1 Destinazione Italia “Destinazione Italia” descrive misure

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1 Destinazione Italia “Destinazione Italia” descrive misure
 Destinazione Italia “Destinazione Italia” descrive misure per una riforma del Paese che non devono restare solo buone inten‐
zioni, ma devono tradursi in immediati atti legislativi con immediata operatività. Confetra da tempo richiama l’attenzione dei Governi sulla necessità di ridurre il gap infrastrutturale e i colli di bottiglia immateriali costituiti da normative, procedure e apparati burocratici obsoleti e inefficienti. Oggi chi produce in Italia sopporta maggiori tempi e maggiori costi logistici rispetto ai competitors interna‐
zionali, utilizzando scali esteri per la loro maggiore efficienza e regolarità rispetto a quelli italiani. Comples‐
sivamente le disfunzioni del sistema logistico nazionale pesano sull’apparato produttivo italiano per un ammontare variabile, a seconda degli analisti, dai 10 ai 40 miliardi di euro l’anno. Riguardo alle misure di maggiore impatto per il settore della logistica, si formulano le seguenti considera‐
zioni. Misura 9 – Rideterminare le sanzioni tributarie – Si condivide la misura. In particolare per quanto riguarda le sanzioni applicate alle violazioni in materia doganale è necessario reintrodurre nel Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR n.43/73 art.303) l’esimente per i meri errori formali nelle dichiarazioni doganali. Quegli erro‐
ri, che sono fisiologici, non comportano danni per l’Erario perché sono facilmente riscontrabili da parte de‐
gli uffici doganali. E’ pertanto equo prevedere, com’era in passato, una sanzione minore per gli errori fatti in buona fede. Inoltre è necessario che le sanzioni siano applicabili solo in caso di differenze sul valore delle merci e non anche su difformità riguardanti la qualità e la quantità delle merci stesse. Misura 11 – Rivedere la disciplina della “Black List” – Rivedere la disciplina di deducibilità dei costi di transa‐
zione commerciale sostenuti nei rapporti con i fornitori localizzati in Paesi “black list” è una richiesta che Confetra sta portando avanti da oltre 2 anni. E’ infatti indispensabile tener conto che i flussi import/export con Paesi black list sono rilevanti e che i maggiori porti e aeroporti cargo sono situati in Paesi Black List (es. Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, ecc.); pertanto i costi per quelle transazioni commerciali devono avere una disciplina fiscale meno penalizzante di quella attuale che prende in considerazione solo il rischio di elu‐
sione ed evasione fiscale. Da notare che la misura è stata inserita nel ddl S1058 recante Disegno di Legge Delega per la Riforma Fiscale, i cui tempi di approvazione e di attuazione non saranno brevi. Misura 16 – Rendere più efficiente il ciclo import/export – La misura si riferisce al programma dello Sportello Unico Doganale (Single Window) che l’Agenzia delle Dogane ha attivato in via sperimentale in alcuni porti e aeroporti. Al riguardo si fa presente che l’attuale programma attivato dall’Agenzia è limitato all’interoperabilità tra Dogane e Ministero Salute per i controlli sanitari operati dagli USMAF presso i porti e gli aeroporti. Per rendere più efficiente il ciclo import/export è opportuno prevedere le seguenti misure aggiuntive: Coordinamento delle varie amministrazioni ai fini dell’espletamento delle formalità doganali – Occorre pre‐
vedere tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi da parte delle varie Amministrazioni interessate allo sdoganamento, nonché introdurre l’obbligo di svolgere i diversi controlli della merce conte‐
1 stualmente e nel medesimo luogo. Ad oggi la disarticolazione organizzativa e di coordinamento legata al controllo tra i vari enti produce lunghi tempi di attesa (tecnicamente soste) delle merci nei porti e aeropor‐
ti, con conseguenti altissimi costi per gli importatori ed esportatori. Si tratta di uno degli aspetti di più mar‐
