire una
soglia numerica che gli OdC possono impiegare al fine di stabilire se la positività è attribuibile all’uso volontario o
alla contaminazione accidentale.
Pertanto i limiti di seguito elencati, desunti peraltro dalla normativa vigente in ambito nazionale e internazionale le
cui parti pertinenti sono riportate, non sono da considerarsi come valori di accettabilità ma come soglia numerica
al di sopra della quale non è concedibile la certificazione, anche in caso di contaminazione accidentale e
tecnicamente inevitabile, al di sotto della quale, invece, dovrà comunque essere condotta l’indagine per accertare
le cause della contaminazione che qualora porti alla conclusione di presenza volontaria, il prodotto oggetto della
valutazione sarà da considerarsi come Non Conforme.
È infine opportuno sottolineare che il contenuto della presente linea guida è da intendersi unicamente come
strumento di compendio per gli operatori e che in caso di necessità i riferimenti da impiegare sono quelli descritti
nella normativa applicabile.
1. PRODOTTI FITOSANITARI
1.1
CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti di seguito riportati si applicano a:
- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana;
6
- mangimi , mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi;
Nei prodotti fitosanitari sono inclusi i prodotti utilizzati per la difesa in post-raccolta e i prodotti utilizzati per la
disinfestazione dei locali di stoccaggio e di lavorazione.
6
Per i mangimi il limite si riferisce ai mangimi definiti dal Reg. CE 223/03 art. 3 comma 2.a, eventuali aliquote ammesse di
prodotto convenzionale saranno considerate ai fini della determinazione della quantità massima dei residui applicata allo
specifico mangime.
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Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
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1.2
LIMITI
Denominazione chimica della sostanza
Prodotti fitosanitari presenti nell’allegato II del Reg.
889/2008/CE
Piperonil Butossido, sinergizzante delle pietrine
Prodotti fitosanitari presenti nell’allegato II del Reg.
889/2008/CE da utilizzare solo in trappole e/o
distributori automatici
Altri prodotti fitosanitari NON presenti nell’allegato II del
Reg. 889/2008/CE
Quantità di residui
Riferimenti
[mg/kg]
normativi
LMR definiti da:
Reg. CE 396/2005
DM 27/08/2004
- Reg. CE 396/2005 e
s.m.i.
- D.M. del 27/08/2004
Nota Mipaf n. 9891120
e s.m.i.
del 20/07/1998
- D.M. del 13/01/2011
e s.m.i
7
Reg. CE 396/2005
art. 18 comma 1
0.010
8
DM 27/08/2004
art. 4 comma 7
9
D.M. del 13/01/2011 e
0.010
s.m.i
Nel caso di prodotti essiccati, concentrati o diluiti, si applica il criterio disposto all’art. 4, comma 5 del Decreto
Ministeriale del 27/08/2004.
In base a quanto stabilito dal DM 500 del 06-04-1994 e s.m.i:
- art. 4 comma 8-ter: gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti
agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del
controllo:
a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro
residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei
metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;
b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro
residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata
alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.
- art. 4 comma 8-quater: per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di
residui specificate nell'allegato stesso.
7
art. 18, comma 1 del Reg. 396/2005 e s.m.i., che recita: A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o
somministrati ad animali, i prodotti di cui all’allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:
……………………………b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze
attive non elencate nell’allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti
metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell’allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Per motivi
imperativi d’urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato
livello di protezione dei consumatori.
8
art. 4, comma 7 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004, che recita: “Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico
negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate
negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.
9
Relativamente ai prodotti fitosanitari non ammessi dall’allegato II del Reg. 889/2008/CE o ammessi ma da utilizzare solo in trappole e/o
distributori automatici, per residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite definito dal presente documento,
dovrà essere comunque valutata la causa dell’evento da parte dell’Operatore responsabile.
