modello ex dlgs 231/2001 sgm spa: parte generale

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modello ex dlgs 231/2001 sgm spa: parte generale
S.G.M.
Società Gestione Multipla S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. n. 231 de12001
Consulenti:
Prof. Avv. Salvatore De Vitis
_________________________
Avv. Laura Bruno
__________________________
Avv. Fabrizio Ferilli
__________________________
Il presente Modello organizzativo è di proprietà della «S.G.M. Società Gestione
Multipla S.p.A». E' vietata qualsivoglia riproduzione totale o parziale del Modello
organizzativo senza preventiva autorizzazione scritta della S.G.M S.p.A
1
STRUTTURA
-
PREFAZIONE
-
PARTE GENERALE
-
PARTE SPECIALE "A": CODICE ETICO
-
PARTE
SPECIALE
AMMINISTRAZIONE,
"B":
REATI
DELITTI
CONTRO
LA
INFORMATICI,
PUBBLICA
DELITTI
DI
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE
DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI AMBIENTALI
-
PARTE SPECIALE "C": REATI SOCIETARI (CON ANNESSO
ALLEGATO "1": FAC- SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE)
-
PARTE SPECIALE "D": REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO
2
Modello organizzativo adottato da S.g.m. - Società Gestione Multipla S.p.A.
PARTE GENERALE
INDICE SOMMARIO PARTE GENERALE
TITOLO I .................................................................................................................... 9
Elementi descrittivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. n. 231 del 2001 ................................................................................................. 9
1. Descrizione del quadro normativo. n Decreto legislativo D. 231- 2001. .......... 10
1.1. Natura della responsabilità. .............................................................................. 10
1.2. Fattispecie di reato............................................................................................. 11
1.3. Apparato sanzionatorio..................................................................................... 18
1.4. Delitti tentati. ..................................................................................................... 19
1.5. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui
direzione. ................................................................................................................... 19
1.6. Reati commessi all'estero. ................................................................................. 20
1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito. .................................................... 21
1.8. Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla
responsabilità amministrativa. ................................................................................ 21
1.9. Sindacato di idoneità. ........................................................................................ 23
2. Adozione del Modello da parte di S.g.m. Motivazioni di S.g.m. all'adozione
del Modello. ............................................................................................................... 23
TITOLO II ................................................................................................................ 26
Elementi costitutivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.
Lgs. N. 231 del 2001 .................................................................................................. 26
3
3. Elementi del Modello. ........................................................................................... 27
3.1. Sistema di procedure. ........................................................................................ 28
4. L'Organismo di Vigilanza. ................................................................................... 29
4.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza e dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità .................................... 29
4.2. Nomina e revoca ................................................................................................ 31
4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza ............................................... 32
4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ......................................... 35
4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali ... 38
5. Il sistema disciplinare ........................................................................................... 39
5.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai ...................................... 40
5.2. Misure nei confronti dei dirigenti .................................................................... 44
5.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci ................................ 44
5.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni ............................. 45
6. Principi generali della formazione e comunicazione ......................................... 45
7. Il sistema delle verifiche ....................................................................................... 47
7.1. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità
degli
incarichi
da
parte
del
responsabile
del
piano
anticorruzione ........................................................................................................... 48
TITOLO III ............................................................................................................... 50
Attività e processi aziendali a potenziale "rischio-reato" ..................................... 50
8. Attività e processi aziendali a potenziale "rischio-reato". Mappatura aree a
rischio......................................................................................................................... 51
8.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. . 60
8.4. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili in relazione ai
reati societari. ............................................................................................................ 62
4
8.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili in relazione alla
gestione, selezione e assunzione del personale........................................................ 64
Tabella riassuntiva - Procedure di controllo Area personale ............................... 65
9. Individuazione delle aree a rischio ...................................................................... 66
9. AREA ESERCIZIO.............................................................................................. 66
9.1 I processi a rischio di reato contro la P.A......................................................... 67
9.2 I processi a rischio di reati di falso nummario ................................................. 69
9.3 Flussi informativi dall’Area Esercizio verso l’Organismo di Vigilanza ........ 69
10. AREA DEI PROCESSI TECNICI.................................................................... 70
10.1 Rischi di reato e sistema di controllo nell’Area dei Processi Tecnici ........... 71
10.2 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ........................................ 73
11. AREA DEGLI ACQUISTI E DEGLI INVESTIMENTI................................ 73
11.1 I processi a rischio di reati contro la P.A. ...................................................... 74
11.2 I processi a rischio di altri reati ....................................................................... 77
11.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ........................................ 78
12. AREA DELLE STRATEGIE ............................................................................ 79
12.1 Ideazione e realizzazione di progetti speciali ................................................. 80
12.2 Gestione e negoziazione di operazioni straordinarie ..................................... 81
12.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ........................................ 82
13. AREA AMMINISTRATIVA ............................................................................. 82
13.1 Amministrazione ............................................................................................... 83
13.2 Gestione fiscale .................................................................................................. 85
13.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ........................................ 86
5
Prefazione
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “Decreto”) ha
introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa
delle società. Secondo tale disciplina, le società possono essere ritenute responsabili,
e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati
nell'interesse o a vantaggio della società stessa dai propri amministratori e\o
dipendenti.
Le società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e
controllo idonei a prevenire i reati stessi (di seguito: "Modello" e/o "Modelli"),
modelli i cui principi possono essere altresì rinvenuti nei codici di comportamento
(Linee guida) predisposti dalle associazioni di categoria di riferimento.
Per l'effetto, S.g.m. - Società Gestione Multipla S.p.A (di seguito: "S.G.M." o
“Società”) ha intrapreso un proprio progetto (di seguito: "Progetto") con l'obiettivo di
rilevare, valutare e proporre gli interventi di adeguamento del modello di
organizzazione, gestione e controllo di S.G.M. alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del
2001 e successive modifiche ed integrazioni.
L'attività di analisi dei processi aziendali (Fase I del Progetto) ha consentito
di individuare le aree sensibili ove può essere presente il rischio di commissione dei
reati previsti dal D .Lgs. n. 231 del 2001. Per ciascuna attività sensibile sono state
identificate, oltre al referente del singolo processo aziendale, le modalità operative e
gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti.
Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti di legge è stata
effettuata l'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed
i principi del modello astratto di riferimento definito ai sensi del D .Lgs. n. 231 del
2001.
La definizione e l'adozione del Modello, la cui struttura è di seguito
brevemente
descritta,
rappresenta
l'approdo
delle
attività
di
Progetto.
Successivamente il Modello è stato aggiornato sulla base di una apposita ed
approfondita valutazione delle attività sensibili e delle aree a rischio, nonché alla luce
dell’introduzione nel Decreto di nuove ed ulteriori fattispecie di reato.
Nel Titolo I del Modello si trova la descrizione del quadro normativo vigente.
6
Nel Titolo II si trovano gli elementi costituitivi del Modello:
o
il processo di identificazione delle aree che svolgono attività sensibili ai fini
del D .Lgs. n. 231 del 2001 e di definizione degli standard di controllo
applicati nell' analisi comparativa sopra citata, nonché la individuazione degli
elementi del Modello stesso e la ripartizione di deleghe e responsabilità;
o
l'individuazione, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei
flussi informativi da e verso l'Organismo stesso;
o
l'articolazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
o
la definizione dei principi adottati per la comunicazione al personale e la
formazione mirata relativa al Modello;
o
la previsione di un programma di verifiche periodiche delle attività sensibili e
dei connessi sistemi di controlli, nonché di adeguamento e aggiornamento del
Modello.
Nella Parte Speciale "A" si trova il Codice etico, vale a dire il documento
che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali S.G.M. si ispira
per raggiungere i propri obiettivi, valori cui devono attendere gli amministratori ed i
dipendenti nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, ed a cui i fornitori, i
soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con S.G.M. e la Pubblica
amministrazione dovranno uniformarsi.
Nella Parte Speciale "B" sono descritti i reati in danno della Pubblica
amministrazione, i delitti di criminalità organizzata, il delitto di induzione a non
rendere dichiarazioni, i delitti informatici, i reati di falsità in monete, in carte di
pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenti, reati
ambientali ed i relativi standard di controllo.
Nella Parte Speciale "C" sono riportati i reati societari ed i relativi standard
di controllo, con annesso Allegato "1", contenente un fac–simile di lettera di
attestazione indirizzata all’Organismo di Vigilanza avente ad oggetto la corretta
predisposizione del bilancio.
7
-
Nella Parte Speciale "D" sono riportati i reati in violazione delle norme
relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed i relativi
standard di controllo.
Da ultimo, si rileva che le Parti Speciali e l’Allegato 1 costituiscono parti
integranti e sostanziali del presente Modello.
8
TITOLO I
Elementi descrittivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. n. 231 del 2001
9
1. Descrizione del quadro normativo. n Decreto legislativo D. 231- 2001.
In data 8 giugno 200 l è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in
vigore il 4 luglio successivo (di seguito: "Decreto"), dal titolo "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica ".
Tale Decreto ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300,
affiancando, sulla base dell'esperienza statunitense ed in conformità a quanto
previsto anche in ambito europeo, la responsabilità amministrativa degli enti alla
responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Seppur non sia formalmente modificato il principio di personalità della
responsabilità penale, la disciplina contenuta nel Decreto affianca l'eventuale
risarcimento del danno e l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende
inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt.
196 e 197 codice penale), già previsti nella legislazione precedente, ed innova
l'ordinamento giuridico italiano in quanto gli enti non sono estranei alle eventuali
conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o
nell'interesse degli enti stessi.
1.1. Natura della responsabilità.
La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la "nascita di un tertium
genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel
tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più
ineludibili, della massima garanzia."
In buona sostanza, la responsabilità prevista dal Decreto in esame, che si
aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a
coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati
siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche,
ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza
organizzativa tale da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè
delineato un sistema di responsabilità da colpa organizzativa, che sorge qualora il
fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.
10
1.2. Fattispecie di reato.
Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità
amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore,
in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Decreto, e possono
essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
1)
Reati previsti dall'articolo 24 del Decreto - Indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento
di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico:
l. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
2. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello
Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
3. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, n. 1
c.p.)
4. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
5. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
2)
Reati previsti dall'articolo 24-bis del Decreto - Delitti informatici e
trattamento illecito di dati:

falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater c.p.)

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quiquies c.p.)

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
11

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis
c.p.)

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635quinquies c. p.)

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
3)
Reati previsti dall'articolo 24-ter del Decreto - Delitti di criminalità
organizzata:

associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.) ;

sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 D.P.R. 308/90);

delitti concernenti la fabbricazione di armi, esplosivi ed armi clandestine (art.
407, comma 2, lettera a, c.p.p.)
4)
Reati previsti dall' articolo 25 del Decreto - Concussione e corruzione:

concussione (art. 317 c.p.)

corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
5)
Reati previsti dall'articolo 25 - bis del Decreto - Falsità in monete, in carte
di pubblico credito e in valori di bollo:
12

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate (art. 453 c.p.)

alterazione di monete (art. 454 c.p.)

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.
455 c.p.)

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p.)

6)
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Reati previsti dall'articolo 25 – bis del Decreto – Delitti contro l’industria e
il commercio:

turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.)

illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517 –ter c.p.)

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7)
Reati previsti dall'articolo 25 - ter del Decreto - Reati societari:

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
13

falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.)

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624
c. c.)

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174bis TUF)

impedito controllo (art. 2625 c.c.)

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628 c.c.)

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.
2638 c.c.)

