l`etichettatura dei prodotti cosmetici

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l`etichettatura dei prodotti cosmetici
Resana – 19-10-2007
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
COSMETICI
Dr. Nicola Lorenzetto – Assistenza tecnico-scientifica cosmesi
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L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
COSMETICI HA COME SCOPO:
• informare correttamente il consumatore
• impedire un uso improprio del prodotto
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Art. 7, legge 713/86
“I prodotti cosmetici devono essere fabbricati,
manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non
causare danni alla salute umana se applicati nelle
normali o ragionevolmente prevedibili condizioni
d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione
del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali
istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonchè di
qualsiasi altre indicazione o informazione da parte del
produttore o del suo mandatario o di ogni altro
responsabile della commercializzazione di questi
prodotti sul mercato comunitario.”
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La normativa di riferimento è l’art. 8
legge 713/86, commi 1 - 15
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DISPOSIZIONI GENERALI
Le indicazioni devono essere:
™ indelebili
™ facilmente leggibili e visibili
™ disposte sul contenitore a diretto contatto
con il prodotto e sull’imballaggio secondario
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a) “Il nome o la ragione sociale e la sede
legale del produttore o del responsabile
dell’immissione in commercio”
E’ l’azienda che si assume tutte le
responsabilità per quel prodotto, reperibile in
caso di necessità alle autorità competenti.
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PER I PRODOTTI FABBRICATI ALL’INTERNO
DELLA UE, IL RESPONSABILE PUÒ ESSERE:
¾ Il “produttore”, inteso come chi svolge le operazioni
finali, ivi compreso il confezionamento
¾ Il distributore del prodotto
PER I PRODOTTI FABBRICATI IN UN PAESE
EXTRA-UE, IL RESPONSABILE COINCIDE CON:
¾ L’importatore stabilito all’interno della comunità
europea
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L’indicazione comprende il nome o la ragione sociale
dell’azienda, con possibilità di abbreviazione, e la sede
legale, senza riferimenti a via e numero civico
Es.:
Red Italiana S.p.A Resana (Tv)
Red It. RESANA
Non è ammesso, in sostituzione, il numero di registrazione al
Registro delle imprese.
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b) “Il contenuto nominale”
Tutti i prodotti devono recare l’indicazione del
“contenuto nominale” riferito al momento del
confezionamento.
Si devono utilizzare le misure legali del sistema
metrico (g o ml).
I prodotti contrassegnati con la lettera
“e” sono considerati “preimballaggi CEE”
Altezza di almeno 3 mm, forma grafica conforme al DM 5
agosto 1986.
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In base alla normativa sul preconfezionamento, DPR 391/80, le
tolleranze ammesse sono le seguenti:
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In base alla normativa sul preconfezionamento, DPR 391/80, le
tolleranze ammesse sono le seguenti:
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SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI INDICARE
IL CONTENUTO NETTO NOMINALE:
¾ i prodotti di contenuto inferiore a 5 g o 5 ml;
¾ i campioni gratuiti;
¾ le confezioni monodose;
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c) “La data di durata minima”
Tutti i prodotti cosmetici devono recare la data
di durata minima, qualora questa sia inferiore
ai 30 mesi. Se superiore ai 30 mesi, deve invece
essere indicato il cosiddetto “periodo postapertura” (PaO). Entrambe devono essere
determinate dal produttore.
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LA “DURATA MINIMA”
Corrisponde al periodo entro il quale il prodotto, se
conservato nelle opportune condizioni, continua a
mantenere la sua efficacia, e, soprattutto, non causa
danni alla salute umana.
Deve essere usata soltanto la dicitura (in italiano)
“da usare preferibilmente entro…”
seguita da mese e anno, oppure giorno mese e anno.
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IL PERIODO POST-APERTURA
Si intende il periodo durante il quale il prodotto, una
volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi
per il consumatore. Non vengono considerate quindi
le “performance” del cosmetico.