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
RT-16 rev.03
Pag. 66 di 77
Allegato IX: tabella 1
Denominazione chimica della sostanza
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e
solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo
d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri,
compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone,
espressa in terbufos)
REGOLAMENTI TECNICI
Data: 2013-07-09
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Quantità di residui
[mg/kg]
Riferimenti
normativi
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
D.M. 500
del 06-04-1994 e s.m.i
art. 4 comma 8-ter
0.003
Pag. 67 di 77
Allegato IX: tabella 2
Denominazione chimica della sostanza
Quantità di residui
[mg/kg]
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
0.003
Endrin
0.003
Riferimenti
normativi
D.M. 500
del 06-04-1994 e s.m.i
art. 4 comma 8-ter
Allegato X
Denominazione chimica della sostanza
Cadusafos
Demeton-S-metile/demeton-S-metile- solfone/oxidemetonmetile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-Smetile)
Etoprofos
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in
fipronil)
Propineb/propilentiourea
(somma
di
propineb
e
propilentiourea)
1.3
Quantità di residui
[mg/kg]
0,006
Riferimenti
normativi
0,006
0,008
0,004
D.M. 500
del 06-04-1994 e s.m.i
art. 4 comma 8-quater
0,006
FALSI POSITIVI
Appurato che alcune matrici nella determinazione di specifici analiti (es. i ditiocarbammati nei capperi, rucola: il
fosetil alluminio impiegato come fungicida, anticrittogamico, coadiuvante ) portano ad un numero rilevante di
falsi positivi è opportuno che i metodi analitici scelti rispettino i principi della linea guida comunitaria SANCO
12495/2011.
Risultati della ricerca su casi di falsi positivi di prodotti fitosanitari su ortofrutticoli:
-
-
-
la problematica della falsa positività nell’interpretazione del dato analitico, nella determinazione di
ditiocarbammati basata sullo sviluppo di CS2 (solfuro di carbonio), è certamente una questione reale ed
importante che si riscontra, sia nella rilevazione gascromatografica che con il metodo spettrofotometrico,
relativamente ad alcune specifiche matrici. È appurato ufficialmente che la matrice capperi contiene
sostanze naturali che producono, durante la fase analitica di sviluppo del solfuro di carbonio, interferenze
positive che sono riportate anche nel Decreto del 28 agosto 2004 che regola i LMR per i prodotti
ortofrutticoli. In particolare alla voce Mancozeb, per detta matrice (capperi), è riportata, nel Decreto citato, la
seguente nota in corrispondenza del LMR (25 mg/kg): “valore derivante da componenti naturali nella matrice
che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS 2”;
altre indagini, riportate nel Rapporto dell'attività del Gruppo di lavoro della Commissione interregionale
alimenti e bevande, relativamente a “Punti critici nella determinazione dei ditiocarbammati con il metodo
ufficiale e valutazione di metodiche alternative (C. Coppi, B. Bove, L. Merlini e S. Tiraferri)”, svolte su rucola
sicuramente non trattata, hanno mostrato valori fino a 9 mg/kg di CS 2; per quanto riguarda la rucola
comunque, allo stato attuale, l’interpretazione dei risultati è fortemente influenzata dal fatto che non tutti i
campioni danno esito positivo e non sono ancora chiari i fattori che possono influenzare l’esito delle prove
(varietà, luogo di coltivazione, serra o pieno campo, epoca di raccolta, modalità di conservazione). In base
ad alcune esperienze, altre matrici caratterizzate da comportamenti analoghi, in particolare ai più bassi limiti
di determinazione (0,01 mg/kg), sono: cavoli (broccolo, cappuccio, a infiorescenza), basilico, prezzemolo,
cipolla, aglio;
un altro problema di “falso positivo” che può presentarsi su diverse matrici si riscontra nella determinazione
del fosetil alluminio. Tale analisi viene condotta ricercando sia acido etilfosfonico che acido fosforoso. La
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presenza di quest’ultimo acido può derivare, oltre che da trattamenti con “fosetil alluminio“ anche
dall’impiego di trattamenti fogliari a base di fosforo, pertanto per attribuire la positività a residui di Fosetil
alluminio, è necessario che risultino presenti sia acido etilfosfonico che acido fosforoso.
2.
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
2.1
CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti si applicano a:
-
prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati;
prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana;
mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi.
ingredienti convenzionali ammessi nella preparazione di derrate alimentari trasformate;
aliquota di prodotti convenzionali ammessi nella razione alimentare degli animali;
ausiliari di fabbricazione, preparazioni microrganiche ed enzimatiche impiegate nel processo di
trasformazione;
prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa;
animali in produzione biologica.
