leggi il dossier - Gruppo PDL – Berlusconi Presidente
Transcript
leggi il dossier - Gruppo PDL – Berlusconi Presidente
768 VITA, MORTE E MIRACOLI DELL’ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI 18 settembre 2014 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia – Berlusconi Presidente – Il Popolo della Libertà EXECUTIVE SUMMARY 2 Il dibattito politico di questi giorni, in cui il Senato discute il disegno di Legge delega cosiddetto «Jobs Act», è tutto concentrato sul superamento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che ha, di fatto, bloccato la crescita e lo sviluppo delle aziende in Italia, quasi tutte sotto i 15 dipendenti. Il diritto al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa è una anomalia tutta italiana, in quanto negli altri Paesi europei, come emerge dalle analisi riportate nel seguito (Fonte: Camera dei deputati), non c’è mai solo l’obbligo per Legge di reintegro, bensì sempre l’opzione per l’indennizzo. INDICE 3 Il licenziamento negli altri Paesi europei 1. Francia 2. Germania 3. Regno Unito 4. Spagna 5. Portogallo 6. Austria 7. …e altri ancora La storia Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti L’articolo 18 com’è oggi e com’era prima della riforma Fornero IL LICENZIAMENTO NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI 4 Cosa succede in Europa? Nella maggior parte dei casi è prevista la possibilità per il giudice, per il datore di lavoro e/o per il lavoratore di poter scegliere tra: a) reintegro; b) risarcimento. 1. FRANCIA 5 La normativa sulla “Rottura del contratto di lavoro a tempo indeterminato” è contenuta nel Titolo III, Libro II, Parte prima del Codice del lavoro francese (artt. da L1231-1 a L1238-5); Se il licenziamento di un dipendente avviene senza che sia riscontrata la presenza di una “causa reale e grave”, il giudice può proporre la reintegrazione dell’interessato nel luogo di lavoro, con il mantenimento dei vantaggi acquisiti. 1. FRANCIA 6 Ma se una delle 2 parti rifiuta la proposta, il giudice concede al dipendente un’indennità, che è a carico del datore di lavoro, e non può essere inferiore alle retribuzioni percepite dal lavoratore negli ultimi 6 mesi di impiego. Infine, la sanzione della reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato non è obbligatoria quando avviene senza giusta causa, ma solo in caso di licenziamento discriminatorio. 2.GERMANIA 7 In Germania le norme sulla tutela del lavoratore in caso di licenziamento sono contenute: nella Legge fondamentale tedesca; nel Codice civile tedesco; nella Legge sulla tutela del lavoratore dal licenziamento (Kündigungsschutzgesetz), del 10 agosto 1951, più volte modificata fino alla versione attuale vigente dal 2008. 2.GERMANIA 8 Se il lavoratore ritiene illegittimo il licenziamento, dovrà impugnarlo innanzi alla Corte del lavoro competente territorialmente. Se il giudice ritiene illegittima la risoluzione del contratto di lavoro, può: a) ordinare la prosecuzione del rapporto; b) condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità di licenziamento. 3.REGNO UNITO 9 Nel Regno Unito i diritti dei lavoratori sono tutelati dall’Employment Rights Act 1996; Qualora il lavoratore ritenga ingiusto il proprio licenziamento, può adire il competente Employment Tribunal (organismo di natura paragiurisdizionale e a composizione mista: giuristi ed esperti della materia). Il giudice può optare tra: reintegro (Reinstatement order); sanzione economica di tipo risarcitorio. 4. SPAGNA 10 In Spagna, la riforma Rajoy del 2012, ha reso facoltativo il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato. Il datore di lavoro può, pertanto, optare per il solo risarcimento del danno in favore del lavoratore licenziato, corrispondendo una somma fino a 33 giorni per ogni anno di lavoro. 5.PORTOGALLO 11 In Portogallo la normativa di riferimento è il “Codice del Lavoro”, introdotto nel 2003 e modificato nel 2009; Per il datore di lavoro è obbligatorio reintegrare il lavoratore licenziato ingiustamente; Tuttavia, il dipendente può scegliere tra: il reintegro; un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio. 6.AUSTRIA 12 In Austria, se un lavoratore è licenziato ingiustamente, il datore di lavoro è obbligato a reintegrarlo e a corrispondere comunque lo stipendio per il periodo che intercorre tra il licenziamento e la pronuncia del giudice sul caso. È fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di optare per l’indennità compensativa, che varia in base all’anzianità di servizio del lavoratore. 7. …E ALTRI ANCORA 13 Paesi Bassi: il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore, o in alternativa, versargli un’indennità. Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Lituania: il giudice può decidere di non reintegrare il lavoratore previa corresponsione di una indennità risarcitoria. Repubblica Ceca e Romania: il reintegro è applicato solo su richiesta del lavoratore. In caso di giudizio, il giudice può decidere per l’indennizzo. LA STORIA 14 Comparso quasi per caso 45 anni fa, l’articolo 18 ha resistito a tutti gli attacchi, compresi 2 tentativi di referendum (entrambi falliti per mancato quorum dei votanti): 1) nel 2000 promosso dai Radicali per abrogarlo; 2) nel 2003 da Rifondazione comunista per estenderlo alle piccole imprese. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 15 Solo nel 2012, la riforma Fornero è riuscita a modificarlo blandamente. Un tira e molla ultradecennale. Tra destra e sinistra, imprese e sindacati. E pensare che nel testo originale dello Statuto dei lavoratori l’articolo 18 neppure c’era. La norma che vieta i licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo, non faceva parte del disegno di legge presentato il 24 giugno 1969 dall’allora ministro del Lavoro, Giacomo Brodolini, socialista, già vicesegretario della Cgil di Giuseppe Di Vittorio. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 16 Il provvedimento sulle «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro» fu messo a punto dal giovane e brillante capo dell’ufficio legislativo di Giacomo Brodolini, il giuslavorista Gino Giugni, di provata fede socialista anche lui. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 17 Il governo era guidato dal democristiano Mariano Rumor. In materia di reintegro nel posto di lavoro lo Statuto prevedeva solo l’articolo 10 che, richiamando l’articolo 4 della legge 604 del 1966 che stabiliva la nullità dei licenziamenti discriminatori (per ragioni di credo politico o fede religiosa, o per l’appartenenza al sindacato), aggiungeva «l’obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro». Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 18 L’estensione del diritto al reintegro ai casi di licenziamento senza giusta causa e giustificato motivo fu invece il frutto dei lavori in Senato e della pressione degli avvenimenti sociali, con l’escalation degli scioperi, spesso spontanei, cioè non controllati dalle centrali sindacali. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 19 Tanto che nella seduta di giovedì 11 dicembre 1969, nell’Aula di Palazzo Madama, il sottosegretario al Lavoro, Leandro Rampa, democristiano, dichiarava: «Il governo ha ritenuto di dovere presentare un emendamento sostitutivo dell’importante articolo 10, dopo aver riconsiderato, sulla scorta anche di indicazioni già emerse in commissione, alcune esigenze che ci sembravano essenziali allo scopo di garantire ulteriormente i diritti dei lavoratori nell’eventualità del licenziamento». In realtà il grosso del lavoro era stato fatto nella commissione presieduta da un altro socialista, Gaetano Mancini. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 20 Il diritto al reintegro (significa che il licenziamento è nullo dall’inizio) prendeva il posto della precedente disciplina (legge 604) che dava facoltà al datore di lavoro di riassumere il lavoratore (non gli paga però il dovuto per il periodo in cui è stato senza lavoro) o di versargli un’indennità. La conquista era solo una delle tante e non apparve neppure tra le più importanti ai sindacati e ai lavoratori. Enrico Marro – Corriere della Sera LA STORIA 21 La legge entrò in vigore il 20 maggio 1970. A condurla in porto era stato un nuovo ministro del Lavoro, Carlo Donat Cattin, democristiano della sinistra sociale. Giacomo Brodolini, già gravemente malato quando presentò il disegno di legge, morì poco dopo. Negli ultimi giorni, preoccupato per la piega che stava prendendo il dibattito, affidò a Gino Giugni questo messaggio: «Fa in modo che lo Statuto dei lavoratori non diventi lo Statuto dei lavativi». Enrico Marro – Corriere della Sera IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 22 L’emendamento presentato ieri dal Governo con riferimento alla Legge delega, cosiddetta «Jobs act» in discussione al Senato, prevede l’introduzione di una nuova tipologia di contratto, finalizzata al superamento dell’articolo 18 (ma il governo non può dirlo in maniera così esplicita, per via di divisioni interne alla sua maggioranza): il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Secondo quanto prevede l’emendamento, che vale solo per i nuovi assunti, la tutela per il lavoratore dovrà crescere in proporzione all’anzianità di servizio. L’ARTICOLO 18 COM’È OGGI E COM’ERA PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO 23 Prima della riforma Fornero: il dipendente licenziato illegittimamente (cioè senza “giusta causa” o ”giusto motivo”) veniva reintegrato nel posto di lavoro o, su sua richiesta, godeva di un’indennità alternativa pari a 15 mensilità di retribuzione. Dopo la riforma Fornero: la comunicazione del licenziamento deve essere specificamente motivata, il ricorso del lavoratore può essere presentato entro 180 giorni (non più 270), ed è prevista una procedura preventiva per addivenire ad una conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. L’ARTICOLO 18 COM’È OGGI E COM’ERA PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO 24 Dopo la riforma Fornero: il reintegro (cd. «tutela reale piena») si applica in caso di violazione del requisito della forma scritta, licenziamento discriminatorio o licenziamento nullo per violazione di norme sostanziali (ad es. il licenziamento “per maternità”); il reintegro non si applica in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè quando è dettato da ragioni economiche e/o organizzative dell’azienda. In tal caso il giudice può prevedere il solo risarcimento.