8)
delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Reati previsti dall'articolo 25 - quater del Decreto - Delitti con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater
c.p.)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.
270-quinquies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
14

Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art.
302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante
associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Banda armata, formazione, partecipazione e assistenza ai partecipi di
cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in
essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre
1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione
chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e
intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o
sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al
fine di compiere:
o
un atto che costituisce reato ai sensi di, e come definito in uno dei trattati
elencati nell'allegato; ovvero
o
qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un
civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di
conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o
contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o
un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere
qualcosa.
Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi
siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
Commette altresì un reato chiunque:

prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra

organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra

contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di
persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere
intenzionale e:
15
o
deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale
del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del
reato; o
o
deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo
è di compiere un reato.
9)
Reati previsti dall'articolo 25- quater
- Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
10)
Reati previsti dall'articolo 25 - quinquies del Decreto - Delitti contro la
personalità individuale:

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.
600-quinquies c.p.)

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
11)
Reati previsti dall'articolo 25 - sexies del Decreto - Abusi di mercato:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF)

Manipolazione del mercato (art. 187 -ter del TUF),
12)
Reati previsti dall'articolo 25 - septies del Decreto - Omicidio colposo o
lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13)
Reati previsti dall' articolo 25 - octies del Decreto - Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
16
14)
Reati previsti dall' articolo 25 – decies del Decreto – Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.
377-bis c.p.)
15)

Reati previsti dall' articolo 25 – undecies del Decreto – Reati ambientali:
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.).

scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o
superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art.
137 commi 2, 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di seguito “Codice
Ambiente” o “Cod. Amb.”), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel
suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico
illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o
materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137
comma 13 Cod. Amb.);

gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.),
realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod.
Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e
deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo
periodo, Cod. Amb.);

bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);

falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma
4, Cod. Amb.);

traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma
2 Cod. Amb.);

indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei
rifiuti (art. 260 bis, comma 6, Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di
documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7
secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
17

violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle
disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod.
Amb.)

reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via
di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili
che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1,
comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della
Legge 150/1992);

violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione,
esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3
comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”);

inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e
comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).
E' compito del Consiglio di Amministrazione di S.G.M. di integrare il presente
Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali
ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del
verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:
 inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati,
nell'ambito di applicazione del Decreto;
 svolgimento da parte di S.G.M. di una nuova attività, dalla quale dovesse
innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati previsti dal
Decreto.
1.3. Apparato sanzionatorio.
Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, sono le seguenti:
 sanzioni pecuniarie;
 confisca del prezzo o del profitto del reato;
 sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:

interdizione dall' esercizio dell' attività;
18

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell' illecito;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché
revoca di quelli eventualmente già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano
comminate sanzioni interdittive.
Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e
l'attività dell' ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.
Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'
irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi
e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.
1.4. Delitti tentati.
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel
Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni
interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa
l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).
L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell' interruzione di
ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo
nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo",
previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.
1.5. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui
direzione.
Secondo il Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio da:
 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell' ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale);
19
 persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente
(considerate anch'esse soggetti in posizione apicale)
 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati
nei due punti precedenti (soggetti subordinati).
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del
Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
1.6. Reati commessi all'estero.
Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia
in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero. La
Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di
sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di
evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del
Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell' ente per reati commessi all' estero
sono:
(i)
il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente
legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
(ii)
l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato
italiano;
(iii)
l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,
8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona
fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede
contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente
stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni
degli articoli da 24 a 25 - quinquies del Decreto, sicché - anche in
ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte
della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà
rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista
da una disposizione legislativa ad hoc.
20
(iv)
se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice
penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato
del luogo in cui è stato commesso il fatto.
1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito.
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene
accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del
Decreto prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia
processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei
confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale
instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della
responsabilità dell'ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato
dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente
per l'illecito amministrativo.
L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,
salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal
difensore (art. 39, commi 1 e 4, del Decreto).
1.8. Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla
responsabilità amministrativa.
Aspetto fondamentale del Decreto è la espressa previsione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un
soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1,
del Decreto):
a) il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
21
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di
vigilanza.
Al riguardo, la Relazione illustrativa del Decreto sottolinea che "si parte dalla
presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice,
il requisito soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la C.d. "colpa organizzativa"
dell' ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la
politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua
estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti
tra loro concorrenti."
Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all' altrui direzione, la società non
risponde se (art. 7, comma 1, del Decreto):
a) alla commissione del reato non ha contribuito (“non è stata resa possibile”)
l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
b) in ogni caso l'inosservanza è esclusa se la società, prima della commissione
del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello
verificatosi.
Il Decreto delinea, inoltre, il contenuto dei modelli di organizzazione e di
gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all' estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, devono:
o individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
o prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
o individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione dei reati;
o prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
22
o introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
Il legislatore ha definito, infine, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli
sopra citati:
(i) la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell' organizzazione e nell'attività;
(ii)
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
1.9. Sindacato di idoneità.
L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale,
avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla
persona fisica imputata) mediante:
o la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della
società;
o il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a
prevenire i reati di cui al Decreto, indipendentemente dalle possibile revisione dei
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, è
condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".
Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio
sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà
aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del
modello adottato.
2. Adozione del Modello da parte di S.g.m. Motivazioni di S.g.m. all'adozione
del Modello.
S.G.M., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di
trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di
procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal
Decreto.
23
Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al
di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non
obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti
di tutti coloro che operano in nome e per conto di S.G.M., affinché seguano,
nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da
prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli
contemplati nel Decreto.
A tale riguardo, S.G.M. sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti
illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali
comportamenti, anche nel caso in cui fossero apparentemente vantaggiosi, sono
comunque contrari ai principi etici cui S.G.M. intende attenersi, nell'espletamento
della propria missione aziendale.
Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di
S.G.M. con delibera del 29 marzo 2010.
Parte integrante del Modello è il Codice etico allegato, adottato dal Consiglio
di Amministrazione di S. G.M. con delibera del 29 marzo 2010 e successivamente
aggiornato col presente lavoro, pur presentando il Modello, per le finalità che esso
intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata
diversa rispetto al Codice etico stesso. Sotto tale profilo, infatti:
il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e
suscettibile di applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere i principi di
deontologia aziendale che S.G.M. riconosce come propri e dei quali si pretende
l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a
vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da S.G.M. incarichi (ad esempio, i
consulenti) o che hanno rapporti con S. G.M. a vario titolo (ad esempio, i fornitori)
il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto,
finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo
commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di S.G.M., possono
comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del
Decreto medesimo.
24
Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del
Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida
elaborate in materia dall’ASSTRA.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di
vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo
aggiornamento, è affidato ad un organismo collegiale di S.G.M. dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo, composto dal Dr. Luigi Puzzovio e dal Dr. Paolo
Gabellone - entrambi rispettivamente nominati in data 15 luglio 2013, per la durata
di 3 (tre) esercizi - che assume quindi il ruolo di Organismo di Vigilanza.
25
TITOLO II
Elementi costitutivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.
Lgs. N. 231 del 2001
26
3. Elementi del Modello.
La definizione e l'adozione del Modello rappresenta il punto di arrivo dell'
attività di risk assessment e di gap analysis condotta sull’attività svolta da S.G.M.
Ed invero, all'esame del sistema di controllo interno delle attività aziendali,
comprensivo degli aspetti organizzativi e gestionali, attinenti le aree sensibili, è
conseguente l'adozione di un Modello idoneo alla prevenzione dei reati di cui al
Decreto.
Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole,
disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla
realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio
delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei
reati previsti dal Decreto. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei
confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui
direzione operanti in S.G.M.
In particolare, il Modello deve:
 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione dei reati;
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello;
 prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione,
nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell' attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare
tempestivamente qualsivoglia situazione di rischio.
27
L'adozione del Modello deve essere corredata da una efficace attuazione dello
stesso e da una procedura che ne garantisca il tempestivo aggiornamento e
adeguamento.
Destinatari del presente Modello (di seguito i "Destinatari") sono tutti coloro che
operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SGM.
Fra i Destinatari del Modello sono da annoverare, altresì, i componenti degli
organi sociali di SGM, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di
Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti SGM, gli agenti, i consulenti esterni e i partner
commerciali quali i distributori, i fornitori o partner in joint venture.
3.1. Sistema di procedure.
Il Modello predisposto da SGM si fonda su di un sistema strutturato di
procedure organizzative operative e di attività di controllo che, nella sostanza:
a) individuano le aree ed i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con
particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del
Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano (Risk
Assessment);
b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni di SGM in relazione ai rischi/reati da
prevenire tramite:

un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee
di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a
disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni
nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto,
nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni
operazione in dette aree;

un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una trasparente
rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione
delle decisioni;