-
2.2
LIMITI
10
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento sotto riportata, il limite
applicabile ai prodotti
biologici è 0.9 % (PCR quantitativa) e negativa per l’analisi qualitativa (PCR a 0.9 %).
2.3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Reg. 834/2007/CE Titolo III – Norme di Produzione, Art. 9 Divieto di uso di OGM:
Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi,
gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto
e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
(1)
geneticamente modificati , o del regolamento (CE) n. 1830/2003.
Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei
suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di
OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali
l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.
Reg. 834/2007/CE Titolo VII Art. 41 - Relazione al Consiglio
1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.
2. La relazione esamina in particolare l’esperienza acquisita dall’applicazione del presente regolamento e più
specificatamente i seguenti aspetti:
b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione
del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;
-
-
-
Reg. 2092/91/CEE, articolo 13: “Disposizioni amministrative e applicazione”;
possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14, le misure applicative sulla base
dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di
10
N.B. per quantità comprese tra il limite di rilevabilità del metodo PCR e 0.9% dovrà essere comunque valutata la causa dell’evento da
parte dell’Operatore. Per le sementi e materiale di moltiplicazione si applicano i limiti definiti dalla normativa di settore.
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Pag. 69 di 77
-
-
-
derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve
essere superata;
Ordinanza del Ministero dell’agricoltura austriaco del 21/12/2001, che stabilisce un limite di 0.1% per i
prodotti di agricoltura biologica;
Parere CE n° 57/03 del 10/03/2007 - Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione concernente l'applicazione delle misure
nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica (2007/C 57/03): …2.1.4 Insufficienza della soglia dello 0,9 % come tutela per i sistemi agricoli
convenzionale e biologico a) Ritiene che la soglia percentuale di commistione dello 0,9 renda caduca la
purezza del metodo biologico; b) ritiene, sulla base di tale presupposto, che, se la tolleranza zero risulta
inattuabile, la soglia percentuale per il biologico dovrebbe tendere allo zero, riducendo la presenza di
OGM al livello tecnicamente inevitabile attraverso l'adozione di misure adeguate per impedire la
commistione accidentale;
2.8 Sulla produzione biologica
2.8.1 Constata ma non condivide il fatto che le soglie di presenza accidentale stabilite dalla normativa
comunitaria per i prodotti contenenti OGM sono applicabili indistintamente sia ai prodotti agricoli
convenzionali che a quelli biologici;
2.8.2 sottolinea che il regolamento relativo al metodo di produzione biologico sottintende il divieto di
impiego di OGM in tale produzione e che, pertanto, non possono essere utilizzati nel processo produttivo
materiali, incluse le sementi, la cui etichetta indica la presenza di OGM;
2.8.3 aggiunge che la Commissione non fa alcuna menzione della produzione biologica;
2.8.4 fa presente in modo deciso la necessità di applicare per la produzione biologica una soglia quanto
più vicina possibile alla tolleranza zero.
Parere CE n° 157/30 del 28/06/2005 - Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per
l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - (2005/C 157/30); 4.6 Organismi geneticamente modificati
4.6.1 Il Comitato deplora che il piano d'azione, riguardo a questo punto, si soffermi solo sui valori limite e
non presenti una strategia globale per garantire la coesistenza quale presupposto per l'agricoltura
biologica in Europa.
4.6.2 Il divieto di utilizzare OGM nell'agricoltura biologica assume un significato particolare alla luce
dell'attuale discussione sulle norme in materia di coesistenza. Le raccomandazioni formulate al riguardo
possono perlopiù essere accolte. Tuttavia, gli oneri che derivano dalla diminuzione dei proventi o dai costi
dovuti al rilascio di OGM non devono ricadere sugli altri tipi di agricoltura (convenzionale e biologica) in cui
non vengono utilizzati OGM.
4.6.3 Nel caso dell'agricoltura biologica, le soglie generali previste per le sementi devono coincidere con il
limite di rilevabilità (azione 12). A parere del Comitato, tale limite deve costituire il valore soglia anche per
le sementi convenzionali che non contengono OGM. In caso contrario ci sarebbe da temere un rapido
aumento della contaminazione anche dei prodotti biologici con sostanze modificate geneticamente e
questo metterebbe in pericolo le basi dell'agricoltura biologica in Europa. A causa dell'estensione delle
superfici agricole situate ai confini interni dell'UE e della libera circolazione delle merci, anche in questo
settore è necessaria un'armonizzazione.
