chioggia - Guardia Costiera

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
- CHIOGGIA –
REGOLAMENTO LOCALE PER L’ESERCIZIO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI
CHIOGGIA E PORTO LEVANTE
CAPO I
Disposizioni per il servizio di pilotaggio nel Porto di Chioggia
*Art. 1
La Corporazione dei piloti nel porto di Chioggia è costituita da 3 (tre) componenti, compreso il
capo pilota.
Tale numero è soggetto a variazione in relazione alle esigenze del traffico.
Art. 2
I beni di cui la Corporazione è provvista sono:
a) La cauzione di al successivo art. 3;
b) I mezzi nautici di cui al successivo art. 4;
c) L’arredamento della stazione piloti comprese le macchine per ufficio come da libro
inventario.
Art. 3
La corporazione deve prestare una cauzione di EURO 309,87 (trecentonove/87) che è versata in
numerario od in titoli di stato presso la Banca d’Italia, tesoreria Provinciale dello Stato – Servizio
depositi e prestiti – vincolata alla Capitaneria di Porto di Chioggia. la cauzione deve essere
reintegrata nel termine di 60 giorni quando essa, per qualsiasi motivo, venga in tutto o in parte
prelevata.
Art. 4
I mezzi nautici, di cui i piloti effettivi devono provvedere la Corporazione, devono essere almeno
due:
 Un mezzo nautico provinciale capace di navigare ad una velocità di 15 nodi almeno, di
lunghezza e larghezza non inferiori rispettivamente a mt. 7 e mt. 2, e deve essere dotato di
apparato ricetrasmittente VHF;
 Un mezzo nautico capace di navigare ad una velocità di almeno 10 nodi, di lunghezza e
larghezza non inferiore rispettivamente a mt. 10 e mt. 3, dotato di apparato
ricetrasmittente VHF.
Almeno uno dei due mezzi nautici deve essere dotato di impianto Radar.
Qualunque variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante del Porto e
l’idoneità al servizio deve risultare da accertamento dell’organo tecnico.
Art. 5
I mezzi nautici della Corporazione devono stazionare in banchina prospiciente la Capitaneria di
Porto od altra banchina idonea.
Almeno un mezzo nautico dovrà essere tempestivamente approntato a richiesta dell’Autorità
marittima in relazione alle esigenze del traffico o ad esigenze del traffico o ad esigenze della
sicurezza portuale o comunque di emergenza.
Art. 6
La Corporazione ha la sede operativa in apposito locale o più locali in località più vicino possibile
alla capitaneria di Porto la cui locazione è a carico della Corporazione stessa. Il pilota di guardia, il
cui turno è stabilito dal Capo Pilota, dovrà essere sempre reperibile, anche presso la propria
abitazione, e presterà servizio continuativo dalle ore 06.00 alle ore 22.00 anche nei giorni festivi.
La movimentazione delle navi nel periodo compreso fra le ore 22.00 e le ore 06.00 potrà essere
autorizzata di volta in volta, tenuto conto di particolari esigenze di servizio e per causa di marea,
carichi deperibili, navi ro-ro e fullcontainers.
I servizi da effettuarsi nel periodo compreso fra le ore 12.00 e le ore 14.00 dovranno essere
comunicati alla Corporazione entro le ore 11.45 mentre per i servizi da effettuarsi dopo le 18.00 e
fino alle ore 08.00 del giorno successivo dovranno essere comunicati entro le ore 18.00 e ciò al
fine di evitare che possano derivare ritardi nella movimentazione delle navi.
La stazione dei piloti deve essere dotata di:
N. 1 almeno apparato ricetrasmittente VHF;
N. 1 telefono urbano;
N. 1 almeno apparato VHF portatile per ciascun pilota effettivo.
Art. 7
Il pilota in servizio deve portare il distintivo previsto dall’Art. 101 del Regolamento al Codice della
Navigazione (parte marittima).
Art. 8
Il pilota nel disimpegno del suo servizio deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni
dell’Autorità Marittima e deve ubbidienza e rispetto al Capo Pilota.
*Art. 9
E’ obbligo del pilota imbarcare sulla nave da pilotare ad almeno 1,5 miglia dalle testate delle dighe
foranee all’entrata e di lasciarla alla stessa distanza, compatibilmente con le condizioni del mare,
od anche prima quando ciò sia disposto dal Comandante della Nave, ma comunque non prima che
abbia ultimato il giro di S. Felice e dopo aver accertato che non vi siano ostacoli alla libera
manovra della nave in uscita.
Nel caso di cui al 1° comma lettera b) dell’art. 133 del Regolamento al codice della Navigazione, il
pilota è tenuto ad eseguire la relativa prestazione, previa autorizzazione del Comandante del
Porto.
Art. 10
Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare secondo gli orari comunicati
dall’Autorità Marittima od intesa all’uopo intercorsa direttamente con l’Agenzia Marittima.
Art. 11
Nel caso di più navi che devono muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgessero
dubbi sull’ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota dovrà chiedere tempestivamente istruzioni
all’Autorità Marittima circa la precedenza da accordare alle navi stesse, e ciò sempre quando tale
Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima.