la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e
controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo un'organica
attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle
28
funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa
siano realmente attuati;
c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle
attività potenzialmente a rischio reato;
d) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza
sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello
stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne
la diffusione al personale di SGM ed ai collaboratori esterni e/o soggetti terzi
che hanno rapporti contrattuali con la stessa società.
4. L'Organismo di Vigilanza.
L'articolo 6 del Decreto dispone che il compito di vigilare sul funzionamento,
l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba
essere affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo.
4.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza e dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
Autonomia e indipendenza
L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche: "OdV") risponde, nello
svolgimento delle proprie funzioni, esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto tra
l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.
I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV
non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto
della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una
dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting
direttamente verso il Consiglio di Amministrazione.
Professionalità
L' OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico – professionali
adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite
all'indipendenza, garantiscono l'obbiettività di giudizio.
29
Continuità di azione
L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del
Modello, con i necessari poteri d'indagine, in modo da garantire la continuità
dell'attività di vigilanza.
Onorabilità, assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, conflitti di
interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali
Ai fini del conferimento dell’incarico di componente dell’OdV, si osservano le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito
“Decreto 39/2013”).
Non potranno svolgere l’incarico di componete dell’OdV i soggetti che versino in
situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dal Decreto 39/2013.
Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli
incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a
coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2,
lett. g, Decreto 39/2013);
Per incompatibilità si intende la fattispecie, da cui consegue l'obbligo per il soggetto
cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo
politico (art. 1, comma 2, lett. h, Decreto 39/2013).
Le disposizioni Decreto 39/2013 - recanti norme di attuazione degli articoli 54 e 97
della Costituzione - prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in
30
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso SGM., quale ente
privato in controllo pubblico.
In materia di risoluzione dei conflitti di interessi troveranno applicazione le
disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Fermo restando quanto previsto nel Decreto 39/2013, costituiscono altresì causa di
ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella
carica:
- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati
di cui al Decreto 231/2001 e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di
mercato di cui al TUF;
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
All'atto del conferimento dell'incarico il componente dell’OdV presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste dal Decreto
39/2013, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Nel corso dell'incarico ciascun componente dell’OdV presenta annualmente una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al
Decreto 39/2013.
Le dichiarazioni sopra indicate vengono pubblicate nel sito di S.G.M.
4.2. Nomina e revoca
SGM ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di
Organismo di Vigilanza, abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta
andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di
Amministrazione. Per l'effetto, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto
conto del proprio assetto organizzativo, SGM ha individuato quale soggetto
maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni sopra descritte, un organo
collegiale composto dal Dr. Luigi Puzzovio e dal Dr. Paolo Gabellone, entrambi
rispettivamente nominati in data 15 luglio 2013, per la durata di 3 (tre) esercizi.
31
Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure soddisfano tutti
i requisiti richiesti dal Decreto e, in particolare:
 devono considerarsi indipendenti;
 sono in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di
interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali;
 assicurano il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione;
 risultano insussistenti cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
Decreto 39/2013, come risultante da dichiarazioni rese dai medesimi;
L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati
alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
La durata dell’incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la
presentazione della relazione annuale, al Consiglio di Amministrazione, relativa al
terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per non più di due volte, per cui una
persona può assumere il ruolo di membro dell' OdV di SGM per non più di nove
esercizi complessivi.
La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza,
infedeltà), anche qualora si verifichino eventi che facciano venire meno, in capo ad
uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità,
assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.
L'OdV, nella sua composizione collegiale, ha disciplinato il proprio
funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività
(convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento,
ripartizione dei compiti, eccetera), approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 28 marzo 2012.
4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:
Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in
relazione alle diverse apologie di reato contemplate dal Decreto
L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitogli dal Modello, anche attraverso
l'emanazione di direttive interne: à tale fine, l'organismo effettua periodicamente
32
verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell' ambito
delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al
rispetto del Modello, e procede al controllo dell' effettiva presenza, della regolare
tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto
nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Ed inoltre,
aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnai azioni, che devono essere
obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.
L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da
SGM, nell' ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da
trasmettersi agli organi societari nell' ambito dell' attività di reportistica periodica.
L' OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte
violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell' OdV da
segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività dì vigilanza svolta dall'OdV stesso.
L'OdV si coordina con le altre" funzioni aziendali, anche attraverso apposite
riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine,
l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull' evoluzione delle attività nelle aree
a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante,
compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate,
da parte dei vertici apicali di SGM, eventuali situazioni dell'attività aziendale che
possano esporre SGM al rischio di reato.
L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i
diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.
L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da
tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in
relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tale fine, l'Organismo di Vigilanza
può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.
Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla
struttura aziendale, di prevenite la commissione dei reati di cui al Decreto
L'OdV esamina e monitora il sistema di identificazione, classificazione e
mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e
33
della Struttura aziendale, al fine di proporre al Consiglio di Amministrazione i
necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai
mutamenti aziendali e normativi intervenuti.
A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito
delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di
esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte
(anche via email) e non anonime.
L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del
Modello, per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle
esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso
contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del
Modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali
L'OdV ha il compito di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento,
con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima,
nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al
fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le
interpretazioni vigenti.
Come conseguenza di tale attività, l'OdV, in collaborazione, ove opportuno,
con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le
opportune modifiche del Modello, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
SGM affinché questi
li
sottopongano
all'approvazione del
Consiglio di
Amministrazione.
Poteri dell'Organismo di Vigilanza
Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:
 gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
 dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è
approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
 si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che
possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
34
 può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'
ottimale svolgimenti dei propri compiti.
Raccolta e conservazione delle informazioni
L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute,
dei report inviati e delle risultanze dell' attività di indagine e di verifica svolta in un
apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con
disposizione interna, i criteri le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad
accedervi.
Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV può richiedere
la collaborazione di tutti i dipendenti e consulenti che a vario titolo interagiscono con
SGM.
A seguito di richiesta di collaborazione effettuata dall’OdV, gli uffici
interessati provvederanno a mettere a disposizione di quest’ultimo uno staff dedicato,
di cui verrà di volta in volta definito il personale da utilizzare, il ruolo e le
responsabilità specifiche dello stesso.
L'OdV si coordina con gli uffici aziendali competenti, per il compimento di
specifiche attività, nei seguenti termini:
 con l’ufficio del personale, per promuovere programmi di formazione dei
dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari;
 con l’ufficio Amministrazione e finanza, per effettuare le verifiche, anche a
campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali;
 con gli altri uffici la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta,
necessaria o utile.
4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, ogni
informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione
del Modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.
Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per
SGM
35
I soggetti tenuti all'osservanza del modello devono informare il proprio
superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe
ingenerare in capo ad SGM una responsabilità amministrativa, in relazione a
violazioni della legge, del codice etico o delle procedure previste dal Modello.
Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette
informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di
provenienza interna di SGM.
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
Il personale con funzione dirigenziale o di quadro aziendale ha il dovere di
segnalare all' OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole
convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e
tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi
della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento
di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti, qualora
tali indagini coinvolgano SGM, o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero
ancora collaboratori terzi, in relazione all' attività prestata per SGM;
 richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti ad SGM,
nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati
previsti dal Decreto;
 relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree
aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali
potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità
rispetto all'osservanza del Modello e, più in generale, delle prescrizioni del
Decreto;
 notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure
irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla
commissione dei reati previsti dal Decreto, o alla violazione delle regole di
comportamento o procedurali del Modello.
Modalità delle segnalazioni
36
Qualora una figura quadro di SGM ritenga opportuno effettuare una
segnalazione, deve informare il suo dirigente di riferimento, il quale provvede ad
inoltrare la segnalazione all'OdV. Nel caso la segnalazione non dia esito, o la figura
quadro si senta a disagio nel rivolgersi al suo dirigente, per la presentazione della
segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.
I soggetti esterni, tenuti all'osservanza del Modello (consulenti, collaboratori)
devono segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista
l'istituzione quale canale informativo dedicato, di un indirizzo di posta elettronica
riservato dell'OdV.
Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è
tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano di tutta
evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
SGM garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SGM o delle persone accusate
erroneamente e/o in mala fede.
Ad ogni buon conto, SGM adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il
segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti,
disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.
Trattamento delle segnalazioni
L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la
fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi
che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate,
delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta
enunciate nel codice etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di
configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Decreto.
In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della
segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.
Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve
fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.
37
Le segnalazioni relative alla violazione del Modello, o comunque conseguenti
a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da SGM, sono
raccolte, a cura dell' Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è
consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.
Qualora l'OdV dovesse accertare la commissione di violazioni, tale
organismo si impegna ad individuare i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle
procedure di contestazione delle violazioni del Modello, e di irrogazione delle misure
disciplinari, previste dal sistema disciplinare. A tale fine, poiché l'OdV non è
provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con la Direzione del
personale.
La Direzione del personale è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del
numero di procedimenti disciplinari aperti a fronte delle segnalazioni di notizie di
violazione delle disposizioni del Modello, delle sanzioni irrogate nonché dei
procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa
motivazione.
Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura
sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dalla Direzione del
personale, e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno
rispetto del codice sulla privacy.
4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali
L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai vertici aziendali, in
merito all'attuazione del Modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e
controllo.
Sono previste le seguenti linee di reporting:
 una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio
di Amministrazione;
 una seconda, su base periodica, tendenzialmente con cadenza annuale, al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: a tali organi l'OdV
trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte
nel corso dell' anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché
38
l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione
deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.
E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:
 dare tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale delle violazioni
accertate e delle criticità rilevate;
 informare prontamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori, della
notizia di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori: in tale
caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e,
sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni;
 informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci, della
notizia di una violazione commessa da uno o più membri del Collegio
Sindacale: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il
Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di
convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta,
può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei
predetti organi per motivi urgenti.
5. Il sistema disciplinare
L'articolo 6 del Decreto prevede espressamente l'adozione di un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione
delle prescrizioni contenute nel Modello, è quindi una condizione essenziale, per
assicurare l'effettività del Modello stesso.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale
procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono
assunte da SGM in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito
che le violazioni del Modello stesso possano determinare.
Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano in relazione:
39
o all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell' evento;
o al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla
sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
o alle mansioni ed all' inquadramento contrattuale del lavoratore;
o alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la
mancanza;
o alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal
Responsabile dell’ufficio del personale.
5.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai
Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione,
prevenzione e controllo dei reati, lede il rapporto di fiducia instaurato con SGM, in
quanto viola l'articolo 2104, c.c., rubricato "Diligenza del prestatore di lavoro", ove
si sancisce che "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le
disposizioni
per
l'esecuzione
e
per
la
disciplina
del
lavoro
impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende".
I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione. delle singole regole
comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Più specificamente, per i dipendenti, la violazione delle misure indicate nel Modello
231/2001 costituisce un inadempimento contrattuale sanzionabile ai sensi del Regio
Decreto n. 148/1931, artt. 37 e ss.
Per l'effetto, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel
Modello, in ossequio al principio della graduazione delle sanzioni applicabili in
relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare
rispetto alla commissione di eventuali reati, verranno applicate le seguanti sanzioni,
ai sensi dell’art. 37, Regolamento All. A al Regio Decreto 148/1931:
a) la censura;

lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne
del Modello 231/2011 o adozione di una condotta negligente
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
40

tolleranza o mancata segnalazione, da parte dei preposti, di
piccole irregolarità commesse da altri appartenenti al
personale.
b) la multa che può elevarsi fino all’importo di una giornata;



carenze punibili con la censura ma che, per motivazioni
specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore gravità
(violazione ripetuta delle procedure interne previste dal
Modello 231/2001);
omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di
irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al
personale;
ripetuta carente segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti
di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al
personale.
c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 15
giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

mancata osservanza delle procedure interne indicate nel
Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello,
che abbiano comportato un danno all’azienda o l’abbiano
esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da
determinare per essa conseguenze negative;

omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità
commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da
provocare danno all’azienda o da esporla ad una situazione
oggettiva di pericolo o tali da determinare per essa riflessi
negativi.
d) la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della
paga;



falso o reticenza, in caso di inchiesta su irregolarità di servizio,
allo scopo di occultare la verità;
rifiuto di obbedire a precisi ordini di superiori, compresi quelli
che richiamano o sono attinenti alle regole e comportamenti
riportati nel Modello 231/200;
calunnie o diffamazioni verso l’Azienda, che possano recare
un danno reputazionale o allo stesso servizio erogato.
e) la retrocessione;
41

violazione delle prescrizioni previste dal Modello 231/2001
con un comportamento tale da prefigurare un’ ipotesi di reato
sanzionata dal D.lgs. 231/2001.
f) la destituzione.