5. Sintesi
5.5 Riguardo alla questione della coesistenza con gli organismi geneticamente modificati, non vi sono
indicazioni su come si possa garantire, in futuro, la produzione biologica in tutta Europa. Per questo
motivo, in tutti gli Stati i valori limite per la contaminazione con OGM devono coincidere con il limite di
rilevabilità.
Parere CE n° 71/04 del 22/03/2005 - Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e
gli alimenti biologici - (2005/C 71/04); …1.14 condivide il giudizio espresso nella comunicazione, secondo
cui i prodotti etichettati come contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) non possono essere
etichettati come prodotti biologici e la soglia di tolleranza della presenza occasionale di OGM nei prodotti
biologici deve 'essere pari alla soglia di etichettatura nei prodotti comuni. Le soglie di tolleranza per le
sementi comuni, che non sono ancora state stabilite, dovrebbero essere definite a un livello tale da poter
essere applicabili anche ai prodotti biologici;
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-
Decreto Ministeriale del 19/01/2005 - Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i
sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM
per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato: D.1 Identificazione dei rischi potenziali, fonti, percorsi
di migrazione, recettori, impatti
…E' necessario considerare, inoltre, eventuali effetti negativi sul sistema
agricolo e sulle filiere alimentari quali, ad esempio:
- abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito all'impatto dell'OGM, non più adatte o
economicamente non più convenienti, con particolare riguardo alle varietà locali;
- cambiamenti delle tecniche agricole praticate nella zona di emissione dovuti alla necessità di
compensare effetti negativi provocati dall' OGM, con peggioramento della sostenibilità ambientale
dell'attività agricola e dei costi di produzione;
- difficoltà o impossibilità di mantenere nella zona di emissione le produzioni tipiche e biologiche o altre
produzioni per le quali vi e' il divieto di impiego di OGM;
- cambiamento dei metodi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona
di emissione causati da variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche della materia
prima o dei fermenti naturalmente presenti nell'ambiente;
- difficoltà o impossibilità di mantenere la produzione di determinati prodotti locali a causa di variazioni
chimico-fisiche e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente presenti nell'ambiente;
- danni all'immagine dei prodotti locali e/o della zona di emissione e costi da sostenere per difenderla;
- cambiamento dei percorsi commerciali per i prodotti provenienti dalla zona di emissione dovuti a
impossibilità di accesso alla vendita NON- OGM (grande distribuzione, alimenti per lattanti e bambini) o
ad altre tipologie commerciali;
- costi aggiuntivi derivanti dalla separazione delle filiere e da controlli e analisi specialistiche necessarie a
garantire le filiere NON- OGM difficoltà a mantenere l'allevamento brado e semibrado, in particolare di
razze autoctone adattate alle condizioni locali preesistenti;
- modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull'attività agrituristica;
- modificazione di specie rilevanti per le attività artigianali connesse all'azienda agricola; alterazioni delle
biocenosi fluviali e lacuali con impatto negativo sull'acquacoltura;
- abbandono e/o marginalizzazione della zona di emissione in seguito alla compromissione di forme di
agricoltura praticate nella zona divenute meno redditizie in seguito all'impatto dell' OGM.
Raccomandazione CE n° 787 del 04/10/2004 - 2004/787/CE: Raccomandazione della Commissione del 4
ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi
geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti
in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003.
-
Regolamento CEE/UE n° 641 del 06/04/2004 - recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti
e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o
tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del
rischio favorevole; … Art 19: 1. La soglia dello 0,5 % prevista dall'articolo 47 paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1829/2003 si applica ai materiali geneticamente modificati inclusi nella lettera a) dell'elenco di cui
all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco deve essere altresì indicato l'eventuale
abbassamento della soglia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003. - 2. Le
soglie previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano a ciascun ingrediente degli
alimenti, agli alimenti costituiti da un unico ingrediente, ai mangimi e a ciascun ingrediente dei mangimi.
