Riunione del 4.2.10 Tavolo di lavoro Notai

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Riunione del 4.2.10 Tavolo di lavoro Notai
Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi
Firenze, 4 febbraio 2010
“Tavolo di lavoro” tra la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana ed il
Consiglio Notarile di Firenze. Riunione del 4 febbraio 2010
Alla ripresa dei lavori, i rappresentanti del Consiglio notarile riferiscono
che, prima della fine dell’anno, si è tenuta a Roma una riunione tra alcuni
membri della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato
ed alcuni rappresentanti della Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso per
la trattazione a livello nazionale delle problematiche inerenti l’uniformità di
applicazione dei criteri di tassazione degli atti. Nel corso di tale riunione è
emersa una proficua e reciproca disponibilità al dialogo, che promette di portare
a soluzioni concrete e condivise nel corso dei prossimi incontri nazionali.
I notai presenti espongono, quindi, alcune questioni emerse nel corso degli
ultimi mesi, alcune delle quali oggetto anche della citata riunione, ed inerenti:
l’applicabilità di una o più imposte fisse di registro quante sono le rinunce o le
accettazioni d’eredità contenute in uno stesso atto; l’applicabilità di una o più
imposte fisse di registro quanti sono i procuratori in una procura (problematica
particolarmente sentita per le procure rilasciate dalle banche), ipotesi per la quale
vengono riferiti casi di disomogeneità di comportamento tra Uffici della regione;
l’applicabilità dell’agevolazione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987
(esenzione da imposta per gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
separazione e divorzio) anche agli atti di trasferimento di beni ai figli da parte dei
genitori in occasione del procedimento giudiziale di separazione o divorzio. E’
emersa, altresì, incertezza sulla tassazione degli atti di trasferimento della nuda
proprietà e del diritto di usufrutto ad acquirenti distinti, in presenza dei
presupposti per l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto di immobile
“prima casa”. In particolare viene riferito che un Ufficio della regione applica
una doppia imposta fissa ipocatastale, sulla cessione rispettivamente della nuda
proprietà e del diritto di usufrutto.
La questione relativa alla tassazione di atti contenenti più cessioni di quote
sociali, già discussa alle precedenti riunioni del Tavolo di lavoro, è stata ritenuta
- da parte dei rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate presenti alla riunione
tenutasi a Roma - ormai risolta dalla recente risoluzione n. 225 del 5 giugno
2008. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha ritenuto che più cessioni di
quote contenute nel medesimo atto conservano una propria ed autonoma
rilevanza giuridica in quanto rappresentano distinte disposizioni negoziali, non
necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 21, c. 1 del DPR 131/86 e 11 della Tariffa
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parte I allegata al TUR, saranno applicabili tante imposte fisse di registro quante
sono le cessioni contenute nell’atto.
Conclusa l’esposizione degli argomenti trattati durante la riunione a livello
nazionale, i Notai presenti rappresentano alcuni casi di disomogeneità nella
tassazione di atti da parte degli Uffici a livello regionale.
Gli stessi espongono i propri dubbi sulla applicazione delle cd “doppie
fisse”: alcuni Uffici, ad esempio, a fronte di un atto di compravendita di “prima
casa”, assoggettato ad Iva, unitamente ad un garage e ad un posto auto
pertinenziali (ovvero a due pertinenze della stessa categoria) applicano
un’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale sulla cessione agevolata del
fabbricato e di una pertinenza, ed un’altra imposta fissa di registro, ipotecaria e
catastale sulla seconda pertinenza la cui cessione non può essere agevolata.
Il Notaio Palazzo richiama, quindi, in termini problematici il nuovo
indirizzo della Corte di Cassazione in materia di agevolazione “prima casa”
espresso con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010 e con la sentenza n. 5493 del
6 marzo 2009. Secondo tale indirizzo il presupposto della non possidenza di altra
casa d’abitazione nel territorio del Comune ove è sito l’immobile acquistato, si
riferisce ad una non disponibilità di alloggio concretamente idoneo a sopperire ai
bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia.
Tutti i membri del Tavolo concordano nel ritenere che tale interpretazione
non sia del tutto in linea con il testo dell’art. 1, Nota II bis, c. 1, lett. b) della
Tariffa Parte I del DPR 131/86, il quale, superando la previgente disciplina (DL
16/93, conv. in L. 75/93; DL 155/93 conv. con modifiche nella L. 243/93),
prescinde attualmente dal requisito dell’“idoneità” dell’abitazione.
L’allarme deriva dal fatto che tale nuovo orientamento della Cassazione
rischia di aprire le porte ad acquisti agevolati di una pluralità di “prime case”, in
netto contrasto con quella che è stata fino ad oggi l’applicazione uniforme, allo
stesso tempo letterale e sistematica, della disciplina agevolativa.
Il Dr. Librandi evidenzia, inoltre, il contrasto tra tale apertura della
Cassazione e l’indirizzo restrittivo della stessa nell’interpretare il concetto di
“forza maggiore” quale impedimento a trasferire la residenza nell’immobile
riacquistato entro un anno dalla rivendita infraquinquennale della “prima casa”
per non incorrere nella decadenza dai benefici.
