RT-16 rev.03
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Titolo Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche Directives for accreditation of Bodies issuing declarations of conformity of organic products and food-stuffs according to EC Regulations n. 834/2007 and following integrations and modifications Sigla RT – 16 Revisione Rev. 03 Data 2013-07-09 Redazione Approvazione Autorizzazione all’emissione Entrata in vigore Il Direttore di Dipartimento Il Consiglio Direttivo Il Direttore Generale 2013-07-18 REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 1 di 77 INDICE 1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ...................................................................................... 3 3. RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 4 4. TERMINI E DEFINIZIONI ............................................................................................................ 5 5. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI ............................................................................................... 8 6. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DA ACCREDIA SUGLI ODC ................................................................ 9 7. NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI............................................................................... 10 8. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI CERTIFICAZIONE .................................. 14 9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO ........................................................................................................................... 16 10. GESTIONE DEI LABORATORI DI PROVA E DEI RISULTATI ANALITICI .............................. 20 11. ELENCO ALLEGATI ................................................................................................................ 22 ALLEGATO I – LINEA GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI PROVVEDIMENTI ............................................................................................................................. 22 ALLEGATO II - TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I FATTORI DI RISCHIO E VALORI DI RISCHIO………………………………………………………………………………………………………..56 ALLEGATO III – LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI BIOLOGICI . …………………………………………………………………………………………………...65 REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 2 di 77 1 INTRODUZIONE Il presente regolamento tecnico riporta una serie di condizioni di applicazione di requisiti di accreditamento in forma di modalità operative volontariamente concordate fra gli OdC per l’ottenimento dell’accreditamento e suo successivo mantenimento anche a fini autorizzativi da parte dell’Autorità nazionale competente in materia di produzioni biologiche (Reg. CE 834/2007 e successivi), per adempiere in modo uniforme ai criteri delle norme applicabili. Tali modalità operative sono suddivise e raggruppate in capitoli tematici e sono il frutto dell’attività sviluppata dal Gruppo di Lavoro istituito e coordinato da ACCREDIA fra gli stessi OdC; essi rappresentano, per comune, libera e unanime decisione degli Organismi, condizioni aggiuntive (di carattere strettamente applicativo) rispetto a quanto indicato nelle Norme di riferimento per l’accreditamento. Rappresentano quindi la volontà di fornire allo schema di certificazione autorizzato e accreditato un ulteriore contributo in termini di affidabilità e di trasparenza, nell’interesse di tutte le parti interessate, incluso il Consumatore dei prodotti biologici. E’ affidato a ACCREDIA, tramite la propria attività di sorveglianza ordinaria, il compito di verificare il rispetto di tali condizioni, che vengono equiparate a tutte le altre condizioni di base che sono considerate per il rilascio ed il mantenimento dell’accreditamento. Gli OdC convengono, pertanto, che il mancato rispetto di queste condizioni aggiuntive sia considerato in modo analogo a quanto previsto dagli accordi di accreditamento, secondo quanto indicato nel regolamento di accreditamento ACCREDIA RG-01. 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Lo scopo di questo documento, che definisce prescrizioni per gli Organismi di Certificazione, è quello di fornire a tutte le parti interessate alla certificazione di prodotti biologici un quadro di riferimento omogeneo per la gestione degli schemi di certificazione accreditati ACCREDIA da parte degli OdC delle produzioni biologiche, garantendo: la disponibilità di una serie di dati e di informazioni a tutti i soggetti interessati; il loro utilizzo ai fini di una miglior gestione complessiva dello schema di certificazione; omogeneità di approccio a una serie di problemi comuni. Questo documento pertanto va considerato unicamente nella sua integrità e non può essere preso in considerazione parzialmente, per lo scopo per cui è stato elaborato. Si evidenzia, inoltre, che eventuali disposizioni normative adottate dall’Autorità Competente, che vanno ad incidere sullo schema di certificazione regolamentato, sono automaticamente applicate, e modificano lo schema. Il contenuto del presente documento, potrà essere oggetto di revisione anche in un momenti successivi alle disposizioni di cui sopra. I tempi di applicazione del presente documento revisionato verranno stabiliti di volta in volta ad eccezione delle revisioni che riguardano le disposizioni normative che, si precisa, dovranno essere applicate nei termini previsti dalle stesse. Revisioni al presente documento sono, pertanto, funzione dell’evoluzione del quadro legislativo nazionale e comunitario, oltre all’eventuale revisione delle norme tecniche di riferimento per lo schema in oggetto. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 3 di 77 3 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamenti comunitari e leggi Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive modificazioni ed Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti integrazioni di seguito denominato biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. semplicemente Reg. CE 834/2007 Regolamento CE n. 889/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 889/2008 Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli. Regolamento CE n. 1235/2008 e Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 sue successive modificazioni ed del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti integrazioni di seguito denominato biologici dai paesi terzi. semplicemente Reg. CE 1235/2008 Completano la presente tabella tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all’applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 3.2 Norme e regolamenti tecnici UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65) (applicabile fino al 09/2015) UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi (Sostituirà definitivamente la UNI CEI EN 45011:99 a partire da 09/2015) IAF GD5:2006 Rev. 02 Guidance on the application of ISO/IEC Guide 65 ISO/IEC Guide 67:2004 Conformity assessment – Fundamental of product certification UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005 Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005 Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto UNI CEI EN 45020:2006 Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale ACCREDIA RG-01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione ACCREDIA RG-09 Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 4 di 77 4 TERMINI E DEFINIZIONI ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente provvedimento dell’OdC; tale istituto può essere l'effetto dell’esito di un ricorso presentato dall’operatore, oppure può essere operato in via di autotutela da parte dell’OdC a seguito del processo di revisione. L'annullamento ha efficacia retroattiva: l'annullamento fa venir meno l'atto invalido dal momento in cui è stato emanato e con esso tutti i suoi effetti AZIENDA IDONEA azienda che soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto e che possiede un documento giustificativo AZIENDA NON IDONEA azienda che non soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto AZIONE CORRETTIVA azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi AZIONE PREVENTIVA azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenire l’insorgere delle stesse CAMPIONE quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote simili tra loro di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica prevista DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n.834/2007 a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica e che attesta l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo per la specifica attività soggetta a certificazione CERTIFICATO DI CONFORMITA’ documento associato al documento giustificativo che contiene l’elenco dei prodotti certificati per i quali l’operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità. Il documento rappresenta la licenza concessa dall’OdC all’operatore CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L’IMPORTAZIONE documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Unione Europea, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica CERTIFICATO DI TRANSAZIONE o DI PARTITA documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, ove si attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica CERTIFICAZIONE attestazione di terza parte, relativa a prodotti, processi, sistemi o persone CONFORMITA’ rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati CORREZIONE azione per eliminare una non conformità rilevata DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ documento con cui un fornitore dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità DOCUMENTO DI TRANSAZIONE DIFFIDA invito scritto ultimativo a rimuovere una non conformità e le cause che l’hanno originata entro un termine dato ISPETTORE tecnico esperto che esegue le verifiche ispettive presso gli operatori ISPEZIONE visita di controllo sull’operatore REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 5 di 77 ISPEZIONE NON ANNUNCIATA ispezione il cui eventuale preavviso all’operatore avviene entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’ispezione stessa LICENZA documento – certificato di conformità - con il quale l’OdC accorda, a seguito stipula contrattuale, il diritto di utilizzare certificati o marchi o dichiarazioni di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole dello schema di certificazione LICENZIATARIO operatore in possesso della licenza NON CONFORMITA’ azione o situazione che non corrisponde a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche dello schema di certificazione prescelto. Si suddividono in: INFRAZIONE - inadempienza manifesta o avente effetti prolungati degli obblighi prescritti dal Reg. CE 834/2007, sia per elementi documentali, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all’operatore, compreso il mancato rispetto degli obblighi contrattuali IRREGOLARITÀ - mancato rispetto degli aspetti formali documentali, nonché la mancata applicazione delle disposizioni del Reg. CE 834/2007, senza effetti prolungati in grado di modificare lo status aziendale OPERATORE/ FORNITORE parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile, continuino a soddisfare i requisiti su cui è basata la certificazione. Si tratta di persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d’origine agricola vegetali o animali, ai fini della loro vendita, o che effettua condizionamento, distribuzione e vendita di tali prodotti. Sono inoltre operatori coloro che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. Nel testo è anche definito Fornitore PROVA operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto secondo procedure specificate RAPPORTO DI PROVA documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative RELAZIONE TECNICA descrizione delle misure concrete, preventive e piano gestione sostenibile (ove applicabile) che devono essere adottate a livello dell’unità, degli stabilimenti o dell’attività, per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 834/2007 ed in particolare dei requisiti descritti dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO istituto con il quale viene ritirato, ove applicabile e con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè "da ora"), un provvedimento dell’OdC nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione; a differenza dell'annullamento, la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni a seguito di una successiva valutazione. La revoca non ha efficacia retroattiva; quindi gli effetti dell'atto sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca RICHIAMO invito scritto a rimuovere una non conformità e le cause che l’hanno originata RICORSO la controversia attivata dal fornitore avversa a decisioni prese dall’OdC RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE interruzione del processo di certificazione; si suddivide in due casi: SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE = ritiro temporaneo della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita al prodotto, ad uno o più appezzamenti e/o unità di produzione e/o di preparazione e/o di importazione, nonché a singole linee di lavorazione ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO = cancellazione dell’Operatore dal sistema di controllo REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 6 di 77 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE sistema di valutazione della conformità riguardante oggetti specificati di valutazione della conformità, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure SISTEMA DI CONTROLLO regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformità SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI BIOLOGICHE divieto per l’Operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica nelle etichette e nei documenti in relazione alla partita o all’intera produzione REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 7 di 77 5 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI DNA Acido Deossiribonucleico DT Documento di Transazione/Dichiarazione di Conformità GdL Gruppo di Lavoro OdC BIO/ACCREDIA NC Non Conformità OdC /CAB / CB Organismo di Controllo e Certificazione / Conformity Assessment Body (Organismo di Valutazione della Conformità) / Control Body (Organismo di Controllo) OGM Organismo Geneticamente Modificato SS Sostanza Secca UBA Unità Bovino Adulto CUAA CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 8 di 77 6 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DA ACCREDIA SUGLI OdC Nell’ambito dell’attività di controllo che deriva dal suo ruolo di Ente accreditante, ACCREDIA sintetizza le risultanze in una serie di rilievi (Non Conformità, Osservazioni) che sono parte integrante dei rapporti di verifica formalizzati agli OdC a conclusione di ogni visita ispettiva. ACCREDIA aggiorna un database, di tutti i rilievi di cui sopra che sono stati ufficialmente rilevati durante l’attività di ispezione svolta sugli OdC e rende periodicamente disponibile questo database a tutti gli Organismi accreditati, ed all’Autorità Competente. ACCREDIA elabora i dati e le informazioni tenendo conto dei seguenti vincoli: I rilievi sono registrati nel loro testo integrale, del tutto spersonalizzati e resi “non riferibili”, cioè sono eliminati a cura di ACCREDIA tutti i possibili riferimenti all’OdC ed a qualsiasi operatore, le date di emissione ed il nome dell’Ispettore che le ha rilevate; i rilievi sono tutti raggruppati ogni 12 (dodici) mesi in un foglio tipo excel (o similare) che riporta unicamente il testo integrale del rilievo reso non riferibile ed il riferimento al punto di Norma quale indicato dall’Ispettore sul modulo ACCREDIA di rapporto di verifica; è eliminata la classificazione dei rilievi attribuita da ACCREDIA (NC, Osservazione); i rilievi sono poi ordinati per punto di Norma. Il database è aggiornato entro il 28 febbraio di ogni anno. L’aggiornamento, in forma di file .xls, è distribuito a tutti gli OdC accreditati corredato da un commento e da una valutazione complessiva fornita da ACCREDIA. Gli OdC valutano le informazioni desunte da questa informativa in forma sistematica, onde trarne gli spunti di miglioramento applicabili alla propria gestione, che sono gestiti con la metodica delle azioni preventive e/o dei “Piani di miglioramento”. E’ opportuno che ogni OdC, nel corso del Riesame del proprio Sistema, consideri i risultati di queste valutazioni come uno dei punti da trattare, aggiuntivo rispetto a quelli minimi riportati nel Regolamento ACCREDIA. ACCREDIA porta all’interno del GdL degli Organismi accreditati gli spunti principali derivati dall’esame dei rilievi rilevati complessivamente, in modo che siano periodicamente oggetto di valutazione comune da parte degli OdC. Il complesso di questa gestione è oggetto di audit sia nel corso delle attività di Verifica Ispettiva Interna condotta dagli OdC, che nel corso dell’attività di sorveglianza svolta periodicamente da ACCREDIA. