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SENTENZE IN SANITÀ – TRIBUNALE DI ROMA
TRIBUNALE DI ROMA - Sezione IV – sentenza del 17 aprile 2007
Il dirigente di una Asl che sia chiamato a sostituire un collega di pari livello ha diritto alla retribuzione
aggiuntiva in tutti i casi, sia per temporanea assenza del titolare, sia per vacanza del posto in organico.
È questo il principio innovativo che il tribunale del lavoro di Roma ha stabilito con la sentenza n.
7490/2007, divenuta definitiva perché non appellata dall’Asl.
La decisione costituisce un precedente importante anche per altri settori della dirigenza pubblica negli
enti locali.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, dirigente del ruolo amministrativo in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma E esponeva: di aver ricoperto dal 2001
l’incarico di responsabile Unità Organizzativa Complessa (UOC) Personale e Convenzione, articolazione del dipartimento AA.GG. e Risorse Umane; che il rapporto era stato disciplinato con
contratto individuale dell’8.5.2001 per la durata di anni 5 e scadenza fissata al 7.5.2006, rinnovabile previa verifica dei risultati; che in aggiunta, a decorrere dall’1.8.2002, aveva avuto altresì
l’incarico ad interim di dirigente responsabile dell’UOC Previdenza Quiescenza ed Assicurazioni Sociali, sempre all’interno dello stesso dipartimento; che per questo incarico aggiuntivo non
le era stato riconosciuto nessun incremento economico; che con delibera n. 361 del 22.11.2004
l’azienda aveva accorpato le due predette UOC di cui era responsabile sommando personale,
strutture, e mezzi delle unità confluite; che in data 7.12.2004 le era stato fatto sottoscrivere contratto integrativo nel quale si prevedeva che l’incarico di responsabilità della nuova UOC era
attribuito senza che ciò comportasse alcuna variazione del trattamento economico connesso alla
retribuzione di posizione in atto fruita; che con determinazione n. 203 del 2.10.2002 il responsabile del dipartimento le aveva affidato anche l’incarico di sostituire il dirigente responsabile
UOC Trattamento Economico in caso di assenza, incarico tacitamente procrastinato sino al
25.5.2005 ed in relazione al quale ella aveva in fatto sostituito il titolare ininterrottamente assente per malattia dal 28.10.2003 al 25.5.2005; che per tutti gli incarichi dirigenziali ricoperti aveva
sempre raggiunto pienamente i risultati previsti; che l’organizzazione dell’azienda e la ripartizione al suo interno delle UO era stata determinata con delibera n. 2058 del 23.11.1998 e che il
regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali era stato adottato con provvedimento
n. 2059 del 23.11.1998; che tutte e tre le UOC a lei affidate erano di categoria A2; che per
l’individuazione del trattamento economico dirigenziale accessorio ogni unità organizzativa era
stata valutata in base ai criteri stabiliti dal contratto collettivo e dalla delibera ASL n. 637 del
23.6.1999 che tenevano conto delle funzioni e delle responsabilità attribuite; che era quindi stata
stabilita una specifica pesatura economica di ciascuna posizione dirigenziale per attuare la graduazione retributiva prevista dalla legge e dai contratti collettivi; che il d.lgs. 229/1999 aveva
previsto che le ASL adottassero un provvedimento unitario per disciplinare l’organizzazione e
l’attività, denominato “atto aziendale”, che la ASL convenuta aveva adottato con ritardo
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nell’ottobre 2003; che la convenuta aveva continuato a corrisponderle solo la retribuzione determinata per la UOC Personale e Convenzione con il contratto dell’8.5.2001 senza tenere in
nessuna considerazione l’aggravio di funzioni e responsabilità verificatosi a partire dall’8.2002
al 28.10.2003; che nemmeno in seguito all’accorpamento delle UOC descritto l’azienda aveva
proceduto alla rideterminazione della “pesatura economica” dell’incarico attribuito; che con lettera del 12.1.2005 aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere retribuita per gli
incarichi aggiuntivi ma che l’azienda si era rifiutata.