cata anti competitività del nostro sistema portuale ed aeroportuale a livello europeo ed internazionale do‐
ve, già da almeno 15 anni,i controlli vengono effettuati attraverso la predisposizione di un unico momento di controllo e confronto degli enti sulla merce importata ed esportata. Tale principio deve trovare afferma‐
zione normativa anche quale principio generale di economicità dell’intervento della pubblica amministra‐
zione. Sdoganamento H23 per le dichiarazioni presentate nei porti e negli aeroporti in via telematica ‐ Al fine di accorciare i tempi di sdoganamento nei porti e negli aeroporti, è necessario introdurre la possibilità per gli operatori affidabili di presentare le dichiarazioni doganali informatiche H23 per le merci presenti nei porti e negli aeroporti, ottenendo in via telematica e automatica l’esito del circuito di controllo doganale. Soppressione del servizio di riscontro da parte della Guardia di Finanza ‐ Il servizio di riscontro, che consiste in un secondo controllo ai valichi di confine e ai valichi doganali per la verifica da parte della Guardia di Fi‐
nanza della corrispondenza della merce ai documenti doganali, è una procedura sconosciuta dalla normati‐
va europea e dalle normative di tutti i paesi membri dell’Europa. Questa procedura si risolve nel controllo dell’operato dei funzionari di dogana da parte della Guardia di Finanza e per gli operatori in una ingiustifica‐
ta duplicazione di controllo da parte dello Stato sulla medesima situazione. I costi per la collettività, anche in termini di dirottamento dei traffici, sono immensi. La soppressione del servizio di riscontro, ovviamente, non intacca la meritevole funzione di polizia tributaria e di intelligence sui reati finanziari svolta su tutto il territorio e presso le aziende dal Corpo della Guardia di Finanza. Misura 24 – Valorizzare i beni demaniali – E’ necessario considerare la peculiarità delle concessioni in ambi‐
to portuale. I concessionari realizzano nei porti investimenti massivi e “vischiosi”, sostenendo rilevanti one‐
ri finanziari. E’ opportuno che quando il concessionario abbia ben operato, al termine della concessione gli sia data la possibilità di prolungarla. Coerentemente ai principi comunitari in materia, accorrerebbe preve‐
dere che quando il periodo di concessione è concluso l’Autorità Portuale possa proporre attraverso una procedura trasparente ed opponibile di ricollocare la concessione in capo al precedente concessionario. Misura 38 – Riforma dei porti – Le indicazioni contenute nella misura sono condivisibili. La proposta di legge di riforma portuale all’esame del Parlamento necessita di alcuni aggiustamenti. In particolare occorre razio‐
nalizzare il sistema delle Autorità Portuali in modo da concentrare solo in pochi porti strategici i finanzia‐
menti pubblici. Inoltre occorre introdurre disposizioni sulla durata delle concessioni e sull’applicazione rigo‐
rosa dei criteri previsti dalla Legge n.84/94 in materia di nomina dei Presidenti delle Autorità Portuali. Misura 39 – Piano degli aeroporti – La misura si propone di definire i “sistemi aeroportuali”, ma le stesse misure di “security”, che richiedono ingenti investimenti concentrati su un territorio ristretto per renderlo “sterile”, non consentono di fare sistema tra due aeroporti situati anche solo a poche decine di chilometri di distanza. Da un punto di vista commerciale inoltre solo la concentrazione del traffico passeggeri con quello merci riesce a garantire la frequenza dei voli e la pluralità delle destinazioni indispensabili per il suc‐
cesso dello scalo. Si tenga presente che, escludendo il traffico courier in conto proprio, gli aerei full cargo assorbono non più del 40 per cento del trasporto merci, mentre il restante 60 per cento viaggia nelle stive degli aerei passeggeri, beneficiando delle loro frequenze e destinazioni. Infine è necessaria una riorganizzazione funzionale dell’ENAC mutuando le esperienze degli analoghi enti operativi nei principali paesi europei. Roma, 7 novembre 2013 2