comportamento in chiara violazione delle prescrizioni previste
dal Modello 231/2001 e inequivocabilmente diretto alla
realizzazione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001, tale da
portare alla possibile applicazione a carico dell’azienda delle
sanzioni previste dal decreto stesso, riferibile a carenze di
gravità tale da far mancare la fiducia sulla quale è basato il
rapporto di lavoro e da non permettere comunque la
continuazione, nemmeno temporanea, del rapporto stesso.
È fatta in ogni caso salva la facoltà per SGM di agire per il risarcimento.
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate, si precisa altresì che
incorre:
a) nell’applicazione della censura, il dipendente che violi le prescrizioni previste
dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all’Organismo di
Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell’espletamento di
attività nelle aree classificate come “a rischio” ai sensi e per gli effetti del
Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni
del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la Società
all’esterno un maggior impatto negativo. La presente sanzione è applicabile
ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c),
d), e) e f).
b) nell’applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni
previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni
all’Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso,
nell’espletamento di attività nelle aree classificate come “ a rischio” ai sensi
e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento più volte non conforme
alle prescrizioni del Modello prima ancora che le dette mancanze siano state
singolarmente accertate e contestate. La presente sanzione è applicabile ogni
volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c), d), e) e
f).
42
c) nell’applicazione della sospensione dal servizio fino a cinque giorni e nella
proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga il dipendente
che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne,
di informazioni all’Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in
ogni caso, nell’espletamento di attività nelle aree classificate come “a rischio”
ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento più volte non
conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all’interesse
della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l’integrità
dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non
trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f).
d) nell’applicazione della retrocessione il dipendente che violi le prescrizioni
previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni
all’Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso,
nell’espletamento di attività nelle aree classificate come “ a rischio” ai sensi
e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all’interesse della Società
esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l’integrità dei beni
aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino
applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), e) e f).
e) nell’applicazione
della
destituzione
il
dipendente
che
adotti,
nell’espletamento delle attività delle aree classificate come “sensibili” ai sensi
e per gli effetti del Modello, un comportamento chiaramente non conforme
alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco alla commissione di
uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n.231/2001 e riportati nel Modello e/o la
concreta applicazione a carico della Società di una delle misure previste dal
Decreto. Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di
atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del
dipendente. È fatta salva la facoltà di applicazione dell’art. 46 del
Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.
43
5.2. Misure nei confronti dei dirigenti
I dirigenti di SGM, nello svolgimento della propria attività professionale,
hanno l’obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le
prescrizioni contenute nel Modello.
In caso di violazione, da parte dei dirigenti di SGM delle prescrizioni
indicate nel Modello, verranno applicate le sanzioni indicate nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, tempo per tempo vigente.
Sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata
vigilanza, si procede al deferimento del dirigente davanti al Consiglio di
Amministrazione per l’applicazione della sanzione che può andare dalla censura
scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per
giusta causa senza preavviso nei casi più gravi.
Le sanzioni sono correlate al livello di responsabilità ed autonomia del
dirigente, all’eventuale presenza di procedimenti disciplinari, alla volontarietà e
gravità del comportamento, intendendo con ciò il livello di rischio a cui l’azienda
può ritenersi esposta, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta vietata.
5.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci
In caso di violazione del Modello da parte di amministratori e/o sindaci di
SGM, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
Sindacale di SGM, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative
previste dalla vigente normativa.
Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori e/o
sindaci di SGM, presunti autori di un reato da cui possa derivare la responsabilità
amministrativa di SGM, si procederà alla convocazione dell' Assemblea dei soci, per
deliberare in merito alla revoca del mandato.
Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti
dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata
comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.
44
5.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni
I soggetti legati ad SGM da rapporti di collaborazione o di consulenza che
pongano in essere, nell' esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con
le disposizioni contenute nel Modello adottato da SGM, potranno essere sanzionati
con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive
espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.
La Direzione Amministrativa si impegna a curare, con la collaborazione
dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o
negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali.
6. Principi generali della formazione e comunicazione
L'efficace attuazione del presente Modello passa attraverso la sua adeguata
conoscenza e divulgazione, sia pressò il personale di SGM, che presso i terzi a vario
titolo interessati.
A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le Funzioni
aziendali competenti, ed in particolare con l’Ufficio del personale, predispone, per il
personale interno, dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un
differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento
dei destinatari nelle attività a rischio.
In generale, l'Organismo di Vigilanza:
 definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai
dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria
sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto;
 promuove corsi di formazione sul Decreto;
 promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione
del Modello;
 predispone
la
documentazione
organizzativa
contenente
istruzioni,
chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del Modello stesso.
Comunicazione ai componenti degli organi sociali
45
Il Modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali,
il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene
archiviata dall' Organismo di Vigilanza.
Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni
di rappresentanza di SGM
E' previsto quanto segue:
 informativa in sede di assunzione;
 corso di formazione iniziale;
 occasionali e-mail di aggiornamento.
Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio
Il Modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio
mediante un apposito documento, predisposto dall'OdV, deve essere sottoscritto dai
responsabili per presa visione ed adesione.
L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di
corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro
un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Decreto, nonché gli strumenti
necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle
procedure previste all'interno dei settori di rispettiva competenza.
Altre forme di comunicazione nei confronti del personale
Il testo integrale del Modello viene reso disponibile a tutto il personale, in un'
apposita sezione del sito Internet aziendale.
E' inoltre previsto quanto segue:
 informativa in sede di assunzione;
 corso di formazione iniziale;
 note informative interne, curate dall'OdV;
 occasionati e-mail di aggiornamento.
46
Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners
SGM promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners
commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i
fornitori.
A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi,
le politiche e le procedure che SGM ha adottato sulla base del presente Modello,
nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche
e procedure, verranno adottate da SGM, di cui verrà chiesta espressa accettazione.
Il testo integrale del Modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi, in
un'apposita sezione del sito Internet.
7. Il sistema delle verifiche
Il presente Modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche,
coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la
collaborazione che l 'OdV riterrà opportuno richiedere:

verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza
tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e
dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da SGM nelle aree a rischio;

attività di monitoraggio sull’effettività del Modello, che ha lo scopo di
verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello ed
i comportamenti concreti dei destinatari dello stesso. A tale fine, viene
istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari
sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in
linea con il Modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno
dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
a)
sono state rispettate le prescrizioni del Modello;
b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.
I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le
dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’OdV, che ne curerà
l’archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.
47

Verifiche
delle
procedure:
periodicamente,
con
cadenza
tendenzialmente annuale, sarà verificato l’effettivo funzionamento del
presente Modello, con le modalità stabilite dall’OdV.
Come esito dell’insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da
sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di SGM, in concomitanza
con il rapporto annuale predisposto dall’OdV, che evidenzi le possibili
manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.
7.1. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi da parte del responsabile del piano
anticorruzione
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi, il Consiglio di Amministrazione di SGM nomina un responsabile del piano
anticorruzione (di seguito “Responsabile Anticorruzione”), ai sensi dell’art. 15 del
Decreto 39/2013.
Il Consiglio di Amministrazione di SGM può attribuire l’incarico di
Responsabile Anticorruzione al Presidente dell’Organismo di Vigilanza. Al momento
dell’adozione del presente Modello è individuato nella persona del dott. Luigi
Puzzovio, nominato quale Presidente dell’Odv in data 15 luglio 2013, per la durata di
tre esercizi.
Il Responsabile Anticorruzione vigila sul rispetto delle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti da SGM e
contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità di cui al Decreto 39/2013. Gli atti di conferimento di incarichi
adottati in violazione delle disposizioni del Decreto 39/2013 e i relativi contratti sono
nulli.
Il Responsabile Anticorruzione segnala i casi di possibile violazione delle
disposizioni del Decreto 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla
legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di
eventuali responsabilità amministrative.
48
L'Autorità' nazionale anticorruzione - a seguito di segnalazione da parte del
Responsabile Anticorruzione o d'ufficio - può sospendere la procedura di
conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o
rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei
conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Nell’ipotesi in
cui SGM intenda procedere al conferimento dell'incarico dovrà motivare l'atto
tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità'.
Qualora lo ritenga necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
Decreto 39/2013, il Responsabile Anticorruzione potrà richiedere pareri all'Autorità
nazionale anticorruzione sulla interpretazione delle disposizioni del Decreto 39/2013
e sulla loro applicazione, da parte di SGM, alle diverse fattispecie di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi.
Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Decreto 39/3013, il provvedimento di
revoca dell'incarico del Responsabile Anticorruzione, comunque motivato, deve
essere comunicato da SGM all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta
giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia
correlata alle attività svolte dal Responsabile Anticorruzione in materia di
prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.
49
TITOLO III
Attività e processi aziendali a potenziale "rischio-reato"
50
8. Attività e processi aziendali a potenziale "rischio-reato". Mappatura aree a
rischio.
A seguito delle analisi del contesto aziendale, sono state individuate le attività
nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati
previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui
ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti
per la commissione di alcune tipologie di reati (c.d. processi "strumentali") .
D'altro canto, anche le Linee Guida elaborate da ASSTRA prescrivono al
riguardo la necessità di effettuare una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici
la cui attività può diventare rilevante ai fini della commissione dei reati previsti dal
Decreto.
In particolare, le analisi hanno riguardato:

i rapporti con la pubblica amministrazione e le situazioni in cui questa
è comunque coinvolta;

delitti informatici,

delitti di criminalità organizzata,

reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo
e in strumenti o segni di riconoscimento