Premesso quanto sopra, argomentato in merito al proprio diritto ad un trattamento economico
accessorio in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta, concludeva chiedendo: accertare e
dichiarare, dall’1.8.2002 e fino al termine dell’incarico dirigenziale cumulativo tutt’ora in corso
di responsabile UOC Personale e Convenzione e UOC Previdenza Quiescenza Assicurazioni
Sociali, oppure fino al momento in cui il valore economico di tale incarico sia congruamente rideterminato, il suo diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile come prevista dall’art. 40 comma 9 CCNL 1998/2001 nella misura di annuale Euro 17.352,95; in
subordine, accertare il suo diritto alla predetta maggiorazione nella misura minore che sia ritenuta equa non inferiore ad Euro 535,05 mensili; per lo stesso periodo accertare il suo diritto alla
retribuzione di risultato aggiuntiva per i compiti relativi alla responsabilità della UOC Previdenza Quiescenza Assicurazioni Sociali nella misura di Euro 10.196,57; accertare e dichiarare il
suo diritto ad un ulteriore maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile pari ad
Euro 3.305,33 annui per un periodo di un anno, sei mesi e 17 gg. (2003-2005); in subordine riconoscere per lo stesso periodo una ulteriore maggiorazione nella misura minore che sia ritenuta
equa non inferiore ad Euro 535,05 mensili; per lo stesso periodo accertare il suo diritto alla retribuzione di risultato aggiuntiva per i compiti relativi alla responsabilità della UOC Trattamento Economico nella misura di Euro 10.196,57 annuali; condannare l’ASL al pagamento delle
maggiorazioni retributive dovute come sopra accertate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in via residuale condannare la convenuta a corrisponderle un indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa in misura pari alle maggiorazioni retributive indicate; accertare e
dichiarare per quanto necessario, l’invalidità, la nullità o l’annullamento, l’inefficacia, e/o disapplicare le clausole del contratto collettivo ed individuale di lavoro e gli atti amministrativi
dell’azienda ivi compresi il silenzio inadempimento nella parte in contrasto con le norme costituzionali, atti aventi forza di legge, norme regolamentari, contratti collettivi; condannare la convenuta alla refusione delle spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ASL Roma E chiedendo l’integrale rigetto delle
domande avanzate poiché infondate in fatto ed in diritto. Incontestata l’esposizione in fatto di
cui al ricorso, sosteneva la convenuta che nulla era dovuto alla dipendente per maggiorazione
della retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato atteso che quanto meno
dal dicembre 2004 l’istante non aveva rivestito alcun incarico cumulativo e che la valenza economica attribuita alla neo costituita UOC Previdenza, Quiescenza, Assicurazioni Sociali e Personale a Convezione era sempre A2. In merito all’indennità dovuta per sostituzione temporanea
argomentava che nulla poteva essere rivendicato dall’istante non essendo alla medesima applicabile il comma 7 dell’art. 18 poiché già titolare di altra struttura complessa. Riguardo alla do-
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manda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c. sosteneva che non vi era stato alcun indebito vantaggio patrimoniale. In merito a quanto richiesto per accessori, in via gradata, faceva rilevare l’eventuale debenza dei soli interessi legali.
Sentite le parti a libero interrogatorio, concesso termine per note, all’odierna udienza la causa
veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato ed in tale misura dev’essere accolto.
Risulta agli atti ed è incontestato tra le parti che la ricorrente, già dirigente responsabile della
struttura complessa Personale e Convenzione, grazie a delibera dell’aprile 2001 e contratto individuale sottoscritto in data 8.5.2001, a far data dall’1.8.2002 si è vista altresì affidare ad interim,
per pensionamento in pari data del titolare preposto, l’incarico di responsabile di altra struttura
complessa appartenente allo stesso dipartimento, UOC Previdenza, Quiescenza ed Assicurazioni
Sociali. Nella delibera n. 815 del 22.7.2001 di affidamento di tale ulteriore incarico la ASL dispone che il provvedimento in questione non comporti oneri aggiuntivi per l’azienda.
