CREDITO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

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CREDITO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
CREDITO COMMERCIALE
INTERNAZIONALE
Gli strumenti per le PMI che intendono
operare sui mercati esteri
Terni, 9 novembre 2011
STATO PATRIMONIALE
CASSA-BANCA
CREDITI clienti
MAGAZZINO
IMMOBILIZZ
RAT. e RISC.
IMMOBILIZZ
BANCA BREVE
FORNITORI
ALTRI DEBITI
RAT. e RISC.
DEBITI ML
PATRIMONIO
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Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CASSA-BANCA
300
BANCA BREVE
400
CREDITI clienti
1.000
FORNITORI
800
MAGAZZ.-R.R
300
DEBITI-R.R
200
Capitale circolante netto
Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners
200
3
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CASSA-BANCA
300
BANCA BREVE
400
CREDITI clienti
1.000
FORNITORI
1.100
MAGAZZ.-R.R
300
DEBITI-R.R
200
Capitale circolante netto
- 100
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CASSA-BANCA
300 + 100 = 400
BANCA BREVE
400 – 100 = 300
CREDITI Clienti
1.000 -500 = 500
FORNITORI
800 – 200 = 600
MAGAZZINO -R.R.
300
DEBITI – R.R.
200 – 100 = 100
Capitale circolante netto 200
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CASSA-BANCA
300 - 300 = 0
BANCA BREVE
400 – 100 = 300
0 + 100 = 100
CREDITI Clienti
1.000 - 0 = 1.000
FORNITORI
800 – 200 = 600
MAGAZZINO -R.R.
300
DEBITI – R.R.
200 – 100 = 100
Capitale circolante netto 200
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Il fabbisogno Finanziario si verifica per una
serie di motivi congiunti:
* Mancato rispetto Scadenze Contrattuali
* Maggiori dilazioni di pagamento
* Non tempestive azioni di recupero degli
insoluti e degli accordi stragiudiziali
* Tempi lunghi delle Azioni Legali di recupero
del Credito
* Situazioni di default dei Clienti
* Mancato trasferimento del rischio del Credito
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* Capitale Circolante
* Dinamiche del Capitale Circolante
* Rischi finanziari, di Credito, Economici e Patri.
* Valutare in anticipo i fattori di rischio
associati al Credito Commerciale
* “Politica Aziendale del Credito”
* Credit Manager (coordina tutte le fasi)
* Trasferimento del rischio (Cess., Assic.. Garan.)
* Ristrutturazione del Debito
* Aspetti civilistici e fiscali
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La Politica Aziendale del Credito è
l'insieme dei criteri, delle metodologie, dei
comportamenti e delle regole che “devono”
essere seguiti dalle Imprese per regolare i
rapporti con i Clienti, con l'obiettivo di
limitare il rischio di Credito
* Definire le modalità e lo standard di
affidamento della Clientela mediante
analisi ed inform. comm. di 1°° - 2°° e 3°° Liv
* Determinazione del Credito concedibile
* Determinazione dei prezzi
* Dilazione di pagamento
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* Scontistica (raggiun. Fatt. – corrett. Pag. )
* Forme di regolamento del credito (tit.esec)
* Sistematica analisi dei Crediti e delle
previsioni dei flussi di cassa, al fine di una
corretta gestione dell'impatto finanziario
* Analisi delle cause interne che possono
determinare il mancato incasso (reclami)
* Procedure operative per la immediata
gestione degli scaduti e degli accordi
stragiudiziali
* Procedure di recupero affidate a terzi
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* Capitale Circolante
* Dinamiche del Capitale Circolante
* Rischi finanziari, di Credito, economici e Patri.
* Valutare in anticipo i fattori di rischio
associati al Credito Commerciale
* “Politica Aziendale del Credito”
* Credit Manager (coordina tutte le fasi)
* Trasferimento del rischio (Cess., Assic. Garan.)
* Ristrutturazione del Debito (ordinarie – strao.)