reati ambientali

reati societari

reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Da subito, è da rilevarsi che il concetto di Pubblica Amministrazione viene in
questa sede interpretato in senso estensivo, comprendendo tutti coloro che svolgono
una funzione pubblica o un incarico di pubblico servizio.
Al riguardo, è inoltre doveroso evidenziare quanto dispone il dato normativo.
In questo senso, l'art. 357 c.p., individua il pubblico ufficiale nel soggetto che
esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
L'art. 358, c.p., invece, definisce la persona incaricata di pubblico servizio
come colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.
51
A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e/o
incaricato di pubblico servizio: Sindaco, componenti dell'ufficio tecnico del Comune,
dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della
Commissione Gare d'Appalto indette dalla P.A., Vigili Urbani.
Ebbene, in ragione della peculiarità del business aziendale svolto da SGM e
della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" ed i processi
strumentali identificati sono stati i seguenti:
MACRO PROCESSO
Amministrazione
PROCESSO
Redazione
bilancio
e
gestione
del
Gestione risorse finanziarie,
contributi e finanziamenti
Finanziamenti, omaggi
Gestione
rapporti
Organismi di vigilanza
Esercizio
con
Pianificazione del servizio
Erogazione del
rendicontazione
servizio
e
Gestione mezzi
Approvvigionamento
Ricerca,
valutazione
selezione dei fornitori
Acquisti
con
o
espletamento di gara
Personale
e
senza
Selezione e gestione del personale
Formazione del personale
Supporto
Gestione sistemi informativi
Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle attività
"sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è stata effettuata nella "mappatura
52
delle attività sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività
preliminari di analisi (“Fase I”) e nell' Allegato "A". Successivamente, nel corso del
primo semestre del 2013, l’analisi del rischio di commissione dei reati è stata
nuovamente effettuata alla luce delle nuove fattispecie di reato introdotte nel
Decreto, per le quali si rendeva necessario dotare la società di idonei protocolli di
prevenzione. Il rischio di commissione dei reati è stato calcolato
in funzione
dell’attività svolta da S.G.M., della dimensione e della complessità della sua struttura
organizzativa, della qualità e della quantità di controlli preventivi esistenti, della
gravità delle sanzioni applicabili e del potenziale vantaggio che deriverebbe alla
società dalla commissione dei reati.
È stata altresì svolta un’analisi organizzativa della Società finalizzata alla
rilevazione
della
situazione
attuale
dell’organizzazione
del
lavoro
e
all’individuazione di proposte di miglioramento.
Le principali attività svolte per lo sviluppo dell’analisi organizzativa
aziendale sono state le seguenti:
-
Analisi preliminare della documentazione societaria disponibile;
-
Individuazione dei processi aziendali;
-
Interviste one-to-one con i process owner;
-
Analisi delle criticità organizzative attuali;
-
Individuazione di eventuali punti di miglioramento.
Con riguardo all’attività di approvvigionamento, individuata come attività
“sensibile” nella tabella che precede, formuliamo alcune considerazioni. Ai sensi
dell’art. 207, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, la Parte III del Codice dei contratti
pubblici si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attività che rientrano nell’ambito dei settori speciali (artt. da 208 a 213 del
Codice);
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano
tra le loro attività una o più attività tra quelle rientrano nell’ambito dei settori speciali
53
(artt. da 208 a 213 del Codice) e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall’autorità competente.
L’ambito soggettivo di applicazione del Codice dei contratti pubblici nei settori
speciali si presenta più vasto rispetto a quello previsto per i settori ordinari, posto che
la disciplina di cui alla Parte III del Codice è indirizzata non solo agli Stati membri
ma anche ai soggetti privati che, in forza di diritti speciali o esclusivi, esercitano una
o più attività rientranti nell’ambito dei settori speciali.
In particolare, occorre soffermarsi sui soggetti che, come evidenziato, pur non
essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro
attività una o più tra quelle di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice, e operano in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente. Al riguardo,
il comma 2, dell’art. 207, precisa che sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti
per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento
amministrativo avente l’effetto di riservare a uno o più soggetti l’esercizio di una
attività di cui agli artt. da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di
altri soggetti di esercitare tale attività.
Il legislatore, dunque, con tale disposizione, in presenza di soggetti che godono di
particolari situazioni di vantaggio correlate all’attività esercitata, ha cercato di
compensare l’alterazione concorrenziale che ne può derivare imponendo la procedura
di evidenza pubblica, seppur nelle forme attenuate di cui alla Parte III del Codice.
Ciò sembra trova conferma nel disposto di cui all’art. 219, d.lgs. 163/06, che
prevede, in relazione ai settori speciali, una deroga all’applicazione della disciplina
del Codice per le attività di cui agli artt. 208-213 che non sono direttamente esposte
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Ciò premesso, occorre, dunque, individuare ed esaminare i due presupposti in
presenza dei quali si applica la disciplina codicistica di cui alla Parte III, in presenza
di diritti speciali od esclusivi.
Innanzitutto, risulta necessario verificare l’idoneità di tali diritti ad incidere
sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tali attività, sia sotto
l’aspetto quantitativo (ossia se il diritto tende ad escludere l’esercizio di attività da
parte di altri soggetti) sia sotto l’aspetto quantitativo (se il diritto sia atto a
54
contribuire il materiale esercizio di alcune attività da parte di certi operatori a
discapito di altri).
Ove tale analisi dia esito positivo, sarà necessario, altresì, verificare come tale diritto
sia stato materialmente accordato, ossia se i diritti in parola siano stati concessi sulla
base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori, posto che, in tali ipotesi,
non si è in presenza di diritti speciali od esclusivi.
Ciò posto, risulta opportuno soffermarsi sulla distinzione tra diritti speciali e diritti
esclusivi: si intendono per diritti esclusivi quelli connessi a situazioni di monopolio
legale e per diritti speciali quelli inerenti a situazioni di restrizione dell’accesso al
mercato ad un numero limitato di imprese, che comportano, inevitabilmente, una
limitazione delle concorrenza.
Individuato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa ai settori
speciali, occorre soffermarsi sull’individuazione dell’ambito oggettivo.
L’art. 207, recependo quanto espressamente previsto nella direttiva n. 17/2004,
stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti
che svolgono una delle attività di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice, o che,
comunque, annoverano tra le loro attività una o più tra quelle di cui ai medesimi
articoli dianzi citati.
Pertanto, il legislatore non impone l’applicazione della disciplina in esame a
qualsiasi appalto indetto da un soggetto operante nei settori speciali, bensì agli
appalti destinati all’esercizio di una attività riconducibile ad una o più tra le predette
attività.
Difatti, nell’impianto normativo introdotto dal d.lgs. n. 163/2006, sembra essersi
rafforzato il principio della applicabilità della disciplina dei settori speciali ai soli
lavori, forniture e servizi direttamente funzionali alle attività di settore.
Tale principio emerge dal dato letterale dell’art. 31 del d.lgs. 163 cit. che, per
l’appunto, prevede che, fatto salvo quanto disposto dall’art. 32, le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla Parte III (settori del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica), che le stazioni appaltanti - che esercitano una o più delle attività di cui
agli artt. da 208 a 214 - aggiudicano per tali attività.
55
La norma citata, coordinata con l’art. 32, comma 1, lett. c), del Codice, sottopone al
regime ordinario tutti i lavori, forniture e servizi che non siano strettamente
aggiudicati per lo svolgimento di attività nei c.d. “settori speciali”.
Ai sensi dell’art. 210 del Codice, ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23
del Codice, le norme della Parte III “si applicano alle attività relative alla messa a
disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel
campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus,
sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle
prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio
quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio”.
Pertanto la procedura di evidenza pubblica, seppur nelle forme attenuate di cui alla
Parte III del Codice, dovrà essere adottata da SGM esclusivamente nell’ambito
all’attività di trasporto pubblico, in quanto settore speciale di rilevanza comunitaria
ai sensi dell’art. 210 del Codice. In ogni caso le regole di comportamento ed i
principi contenuti nel Codice Etico del presente Modello dovranno essere adottate da
SGM con riguardo ad ogni attività di approvvigionamento, a prescindere
dall’espletamento di procedure di evidenza pubblica.
Con riferimento ai processi aziendali, le interviste one-to-one e l’analisi della
documentazione esistente e prodotta dalle strutture organizzative hanno consentito di
individuare gli attuali processi aziendali che si riportano nella seguente tabella.
Processi Primari
Trasporto
Pubblico
-
Programmazione servizio
Gestione esercizio
Manutenzione
Gestione magazzino
Informazioni all’utente
Gestione magazzino titoli
Vendita
Rendicontazione contratto
Gestione amministrativa
56
Gestione sosta
-
Gestione magazzino titoli
Gestione permessi
Vendita
Gestione amministrativa
Controllo zone trafficate
City Terminal
-
Gestione City Terminal
Gestione magazzino titoli
Vendita titoli
Gestione amministrativa
Rimozione e
custodia
-
-
Gestione prelevamento veicolo S.G.M./
Gestione prelevamento veicolo altri
rimotori
Gestione Amministrativa
Consegna
veicolo
(Acquisizione
Rottamazione/Immatricolazione)
Gestione amministrativa verso clienti
-
Manutenzione;
Gestione magazzino;
Manutenzione ordinaria;
Manutenzione straordinaria;
Gestione amministrativa
-
Segnaletica e
semaforica
Processi a supporto
Acquisti
Affari
Amministrazione Personale
Generali
e Finanza
Legale
57
8.2 Classi e tipologie di reati prospettabili
Le risultanze del processo di analisi del rischio hanno portato a definire le
seguenti classi di reato: probabile, possibile e remoto. Con ciò intendendo per:
i)
reato probabile: il reato il cui rischio di essere commesso (rectius:
probabilità che vengano poste in essere violazioni volontarie delle
prescrizioni contenute nel Modello) può essere contenuto entro la
soglia del “rischio accettabile”, esclusivamente predisponendo nuovi
ed ulteriori principi e controlli preventivi.
ii)
reato possibile: il reato il cui rischio di essere commesso è inferiore al
probabile e può essere contenuto entro la soglia del “rischio
accettabile” perfezionando e/o formalizzando i principi e i controlli
preventivi già esistenti;
iii)
reato remoto: il reato il cui rischio di essere commesso è
sostanzialmente nullo.
Sulla base di tale classificazione, si è costruita la seguente scala di probabilità
di commissione dei reati nell’ambito delle aree di attività di S.G.M.
Tipologia di reato
Probabilità di commissione
Reati societari
possibili
Reati nei rapporti con la Pubblica possibili
Amministrazione
Delitti informatici
possibili
Reati ambientali
possibili
Reati in violazione delle norme possibili
relative alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Delitti di criminalità organizzata
possibili
Tutti gli altri reati di cui al Decreto
remote
58
Nell’ottica di realizzare un Modello conforme ai principi del Decreto, la Società ha
posto in essere una serie di interventi indirizzati a perfezionare principi, regole di
comportamento e controlli preventivi specifici (“Interventi Specifici”).
In particolare, gli Interventi Specifici si sono concretizzati nelle seguenti misure
preventive:
 Tipo A: Formalizzazione di principi etici generali introdotti e contenuti nel
Codice Etico (previsto nella Parte Speciale “A”, allegata al Modello), al fine
di pregnare tutta la struttura organizzativa e conformare i comportamenti dei
destinatari del Modello a principi la cui applicazione consente di escludere la
commissione di reati;
 Tipo B: Formalizzazione di regole di comportamento specifiche (previste sia
nella Parte Generale quanto nelle singole Parti Speciali del Modello) con
riferimento ai reati possibili, in molti casi già applicate nel concreto svolgersi
dell’operatività aziendale. Tali regole mirano a conformare in modo specifico
i comportamenti e le attività dei soggetti che possono, in via teorica e pratica,
porre in essere comportamenti costituenti fattispecie di reato ed operanti nelle
corrispondenti aree di attività sensibili.
 Tipo C: perfezionamento e formalizzazione dei controlli preventivi già
esistenti. Segnatamente, nell’ambito dei reati possibili si è ritenuto necessario
migliorare i controlli preventivi esistenti da applicare, nell’ambito delle sole
aree sensibili, ai reati societari, a quelli verso la pubblica amministrazione, ai
reati ambientali, ai delitti informatici, ai delitti di criminalità organizzata e ai
reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, formalizzando alcuni protocolli specifici di prevenzione. Tali
protocolli sono contenuti nelle Parti Speciali allegate al Modello,
costituendone parti integranti ed essenziali.
Tipologia di reato
Tipologia di intervento realizzato
Reati societari
A+B+C
Reati nei rapporti con la Pubblica A+B+C
Amministrazione
59
Delitti informatici
A+B+C
Reati ambientali
A+B+C
Reati in violazione delle norme A+B+C
relative alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Delitti di criminalità organizzata
A+B+C
Tutti gli altri reati di cui al Decreto
A
E' attribuito al vertice aziendale di SGM, con il supporto dell'Organismo di
Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle
attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione
nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio: ampliamento di attività,
acquisizioni, riorganizzazioni).
8.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
I seguenti principi di comportamento di carattere generale, da integrarsi con i
principi specifici di cui alla Parte Speciale "B" - Reati contro la Pubblica
Amministrazione - si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque
titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o
nell'interesse di SGM.
In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o
dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o
collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto. E', altresì, proibito porre
in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei
confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, ed anche in considerazione dei principi deontologici aziendali
espressi nel Codice Etico di SGM (Parte Speciale "A"), è fatto divieto di:
60

promettere o effettuare erogazioni in danaro a favore di rappresentanti della
Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali o di
servizio ed in violazione delle prescrizioni normative;

distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla prassi aziendale, vale
a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o
di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella
conduzione di qualsivoglia attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi
forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare
l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per
l'azienda;

promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di
assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine
di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia
vantaggio per l'azienda;

effettuare spese di rappresentanza ingiustificate o con finalità diverse dalla mera
promozione dell'immagine aziendale;

effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori,
fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di SGM, che non
trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito
con gli stessi;

favorire, in qualsivoglia processo di acquisto o di interazione negoziale,
collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi in quanto indicati da
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo
svolgimento di successive attività;

fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati.
I divieti sopra esposti si devono intendere estesi anche ai rapporti indiretti
(attraverso parenti, affini ed amici) con i rappresentanti della Pubblica
Amministrazione.
Ed ancora, nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come nei
confronti dei privati, è fatto divieto di:

esibire documenti e dati falsi o alterati;
61

tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione
in errore di valutazione tecnico - economica di qualsivoglia natura;

omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni
della Pubblica Amministrazione;

destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da
quelle per le quali sono stati ottenuti.
E', inoltre, fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle
seguenti prescrizioni:

in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto
interessato deve: a) non dare seguito alla richiesta; b) fornire tempestivamente
informativa al proprio Responsabile ed attivare formale informativa verso l'
Organismo di Vigilanza;

in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestiva
informativa al proprio Responsabile ed attivare formale informativa verso
l'Organismo di Vigilanza;

in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali
di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto
interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile ed inoltrare
formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.
8.4. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili in relazione ai
reati societari.
I seguenti principi di comportamento di carattere generale, da integrarsi con i
principi specifici di cui alla Parte Speciale "C" Reati Societari - , si applicano ai
destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività
"sensibili" rispetto ai reati societari.
In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate
alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire
62
ai soci ed ai terzi un'informazione corretta e veritiera sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di SGM;

osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività
del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in
genere;

assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale
previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'
assemblea dei soci.
Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto (art. 25 - ter).
È, inoltre, previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora
se ne configuri l'applicabilità, di:

evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla
Società;

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,
relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o
comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria di SGM;