- Reg. CE n. 1829/03 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.09.03 relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati (pubblicato su GUCE L 268 del 18.10.03); …Art. 47 - Misure transitorie in
caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato
oggetto di una valutazione del rischio favorevole
1. La presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contenga OGM o sia costituito o derivato da OGM
in proporzione non superiore allo 0,5 % non è considerata una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, né
dell'articolo 16, paragrafo 2, purché:
a) tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile;
b) il materiale geneticamente modificato sia stato oggetto di una valutazione favorevole da parte del comitato
o dei comitati scientifici competenti o dell'Autorità prima della data di applicazione del presente regolamento;
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c) la domanda di autorizzazione non sia stata respinta in conformità alla legislazione comunitaria pertinente;
d) i metodi di rilevazione siano resi pubblici.
2. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono
essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la
presenza.
3. La soglia di cui al paragrafo 1 può essere abbassata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2,
in particolare per gli OGM venduti direttamente al consumatore finale.
4. Le norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 35, paragrafo 2.
5. Il presente articolo è applicabile per un periodo di 3 anni dalla data di applicazione del presente regolamento
- Raccomandazione CE n° 556 del 23/07/2003 - 2003/556/CE: Raccomandazione della Commissione del 23
luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
2.2.3. Indicazione dei valori soglia nell'etichettatura
Le strategie nazionali e le migliori pratiche relative alla coesistenza dovranno fare riferimento alle soglie
legali per l'etichettatura e alle norme applicabili materia di purezza per i prodotti alimentari, i mangimi e le
sementi geneticamente modificati.
1
Attualmente, il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio ( ), quale modificato da ultimo dal regolamento
2
(CE) n. 49/2000 della Commissione ( ), definisce un valore limite per l'etichettatura dell'1 % nel caso dei
prodotti alimentari. Future soglie per l'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi sono definite nel
regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Si tratta di soglie applicabili
indistintamente ai prodotti agricoli convenzionali e biologici. Non esistono invece soglie legali per la
presenza accidentale di organismi non transgenici in organismi transgenici. Per le sementi di varietà GM si
applicano i requisiti generali in materia di norme di purezza della produzione di sementi, che variano in
funzione di ciascuna coltura.
3
Il regolamento relativo al metodo di produzione biologico ( ) contempla il divieto assoluto di impiego di OGM
nella produzione biologica. Pertanto, non possono essere utilizzati i materiali, incluse le sementi, la cui
etichetta indichi che contengono OGM. Resta il fatto, però, che possono essere utilizzate le partite di
sementi che contengono una percentuale di sementi GM inferiore alla soglia in vigore (che non è
obbligatorio indicare nell'etichetta come contenenti OGM). Il regolamento sull'agricoltura biologica permette
la fissazione di una soglia specifica riguardo alla presenza tecnicamente inevitabile di OGM, ma finora non è
stata fissata alcuna soglia: in altre parole, in assenza di una soglia specifica si applicano le soglie generali.
- D.Lgs. Governo n° 224 del 08/07/2003 - Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati: Art. 24. - Etichettatura …2. Per i prodotti per
i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può
essere fissata, in conformità alla normativa comunitaria, una soglia minima al di sotto della quale tali prodotti
non devono essere etichettati a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia di sementi. In ogni
caso, la prova della non intenzionalità e dell'inevitabilità tecnica di tale presenza deve essere dimostrata dal
produttore.
- Circolare Mipaf 9 aprile 2003 n° 1 “Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30
agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine” che al punto 5.6 (Alimentazione zootecnica "non OGM"), riporta le seguenti definizioni: "OGM
FREE" : concetto "assoluto", impostato sulla non contaminazione di territorio-agroecosistema, rapportato a
filiera, prodotto, processo e, soprattutto, sementi; “NON OGM”: concetto "relativo", impostato su procedure,
particolarmente indicato per filiera, prodotto, processo.
