Nota del Segretario Nazionale dell`USPUR (prof

Transcript

Nota del Segretario Nazionale dell`USPUR (prof
Nota del Segretario Nazionale dell'USPUR (prof. Antonino Liberatore), inviata il 3 c.m.
al ministro Gelmini e al presidente della Commissione Istruzione del Senato.
L’art. 36 del DPR 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria”, in applicazione
della legge 312/80 “Nuovo assetto retributivo funzionale del personale statale”, (art.li 71
e 72) ha stabilito che, in analogia a quanto previsto per tutti i pubblici impiegati, la
progressione economica dei docenti di ruolo delle università si sviluppa in otto classi
biennali di stipendio, con un aumento costante in ciascuna classe dell’8 per cento
rispetto allo stipendio della classe iniziale, pari a circa il 65% della retribuzione del
dirigente generale di livello A (DGA) dello Stato (ambasciatore).
Lo stipendio del professore all’ultima classe coincideva con quello dell’ambasciatore.
Pertanto, se variava la retribuzione di quest’ultimo, sarebbe variata la retribuzione di
tutti i professori, dalla prima all’ultima classe.
Nel 1984, con legge 79/84, veniva disposto che la retribuzione dell’ambasciatore si
sviluppava in otto classi biennali dell’8 per cento (poi ridotte al 6 per cento), computate
sullo stipendio iniziale.
Di conseguenza sarebbero dovute variare le retribuzioni dei docenti universitari.
Purtroppo la direzione universitaria, con apposita circolare, dispose che le retribuzioni
dei docenti con classe inferiore all’ottava rimanevano agganciate allo stipendio
dell’ambasciatore alla classe iniziale, e quindi, ogni due anni sarebbe variato solo lo
stipendio del professore all’ottava classe, e non anche lo stipendio dei professori dalla
prima alla settima classe: lo Stato risparmiava a spese di tutti i docenti con classe
stipendiale inferiore all’ottava.
In aggiunta il ministero, nelle tabelle stipendiali allegate alla circolare citata, ha
impropriamente contraddistinta la retribuzione del professore all’ultima classe come
retribuzione di classe ottava, di classe nona e così via, fino alla classe quindicesima,
portando così l’opinione pubblica a credere che il docente universitario aveva ricevuto la
grazia di differenziarsi da tutti gli altri impiegati pubblici: ben 15 classi stipendiali al
posto di otto classi!
Conclusione: minor stipendio ai professori con classe retributiva inferiore all’ottava,
opinione pubblica che crede che i professori universitari ricevono stipendi da nababbi.
Altra precisazione va fatta sull’adeguamento annuale delle retribuzioni dei professori
universitari (ed anche dei magistrati e, fino all’anno 2001, degli ambasciatori e dei
dirigenti generali di classe A, categorie ambedue contrattualizzate nel 2001).
Con ritardo di più anni rispetto alla data di abolizione della scala mobile, per stare dietro
all’inflazione, fu concesso (con legge del 1992), in attesa di una nuova normativa, un
adeguamento annuale delle retribuzioni dei docenti universitari, “in ragione della media
degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste
dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell’anno precedente”.
Osservazioni:
a) siamo nel 2008, e la nuova normativa è di là da venire;
b) l’adeguamento è in ragione della media e, pertanto, è certamente inferiore a quello
che avrebbe dovuto essere concesso alla categoria dei professori universitari;
c) la retribuzione del professore universitario relativa all’anno 2008 risulta essere
inferiore di circa il 10% rispetto a quella che gli sarebbe spettata applicando alla
retribuzione del 1994 il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo al periodo 1994 –
2008. Eppure la stampa, i politici, i governanti ritengono impropriamente che
l’adeguamento annuale arricchisca i professori universitari, facendo di loro una
categoria privilegiata.
In relazione a quanto sopra evidenziato noi riteniamo che i tempi siano più che maturi
perché il Governo riveda la normativa sulle retribuzioni dei docenti universitari, dando
loro ciò che la legge prevede.
Si chiede poi che, nel fare detta revisione, in analogia a quanto fatto per i dirigenti
generali di classe A, ora dirigenti di prima fascia, vengano previste, anche per i docenti
universitari: I. l’indennità di posizione; II. l’indennità di risultato (o indennità di merito).
Ovviamente queste indennità vanno attribuite non a tutti i professori, ma solamente a
coloro che ne hanno diritto in base alla funzione che svolgono e ai risultati conseguiti.
Chi non produce scientificamente, deve essere penalizzato, e giustamente non
prenderà l’indennità di merito.
Ciò premesso, si fa presente che l’art. 18 del DPR 382/80 “Promozione e verifica della
produzione scientifica del professore ordinario” già dispone che il professore ordinario
deve presentare, ogni tre anni, al consiglio di facoltà, una relazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, corredata della relativa documentazione. Il comma 1
dell’art. 3-ter dispone, invece, un periodo di due anni (la norma è riferita anche al
professore straordinario?).
Si chiede che le due norme vengano armonizzate.
Art. 3-ter, comma 2 – In detto comma è prevista, a far data dal 2011, la riduzione a
metà dello scatto biennale nel caso in cui il docente non abbia presentato pubblicazioni
scientifiche valide. Si fa notare che la categoria dei docenti universitari sarebbe l’unica
per la quale si prevede una riduzione dello stipendio (lo scatto biennale fa parte della
dinamica retributiva e quindi non ha veste “premiale”).
Data la natura del problema, che attiene alla variazione della dinamica retributiva di
base del docente universitario, con riduzione a metà degli scatti biennali che la
caratterizzano e, quindi, con riduzione dello stipendio di base, è assolutamente
necessario che il Ministro lo affronti e lo discuta non tra le righe di un provvedimento
legislativo, che passa da un ramo all’altro del Parlamento, ma a monte, organizzando
un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione dei sindacati maggiormente
rappresentativi a livello nazionale, così come legge prevede.
Il Segretario Nazionale dell'USPUR
(prof. Antonino Liberatore)
.
------------------Nota aggiuntiva sugli stipendi
In Italia la retribuzione mensile lorda di un professore universitario ordinario (4.8308.259 euro) è uguale a quella di un professore ordinario dei Paesi Bassi. Invece è
apparentemente inferiore, solo a fine carriera, a quella di un professore ordinario del
Regno Unito (6.075-6.632). Tuttavia, come giustamente hanno fatto notare Regini et al.
(2008) "i margini superiori del range retributivo italiano creano un “effetto ottico” che ha
a che vedere con la differenza tra anzianità potenziale e anzianità reale. In effetti la
struttura delle carriere italiane è molto ritardata: in Italia si diventa professori, a qualsiasi
livello, più tardi che altrove, per cui i livelli retributivi più alti riportati rimangono per la
maggior parte dei docenti italiani semplicemente teorici, perché non si fa a tempo a
raggiungere l’anzianità sufficiente".
Prof. Paolo Stefano Marcato