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di SGM;

restituire conferimenti ai soci o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli, al di fuori
dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ripartire utili non effettivamente conseguiti;

acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;

effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori;

procedere in qualsiasi modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento
63
dell' attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della
Società di revisione.
Da ultimo, si rileva che in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi
etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività
operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare senza ritardo il
proprio Responsabile ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di
Vigilanza.
8.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili in relazione alla
gestione, selezione e assunzione del personale
Per le operazioni riguardanti la gestione, selezione e assunzione del personale e la
gestione delle politiche retributive, di incentivazione e benefits per il personale, di
seguito si indicano i principi procedurali specifici che devono essere implementati in
specifiche procedure aziendali che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:
 le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale,
formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e
nell’ambito di un budget annuale;
 la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure
interne;
 le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e
debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
 i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;
 le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di
cui è garantita l’archiviazione a cura del responsabile del personale;
 siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il
candidato e la Pubblica Amministrazione;
 il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti siano
improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai
vari livelli aziendali;
 i sistemi incentivanti non prevedano obiettivi eccessivamente sfidanti in
relazione alla loro concreta realizzabilità, valutata sulla base dell’andamento
64
aziendale, del contesto di mercato e degli obiettivi strategici generali che la
Società si pone.
Tabella riassuntiva - Procedure di controllo Area personale
In concreto, tenuto conto dell’attuale struttura organizzativa e delle risultanze
dell’attività di mappatura delle aree di attività sensibili, si procede illustrando i
controlli preventivi applicabile all’area personale, indicando i relativi destinatari:
N.
Procedure di controllo
Destinatario
1
Controlli atti a garantire la coerenza tra ore Ufficio Personale;
retribuire ed ore di lavoro effettuate al fine di Direzione
evitare il pagamento di stipendi non dovuti o Amministrativa
dovuti solo parzialmente
2
Definizione formale dei criteri di assegnazione Consiglio di
dei benefit aziendali sulla base di un sistema di Amministrazione e/o
obiettivi qualitativi e quantitativi
3
Riconciliazioni
periodiche
tra
Amministratore delegato
i
dati
del Ufficio Personale;
personale e la contabilità generale a cura della Direzione
Direzione amministrativa
4
Amministrativa
In caso di assunzione di nuovo personale, Ufficio Personale;
occorre formalizzare i requisiti richiesti per la Direzione
posizione da ricoprire
5
Amministrativa
Archiviazione della documentazione relativa al Responsabile del
processo di selezione del personale, al fine di procedimento
garantire la tracciabilità dello stesso
6
amministrativo
Richiesta al candidato di una dichiarazione sulla Ufficio Personale;
insussistenza di cause di inconferibilità o Direzione
incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. 8 aprile Amministrativa
2013, n. 39
7
Definizione formale degli obiettivi in base ai Ufficio Personale;
quali sono decisi gli incrementi salariali e gli Direzione
65
eventuali avanzamenti di carriera del personale
8
Amministrativa
Definizione degli obiettivi di cui al punto Consiglio di
precedente basata sui seguenti criteri: gli Amministrazione e/o
obiettivi devono rappresentare risultati specifici, Amministratore delegato
e comunque “misurabili”; tali obiettivi devono
fungere da stimolo per il personale, ma restare
sempre realistici
9
Identificazione di momenti di controllo, volti a Consiglio di
monitorare il grado di raggiungimento degli Amministrazione e/o
obiettivi
10
Amministratore delegato
Definizione di un sistema formalizzato di Ufficio Personale;
valutazione del personale basato sull’uso di Direzione
criteri e moduli standard volto a verificare il Amministrativa
grado di raggiungimento degli obiettivi definiti
9. Individuazione delle aree a rischio
Nei paragrafi seguenti (da 9 a 13), sono esaminate le aree aziendali in cui siano
ipotizzabili le condotte descritte nelle parti speciali B, C, e D, allegate al presente
Modello e costituenti parte integrante dello stesso.
Ogni paragrafo è riferito ad un’area a rischio (dalla quale mutua il nome) ed inizia
con una tabella che ne indica processi e attività.
Nella tabella, sono evidenziati i processi esposti (o “sensibili”).
L’evidenza riguarda unicamente i casi in cui è possibile la concreta adozione della
condotta censurata dal decreto, non anche quelli in cui sono ipotizzabili circostanze
ad essa correlate, come cause, concause, stimoli, pressioni, omissioni di controllo o
altro.
Successivamente, sono descritti rischi e controlli riconducibili all’area.
9. AREA ESERCIZIO
Nell’area Esercizio rientrano le attività relative all’acquisizione dei servizi di
trasporto ed alla gestione dei rapporti contrattuali con i clienti acquisiti. Nell’area
66
rientrano, altresì, le attività accessorie al servizio di trasporto espletate nei confronti
dell’utente finale.
Nella tabella sono riportati i principali processi riconducibili all’area considerata, con
evidenza di quelli contenenti attività ritenute sensibili.
Gestione dei rapporti negoziali con enti pubblici per i servizi di Trasporto
Pubblico Locale (TPL)
Rapporti con enti locali propedeutici all'indizione delle gare per il trasporto
pubblico
Partecipazioni a gare
Stipula dei contratti di servizio con enti locali
Attività connesse alla gestione delle licenze e dei contratti di servizio
Rendicontazione Km percorsi per servizi di TPL
Rendicontazione degli standard qualitativi minimi del servizio
Predisposizione di altre informative per enti pubblici committenti finalizzati alla
certificazione del servizio
Gestione adeguamenti delle politiche di trasporto, tariffarie e dei corrispettivi
(rispetto agli accordi
contrattuali)
Assistenza alle verifiche degli enti pubblici sulla gestione del servizio
Prestazione di servizi
Vendita del servizio di TPL (Titoli di viaggio)
Vendita spazi pubblicitari
Controllo del servizio
Verifiche della qualità del servizio
Controllo sugli autisti
Controllo sul possesso dei titoli di viaggio
Gestione delle sanzioni amministrative
Gestione degli oggetti smarriti
Controllo sulle biglietterie/Punti di vendita
Gestione titoli di viaggio
Caratterizzazione e stampa dei titoli
Vendita diretta/indiretta dei titoli di viaggio
Rapporti con terzi inerenti la gestione dei titoli di viaggio
Gestione di biglietterie e punti di vendita
9.1 I processi a rischio di reato contro la P.A.
a. I rischi di reato
La gestione dei rapporti negoziali con gli enti pubblici, la prestazione di servizi e la
gestione dei titoli di viaggio sono esposti a diversi rischi di reato contro la P.A.
In primo luogo, tutti i processi sopra elencati sono esposti ai rischi di captazione
abusiva e truffa ai danni dell’operatore pubblico.
Infatti, qualora l’affidatario del servizio di trasporto sia una PA, o il servizio sia
comunque sovvenzionato con contributi pubblici, la società è tenuta a fornire
67
documenti o informazioni dai quali può dipendere (in tutto o in parte) l’acquisizione
del servizio di trasporto o la corresponsione di contributi per i servizi erogati.
Inoltre, la gestione dei rapporti negoziali con gli enti e la prestazione di servizi sono
esposti al rischio di corruzione, vista la necessità di intrattenere rapporti con
esponenti della PA.
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
I processi di natura commerciale - che comprendono a titolo esemplificativo e non
esaustivo la partecipazione a gare d’appalto ovvero l’espletamento di procedure ad
evidenza pubblica ai sensi del Codice di contratti pubblici, l’acquisizione di nuovi
clienti e la individuazione di partner commerciali, - sebbene i poteri di
rappresentanza siano prerogativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione
sono stati in parte affidati all’Amministratore Delegato. Il compimento di operazioni
e di atti relativi a detti processi
possono essere delegati
dal Consiglio di
Amministrazione a soggetti in possesso di idonei requisiti di competenza e
professionalità.
· Sistema autorizzativo
Con riferimento ai rapporti con gli Enti Pubblici le deleghe eventualmente conferite
di volta in volta ai dirigenti della “Direzione Esercizio” e della “Direzione
Amministrativa” prevedono la responsabilità di questi ultimi con obbligo di
rendiconto.
· Sistema informativo
· Le articolazioni operative aziendali rilevano i dati di natura gestionale su applicativi
informatizzati.
Le informazioni di natura gestionale necessarie alla rendicontazione agli Enti, anche
a fini di fatturazione dei servizi resi, sono automaticamente estraibili dal sistema,
consentendo di incrociare dati di natura commerciale e dati di natura industriale.
· Principi e valori etici
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Il Codice Etico, oltre a considerare l’integrità quale elemento del patrimonio
aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla
Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici,
come il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere
informazioni dovute.
9.2 I processi a rischio di reati di falso nummario
a. I rischi di reato
La gestione dei titoli di viaggio è esposta a rischi di falso nummario, soprattutto per
quelle condotte che possano favorire la messa in circolazione di monete falsificate.
Infatti, il processo in esame comprende attività che prevedono il maneggio di danaro
contante, che consentirebbero di immettere sul mercato denaro contraffatto.
In merito, va chiarito che l’illecito si realizza non solo con l’immissione in
circolazione di banconote contraffatte consapevolmente acquisite come tali, ma
anche con la spendita di monete false ricevute in buona fede, al solo fine di evitare
una perdita pari al valore delle banconote false (ingenuamente incassate).
b. Le misure di prevenzione
Rispetto ai rischi sopra indicati sono ritenute utili tutte le misure di prevenzione
precedentemente descritte nel paragrafo 9.1 lett. b), con riferimento ai rischi di reato
contro la P.A nell’area esercizio.
Il Codice Etico peraltro, considera l’integrità quale principio fondamentale della
cultura aziendale, da rispettare attraverso l’applicazione della legge ed attraverso
comportamenti etici e morali in ogni circostanza.
9.3 Flussi informativi dall’Area Esercizio verso l’Organismo di Vigilanza
Il Responsabile della Direzione Esercizio segnalerà, avvalendosi delle informazioni
fornite dai responsabili di settore per i processi di competenza, su richiesta dell’OdV:
- il numero di contratti stipulati per servizi di trasporto acquisiti;
69
- una scheda riepilogativa di eventuali contestazioni mosse da enti pubblici affidanti
in merito a dati, informazioni o documenti forniti dalla società in fase precontrattuale
o contrattuale;
- gli esiti di eventuali controlli esercitati da enti pubblici che hanno affidato il
servizio;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o
all’individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel Decreto.
Per adempiere ai suoi obblighi informativi, il responsabile della Direzione Esercizio
ottiene in tempo utile le necessarie informazioni dai responsabili dei processi
aziendali.
Il Direttore dell’Esercizio riferirà, con immediatezza a prescindere dalla informativa
di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa
ad illeciti considerati dal Decreto, commessi da soggetti che abbiano rapporti
qualificati con la Società.
10. AREA DEI PROCESSI TECNICI
L’area tecnica accoglie le attività finalizzate ad assicurare il mantenimento in
efficienza degli impianti e del parco veicoli, ivi comprese le attività connesse al
magazzino ricambi.
Nella tabella sono illustrati i principali processi riconducibili all’area considerata,
con evidenza di quelli contenenti attività sensibili.
Manutenzione
Pianificazione interventi di manutenzione preventiva ciclica
Pianificazione interventi di manutenzione non ciclica
Esecuzione interventi manutenzione interna
Magazzino ricambi
Ricevimento merci
Distribuzione di ricambi
Contabilità di magazzino
Gestione del carburante
Gestione delle consegne
Gestione degli impieghi
Adempimenti amministrativi connessi al parco automezzi
Gestione immatricolazione e revisione mezzi
Gestione assicurazioni e sinistri
Gestione delle infrastrutture e attrezzature
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Gestione attrezzature e apparecchiature d'officina
Gestione infrastrutture ed impianti
10.1 Rischi di reato e sistema di controllo nell’Area dei Processi Tecnici
Di seguito sono considerati i rischi di reato ed i controlli in grado di mitigarli.
a.
I rischi di reato
Sia la gestione del carburante sia la gestione degli adempimenti amministrativi
connessi al parco automezzi risultano esposti ai rischi di corruzione e di captazioni
abusive (e truffe) ai danni dell’operatore pubblico.
Nella gestione del carburante, i rischi principali derivano dal fatto che quello
impiegato nel trasporto pubblico gode di agevolazioni fiscali, consistenti nella
restituzione di parte delle accise pagate al momento dell’acquisto.