Il simbolo da utilizzare per indicare il PaO (Period
after Opening), è quello riportato in allegato VI-bis:
Non ci sono indicazioni riguardo la grandezza del simbolo, ma
devono essere mantenute le proporzioni
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CASI PARTICOLARI:
Sotto la responsabilità di chi immette il prodotto in
commercio, possono essere esclusi dall’indicazione del
PaO quei cosmetici che per loro natura presentano un
rischio di alterazione non significativo:
¾ prodotti in confezioni che assicurano protezione
specifica al contenuto ed impediscono qualsiasi
contaminazione (es. aerosol)
¾ prodotti per loro natura ostili alla crescita di
microrganismi (es. ad alto contenuto alcolico)
¾ prodotti monodose
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d) “Precauzioni particolari per l’impiego”
Si tratta di quelle avvertenze previste per
determinati ingredienti inseriti negli allegati III
e V, oltre a tutte le precauzioni particolari
ritenute dal fabbricante opportune per un
migliore utilizzo del prodotto.
Devono essere scritte in italiano. Per impossibilità
pratica è consentito riportarle su
un foglietto di istruzioni, fascetta o
cartellino allegati.
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INDICAZIONI PREVISTE DAGLI ALLEGATI
Devono essere riportate esattamente come indicato sotto
la colonna “modalità d’impiego e avvertenze”
Il disolfuro di selenio può essere utilizzato soltanto negli shampi
antiforfora, < 1%, con l’avvertenza in etichetta “contiene
disolfuro di selenio. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
lesa”. Allegato III, n. 51.
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PRECAUZIONI PARTICOLARI
Tutto ciò che viene ritenuto opportuno per scongiurare
un uso improprio del prodotto che potrebbe essere
dovuto a una carenza di informazioni.
Es.:
La Raccomandazione 2006/647/CE suggerisce specifiche
avvertenze da riportare sui prodotti solari:
“non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si utilizza
un prodotto per la protezione solare”;
“Tenere i bambini e i neonati lontano dalla luce diretta del sole”;
“Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave
rischio per la salute”;
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PRECAUZIONI PARTICOLARI
Si suggeriscono inoltre le seguenti
istruzioni d’uso:
“Applicare il prodotto per la
protezione solare prima dell’esposizione”;
“Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione,
soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati o
asciugati”.
Si ricorda a tal proposito la campagna del Ministero della
Salute, come disposto dalla 2006/647/CE, volta a stimolare
una corretta esposizione al sole per ridurre i rischi per la salute
derivanti da un eccessivo assorbimento di raggi UV, in
collaborazione con Unipro.
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Va ricordato che la corretta redazione delle
informazioni di sicurezza e delle istruzioni
d’uso è molto importante ai fini di rendere il
prodotto “sicuro”.
Bisogna prevedere anche gli usi impropri
“ragionevolmente prevedibili”.
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e) “Il numero del lotto di fabbricazione”
Tutti i prodotti devono riportare il lotto di
fabbricazione come sigla numerica, alfabetica o
alfanumerica.
Ciascuna azienda può scegliere il tipo di codifica
che ritiene più opportuna.
In caso si impossibilità pratica dovuta alle ridotte
dimensioni del prodotto cosmetico, il numero di
lotto può figurare anche soltanto nell’imballaggio
secondario.
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f) “Il paese d’origine”
Per i prodotti fabbricati in paesi non membri
dell’Unione europea è obbligatorio riportare il
paese d’origine.
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g) “La funzione del prodotto”
Deve essere indicata la funzione del prodotto, salvo
se risulta dalla presentazione dello stesso.
E’ espressamente richiesto l’utilizzo della lingua
italiana.
Denominazioni generiche come “lozione”, “latte”
devono essere accompagnate dallo specifico campo di
applicazione
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h) “L’elenco degli ingredienti”
Tutti i prodotti cosmetici commercializzati
nell’Unione europea, indipendentemente dalla
tipologia di prodotto e dal modo in cui essi
vengono commercializzati, devono riportare in
etichetta l’elenco degli ingredienti, nell’ordine
decrescente
di
peso
al
momento
dell’incorporazione, preceduto dal termine
“Ingredienti” o “Ingredients”, secondo la
denominazione INCI.
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L’ORDINE DI DICITURA
Gli ingredienti presenti in concentrazioni < 1% posso essere
riportati in ordine sparso dopo quelli > 1%.
I coloranti (all. IV) possono essere indicati in ordine sparso
dopo tutti gli altri ingredienti. In confezioni composite di
prodotti da trucco, compresi quelli per unghie o per capelli,
possono figurare in un elenco comune, preceduti da “può
contenere” e “+/-”.