* Aspetti civilistici e fiscali
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ASPETTI CIVILISTICI
* Art. 2426, 1° comma, n. 8 del C.C.
I Crediti devono essere iscritti secondo il
valore presumibile di realizzazione
* Art. 2423 Bis, 1° comma, n. 4 del C.C.
Si deve tener conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo
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ASPETTI FISCALI
Art. 106 del Tuir
Concede la Deducibilità delle “ Svalutaz.
per rischi su Crediti” nel limite dello
0,50% annuo fino al 5% dell'importo dei
Crediti
Si applica sui Crediti risultanti in Bilancio,
sui Crediti non coperti da garanzie e sui
Crediti che abbiano generato Ricavi
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ASPETTI FISCALI
Art. 101, comma 5 del Tuir
Le Perdite sono deducibili fiscalmente:
a) se risultano da elementi certi e precisi
b) in ogni caso se il debitore risulta
assoggettato a Procedure Concorsuali
(Sentenza di fallimento, Decreto ammiss
del Concordato Preventivo etc)
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ASPETTI FISCALI
a) si considerano elementi certi e precisi
- Procedura esecutiva negativa
- Irreperibilità e chiusura locali del debitore
con situazione Patrimoniale compromessa
- situazione di nullatenenza del debitore
- anti-economicità dell ' azione legale in
riferimento all'importo
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ASPETTI FISCALI
a) elementi certi e precisi di Clienti esteri
- ottenimento dalla competente autorità
giurisdizionale di una dichiarazione di
insolvibilità del debitore estero
- nel caso di un Ente pubblico dichiarazione
di Sinistro emessa dalla SACE
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ASPETTI FISCALI
Art. 109 del Tuir
Per essere deducibile :
* deve essere certa la sua esistenza
* deve essere certo e determinabile il suo
ammontare
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Una corretta e lungimirante gestione del
Credito Aziendale consente di anticipare e
risolvere in tempo utile, le problematiche
endogene ed esogene che possono portare
all'insolvenza del Credito
L'OBIETTIVO DELLA P. del Credito è:
1) Garantire l'incasso delle vendite
2) Determinare l'affidamento del Cliente
3) Monitorare sistematicamente i Clienti
4) Gestire i reclami e le cause interne
5) Anticipare eventuale fabb. finanziario
6) Immediata gestione degli scaduti
7) Affidare a terzi il recupero del Credito
8) Trasferimento Rischio – Ristrut. del Debito
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PER COMPETERE A LIVELLO
INTERNAZIONALE SONO INDISPENSABILI :
* POLITICA AZIENDALE DEL CREDITO
* COMPETENZE INTERNE
* AFFIDARSI A CONSULENTI ESPERTI E
CON SPECIALIZZAZIONE INTERNAZIONALE
* LA CONOSCENZA E L' UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI CIVILISTICI, FINANZIARI,
ASSICURATIVI ED AGEVOLATIVI
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STRUMENTI PROCESSUALI PER IL RECUPERO
DEI CREDITI ALL’ESTERO
a) Il ricorso per decreto ingiuntivo
(art. 633 e segg. c.p.c.- Italia);
b) La domanda di ingiunzione europea
c) Il recupero dei crediti nei paesi extra UE.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Presupposti di applicabilità:
«su domanda di chi è creditore di una SOMMA
LIQUIDA di denaro o di una determinata quantità di
COSE FUNGIBILI o di chi ha diritto alla consegna di
una COSA MOBILE DETERMINATA… se del diritto
fatto valere si dà PROVA SCRITTA ai sensi dell’art.
634 c.p.c. (polizze e promesse unilaterali per scrittura
privata e per i crediti relativi a somministrazioni di
merci e di denaro nonché, per prestazioni di servizi
fatte da imprenditori che esercitano un’attività
commerciale, gli estratti autentici delle scritture
contabili);
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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ESECUZIONE PROVVISORIA (art. 642 c.p.c.)
in caso di:
1) Grave pregiudizio nel ritardo
2) Credito fondato su assegno bancario o cambiale;
3)
Produzione
da
parte
del
ricorrente
di
documentazione
sottoscritta
dal
debitore
comprovante il diritto fatto valere (email o altro
documento in cui il debitore che riconosce il debito .