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 9 di 77 7 7.1 NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI Generalità Per NC si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di requisiti della normativa di riferimento. Le NC possono essere causate da azioni compiute dall’operatore, da sue negligenze, come da eventi non imputabili direttamente alla sue responsabilità. Sulla base della normativa comunitaria, nell’attività di controllo degli operatori, sono previste due categorie di non conformità diverse secondo la loro capacità di pregiudicare o no l’idoneità del processo produttivo soggetto a certificazione: irregolarità ed infrazione, alle quali corrispondono provvedimenti conseguenti. Irregolarità Costituisce irregolarità l’inadempienza di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di auto-controllo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione delle norme, non prolungata nel tempo e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità l’inadempienza che non inficia l’affidabilità complessiva del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità si suddividono in lievi ed importanti. Infrazione Costituisce infrazione l’inadempienza di aspetti sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema di auto-controllo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione delle norme, prolungata nel tempo e/o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire un’infrazione l’inadempienza deve essere tale da inficiare e/o far venire meno l’affidabilità complessiva del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione. In riferimento al principio della gradualità le infrazioni si suddividono in lievi ed importanti. Aree di controllo Sia gli aspetti operativi che quelli organizzativi dell’impresa controllata, come il loro insieme, possono produrre irregolarità e infrazioni. E’ tuttavia possibile definire diverse aree nelle quali si possono verificare non conformità: area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo (DS) area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo (PG) area della Produzione Vegetale (PV) area della Produzione Zootecnica (PZ) aera della Produzione da Acquacoltura e alghe (PA) area della Preparazione dei Prodotti (PP) area dell’Importazione da paesi Extra-UE (IE) area delle Specifiche di Prodotto (SP) area dei Documenti di Certificazione (DC) area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell’OdC (MR) area della Reiterazione delle Non conformità (RN) REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 10 di 77 Criteri per la classificazione delle Non Conformità Ogni evento, rilevato durante l’attività di controllo su un operatore, ed ascrivibile alla categoria di NC, è valutato per essere classificato secondo la sua gravità. Da quest’analisi è possibile ricondurre l’evento alla categoria di irregolarità o di infrazione (e loro sotto-classi: lieve e importante); alla NC, così classificata, deve essere poi fatto corrispondere un provvedimento appropriato alla sua gravità. Questi processi d’analisi e di gestione devono, inoltre, poter essere riprodotti uguali a se stessi ogni volta che si analizza il medesimo evento, a garanzia dell’imparzialità d’azione di ogni OdC nei confronti sia dei propri Operatori controllati, sia degli altri OdC. Per ottenere questo risultato, si è definito un metodo basato sulla diretta corrispondenza tra categoria di NC e corrispondente provvedimento; ciò permette di ottenere un sistema omogeneo poiché, a parità di valutazione della gravità dell’evento riscontrato, e quindi di sua classificazione come NC, corrisponderà sempre e solo uno specifico provvedimento pre-definito. L’elemento di trasparenza e uniformità operativa, è dato dalla Linea Guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti (vedi Allegato 1): uno strumento che tratta gli eventi più significativi e frequentemente riscontrati durante l’attività di controllo degli OdC, li classifica per gravità, secondo un’analisi condivisa dagli OdC, e li associa in modo univoco ai corrispondenti provvedimenti. Esso, ogni anno, è soggetto ad una valutazione finalizzata ad una sua eventuale revisione di aggiornamento, in base a quanto emerso dall’attività di controllo degli OdC e dalla sua stessa applicazione. Il Gruppo di Lavoro OdC BIO/ACCREDIA è lo strumento operativo utilizzato per provvedere all’aggiornamento dell’Allegato 1. Per la classificazione delle NC sono individuate quattro aree di NC possibili: quelle che riguardano direttamente la mancata applicazione della normativa; quelle relative al non rispetto di un provvedimento irrogato ed alla mancata attuazione delle azioni correttive; quelle dovute ad atteggiamenti di reiterazione da parte dell’operatore; quelle relative ad eventi imprevisti ed ineluttabili, la cui responsabilità non è pertanto imputabile direttamente all’operatore. Per quanto riguarda la reiterazione, trattasi della condizione per cui un operatore, che ha commesso una determinata NC, pur avendo rispettato il provvedimento subito, ripete nuovamente la medesima NC. Tale evento, ripetuto per un determinato numero di volte, definito nella tabella delle non conformità e dei provvedimenti, comporta automaticamente l’attribuzione di NC di gravità maggiore, con irrogazione di provvedimenti di grado superiore. Il meccanismo della reiterazione del provvedimento , è soggetto alla condizione che la sommatoria delle NC dello stesso tipo, sia mantenuta attiva fino ad un massimo di 24 mesi per le irregolarità e 36 mesi per le infrazioni. Pertanto, superato tale periodo, le NC commesse precedentemente ai 24 o 36 mesi sono prescritte e non più considerate nel conteggio di eventuali ulteriori provvedimenti, irrogati per la medesima NC. La reiterazione infine, non si applica alle NC la cui responsabilità non è imputabile all’Operatore. Tali NC sono individuate ed evidenziate nella tabella delle non conformità e dei provvedimenti. Il mancato rispetto di un provvedimento e soprattutto la reiterazione delle non conformità da parte di un operatore, sono le due aree più importanti per il sistema. Infatti, a differenza delle altre aree, che sono riferibili a singoli casi rilevati in occasione dell’attività di controllo, queste hanno conseguenze maggiori, poiché essendo trasversali a tutte le aree di non conformità e portando a provvedimenti applicati con un criterio cumulativo, rappresentano lo strumento migliore per misurare l’affidabilità dell’operatore permettendo agli OdC di agire in modo preventivo rispetto al rischio di immissione sul mercato di prodotti non conformi. Porre questi due elementi al centro del sistema dei provvedimenti, dà quindi una maggior garanzia al sistema di controllo, rispetto alla tradizionale azione causa-effetto delle altre aree di non conformità, la cui efficacia può essere compromessa dalla breve vita commerciale di molti prodotti alimentari. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 11 di 77 Provvedimenti Nell’ambito delle due categorie di non conformità, irregolarità e infrazione, e delle loro sotto-classi lieve e importante, sono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, diffida, soppressione delle indicazioni biologiche, sospensione della certificazione ed esclusione dell’operatore. I provvedimenti sotto riportati sono emessi dalle funzioni competenti in ambito OdC. Richiamo Si tratta di un provvedimento che non inficia la certificazione. Consiste nell’invito all’operatore a correggere la NC rilevata, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia a ripetersi. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di un richiamo, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata. Diffida Si tratta di un provvedimento che non inficia la certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. Consiste nell’invito ultimativo all’operatore a correggere la NC rilevata, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia a ripetersi. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di una diffida, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata. Soppressione delle indicazioni biologiche La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l’operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dalla NC, le indicazioni relative al metodo dell’agricoltura biologica in relazione alla partita, o all’intera produzione coinvolta. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata. Sospensione della certificazione Consiste nel ritiro temporaneo della certificazione di conformità al metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. CE n. 834/2007, è applicata nel caso in cui sia compromessa l’affidabilità dell’operatore controllato. La sospensione comporta per l’operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell’agricoltura biologica. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all’intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica del rispetto del provvedimento e la verifica dell’azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di un provvedimento di sospensione, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata. Esclusione dell’operatore Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore nella gestione dell’azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l’operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e dell’OdC. Ricorso Sono assicurate modalità certe di gestione di ricorsi avversi ai provvedimenti comunicati, garantite dagli OdC, per permettere ai controllati la contestazione e la eventuale revisione del provvedimento. Il ricorso è trattato dall’OdC entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica del ricorso stesso da parte dell’operatore, prorogabili di ulteriori 30 gg per fondati e giustificati motivi e previa comunicazione al ricorrente. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 12 di 77 7.2 7.2.1 Modalità per l’emissione e la comunicazione dei provvedimenti Tempi per l’emissione dei provvedimenti Gli OdC contengono i tempi per la gestione dei provvedimenti, dalla rilevazione della NC alla comunicazione del provvedimento all’interessato, entro i 20 giorni per le infrazioni ed entro i 60 giorni per le irregolarità. 7.2.2 Segnalazione dei provvedimenti ed altre informazioni Gli OdC, nel pieno rispetto della normativa vigente, diramano a soggetti terzi informazioni relative alle NC rilevate, ai provvedimenti emessi e ad ogni altra informazione raccolta e ritenuta di necessaria conoscenza, secondo i seguenti criteri: provvedimenti di sospensione della certificazione, soppressione delle indicazioni e di esclusione dell’operatore dal sistema di controllo: successivamente all’adozione del provvedimento gli OdC diramano tali informazioni agli altri OdC e all’autorità competente; informazioni a carico di NC riferibili ad operatori diversi dai propri, raccolte durante l’attività di controllo: se durante indagini a carico dei propri Operatori, gli OdC raccolgono evidenze di NC riconducibili ad altri operatori controllati, ne fanno oggetto di segnalazione all’OdC interessato; passaggio degli operatori ad altro OdC: quando un operatore decide di notificare la propria attività ad altro OdC, quest’ultimo deve chiedere al precedente OdC, le necessarie informazioni come previsto dai riferimenti normativi; operatori che usufruiscono della doppia certificazione (ovvero gli esportatori): quando due OdC controllano un medesimo operatore, tutte le informazioni aventi per oggetto la certificazione, sono oggetto di comunicazioni tra i due OdC; le comunicazioni summenzionate sono diramate singolarmente ed in tempi brevi, evitando comunicazioni cumulative; qualora il provvedimento abbia delle ricadute sulla certificazione di una partita già commercializzata in toto od in parte, nel provvedimento è riportato l’obbligo per l’operatore di provvedere ad informare i propri acquirenti affinche’ dal prodotto siano rimosse le indicazioni di conformità. 7.2.3 Gestione dei provvedimenti Considerata la costante espansione degli strumenti informatici per la diffusione delle informazioni, ivi inclusa l’evoluzione del SIAN (Sistema informatico agricolo Nazionale) ogni OdC dovrebbe sviluppare sistemi di pubblicazione controllata delle informazioni relative al proprio sistema dei provvedimenti, affinché si possano creare i presupposti per un progressivo trasferimento di tali comunicazioni, dall’attuale sistema cartaceo a quello elettronico. A tale scopo, ogni OdC realizza una banca dati che consente almeno l’individuazione dell’operatore tramite denominazione, partita IVA/CUAA, nonché del provvedimento comminatagli. Gli altri elementi di specificazione e di limitazione del provvedimento dovrebbero essere recuperabili con i sistemi attuali (comunicazione cartacea o rapporto diretto tra i diversi OdC). 7.2.4 Soppressione cautelativa delle indicazioni In applicazione di quanto disposto dalle norme vigenti, a fronte di risultati di prova positivi, o di altre evidenze che richiedono un approfondimento di indagine legata al sospetto o al dubbio di conformità della partita di cui trattasi, l’OdC invia all’operatore una comunicazione di “soppressione cautelativa delle indicazioni”. In tale comunicazione sono indicate le informazioni alla base dei sospetti o dubbi di conformità e le modalità con le quali l’operatore deve rimuovere tali sospetti o dubbi e la relativa tempistica entro la quale effettuare le relative comunicazioni all’OdC. Trascorso tale termine e in assenza di comunicazioni dall’operatore, il provvedimento di soppressione è confermato. Qualora l’operatore provveda a fornire chiarimenti utli a non REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 13 di 77 confermare tali sospetti o dubbi, la “soppressione cautelativa delle indicazioni” è annullata. L’OdC ha la responsabilità di contenere i tempi per la definizione dei provvedimenti di cui sopra nel minor tempo possibile, entro i 30 giorni, eventualmente prolungabili di ulteriori 30 solo per giustificati e fondati motivi. 8 8.1 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI CERTIFICAZIONE DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE Si identificano i seguenti documenti della certificazione, riconosciuti e controllati all’interno dello schema accreditato: Documento Giustificativo È il documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n.834/2007 a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica. Il Documento Giustificativo contiene le informazioni minime previste all’allegato VI del DM 18321 del 09/08/2012 sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica. Il Documento Giustificativo, privo del Certificato di Conformità non costituisce certificazione di prodotto e pertanto non autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il documento giustificativo ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall’emissione. Certificato di conformità È il documento rilasciato da un OdC autorizzato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n.834/2007 su richiesta dell’operatore, associato al Documento Giustificativo. Il Certificato di Conformità contiene le informazioni minime previste dall’Allegato VII del DM 18321 del 09/08/2012 e riporta l’elenco dei prodotti soggetti a certificazione con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico. Il Certificato di Conformità è valido solo se associato (tramite riferimento al numero identificativo) al Documento Giustificativo ed autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del Certificato di Conformità non può superare quello del Documento Giustificativo al quale è associato. Certificato di Transazione o di Partita (compresi quelli emessi per attività di import/export) È il documento emesso eccezionalmente dall’OdC, a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti, che riportano i dati precisi di una o più transazioni effettuate dal Fornitore e i relativi prodotti e quantitativi transati. Dichiarazioni di conformità rilasciate dal Fornitore: documenti di transazione (DT)/ Dichiarazioni di conformità / etichette di confezionamento Sono tutti documenti emessi dall’operatore, ed assimilabili alle “dichiarazioni di conformità rilasciate dal Fornitore” di cui alla UNI CEI EN ISO/IEC 17050, cui si rimanda per la definizione. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 14 di 77 Il contenuto minimo della dichiarazione di conformità, ad esclusione delle etichette di confezionamento, è rappresentato da: nome ed indirizzo di chi rilascia la dichiarazione (licenziatario) oggetto della dichiarazione (descrizione e qualifiche del prodotto) attestazione di conformità (prodotto bio/conversione) elenco completo e chiaro delle norme di riferimento (“ai sensi del Reg. CE 834/2007”) identificazione dell’OdC (nome e/o codice) data e luogo del rilascio della dichiarazione nome e firma del legale rappresentante o di persona da lui formalmente delegata (o equivalente contrassegno di validazione). Per poter essere emesse, devono avere sempre la copertura di un certificato di conformità, e quindi di un contratto di licenza. E’ necessario che siano documenti ad emissione controllata (per esempio i DT numerati progressivamente) e devono essere gestiti dall’operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo della merce dal mercato. Le dichiarazioni di conformità possono essere emesse dall’operatore: su documentazione fiscale relativa alla transazione direttamente sulle confezioni delle singole unità di vendita su modelli di dichiarazione predisposti dall’operatore secondo formati precostituiti dall’OdC. Le dichiarazioni di conformità emesse su documentazione fiscale dell’operatore sono esentate dall’apposizione della firma richiesta dalla norma UNI CEI EN/ISO 17050. Le dichiarazioni di conformità fanno riferimento al certificato di conformità, ed inoltre va assicurato, da parte dell’operatore, che, tramite tali documenti, le transazioni eseguite siano monitorate; è opportuno che ciò sia realizzato, da ogni operatore, utilizzando un database su cui eseguire il caricamento dei dati delle transazioni. I prodotti confezionati a marchio del cliente, devono essere supportati da dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore al cliente medesimo. In ogni caso resta l’obbligo generale di effettuare le registrazioni previste dalla regolamentazione vigente, anche ai fini dei controlli svolti dalle Autorità e dagli Organismi autorizzati (a tal proposito si rimanda anche all’art. 28 del Reg. CE n. 834/2007 per quanto riguarda l’assoggettamento degli Operatori al sistema di controllo). Sui DT sono indicati i riferimenti ai lotti di produzione (ovvero una quantità di prodotto definita). 8.2 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI La chiave di volta di questo schema di rilascio delle certificazioni è rappresentata dalla gestione dei dati relativi alle transazioni effettuate dagli Operatori tramite la costituzione di apposite banche dati. Ogni OdC gestisce un database che contiene almeno i seguenti dati: banca dati licenziatari (e relativi prodotti certificati) – codice operatore, ragione sociale, indirizzo e partita IVA, prodotti certificati e relative codifiche. banca dati transazioni per singole categorie di prodotti annualmente definite dal gruppo di lavoro (effettuate da ogni licenziatario per i prodotti sfusi), in merito a quantità e documenti di transazione di riferimento; il destinatario della transazione deve essere parte dei dati. Le suddette banche dati sono disponibili a livello di sistema per i controlli incrociati fra gli OdC e sono rese disponibili all’Autorità competente. Le tempistiche di aggiornamento del database devono essere immediate e comunque contenute in 90 gg dall’atto di emissione della dichiarazione dell’operatore. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 15 di 77 9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO In linea generale si afferma: la centralità dell’operatore relativamente alla responsabilità della conformità del prodotto e di conseguenza della corretta gestione ed utilizzo delle dichiarazioni di conformità; l’onere di una sorveglianza più incisiva da parte degli OdC, rafforzando la fase di carattere preventivo, e con meccanismi di ritiro della certificazione più stretti ed in tempi consoni all’effettiva natura dei prodotti. 9.1 ASSEGNAZIONE CLASSI DI RISCHIO Con lo scopo di individuare i requisiti minimi in materia di controlli e le misure cautelative applicabili a tutti gli Operatori assoggetti al sistema di controllo ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i., si forniscono di seguito i requisiti minimi di un processo di classificazione degli Operatori basato su una valutazione dei rischi potenziali delle loro non conformità al metodo dell’agricoltura biologica, in modo da poter definire lo schema di controllo più adeguato per controllare l’operatore stesso. 