Quanto agli adempimenti amministrativi connessi al parco automezzi, questi
richiedono dichiarazioni sulle caratteristiche della società o degli automezzi. Ne
discende quindi la possibilità di dichiarazioni non veritiere, e quindi di truffa.
Per entrambi i processi evidenziati, va considerato anche il rischio di corruzione,
vista la possibilità di intrattenere rapporti con autorità pubbliche, anche se
limitatamente ad aspetti segnatamente tecnici.
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
I processi dell’area, in quanto strettamente funzionali alla produzione del servizio,
sono affidati alla competenza di ciascuna direzione di Struttura, ove è individuata
una articolazione tecnica a riporto del Dirigente della “Direzione di Esercizio”.
Con specifico riferimento al recupero delle accise sui carburanti utilizzati per il
trasporto pubblico, questo vede la partecipazione della direzione amministrativa,
responsabile del consolidamento dei dati (provenienti dalle aree tecniche) e della
rendicontazione agli enti interessati.
· Sistema autorizzativo
La rappresentanza della società di fronte ai terzi (e quindi anche alla P.A.) spetta solo
ai soggetti dotati del relativo potere conferito con procura notarile.
71
Presso le direzioni di struttura il potere di firma di atti, documenti, o dichiarazioni
destinati a terzi è prerogativa del direttore di struttura.
· Sistema di pianificazione e controllo
Il controllo di gestione, che elabora e mette a confronto dati ed informazioni
(gestionali) provenienti dalle strutture territoriali della società, potrebbe intercettare
eventuali anomalie nella rendicontazione del carburante per il quale è accordato un
beneficio fiscale (quello impiegato nei servizi di trasporto pubblico).
· Sistema informativo
Il sistema informativo utilizzato in azienda verrà dotato di un applicativo utilizzato
dalle articolazioni tecniche di ciascuna direzione di struttura per la rendicontazione
degli impieghi di carburante.
Il sistema, consentendo l’individuazione del carburante impiegato per il trasporto
pubblico, sarà utilizzato dalla Direzione Amministrativa, a garanzia della corretta
estrazione delle informazioni a supporto delle richieste di rimborso delle accise.
Inoltre, tutti i flussi informativi di natura gestionale prodotti dalle aree operative
(consumo carburante, kilometri percorsi dai mezzi, ore lavorate ecc. ) saranno
consolidati sulla piattaforma applicativa aziendale, che realizzerà una significativa
forma di trasparenza. Infatti, questo sistema consentirà il confronto tra dati, utile alla
verifica della loro attendibilità.
· Principi e valori etici
Il Codice Etico oltre a considerare l’integrità quale elemento del patrimonio
aziendale vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla
Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., precisa che tali rapporti
non debbano essere fondati su promesse, elargizioni di denaro concessioni di beni in
natura, per promuovere l’attività dell’Azienda e difendere le sue posizioni di
mercato.
È inoltre esplicito il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di
omettere informazioni dovute.
72
10.2 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Il Responsabile Interno, individuato per ogni operazione e coincidente con il c.d.
responsabile del procedimento, su richiesta dell’Organismo di Vigilanza, indicherà:
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini
dell’efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere
sull’efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal
presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.
Il Responsabile della Direzione Amministrativa (Settore Amministrazione e
Finanzia), su richiesta dell’OdV, indicherà:
- gli esiti di eventuali ispezioni da parte di autorità pubbliche di controllo (Ufficio
Tecnico Imposte di Fabbricazione c.d. UTIF, GdF ecc.) relativamente alla gestione
del carburante;
- gli esiti di eventuali controlli posti in essere su rendicontazioni anomale di
carburante per TPL;
- gli esiti di ogni altra attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o
all’individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel Decreto.
Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, lo stesso otterrà le informazioni
necessarie, in tempo utile, dai responsabili dei vari Processi aziendali.
Inoltre, riferirà con immediatezza, a prescindere dalla richiesta di informazioni
dell’OdV, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa
ad illeciti considerati dal Decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi
da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.
11. AREA DEGLI ACQUISTI E DEGLI INVESTIMENTI
Nell’area degli acquisti rientrano le attività di pianificazione dei fabbisogni, di
definizione delle modalità di consultazione del mercato e di scelta dei contraenti, cui
segue la gestione del contratto in fase esecutiva.
Nella tabella, sono riportati i principali processi riconducibili all’area considerata,
con evidenza di quelli contenenti attività ritenute sensibili.
73
Definizione strategie di acquisto
Analisi di mercato
Individuazione dei procedimenti di acquisto per tipologia di fabbisogno
Definizione dei fabbisogni di acquisto (settore di competenza)
Gestione procedimenti di acquisto e di investimento
Consultazione delle imprese
Valutazione delle offerte
Affidamento
Stipula dei contratti
Gestione dei contratti in fase esecutiva
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Di seguito, sono considerati i rischi di reato individuati ed i controlli esistenti ritenuti
in grado di mitigarli.
11.1 I processi a rischio di reati contro la P.A.
a.
I rischi di reato
Sia i procedimenti di acquisto e di investimento sia la gestione delle ulteriori attività
peculiari degli investimenti sono esposti ai rischi di reato contro la P.A.
In primo luogo, sono esposti al rischio di corruzione perché si prestano a creare la
provvista di lusinghe a pubblici funzionari che hanno rapporti con la società.
Inoltre, il fatto che in queste attività il personale di S.G.M. possa interagire con
privati in veste di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblici servizi), impone
riflessioni ulteriori.
Questo rende possibile il caso in cui il personale della Società assuma il ruolo di
soggetto “corrotto”, non di “corruttore” (come nel caso precedentemente descritto).
Infatti, in prima analisi, si potrebbe pensare che, se un dipendente della società
venisse corrotto in un acquisto, egli accetterebbe un’indebita utilità solo a titolo
personale, per disattendere la legge ed i suoi doveri d’istituto, con verosimile
pregiudizio (più che vantaggio) degli interessi societari.
Tale analisi, tuttavia, assume che le disposizioni di legge coincidano sempre con il
perseguimento degli interessi della società, mentre questo non è sempre vero:
74
potrebbe accadere che disattendere la legge sui contratti pubblici permetta di
conseguire economie di spesa1.
Il caso da ultimo descritto potrebbe addirittura declinarsi in “concussivo” qualora al
privato sia imposta una forma di compiacenza rispetto alla violazione di legge, dalla
quale deriverebbe vantaggio per la società.
In aggiunta alle ipotesi corruttive e concussive sopra descritte, in entrambi i processi
evidenziati è ipotizzabile anche il rischio di malversazione, ossia di distrazione di
denaro pubblico dal fine cui è destinato.
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
La società adotterà un sistema centralizzato, attendibile, di rubricazione dei contratti
stipulati (da chiunque) in nome e per conto di S.G.M.
Nella rubrica, oltre all’oggetto del contratto, all’importo e al contraente, sarà data
evidenza della procedura adottata per scegliere il contraente e della normativa cui la
procedura si è conformata (regime giuridico dell’affidamento).
· Sistema autorizzativo
Gli acquisti di beni e servizi sono effettuati dai dirigenti della Direzione di Esercizio
e della Direzione Amministrativa, nonché dai soggetti dotati del relativo potere
conferito con procura notarile.
Le eventuali procure conferite definiscono (qualitativamente) i beni e servizi che
possono essere acquistati e precisano (quantitativamente) gli importi massimi
spendibili per le diverse utilità cui sono riferite.
· Sistema di norme
In tema di acquisizione di beni e servizi dal mercato, l’Azienda, operante nel
territorio della Regione Puglia, adotta le procedure previste dal c.d. codice degli
appalti.
1
Ad esempio, in un affidamento di lavori, un ribasso sugli oneri della sicurezza – vietato dalla legge potrebbe individuare un vantaggio della società (almeno nell’immediato).
75
Questa normativa fornisce indicazioni sulle procedure di scelta del contraente cui
conformarsi nei diversi casi e disciplina le modalità di gestione dell’attività
negoziale.
Nello stesso impianto di norme, sono considerate le verifiche dovute sui requisiti dei
contraenti (anche, se del caso, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Le norme aziendali riguardano anche il sistema di qualificazione dei fornitori e i
controlli da effettuare in fase di accettazione dei beni acquistati.
In particolare, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati del controllo
delle forniture, secondo modalità definite per categoria di beni o servizi acquisiti
(autobus, materiali di ricambio e di consumo e lavorazioni presso fornitori). Inoltre,
sono disciplinati i controlli sui fornitori dei servizi di manutenzione (di autobus o
parti di essi).
Sul tema, infine, va richiamata la disciplina delle attività manutentive, che precisa
anche le modalità di programmazione e gestione dei fabbisogni. I documenti prodotti
in osservanza della norma richiamata garantiscono tracciabilità delle decisioni
manutentive e dell’eventuale ricorso a fornitori esterni per la loro esecuzione.
· Sistema di pianificazione e controllo
Le attività di pianificazione aziendale si esprimono anche a livello di acquisti e
investimenti.
Il monitoraggio sulla gestione delle risorse aziendali, quando attuato attraverso gli
strumenti del controllo di gestione, consente di individuare impieghi di risorse
significativamente difformi da quelli programmati, che potrebbero sottendere
impieghi di denaro pubblico per fini diversi da quelli cui era destinato.
· Sistema informativo
La società adotta un sistema informativo di gestione delle scorte, in grado di fornire
informazioni utili a pianificare in materia unitaria le esigenze di acquisto (soprattutto
di ricambi e materiali di consumo).
· Principi e valori etici
Il Codice Etico richiama il principio di integrità anche nei rapporti con fornitori e
collaboratori.
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In tema di rapporti con le istituzioni e la P.A., il Codice Etico vieta di promettere o
concedere favoritismi nella scelta di fornitori di beni e servizi. Vieta anche i rapporti
con enti pubblici fondati su elargizioni di denaro o altra utilità, precisando che tale
divieto non debba essere aggirato, surrettiziamente, attraverso l’affidamento di
incarichi di consulenza o personali.
11.2 I processi a rischio di altri reati
a.
I rischi di reato
La gestione dei procedimenti di acquisto e di investimento è esposta al rischio di
ricettazione e di impiego di beni di provenienza illecita.
Tale evenienza è ipotizzabile in quanto, per taluni beni impiegati (quali ricambi per
mezzi di trasporto, materiale di consumo per manutenzioni ecc..), è pensabile una
cospicua offerta di provenienza illecita.
Ne consegue che un dipendente della società potrebbe consapevolmente acquistare (o
utilizzare) un bene di provenienza illecita al fine di avvantaggiare la società del
minor costo di acquisto.
A ben guardare, oltre alla descritta ipotesi di “acquisto” di beni di provenienza
illecita, è pensabile anche l’ipotesi di “impiego” di beni di provenienza illecita,
soprattutto nelle attività manutentive.
Infine, nelle attività di acquisto ed investimento, sono individuabili anche i rischi di
reato in materia di sicurezza sul lavoro.
Questo rischio, a rigore, andrebbe ricondotto ai processi di natura tecnica. Viene
tuttavia considerato in questa sede poiché, ai fini della realizzazione del reato, risulta
comunque preminente l’acquisizione rispetto all’utilizzo in senso materiale.
La legge, infatti, in caso di lavori o servizi affidati all’esterno prevede una serie di
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (in capo al committente).
Egli, a titolo esemplificativo, deve verificare i requisiti del contraente e dei subcontraenti. Deve comunicare i rischi connessi alle prestazioni da rendere; in alcuni
casi deve promuovere la redazione del DUVRI (documento unico dei rischi da
interferenza); in altre situazioni deve redigere un Piano Operativo della Sicurezza.
77
Qualora gli adempimenti dovuti siano omessi, S.G.M. compierebbe le violazioni di
legge che individuano il presupposto di possibili sanzioni, anche in caso di Infortuni
occorsi ai lavoratori del suo contraente.
b. Le misure di prevenzione
Rispetto ai rischi di reato sopra indicati sono efficaci tutte le misure di prevenzione
con riferimento ai rischi di reato contro la P.A.
Di seguito sono riportate ulteriori cautele segnatamente efficaci rispetto alle ipotesi
oggetto del presente paragrafo.
· Sistema di norme
La società provvederà a disciplinare la identificazione e gestione dei beni (e servizi)
aziendali, mediante l’etichettatura e la successiva inventariazione dei beni tangibili.
Inoltre, in materia di adempimenti connessi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, si rimanda alla parte speciale D “Reati in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro”.
Questo, tra le altre cose, prevede un sistema di verifica degli adempimenti di cui
sopra.
· Principi e valori etici
Il Codice Etico richiama la responsabilità negli affari, improntando i comportamenti
ai principi di legalità e trasparenza.