L’ INGIUNZIONE PUO’ ESSERE PRONUNCIATA ANCHE
SE LA NOTIFICAZIONE ALL’ INTIMATO DEVE
AVVENIRE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE (UE
ed EXTRA UE CON CONVENZIONE)
.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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RICONOSCIMENTO DELLA DECISIONE
ITALIANA NEI PAESI UE (Regolamento
44/2001)
L’autorità competente per ciascun Paese membro
della UE appone la formula esecutiva entro 1 MESE
purchè:
1) La decisione
pubblico;
non
sia
contraria
all’ordine
2) La domanda giudiziale sia stata notificata al
convenuto;
3) Non vi sia contrasto tra giudicati.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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POSSIBILE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
CHE APRE LA FASE DI COGNIZIONE:
- 50 gg. Per i Paesi UE dalla notifica
- 60 gg. Per i Paesi extra UE Conv (art. 641 c.p.c.)
TEMPI PER OTTENERE IL DECRETO INGIUNTIVO
ESECUTIVO CON RICONOSCIMENTO ESTERO:
PAESI UE: 110/200 GG.
PAESI EXTRA UE Conv: 120/210 GG.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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L’ INGIUNZIONE EUROPEA
- Si può ricorrere alla ingiunzione europea per tutti i
crediti pecuniari in materia civile e commerciale senza
limiti di importo;
- Il procedimento giurisdizionale è UNICO a livello di UE;
- La domanda è presentata sulla base di un modulo di
domanda riconosciuto da tutti i paesi membri della UE
(esclusa Danimarca) al giudice competente sulla base del
regolamento Ue n.44/2001 fatta salva la giurisdizione
concordata dalle parti;
- Il Giudice può chiedere la integrazione o rettifica della
domanda;
- Il Giudice se sussistono tutte le condizioni di legge (artt.
2, 3, 4, 6, 7 del reg. 1896/2006) e se il credito è fondato
emette ingiunzione di pagamento europeo;
- Altrimenti il Giudice rigetta la domanda di ingiunzione.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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Il rifiuto della domanda non può formare oggetto di
impugnazione ma è possibile presentare una nuova
domanda di ingiunzione di pagamento europeo o
utilizzare qualunque altro procedimento disponibile.
TEMPI: 60/70 GG.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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POSSIBILI SVILUPPI:
a) Nessuna opposizione da parte del convenuto dopo
la notifica: Il Giudice dichiara esecutiva la
ingiunzione europea;
b) OPPOSIZIONE del convenuto entro 30 GG. anche
non motivata dinanzi al Giudice che ha emesso
ingiunzione di pagamento:
- se il ricorrente si era opposto al passaggio al
procedimento civile ordinario il procedimento di
ingiunzione europeo si estingue;
- se il ricorrente non si era opposto al passaggio al
procedimento civile ordinario, il procedimento
prosegue dinanzi i giudici dello stato membro di
origine secondo le regole del procedimento civile di
cognizione.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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IL RECUPERO DEI CREDITI NEI PAESI
EXTRA UE
Operatività del principio del mutuo riconoscimento
VERIFICARE:
a) l’esistenza di una convenzione bilaterale tra
l’Italia ed il Paese dell’esecuzione;
b) Regime del riconoscimento
italiane nel Paese di esecuzione;
delle
decisioni
c) Eventuale riconoscimento del decreto ingiuntivo
italiano;
d) Tempistica del riconoscimento.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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Quindi, a seguito delle predette verifiche, abbiamo
due ipotesi:
1)In caso di possibile riconoscimento e valutata la
convenienza della procedura anche sotto il profilo
della tempistica, ADIRE IL GIUDICE ITALIANO;
1)In caso di assenza di convenzione e di
riconoscimento AGIRE DIRETTAMENTE NEL PAESE
DELLA ESECUZIONE SECONDO LE REGOLE
DEL
LUOGO;
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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I CONTRATTI INTERNAZIONALI
DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE AL
CONTRATTO INTERNAZIONALE;
Non esistono leggi uniformi sovranazionali
applicabili ai rapporti commerciali tra imprese di
diversi Paesi (ad eccezione della vendita
Internazionale disciplinata dalla Convenzione di
Vienna).
