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TRIBUNALE DI AREZZO SEZ. FALLIMENTARE PROGETTO STATO PASSIVO PARZIALE -‐ UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014 CIET IMPIANTI S.P.A. C.F. 01886970514 -‐ Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013 Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi-‐ Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli Importo crediti richiesti Causale TIPO ARTIGIANI nr. Progressivo presentazione domande 136 Creditori BORGATTA MASSIMO ora 15.01 data invio domanda di ammissione 29/11/13 PEC Totale [email protected] Ch € 144.034,66 Priv. € 144.034,66 Prd Importo crediti di Lavoro Ammessi-‐ Privilegio ex art. Causale Importi da differenze ammettere in retributive, ultime tre prededuzione TFR mensilità mensilità impagate, preavviso Importi da ammettere in privilegio Importi da ammettere in chirografo Importi da ammettere in privilegio Norma che prevede il privilegio Importi da ammettere in via ipotecaria Beni mobili Graduazione Dati catastali degli Importi da gravati da privilegio immobili interessati ammettere in privilegio (numero di da privilegio speciale (tipo di via ipotecaria privilegio) immobiliare o ipoteca bene o fattura) Motivazioni e conclusioni del Commissario € 119.340,62 Credito derivante da fatture emesse per l’esecuzione, in virtù di contratto di subappalto, dei lavori di manutenzione ed installazione di impianto. Richiede l’applicazione del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 5 c.c. La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l’applicabilità del privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell’impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d’opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20116) Da ultimo anche Cass. Civile, 26 settembre 2014, n. 20390, a mente della quale "Il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. (nella specie, sul credito del corrispettivo per l'esecuzione di opere idrauliche e termiche presso due cantieri di una società poi fallita) non è applicabile allorché tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto d'opera, che è incompatibile con la qualifica artigiana del creditore". Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità del c.d. “privilegio artigiano” alle fatture emesse da Borgatta quali compensi per appalto d’opera. Si esclude, quindi, l’applicazione di detto privilegio. Il curatore, altresì, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall’art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l’ammissione in via chirografaria della somma di Euro 119.340,62. Si escludono altresì gli interessi richiesti in quanto non sono calcolati né è indicato il periodo di calcolo. € 8.305,69 Credito derivante da fatture emesse per forniture e provato sulla base delle fatture, dell'estratto autentico delle scritture contabili e del dettaglio dei lavori. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall’art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della CIET risulta parte il credito portato dalle fatture, si propone l’ammissione in via chirografaria della somma richiesta. Si propone l’esclusione degli interessi in quanto non calcolati. Si propone l’esclusione del privilegio richiesto ex art. 2751 bis, comma 5. In merito all’applicabilità del privilegio artigiano, fermo restando quanto già ribadito nel precedente progetto di stato passivo (che si intende qui integralmente trascritto) deve essere precisato che la nuova formulazione della norma sopra indicata non consente l'ammissione con detto privilegio di tutti i crediti vantati dalla cooperativa ma esclusivamente di quelli relativi ai corrispettivi per servizi prestati e per la vendita di manufatti, dovendosi escludere, come confermato dalla Cass. Civile con sentenza n. 3592/1995 i corrispettivi dovuti, così come nel caso di specie, per il noleggio di attrezzatura da cantiere. € 556.840,70 ARTIGIANI 171 Scaf Scrl 17.25 10/12/13 [email protected] € 8.305,69 € 8.305,69 ARTIGIANI 589 MC STUDIO CALAMAI 22.23 26/12/13 [email protected] € 12.904,02 € 12.904,02 Il ricorrente presenta una domanda di insinuazione del tutto priva dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, n. 3 l. fall. La domanda è inammissibile Credito fondato su fatture. Il ricorrente richiede l'applicazione del privilegio artigiano. È la stessa sottoposizione della società alla procedura concorsuale fallimentare a denotare la sussistenza di attività commerciale dell’impresa e la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. La ricorrente dichiarava nel 2010 un volume d’affari superiore a 1 milione e di Euro ben 18 dipendenti. Né tantomeno può pensarsi che l’avvenuta ammissione del credito vantato dalla ricorrente alla procedura concordataria innanzi al Tribunale di Roma valga quale riconoscimento del debito, avendo, come noto, esclusivamente valenza endoconcorsuale. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 22430/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall’art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo, che dalla contabilità di Ciet risulta il credito di Euro 556.840,70, si propone l'ammissione in via chirografaria di detto importo, Si propone l'esclusione degli interessi richiesti ex d.lgs. 231/02 in quanto non applicabili al caso di specie giusto il disposto di cui all'art. 1, comma2, lett. a) d.lgs. 231/02. ARTIGIANI 700 Fallimento Eurotel Snc di Canzonetta Enzo & C 17.57 30/12/13 [email protected] € 706.187,67 € 706.187,67 ARTIGIANI 710 NRG DI CAVALLINI GUSTAVO 19.12 30/12/13 [email protected] € 24.237,60 € 24.237,60 ARTIGIANI 1160 Fallimento P.L. SNC di Mica Liviu & C. 11.01 04/01/14 [email protected] FORNITORE ARTIGIANI 1244 1264 Leasys Spa Baronti Michela ditta individuale 11.57 17.04 02/01/14 03/01/14 [email protected] [email protected] € 108.853,57 € 3.310,38 € 105.543,19 € 8.090,78 € 8.090,78 € 95.259,00 € 13.362,17 2751 bis n. 5 Stante l'esame di quanto depositato dal ricorrente in sede di osservazioni, il commissario propone l’ammissione al passivo con il privilegio richiesto della sola somma risultante dalla contabilità della CIET, pari ad Euro 13.362,17, non essendo stata prodotta documentazione avente data certa probante l’ammontare del credito richiesto € 77.963,77 Credito fondato su decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva ex art. 642 c.p.c. e att di precetto. Stante l'assenza della frmula ex art. 647 c.p.c. si propone l'esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e spese come liquidati nel decreto ingiuntivo. Si propone quindi l'ammissione della sola somma vantata a titolo di sorte capitale, pari ad Euro 77.963,77, ma in cia chirografaria.. Il ricorrente richiede, difatti, l'applicazione del privilegio artigiano. Tuttavia la stessa sottoposizione della società alla procedura concorsuale fallimentare a denotare la sussistenza di attività commerciale dell’impresa e la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. € 6.696,51 Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di leasing . Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall’art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l’ammissione in via chirografaria di quanto risultante dalla contabilità di CIET, pari ad Euro 6.696,51. Si propone l'esclusione degli interessi richiesti in quato il d.lgs. 231/02 non è applicabile alle procedure concorsuali. € 95.259,00 € 41.652,73 Pagina 1 di 1 art. 2751 c.c., n. 5 Il Commissario propone l’ammissione al passivo della sola somma di Euro 41.562,73 in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria, si precisa difatti che, già in sede di progetto, il commissario ha precisato che “ Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall’art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori”. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta solamente parte del credito portato dalle fatture, si propone l’ammissione in via privilegiata della sola somma di Euro 41.562,73. Provvedimento del Giudice Delegato