Pertanto si definisce "free" (cioe' "libero da", "privo di") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non
contenga OGM in assoluto. In termini analitici, pertanto, può essere definito "OGM-FREE" un prodotto nel
quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale, intendendo quest'ultimo come "lo
stato dell'arte in tema di tecnologie di rilevazione". Ad oggi tale stato dell'arte, accettato dalla comunità
scientifica internazionale, è riferibile a due metodi:
1. PCR (Polymerase Chain Reaction) "qualitative". Il limite inferiore di rilevazione strumentale stimato è lo
0,1% (1 parte su 1.000). Nel caso delle sementi, per quanto riguarda il campionamento dei lotti oggetto di
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verifica esso viene effettuato conformemente a quanto previsto dai metodi ufficiali di analisi delle sementi
(decreto ministeriale 22 dicembre 1999).
2. PCR (Polymerase Chain Reaction) "quantitativa" = analisi effettuata mediante Real-Time PCR, la quale
presenta un limite di rilevazione strumentale stimato allo 0,01% (1 parte su 10.000): contaminazioni in
percentuali inferiori possono non essere rilevate.
Pertanto, per quanto concerne il limite di quantificazione, la maggior parte degli esperti nazionali ed
internazionali concorda nel fissare tale limite per la Real-Time PCR allo 0,1% (1 parte su 1.000). Valori
analitici compresi tra 0,1% e 0,01% indicano "presenza di OGM, senza possibilità di quantificarla" e l'esito
analitico viene espresso con 0,1%. Si può definire invece NON-OGM (cioè "non composto da") una filiera,
e/o un prodotto, e/o un processo che non contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-lavorati
che entrano nella filiera non provengono da materiale di propagazione vegetale, e/o da animali, e/o da
microrganismi con genetica GM (geneticamente modificata);
-
Parere CE n° 221/22 del 17/09/2002
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati»;….Il Comitato considera una
carenza fondamentale il fatto che l’autorizzazione a coltivare piante geneticamente modificate non preveda
una chiara regolamentazione in materia di responsabilità. Si può prevedere fin da adesso che vi saranno
ricorsi in giustizia: ad esempio, la trasmissione di polline geneticamente modificato in un terreno coltivato
conformemente al regolamento sull’agricoltura biologica farà sì che il produttore interessato non potrà più
commercializzare i propri prodotti come «biologici», poiché essi conterranno parti geneticamente modificate
(trasportate). Ciò costituirà, evidentemente, un danno economico per il produttore, per il cui risarcimento, in
mancanza di una chiara regolamentazione in materia, non potrà essere individuato alcun responsabile. Per
il Comitato è inaccettabile che non si sia ancora adottata una normativa chiara in materia di responsabilità.
3.
FARMACI VETERINARI
3.1
CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti si applicano a:
- prodotti agricoli animali non trasformati;
- prodotti animali trasformati destinati all’alimentazione umana;
- mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi.
3.2
LIMITI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il metodo di produzione di agricoltura biologica non ammette la somministrazione preventiva e/o sistematica di
11
farmaci veterinari, pertanto i prodotti animali ottenuti con tale metodo dovranno risultare esenti da residui dei
farmaci veterinari non ammessi e rispettare i limiti massimi dei residui definiti dal Regolamento (CEE) n. 2377/90
per i medicinali veterinari ammessi.
4.
LIMITI DI ACARICIDI E ANTIBIOTICI IN APICOLTURA
4.1
CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti si applicano ai prodotti dell’alveare: miele, cera, propoli e pappa reale.
11
Residui inferiori al limite di rilevabilità del metodo analitico;
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4.2
LIMITI
L’uso degli antibiotici in apicoltura non è consentito, pertanto gli stessi devono risultare non rilevabili
prodotti dell’alveare.
12
nei
Il metodo di produzione di apicoltura biologica, non prevede l’utilizzo di acaricidi; tuttavia, data l’elevata
persistenza degli acaricidi nella cera, occorre definire una quantità massima di residui. La persistenza degli
acaricidi nella cera è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro coordinato dall’Istituto Nazionale di
Apicoltura di Bologna, che ha portato alla definizione dei limiti temporanei riportati in tabella.
PRODOTTI
Miele, Propoli e Pappa reale
Cera
13
Quantità di Residui di acaricidi [mg/kg]
0,010
14
Somma dei residui totali dei 5 principi attivi (coumaphos, fluvalinate,
Clorfenvinphos, cimiazolo, amitraz): 0,30, con le seguenti limitazioni:
Coumaphos: 0,20
Fluvalinate: 0,10
Clorfenvinphos 0,010
5.