L’applicazione di una legge al contratto piuttosto
che di un’altra incide sensibilmente sul contenuto
del contratto, sia con riferimento ai punti non
regolati dalle parti sia con riferimento agli aspetti
espressamente disciplinati dai contraenti (es.
norme di carattere imperativo che si impongono
sulle pattuizioni delle parti).
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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In linea di principio quasi tutti gli ordinamenti
giuridici riconoscono alle parti la libertà di scegliere
la legge applicabile ad un contratto internazionale
attraverso la previsione di una espressa clausola
contrattuale. I contraenti possono scegliere:
a) Legge italiana;
b) Legge del Paese dell’altro contraente;
c) Legge di un Paese terzo;
d) Lex mercatoria (principi generali ed usi del
commercio internazionale)
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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a) Legge italiana: è la soluzione preferibile. Ha il
vantaggio di essere conosciuta e quindi gradita al
contraente italiano;
b) Legge del Paese dell’altro contraente: ha lo
svantaggio di non essere conosciuta dal
contraente italiano ed è invece gradita dalla
controparte;
c) Legge di un Paese terzo: ha il vantaggio di porre
entrambe le parti sullo stesso piano, ma la
normativa non è conosciuta;
d) Lex mercatoria (principi generali ed usi del
commercio internazionale): evita l’applicazione di
leggi nazionali ma ha contenuti scarsamente
prevedibili. Tale scelta va abbinata alla previsione
di una CLAUSOLA ARBITRALE.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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In MANCANZA DI SCELTA
da parte dei contraenti,
in ambito EU
la legge applicabile viene stabilita direttamente dal
REGOLAMENTO CE 593/2008,
in base alla specifica tipologia contrattuale:
1. Il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge
del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
2. Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla
legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la
residenza abituale;
3. Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del
Paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
4. Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge
del Paese nel quale il distributore ha la residenza
abituale.
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Di Giovannantonio Barbara - Giudice
In MANCANZA DI SCELTA
da parte dei contraenti,
al di fuori dell’ambito EU,
la determinazione della legge applicabile andrà
effettuata in base alle norme di diritto
internazionale privato dei singoli Paesi
interessati.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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LA VENDITA INTERNAZIONALE
Con la CONVENZIONE DI VIENNA del 1980 si è
creata
una
normativa
uniforme
a
livello
internazionale. La normativa è stata ratificata in
Italia.
-Si applica alle vendite internazionali cioè quelle tra
parti di diversi Paesi.
La Convenzione di Vienna disciplina la forma del
contratto, i vizi delle cose vendute, la risoluzione
contrattuale, la riduzione del prezzo, il risarcimento
del danno, gli obblighi del compratore e del
venditore, ecc….).
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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La Convenzione di Vienna non disciplina tutti i
problemi che possono presentarsi;
Tutte le materie non espressamente disciplinate dalla
Convenzione sono regolate secondo la legge
applicabile scelta dalle parti o secondo le norme di
diritto internazionale privato.
La Convenzione non regola il PASSAGGIO DI
PROPRIETA’ che rimane quindi disciplinato dalla
legge nazionale applicabile, che normalmente è il
luogo in cui si trova la cosa. Di conseguenza occorre
verificare l’efficacia di eventuali CLAUSOLE DI
RISERVA DI PROPRIETA’ alla luce della legge del
Paese in cui la cosa si trova.