L’incarico di responsabile delle due UOC viene svolto dalla ricorrente dall’1.8.2002 sino al
21.11.2004 atteso che con delibera del Direttore Generale della ASL convenuta del 22.11.2004,
viene disposto l’accorpamento della UOC Previdenza, Quiescenza ed Assicurazioni Sociali con
la UOC Personale e Convenzione e creata la nuova UOC Previdenza, Quiescenza-Assicurazioni
Sociali e Personale a Convenzione di cui l’istante viene nominata responsabile.
Recita il comma 9 dell’art. 40 del CCNL applicato che “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione,
ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse per la retribuzione di posizione parte variabile del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35% ed il 50%
calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.
Dispone a sua volta il comma 10 che la fascia A di cui all’art. 54 (di appartenenza della ricorrente) è determinata in Lire 80.000.000.
L’applicazione del chiaro disposto della norma riportata imponeva a carico della Azienda resistente, a fronte del doppio incarico svolto nel periodo 1.8.2002 – 21.11.2004 dalla T. di responsabile di due diverse strutture complesse, la maggiorazione della retribuzione di posizione parte
variabile nella misura quanto meno del 35%, maggiorazione pacificamente non applicata in conformità a quanto illegittimamente disposto in merito al difetto di costi aggiuntivi dalla delibera
n. 815 sopra richiamata.
A fronte di ciò, ponendosi la delibera in questione in contrasto con disposizione del CCNL, la
medesima dev’essere in parte de qua disapplicata e la convenuta condannata al pagamento, in
relazione al periodo in interesse, della somma di Euro 14.460,79 (pari a L. 28.000.000) su base
annua, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 40 e 54 citati e di quanto riferito dal procuratore speciale della resistente in merito all’applicazione costante da parte della resistente nel
periodo in interesse della maggiorazione nella percentuale del 35%.
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In relazione allo stesso periodo (1.8.2002 – 21.11.2004) ed ai medesimi due incarichi, ha chiesto
la ricorrente le sia riconosciuta altresì la retribuzione di risultato relativa anche all’incarico di
responsabile UOC Previdenza, Quiescenza ed Assicurazioni Sociali.
Incontestato agli atti che l’istante abbia raggiunto pienamente i risultati fissati anche in relazione
alla gestione di tale seconda UOC (vedi tenore comparsa nonché dichiarazioni a verbale del
procuratore speciale).
Ex art. 62 CCNL, la retribuzione di risultato è strettamente correlata “alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati
ed il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alla singola struttura”. Incontestato che sino al 21.11.2004 ciascuna delle unità organizzative complesse di cui l’istante era responsabile avesse propri risultati prestazionali prefissati ed un proprio budget per il raggiungimento dei medesimi così come previsto dal comma 6 della medesima norma.
Atteso che in base al successivo comma 7 “L’erogazione dell’incentivo di cui al comma 6 è
strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati”, essendo indiscusso che l’istante nel periodo in esame raggiunse anche in relazione
all’attività di responsabile UOC Previdenza, Quiescenza ed Assicurazioni Sociali gli obiettivi
assegnati, deve ritenersi illegittimo il comportamento posto in essere dalla ASL di mancato riconoscimento della retribuzione di risultato anche in relazione a tale ulteriore incarico.
A fronte di ciò, ponendosi la delibera n. 815 già citata in contrasto con la disposizione del
CCNL nella parte in cui dispone che il provvedimento di conferimento di incarico non comporta
oneri aggiuntivi per l’azienda, la medesima dev’essere in parte de qua disapplicata e la convenuta condannata al pagamento, in relazione al periodo in interesse, di quanto dovuto quantificato
secondo i parametri offerti dal medesimo art. 62 cit.
