Riunione del 4.2.10 Tavolo di lavoro Notai
Transcript
Riunione del 4.2.10 Tavolo di lavoro Notai
Direzione Regionale della Toscana ______________ Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Firenze, 4 febbraio 2010 “Tavolo di lavoro” tra la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana ed il Consiglio Notarile di Firenze. Riunione del 4 febbraio 2010 Alla ripresa dei lavori, i rappresentanti del Consiglio notarile riferiscono che, prima della fine dell’anno, si è tenuta a Roma una riunione tra alcuni membri della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato ed alcuni rappresentanti della Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso per la trattazione a livello nazionale delle problematiche inerenti l’uniformità di applicazione dei criteri di tassazione degli atti. Nel corso di tale riunione è emersa una proficua e reciproca disponibilità al dialogo, che promette di portare a soluzioni concrete e condivise nel corso dei prossimi incontri nazionali. I notai presenti espongono, quindi, alcune questioni emerse nel corso degli ultimi mesi, alcune delle quali oggetto anche della citata riunione, ed inerenti: l’applicabilità di una o più imposte fisse di registro quante sono le rinunce o le accettazioni d’eredità contenute in uno stesso atto; l’applicabilità di una o più imposte fisse di registro quanti sono i procuratori in una procura (problematica particolarmente sentita per le procure rilasciate dalle banche), ipotesi per la quale vengono riferiti casi di disomogeneità di comportamento tra Uffici della regione; l’applicabilità dell’agevolazione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 (esenzione da imposta per gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e divorzio) anche agli atti di trasferimento di beni ai figli da parte dei genitori in occasione del procedimento giudiziale di separazione o divorzio. E’ emersa, altresì, incertezza sulla tassazione degli atti di trasferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto ad acquirenti distinti, in presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto di immobile “prima casa”. In particolare viene riferito che un Ufficio della regione applica una doppia imposta fissa ipocatastale, sulla cessione rispettivamente della nuda proprietà e del diritto di usufrutto. La questione relativa alla tassazione di atti contenenti più cessioni di quote sociali, già discussa alle precedenti riunioni del Tavolo di lavoro, è stata ritenuta - da parte dei rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate presenti alla riunione tenutasi a Roma - ormai risolta dalla recente risoluzione n. 225 del 5 giugno 2008. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha ritenuto che più cessioni di quote contenute nel medesimo atto conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto rappresentano distinte disposizioni negoziali, non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21, c. 1 del DPR 131/86 e 11 della Tariffa Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi - Via della Fortezza 8 – 50129 Firenze Tel. 055.4978242 - Fax 055.471553- e-mail: [email protected] 1 parte I allegata al TUR, saranno applicabili tante imposte fisse di registro quante sono le cessioni contenute nell’atto. Conclusa l’esposizione degli argomenti trattati durante la riunione a livello nazionale, i Notai presenti rappresentano alcuni casi di disomogeneità nella tassazione di atti da parte degli Uffici a livello regionale. Gli stessi espongono i propri dubbi sulla applicazione delle cd “doppie fisse”: alcuni Uffici, ad esempio, a fronte di un atto di compravendita di “prima casa”, assoggettato ad Iva, unitamente ad un garage e ad un posto auto pertinenziali (ovvero a due pertinenze della stessa categoria) applicano un’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale sulla cessione agevolata del fabbricato e di una pertinenza, ed un’altra imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale sulla seconda pertinenza la cui cessione non può essere agevolata. Il Notaio Palazzo richiama, quindi, in termini problematici il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione in materia di agevolazione “prima casa” espresso con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010 e con la sentenza n. 5493 del 6 marzo 2009. Secondo tale indirizzo il presupposto della non possidenza di altra casa d’abitazione nel territorio del Comune ove è sito l’immobile acquistato, si riferisce ad una non disponibilità di alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia. Tutti i membri del Tavolo concordano nel ritenere che tale interpretazione non sia del tutto in linea con il testo dell’art. 1, Nota II bis, c. 1, lett. b) della Tariffa Parte I del DPR 131/86, il quale, superando la previgente disciplina (DL 16/93, conv. in L. 75/93; DL 155/93 conv. con modifiche nella L. 243/93), prescinde attualmente dal requisito dell’“idoneità” dell’abitazione. L’allarme deriva dal fatto che tale nuovo orientamento della Cassazione rischia di aprire le porte ad acquisti agevolati di una pluralità di “prime case”, in netto contrasto con quella che è stata fino ad oggi l’applicazione uniforme, allo stesso tempo letterale e sistematica, della disciplina agevolativa. Il Dr. Librandi evidenzia, inoltre, il contrasto tra tale apertura della Cassazione e l’indirizzo restrittivo della stessa nell’interpretare il concetto di “forza maggiore” quale impedimento a trasferire la residenza nell’immobile riacquistato entro un anno dalla rivendita infraquinquennale della “prima casa” per non incorrere nella decadenza dai benefici. Il Notaio Russo espone, quindi, in proposito, la contraddizione in cui entra la disciplina sull’agevolazione “prima casa” quando per evitare la decadenza dall’agevolazione richiede, all’art. 1, Nota II bis, c. 4, ultimo periodo della Tariffa Parte I del TUR, che l’immobile riacquistato entro un anno dalla rivendita infraquinquennale della “prima casa” sia adibito ad abitazione