Prof. A Liberatore Progressione economica dei Professori

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Prof. A Liberatore Progressione economica dei Professori
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La progressione economica dei professori universitari.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 219 dell’ 1 Luglio 1975 riconfermava l’attribuzione al
professore universitario di ruolo all’ultima classe di stipendio del trattamento retributivo stabilito
per il dirigente generale di livello “A” dello Stato (Ambasciatore) e ciò perché “il legislatore
aveva, per più decenni, considerato naturale per la carriera dei professori universitari lo sbocco
verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato”.
Successivamente la legge 312/80 “Nuovo assetto retributivo funzionale del personale statale”
agli art. li 71 e 72, ha specificato che la progressione economica dei docenti di ruolo delle
Università si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna
classe, dell’8 per cento rispetto al parametro iniziale, ed in successivi aumenti biennali del 2,50
per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. La classe finale di stipendio è integrata fino a
conseguire l'
equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello “A” dello
Stato (DGA).
L’art. 36 del DPR 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria”, in applicazione di
quanto sopra, ha poi stabilito quanto segue.
a) Ai professori appartenenti alla prima fascia, con regime di impegno a tempo definito (TD),
all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la (prima) classe di
stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di
livello “A” dello Stato, comprensiva dell'
eventuale indennità di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio (classe 0) è pari al 92 per
cento di quello della (1ª) classe risultante al precedente comma, ferma restando la
possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento.
L’ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari
ciascuna all’8 per cento della prima classe ed in successivi scatti biennali del 2,50 per
cento, calcolati sulla classe di stipendio finale. Complessivamente la progressione
economica si sviluppa in otto classi.
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b) Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia a TD è pari al 70 per
cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia.
c) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40
per cento a favore dei professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano
optato per il regime di impegno a tempo pieno (TP).
Per riassumere.
Professori prima fascia a TD
− Classe iniziale o classe 0 (nomina a prof. re straordinario), stipendio pari al 92% della
1ª classe.
− Classe I, dopo 3 anni (nomina a prof. re ordinario), stipendio pari al 48,6% della
retribuzione del DGA.
− Classe II, dopo 5 anni, + 8% della I classe, (8% di 48,6 = 3,89%), stipendio pari al
48,6% + 3,89% = 52,49% della retribuzione del DGA.
− Classe III, dopo 7 anni, + 8% della I classe, stipendio pari al 52,49% + 3,89% = 56,38%,
della retribuzione del DGA.
− Classe IV, dopo 9 anni, + 8% della I classe, stipendio pari al 56,38% + 3,89% = 60,27%,
della retribuzione del DGA.
− Classe V, dopo 11 anni, + 8% della I classe, stipendio pari al 60,27% + 3,89% = 64,16%,
della retribuzione del DGA.
− Classe VI, dopo 13 anni, + 8% della I classe, stipendio pari al 64,16% + 3,89% = 68,05%,
della retribuzione del DGA.
− Classe VII, dopo 15 anni, + 8% della I classe, stipendio pari al 68,05% + 3,89% = 71,94%,
della retribuzione del DGA.
Professori seconda fascia a TD
− Classe 0,
stipendio pari al 92% della 1ª classe.
− Classe I ,
stipendio pari al 48,60% x 0,7 = 34,02 della retribuzione del DGA.
− Classe II , stipendio pari al 52,49% x 0,7 = 36,743 della retribuzione del DGA.
− Classe III, stipendio pari al 56,38% x 0,7 = 39,466 della retribuzione del DGA.
− Classe IV, stipendio pari al 60,27% x 0,7 = 42,189 della retribuzione del DGA.
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− Classe V,
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stipendio pari al 64,16% x 0,7 = 44,912 della retribuzione del DGA.
− Classe VI, stipendio pari al 68,05% x 0,7 = 47,635 della retribuzione del DGA.
− Classe VII, stipendio pari al 71,94% x 0,7 = 50,358 della retribuzione del DGA.
Professori prima fascia a TP
− Classe 0,
stipendio pari al 92% della 1ª classe.
− Classe I,
stipendio pari al 48,60% +40% di 48,60% (19,44%) = 68,04% della
retribuzione del DGA.
− Classe II,
stipendio pari al 52,49% +40% di 52,49% = 73,486% della retribuzione
del DGA.
− Classe III,
stipendio pari al 56,38% +40% di 56,38% = 78,932% della retribuzione
del DGA.
− Classe IV,
stipendio pari al 60,27% +40% di 60,27% = 84,378% della retribuzione
del DGA.
− Classe V,
stipendio pari al 64,16% +40% di 64,16% = 89,824% della retribuzione
del DGA.
− Classe VI,
stipendio pari al 68,05% +40% di 68,05% = 95,270% della retribuzione
del DGA.
− Classe VII, stipendio pari al 71,94% +40% di 71,94% = 100,716% della retribuzione
del DGA.