11.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Il responsabile della struttura organizzativa Stazione Appaltante, con riferimento ai
processi di sua competenza e su richiesta dell’OdV, segnalerà :
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini
dell’efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività o nella gestione delle attività, tali da incidere
sull’efficacia del Modello;
- gli esiti di ogni attività svolta ritenuta utile a prevenire o individuare le ipotesi di
illecito di cui al Decreto;
78
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal
presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.
Nel rapporto periodico, lo stesso responsabile avrà cura di indicare:
- numero di contratti di lavori affidati dalla società;
- numero di acquisti (di beni e servizi) senza pubblicazione di un bando di gara
ovvero senza consultazioni di mercato;
- l’elenco dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
e/o dei verbali di comunicazione dei rischi connessi allo svolgimento delle
prestazioni appaltate, predisposti per le imprese appaltatrici;
- l’elenco dei piani operativi della sicurezza relativi ad opere appaltate, da realizzare
con cantieri mobili e temporanei.
Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, il responsabile in argomento
potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai direttori di struttura
territoriale.
I
responsabili
richiamati
riferiranno
con
immediatezza,
a
prescindere
dall’informativa all’uopo richiesta, ogni notizia appresa, documentata o comunque
ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto, commessi da soggetti che
abbiano rapporti qualificati con la società.
12. AREA DELLE STRATEGIE
L’area delle strategie supporta il vertice societario nelle scelte imprenditoriali
strategiche e di mercato, contribuendo allo sviluppo di opportunità commerciali in
coerenza con gli indirizzi aziendali
Nell’area, sono inoltre pianificate e gestite le operazioni straordinarie di interesse
della Società.
Nella tabella, sono illustrati i processi riconducibili all’area in argomento (cui sono
associate le principali attività in cui possono essere scomposti), con evidenza di
quelli ritenuti a rischio di reato ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “sensibili”,
o “a rischio di reato”).
Strategie di business
Studio del mercato
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Individuazione nuove opportunità di business
Ideazione e realizzazione di progetti speciali
Sviluppo di progetti nell'ambito dei Programmi Quadro istituiti dalla Comunità
Europea
Studi di sistemi tecnologici innovativi per il monitoraggio e il controllo del servizio
Gestione e negoziazione di operazioni straordinarie
Di seguito, per i processi individuati, sono considerati i rischi di reato ed i controlli
ritenuti in grado di mitigarli.
12.1 Ideazione e realizzazione di progetti speciali
a.
I rischi di reato
Il processo in esame è stato individuato a rischio di corruzione, vista la necessità di
intrattenere rapporti con enti ed istituzioni (nazionali e sovrannazionali) per la
richiesta di supporto finanziario ai progetti speciali ideati dalla società.
Inoltre, il processo, per sua natura, è esposto anche al rischio di captazioni abusive e
truffe ai danni dell’operatore pubblico, qualora per l’ottenimento di agevolazioni o
sgravi, si renda necessario dimostrare l’esistenza di determinati requisiti in capo alla
società (o caratteristiche del progetto che si intende realizzare).
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
I progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative, finalizzati alla gestione del
servizio erogato, sono curati congiuntamente dal Settore che cura le strategie –
Settore Tecnico – con la supervisione della Direzione Generale che eventualmente ne
approva il contenuto.
· Sistema autorizzativo
Le proposte di progetti innovativi nel campo del trasporto, qualora presentate ad enti
pubblici per l’ottenimento di sovvenzioni, vedono il corredo di pacchetti informativi
realizzati attraverso la partecipazione delle strutture aziendali competenti.
Tali proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
· Principi e valori etici
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Il Codice Etico oltre a considerare l’integrità quale elemento del patrimonio
aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla
Società, a danno dello stato o di altro ente pubblico.
Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., precisa che tali rapporti
non debbano essere fondati su promesse, elargizioni di denaro, concessioni di beni in
natura, per promuovere l’attività della Società o per difendere le sue posizioni di
mercato.
Infine, è esplicito il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di
omettere informazioni dovute.
12.2 Gestione e negoziazione di operazioni straordinarie
a. I rischi di reato
La gestione di operazioni straordinarie è esposta al rischio di corruzione, vista la
possibilità che la loro realizzazione comporti la necessità di intrattenere rapporti con
esponenti di pubbliche amministrazioni.
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
La progettazione e la gestione di operazioni straordinarie sono curate attraverso la
partecipazione, per le rispettive competenze, della struttura aziendale che formula le
strategie e della struttura amministrativa.
· Sistema autorizzativo
Le deliberazioni attinenti la gestione dell'Impresa e quelle necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale, ancorché eventualmente di natura straordinaria sono di
competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il CdA, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e
conferire incarichi speciali al Presidente ed agli altri membri dell'Organismo,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il CdA si riserva la facoltà di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé
operazioni operazioni rientranti nella delega.
Al Consiglio di Amministrazione è altresì riservata la deliberazione in ordine alle
operazioni strategiche ed ai Piani industriali e finanziari della Società.
81
· Principi e valori etici
Il Codice Etico prevede, nella conduzioni degli affari, la massima correttezza e
trasparenza, contro ogni fenomeno di corruzione o favoritismo.
Inoltre, richiama il regolare andamento dei mercati finanziari come interesse da
tutelare, statuendo il generale divieto di attività fraudolente, tendenti ad alterare la
formazione del prezzo di strumenti finanziari sul mercato.
12.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Il responsabile del Settore Tecnico segnalerà su richiesta dell’OdV:
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini
dell’efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere
sull’efficacia del Modello;
- gli esiti di ogni attività svolta, ritenuta utile a prevenire o individuare le ipotesi di
illecito di cui al Decreto
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal
presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.
Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, il responsabile in argomento
potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai responsabili dei processi
aziendali.
Lo stesso responsabile del Settore Tecnico, inoltre, riferirà con immediatezza, a
prescindere dall’informativa sopra indicata, ogni notizia appresa, documentata o
comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a
comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti
qualificati con la società.
13. AREA AMMINISTRATIVA
Nell’area rientra la gestione amministrativa e finanziaria della società, la
predisposizione dell’informativa economica e la cura degli obblighi fiscali.
Nella tabella sono riportati i principali processi individuabili, con evidenza di quelli
contenenti attività sensibili.
82
Pianificazione e controllo
Pianificazione dei fabbisogni
Elaborazione del budget annuale
Controllo di gestione
Gestione informativa relativa andamento budget
Amministrazione
Gestione delle contabilità
Redazione bilancio e rendicontazioni infrannuali
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con le Società di Revisione esterna
Gestione fiscale
Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
Rappresentanza dell'azienda presso l'AF
Gestione finanziaria
Gestione dell’istruttoria relativa all’ottenimento di finanziamenti anche agevolati e/o
a fondo perduto
Rapporti con gli enti in relazione al monitoraggio esecuzione progetti finanziati
Gestione dei rapporti con autorità di controllo dei mercati finanziari
Gestione della tesoreria
Pianificazione e controllo flussi finanziari
Riscossioni e pagamenti
Di seguito, sono considerati i rischi di reato (ed i controlli ritenuti in grado di
mitigarli) che possono essere compiuti nell’ambito dei processi amministrativi.
13.1 Amministrazione
a.
I rischi di reato
Nei contratti per il servizio di trasporto pubblico affidati dagli enti, la parte del
contributo che l’ente pubblico deve corrispondere ad SGM è determinata sulla base
dei chilometri da percorrere nell’arco dell’anno.
Il rischio di captazione abusiva e truffa ai danni della Pubblica Amministrazione
risulta essere marginale, in quanto il contributo pubblico non è determinato sulla
base dei risultati economici del servizio affidato bensì sui chilometri percorsi. Pur
nella marginalità del rischio reato, si indicano di seguito le misure di prevenzione
adottate dalla Società.
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b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
In S.G.M., la gestione amministrativa è di esclusiva competenza di una struttura
dedicata, a diretto riporto del vertice aziendale, costituita da personale dotato di
adeguata formazione ed esperienza.
La Direzione Amministrativa consolida i dati di provenienza dei singoli processi
aziendali e verifica gli elaborati contabili annuali ed infrannuali predisposti
esternamente.
· Sistema di pianificazione e controllo
Attraverso lo strumento del controllo di gestione, che mette a confronto situazioni
previsionali e consuntive - attualmente in corso di implementazione - potrebbero
essere intercettati scostamenti anomali connessi a rilevazioni contabili non fedeli alla
realtà.
· Sistema informativo
La rilevazione dei fatti di gestione e l’elaborazione delle situazioni contabili
periodiche è assistita da un sistema informativo, che sarà utilizzato dalla Direzione
Amministrativa.
Il sistema assicura l’osservanza delle norme in materia nonché la tracciabilità delle
operazioni.
· Istituti di vigilanza e garanzia
La gestione degli adempimenti amministrativo/contabili subisce direttamente o
indirettamente il controllo di diversi organismi, interni o esterni all’impresa, per i
profili di relativa competenza.
Alcuni di questi sono imposti dalla legge (come il Collegio Sindacale), altri sono
stati istituiti per volontà degli amministratori (come la società incaricata della
revisione, nei casi in cui l’intervento della stessa non sia obbligatorio).
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Principi e valori etici
Il Codice Etico oltre a considerare l’integrità quale elemento del patrimonio
aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla
Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Lo stesso Codice invita gli organi sociali, il management ed il personale dipendente
alla trasparenza e alla conformità alla legge, nelle attività finalizzate alla formazione
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
Infine nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici,
come il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere
informazioni dovute.
13.2 Gestione fiscale
a.
I rischi di reato
Alla gestione fiscale si accompagna il rilascio di dichiarazioni ufficiali relative a
caratteristiche economiche e patrimoniali della società, che rendono possibile
l’ipotesi di truffa ai danni dell’operatore pubblico.
Alla gestione fiscale, inoltre, che comprende il rapporto con l’amministrazione
finanziaria dello Stato, sono associabili le ipotesi corruttive.
b. Le misure di prevenzione
· Sistema organizzativo
In S.G.M., gli adempimenti di natura fiscale e contributiva sono di competenza di
una struttura esterna, a diretto riporto del vertice aziendale, costituita da personale
dotato di adeguata formazione ed esperienza.
I flussi informativi necessari agli adempimenti di cui sopra sono informatizzati e
trasmessi dalle strutture aziendali competenti alla Direzione Amministrativa.
· Sistema autorizzativo
La rappresentanza della società nei rapporti con gli enti pubblici è conferita a
determinati soggetti aziendali, con procura notarile.
· Principi e valori etici
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Il Codice Etico richiama i principi di trasparenza nei rapporti con le istituzioni e la
P.A., vietando comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla
Società.
13.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
La Direzione Amministrativa, (ivi compresi quelli gestititi presso le direzioni di
struttura), su richiesta dell’OdV, indicherà su:
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini
dell’efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere
sull’efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal
presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso;
Nel rapporto periodico, lo stesso responsabile, avrà cura di includere:
- gli esiti dei controlli svolti, da parte degli organismi comunitari e nazionali, sulla
destinazione dei finanziamenti erogati;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o
all’individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.
Lo stesso organo – inoltre - riferirà con immediatezza, a prescindere dall’informativa
di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa
ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi
da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.
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