Finalmente una nuova legge per il mare
Transcript
Finalmente una nuova legge per il mare
Speciale Nuove norme sulla responsabilità dei piloti dei porti e Servizi tecnico-nautici Finalmente una nuova legge per il mare L’articolo 3 rafforza la sicurezza Modifiche significative alla disciplina contenuta nel Codice della navigazione Di Giampiero Cazzato M eno di due anni dalla data di in sede deliberante. Insomma, in tempi presentazione all’approva- brevi arriva a conclusione un iter legizione definitiva. E’ il 13 no- slativo complesso che è passato per i vembre 2014 quando, per iniziativa dei pareri delle diverse commissioni parladeputati Tullo, Meta, Pagani, Gandolfi, mentari e che i piloti, e più in generale Bruno Bossia, Mura, Mognato e altri i Servizi tecnico-nautici, attendevano viene presentata la proposta di legge n. da tempo. 2721 “Modifiche al Codice della navi- Nel dettaglio il disegno di legge rigazione in materia di responsabilità dei forma la materia della responsabilità piloti dei porti”. Una procivile dei piloti marittimi, posta che, in ragione della regolata dal Codice della Il pilota significativa evoluzione navigazione e dal Regolarispondeva intervenuta nella materia mento per l’esecuzione del della responsabilità civile, Codice della navigazione per i danni mira ad apportare modifi(D.P.R. 1952, n. 328). cagionati che alla disciplina riguarIl sistema di responsabilità alla nave dante la responsabilità dei civile finora prevedeva che con responsabilità il pilota rispondesse per i piloti dei porti, contenuta solidale nel Codice della navigadanni cagionati alla nave zione. Il disegno di leg- della corporazione a condizione che venisse ge viene assegnato alla provato (con onere della Commissione Trasporti in sede refe- prova a carico del danneggiato) che il rente nel febbraio del 2015; approvato danno dipendeva da inesattezza delle da Montecitorio il 29 giugno 2016, il 6 informazioni o delle indicazioni rese luglio approda a Palazzo Madama alla dal pilota stesso per la determinazione 8a commissione Lavori pubblici, come della rotta. Accanto alla responsabilità disegno di legge n. 2460. Il 22 novem- del pilota era prevista, fino al 22 nobre le nuove norme sulla responsabilità vembre, la responsabilità solidale della dei piloti dei porti e Servizi tecnico- corporazione dei piloti per il danno canautici vengono approvate in via defi- gionato dal pilota medesimo “nei limiti nitiva dalla 8a Commissione del Senato della cauzione prestata”. Legge sulla responsabilità del pilota Il ddl 2460 è andato a intervenire pro- al danneggiato riguardo al presupposto prio su questi punti. Con la legge ven- della responsabilità medesima e si stagono precisati i casi di responsabilità bilisce un limite di responsabilità pari a un milione di euro per la civile e il limite da risarcire a un milione di euro. responsabilità del pilota, Sono precisati fatti salvi i casi di colpa Conseguentemente ogni i casi grave e dolo. pilota di porto dovrà stidi responsabilità L’articolo 1 consta di tre pulare un contratto di ascivile commi. Il comma 1 abrosicurazione da depositare presso la Capitaneria di ga l’articolo 89 del Codie il limite ce della navigazione, che porto e presso la sede opeda risarcire disciplina l’istituto della rativa. a un milione Rispetto al regime prececauzione prestata dalla di euro dente si verifica un’estencorporazione dei piloti. Il comma 2 stabilisce che il sione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone pilota risponda dei danni cagionati alla e cose (oltre a quelli previsti alla nave); nave, a persone o a cose. Il presupposi conferma l’onere della prova in capo sto della responsabilità è rappresentato Ormeggiatore di Ravenna Speciale ZIONE NAZ IO CIA N SO ITALIANI RTI PO ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ RUPPI ORM EG EG AL -A S dalla inesattezza delle informazioni o Di particolare rilievo, soprattutto ai delle indicazioni rese dal pilota stesso fini della sicurezza, è l’articolo 3 della per la determinazione della rotta. legge, “Disposizioni in materia di SerIl limite della responsabivizi tecnico-nautici”. La lità del pilota per ciascun norma chiarisce che “l’obAnche evento e indipendentebligatorietà dei Servizi per il servizio mente dal numero dei tecnico-nautici è stabilita di ormeggio soggetti danneggiati e e disciplinata con decreto la disciplina dalla tipologia del sinistro del ministro delle Infraè di 1.000.000 di euro, dell’obbligatorietà strutture e dei Trasporti, su salvo il caso in cui sia acproposta dell’Autorità maè prevista certato il dolo o la colpa rittima, d’intesa con l’Auin una norma grave del pilota. Il comtorità portuale ove istituita, di rango primario sentite le associazioni di ma 3 completa la riforma introducendo, al posto del categoria nazionali interessistema della corresponsabilità soli- sate. In caso di necessità e di urgenza, dale della corporazione dei piloti, una l’Autorità marittima, sentita l’Autorità copertura assicurativa obbligatoria in portuale ove istituita, può temporanecapo ai singoli piloti. amente modificare il regime di obbliL’articolo 2 fissa dei principi in relazio- gatorietà dei Servizi tecnico-nautici ne alle modifiche da disporre ad alcuni per un periodo non superiore a trenta articoli del Regolamento per l’esecu- giorni, prorogabili una sola volta”. zione del Codice della navigazione. L’articolo 3 specifica inoltre che per In particolare stabilisce la modifica porti o per altri luoghi di approdo o di dell’articolo 110 del Regolamento so- transito delle navi si intendono anche stituendo il riferimento alla cauzione, le strutture di ormeggio presso le quache si prevede debba essere prestata li si svolgono operazioni di imbarco sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, o sbarco di merci o passeggeri come con quello alla stipula del contratto di banchine, moli, pontili, piattaforme, assicurazione obbligatorio; stabilisce, boe, torri, navi o galleggianti di stocconseguentemente, la modifica dell’ar- caggio temporaneo e punti di attracticolo 111 del Regolamento che indica, co, in qualsiasi modo realizzate anche nella formulazione attuale, la presta- nell’ambito di specchi acquei esterni zione della cauzione quale condizione alle difese foranee”. Una specifica di di efficacia della nomina dell’aspiran- forte rilievo perché da oggi l’Autorità te pilota, la quale resta sospesa fino al marittima potrà vigilare e garantire le momento in cui la cauzione non venga misure di sicurezza anche sulle opere versata. a mare. I E BARCA OR IO LI IAT G