Professori seconda fascia a TP
− Classe 0,
stipendio pari al 92% della 1ª classe.
− Classe I,
stipendio pari al 68,04 % x 0,7 = 47,628
della retribuzione del DGA.
− Classe II,
stipendio pari al 73,486% x 0,7 = 51,44
della retribuzione del DGA.
− Classe III,
stipendio pari al 78,932% x 0,7 = 55,2524 della retribuzione del DGA.
− Classe IV,
stipendio pari al 84,378% x 0,7 = 59,0646 della retribuzione del DGA.
− Classe V,
stipendio pari al 89,824% x 0,7 = 62,8768 della retribuzione del DGA.
− Classe VI,
stipendio pari al 95,270% x 0,7 = 66,689
− Classe VII,
stipendio pari al 100,716% x 0,7 = 70,5012 della retribuzione del DGA.
della retribuzione del DGA.
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A partire dall’ 1 Gennaio 1983 (D.L. 682/82, convertito con modificazioni nella legge 869/82)
è stato disposto che la retribuzione del DGA, anziché progredire con scatti biennali del 2,5%
calcolato sullo stipendio base, si sviluppa in otto classi biennali dell’8 per cento computato sullo
stipendio iniziale (di base), ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento,
computati sull’ultima classe di stipendio.
In prima battuta ai professori universitari non vennero concesse le otto classi biennali dell’otto
per cento, in netto contrasto con quanto sancito dalla sentenza n. 219 della Corte Costituzionale,
dalla legge 312/80 e dal DPR 382/80.
Questa palesa anomalia è stata poi corretta con la legge 79/84 che, con decorrenza 01 Gennaio
1984, ha esteso le otto classi biennali, ridotte per tutti dall’otto al sei per cento, ed i successivi
aumenti periodici biennali del 2,5%, anche ai professori universitari a tempo pieno dopo l’ultima
classe stipendiale: è la cosiddetta seconda progressione economica.
Anche al professore associato a tempo pieno, all’ultima classe stipendiale, si applicano le otto
classi biennali, ridotte al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della
prima fascia.
L’introduzione di queste otto classi biennali del 6 per cento non ha avuto alcun effetto per i
professori ordinari ed associati con classe stipendiale inferiore alla settima, nel senso che per essi è
rimasto in essere lo stipendio previsto dall’art. 36 del DPR 382/80 secondo il rapporto percentuale
calcolato sulla retribuzione iniziale, ovvero di base, del DGA.
Riassumendo possiamo dire che, con l’introduzione delle nuove otto classi biennali, il
professore universitario ottiene l’equiparazione della propria retribuzione con il tetto della
retribuzione del DGA al conseguimento della sedicesima classe, ovverosia dopo 31 anni di
anzianità nel ruolo, e non dopo la settima classe (ovverosia dopo 15 anni di anzianità), così come
stabilito dalla normativa dell’art. 71 e dell’art. 36, rispettivamente della legge 312/80 e del
DPR 382/80.
Le quindici classi stipendiali costituiscono un tetto retributivo che viene comunque raggiunto ad
età avanzata e che per molti docenti rappresenta una meta che non sarà mai conseguita.
Una modificazione alquanto significativa all’assetto delle retribuzioni dei professori è stata
introdotta dalla legge 37/90, che ha stabilito, tra l’altro, il conglobamento nello stipendio,
dall’ 1/01/89, di un’aliquota mensile lorda dell’indennità integrativa speciale di L. 90.083,
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corrispondente all’importo annuo lordo di L. 1.081.000, e la contemporanea riduzione della
predetta indennità per il medesimo importo.
Siccome l’aliquota è la stessa sia per il professore straordinario, sia per il professore alla classe
iniziale, sia per il professore alla classe settima, indipendentemente dal regime scelto di tempo
definito o di tempo pieno, vengono ad essere mutati i rapporti percentuali tra i rispettivi stipendi:
stipendio del professore straordinario = 0,9237 (anziché 0,92) dello stipendio del professore della
1ª classe; stipendio del professore a tempo pieno = stipendio del professore, di pari classe, a tempo
definito + 38,13% (anziché 40%) di detto stipendio.
In aggiunta, con apposita nota ministeriale, è stata poi data una nuova numerazione alle classi
stipendiali, mettendo in una posizione a se stante il professore straordinario (la classe è stata
contraddistinta dal simbolo “00”), e rinumerando le precedenti classi così come segue: classe 00
(dopo 3 anni) (il simbolo di questa classe è identico a quello usato per il professore straordinario),
classe 01 (dopo 5 anni), classe 02 (dopo 7 anni), classe 03 (dopo 9 anni), classe 04 (dopo 11 anni),
classe 05 (dopo 13 anni), classe 06 (dopo 15 anni), classe 07 (dopo 17 anni), classe 08 (dopo 19
anni), classe 09 (dopo 21 anni), classe 10 (dopo 23 anni), classe 11 (dopo 25 anni), classe 12
(dopo 27 anni), classe 13 (dopo 29 anni), classe 14 (dopo 31 anni).
