CREDITO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Transcript
CREDITO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
CREDITO COMMERCIALE INTERNAZIONALE Gli strumenti per le PMI che intendono operare sui mercati esteri Terni, 9 novembre 2011 STATO PATRIMONIALE CASSA-BANCA CREDITI clienti MAGAZZINO IMMOBILIZZ RAT. e RISC. IMMOBILIZZ BANCA BREVE FORNITORI ALTRI DEBITI RAT. e RISC. DEBITI ML PATRIMONIO 2 Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CASSA-BANCA 300 BANCA BREVE 400 CREDITI clienti 1.000 FORNITORI 800 MAGAZZ.-R.R 300 DEBITI-R.R 200 Capitale circolante netto Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 200 3 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CASSA-BANCA 300 BANCA BREVE 400 CREDITI clienti 1.000 FORNITORI 1.100 MAGAZZ.-R.R 300 DEBITI-R.R 200 Capitale circolante netto - 100 4 Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CASSA-BANCA 300 + 100 = 400 BANCA BREVE 400 – 100 = 300 CREDITI Clienti 1.000 -500 = 500 FORNITORI 800 – 200 = 600 MAGAZZINO -R.R. 300 DEBITI – R.R. 200 – 100 = 100 Capitale circolante netto 200 5 Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CASSA-BANCA 300 - 300 = 0 BANCA BREVE 400 – 100 = 300 0 + 100 = 100 CREDITI Clienti 1.000 - 0 = 1.000 FORNITORI 800 – 200 = 600 MAGAZZINO -R.R. 300 DEBITI – R.R. 200 – 100 = 100 Capitale circolante netto 200 6 Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners Il fabbisogno Finanziario si verifica per una serie di motivi congiunti: * Mancato rispetto Scadenze Contrattuali * Maggiori dilazioni di pagamento * Non tempestive azioni di recupero degli insoluti e degli accordi stragiudiziali * Tempi lunghi delle Azioni Legali di recupero del Credito * Situazioni di default dei Clienti * Mancato trasferimento del rischio del Credito Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 7 * Capitale Circolante * Dinamiche del Capitale Circolante * Rischi finanziari, di Credito, Economici e Patri. * Valutare in anticipo i fattori di rischio associati al Credito Commerciale * “Politica Aziendale del Credito” * Credit Manager (coordina tutte le fasi) * Trasferimento del rischio (Cess., Assic.. Garan.) * Ristrutturazione del Debito * Aspetti civilistici e fiscali Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 8 La Politica Aziendale del Credito è l'insieme dei criteri, delle metodologie, dei comportamenti e delle regole che “devono” essere seguiti dalle Imprese per regolare i rapporti con i Clienti, con l'obiettivo di limitare il rischio di Credito * Definire le modalità e lo standard di affidamento della Clientela mediante analisi ed inform. comm. di 1°° - 2°° e 3°° Liv * Determinazione del Credito concedibile * Determinazione dei prezzi * Dilazione di pagamento Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 9 * Scontistica (raggiun. Fatt. – corrett. Pag. ) * Forme di regolamento del credito (tit.esec) * Sistematica analisi dei Crediti e delle previsioni dei flussi di cassa, al fine di una corretta gestione dell'impatto finanziario * Analisi delle cause interne che possono determinare il mancato incasso (reclami) * Procedure operative per la immediata gestione degli scaduti e degli accordi stragiudiziali * Procedure di recupero affidate a terzi Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 10 * Capitale Circolante * Dinamiche del Capitale Circolante * Rischi finanziari, di Credito, economici e Patri. * Valutare in anticipo i fattori di rischio associati al Credito Commerciale * “Politica Aziendale del Credito” * Credit Manager (coordina tutte le fasi) * Trasferimento del rischio (Cess., Assic. Garan.) * Ristrutturazione del Debito (ordinarie – strao.) * Aspetti civilistici e fiscali Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 11 ASPETTI CIVILISTICI * Art. 2426, 1° comma, n. 8 del C.C. I Crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione * Art. 2423 Bis, 1° comma, n. 4 del C.C. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 12 ASPETTI FISCALI Art. 106 del Tuir Concede la Deducibilità delle “ Svalutaz. per rischi su Crediti” nel limite dello 0,50% annuo fino al 5% dell'importo dei Crediti Si applica sui Crediti risultanti in Bilancio, sui Crediti non coperti da garanzie e sui Crediti che abbiano generato Ricavi Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 13 ASPETTI FISCALI Art. 101, comma 5 del Tuir Le Perdite sono deducibili fiscalmente: a) se risultano da elementi certi e precisi b) in ogni caso se il debitore risulta assoggettato a Procedure Concorsuali (Sentenza di fallimento, Decreto ammiss del Concordato Preventivo etc) Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 14 ASPETTI FISCALI a) si considerano elementi certi e precisi - Procedura esecutiva negativa - Irreperibilità e chiusura locali del debitore con situazione Patrimoniale compromessa - situazione di nullatenenza del debitore - anti-economicità dell ' azione legale in riferimento all'importo Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 15 ASPETTI FISCALI a) elementi certi e precisi di Clienti esteri - ottenimento dalla competente autorità giurisdizionale di una dichiarazione di insolvibilità del debitore estero - nel caso di un Ente pubblico dichiarazione di Sinistro emessa dalla SACE Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 16 ASPETTI FISCALI Art. 109 del Tuir Per essere deducibile : * deve essere certa la sua esistenza * deve essere certo e determinabile il suo ammontare Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 17 Una corretta e lungimirante gestione del Credito Aziendale consente di anticipare e risolvere in tempo utile, le problematiche endogene ed esogene che possono portare all'insolvenza del Credito L'OBIETTIVO DELLA P. del Credito è: 1) Garantire l'incasso delle vendite 2) Determinare l'affidamento del Cliente 3) Monitorare sistematicamente i Clienti 4) Gestire i reclami e le cause interne 5) Anticipare eventuale fabb. finanziario 6) Immediata gestione degli scaduti 7) Affidare a terzi il recupero del Credito 8) Trasferimento Rischio – Ristrut. del Debito Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 18 PER COMPETERE A LIVELLO INTERNAZIONALE SONO INDISPENSABILI : * POLITICA AZIENDALE DEL CREDITO * COMPETENZE INTERNE * AFFIDARSI A CONSULENTI ESPERTI E CON SPECIALIZZAZIONE INTERNAZIONALE * LA CONOSCENZA E L' UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CIVILISTICI, FINANZIARI, ASSICURATIVI ED AGEVOLATIVI Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 19 STRUMENTI PROCESSUALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO a) Il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 e segg. c.p.c.- Italia); b) La domanda di ingiunzione europea c) Il recupero dei crediti nei paesi extra UE. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 20 IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO Presupposti di applicabilità: «su domanda di chi è creditore di una SOMMA LIQUIDA di denaro o di una determinata quantità di COSE FUNGIBILI o di chi ha diritto alla consegna di una COSA MOBILE DETERMINATA… se del diritto fatto valere si dà PROVA SCRITTA ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché, per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, gli estratti autentici delle scritture contabili); Di Giovannantonio Barbara - Giudice 21 ESECUZIONE PROVVISORIA (art. 642 c.p.c.) in caso di: 1) Grave pregiudizio nel ritardo 2) Credito fondato su assegno bancario o cambiale; 3) Produzione da parte del ricorrente di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (email o altro documento in cui il debitore che riconosce il debito . L’ INGIUNZIONE PUO’ ESSERE PRONUNCIATA ANCHE SE LA NOTIFICAZIONE ALL’ INTIMATO DEVE AVVENIRE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE (UE ed EXTRA UE CON CONVENZIONE) . Di Giovannantonio Barbara - Giudice 22 RICONOSCIMENTO DELLA DECISIONE ITALIANA NEI PAESI UE (Regolamento 44/2001) L’autorità competente per ciascun Paese membro della UE appone la formula esecutiva entro 1 MESE purchè: 1) La decisione pubblico; non sia contraria all’ordine 2) La domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto; 3) Non vi sia contrasto tra giudicati. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 23 POSSIBILE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO CHE APRE LA FASE DI COGNIZIONE: - 50 gg. Per i Paesi UE dalla notifica - 60 gg. Per i Paesi extra UE Conv (art. 641 c.p.c.) TEMPI PER OTTENERE IL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO CON RICONOSCIMENTO ESTERO: PAESI UE: 110/200 GG. PAESI EXTRA UE Conv: 120/210 GG. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 24 L’ INGIUNZIONE EUROPEA - Si può ricorrere alla ingiunzione europea per tutti i crediti pecuniari in materia civile e commerciale senza limiti di importo; - Il procedimento giurisdizionale è UNICO a livello di UE; - La domanda è presentata sulla base di un modulo di domanda riconosciuto da tutti i paesi membri della UE (esclusa Danimarca) al giudice competente sulla base del regolamento Ue n.44/2001 fatta salva la giurisdizione concordata dalle parti; - Il Giudice può chiedere la integrazione o rettifica della domanda; - Il Giudice se sussistono tutte le condizioni di legge (artt. 2, 3, 4, 6, 7 del reg. 1896/2006) e se il credito è fondato emette ingiunzione di pagamento europeo; - Altrimenti il Giudice rigetta la domanda di ingiunzione. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 25 Il rifiuto della domanda non può formare oggetto di impugnazione ma è possibile presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europeo o utilizzare qualunque altro procedimento disponibile. TEMPI: 60/70 GG. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 26 POSSIBILI SVILUPPI: a) Nessuna opposizione da parte del convenuto dopo la notifica: Il Giudice dichiara esecutiva la ingiunzione europea; b) OPPOSIZIONE del convenuto entro 30 GG. anche non motivata dinanzi al Giudice che ha emesso ingiunzione di pagamento: - se il ricorrente si era opposto al passaggio al procedimento civile ordinario il procedimento di ingiunzione europeo si estingue; - se il ricorrente non si era opposto al passaggio al procedimento civile ordinario, il procedimento prosegue dinanzi i giudici dello stato membro di origine secondo le regole del procedimento civile di cognizione. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 27 IL RECUPERO DEI CREDITI NEI PAESI EXTRA UE Operatività del principio del mutuo riconoscimento VERIFICARE: a) l’esistenza di una convenzione bilaterale tra l’Italia ed il Paese dell’esecuzione; b) Regime del riconoscimento italiane nel Paese di esecuzione; delle decisioni c) Eventuale riconoscimento del decreto ingiuntivo italiano; d) Tempistica del riconoscimento. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 28 Quindi, a seguito delle predette verifiche, abbiamo due ipotesi: 1)In caso di possibile riconoscimento e valutata la convenienza della procedura anche sotto il profilo della tempistica, ADIRE IL GIUDICE ITALIANO; 1)In caso di assenza di convenzione e di riconoscimento AGIRE DIRETTAMENTE NEL PAESE DELLA ESECUZIONE SECONDO LE REGOLE DEL LUOGO; Di Giovannantonio Barbara - Giudice 29 I CONTRATTI INTERNAZIONALI DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO INTERNAZIONALE; Non esistono leggi uniformi sovranazionali applicabili ai rapporti commerciali tra imprese di diversi Paesi (ad eccezione della vendita Internazionale disciplinata dalla Convenzione di Vienna). L’applicazione di una legge al contratto piuttosto che di un’altra incide sensibilmente sul contenuto del contratto, sia con riferimento ai punti non regolati dalle parti sia con riferimento agli aspetti espressamente disciplinati dai contraenti (es. norme di carattere imperativo che si impongono sulle pattuizioni delle parti). Di Giovannantonio Barbara - Giudice 30 In linea di principio quasi tutti gli ordinamenti giuridici riconoscono alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile ad un contratto internazionale attraverso la previsione di una espressa clausola contrattuale. I contraenti possono scegliere: a) Legge italiana; b) Legge del Paese dell’altro contraente; c) Legge di un Paese terzo; d) Lex mercatoria (principi generali ed usi del commercio internazionale) Di Giovannantonio Barbara - Giudice 31 a) Legge italiana: è la soluzione preferibile. Ha il vantaggio di essere conosciuta e quindi gradita al contraente italiano; b) Legge del Paese dell’altro contraente: ha lo svantaggio di non essere conosciuta dal contraente italiano ed è invece gradita dalla controparte; c) Legge di un Paese terzo: ha il vantaggio di porre entrambe le parti sullo stesso piano, ma la normativa non è conosciuta; d) Lex mercatoria (principi generali ed usi del commercio internazionale): evita l’applicazione di leggi nazionali ma ha contenuti scarsamente prevedibili. Tale scelta va abbinata alla previsione di una CLAUSOLA ARBITRALE. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 32 In MANCANZA DI SCELTA da parte dei contraenti, in ambito EU la legge applicabile viene stabilita direttamente dal REGOLAMENTO CE 593/2008, in base alla specifica tipologia contrattuale: 1. Il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; 2. Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; 3. Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale; 4. Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale. 33 Di Giovannantonio Barbara - Giudice In MANCANZA DI SCELTA da parte dei contraenti, al di fuori dell’ambito EU, la determinazione della legge applicabile andrà effettuata in base alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Paesi interessati. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 34 LA VENDITA INTERNAZIONALE Con la CONVENZIONE DI VIENNA del 1980 si è creata una normativa uniforme a livello internazionale. La normativa è stata ratificata in Italia. -Si applica alle vendite internazionali cioè quelle tra parti di diversi Paesi. La Convenzione di Vienna disciplina la forma del contratto, i vizi delle cose vendute, la risoluzione contrattuale, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno, gli obblighi del compratore e del venditore, ecc….). Di Giovannantonio Barbara - Giudice 35 La Convenzione di Vienna non disciplina tutti i problemi che possono presentarsi; Tutte le materie non espressamente disciplinate dalla Convenzione sono regolate secondo la legge applicabile scelta dalle parti o secondo le norme di diritto internazionale privato. La Convenzione non regola il PASSAGGIO DI PROPRIETA’ che rimane quindi disciplinato dalla legge nazionale applicabile, che normalmente è il luogo in cui si trova la cosa. Di conseguenza occorre verificare l’efficacia di eventuali CLAUSOLE DI RISERVA DI PROPRIETA’ alla luce della legge del Paese in cui la cosa si trova. Di Giovannantonio Barbara - Giudice 36 Occorre distinguere: a) se il contratto è stipulato con una controparte residente in uno Stato aderente l’applicazione della convenzione è AUTOMATICA, senza che sia necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato (se non per le materie non coperte dalla legge uniforme); b) Se la controparte appartiene ad uno Stato che non ha aderito alla Convenzione, quest’ultima si applicherà solo se le norme di diritto internazionale privato portano ad applicare la legge di un Paese aderente; c) Se le parti hanno scelto di sottoporre il contratto di vendita alla Convenzione o alla legge di uno Stato aderente alla Convenzione (quindi la scelta della legge italiana comporta in linea di principio l’applicabilità della legislazione uniforme). Di Giovannantonio Barbara - Giudice 37 Invece, la Convenzione NON SI APPLICA se le parti ne hanno escluso l’applicazione scegliendo di sottoporre il contratto ad una legge diversa (ad es. la legge dello Stato di una delle parti). Di Giovannantonio Barbara - Giudice 38 RELAZIONE SACE RELAZIONE UNICREDIT GARANZIA GEPAFIN e CONFIDI (Consentono maggior accesso al Credito e a costi minori) PARTECIPAZIONE GEPAFIN PARTECIPAZ. SIMEST e/o VENTURE CAPITAL (Sarà trattato quando si parlerà delle delle agevolazioni alle Imprese Internazionali ) JOINT VENTURE SOCIET. e/o CONTRATTUALI Claudio Antonelli – Studio Antonelli & Partners 41 RELAZIONE SIMEST SOCIETA' CON POSSIBILITA' DI CONCLUDERE UN CONTRATTO INTERNAZION. con le seguenti caratteristiche CON UTILI CONTENUTI CAPITALE CIRCOLANTE DI POCO NEGATIVO UNA COMPOSIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI MEDIOCRE PRODUCE BENI e/o SERVIZI IN LINEA CON LA CONCORRENZA UTILIZZA AL 95% I FIDI CONCORDATI 43 ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA DETERMINARE IL BREAK EVEN POINT INIZIARE AD ADOTTARE LA POLITICA DEL CREDITO (Analisi e informazioni Commerciali) PREDISPOSIZIONE DI UN BUSINESS PLAN DELL'OPERAZIONE INTERNAZIONALE * Bozza del Contratto * Margini Economici * Risultato delle informazioni sulla controparte 44 * Come s'intende gestire da un punto di vista organizzativo l' operazione * Determinazione del Fabbisogno Finanziario dell 'operazione 45 Prima di concludere il Contratto è consigliabile definire i seguenti aspetti : * Esistenza di Leggi di aiuto per le Imprese Internazionali * Forme di pagamento Internazionale * Copertura finanziaria adeguata * Assicurazione del Credito * Cessione o sconto Assicurazione * Cessione o Sconto LC 46 CONCLUSIONI E' FONDAMENTALE “INVESTIRE” NEL CREDITO COMMERCIALE AVERE UNA POLITICA AZIENDALE DEL CREDITO OBIETTIVO PRINCIPALE E' RIDURRE I RISCHI DI CREDITO CHE POSSONO DETERMINARE RISCHI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E' INDISPENSABILE CONOSCERE ED UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 47 CONCLUSIONI * Civilistici e di Recupero del Credito * Assicurativi e di Garanzia * Forme di pagamento Internazionale CONCORDARE E CONOSCERE EX-ANTE LE LINEE DI CREDITO NECESSARIE PER FINANZIARE LE OPERAZIONI INTERNAZIONALI EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL RISCHIO VALUTARE FORME DI CREDITO INDIRETTO USUFRUIRE DELLE LEGGI CHE AGEVOLANO LE IMPRESE INTERNAZIONALI 48 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 49