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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Occorre distinguere:
a) se il contratto è stipulato con una controparte
residente in uno Stato aderente l’applicazione della
convenzione è AUTOMATICA, senza che sia necessario
ricorrere alle norme di diritto internazionale privato
(se non per le materie non coperte dalla legge
uniforme);
b) Se la controparte appartiene ad uno Stato che non
ha aderito alla Convenzione, quest’ultima si applicherà
solo se le norme di diritto internazionale privato
portano ad applicare la legge di un Paese aderente;
c) Se le parti hanno scelto di sottoporre il contratto di
vendita alla Convenzione o alla legge di uno Stato
aderente alla Convenzione (quindi la scelta della legge
italiana comporta in linea di principio l’applicabilità
della legislazione uniforme).
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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Invece, la Convenzione
NON SI APPLICA
se le parti ne hanno escluso l’applicazione
scegliendo di sottoporre il contratto ad una
legge diversa (ad es. la legge dello Stato di una
delle parti).
Di Giovannantonio Barbara - Giudice
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RELAZIONE SACE
RELAZIONE UNICREDIT
GARANZIA GEPAFIN e CONFIDI (Consentono
maggior accesso al Credito e a costi minori)
PARTECIPAZIONE GEPAFIN
PARTECIPAZ. SIMEST e/o VENTURE CAPITAL
(Sarà trattato quando si parlerà delle delle
agevolazioni alle Imprese Internazionali )
JOINT VENTURE SOCIET. e/o CONTRATTUALI
Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners
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RELAZIONE SIMEST
SOCIETA' CON POSSIBILITA' DI
CONCLUDERE UN CONTRATTO INTERNAZION.
con le seguenti caratteristiche
CON UTILI CONTENUTI
CAPITALE CIRCOLANTE DI POCO NEGATIVO
UNA COMPOSIZIONE DEI CREDITI
COMMERCIALI MEDIOCRE
PRODUCE BENI e/o SERVIZI IN LINEA CON
LA CONCORRENZA
UTILIZZA AL 95% I FIDI CONCORDATI
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ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA
DETERMINARE IL BREAK EVEN POINT
INIZIARE AD ADOTTARE LA POLITICA DEL
CREDITO (Analisi e informazioni Commerciali)
PREDISPOSIZIONE DI UN BUSINESS PLAN
DELL'OPERAZIONE INTERNAZIONALE
* Bozza del Contratto
* Margini Economici
* Risultato delle informazioni sulla controparte
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* Come s'intende gestire da un punto di vista
organizzativo l' operazione
* Determinazione del Fabbisogno Finanziario
dell 'operazione
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Prima di concludere il Contratto è
consigliabile definire i seguenti aspetti :
* Esistenza di Leggi di aiuto per le Imprese
Internazionali
* Forme di pagamento Internazionale
* Copertura finanziaria adeguata
* Assicurazione del Credito
* Cessione o sconto Assicurazione
* Cessione o Sconto LC
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CONCLUSIONI
E' FONDAMENTALE “INVESTIRE” NEL
CREDITO COMMERCIALE
AVERE UNA POLITICA AZIENDALE DEL
CREDITO
OBIETTIVO PRINCIPALE E' RIDURRE I
RISCHI DI CREDITO CHE POSSONO
DETERMINARE RISCHI FINANZIARI,
ECONOMICI E PATRIMONIALI
NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E'
INDISPENSABILE CONOSCERE ED
UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI TUTELA A
DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
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CONCLUSIONI
* Civilistici e di Recupero del Credito
* Assicurativi e di Garanzia
* Forme di pagamento Internazionale
CONCORDARE E CONOSCERE EX-ANTE LE
LINEE DI CREDITO NECESSARIE PER
FINANZIARE LE OPERAZIONI
INTERNAZIONALI
EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
VALUTARE FORME DI CREDITO INDIRETTO
USUFRUIRE DELLE LEGGI CHE AGEVOLANO
LE IMPRESE INTERNAZIONALI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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