Due le conseguenze di questa rinumerazione delle classi stipendiali. Con la precedente
numerazione la classe 14 si conseguiva dopo 29 anni, con la nuova numerazione si consegue dopo
31 anni.
Con la nuova numerazione non c’è più distinzione tra la prima e la seconda progressione
economica: la dinamica retributiva è soltanto una e si compone di 14 classi stipendiali, numero,
questo, che erroneamente porta tutti a ritenere molto consistente lo stipendio dei professori
universitari.
Questa nuova classificazione è concettualmente errata per due motivi:
1) non viene rispettata la norma (legge 312/80 e DPR 382/80) che stabilisce in numero di otto
le classi stipendiali da superare per arrivare alla stipendio pieno del DGA;
2) il rapporto percentuale tra due classi successive non rimane costante man mano che si
procede sui gradini della scala retributiva, essendo pari all’otto per cento della classe zero
fino al conseguimento della sesta classe, e al sei per cento di quest’ultima classe dalla
settima alla quattordicesima.
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Nel 1992, in attesa della riforma della dirigenza statale, la legge 216/92 (art. 2, comma 5) ha
disposto che “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della
dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e
militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con
le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'
anno
precedente”.
Tenuto conto della criticità della situazione economica nazionale l’aggiornamento rimase
inoperante per il 1992 e il 1993, in seguito ad apposite disposizioni di legge.
L’aggiornamento è stato poi concesso a decorrere dall’ 1/01/94 (art. 4 del D.L. 469/94), ed è
stato praticato anche per gli anni successivi.
La legge 448/98 – misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegata alla
Finanziaria 1999) – all’ art. 24 ha poi modificato il meccanismo di adeguamento retributivo per il
personale dipendente non contrattualizzato della Pubblica Amministrazione. Il comma 1 stabilisce
infatti che: “A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli
assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della
Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché
del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli
incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici
dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale,
utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali”.
Il secondo comma stabilisce i tempi entro i quali questo adeguamento dovrà avvenire. Recita
infatti: “La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il
30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1.
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Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato
nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio”.
Questo adeguamento annuale delle retribuzioni è stato impropriamente considerato dalla stampa
e dai politici come un “automatismo stipendiale”, ovvero come un surplus stipendiale, non
connesso all’indice di svalutazione della moneta, che fa lievitare in alto gli stipendi della docenza.
Infatti non si tratta di un automatismo, ma di un adeguamento che è legato agli incrementi medi,
conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, che ha
portato a far corrispondere al professore universitario uno stipendio che è risultato inferiore alla
retribuzione che gli sarebbe spettata in applicazione del “coefficiente (pure determinato
dall’ ISTAT) atto a tradurre il valore monetario di un certo anno (noi abbiamo preso a riferimento
il 1990, che rappresenta l’anno in cui è stato concesso l’ultimo aggiornamento delle retribuzioni
legato al costo effettivo della vita) in valore del 2006”.
Come si può dedurre dalle tabelle prese dal sito Internet dell’ ISTAT all’indirizzo
www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/val_moneta_2006.html, detto coefficiente (dall’anno
1990 all’ anno 2006) è pari a 1,6356.
Facciamo ora due esempi di calcolo:
a) Retribuzione annua lorda del professore ordinario a tempo pieno, classe 00, all’1/07/1990:
35.281,16 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 57.705,86 euro (retribuzione che dovrebbe
prendere detto professore dall’1/01/2006).
Retribuzione corrisposta a detto professore nell’anno 2006: 52.989,51 euro, che è inferiore
a quella dovuta di 4716,35 euro, pari a 9,90% in meno.
b) Retribuzione annua lorda del professore ordinario a tempo pieno, classe 14, all’1/07/1990:
66.533,78 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 108.822,65 euro (retribuzione dovuta).
Retribuzione corrisposta a detto professore nell’anno 2006: 99.743,18 euro, che è inferiore
a quella dovuta di 9.079,47 euro, (pari a 9,10%).
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Ciò nonostante, il coefficiente di adeguamento delle retribuzioni per l’anno 2007 e per l’anno
2008 è stato ridotto allo 0,7 di quello calcolato dall’ ISTAT per gli stessi anni nei casi in cui la
retribuzione annua lorda del docente supera 53.000,00 euro.
Come si deduce lo stipendio corrisposto al professore universitario nel 2006, anno preso come
riferimento rispetto al 1990, aggiornato in accordo all’indice determinato dall’ ISTAT di anno in
anno dal 1994 al 2006, in ragione degli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle ben
definite categorie di pubblici dipendenti, è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quello
dovuto in applicazione dell’indice ISTAT che tiene conto della svalutazione della moneta
dal 1990 al 2006.
Il Segretario Nazionale Uspur
Prof. Antonino Liberatore
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