Le materie prime utilizzate allo scopo di profumare o
aromatizzare si indicano con i termini “profumo” o “parfum”
o “aroma”. Se tali sostanze figurano nell’allegato III vanno
indicate indipendentemente dalla funzione (es. le 26 sostanze
aromatizzanti allergeniche )
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IL SISTEMA DI NOMENCLATURA
Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura
comune prevista dall’inventario europeo degli ingredienti
cosmetici, INCI, di cui alla direttiva 96/335/CE.
L’inventario è in continuo aggiornamento
Decisione 2006/257/CE
Riferimento utile: l’International Cosmetic Ingredient
Dictionary, FDA, giunto alla XI edizione aggiornata al 2005.
Il Colipa dovrebbe completare entro l’anno una nuova proposta
di aggiornamento.
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Decisione 2006/257/CE
Ingredienti di origine botanica: genere + specie (in latino) e la
parte della pianta utilizzata (in inglese) e il tipo di preparazione (in
inglese), se pertinenti:
Derivati biologici: per gli ingredienti di origine animale si
utilizzano gli stessi principi.
es.:
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DOVE APPORRE L’ELENCO?
L’indicazione degli ingredienti può essere riportata anche solo
sull’imballaggio secondario del prodotto.
In caso di impossibilità pratica, per le dimensioni o la forma
dell’imballaggio, è possibile rimandare al foglio di
istruzioni, o a una fascetta o un cartellino,
mediante dicitura in italiano o apposito simbolo
In casi di impossibilità pratica, per sapone o perle da bagno, è
possibile far figurare l’elenco in un avviso posto vicino al
contenitore principale di vendita.
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PRODOTTI SOLARI
La raccomandazione 2006/647/CE suggerisce di esprimere i
valori di SPF in questo modo:
‰ 6 o 10 = bassa;
‰ 15 o 20 o 25 = media;
‰ 30 o 50 = alta;
‰ 50+ = molto alta
Valore e categoria possono essere riportate con pari importanza.
Si suggerisce un rapporto UVA/UVB = 1/3
Il simbolo contraddistingue i prodotti che
garantiscono questa protezione minima UVA
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PRODOTTI SOLARI
Cosa NON bisogna riportare:
‰ Una protezione del 100% dei raggi UV. Es.: “schermo
totale” o “protezione totale”.
‰ Il fatto che non sia necessario riapplicare il prodotto. Es.:
“prevenzione per tutto il giorno”.
La Raccomandazione 2006/647/CE costituisce il primo
documento normativo in materia, anche se erano già state
emanate diverse Linee Guida Colipa. Non ci sono termini
attuativi, ma si ritiene che a partire dal 2008 sarà di fatto in
vigore.
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NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE
Direttiva 2007/53/CE del 29 agosto: composti
fluorurati
Introduce l’obbligo di inserire un’avvertenza specifica per l’uso,
da parte di bambini di età fino a sei anni, di dentifrici contenenti
una quantità di fluoro compresa fra 1000 e 1500 ppm.
(composti fluorurati già normati all. 3 es.: Fluoruro di magnesio,
Monofluorofosfato di sodio).
E’ resa obbligatoria la seguente avvertenza:
“Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di
dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre
fonti consultare il dentista o il medico.”
Tale disposizione va applicata entro il 19 gennaio 2009.
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NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE
Direttiva 2007/17/CE del 22 marzo: conservanti
Nuove disposizioni per i conservanti, dopo i pareri in merito del
SCCP (Comitato Scientifico dei Prodotti di Consumo).
Il segno (+) consente di utilizzare la sostanza a concentrazioni
maggiori, per scopi specifici risultanti dalla presentazione del
prodotto: es. deodorante nei saponi, antiforfora negli shampoo.
• Viene soppresso per tutta una serie di conservanti, tra cui:
TRICLOSAN, IMIDAZOLIDINILUREA, 2FENOSSIETANOLO, BRONOPOL
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NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE
Per altri conservanti si stabiliscono usi specifici a determinate
concentrazioni, e vengono quindi inseriti in all. III.
I prodotti commercializzati in Europa dovranno essere conformi
entro il 23 giugno 2008.