Art. 12
Per portarsi a bordo delle navi il pilota, quando i mezzi nautici di cui all’art. 4 siano
momentaneamente indisponibili, può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto.
Art. 13
Quando necessario il pilota deve accertarsi del pescaggio delle navi nei modi più opportuni.
Art. 14
Il pilota, in special modo sulle navi di bandiera estera, deve accertarsi di persona che i
suggerimenti dati al Comandante della nave, relativi alle accostate da eseguire nel corso della
manovra, siano compresi e fedelmente eseguiti dal timoniere.
Art. 15
Il pilota deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell’Armatore o
dell’Agente Marittimo circa l’accosto senza preventivo assenso dell’Autorità Marittima.
Art. 16
Di qualsiasi ritardo od incidente che avesse a verificarsi durante il pilotaggio il pilota deve darne
immediata notizia all’Autorità Marittima nelle forme da questa stabilite.
Il rapporto redatto dal pilota deve contenere le notizie atte a ricostruire l’avvenimento e l’esatta
indicazione degli elementi meteorologici.
Art. 17
Il pilota che si trovi nell’impossibilità di prendere servizio, deve darne tempestivamente notizia al
Capo Pilota.
Art. 18
I piloti non possono allontanarsi dalla sede senza l’autorizzazione della Autorità Marittima.
Art. 19
Oltre alle attribuzioni conferite dall’art. 114 del Regolamento al codice della navigazione compete
al Capo Pilota:
a) Riferire all’Autorità Marittima su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo sviluppo
del servizio;
b) Segnalare all’Autorità Marittima le eventuali assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti;
c) Stabilire, previo assenso dell’Autorità Marittima, il periodo in cui possono essere fruite le
ferie dei piloti, curando che sia assicurata la regolarità del servizio;
d) Impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti pilota nel periodo di
tirocinio di cui all’art. 108 del Regolamento al Codice della Navigazione.
Art. 20
Ai fini dell’esatta applicazione delle tariffe, la modalità di svolgimento del pilotaggio e le
caratteristiche delle navi pilotate saranno fatte risultare da buoni, di modello approvato dalla
Capitaneria di Porto, da farsi firmare dai Comandanti delle navi e di cui ogni pilota deve essere
fornito.
Art. 21
L’ordine d’introito di cui all’art. 135 del Regolamento al codice della Navigazione deve essere
staccato da un registro a madre e figlia con le pagine numerate, bollate e firmate dall’Autorità
Marittima.
Art. 22
Ai piloti franchi di turno, che, per esigenze di servizio, siano chiamati a prestare la loro opera di
rinforzo, sarà dovuta oltre alle normali competenze mensili di cui all’art. 121 del Regolamento al
Codice della Navigazione, una diaria a carico della Corporazione, da stabilirsi dall’assemblea dei
piloti effettivi.
Art. 23
Ai sensi dell’art. 120 del Regolamento al Codice della Navigazione, il capo Pilota, entro sessanta
giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario che coincide con l’anno solare, è trnuto a
presentare al Comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei
proventi in due esemplari uno dei quali sarà trasmesso al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione da parte del Comandante del Porto stesso.
Ogni controversia che possa sorgere in materia di ripartizione dei proventi di pilotaggio è decisa in
via amministrativa dal Comandante del Porto.
A cura della Corporazione devono venire istituiti, e regolarmente compilati, i seguenti registri
contabili:
1) Libro giornale e libro cassa con distinte colonne per le singole voci componenti le entrate e
le uscite;
2) Registro dei consumi per l’esercizio dei mezzi nautici;
3) Libro inventario dei natanti e degli altri mobili, attrezzi ed arredi di proprietà dei piloti
effettivi, di cui è prevista la Corporazione;
4) Registro delle assenze dei piloti.
Art. 24
Una tabella contenente nome, cognome, data di nascita e domicilio dei piloti, dei pensionati, delle
vedove e degli orfani deve essere esposta nella sede dei piloti a libera consultazione degli aventi
diritto ed a disposizione dell’autorità Marittima.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO A PORTO
LEVANTE E AL CAMPO BOE DELLA SOCIETÀ ABIBES S.P.A.
Art. 25
È obbligo del Pilota imbarcare sulla nave da pilotare ad almeno 1,5 miglia per N.E. dalle testate
delle dighe foranee della foce del Po di Levante e di lasciarla alla stessa distanza, compatibilmente
con le condizioni del mare o anche prima quando ciò sia disposto dal Comandante della nave,
dopo aver accertato che non vi siano ostacoli alla libera manovra della nave in uscita.
Nel caso in cui al 1° comma lettera b) dell’art. 133 del Regolamento al Codice della navigazione, il
Pilota è tenuto ad eseguire la relativa prestazione, previa autorizzazione del Comandante del
Porto.
Art. 26
Per quanto non diversamente stabilito dovranno essere applicate le norme di cui al Capo I
(disposizioni per il servizio di pilotaggio nel porto di Chioggia) anche per i servizi prestati nel Porto
di Porto Levante o al Campo Boe della Società ABIBES S.p.a..
Venezia, lì 31/07/2002
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modificato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale per i Porti in data 10.01.2011.