La condanna si impone come generica atteso che la quantificazione operata in ricorso di Euro
10.196,57, pur non contestata, tiene conto di un diverso e più ampio periodo di riferimento.
Ha obiettato la resistente che le risorse dei fondi relative agli anni in interesse sono state già
completamente utilizzate. Valuta il Tribunale l’irrilevanza della riferita circostanza non potendo
il debitore dedurre, quale eccezione all’obbligo di adempimento, comportamenti al medesimo
imputabili. In merito si ricorda che il procuratore speciale ha chiarito a verbale come la concertazione intervenga solo per la fissazione dei criteri per la distribuzione delle risorse non in merito all’individuazione dei beneficiari. Deve quindi ritenersi pienamente imputabile alla ASL la
circostanza che, incontestato il pieno raggiungimento dei risultati da parte della T. in base ai criteri adottati in sede di concertazione, la medesima non abbia poi provveduto anno per anno ad
individuare anche l’istante tra i beneficiari.
A seguito di delibera del Direttore Generale della ASL, convenuta del 22.11.2004, veniva disposto l’accorpamento della UOC Previdenza, Quiescenza ed Assicurazioni Sociali con la UOC
Personale e Convenzione e deliberata la creazione della nuova UOC Previdenza, QuiescenzaAssicurazioni Sociali e Personale a Convenzione e l’istante viene nominata responsabile di tale
nuova unità.
A seguito di tale atto organizzativo è evidente che non si possa più parlare di responsabilità di
più UOC in capo alla ricorrente essendo venuta meno la pluralità di strutture. Non si ritiene
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quindi più invocabile da parte dell’istante il disposto del comma 9 dell’art. 40 cit. che tale duplicità presuppone onde fondare il suo diritto ad una maggiorazione della retribuzione di posizione.
Occorre per altro rilevare, come argomentato in altra parte del ricorso introduttivo, che la resistente avrebbe dovuto, a seguito di tale accorpamento, procedere ad una nuova valutazione della
pesatura economica dell’unità neo costituita.
Incontestato tra le parti che la nuova UOC Previdenza, Quiescenza-Assicurazioni Sociali e Personale a Convenzione (vedi atto introduttivo e quanto dichiarato in merito dal procuratore speciale a verbale d’udienza) assommò in sé per intero quelle che erano le competenze, le strutture,
il personale ed i mezzi finanziari in precedenza propri delle due UOC Previdenza, Quiescenza
ed Assicurazioni Sociali ed UOC Personale e Convenzione. A ciò consegue che “funzioni e responsabilità” della nuova unità non potevano corrispondere a quelle che erano state proprie di
una sola delle due unità prima dell’accorpamento.
Dispone il comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999 che il
trattamento economico accessorio del dirigente sanitario “deve essere correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato”.
Sulla scia della citata disposizione legislativa, prima l’art. 53 del CCNL 1996 e quindi l’art. 40
del CCNL 2000, hanno disposto che il trattamento economico di posizione è determinato in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali, le quali a loro volta devono tra l’altro tener conto, ex art. 50 CCNL 1996 richiamato dall’art. 40 CCNL 2000, della complessità della struttura a
cui il dirigente viene preposto, dell’affidamento e della gestione di budget, della consistenza
delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Assommando in sé la nuova UOC risorse umane, finanziarie e strumentali delle due UOC accorpate, avendo quindi una struttura inevitabilmente più complessa perché articolata onde soddisfare un maggior numero di funzioni ed un budget superiore rispetto a quelle in precedenza
proprio di ciascuna UOC poi accorpata, l’incarico dirigenziale di responsabile della nuova struttura doveva comportare un trattamento economico accessorio diverso da quello proprio di responsabile di una sola delle sue componenti.
A conferma di quanto sin qui sostenuto il comma 4 dell’art. 50 cit. secondo cui la graduazione
delle funzioni relativa agli incarichi di II livello dirigenziale deve essere effettuata dalle aziende
con le modalità indicate al comma 2 (sopra riportate) in “modo oggettivo”.