principale, ma non lo richiede altresì al fine di riconoscere il relativo credito d’imposta. Lo stesso Notaio ritiene che ciò sia frutto di un mancato coordinamento tra le norme Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi - Via della Fortezza 8 – 50129 Firenze Tel. 055.4978242 - Fax 055.471553- e-mail: [email protected] 2 modificate ed integrate nel tempo, e che la normativa sul credito d’imposta, in quanto successiva, abrogherebbe tacitamente e parzialmente il citato comma 4 nella parte in cui richiede, a pena di decadenza, il trasferimento dell’abitazione principale nell’immobile riacquistato. Se così non fosse, infatti, si dovrebbe sostenere paradossalmente che è consentito acquistare in modo agevolato la nuda proprietà, ma non anche evitare la decadenza dall’agevolazione per successiva rivendita infraquinquennale acquistando la sola nuda proprietà di un altro immobile, non potendo in esso, per definizione, stabilire la propria abitazione principale. Il Dr. Palchetti, d’altronde, sintetizza il quadro che deriva dall’attuale applicazione letterale delle norme: la rivendita infraquinquennale di immobile ed il riacquisto, entro un anno dalla rivendita, di altro immobile senza adibirlo ad abitazione principale (o il riacquisto oltre l’anno dalla rivendita) comporta effettivamente, ai sensi del c. 4 della Nota II bis, decadenza dall’agevolazione “prima casa” sul primo acquisto, ma dà comunque diritto, in costanza di tutti i presupposti di cui al c. 1 della medesima Nota, ad acquistare il nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa” ed ad usufruire del credito d’imposta. La Dr.ssa Muscarà ipotizza che la portata restrittiva della citata Nota II bis, dal significato tuttavia chiaro, abbia finalità antielusive. Il Notaio Russo riferisce di un caso di eterogeneità di comportamento tra alcuni Uffici sulla tassazione degli accordi di reintegra della quota ereditaria di legittima. Richiamato e premesso l’orientamento concorde tra Giurisprudenza e Amministrazione finanziaria sulla possibilità di applicare l’imposta fissa di registro sugli accordi che impediscono la lite mediante l’attribuzione di singoli beni all’erede la cui quota di legittima è stata lesa -purché si tratti di beni appartenenti all’asse ereditario- consta che un Ufficio della regione applichi l’imposta fissa solo se la reintegra avviene mediante la ripartizione delle quote tra tutti gli eredi e non anche tramite assegnazione al legittimario di singoli beni dell’asse. La Dr.ssa Muscarà fa presente che, con la riorganizzazione degli Uffici in corso, il problema sarà risolto dall’unificazione degli Uffici di Firenze sotto l’unica Direzione Provinciale. Il Notaio Ghinassi, quindi, porta all’attenzione del Tavolo un cambiamento di indirizzo intervenuto presso un Ufficio locale della regione il quale, in presenza di atti costitutivi di ipoteca volontaria nella cui premessa si fa riferimento ad un precedente debito, applica, oltre all’imposta di registro nella misura dello 0,50% sulla costituzione della garanzia, anche un’autonoma imposta di registro del 3% su quella che ritiene essere una ricognizione di debito. Lo stesso Notaio Ghinassi, quindi, richiamando la risoluzione n. 149 dell’11 aprile 2008, che ha risolto in senso positivo la questione sollevata durante Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi - Via della Fortezza 8 – 50129 Firenze Tel. 055.4978242 - Fax 055.471553- e-mail: [email protected] 3 una delle precedenti riunioni del Tavolo di lavoro relativa all’applicabilità del cd meccanismo del prezzo/valore anche alla compravendita di terreno agricolo pertinenziale al fabbricato tassabile ai sensi dell’art. 1, c. 497 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006), sostiene che sia opportuno chiarire i limiti di estensione dei terreni agricoli pertinenziali e pertanto suscettibili di tale trattamento fiscale. Il Notaio ricorda che, nella fattispecie oggetto della risoluzione, si trattava di un parco di circa due ettari, pertinenza di una villa. Il Notaio Russo ricorda che le pronunce giurisprudenziali sul carattere pertinenziale degli immobili categoria C2 e C6 prescindono dalla metratura degli stessi. La Dr.ssa Muscarà ritiene che la valutazione debba essere fatta sul requisito oggettivo per la sussistenza del carattere pertinenziale del terreno. Secondo il Dr. Librandi un eventuale limite di estensione andrebbe comunque parametrato all’immobile di cui costituisce pertinenza. I Notai chiedono, quindi, l’aggiornamento del documento redatto dalla Direzione Regionale delle Entrate, a cura della Dr.ssa Galeotti, come strumento d’ausilio per gli Uffici nella tassazione degli atti, in particolare nella parte relativa all’agevolazione di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 del DL n. 185/08 che, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, ha previsto l’applicazione dell’imposta catastale in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, in costanza di determinate condizioni. I Notai fanno, da ultimo, presente come siano già state riscontrate alcune anomalie ed incongruenze con le prime applicazioni del nuovo prospetto introdotto dal DM dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, per determinare il valore del diritto di usufrutto. Ciò riguarda in modo specifico la determinazione del diritto di usufrutto a tempo determinato. I presenti concludono la riunione fissando il successivo incontro per il 15 aprile c.a. alle ore 12. La Dr.ssa Muscarà invita i Notai ad anticipare alla Direzione, in tempo utile prima delle riunioni, le questioni che intendono portare all’attenzione del Tavolo di Lavoro. Il Presidente del Consiglio Notarile di Firenze (Notaio Dr. Massimo Palazzo) Il Capo Ufficio Gestione Tributi (Dr.ssa Patrizia Muscarà) Per la pubblicazione sui siti Internet ed Intranet regionali. Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi - Via della Fortezza 8 – 50129 Firenze Tel. 055.4978242 - Fax 055.471553- e-mail: [email protected] 4