9.1.1 Analisi dei rischi – considerazioni generali/metodo adottato Lo schema di rilascio delle certificazioni è basato sulla certificazione dei processi, associata ad un’autorizzazione rilasciata dall’OdC all’operatore a dichiarare i lotti di prodotto che consegna ai propri clienti “conformi”; questo schema può essere attivato solo se l’OdC mette in atto un sistema di valutazione dell’operatore che preveda la stima dei possibili rischi di non conformità associati all’operatore, e, in conseguenza a tale valutazione, sia stabilito (ed aggiornato periodicamente) il Piano di controllo dell’operatore, agendo sui due strumenti fondamentali a disposizione per la gestione dello schema di certificazione: le verifiche ispettive sull’operatore; le ispezioni sui prodotti, distinguibili in analisi circa la loro conformità svolte su campioni prelevati sia dalla produzione che nella catena di distribuzione. La valutazione dell’operatore ha sempre un carattere preventivo, salvo poi essere aggiornata periodicamente in funzione dei risultati dei controlli eseguiti. Sono individuati una serie di “fattori di rischio”, che sono specifici per ciascuna delle cinque tipologie di attività caratteristiche del Settore: Produzione Vegetale, Produzione di Alghe Marine, Produzione Animale, Produzioni Animali d’Acquacoltura e Preparazioni Alimentari. Per ogni “fattore” sono individuati tre livelli diversi di rischio di produzione “non conforme”: ALTO, MEDIO, BASSO. Nell’individuazione dei pericoli potenziali di non conformità alle norme comunitarie e nazionali, gli OdC si rifanno a delle procedure normalizzate, che consentono di effettuare valutazioni condivisibili da tutti gli OdC. Lo strumento generale di valutazione dei rischi si rifà, in prima istanza, a criteri operativi semplificati basati su un modello di buona pratica corrente, che consentono di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, quali: 1. assicurare all’analisi la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identificazione di tutti i possibili rischi: - individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti ad un potenziale rischio: esame di ciascuna area di valutazione del processo produttivo (produzioni vegetali, produzioni di alghe marine, produzioni animali, produzioni animali d’acquacoltura e preparazioni alimentari) esposta alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri (fattori di rischio). REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 16 di 77 - individuazione e caratterizzazione dei fattori potenziali di rischio: questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi potenziali di non conformità alle norme comunitarie e nazionali. Il maggiore rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti operatori esposti a più fattori individuati. 2. valutare i rischi per ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un giudizio di gravità del rischio (livelli-valori di rischio) e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi. 3. individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione e stabilire il programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità (programmazione e pianificazione della frequenza delle visite ispettive ed il numero delle prove analitiche). In sostanza “…. Valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest’ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti”. – da Reg. CE 889/2008, art. 88). In base alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i., i criteri per l’esecuzione dei controlli e la frequenza degli stessi dovrebbero essere determinati attraverso un’analisi dei rischi, che tenga conto almeno dei seguenti elementi: 1) dimensioni delle imprese; 2) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale; 3) risultanze di controlli precedenti. Il controllo di conformità fondato sull’analisi dei rischi ha come obiettivo, in prima istanza, di prevenire l’immissione in commercio i prodotti che non corrispondono alle norme comunitarie e nazionali, ed in seconda istanza, di individuare e di eliminare le partite comunque immesse sul mercato pur non essendo conformi. Gli OdC dovrebbero rivolgere particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati nella filiera produttiva al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente all’interno di questo quadro di riferimento. 9.1.2 Identificazione dei fattori di rischio Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti che non siano conformi alle norme, sono identificati alcuni fattori di rischio suddividendoli, per ogni area di valutazione (produzione vegetale, produzione alghe marine, produzione animale, produzioni animali d’acquacoltura e preparazioni alimentari). Per quanto riguarda l’identificazione dei singoli fattori di rischio e la loro associazione ad ogni settore produttivo si veda la Tabella di correlazione tra “Fattori di rischio” e “Valori di rischio”, Allegato 2 al presente regolamento tecnico. 9.1.3 Valutazione del livello di rischio La valutazione dei fattori di rischio è utilizzata per confrontare il ruolo dei diversi possibili fattori di rischio al fine di determinare una scala di importanza. Tale valutazione è elaborata per livelli di pericolosità associati ad un singolo fattore di rischio (vedi Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio, Allegato 2 al presente regolamento tecnico). 1. Operatori ad alto rischio; 2. Operatori a medio rischio; 3. Operatori a basso rischio. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 17 di 77 9.2 SISTEMA DI CONTROLLO Le finalità e le modalità dei controlli in cui si estrinseca l’attività di ispezione da parte degli OdC sono definite nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti nel suddetto Regolamento. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni comunitarie e nazionali e si applica durante tutte le fasi del processo produttivo, con riferimento al tipo di attività sottoposta a controllo. Le ispezioni sul processo produttivo si distinguono in: A. Ispezione iniziale o fase di avvio: verifica ispettiva, effettuata dall’ispettore dell’OdC, ai fini della determinazione dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE sull’agricoltura biologica (ingresso dell’Operatore nel sistema di controllo); B. Ispezioni di controllo o successiva: verifica ispettiva, effettuata dal ispettore dell’OdC, in fase successiva al riconoscimento d’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE sull’agricoltura biologica (operatore già nel sistema di controllo); C. ispezioni supplementari o mirate: nei casi in cui si sospetta la non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico; mirate e proporzionate all’obiettivo specifico; e nei casi i cui risulta necessaria la verifica dell’efficacia dell’azione correttiva. Il Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. prevede che l’OdC effettui almeno una volta all’anno un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali. Il Reg. CE n. 889/2008 prevede che l’OdC debba effettuare, oltre al sopralluogo completo annuale, un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità, rivolgendo particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall’operatore (nella descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto del regolamento) al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto. I controlli sono svolti secondo le seguenti tipologie di ispezioni: 1. ispezioni annunciate: cioè con preavviso all’operatore, inserite in un’attività di carattere sistematico, programmata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all’obiettivo; 2. ispezioni non annunciate: ispezioni effettuate a campione e concentrate sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di non conformità è più elevato; Nella pianificazione delle verifiche ispettive e dei campionamenti, ogni OdC programma le stesse in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, in base ad una frequenza minima annuale di controlli fissati su tre gruppi, come di seguito indicati: A) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali si esegue una visita; B) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si eseguono due visite; C) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si eseguono tre visite (di cui una deve essere non annunciata). Alla pianificazione delle visite ispettive è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelevamento/analisi, così come di seguito indicato: A) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali non si eseguono analisi; B) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si esegue una analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo; REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 18 di 77 C) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede l’obbligo del prelievo di campione in caso di sospetto di Non Conformità, ogni Organismo può adottare criteri di classificazione di maggior dettaglio, purché a parità di produzione/processo ogni Organismo utilizzi lo schema in modo che sia garantita un’applicazione imparziale. Nella valutazione di un operatore sono individuati, per i fattori applicabili, i livelli di rischio specifici (uno per ogni fattore). La somma complessiva determina il livello di rischio “globale” dell’operatore indicato con “R”. Per determinare il livello di rischio “globale” può essere utilizzato un algoritmo diverso dalla semplice somma algebrica, purché standardizzato. Per operatori con attività multiple (diversificate), l’esercizio è ripetuto per le diverse produzioni. In questi casi la pianificazione delle ispezioni e dei campionamenti avviene considerando le diverse attività in maniera separata. 9.3 CONDIZIONI PER IL CONTROLLO INIZIALE Il Reg. CE n. 889/2008 definisce i requisiti minimi di controllo, le misure precauzionali e i piani di gestione che devono essere messe in atto dagli operatori al fine di garantire la conformità dei prodotti biologici al Reg. CE n. 834/2007. In particolare è previsto che l’operatore responsabile, la prima volta che applica il regime di controllo, rediga: - una descrizione completa dell’unità, degli stabilimenti e dell’attività; - una descrizione delle misure concrete che sono adottate a livello dell’unità, degli stabilimenti o dell’attività per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007, ed in particolare dei requisiti tecnici descritti nel Reg. CE n. 889/2008, - una descrizione delle misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell’operatore. Se del caso, le descrizioni e le misure suddette possono rientrare nell’ambito di un sistema di qualità istituito dall’operatore. Le descrizioni e le misure suddette sono contenute in una dichiarazione firmata dall’operatore responsabile. Nella dichiarazione figura altresì l’impegno dell’operatore a: - effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008; - accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008; - accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione; - accettare che gli OdC si scambino informazioni in merito all’attività di controllo eseguita sugli operatori stessi; - accettare di dare libero accesso alle strutture e agli impianti sia all’OdC che agli Enti di accreditamento. La dichiarazione di cui sopra, corredata di tutta la documentazione di supporto alle descrizioni e alle misure citate, è acquisita dall’OdC contestualmente alla prima notifica di assoggettamento al sistema di controllo, e rappresenta l’elemento chiave per procedere con la successiva attività di valutazione dell’operatore. In mancanza di detta documentazione gli OdC non procedono all’esecuzione della ispezione iniziale (o fase di avvio). REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 19 di 77 Quando la documentazione è completa, l’OdC procede con la ispezione iniziale, ed in quella sede effettua la verifica della dichiarazione, delle descrizioni e delle misure adottate dall’operatore. Al termine delle attività di verifica, l’OdC compila una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008. L’operatore è tenuto a controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate. 10 GESTIONE DEI LABORATORI DI PROVA E DEI RISULTATI ANALITICI 10.1 GESTIONE DEI LABORATORI Lo schema di certificazione operato dagli OdC prevede l’esecuzione di prove su campioni prelevati presso gli operatori. Tali prove possono avere la doppia funzione di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto ai requisiti di certificabilità dettati dal Reg. CE n. 834/2007 e di fornire indicazioni sulla validità del processo di controllo esercito dall’OdC. Gli OdC accreditati pertanto: - utilizzano, per le prove necessarie alla gestione dello schema di certificazione, solo Laboratori accreditati ACCREDIA o da Organismi aderenti agli accordi MLA per le prove necessarie ove disponibili, - stipulano, con i Laboratori scelti, convenzioni standard che regolamentano l’accesso al servizio i cui contenuti minimi sono i seguenti: 1. la garanzia che i metodi di prova rispettino i limiti analitici di quantificazione e/o di rilevabilità inferiori o uguali ai limiti specificati nella tabella Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti biologici, Allegato 3 al presente regolamento tecnico; 2. la partecipazione del laboratorio a prove interlaboratorio (ring test) concordate con l’OdC; 3. la validazione dei metodi di prova in conformità alla ISO/IEC 17025; 4. notificare agli OdC i metodi di prova e le matrici i cui valori di recupero eccedono il range 70 – 120%; 5. la prestazione del servizio d’analisi specificando, le modalità di trasporto e lo stoccaggio dei campioni, i tempi di risposta, i metodi di prova, i limiti di quantificazione; 6. la ripetizione della prova, in caso di positività, sullo stesso omogenato del campione di laboratorio; l’indicazione sul rapporto di prova, del risultato della prova ripetuta; 7. la presentazione dei risultati in un rapporto di prova, ove siano identificate le prove accreditate e in cui siano definiti: gli analiti ricercati, il metodo impiegato, il dato dell’incertezza delle misure; 8. la garanzia in merito alla riservatezza delle informazioni; 9. la disponibilità a ricevere ispezioni da parte di personale incaricato dall’OdC; 10. il diritto di esercitare attività di controllo sugli stessi, in modo comunque che siano assicurate le condizioni di riservatezza e di imparzialità dello schema di certificazione. 10.2 ASPETTI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL CAMPIONAMENTO E DEI RISULTATI DELLE PROVE L’operatore è responsabile della conformità dei processi/prodotti alla normativa di agricoltura biologica e alla legislazione generale applicabile, a tal fine, adotta un piano di autocontrollo e misure di prevenzione tese a eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio di contaminazione e inquinamento dei processi e dei prodotti certificati. Adeguate registrazioni, relative a tali attività, devono essere mantenute dall’operatore e rese disponibili alle verifiche dell’OdC. L’affidabilità delle prove eseguite dagli OdC e i diritti degli operatori, sono garantiti dalle seguenti procedure: a) i campioni sono prelevati presso i siti dell’operatore (produzione e/o magazzino) o presso il mercato (magazzini di clienti e distribuzione), secondo modalità definite nell’istruzione operativa dell’OdC, elaborata nel rispetto della normativa di riferimento applicabile e in particolare delle indicazioni fornite REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 20 di 77 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) dall’Autorità Competente. Tali modalità operative garantiscono che siano prese precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere la validità delle prove o la rappresentatività dei campioni; il campionamento è eseguito dal personale tecnico dell’OdC e verbalizzato nel Verbale di prelievo 1 campioni controfirmato dall’operatore o suo delegato. L’operatore riceve copia del verbale e nello stesso può rendere dichiarazioni a propria tutela; i campioni sono prelevati in almeno quattro aliquote in modo da ottenere 4 campioni globali: 1 campione destinato al laboratorio per la prima prova dell’OdC, 1 contro campione rilasciato all’operatore per la contro prova eventuale, e 2 contro campioni dell’OdC per la seconda e terza prova; i campioni sono posti in contenitori puliti e inerti che garantiscono adeguata protezione da contaminazioni e danni da trasporto, i campioni sono sigillati con sigillare i campioni in modo che non sia possibile sostituire il contenuto senza danneggiare il sigillo o la confezione.; i campioni sono sottoposti a prove con limiti analitici di quantificazione, inferiori o uguali al limite critico definito al successivo paragrafo 10.3; 2 se l’esito della prima prova è conforme , l’indagine analitica si conclude; se l’esito della prima prova è NON conforme, si applicano le seguenti procedure: - il laboratorio dopo aver ripetuto la prova sullo stesso omogenato trasmette tempestivamente il risultato all’OdC con le due misure; 3 - l’OdC con comunicazione scritta , notifica all’operatore l’attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento della partita sino alla conclusione dell’indagine e richiede all’operatore l’analisi delle cause e eventuali informazioni utili all’indagine; 4 - l’operatore, entro 10 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto 5 di richiedere la seconda prova su un controcampione dell’OdC, presso un altro laboratorio conforme al punto e), individuato in accordo tra l’OdC e l’operatore; - se l’operatore non richiede la prova sul controcampione, l’OdC procede con il provvedimento. se l’esito della seconda prova è NON conforme, l’OdC procede con il provvedimento; se l’esito della seconda prova è conforme (cioè contrasta col risultato della prima prova), l’OdC richiede la terza prova su un controcampione dell’OdC, presso un terzo laboratorio conforme al punto e), individuato in accordo tra l’OdC e l’operatore; l’esito della terza prova dirime il caso confermando l’esito della prima o della seconda prova e sulla base del quale l’OdC decide definitivamente sulla conformità; l’operatore nello svolgimento della seconda e terza prova, ha facoltà di nominare un perito di parte e scegliere di effettuare le prove in laboratori diversi da quelli convenzionati con l’OdC, fatti salvi i requisiti di cui al punto e); l’OdC entro i tempi previsti richiede all’operatore di descrivere le cause che hanno portato al verificarsi della non conformità. Trascorso tale periodo, l’OdC procederà a stabilire le misure definitive da adottarsi. 10.3 LINEE GUIDA ALLA VALUTAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI BIOLOGICI Il presente paragrafo si rivolge a: a) OdC, ai fini della definizione dei piani di campionamento, della valutazione della conformità dei prodotti al Reg. CE n. 834/2007 e della gestione delle non conformità; b) Operatori, ai fini della elaborazione dei piani di autocontrollo e della valutazione della conformità di materie prime, semilavorati e prodotti al Reg. CE n. 834/2007; 1 Se il prelievo è effettuato presso il mercato, la firma dell’operatore nel verbale non è praticabile, in questi casi le garanzie sono date o dalla sottoscrizione del verbale da parte del cliente presso il quale avviene il prelievo o dalla prova di acquisto (es. scontrino) del prodotto prelevato presso la distribuzione. 2 Se la prima prova rileva residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite critico definito dal presente documento, l’OdC si riserva il diritto di eseguire la seconda prova e l’operatore responsabile dovrà effettuare l’analisi delle cause dell’evento e implementare le relative azioni correttive. 3 Generalmente tramite fax. 4 Nel corso dei 10 gg l’operatore può discrezionalmente decidere di condurre una prova sull’aliquota di campione in suo possesso, conservato secondo le “Istruzioni analisi sul contro campione” fornite dall’OdC 5 In alcuni casi l’OdC procede direttamente alla esecuzione della seconda prova, ad esempio quando il risultato analitico della prima prova è prossimo al limite critico o è anomalo. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 21 di 77 c) Laboratori, per la corretta determinazione delle caratteristiche analitiche dei prodotti biologici (Reg. CE n. 834/2007); d) Utilizzatori dei prodotti, per una corretta conoscenza delle caratteristiche analitiche dei prodotti dell’agricoltura biologica. e) Per la definizione dei limiti (quantità massime di residui) ed i riferimenti normativi, che devono essere rispettati per ottenere la conformità dei prodotti al Reg. CE n. 834/2007 si rimanda alle modalità operative definite nella Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti biologici, Allegato 3 al presente regolamento tecnico. 