La mancata graduazione della nuova funzione dirigenziale affidata alla ricorrente, correlata alla
mancata riparametrazione della valenza economica della UOC neo costituita deve quindi ritenersi senz’altro illegittima poiché in violazione di norma di legge e del contratto collettivo. Ne
consegue l’illegittimità del contratto integrativo del 7.12.2004 e della delibera del 22.11.2004
nella parte in cui escludono che il conferimento del nuovo incarico dirigenziale non comporti
modifica della retribuzione di posizione dovuta al nominato responsabile e la conseguente nullità della relativa clausola.
Si pone il problema a questo punto di individuare quanto avrebbe dovuto essere maggiorata la
retribuzione di posizione a far data dal 22.11.2004. In questa sede in via equitativa, ex art. 36
Cost., si ritiene di far riferimento ad un aumento del 35% (pari nel caso di specie come sopra
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precisato ad Euro 14.460,79), parametro offerto dalla disciplina applicabile al dirigente con incarico di più strutture complesse (art. 40 comma 9 cit.). Ciò tenuto conto che in fatto la ricorrente continuò anche in epoca successiva al 21.11.2004 a svolgere mansioni equivalenti per quantità e qualità a quelle precedentemente esercitate a far data dall’agosto 2002.
Ha chiesto la ricorrente anche in relazione a tale secondo periodo lavorativo (dal 22.11.2004)
l’accertamento del suo diritto ad una retribuzione aggiuntiva di risultato con riferimento alle responsabilità della UOC Previdenza Quiescenza Assicurazioni Sociali.
Non ritiene l’Ufficio di poter accogliere tale domanda.
Non è stata infatti svolta alcuna argomentazione in merito alla debenza di maggiori somme per
retribuzione di risultato nell’ipotesi di responsabilità di unica UOC (perché tale deve ritenersi la
nuova UOC Previdenza, Quiescenza-Assicurazioni Sociali e Personale a Convenzione) pur avente maggiori funzioni e responsabilità rispetto ad altra. Le tesi sul punto espresse in ricorso si
fondano infatti sull’errato presupposto della permanenza in capo alla ricorrente, anche dopo il
novembre 2004, di “incarico dirigenziale cumulativo”.
Infine, si ricorda che, con determinazione n. 203 del 2.10.2002, il responsabile del Dipartimento
aveva affidato alla T. anche l’incarico di sostituire il dirigente responsabile UOC Trattamento
Economico in caso di assenza, incarico tacitamente procrastinato sino al 25.5.2005 ed in relazione al quale ella aveva in fatto sostituito il titolare ininterrottamente assente per malattia dal
28.10.2003 al 25.5.2005.
Ha chiesto la dirigente in relazione a tale ulteriore responsabilità l’accertamento del suo diritto
ad una ulteriore maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato o in subordine il suo diritto ad una ulteriore maggiorazione nella misura non inferiore ad Euro 535,05.
Ritiene l’Ufficio di poter aderire esclusivamente alla domanda formulata in via subordinata.
Dispone l’art. 18 CCNL 2000 in materia di sostituzioni che in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con rapporto di lavoro esclusivo ed incarico
di dirigente di struttura semplice.
In fatto il dirigente di struttura complessa responsabile della UOC Trattamento Economico venne dalla ASL convenuta sostituito ai sensi dell’art. 18 (vedi determinazione dirigenziale n. 203
in atti) dalla ricorrente, già dirigente di strutture complesse.
Atteso che la convenuta non ha dedotto l’illegittimità della determinazione in questione, si deve
ritenere che l’ipotesi ivi disciplinata ricadesse tra quelle di cui al comma 8 della medesima norma, disposizione secondo la quale “le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di
cui ai commi precedenti, possono additare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro
dirigente con corrispondente incarico”.