Il Notaio Russo espone, quindi, in proposito, la contraddizione in cui entra
la disciplina sull’agevolazione “prima casa” quando per evitare la decadenza
dall’agevolazione richiede, all’art. 1, Nota II bis, c. 4, ultimo periodo della
Tariffa Parte I del TUR, che l’immobile riacquistato entro un anno dalla rivendita
infraquinquennale della “prima casa” sia adibito ad abitazione principale, ma non
lo richiede altresì al fine di riconoscere il relativo credito d’imposta. Lo stesso
Notaio ritiene che ciò sia frutto di un mancato coordinamento tra le norme
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modificate ed integrate nel tempo, e che la normativa sul credito d’imposta, in
quanto successiva, abrogherebbe tacitamente e parzialmente il citato comma 4
nella parte in cui richiede, a pena di decadenza, il trasferimento dell’abitazione
principale nell’immobile riacquistato. Se così non fosse, infatti, si dovrebbe
sostenere paradossalmente che è consentito acquistare in modo agevolato la nuda
proprietà, ma non anche evitare la decadenza dall’agevolazione per successiva
rivendita infraquinquennale acquistando la sola nuda proprietà di un altro
immobile, non potendo in esso, per definizione, stabilire la propria abitazione
principale.
Il Dr. Palchetti, d’altronde, sintetizza il quadro che deriva dall’attuale
applicazione letterale delle norme: la rivendita infraquinquennale di immobile ed
il riacquisto, entro un anno dalla rivendita, di altro immobile senza adibirlo ad
abitazione principale (o il riacquisto oltre l’anno dalla rivendita) comporta
effettivamente, ai sensi del c. 4 della Nota II bis, decadenza dall’agevolazione
“prima casa” sul primo acquisto, ma dà comunque diritto, in costanza di tutti i
presupposti di cui al c. 1 della medesima Nota, ad acquistare il nuovo immobile
con le agevolazioni “prima casa” ed ad usufruire del credito d’imposta.
La Dr.ssa Muscarà ipotizza che la portata restrittiva della citata Nota II
bis, dal significato tuttavia chiaro, abbia finalità antielusive.
Il Notaio Russo riferisce di un caso di eterogeneità di comportamento tra
alcuni Uffici sulla tassazione degli accordi di reintegra della quota ereditaria di
legittima. Richiamato e premesso l’orientamento concorde tra Giurisprudenza e
Amministrazione finanziaria sulla possibilità di applicare l’imposta fissa di
registro sugli accordi che impediscono la lite mediante l’attribuzione di singoli
beni all’erede la cui quota di legittima è stata lesa -purché si tratti di beni
appartenenti all’asse ereditario- consta che un Ufficio della regione applichi
l’imposta fissa solo se la reintegra avviene mediante la ripartizione delle quote
tra tutti gli eredi e non anche tramite assegnazione al legittimario di singoli beni
dell’asse. La Dr.ssa Muscarà fa presente che, con la riorganizzazione degli Uffici
in corso, il problema sarà risolto dall’unificazione degli Uffici di Firenze sotto
l’unica Direzione Provinciale.
Il Notaio Ghinassi, quindi, porta all’attenzione del Tavolo un
cambiamento di indirizzo intervenuto presso un Ufficio locale della regione il
quale, in presenza di atti costitutivi di ipoteca volontaria nella cui premessa si fa
riferimento ad un precedente debito, applica, oltre all’imposta di registro nella
misura dello 0,50% sulla costituzione della garanzia, anche un’autonoma imposta
di registro del 3% su quella che ritiene essere una ricognizione di debito.
Lo stesso Notaio Ghinassi, quindi, richiamando la risoluzione n. 149
dell’11 aprile 2008, che ha risolto in senso positivo la questione sollevata durante
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una delle precedenti riunioni del Tavolo di lavoro relativa all’applicabilità del cd
meccanismo del prezzo/valore anche alla compravendita di terreno agricolo
pertinenziale al fabbricato tassabile ai sensi dell’art. 1, c. 497 della legge n.
266/05 (Finanziaria 2006), sostiene che sia opportuno chiarire i limiti di
estensione dei terreni agricoli pertinenziali e pertanto suscettibili di tale
trattamento fiscale. Il Notaio ricorda che, nella fattispecie oggetto della
risoluzione, si trattava di un parco di circa due ettari, pertinenza di una villa.
Il Notaio Russo ricorda che le pronunce giurisprudenziali sul carattere
pertinenziale degli immobili categoria C2 e C6 prescindono dalla metratura degli
stessi.
La Dr.ssa Muscarà ritiene che la valutazione debba essere fatta sul
requisito oggettivo per la sussistenza del carattere pertinenziale del terreno.
Secondo il Dr. Librandi un eventuale limite di estensione andrebbe
comunque parametrato all’immobile di cui costituisce pertinenza.
I Notai chiedono, quindi, l’aggiornamento del documento redatto dalla
Direzione Regionale delle Entrate, a cura della Dr.ssa Galeotti, come strumento
d’ausilio per gli Uffici nella tassazione degli atti, in particolare nella parte
relativa all’agevolazione di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 del DL n.
185/08 che, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, ha previsto
l’applicazione dell’imposta catastale in misura fissa per i trasferimenti a titolo
oneroso a favore delle ONLUS, in costanza di determinate condizioni.
I Notai fanno, da ultimo, presente come siano già state riscontrate alcune
anomalie ed incongruenze con le prime applicazioni del nuovo prospetto
introdotto dal DM dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, per
determinare il valore del diritto di usufrutto. Ciò riguarda in modo specifico la
determinazione del diritto di usufrutto a tempo determinato.
I presenti concludono la riunione fissando il successivo incontro per il 15
aprile c.a. alle ore 12. La Dr.ssa Muscarà invita i Notai ad anticipare alla
Direzione, in tempo utile prima delle riunioni, le questioni che intendono portare
all’attenzione del Tavolo di Lavoro.
Il Presidente del Consiglio Notarile
di Firenze
(Notaio Dr. Massimo Palazzo)
Il Capo Ufficio
Gestione Tributi
(Dr.ssa Patrizia Muscarà)
Per la pubblicazione sui siti Internet ed Intranet regionali.
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