Informazioni di cui all`articolo 79 del regolamento - european e

Transcript

Informazioni di cui all`articolo 79 del regolamento - european e
Informazioni di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e
all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo
Elenco 1
Autorità diverse dalle autorità giudiziarie e professionisti legali competenti in materia di
successioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2
•
in Belgio: notaio;
•
in Bulgaria: non pertinente;
•
nella Repubblica ceca: notaio;
•
in Germania: non pertinente;
•
in Estonia: non pertinente;
•
in Grecia: notaio;
•
in Spagna: notaio;
•
in Francia: non pertinente;
•
in Croazia: notaio;
•
in Italia: non pertinente;
•
a Cipro: non pertinente;
•
in Lettonia: non pertinente;
•
in Lituania: non pertinente;
•
in Lussemburgo: non pertinente;
•
in Ungheria: notaio ('közjegyző');
•
a Malta: non pertinente;
•
nei Paesi Bassi: non pertinente;
•
in Austria: non pertinente;
•
in Polonia: non pertinente;
•
in Portogallo: notaio;
•
in Romania: non pertinente;
•
in Slovenia: non pertinente;
•
in Slovacchia: non pertinente;
•
in Finlandia: liquidatore dell'eredità ('tuomioistuimen määräämä pesänjakaja');
•
in Svezia:
a) agenzia delle Entrate ("Skatteverket"),
b) liquidatore dell'eredità ("skiftesman"),
c) esecutore testamentario ("testamentsexekutor"), in veste di liquidatore
dell'eredità senza nomina speciale a tale fine;
d) amministratore speciale dell'eredità ("särskild boutredningsman"), in veste
di liquidatore dell'eredità senza nomina speciale a tale fine.