Dispone il comma 7 del medesimo articolo 18 nella parte qui in interesse che “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i
primi due mesi. Qualora la sostituzione (di responsabile di dipartimento o di struttura complessa) si protragga continuativamente otre tale periodo, al dirigente compete un’indennità mensile
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di Lire 1.036.000”. Precisa poi la norma che l’indennità può essere corrisposta anche per periodi
frazionati.
Il chiaro dettato normativo esclude la debenza nel primo bimestre di qual si voglia emolumento
aggiuntivo e dal terzo mese la maturazione di emolumenti diversi da quello espressamente indicato.
Infondata quindi la domanda di accertamento del diritto dell’istante, in relazione a tale incarico
sostitutivo svolto dal 28.10.2003 al 25.5.2005 (salvo 10 giorni come precisato in ricorso a pag.
9), ad una ulteriore maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato e fondata viceversa la domanda svolta in via gradata di accertamento del suo
diritto all’indennità di cui all’art. 18 cit. pari a mensili Euro 535,05 a far data dal 28.12.2003 sino al 25.5.2005, salvo 10 gg.
Ha sostenuto la resistente nei propri atti l’inapplicabilità del comma 7 alla ricorrente.
L’eccezione appare infondata atteso che il comma 7, per esplicito dettato normativo, non si applica solo alle ipotesi di sostituzione di cui ai commi precedenti ma a tutte le sostituzioni previste dal medesimo “articolo”, ivi compresa quindi l’ipotesi di cui al comma 8.
Né vale argomentare, come sostenuto dalla difesa della ASL, in sede di discussione, che il
comma 7 si riferirebbe solo ai dirigenti di struttura semplice incaricati di struttura complessa essendo solo nei loro confronti rilevante la precisazione secondo la quale “le sostituzioni previste
nel presente articolo non si configurano come mansioni superiori”.
Al di là del dato letterale che anche in questo caso si riferisce alle sostituzioni previste
dall’articolo e non solo dai commi precedenti, si rileva che la precisazione di cui sopra appare
opportuna anche con riferimento alla figura del dirigente responsabile di struttura complessa il
quale si vede assegnata la responsabilità di altra struttura di eguale natura. In tale caso infatti si è
inteso scongiurare che una modificazione quantitativa delle responsabilità affidate possa di per
sé costituire svolgimento di mansioni superiori. Modificazione quantitativa che per altro appare
legittimare anche per colui che è già responsabile di struttura complessa cui se ne aggiunge
un’altra (seppur in sostituzione di collega impedito) con aggravio evidente, la debenza di
un’indennità.
A quanto sopra segue la condanna della resistente al pagamento di quanto sopra accertato come
dovuto.
In merito agli accessori, trattandosi di crediti vantati nei confronti di datore di lavoro pubblico, i
medesimi sono dovuti nei limiti degli interessi legali ex art. 22 comma 36 L. 724/1994 dalla maturazione di ogni singola spettanza sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara il diritto di E.T. in relazione al periodo 1.8.2002 - 21.11.2004 alla maggiorazione della
retribuzione di posizione parte variabile nella misura annuale di Euro 14.460,79, ed alla maggiorazione della retribuzione di risultato e per l’effetto condanna l’ASL Roma E, in persona del legale rappresentante, al versamento di quanto dovuto oltre accessori come per legge;
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dichiara il diritto di E.T. a far data dal 22.11.2004 alla maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile nella misura annuale di Euro 14.460,79 e per l’effetto condanna ASL Roma E, in persona del legale rappresentante, al versamento di quanto dovuto oltre accessori come
per legge;
dichiara il diritto di E.T. all’indennità di cui all’art. 18 CCNL pari a mensili Euro 535,05 a far
data dal 28.12.2003 sino al 25.5.2005, salvo 10 gg. e per l’effetto condanna l’ASL Roma E, in
persona del legale rappresentante, al versamento di quanto dovuto oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l’ASL Roma E, in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore di parte
ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 1.350,00 per onorari.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2007.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2007.
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