11 ELENCO ALLEGATI Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti Allegato II - Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio Allegato III – Linea guida alla valutazione analitica dei prodotti biologici REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 22 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo (valida per tutte le attività produttive certificate) La NC si applica a tutti i casi di errore di compilazione e di mancato aggiornamento dei dati, e ai casi meno gravi di errata gestione dei documenti stessi; si applica solo nel caso in cui sia dimostrato che la carenza riscontrata non ha avuto conseguenze sul processo e sul prodotto che risultano quindi gestiti conformemente alle prescrizioni date. DS01 Carenze formali a carico della gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo: errori di compilazione, dati non aggiornati, documenti inviati oltre i termini previsti, inadeguata archiviazione I documenti considerati sono: notifiche, richieste di autorizzazione all’importazione, relazioni tecniche, piano di prevenzione dalla contaminazioni, documenti IRREG. giustificativi, piani zootecnici, piani di LIEVE gestione sostenibile, avvisi di produzione, programmi di produzione, registri aziendali, schede di registrazione, ed ogni altro documento previsto dal sistema o richiesto dall’OdC, ad eccezione di quelli relativi alla certificazione, poiché trattati nell’area a loro dedicata. Sono escluse le carenze a carico della redazione della prima notifica e dei documenti allegati, poiché rientrano nell’ambito della valutazione per l’inserimento dell’operatore nel sistema di REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 SI Errore di compilazione della notifica di variazione Non compilazione della notifica di DS01.02 variazione SI Mancata spedizione della notifica DS01.03 all’autorità competente SI DS01.04 SI SI RICHIAMO NO SI SI SI SI SI SI DS01.01 Errore di compilazione dei programmi di produzione e piano delle postazioni, prima comunicazione dell’anno Non compilazione dei programmi di produzione e piano delle postazioni, DS01.05 variazioni successive Ritardo nella spedizione delle notifiche, DS01.06 piani di produzione e altri documenti obbligatori Mancata registrazione delle produzioni DS01.07 da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate Errore compilazione o mancato aggiornamento delle schede DS01.08 ministeriali, dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l’ODC Non corretta archiviazione dei DS01.09 documenti aziendali Mancata evidenza della gestione di un DS01.10 reclamo DS01.11 Mancato aggiornamento della scheda razione alimentare Pag. 23 di 77 A01 A02 A03 A04 A06 A07 A08 A09 A18 A26 C17 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC controllo. DS02 Carenze sostanziali a carico della gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo: mancata acquisizione dei documenti richiesti dagli OdC, mancata redazione, mancata compilazione, mancato invio REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La NC si applica a tutti i casi di mancata predisposizione o utilizzo dei documenti obbligatori, e ai casi più gravi di errata gestione dei documenti stessi; si applica solo nel caso in cui sia dimostrato che la carenza riscontrata non ha avuto conseguenze sul processo e sul prodotto che risultano quindi gestiti conformemente alle prescrizioni date. I documenti considerati sono: notifiche, richieste di autorizzazione all’importazione, relazioni tecniche, piano di prevenzione dalla IRREG. contaminazioni, documenti IMPO. giustificativi piani zootecnici, piani di gestione sostenibile, programmi di produzione, registri aziendali, schede di registrazione, ed ogni altro documento previsto dal sistema o richiesto dall’OdC, ad eccezione di quelli relativi alla certificazione, poiché trattati nell’area a loro dedicata. Sono escluse le carenze a carico della redazione della prima notifica e dei documenti allegati, poiché rientrano nell’ambito della valutazione per l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo. RT-16 rev.03 DIFFIDA Casistica NC della categoria Errore compilazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica, del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine e nella predisposizione dei documenti giustificativi. Non compilazione dei programmi di produzione e piano delle postazioni, prima comunicazione Non compilazione/redazione delle schede ministeriali o dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l’ODC Incompleta acquisizione, da parte dell’operatore, dei documenti richiesti dall’ODC subcodic i SI DS01.12 SI DS02.01 SI DS02.02 SI DS02.03 SI DS02.04 Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche A23 SI DS02.05 Mancanza del piano di gestione dell’allevamento A24 SI Mancata redazione della relazione tecnica, del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la DS02.06 raccolta di alghe marine e della predisposizione dei documenti giustificativi (ex art. 3 e 5 889) SI Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, DS02.07 proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura NO Pag. 24 di 77 A28 A05 A10 A16 A29 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT DS03 DS04 Testo Categoria NC Mancato invio delle richieste di deroghe previste dal regolamento, senza ulteriori conseguenze sul processo produttivo Manomissione documenti e/o false comunicazioni Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC La NC si applica a tutti i casi in cui l’omissione della richiesta di deroga all’autorità di controllo, non abbia ancora compromesso il processo produttivo, ossia quando l’operatore, IRREG. di fatto, non l’abbia ancora applicata. LIEVE RICHIAMO INFRA. IMPO. SOSPENSIONE DS05 DS06 Negato accesso alla documentazione aziendale Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 I documenti considerati sono tutti quelli previsti dal sistema di controllo, compresi quelli relativi alla contabilità finanziaria, nei casi previsti dalla normativa. Qualora la carenza sia rilevata in fase di avvio, comporta l’impossibilità per l’OdC di inserire l’operatore nel proprio sistema di RT-16 rev.03 INFRA. IMPO. SOSPENSIONE Assenza della richiesta di deroga DS03.01 all’ENSE (a fronte di presenza di semente ma non ancora utilizzata) A14 SI Mancata richiesta delle deroghe DS03.02 previste dal regolamento per l’attività zootecnica A25 SI SI DS04.01 SI Negato accesso alla documentazione DS05.01 aziendale SOSPENSIONE Manomissione documenti e/o false comunicazioni A17 A19 SI SI INFRA. IMPO. subcodic i SI La durata del periodo di sospensione è di 1 mese. Entro tale termine, l’operatore deve fornire evidenze per la risoluzione della Non Confomità Casistica NC della categoria NO La NC si applica a tutti i casi di deroga, concessa dall’autorità di controllo, contemplati dalla normativa La durata del periodo di sospensione è di 1 mese. Entro tale termine, l’operatore deve fornire evidenze per la risoluzione della Non Confomità COD NC SI SI Negato accesso alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla DS05.02 normativa Mancanza delle autorizzazioni igienico DS06.01 sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali Pag. 25 di 77 A20 A21 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC svolgimento delle attività aziendali Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i controllo. E’ gestita, a discrezione di ogni OdC, come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. Qualora la non conformità sia rilevata a seguito di variazioni a carico dell’organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati dagli OdC. Quando l’operatore regolarizza la sua posizione la sospensione decade. Se al termine del periodo di sospensione definito, la non conformità non è risolta, la mancanza comporta il giudizio di non idoneità per carenze a carico della normativa cogente, con conseguente non inserimento o esclusione dal sistema di controllo, secondo il caso. DS07 Mancanza del piano di autocontrollo (tipo HACCP), ove richiesto REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 INFRA. IMPO. Idem caso NC DS06. RT-16 rev.03 SOSPENSIONE SI SI DS07.01 Mancanza del piano di autocontrollo (tipo HACCP), ove richiesto Pag. 26 di 77 A22 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria Qualora la carenza sia rilevata in fase di avvio, comporta l’impossibilità per l’OdC di inserire l’operatore nel proprio sistema di controllo. E’ gestita, a discrezione di ogni OdC, come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. DS08 Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione della stessa specie in acquacoltura biologica e convenzionale REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Qualora la non conformità sia rilevata a seguito di variazioni a carico dell’organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati dagli OdC. INFRA. IMPO. SOSPENSIONE SI SI Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la DS08.01 produzione della stessa specie in acquacoltura biologica e convenzionale Quando l’operatore regolarizza la sua posizione la sospensione decade. Se al termine del periodo di sospensione definito, la non conformità non è risolta, la mancanza comporta il giudizio di non idoneità per carenze a carico della normativa cogente, con conseguente non inserimento o esclusione dal sistema di controllo, secondo il caso. RT-16 rev.03 Pag. 27 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area della Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo (valida per tutte le attività produttive certificate) PG01 PG02 La non conformità si applica anche nei casi in cui vi sia accesso ad alcune ma non a tutte Negato accesso le strutture aziendali INFRA alle strutture (appezzamenti, locali di . aziendali stabulazione, magazzini di IMPO. stoccaggio dei mezzi di produzione e dei prodotti, linee di produzione, ecc.). La non conformità si applica in tutti i casi in cui sia riscontrata una carenza nell’applicazione di quanto previsto dall’operatore in merito alle azioni precauzionali Mancata o parziale adottate, o da prescrizioni date adozione delle dall’OdC, che non siano azioni preventive espressamente descritti in altre e IRRE previste, senza più specifiche parti della presente G. effetti sulla Tabella. LIEVE certificazione dei prodotti Carenza delle procedure di verifica analitica in autocontrollo dei prodotti acquistati. ESCLUSION E RICHIAMO SI N.A. PG01.0 1 Negato accesso alle strutture aziendali B01 C01 D01 NO SI PG02.0 1 Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste, senza effetti sulla certificazione dei prodotti B02 C02 D02 Tali carenze non devono avere conseguenze sulla certificazione. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 28 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Idem PG02 ma con conseguenze sulla certificazione. PG03 PG04 PG05 Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste, con effetti sulla certificazione dei prodotti Pratiche produttive non adeguate, senza effetti sulla certificazione dei prodotti Pratiche produttive non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti Per conseguenze sulla certificazione dei prodotti, si intendono gli effetti dovuti alla perdita della loro integrità biologica. SOPPRESSI ONE SI Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste, con effetti sulla certificazione dei prodotti SI PG03.0 1 SI PG04.0 1 SI PG04.0 2 SI PG04.0 3 SI PG04.0 4 SI PG05.0 1 Pratiche agronomiche non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti SI PG05.0 2 Pratiche zootecniche non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti SI PG05.0 3 Pratiche di trasformazione non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti B03 C03 D03 La soppressione si applica all’intera partita o all’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’infrazione. La non conformità si applica a tutti i casi corrispondenti (senza conseguenze sulla certificazione), che non siano espressamente descritti in altre e più specifiche parti della presente Tabella. La non conformità si applica a tutti i casi corrispondenti (con conseguenze sulla certificazione), che non siano espressamente descritti in altre e più specifiche parti della presente Tabella. Per conseguenze sulla certificazione dei prodotti, si intendono gli effetti dovuti alla REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 INFRA . LIEVE RT-16 rev.03 IRRE G. IMPO. INFRA . LIEVE DIFFIDA SOPPRESSI ONE NO SI Pag. 29 di 77 Pratiche agronomiche non adeguate, senza effetti sulla certificazione dei prodotti Pratiche zootecniche non adeguate, senza effetti sulla certificazione dei prodotti Pratiche di trasformazione non adeguate, senza effetti sulla certificazione dei prodotti Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate, senza effetti sulla certificazione dei prodotti B16 C24 D10 B18 C26 D12 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC Casistica NC della categoria SI PG05.0 4 Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti. SI PG06.0 1 Non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste B06 SI PG06.0 2 Inadeguata identificazione del prodotto e dell’imballaggio B13 SI PG06.0 3 Non corretta separazione del prodotto biologico durante le fasi di stoccaggio* B15 SI PG06.0 4 Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari C09 SI PG06.0 5 SI PG06.0 6 SI PG06.0 7 perdita della loro integrità biologica. La soppressione si applica all’intera partita o all’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’infrazione. Per mezzi di produzione si intendono tutti quelli previsti dai diversi processi produttivi, compresi gli animali e gli alveari. PG06 I casi assimilabili sono quelli per i quali, nonostante la carenza riscontrata, vi è l’evidenza che i mezzi di produzione e i prodotti, sono comunque riconoscibili e sono stati mantenuti separati tra idonei e non idonei; questi ultimi infine, non sono entrati nel processo produttivo, né sono stati IRRE a contatto con il prodotto G. biologico. LIEVE Inadeguata identificazione, separazione o conservazione dei mezzi di produzione e del prodotto durante le fasi di processo, stoccaggio e trasporto verso altri Applicabile anche ai casi in cui si operatori o unità verifica un sistema di tracciabilità senza effetti sulla insufficiente. certificazione dei prodotti Nei casi di separazione di prodotti biologici da quelli in conversione, se i prodotti non sono più distinguibili, l’intera partita o l’intero ciclo produttivo, è declassato a prodotto in conversione. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 RICHIAMO subcodic i COD NC NO Pag. 30 di 77 Non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato Inadeguata identificazione/separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo Inadeguata separazione tra prodotto biologico e in conversione D07 D08 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC Per mezzi di produzione si intendono tutti quelli previsti dai diversi processi produttivi, compresi gli animali e gli alveari. PG07 I casi assimilabili sono quelli per i quali non è possibile distinguere i mezzi di produzione e/o i prodotti idonei da quelli non idonei e pertanto, non è possibile escludere che eventuali mezzi o prodotti non idonei, siano entrati nel processo produttivo o siano stati a contatto con il prodotto biologico. Mancata identificazione, separazione o conservazione dei mezzi di produzione e del prodotto durante le fasi di processo, stoccaggio e trasporto verso altri Applicabile anche ai casi in cui si operatori o unità verifica un sistema di tracciabilità insufficiente. INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE COD NC Casistica NC della categoria subcodic i SI PG07.0 1 Impossibile identificazione del prodotto e dell’imballaggio B14 SI PG07.0 2 Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari C10 SI PG07.0 3 Mancata separazione delle produzioni non certificabili C21 SI PG07.0 4 Impossibile identificazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo D09 SI PG08.0 1 Mancata o parziale attuazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati A27 SI La soppressione si applica all’intera partita o all’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’infrazione. PG08 Mancata o parziale attuazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La non conformità si applica esclusivamente ai casi in cui tale carenza non abbia alcuna conseguenza, o correlazione, con IRRE la conformità dei prodotti in G. questione. LIEVE RICHIAMO NO Mancato accertamento della chiusura dell’imballaggio. RT-16 rev.03 Pag. 31 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT PG09 PG10 Testo Categoria NC Mancata o parziale applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso) Transito di prodotto biologico, non confezionato, né etichettato, presso le strutture non controllate ai sensi della normativa vigente Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC Casistica NC della categoria subcodic i SI Mancata o parziale applicazione della procedura di gestione di una PG09.01 non conformità o di un reclamo (compreso il reso) A30 SI Transito di prodotto biologico, non confezionato, né etichettato, presso PG10.01 le strutture non controllate ai sensi della normativa vigente B17 C25 D11 E08 COD NC La non conformità si applica ai casi di mancata predisposizione o inadeguata applicazione della procedura per la gestione di una non conformità o di un reclamo, inclusa la mancata attivazione delle procedure OFIS. Comprende i casi di mancata comunicazione ai clienti e all’OdC, ma in generale si applica per casi di carenze limitate agli aspetti formali. IRREG. LIEVE RICHIAMO NO Non comprende i casi di gestione non conforme di prodotto soggetto a soppressione della certificazione da parte dell’OdC, poiché per casi di carenze sostanziali si applica il mancato rispetto del precedente provvedimento. La non conformità si applica a tutti i casi in cui un prodotto non ancora confezionato ed etichettato per il consumatore finale, transiti presso le strutture non controllate. La non conformità presuppone l’impossibilità di avere l’evidenza del mantenimento dell’integrità biologica dei prodotti. INFRA. SOPPRESSIONE LIEVE SI La soppressione si applica all’intera partita di prodotto alla quale è stata riscontrata l’infrazione. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 32 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT PG12 PG13 Testo Categoria NC Transito di prodotto biologico, confezionato ed etichettato, presso le strutture non controllate ai sensi della normativa vigente Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la “produzione parallela” , senza effetti sulla certificazione. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative La non conformità si applica a tutti i casi in cui un prodotto, confezionato ed etichettato per il consumatore finale, transiti presso le strutture non controllate. La non conformità presuppone l’evidenza certa del mantenimento dell’integrità biologica dei prodotti; diversamente, si applica la PG10.01. La non conformità si applica a tutti in casi in cui sia emerso il mancato rispetto, da parte dell’operatore, degli impegni prescritti per la corretta gestione della “produzione parallela”, ovvero per la mancanza delle condizioni che sottendono la possibilità di attuare la “produzione parallela” stessa. NC IRREG. LIEVE IRREG. IMPO. Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC RICHIAMO DIFFIDA NO NO SI SI COD NC Transito di prodotto biologico, confezionato ed etichettato, presso PG12.01 le strutture non controllate ai sensi della normativa vigente Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la PG13.01 “produzione parallela” La non conformità presuppone l’evidenza certa del mantenimento dell’integrità biologica dei prodotti. RT-16 rev.03 Casistica NC della categoria Pag. 33 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT PG14 PG15 Testo Categoria NC Uso di alimenti, mangimi, ingredienti, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali, OGM o da essi derivati o ottenuti Note operative Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria La non conformità si applica in tutti i casi in cui è verificato l’uso di alimenti o mangimi etichettati o comunque dichiarati come OGM o da essi derivati o ottenuti. Per i prodotti diversi da alimenti e mangimi, la non conformità si applica in tutti i casi in cui è verificato l’uso di prodotti non INFRA. biologici per i quali è dimostrato SOPPRESSIONE LIEVE che essi siano derivati o ottenuti da OGM. La soppressione si applica all’intera partita o all’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’infrazione; per i mangimi, la non conformità si applica come prescritto nelle note del gruppo PZ05. Mancata o parziale La non conformità presuppone applicazione della l’evidenza certa del procedura di mantenimento dell’integrità pulizia, nonché biologica dei prodotti. della sua efficacia, degli impianti e dei La non conformità non si applica locali, destinati alla al caso della mancata pulizia produzione ed alla prevista prima di una produzione conservazione biologica, per un impianto a uso delle materie prime promiscuo, poiché per questo si e dei prodotti applica la PP05 di gravità biologici maggiore. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 NC IRREG. LIEVE RT-16 rev.03 RICHIAMO SI NO SI Uso di alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, PG14.01 materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali, OGM o da essi derivati o ottenuti SI Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e PG15.01 dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici Pag. 34 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria La non conformità è conseguenza del mancato rispetto dell'art.28 comma 4 del Reg CE 834/07. E’ intesa come sospensione del servizio svolto dall'OC all’azienda, causa inadempienza contrattuale. PG16 PG17 Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme Conseguenza della sospensione del servizio è la non emissione della certificazione e/o della liberatoria verso terzi. La non conformità è gestita, a discrezione di ogni OdC, come sospensione a tempo determinato. INFRA. IMPO. SOSPENSIONE SI SI PG16.01 INFRA LIEVE SOPPRESSIONE SI SI Mancata applicazione della PG17.01 procedura di gestione di un prodotto non conforme Quando l’operatore regolarizza la sua posizione la sospensione decade. Se al termine del periodo di sospensione definito, la non conformità non è risolta, la carenza comporta l'esclusione dal sistema di controllo. La non conformità si applica ai casi di mancata predisposizione o inadeguata applicazione della procedura per la gestione del prodotto non conforme Comprende i casi di mancata comunicazione ai clienti e all’OdC. Comprende i casi di gestione non conforme di prodotto evidenziato non conforme dall’operatore REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC RT-16 rev.03 Pag. 35 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i B04 Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture B05 Area della Produzione Vegetale PV01 PV02 PV04 PV05 Presenza contemporanea, in unità produttive biologiche e convenzionali, di varietà parallele non facilmente distinguibili Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, con deroga negata o senza richiesta di deroga. Utilizzo di semente e tuberi-seme di patate convenzionali trattati con prodotti non ammessi. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La non conformità si applica in tutti i casi di colture vegetali, ad esclusione di quelle soggette a “produzione parallela” ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 889/08 La soppressione si intende applicata a tutta la produzione ottenuta dalla coltura in questione. INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SI SI Presenza contemporanea, in unità produttive biologiche e PV01.01 convenzionali, di varietà parallele non facilmente distinguibili La NC non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali. IRRE G. IMPO. DIFFIDA NO SI PV02.01 SI Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non PV04.01 trattata con prodotti non ammessi, con deroga negata o senza richiesta di deroga La non conformità si applica anche al caso dell’utilizzo di piantine orticole, poiché non soggette a deroga. La durata del periodo di sospensione è di 1 mese. La superficie agricola oggetto della NC ripercorre una conversione, la cui durata massima è di 12 mesi, a decorrere, qualora accertabile, dalla data di utilizzo del prodotto non ammesso ovvero, in difetto, dalla data del rilievo della NC stessa. RT-16 rev.03 IRRE G. IMPO DIFFIDA INFRA . IMP SOSPENSIO NE NO SI SI Utilizzo di semente e tuberi-seme di patate convenzionali trattate con PV05.01 prodotti non ammessi. Pag. 36 di 77 B10 B19 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC PV06 Superamento dei limiti consentiti nell’utilizzo del rame per la difesa delle colture PV07 Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita senza prove del loro utilizzo PV08 Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l’uso di un concime, un ammendante o un prodotto fitosanitario, autorizzato in agricoltura biologica PV09 Trattamenti con prodotti non ammessi, ad appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative NC La non conformità si applica ai casi di superamento della IRRE quantità prevista per anno. Nel G. caso di superamento della LIEVE quantità prevista nel quinquennio, si applica la NC PV08.01 IRRE G. IMPO. Per quanto riguarda l’uso di trappole e distributori automatici, la non conformità si applica ai casi in cui non vi sia contaminazione dei prodotti, per fuoriuscita delle sostanze in essi contenute. Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC RICHIAMO DIFFIDA IRRE G. IMPO. DIFFIDA INFRA . IMPO. SOSPENSIO NE NO NO NO RT-16 rev.03 SI Casistica NC della categoria subcodic i SI Superamento dei limiti consentiti PV06.01 nell’utilizzo del rame per la difesa delle colture B11 SI Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda PV07.01 completamente convertita senza prove del loro utilizzo B07 SI Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l’uso di PV08.01 un concime, un ammendante o un prodotto fitosanitario, autorizzato in agricoltura biologica B08 SI Trattamenti con prodotti non ammessi, ad appezzamenti già PV09.01 convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica B12 In caso di evidenza di contaminazione, comprovata da prove analitiche, sarà applicata la corrispondente NC della categoria SP01. La durata del periodo di sospensione è di 6 mesi La non conformità si applica in tutti i casi di trattamenti agli appezzamenti fatti con concimi, ammendanti o fitofarmaci diversi da quelli autorizzati in agricoltura COD NC Pag. 37 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC biologica. La superficie agricola oggetto della NC, ripete il periodo di conversione il quale decorre, qualora accertabile, dalla data di utilizzo del prodotto non ammesso, ovvero in difetto, dalla data del rilievo della NC stessa. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 38 di 77 Casistica NC della categoria subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area della Produzione Zootecnica La non conformità si applica ai casi di produzione animale (ad eccezione di quella da reddito), ad esclusione di quelli soggetti a “produzione parallela” ai sensi dell’art. 40 del reg. CE 889/08. Qualora la carenza, sia rilevata in fase di avvio, comporta l’impossibilità per l’OdC di inserire l’operatore nel proprio sistema di controllo. E’ gestita, a discrezione di ogni OdC, come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. PZ01 Presenza di specie Qualora la non conformità sia in parallelo rilevata a seguito di variazioni a carico dell’organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati dagli OdC. INFRA . IMPO. SOSPENSIO NE SI SI PZ01.01 Presenza di specie in parallelo Quando l’operatore regolarizza la sua posizione la sospensione decade. Se al termine del periodo di sospensione definito, la non conformità non è risolta, la carenza comporta il giudizio di non idoneità dell’operatore, con conseguente non inserimento o esclusione dal sistema di controllo, secondo il caso. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 39 di 77 C07 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT PZ02 Testo Categoria NC Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per le condizioni di stabulazione e le pratiche di allevamento Note operative La non conformità presuppone l’evidenza certa che la carenza riscontrata non abbia compromesso l’integrità biologica dei prodotti. NC IRRE G. IMPO. Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC DIFFIDA Casistica NC della categoria NO PZ02.01 Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro C04 SI PZ02.02 Mancato rispetto della superficie minima per animale C05 SI Carenze a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, PZ02.03 della lettiera di stabulazione, o di altre caratteristiche strutturali SI PZ02.04 Insufficienti condizioni di benessere degli animali C11 SI PZ02.05 Inadeguata stabulazione degli animali C12 SI Mancata attuazione del piano di PZ02.06 adeguamento per strutture non conformi SI PZ02.07 Periodo di finissaggio in stalla non conforme C14 SI PZ02.08 Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche C16 SI Carenze a carico della gestione degli PZ02.09 accessi agli spazi all’aria aperta e della pratica del pascolo. C20 NO SI SI REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 subcodic i COD NC Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei PZ02.10 materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la PZ02.11 produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico Pag. 40 di 77 C06 C13 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC PZ03 Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l’introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici destinati alla riproduzione La non conformità si applica a tutti i casi in cui sia riscontrato il mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa: età o peso degli animali; percentuali o numero di animali introdotti sul totale del patrimonio aziendale. IRRE G. IMPO DIFFIDA NO PZ04 Mancato rispetto dell'età minima di macellazione La non conformità non si applica ai casi di tipi genetici avicoli a lento accrescimento. INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SI PZ05 Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione animale, non autorizzati in agricoltura biologica La soppressione si applica ai prodotti ottenuti durante il periodo nel quale gli animali sono stati alimentati con l’alimento non conforme. INFRA . La non conformità non si applica LIEVE ai casi di alimenti certificati ma risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica NC SP02.01. PZ06 Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La soppressione si applica ai prodotti ottenuti nel periodo durante il quale agli animali sono state applicate le pratiche di profilassi non conformi. Per il caso previsto dalla NC PZ06.03, gli animali dovranno ripercorrere il periodo di conversione il quale decorre, RT-16 rev.03 INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SOPPRESSI ONE SI COD NC Casistica NC della categoria subcodic i SI Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per PZ03.01 l’introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici C08 SI PZ04.01 Mancato rispetto dell'età minima di macellazione C15 SI Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di PZ05.01 fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione animale, non autorizzati in agricoltura biologica. C18 SI Mancato rispetto delle condizioni PZ06.01 poste dalla normativa per i trattamenti veterinari C22 SI Mancato rispetto dei tempi di PZ06.02 sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici C23 SI Pag. 41 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC qualora accertabile, dalla data di fine ciclo curativo, ovvero in difetto, dalla data del rilievo della NC stessa. SI SI La durata del periodo di sospensione è di 2 mesi. PZ07 Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica Per il caso previsto dalla NC PZ07.02, gli animali escono definitivamente dal ciclo produttivo biologico. INFRA . IMPO. SOSPENSIO NE SI SI Per il caso previsto dalla NC PZ07.04 vi è l'obbligo dell'intera sostituzione della cera. PZ08 Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La non conformità si applica ai casi in cui non vi sia l’evidenza che il prodotto sia stato contaminato dalle tecniche o dai prodotti utilizzati. In caso di evidenza di contaminazione, comprovata da prove analitiche, sarà applicata la corrispondente NC della categoria SP01. RT-16 rev.03 SI IRRE G. IMPO. DIFFIDA NO COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre PZ06.03 cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno Impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la PZ07.01 riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la PZ07.02 produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi PZ07.03 chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi SI PZ07.04 Impiego di antibiotici in apicoltura SI Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli PZ08.01 autorizzati in agricoltura biologica ** Pag. 42 di 77 C19 C27 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC PZ09 La non conformità si applica anche ai casi in cui siano stati utilizzati alimenti di origine Mancato rispetto agricola, in conversione o delle condizioni convenzionali, non rispettando le previste dalla prescrizioni previste: specie e normativa per l’uso categorie animali, percentuali, di materie prime durata delle somministrazioni, per mangimi, ecc. additivi, ausiliari di fabbricazione e La non conformità si applica ai altri prodotti per casi in cui la carenza riscontrata l’alimentazione non abbia compromesso la animale, autorizzati certificazione, ovvero che il in agricoltura semplice ripristino della corretta biologica alimentazione, possa garantire che i prodotti ottenuti siano conformi. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative RT-16 rev.03 NC IRRE G. IMPO. Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC DIFFIDA NO SI COD NC Casistica NC della categoria Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l’uso di materie prime per mangimi, PZ09.01 additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione animale, autorizzati in agricoltura biologica Pag. 43 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria La non conformità si applica a tutti i casi in cui l'allevatore non gestisce terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore. Qualora la carenza, sia rilevata in fase di avvio, comporta l’impossibilità per l’OdC di inserire l’operatore nel proprio sistema di controllo. E’ gestita, a discrezione di ogni OdC, come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. PZ10 Pratica della produzione animale “senza terra” Qualora la non conformità sia rilevata a seguito di variazioni a carico dell’organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati dagli OdC. INFRA . IMPO. SOSPENSIO NE SI SI PZ10.01 INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SI SI Introduzione di Galline ovaiole e/o PZ11.01 polli da carne convenzionali senza l'iter di deroga previsto dal MiPAAF Pratica della produzione animale “senza terra” Quando l’operatore regolarizza la sua posizione la sospensione decade. Se al termine del periodo di sospensione definito, la non conformità non è risolta, la carenza comporta il giudizio di non idoneità dell’operatore, con conseguente non inserimento o esclusione dal sistema di controllo, secondo il caso. PZ11 Mancato rispetto delle condizioni previste dalla REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La NC si applica nei casi di introduzione di animali RT-16 rev.03 Pag. 44 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC normativa per l’introduzione di animali non biologici ed età di macellazione REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative convenzionali introdotti a scopi produttivi. RT-16 rev.03 NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria Introduzione di Bovini, Suini e OviPZ11.02 caprini convenzionali destinati alla produzione di carne Pag. 45 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria Area della Produzione da Acquacoltura e Alghe SI SI Mancato rispetto delle prescrizioni PA01.02 strutturali e/o ambientali di allevamento Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla PA01.03 posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale Mancato monitoraggio delle PA01.04 condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque Insufficienti condizioni di PA01.05 benessere degli animali SI Mancato rispetto della protezione PA01.06 dai predatori SI Mancato rispetto dei tempi minimi PA01.07 di fermo degli impianti SI SI SI PA01 Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa a carico delle pratiche di produzione e raccolta, e delle strutture utilizzate La non conformità presuppone l’evidenza certa che la carenza IRREG. riscontrata non abbia IMPO. compromesso l’integrità biologica dei prodotti. DIFFIDA NO SI SI REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Mancato rispetto dei coefficienti di PA01.01 densità Mancata adozione di misure atte PA01.08 alla riduzione dei reflui dell'allevamento Mancato rispetto delle prescrizioni PA01.09 d’uso previste per l’utilizzo dei raggi ultravioletti e dell’ozono SI Mancato rispetto del piano per la PA01.10 gestione sostenibile SI Mancanza di misure idonee a PA01.11 consentire la rigenerazione delle alghe marine SI Densità di coltura, produttività dell’impianto e/o pratiche di PA01.12 raccolta, tali da avere effetti negativi sull’ambiente Pag. 46 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC SI PA02 PA03 PA04 SI Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l’introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi IRREG. IMPO. Mancato rispetto del periodo di conversione Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione, non autorizzati in agricoltura biologica REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 DIFFIDA INFRA. SOPPRESSIONE LIEVE La soppressione si applica ai prodotti ottenuti durante il periodo nel quale gli animali sono stati alimentati con l’alimento non conforme. La non conformità non si applica ai casi di alimenti certificati ma risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica NC SP02.01. INFRA. SOPPRESSIONE LIEVE RT-16 rev.03 NO Casistica NC della categoria Pratiche inadeguate per la PA01.13 rimozione degli organismi incrostanti Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per PA02.01 l’introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi SI Mancato rispetto delle condizioni PA02.02 previste per la raccolta di novellame selvatico SI Mancato rispetto delle percentuali PA02.03 ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici SI Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in PA03.01 regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale SI Mancato rispetto del periodo di PA03.02 conversione previsto per gli impianti SI Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di PA04.01 fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione, non autorizzati in agricoltura biologica SI SI COD NC Pag. 47 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC PA05 Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l’uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione animale, autorizzati in agricoltura biologica Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC La non conformità si applica anche ai casi in cui siano stati utilizzati alimenti di origine d'acquacoltura non biologici, non rispettando le prescrizioni previste. La non conformità si applica ai casi in cui la carenza riscontrata non abbia compromesso la certificazione, ovvero che il semplice ripristino della corretta alimentazione, possa garantire che i prodotti ottenuti siano conformi. IRRE G. IMPO. DIFFIDA NO SI SI SI PA06 Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari La soppressione si applica a tutti gli animali che hanno subito i trattamenti INFRA . LIEVE SI SOPPRESSI ONE SI SI SI REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 COD NC Casistica NC della categoria Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l’uso di materie prime per mangimi, PA05.01 additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l’alimentazione animale, autorizzati in agricoltura biologica. Mancato rispetto delle condizioni PA06.01 poste dalla normativa per i trattamenti veterinari Mancato rispetto dei tempi di PA06.02 sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due PA06.03 cicli di trattamenti con medicinali allopatici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno. Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due PA06.04 trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi. Uso di farmaci non registrati per PA06.05 l'acquacoltura Pag. 48 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC PA07 Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica PA08 PA09 PA10 Note operative Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC La durata del periodo di sospensione è di 2 mesi. Per il caso previsto dalla NC PA07.02, gli animali escono definitivamente dal ciclo produttivo biologico. INFRA . IMPO. SOSPENSIO NE La soppressione si applica alle alghe essiccate con fiamma Pratiche di diretta e/o con corde e attrezzi essiccazione delle trattati con prodotti antivegetativi alghe non conformi e/o detergenti e/o disinfettanti non permessi per tale uso tra quelli presenti nell'allegato VII. La non conformità si applica ai Uso di prodotti, per casi in cui non vi sia l’evidenza la pulizia e la che il prodotto sia stato disinfezione, contaminato dalle tecniche o dai diversi da quelli prodotti utilizzati. In caso di autorizzati in evidenza di contaminazione, agricoltura comprovata da prove analitiche, biologica sarà applicata la corrispondente NC della categoria SP01. RT-16 rev.03 INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE IRRE G. IMPO. DIFFIDA COD NC Casistica NC della categoria SI Adozione di pratiche veterinarie PA07.01 non autorizzate in agricoltura biologica SI PA07.02 SI SI Risciacquo delle alghe con prodotti diversi dall’acqua di mare o dall’acqua potabile REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 NC SI SI Risciacquo delle alghe marine PA08.01 fresche con prodotti diversi dall’acqua di mare Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con PA08.02 prodotti diversi dall’acqua di mare o dall’acqua potabile SI NO Impiego di ormoni e derivati ormonali Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi SI PA09.01 SI Uso di prodotti, per la pulizia e la PA10.01 disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica Pag. 49 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area della Preparazioni Prodotti PP01 PP02 PP03 Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l’uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La soppressione si applica all’intera partita o all’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’infrazione. La non conformità non si applica ai casi di ingredienti certificati ma risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica NC SP02.01. La non conformità si applica ai casi in cui non vi sia l’evidenza che il prodotto sia stato contaminato dalle tecniche o dai prodotti utilizzati; in caso di evidenza di contaminazione, comprovata da prove analitiche, sarà applicata la corrispondente NC della categoria SP01. INFRA . LIEVE IRRE G. IMPO. INFRA . LIEVE RT-16 rev.03 SOPPRESSI ONE DIFFIDA SOPPRESSI ONE SI NO SI SI Impiego di ingredienti, additivi e PP01.01 ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica D04 SI Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che PP02.01 possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità D06 SI Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l’uso PP03.01 di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica Pag. 50 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT PP04 PP05 Testo Categoria NC Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione di mangimi o alimenti biologici. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative NC La soppressione si applica INFRA all’intera partita o all’intero ciclo di . produzione in cui è stata LIEVE riscontrata l’infrazione. L’obbligo è previsto solo quando nell'unità di preparazione sono anche preparati prodotti non biologici. La non conformità presuppone l’evidenza certa del mantenimento dell’integrità biologica dei prodotti. RT-16 rev.03 IRRE G. IMPO. Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC SOPPRESSI ONE DIFFIDA SI NO COD NC Casistica NC della categoria SI Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi PP04.01 biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici SI Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli PP05.01 impianti, prima della produzione di mangimi o alimenti biologici. Pag. 51 di 77 subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area dell’Importazione da paese Extra-UE IE01 IE02 Importazione attuata da operatore non registrato nell’Albo Nazionale degli importatori dei prodotti biologici Immissione in libera pratica nella Unione Europea di prodotti non conformi INFRA . LIEVE La non conformità non si applica ai casi di prodotti risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica NC SP02.01. INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SOPPRESSI ONE SI IE01.01 Importazione da paese terzo in assenza di notifica al ministero SI IE01.02 Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo SI IE02.01 Importazione da paese terzo, non in regime di equivalenza, in assenza dell’autorizzazione ministeriale E03 SI IE02.02 Assenza dell’estratto del certificato di controllo E06 IE02.03 Importazione da un paese terzo in regime di equivalenza, ma al di fuori del campo di applicazione per il quale l’equivalenza è stata riconosciuta IE02.04 Importazione da paese terzo, non in regime di equivalenza, di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d’ispezione SI SI SI SI REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 E04 Pag. 52 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Area delle Specifiche di Prodotto e dei Documenti di Certificazione La non conformità si applica ai casi di prodotti che, sebbene ottenuti da processi certificati, siano risultati positivi ai test analitici per agrofarmaci, zoofarmaci, acaricidi (api), additivi e conservanti, indici igienico-sanitari. Per prodotti si intende: prodotto finito, semilavorati ottenuti dall’operatore o importati, terreno, parti di piante e liquidi fisiologici. Presenza, sui prodotti ottenuti Salvo diverse e più restrittive dall’operatore, di residui di sostanze prescrizioni ministeriali, i limiti di INFRA riferimento per i residui e per la SP01 attive non . presenza di DNA modificato, ammesse e/o LIEVE sono quelli indicati nell’allegato 3 presenza di DNA di RT16 modificato Per le prove eseguite durante le fasi di coltivazione, se non vi è evidenza dell’accidentalità della contaminazione, la superficie oggetto della NC ripercorre il periodo di conversione a decorrere dalla data del rilievo della NC stessa e l'operatore entra nei piani di campionamento dell'anno successivo. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC SOPPRESSI ONE COD NC Casistica NC della categoria SI Presenza sui prodotti ottenuti dall’operatore di residui di sostanze SP01.01 attive non ammesse e/o DNA modificato, in quantità superiore ai limiti di legge SI Presenza non accidentale, sui prodotti ottenuti dall'operatore di residui di sostanze attive non SP01.02 ammesse e/o presenza di DNA modificato, in quantità inferiori ai limiti di legge SI Pag. 53 di 77 subcodic i F03 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT SP02 Testo Categoria NC Presenza, sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzati dall’operatore, di residui e/o presenza di DNA modificato Note operative La non conformità si applica ai casi di mezzi di produzione (ingredienti, materie prime, alimenti, materiale di moltiplicazione vegetativa, ecc.) certificati ma risultati positivi ai test analitici. Tali mezzi di produzione non possono essere utilizzati nel processo produttivo biologico. Qualora già utilizzati, la soppressione si applica ai prodotti ottenuti dai processi produttivi, e per la durata del periodo, nei quali sono stati utilizzati i mezzi di produzione non conformi. NC INFRA. SOPPRESSIONE LIEVE Salvo diverse e più restrittive prescrizioni ministeriali, i limiti critici di riferimento per i residui e per la presenza di DNA modificato, sono quelli indicati nell’allegato 3 di RT16 . Per le prove eseguite durante le fasi di coltivazione, se non vi è evidenza dell’accidentalità della contaminazione, la superficie oggetto della NC ripercorre il periodo di conversione a decorrere dalla data del rilievo della NC stessa. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC RT-16 rev.03 COD NC Casistica NC della categoria SI Presenza sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzati SP02.01 dall’operatore, di residui e/o DNA modificato, superiori ai limiti SI Presenza non accidentale, sui mezzi tecnici e/o materie prime SP02.02 utilizzati dall’operatore, di residui e/o DNA modificato, inferiori ai limiti SI Pag. 54 di 77 subcodic i F04 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT SP03 Testo Categoria NC Presenza, sui prodotti ottenuti dall’operatore, di sostanze non ammesse in quantità superiore ai limiti di legge Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Idem del caso SP01.01, ma con l’aggravante di un risultato positivo con valori e/o per sostanze che collocano i prodotti fuori dalla normativa nazionale di riferimento e che pertanto, causano inadempienza all’art. 1 comma 4 del Reg CE 834/07. In questo caso, la comunicazione di soppressione delle indicazioni contiene anche tale segnalazione. INFRA . LIEVE SOPPRESSI ONE SI SI SP03.01 La superficie oggetto della NC ripercorre il periodo di conversione a decorrere dalla data del rilievo della NC stessa e l'operatore entra nei piani di campionamento dell'anno successivo. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Casistica NC della categoria RT-16 rev.03 Pag. 55 di 77 Presenza, sui prodotti ottenuti dall’operatore, di sostanze non ammesse in quantità superiore ai limiti di legge subcodic i Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC Casistica NC della categoria subcodic i SI Mancata indicazione nei documenti DC01.01 accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto A11 SI Mancanza della dichiarazione di DC01.02 prodotto non proveniente da OGM ove necessario A15 COD NC Area dei Documenti di Certificazione DC01 DC02 Carenze formali a carico della gestione dei documenti di certificazione: errori di compilazione, dati non aggiornati, documenti inviati o richiesti oltre i termini previsti, inadeguata archiviazione I documenti considerati sono: Dichiarazioni di Conformità, documenti accompagnatori, dichiarazione di prodotto non OGM, Certificato di controllo per l’importazione e sue copie ed estratti. RICHIAMO NO SI La non conformità si applica ai casi in cui le carenze riscontrate sulla documentazione dell’operatore, non inficino la certificazione del prodotto. Per quanto riguarda i document non acquisiti dall’operatore, quelli Carenze considerati sono: Certificato di sostanziali a carico Conformità, Certificato di della gestione dei Prodotto, Certificato di documenti di Transazione, Certificato di certificazione: Controllo o Autorizzazione mancata richiesta Ministeriale all’importazione. e acquisizione dei Per quanto riguarda quelli non documenti, forniti dall’operatore ai propri mancata clienti: Dichiarazioni di compilazione, Conformità, documenti mancato invio, accompagnatori, dichiarazione di mancata prodotto non OGM. corrispondenza con il prodotto, uso Per mancata corrispondenza con errato dei il prodotto (sia acquisito che documenti fornito), si intende quella tra il prodotto indicato nei documenti e REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 IRRE G. LIEVE RT-16 rev.03 SI IRRE G. IMPO. DIFFIDA Mancanza evidenza, da parte del primo consegnatario, della DC01.03 compilazione del certificato di controllo Mancata evidenza dell’ archiviazione, da parte DC01.04 dell’importatore, dell’originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso E05 E07 SI Errore nella classificazione del DC02.01 prodotto sui documenti accompagnatori SI DC02.02 Mancata evidenza dell’originale del certificato di controllo. E01 SI Prodotto diverso da quello indicato DC02.03 nel certificato di conformità, senza effetti sulla certificazione F01 SI DC02.04 Utilizzo erroneo delle certificazioni di conformità rilasciate dall’ODC F07 SI DC02.05 Utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità F09 SI Mancato invio all’OdC della copia DC02.06 della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente A12 NO Pag. 56 di 77 F11 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i quello oggetto di verifica. DC03 Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazionei e non coperti da certificazione REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 La non conformità si applica ai casi in cui tali carenze non inficino la certificazione del prodotto. I documenti di certificazione sono: Certificato di Conformità, Certificato di Prodotto, Certificato di Transazione, Certificato di Controllo o Autorizzazione Ministeriale all’importazione. I documenti emessi dall’operatore sono: Dichiarazioni di Conformità. La non conformità si applica ai casi in cui al termine della verifica sulla conformità del prodotto (sia acquisito che fornito), risultato diverso o non indicato sui documenti a disposizione del controllo (caso DC02), questo INFRA risultasse non certificato, né SOPPRESSI . certificabile. ONE LIEVE La soppressione si applica al prodotto risultato non conforme, nonché a tutti quelli eventualmente ottenuti da processi produttivi nei quali questo sia stato utilizzato, o che da questo siano stati comunque contaminati. RT-16 rev.03 SI Uso di certificato di controllo non DC02.07 verificato e non vidimato dall’autorità doganale SI Prodotto diverso da quello indicato DC03.01 nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione SI Non corrispondenza dei prodotti DC03.02 importati con l’autorizzazione alla importazione o E02 SI SI Prodotto diverso da quello indicato nel certificato di conformità con DC03.03 effetti sulla certificazione Pag. 57 di 77 F02 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT DC04 DC05 DC06 Testo Categoria NC Configurazione dell’etichetta diversa dalla versione approvata, senza variazioni sostanziali di contenuto Configurazione dell’etichetta diversa dalla versione approvata, con variazioni sostanziali di contenuto, ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC Note operative Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i La non conformità si applica ai casi in cui le informazioni presenti sulla confezione o sul contenitore utilizzati per commercializzare il prodotto, risultano essere diverse da quelle approvate dall’OdC. Per variazioni non sostanziali si intendono quelle a carico delle informazioni che non riguardano la Dichiarazione di Conformità o altro testo riferito alla normativa sul biologico. IRRE G. LIEVE RICHIAMO NO SI Configurazione dell’etichetta diversa DC04.01 dalla versione approvata, senza variazioni sostanziali di contenuto F05 Configurazione dell’etichetta diversa dalla versione approvata, con variazioni sostanziali di contenuto, ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC F06 La non conformità si applica ai casi in cui tali carenze non inficino la certificazione del prodotto. Idem DC04 ma con variazioni a carico delle informazioni che riguardano la Dichiarazione di Conformità o altro testo riferito alla normativa sul biologico. Alla NC sono assimilati i casi di comunicazione al mercato di informazioni che possono indurre confusione nel consumatore e/o utilizzatore finale. IRRE G. IMPO. DIFFIDA NO SI DC05.01 La non conformità si applica ai casi in cui tali carenze non inficino la certificazione del prodotto. Utilizzo fraudolento delle licenze, dei certificati, dei marchi e delle Dichiarazioni di Conformità REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 NC INFRA . IMPO. RT-16 rev.03 ESCLUSION E SI N.A. Utilizzo fraudolento delle DC06.01 certificazioni di conformità rilasciate dall’ODC F08 Utilizzo fraudolento delle indicazioni di conformità F10 DC06.02 Pag. 58 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti MR01 Mancato rispetto di un richiamo IRRE G. IMPO. DIFFIDA NO MR02 Mancato rispetto di una diffida INFRA . LIEVE SOPPRESSIO NE SI MR03 Mancato rispetto di La durata del periodo di una soppressione sospensione è di 3 mesi. MR04 Mancato rispetto di una sospensione REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 INFRA . IMPO. INFRA . IMPO. SI MR01.0 1 unico caso possibile H01 SI MR02.0 1 unico caso possibile H02 SOSPENSION E SI SI MR03.0 1 unico caso possibile H03 ESCLUSIONE SI N.A. MR04.0 1 unico caso possibile H04 Pag. 59 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC Note operative NC Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC COD NC Casistica NC della categoria subcodic i Area della Reiterazione delle Non conformità Durata del periodo d’applicazione: 24 mesi per le irregolarità e 36 mesi per le infrazioni. Per NC dello stesso tipo si intende quelle identificate dallo stesso COD_NC. Dopo 1 richiamo (alla SECONDA IRREG. RN01 DIFFIDA NO N.A. RN01.01 unico caso possibile I01 NC dello stesso IMPO. tipo) Dopo 2 richiami INFRA. RN02 (alla TERZA NC SOPPRESSIONE N.A. RN02.01 unico caso possibile I02 LIEVE SI dello stesso tipo) RN03 Dopo 3 richiami (alla QUARTA NC dello stesso tipo) RN04 Dopo 4 richiami (alla QUINTA NC dello stesso tipo) RN05 RN06 RN07 RN08 RN09 La durata del periodo di sospensione è di 3 mesi. Dopo 1 diffida (alla SECONDA NC dello stesso tipo) Dopo 2 diffide La durata del periodo di (alla TERZA NC sospensione è di 3 mesi. dello stesso tipo). Dopo 3 diffide (alla QUARTA NC dello stesso tipo) Dopo 1 soppressione (alla La durata del periodo di SECONDA NC