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NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE
Direttiva 2007/54/CE: coloranti per capelli
Nell’ambito della strategia concordata nel 2003 tra Commissione,
Stati membri, industria e consumatori, per una completa
rivalutazione dei 268 coloranti per capelli utilizzati, saranno
inserite nell’allegato II tutte quelle sostanze per le quali non verrà
fornita adeguata documentazione, o che verranno ritenute non
sicure da parte dell’SCCP (Comitato Scientifico per i Prodotti di
Consumo).
La nuova direttiva vieta l’utilizzo di 85 coloranti per
capelli, 14 dei quali inseriti in allegato III parte 2.
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Coloranti per capelli:
In ambito europeo si sta valutando di introdurre indicazioni
precise in etichetta, valide per tutti i prodotti.
Tra queste, che i coloranti per capelli non devono essere
usati dai bambini (da riportare in evidenza).
Inoltre, è in corso una consultazione pubblica per valutare
rischi e benefici del test di sensibilità (da eseguire di norma 48
ore prima dell’applicazione).
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NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
DL 2 agosto 2007, n. 145: pubblicità ingannevole
che recepisce la Direttiva 2005/29/CE
Vengono ampliati i poteri dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM):
¾ l’avvio dei provvedimenti potrà avvenire d’ufficio, quando
l’autorità venga autonomamente a conoscenza di una possibile
violazione delle regole in materia di pubblicità ingannevole, non
solo quindi a seguito di denuncia;
¾ Tra i poteri d’indagine è previsto quello di disporre ispezioni
al fine di controllare i documenti aziendali pertinenti all’istruttoria
e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione degli
organi di stato.
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NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota
anche come Autorità Antitrust, è una "Autorità indipendente"
istituita nel 1990. Essa ha anche competenze in materia di
pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
L'Autorità è un organo collegiale, un organo, cioè, formato da
più persone, che prendono le decisioni votando a maggioranza.
Dall’entrata in vigore del DL 215/2005 l’AGCM si è occupata di
385 casi di pubblicità ingannevole, riscontrando 344
violazioni, ed ha comminato sanzioni per un totale di 7.729.500
euro. Di queste, 35 casi per oltre 1.140.000 euro riguardano
pubblicità ingannevole di prodotti dimagranti, integratori
alimentari e pseudo-farmaci.
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NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Legge 713/86, art. 9:
“E’ vietato usare nell’etichettatura, nella presentazione alla
vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi,
denominazioni, marchi, immagini e altri segni figurativi o meno,
che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste
dall’art. 1.”
La legge italiana applica in maniera particolarmente restrittiva
la Direttiva cosmetici. Claim tipo:
‰ Snellente
‰ Rivitalizzante
‰ Cellulite KO
Sono stati considerati ingannevoli dal giurì.
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ESEMPI DI ETICHETTATURA NON
CONFORME: Food-imitation
Non è difficile trovare prodotti cosmetici presentati in maniera
tale da evocare caratteristiche di aspetto e/o di aroma alimentare:
Es.: “Bagnoschiuma allo yogurt”, “Crema corpo alla fragola”.
Ci sono stati diversi casi di ritiro dal mercato tramite il sistema
di allerta rapido “RAPEX”
“sussiste il rischio che possano essere confusi davvero per
prodotti alimentari, soprattutto da parte dei bambini, con
rischio di soffocamento, ostruzione del tratto digestivo,
intossicazione.”
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ESEMPI DI ETICHETTATURA NON
CONFORME: Food-imitation
Esiste uno specifico Decreto Legislativo in merito, il DL 25
gennaio 1992 n. 73, che vieta espressamente la circolazione di
prodotti che:
“pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore,
aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da
far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li
possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li
portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente
rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od
ostruzione del tubo digerente.”
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ESEMPI DI ETICHETTATURA NON
CONFORME: Food-imitation
Non esiste una radicale impossibilità a commercializzare
prodotti cosmetici che evochino per talune caratteristiche i
prodotti alimentari.
Bisogna evitare il concorso di più elementi che imitano il
prodotto alimentare:
contenitore, forma, odore, aspetto, consistenza.
E’ necessario inoltre riportare in etichetta chiari riferimenti
sulla natura cosmetica del prodotto, evitando equivoci
terminologici che possano favorire il rischio di confusione.
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GRAZIE DELLA CORTESE
ATTENZIONE…
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