ADDITIVI
5.1
CAMPO DI APPLICAZIONE
I limiti si applicano a:
- prodotti animali e vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana;
- mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi.
5.1.1 PRODOTTI ANIMALI E VEGETALI TRASFORMATI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Relativamente agli additivi presenti nell’allegato VIII del Reg. 889/08/CE, le quantità massime dei residui
ammesse devono risultare entro i limiti di legge previsti per i prodotti convenzionali (DL 209/96), fatta eccezione
per Solfiti, Nitriti e Nitrati ai quali si applicano i limiti definiti dalle tabelle sottostanti. Gli additivi NON presenti
nell’allegato VIII del Reg. 889/08/CE non devono essere impiegati.
NITRITI E NITRATI
Quantità di Residui (mg/kg)
Additivi
Prodotti
Prodotti a base di carne
(in lavorazione)
Prodotti a base di carne
(prodotti finiti)
Altri prodotti trasformati
E 250
Nitrito di Na
E 252
Nitrato di K
Altri nitrati e
nitriti
80
80
Non ammessi
50
50
Non ammessi
Non ammessi
Non ammessi
Non ammessi
12
Residui inferiori al limite di rilevabilità del metodo analitico.
13
Tutta la cera (da nido e da melario) deve risultare conforme ai limiti critici su definiti.
Rif.
normativo
Reg. 889/08/CE
All. VIII
Reg. 889/08/CE
All. VIII
Reg. 889/08/CE
All. VIII
14
Considerato che sempre più si utilizza cera proveniente da paesi terzi (Sudafrica e Australia) è necessario ampliare la
ricerca con altri principi attivi utilizzati in tali paesi.
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SOLFITI
Quantità di Residui (mg/kg o mg/l di SO2 totale)
Additivi
15
E 220
Anidride
solforosa
E 224
Metabisolfito
di K
Altri
solfiti
Rif.
normativo
50
50
Non ammessi
in tutte le fasi
del processo
Reg. 889/08/CE
All. VIII
100
100
Non ammessi
in tutte le fasi
del processo
Reg. 889/08/CE
All. VIII
Mosto, vino e aceto di vino con
16
destinazione enologica
inferiori al limite
di legge dei
prodotti
convenzionali
inferiori al
limite di legge
dei prodotti
convenzionali
inferiori al
limite di legge
dei prodotti
convenzionali
DL 209/96
Altri
prodotti
trasformati,
compreso mosto d’uva, succo
d’uva e aceto di vino con
destinazione diversa da quella
enologica
Non ammessi in
tutte le fasi del
processo
Non ammessi
in tutte le fasi
del processo
Non ammessi
in tutte le fasi
del processo
Reg. 889/08/CE
All. VIII
Prodotti
Vini di frutta (diversi dall’uva)
senza aggiunta di zucchero
(compresi il sidro di mele e il
sidro di pere) o nell’idromele
Sidro di mele e il sidro di pere
preparati con aggiunta di
zucchero
o
di
succo
concentrato
dopo
la
fermentazione
5.1.2 MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI E LE MATERIE PRIME PER MANGIMI
La tecnica di preparazione di mangimi secondo il metodo di agricoltura biologica, prevede l’uso esclusivo di
additivi definiti nell’allegato VI del Reg. 889/08/ CE, di cui è ammessa la presenza nei limiti di legge (Reg. CE n.
1831/03), mentre, altri additivi non devono essere impiegati.
6.
RADIAZIONI IONIZZANTI
Campo di
applicazione
Tutti i prodotti di cui
all’ art. 1 del Reg.
834/07/CE
Quantità
17
kGy
Riferimenti Normativi
ASSENTI
Il metodo di agricoltura biologica prevede il divieto per i
trattamenti con radiazioni ionizzanti Reg. 834/07/CE art. 10.
La norma di riferimento, per i prodotti convenzionali, è il D.Lgs.
Governo n° 94 del 30/01/2001 Attuazione delle direttive
1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
15
L’anidride solforosa totale ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente. (DL
209/96)
16
L’allegato VIII del Reg. 889/08/CE non si applica ai vini
17
kGy = kilogray o kGray è l'unità di misura dell'energia assorbita
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