sospensione è di 3 mesi. dello stesso tipo) Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stesso tipo) REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 INFRA. IMPO. SOSPENSIONE SI N.A. RN03.01 unico caso possibile I03 INFRA. IMPO. ESCLUSIONE SI N.A. RN04.01 unico caso possibile I04 INFRA. SOPPRESSIONE LIEVE SI N.A. RN05.01 unico caso possibile I05 INFRA. IMPO. SOSPENSIONE SI N.A. RN06.01 unico caso possibile I06 INFRA. IMPO. ESCLUSIONE SI N.A. RN07.01 unico caso possibile I07 INFRA. IMPO. SOSPENSIONE SI N.A. RN08.01 unico caso possibile I08 INFRA. IMPO. ESCLUSIONE SI N.A. RN09.01 unico caso possibile I09 RT-16 rev.03 Pag. 60 di 77 Allegato I – Linea guida alla classificazione delle non conformità e dei provvedimenti COD CAT Testo Categoria NC RN10 Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stesso tipo) REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 Note operative NC INFRA. IMPO. RT-16 rev.03 Segnala Provvedime Recidiv zione tra nto a OdC ESCLUSIONE SI N.A. COD NC Casistica NC della categoria RN10.01 unico caso possibile Pag. 61 di 77 subcodic i I10 Allegato II - Tabella di correlazione tra fattori di rischio e valori di rischio FATTORI DI RISCHIO MINIMI GARANTITI VALORI DI RISCHIO AREA DI VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO PRODUZIONE VEGETALE Indirizzo produttivo Metodi di produzione adottati Superficie aziendale Non conformità rilevate nel triennio precedente OPERATORI AD ALTO RISCHIO OPERATORI A MEDIO RISCHIO OPERATORI A BASSO RISCHIO Colture protette; Vivaisticosementiero; Frutticolo ( ); Mais; Riso; Soia; Colza Ortaggi da pieno campo ( ); Colture officinali; Viticolo ( ); Colture industriali (escluse Mais, Soia e Colza); Colture no food; Olivicolo ( ), Raccolta spontanea Cereali (escluso Mais e Riso: ); Foraggere; Pratipascoli. Aziende che adottano metodi di produzioni miste Superiore a 50 Ha Aziende alle quali sono state rilevate delle infrazioni Operatore licenziatario Operatori licenziatari Operatore non licenziatario VALORI DI RISCHIO AREA DI VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO OPERATORI AD ALTO RISCHIO Indirizzo produttivo Metodi di produzione adottati PRODUZIONE ALGHE MARINE Da 15 a 50 Ha Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità importanti Aziende che adottano esclusivamente il metodo di produzione biologica Inferiore a 15 Ha Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità lievi Numero unità produttive Dimensione prateria Non conformità rilevate nel triennio precedente Aziende che adottano metodi di produzione miste applicate alla stessa specie Aziende con oltre 3 unità produttive Aziende con produzione annua superiore a 20 ton. Aziende alle quali sono state rilevate delle infrazioni OPERATORI A MEDIO RISCHIO OPERATORI A BASSO RISCHIO Alghe coltivate Alghe a raccolta spontanea Aziende che adottano esclusivamente il metodo di produzione biologico Aziende con 1 unità produttiva Aziende con produzione annua inferiore a 5 ton. Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità lievi Aziende che adottano metodi di produzione miste applicate a specie distinte Aziende da 2 a 3 unità produttive Aziende con produzione annua tra 5 e 20 ton. Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità importanti Operatore licenziatario Operatore licenziatario Operatore non licenziatario Legenda: ( ) = valore di rischio declassabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso; ( ) = valore di rischio incrementabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 62 di 77 VALORI DI RISCHIO AREA DI VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO OPERATORI AD ALTO RISCHIO Latte ( ); Uova ( ); Carne ( ); Apicoltura ( ) Aziende che adottano metodi di produzioni miste e/o utilizzo di alimenti a rischio OGM PRODUZIONE ANIMALE Indirizzo produttivo Metodi di produzione adottati Dimensione dell’allevamento (espresso Superiore a 30 UBA in UBA/arnie); o a 500 arnie Aziende alle quali sono state rilevate delle infrazioni Non conformità rilevate nel triennio precedente OPERATORI A BASSO RISCHIO Riproduzione ( ) Aziende che adottano esclusivamente il metodo di produzione biologica e/o non utilizzo di alimenti a rischio OGM Da 18 a 30 UBA o Inferiore a 18 UBA o da 100 a 500 arnie a 100 arnie Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità importanti Operatore licenziatario Operatori licenziatari Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità lievi Operatore non licenziatario VALORI DI RISCHIO AREA DI VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO OPERATORI AD ALTO RISCHIO Aziende che allevano specie differenti Metodi di produzione adottati Numero unità produttive Dimensione dell’allevamento Non conformità rilevate nel triennio precedente Operatori licenziatari OPERATORI A MEDIO RISCHIO Allevamenti da ingrasso Indirizzo produttivo PRODUZIONE ANIMALI D’ACQUACOLTURA OPERATORI A MEDIO RISCHIO Allevamenti di novellame (Riproduzione) Aziende che Aziende che allevano più di 5 allevano da 2 a 5 specie; Policoltura specie Aziende che Aziende che adottano metodi di adottano metodi di produzione miste produzione miste applicate alla stessa applicate a specie specie distinte Aziende con oltre 3 Aziende da 2 a 3 unità produttive unità produttive Aziende con Aziende con produzione annua produzione annua superiore a 20 ton. tra 5 e 20 ton. Aziende alle quali Aziende alle quali sono state rilevate sono state rilevate delle infrazioni delle irregolarità importanti Operatore licenziatario OPERATORI A BASSO RISCHIO Allevamenti di uova (Riproduzione) Aziende che allevano fino a 2 specie Aziende che adottano esclusivamente il metodo di produzione biologico Aziende con 1 unità produttiva Aziende con produzione annua inferiore a 5 ton. Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità lievi Operatore non licenziatario Legenda: ( ) = valore di rischio declassabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso; ( ) = valore di rischio incrementabile in funzione delle specifiche caratteristiche aziendali, da valutare caso per caso. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 63 di 77 VALORI DI RISCHIO AREA DI VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO PREPARAZIONI ALIMENTARI Dimensione dell’impresa: volume d’affari, numero di transazioni ecc. (è a discrezione dell’OdC) Tipologie di prodotti preparati Numero dei prodotti certificati (definizione del numero è a discrezione dell’OdC) Classificazione degli operatori Non conformità rilevate nel triennio precedente REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 OPERATORI AD ALTO RISCHIO OPERATORI A MEDIO RISCHIO OPERATORI A BASSO RISCHIO Elevata Media Bassa Molitura e affini, Conserve vegetali Mangimi, Macellazione derivati da carne conserve animali, Ortofrutta Distribuzione e ristorazione gelaterie surgelati, Stoccaggio e commercio cereali, Latte e derivati ( ) Pastificazione e panificazione Vinificazione, bevande alcoliche e non, Fioccatura e tostatura, Estrazione olio e grassi, Prodotti dolciari, Sementi, Prodotti apistici, Uova e ovoprodotti Prodotti erboristici Produzioni solo bio Non utilizzo materie prime a rischio OGM Utilizzo materie prime a rischio OGM Elevato numero di Limitato numero di categorie di referenze categorie di referenze Importazione. Trasformazione o Trasformazione e Commercializzazione Commercializzazione Aziende alle quali Aziende alle quali sono state rilevate sono state rilevate delle infrazioni delle irregolarità importanti RT-16 rev.03 Produzioni stagionali, monoingrediente Preparazione propri prodotti aziendali Aziende alle quali sono state rilevate delle irregolarità lievi Pag. 64 di 77 Allegato III – Linea guida per la valutazione analitica dei prodotti biologici Premessa Nell’ambito delle attività, che un Organismo di Certificazione deve effettuare ai fini della valutazione di conformità ai requisiti dell’agricoltura biologica, sono previste anche prove analitiche. Queste ultime sono volte a rilevare la presenza o assenza di analiti e relativa quantificazione se del caso. Ogni risultato analitico, che si configuri come una deviazione dall’assenza di residui, deve prevedere obbligatoriamente da parte dell’Organismo di Certificazione, con il coinvolgimento dell’operatore coinvolto, un processo finalizzato alle decisioni da adottare. Tale processo deve prevedere un approfondimento d’indagine finalizzato a determinare se la causa della positività è attribuibile all’uso volontario o alla contaminazione accidentale al fine di individuare ed implementare gli opportuni provvedimenti ed applicare le appropriate Azioni Correttive. Ciò detto, si ritiene opportuno, al fine di meglio oggettivare le risultanze del processo decisionale, definire una soglia numerica che gli OdC possono impiegare al fine di stabilire se la positività è attribuibile all’uso volontario o alla contaminazione accidentale. Pertanto i limiti di seguito elencati, desunti peraltro dalla normativa vigente in ambito nazionale e internazionale le cui parti pertinenti sono riportate, non sono da considerarsi come valori di accettabilità ma come soglia numerica al di sopra della quale non è concedibile la certificazione, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al di sotto della quale, invece, dovrà comunque essere condotta l’indagine per accertare le cause della contaminazione che qualora porti alla conclusione di presenza volontaria, il prodotto oggetto della valutazione sarà da considerarsi come Non Conforme. È infine opportuno sottolineare che il contenuto della presente linea guida è da intendersi unicamente come strumento di compendio per gli operatori e che in caso di necessità i riferimenti da impiegare sono quelli descritti nella normativa applicabile. 1. PRODOTTI FITOSANITARI 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE I limiti di seguito riportati si applicano a: - prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati; - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana; 6 - mangimi , mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi; Nei prodotti fitosanitari sono inclusi i prodotti utilizzati per la difesa in post-raccolta e i prodotti utilizzati per la disinfestazione dei locali di stoccaggio e di lavorazione. 6 Per i mangimi il limite si riferisce ai mangimi definiti dal Reg. CE 223/03 art. 3 comma 2.a, eventuali aliquote ammesse di prodotto convenzionale saranno considerate ai fini della determinazione della quantità massima dei residui applicata allo specifico mangime. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 65 di 77 1.2 LIMITI Denominazione chimica della sostanza Prodotti fitosanitari presenti nell’allegato II del Reg. 889/2008/CE Piperonil Butossido, sinergizzante delle pietrine Prodotti fitosanitari presenti nell’allegato II del Reg. 889/2008/CE da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici Altri prodotti fitosanitari NON presenti nell’allegato II del Reg. 889/2008/CE Quantità di residui Riferimenti [mg/kg] normativi LMR definiti da: Reg. CE 396/2005 DM 27/08/2004 - Reg. CE 396/2005 e s.m.i. - D.M. del 27/08/2004 Nota Mipaf n. 9891120 e s.m.i. del 20/07/1998 - D.M. del 13/01/2011 e s.m.i 7 Reg. CE 396/2005 art. 18 comma 1 0.010 8 DM 27/08/2004 art. 4 comma 7 9 D.M. del 13/01/2011 e 0.010 s.m.i Nel caso di prodotti essiccati, concentrati o diluiti, si applica il criterio disposto all’art. 4, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004. In base a quanto stabilito dal DM 500 del 06-04-1994 e s.m.i: - art. 4 comma 8-ter: gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo: a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale. - art. 4 comma 8-quater: per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso. 7 art. 18, comma 1 del Reg. 396/2005 e s.m.i., che recita: A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all’allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi: ……………………………b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell’allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell’allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d’urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori. 8 art. 4, comma 7 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004, che recita: “Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg. 9 Relativamente ai prodotti fitosanitari non ammessi dall’allegato II del Reg. 889/2008/CE o ammessi ma da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici, per residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite definito dal presente documento, dovrà essere comunque valutata la causa dell’evento da parte dell’Operatore responsabile. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 66 di 77 Allegato IX: tabella 1 Denominazione chimica della sostanza Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop) Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro Esaclorobenzene Nitrofen Ometoato Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos) REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Quantità di residui [mg/kg] Riferimenti normativi 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 D.M. 500 del 06-04-1994 e s.m.i art. 4 comma 8-ter 0.003 Pag. 67 di 77 Allegato IX: tabella 2 Denominazione chimica della sostanza Quantità di residui [mg/kg] Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin 0.003 Endrin 0.003 Riferimenti normativi D.M. 500 del 06-04-1994 e s.m.i art. 4 comma 8-ter Allegato X Denominazione chimica della sostanza Cadusafos Demeton-S-metile/demeton-S-metile- solfone/oxidemetonmetile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-Smetile) Etoprofos Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil) Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea) 1.3 Quantità di residui [mg/kg] 0,006 Riferimenti normativi 0,006 0,008 0,004 D.M. 500 del 06-04-1994 e s.m.i art. 4 comma 8-quater 0,006 FALSI POSITIVI Appurato che alcune matrici nella determinazione di specifici analiti (es. i ditiocarbammati nei capperi, rucola: il fosetil alluminio impiegato come fungicida, anticrittogamico, coadiuvante ) portano ad un numero rilevante di falsi positivi è opportuno che i metodi analitici scelti rispettino i principi della linea guida comunitaria SANCO 12495/2011. Risultati della ricerca su casi di falsi positivi di prodotti fitosanitari su ortofrutticoli: - - - la problematica della falsa positività nell’interpretazione del dato analitico, nella determinazione di ditiocarbammati basata sullo sviluppo di CS2 (solfuro di carbonio), è certamente una questione reale ed importante che si riscontra, sia nella rilevazione gascromatografica che con il metodo spettrofotometrico, relativamente ad alcune specifiche matrici. È appurato ufficialmente che la matrice capperi contiene sostanze naturali che producono, durante la fase analitica di sviluppo del solfuro di carbonio, interferenze positive che sono riportate anche nel Decreto del 28 agosto 2004 che regola i LMR per i prodotti ortofrutticoli. In particolare alla voce Mancozeb, per detta matrice (capperi), è riportata, nel Decreto citato, la seguente nota in corrispondenza del LMR (25 mg/kg): “valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS 2”; altre indagini, riportate nel Rapporto dell'attività del Gruppo di lavoro della Commissione interregionale alimenti e bevande, relativamente a “Punti critici nella determinazione dei ditiocarbammati con il metodo ufficiale e valutazione di metodiche alternative (C. Coppi, B. Bove, L. Merlini e S. Tiraferri)”, svolte su rucola sicuramente non trattata, hanno mostrato valori fino a 9 mg/kg di CS 2; per quanto riguarda la rucola comunque, allo stato attuale, l’interpretazione dei risultati è fortemente influenzata dal fatto che non tutti i campioni danno esito positivo e non sono ancora chiari i fattori che possono influenzare l’esito delle prove (varietà, luogo di coltivazione, serra o pieno campo, epoca di raccolta, modalità di conservazione). In base ad alcune esperienze, altre matrici caratterizzate da comportamenti analoghi, in particolare ai più bassi limiti di determinazione (0,01 mg/kg), sono: cavoli (broccolo, cappuccio, a infiorescenza), basilico, prezzemolo, cipolla, aglio; un altro problema di “falso positivo” che può presentarsi su diverse matrici si riscontra nella determinazione del fosetil alluminio. Tale analisi viene condotta ricercando sia acido etilfosfonico che acido fosforoso. La REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 68 di 77 presenza di quest’ultimo acido può derivare, oltre che da trattamenti con “fosetil alluminio“ anche dall’impiego di trattamenti fogliari a base di fosforo, pertanto per attribuire la positività a residui di Fosetil alluminio, è necessario che risultino presenti sia acido etilfosfonico che acido fosforoso. 2. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE I limiti si applicano a: - prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati; prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana; mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi. ingredienti convenzionali ammessi nella preparazione di derrate alimentari trasformate; aliquota di prodotti convenzionali ammessi nella razione alimentare degli animali; ausiliari di fabbricazione, preparazioni microrganiche ed enzimatiche impiegate nel processo di trasformazione; prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa; animali in produzione biologica. - 2.2 LIMITI 10 Sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento sotto riportata, il limite applicabile ai prodotti biologici è 0.9 % (PCR quantitativa) e negativa per l’analisi qualitativa (PCR a 0.9 %). 2.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. 834/2007/CE Titolo III – Norme di Produzione, Art. 9 Divieto di uso di OGM: Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi (1) geneticamente modificati , o del regolamento (CE) n. 1830/2003. Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti. Reg. 834/2007/CE Titolo VII Art. 41 - Relazione al Consiglio 1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione. 2. La relazione esamina in particolare l’esperienza acquisita dall’applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti: b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico; - - - Reg. 2092/91/CEE, articolo 13: “Disposizioni amministrative e applicazione”; possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14, le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di 10 N.B. per quantità comprese tra il limite di rilevabilità del metodo PCR e 0.9% dovrà essere comunque valutata la causa dell’evento da parte dell’Operatore. Per le sementi e materiale di moltiplicazione si applicano i limiti definiti dalla normativa di settore. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 69 di 77 - - - derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata; Ordinanza del Ministero dell’agricoltura austriaco del 21/12/2001, che stabilisce un limite di 0.1% per i prodotti di agricoltura biologica; Parere CE n° 57/03 del 10/03/2007 - Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione concernente l'applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica (2007/C 57/03): …2.1.4 Insufficienza della soglia dello 0,9 % come tutela per i sistemi agricoli convenzionale e biologico a) Ritiene che la soglia percentuale di commistione dello 0,9 renda caduca la purezza del metodo biologico; b) ritiene, sulla base di tale presupposto, che, se la tolleranza zero risulta inattuabile, la soglia percentuale per il biologico dovrebbe tendere allo zero, riducendo la presenza di OGM al livello tecnicamente inevitabile attraverso l'adozione di misure adeguate per impedire la commistione accidentale; 2.8 Sulla produzione biologica 2.8.1 Constata ma non condivide il fatto che le soglie di presenza accidentale stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti contenenti OGM sono applicabili indistintamente sia ai prodotti agricoli convenzionali che a quelli biologici; 2.8.2 sottolinea che il regolamento relativo al metodo di produzione biologico sottintende il divieto di impiego di OGM in tale produzione e che, pertanto, non possono essere utilizzati nel processo produttivo materiali, incluse le sementi, la cui etichetta indica la presenza di OGM; 2.8.3 aggiunge che la Commissione non fa alcuna menzione della produzione biologica; 2.8.4 fa presente in modo deciso la necessità di applicare per la produzione biologica una soglia quanto più vicina possibile alla tolleranza zero. Parere CE n° 157/30 del 28/06/2005 - Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - (2005/C 157/30); 4.6 Organismi geneticamente modificati 4.6.1 Il Comitato deplora che il piano d'azione, riguardo a questo punto, si soffermi solo sui valori limite e non presenti una strategia globale per garantire la coesistenza quale presupposto per l'agricoltura biologica in Europa. 4.6.2 Il divieto di utilizzare OGM nell'agricoltura biologica assume un significato particolare alla luce dell'attuale discussione sulle norme in materia di coesistenza. Le raccomandazioni formulate al riguardo possono perlopiù essere accolte. Tuttavia, gli oneri che derivano dalla diminuzione dei proventi o dai costi dovuti al rilascio di OGM non devono ricadere sugli altri tipi di agricoltura (convenzionale e biologica) in cui non vengono utilizzati OGM. 4.6.3 Nel caso dell'agricoltura biologica, le soglie generali previste per le sementi devono coincidere con il limite di rilevabilità (azione 12). A parere del Comitato, tale limite deve costituire il valore soglia anche per le sementi convenzionali che non contengono OGM. In caso contrario ci sarebbe da temere un rapido aumento della contaminazione anche dei prodotti biologici con sostanze modificate geneticamente e questo metterebbe in pericolo le basi dell'agricoltura biologica in Europa. A causa dell'estensione delle superfici agricole situate ai confini interni dell'UE e della libera circolazione delle merci, anche in questo settore è necessaria un'armonizzazione. 5. Sintesi 5.5 Riguardo alla questione della coesistenza con gli organismi geneticamente modificati, non vi sono indicazioni su come si possa garantire, in futuro, la produzione biologica in tutta Europa. Per questo motivo, in tutti gli Stati i valori limite per la contaminazione con OGM devono coincidere con il limite di rilevabilità. Parere CE n° 71/04 del 22/03/2005 - Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - (2005/C 71/04); …1.14 condivide il giudizio espresso nella comunicazione, secondo cui i prodotti etichettati come contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) non possono essere etichettati come prodotti biologici e la soglia di tolleranza della presenza occasionale di OGM nei prodotti biologici deve 'essere pari alla soglia di etichettatura nei prodotti comuni. Le soglie di tolleranza per le sementi comuni, che non sono ancora state stabilite, dovrebbero essere definite a un livello tale da poter essere applicabili anche ai prodotti biologici; REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 70 di 77 - - Decreto Ministeriale del 19/01/2005 - Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato: D.1 Identificazione dei rischi potenziali, fonti, percorsi di migrazione, recettori, impatti …E' necessario considerare, inoltre, eventuali effetti negativi sul sistema agricolo e sulle filiere alimentari quali, ad esempio: - abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito all'impatto dell'OGM, non più adatte o economicamente non più convenienti, con particolare riguardo alle varietà locali; - cambiamenti delle tecniche agricole praticate nella zona di emissione dovuti alla necessità di compensare effetti negativi provocati dall' OGM, con peggioramento della sostenibilità ambientale dell'attività agricola e dei costi di produzione; - difficoltà o impossibilità di mantenere nella zona di emissione le produzioni tipiche e biologiche o altre produzioni per le quali vi e' il divieto di impiego di OGM; - cambiamento dei metodi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona di emissione causati da variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente presenti nell'ambiente; - difficoltà o impossibilità di mantenere la produzione di determinati prodotti locali a causa di variazioni chimico-fisiche e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente presenti nell'ambiente; - danni all'immagine dei prodotti locali e/o della zona di emissione e costi da sostenere per difenderla; - cambiamento dei percorsi commerciali per i prodotti provenienti dalla zona di emissione dovuti a impossibilità di accesso alla vendita NON- OGM (grande distribuzione, alimenti per lattanti e bambini) o ad altre tipologie commerciali; - costi aggiuntivi derivanti dalla separazione delle filiere e da controlli e analisi specialistiche necessarie a garantire le filiere NON- OGM difficoltà a mantenere l'allevamento brado e semibrado, in particolare di razze autoctone adattate alle condizioni locali preesistenti; - modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull'attività agrituristica; - modificazione di specie rilevanti per le attività artigianali connesse all'azienda agricola; alterazioni delle biocenosi fluviali e lacuali con impatto negativo sull'acquacoltura; - abbandono e/o marginalizzazione della zona di emissione in seguito alla compromissione di forme di agricoltura praticate nella zona divenute meno redditizie in seguito all'impatto dell' OGM. Raccomandazione CE n° 787 del 04/10/2004 - 2004/787/CE: Raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003. - Regolamento CEE/UE n° 641 del 06/04/2004 - recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole; … Art 19: 1. La soglia dello 0,5 % prevista dall'articolo 47 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applica ai materiali geneticamente modificati inclusi nella lettera a) dell'elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco deve essere altresì indicato l'eventuale abbassamento della soglia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003. - 2. Le soglie previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano a ciascun ingrediente degli alimenti, agli alimenti costituiti da un unico ingrediente, ai mangimi e a ciascun ingrediente dei mangimi. - Reg. CE n. 1829/03 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.09.03 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato su GUCE L 268 del 18.10.03); …Art. 47 - Misure transitorie in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole 1. La presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contenga OGM o sia costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 % non è considerata una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, né dell'articolo 16, paragrafo 2, purché: a) tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile; b) il materiale geneticamente modificato sia stato oggetto di una valutazione favorevole da parte del comitato o dei comitati scientifici competenti o dell'Autorità prima della data di applicazione del presente regolamento; REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 71 di 77 c) la domanda di autorizzazione non sia stata respinta in conformità alla legislazione comunitaria pertinente; d) i metodi di rilevazione siano resi pubblici. 2. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. 3. La soglia di cui al paragrafo 1 può essere abbassata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, in particolare per gli OGM venduti direttamente al consumatore finale. 4. Le norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. 5. Il presente articolo è applicabile per un periodo di 3 anni dalla data di applicazione del presente regolamento - Raccomandazione CE n° 556 del 23/07/2003 - 2003/556/CE: Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; 2.2.3. Indicazione dei valori soglia nell'etichettatura Le strategie nazionali e le migliori pratiche relative alla coesistenza dovranno fare riferimento alle soglie legali per l'etichettatura e alle norme applicabili materia di purezza per i prodotti alimentari, i mangimi e le sementi geneticamente modificati. 1 Attualmente, il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio ( ), quale modificato da ultimo dal regolamento 2 (CE) n. 49/2000 della Commissione ( ), definisce un valore limite per l'etichettatura dell'1 % nel caso dei prodotti alimentari. Future soglie per l'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi sono definite nel regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Si tratta di soglie applicabili indistintamente ai prodotti agricoli convenzionali e biologici. Non esistono invece soglie legali per la presenza accidentale di organismi non transgenici in organismi transgenici. Per le sementi di varietà GM si applicano i requisiti generali in materia di norme di purezza della produzione di sementi, che variano in funzione di ciascuna coltura. 3 Il regolamento relativo al metodo di produzione biologico ( ) contempla il divieto assoluto di impiego di OGM nella produzione biologica. Pertanto, non possono essere utilizzati i materiali, incluse le sementi, la cui etichetta indichi che contengono OGM. Resta il fatto, però, che possono essere utilizzate le partite di sementi che contengono una percentuale di sementi GM inferiore alla soglia in vigore (che non è obbligatorio indicare nell'etichetta come contenenti OGM). Il regolamento sull'agricoltura biologica permette la fissazione di una soglia specifica riguardo alla presenza tecnicamente inevitabile di OGM, ma finora non è stata fissata alcuna soglia: in altre parole, in assenza di una soglia specifica si applicano le soglie generali. - D.Lgs. Governo n° 224 del 08/07/2003 - Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati: Art. 24. - Etichettatura …2. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può essere fissata, in conformità alla normativa comunitaria, una soglia minima al di sotto della quale tali prodotti non devono essere etichettati a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia di sementi. In ogni caso, la prova della non intenzionalità e dell'inevitabilità tecnica di tale presenza deve essere dimostrata dal produttore. - Circolare Mipaf 9 aprile 2003 n° 1 “Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine” che al punto 5.6 (Alimentazione zootecnica "non OGM"), riporta le seguenti definizioni: "OGM FREE" : concetto "assoluto", impostato sulla non contaminazione di territorio-agroecosistema, rapportato a filiera, prodotto, processo e, soprattutto, sementi; “NON OGM”: concetto "relativo", impostato su procedure, particolarmente indicato per filiera, prodotto, processo. Pertanto si definisce "free" (cioe' "libero da", "privo di") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contenga OGM in assoluto. In termini analitici, pertanto, può essere definito "OGM-FREE" un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale, intendendo quest'ultimo come "lo stato dell'arte in tema di tecnologie di rilevazione". Ad oggi tale stato dell'arte, accettato dalla comunità scientifica internazionale, è riferibile a due metodi: 1. PCR (Polymerase Chain Reaction) "qualitative". Il limite inferiore di rilevazione strumentale stimato è lo 0,1% (1 parte su 1.000). Nel caso delle sementi, per quanto riguarda il campionamento dei lotti oggetto di REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 72 di 77 verifica esso viene effettuato conformemente a quanto previsto dai metodi ufficiali di analisi delle sementi (decreto ministeriale 22 dicembre 1999). 2. PCR (Polymerase Chain Reaction) "quantitativa" = analisi effettuata mediante Real-Time PCR, la quale presenta un limite di rilevazione strumentale stimato allo 0,01% (1 parte su 10.000): contaminazioni in percentuali inferiori possono non essere rilevate. Pertanto, per quanto concerne il limite di quantificazione, la maggior parte degli esperti nazionali ed internazionali concorda nel fissare tale limite per la Real-Time PCR allo 0,1% (1 parte su 1.000). Valori analitici compresi tra 0,1% e 0,01% indicano "presenza di OGM, senza possibilità di quantificarla" e l'esito analitico viene espresso con 0,1%. Si può definire invece NON-OGM (cioè "non composto da") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-lavorati che entrano nella filiera non provengono da materiale di propagazione vegetale, e/o da animali, e/o da microrganismi con genetica GM (geneticamente modificata); - Parere CE n° 221/22 del 17/09/2002 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati»;….Il Comitato considera una carenza fondamentale il fatto che l’autorizzazione a coltivare piante geneticamente modificate non preveda una chiara regolamentazione in materia di responsabilità. Si può prevedere fin da adesso che vi saranno ricorsi in giustizia: ad esempio, la trasmissione di polline geneticamente modificato in un terreno coltivato conformemente al regolamento sull’agricoltura biologica farà sì che il produttore interessato non potrà più commercializzare i propri prodotti come «biologici», poiché essi conterranno parti geneticamente modificate (trasportate). Ciò costituirà, evidentemente, un danno economico per il produttore, per il cui risarcimento, in mancanza di una chiara regolamentazione in materia, non potrà essere individuato alcun responsabile. Per il Comitato è inaccettabile che non si sia ancora adottata una normativa chiara in materia di responsabilità. 3. FARMACI VETERINARI 3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE I limiti si applicano a: - prodotti agricoli animali non trasformati; - prodotti animali trasformati destinati all’alimentazione umana; - mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi. 3.2 LIMITI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il metodo di produzione di agricoltura biologica non ammette la somministrazione preventiva e/o sistematica di 11 farmaci veterinari, pertanto i prodotti animali ottenuti con tale metodo dovranno risultare esenti da residui dei farmaci veterinari non ammessi e rispettare i limiti massimi dei residui definiti dal Regolamento (CEE) n. 2377/90 per i medicinali veterinari ammessi. 4. LIMITI DI ACARICIDI E ANTIBIOTICI IN APICOLTURA 4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE I limiti si applicano ai prodotti dell’alveare: miele, cera, propoli e pappa reale. 11 Residui inferiori al limite di rilevabilità del metodo analitico; REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 73 di 77 4.2 LIMITI L’uso degli antibiotici in apicoltura non è consentito, pertanto gli stessi devono risultare non rilevabili prodotti dell’alveare. 12 nei Il metodo di produzione di apicoltura biologica, non prevede l’utilizzo di acaricidi; tuttavia, data l’elevata persistenza degli acaricidi nella cera, occorre definire una quantità massima di residui. La persistenza degli acaricidi nella cera è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro coordinato dall’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, che ha portato alla definizione dei limiti temporanei riportati in tabella. PRODOTTI Miele, Propoli e Pappa reale Cera 13 Quantità di Residui di acaricidi [mg/kg] 0,010 14 Somma dei residui totali dei 5 principi attivi (coumaphos, fluvalinate, Clorfenvinphos, cimiazolo, amitraz): 0,30, con le seguenti limitazioni: Coumaphos: 0,20 Fluvalinate: 0,10 Clorfenvinphos 0,010 5. ADDITIVI 5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE I limiti si applicano a: - prodotti animali e vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana; - mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi. 5.1.1 PRODOTTI ANIMALI E VEGETALI TRASFORMATI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA Relativamente agli additivi presenti nell’allegato VIII del Reg. 889/08/CE, le quantità massime dei residui ammesse devono risultare entro i limiti di legge previsti per i prodotti convenzionali (DL 209/96), fatta eccezione per Solfiti, Nitriti e Nitrati ai quali si applicano i limiti definiti dalle tabelle sottostanti. Gli additivi NON presenti nell’allegato VIII del Reg. 889/08/CE non devono essere impiegati. NITRITI E NITRATI Quantità di Residui (mg/kg) Additivi Prodotti Prodotti a base di carne (in lavorazione) Prodotti a base di carne (prodotti finiti) Altri prodotti trasformati E 250 Nitrito di Na E 252 Nitrato di K Altri nitrati e nitriti 80 80 Non ammessi 50 50 Non ammessi Non ammessi Non ammessi Non ammessi 12 Residui inferiori al limite di rilevabilità del metodo analitico. 13 Tutta la cera (da nido e da melario) deve risultare conforme ai limiti critici su definiti. Rif. normativo Reg. 889/08/CE All. VIII Reg. 889/08/CE All. VIII Reg. 889/08/CE All. VIII 14 Considerato che sempre più si utilizza cera proveniente da paesi terzi (Sudafrica e Australia) è necessario ampliare la ricerca con altri principi attivi utilizzati in tali paesi. REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 74 di 77 SOLFITI Quantità di Residui (mg/kg o mg/l di SO2 totale) Additivi 15 E 220 Anidride solforosa E 224 Metabisolfito di K Altri solfiti Rif. normativo 50 50 Non ammessi in tutte le fasi del processo Reg. 889/08/CE All. VIII 100 100 Non ammessi in tutte le fasi del processo Reg. 889/08/CE All. VIII Mosto, vino e aceto di vino con 16 destinazione enologica inferiori al limite di legge dei prodotti convenzionali inferiori al limite di legge dei prodotti convenzionali inferiori al limite di legge dei prodotti convenzionali DL 209/96 Altri prodotti trasformati, compreso mosto d’uva, succo d’uva e aceto di vino con destinazione diversa da quella enologica Non ammessi in tutte le fasi del processo Non ammessi in tutte le fasi del processo Non ammessi in tutte le fasi del processo Reg. 889/08/CE All. VIII Prodotti Vini di frutta (diversi dall’uva) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele Sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zucchero o di succo concentrato dopo la fermentazione 5.1.2 MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI E LE MATERIE PRIME PER MANGIMI La tecnica di preparazione di mangimi secondo il metodo di agricoltura biologica, prevede l’uso esclusivo di additivi definiti nell’allegato VI del Reg. 889/08/ CE, di cui è ammessa la presenza nei limiti di legge (Reg. CE n. 1831/03), mentre, altri additivi non devono essere impiegati. 6. RADIAZIONI IONIZZANTI Campo di applicazione Tutti i prodotti di cui all’ art. 1 del Reg. 834/07/CE Quantità 17 kGy Riferimenti Normativi ASSENTI Il metodo di agricoltura biologica prevede il divieto per i trattamenti con radiazioni ionizzanti Reg. 834/07/CE art. 10. La norma di riferimento, per i prodotti convenzionali, è il D.Lgs. Governo n° 94 del 30/01/2001 Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 15 L’anidride solforosa totale ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente. (DL 209/96) 16 L’allegato VIII del Reg. 889/08/CE non si applica ai vini 17 kGy = kilogray o kGray è l'unità di misura dell'energia assorbita REGOLAMENTI TECNICI Data: 2013-07-09 RT-16 rev.03 Pag. 75 di 77