“Ospedale G. Arnaud”

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“Ospedale G. Arnaud”
Ospedale G. Arnaud
Casa di Riposo
Via Roma, 22 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011.988.44.66 - Fax 011.988.57.41
e-mail: [email protected]
P.I. 01757070014
STATUTO
CAPO PRIMO
COSTITUZIONE - SCOPI - MEZZI
Articolo 1
E’ istituito in Volpiano un Ospedale di Carità per malati poveri, fondato dal Signor Arnaud
Giovanni nel 1870 con suo testamento segreto 29 marzo 1867, ricevuto dal Notaio Carlo Serena
ed aperto alla Pretura di San Benigno il 7 marzo 1869.
L'Ospedale è stato eretto in Ente morale con R.D. 29 novembre 1896 ed ha cominciato a
funzionare dal 1896.
Articolo 2
L'Ospedale ha per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei
limiti dei proprii mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso nel
Comune, i quali non abbiano congiunti tenuti, per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado
di poterlo fare.
Articolo 3
I malati poveri che domandano di essere ricoverati nell'Ospedale, devono produrre i seguenti
documenti:
a) certificato di nascita
b) certificato di povertà e di residenza nel Comune, con la data della prima iscrizione in
anagrafe
c) certificato di malattia rilasciato dal medico condotto di Volpiano
d) richiesta del medico stesso.
Articolo 4
Possono essere ammessi anche i malati non poveri, salvo il pagamento delle rette nella misura da
determinarsi a norma dell'art. 9 del presente statuto.
Articolo 5
Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la
cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano più urgente bisogno di soccorso, a giudizio
del medico.
Articolo 6
Nel regolamento interno saranno determinate le norme per la ammissione degli infermi, il cui
ricovero non sia fatto seguire d'urgenza e per la loro dimissione e le garanzie da richiedere per il
pagamento delle rette dei malati non ricoverati gratuitamente.
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Articolo 7
Non possono essere di norma accolti nell'Ospedale, infermi cronici ad eccezione dei casi in cui la
malattia attraversi una fase di acutizzazione e limitatamente alla durata di questa, salvo due posti
riservati ai cronici per volontà del Fondatore. Non possono parimenti essere accolti infermi di
malattia infettiva a carattere contagioso e diffusivo. Il loro accoglimento è consentito soltanto
quando vi sia possibilità di assicurare ad essi, un isolamento perfetto.
Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di malattie veneree e di tubercolosi nelle sue
varie manifestazioni. Quando trattasi di tubercolosi polmonare, il ricovero degli infermi non
potrà avere luogo che in locali separati, a sensi dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927 n° 1276. Per i
fanciulli di età inferiore ai 15 anni, il ricovero dovrà seguire in locali separati, quando la sufficenza
dei mezzi lo consente.
Articolo 8
L'autorizzazione al ricovero è ordinariamente data dal solo Presidente.
Articolo 9
L'Ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette pagate per i malati non
ricoverati gratuitamente e con gli altri proventi (lasciti, doni, oblazioni) non destinati ad
aumentare il patrimonio. Le rendite patrimoniali dell'Ospedale sono costituite dai beni descritti
nell'allegato “A” del presente statuto.
Articolo 10
Le rette per i malati non abbienti e per gli abbienti, nonché quelle a carico degli Enti mutualistici
ed assicurativi sono determinate nei modi prescritti dagli art. 81-82-83 e 84 del suindicato R.D. 30
settembre 1936 n. 1631. Dette rette sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed
approvate dal Prefetto.
La giornata di entrata e quella di uscita debbono essere computate come una sola giornata di
presenza.
Articolo 11
L'Amministrazione informa la società di patronato che esercitano la loro azione nel Comune,
quando entrano in convalescenza ricoverati appartenenti alle categorie di persone a favore delle
quali l'azione si applichi e indirizza i ricoverati alle società stesse all'uscita dell'Ospedale.
CAPO SECONDO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 12
L'Ospedale è retto da un Consiglio d’Amministrazione composto di cinque Membri, compreso il
Presidente. Il primo Consiglio di Amministrazione è quello nominato dallo stesso fondatore nelle
persone dei signori:
1°) Don Reviglio Felice Parroco di Volpiano;
2°) Conte Avvocato Teodoro Messea;
3°) Cav. Carlo Merlini, dottore;
4°) Signor Antonio Morelli;
5°) Signor Enrico Gedda.
Il presidente nato ed in perpetuo del Consiglio è, per disposizione specifica del Fondatore, il
Parroco pro tempore del Comune di Volpiano o suo delegato stabile. Fanno parte del Consiglio
come membri nati con diritto di nomina dei successori mediante atto di delegazione tra vivi e per
testamento, le persone dianzi indicate.
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I successori o gli aventi causa dai Membri nati di cui sopra, potranno a loro volta trasferire il
diritto in essi consolidato, sia per atto tra vivi (rinuncia) che per atto di ultima volontà, ed ove essi
cessando di vivere, non avessero provveduto, alla designazione dei loro successori, avranno
diritto di provvedervi le loro famiglie ed i loro eredi universali (ramo maschio).
Articolo 13
Gli Amministratori devono avere la residenza effettiva nel Comune di Volpiano e, giusta le
disposizioni del Fondatore, cesseranno dalla carica trasferendo la residenza in altro Comune.
Per effetto delle indicate disposizioni del Fondatore, la stessa decadenza colpirà i membri nati e
loro successori o aventi causa, che trasferissero la propria residenza in altro Comune.
Articolo 14
Nel caso in cui per decadenza, rinunzia e qualsiasi altra causa venissero a mancare uno o più
membri del Consiglio e non fosse possibile provvedere secondo le norme previste dal Fondatore,
i Membri da sostituire saranno nominati dall'Ente Comunale di Assistenza e dal Consiglio di
Amministrazione dell'Asilo Infantile di Volpiano, riuniti collegialmente, a maggioranza assoluta di
voti.
Articolo 15
I Membri nominati ai sensi dell'art. 13 entrano subito in carica e vi durano per il periodo di
quattro anni salvo riconferma anche senza interruzione.
Articolo 16
Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.
Articolo 17
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di
nomina e, a parità anzianità di nomina, il più anziano di età.
Articolo 18
Sono ineleggibili e decadranno ad ogni modo dalla carica, coloro che si trovino e venissero a
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890 n° 6972.
Articolo 19
Decadono pure dalla carica i Membri del Consiglio che senza giustificato motivo, non
intervengano a tre sedute consecutive.
Articolo 20
Decadono infine dalla carica gli Amministratori che attentassero alla volontà del Fondatore.
La decadenza sarà operativa anche nei confronti della famiglia o degli eredi dell'Amministratore
colpevole di avere violata la volontà del Fondatore.
Articolo 21
La decadenza è, in tutti i casi, pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.
CAPO TERZO
ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Articolo 22
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno
luogo nei mesi di maggio e di settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per
l’approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del
medesimo a termine dell'art. 6 del R.D.L. 20 febbraio 1927 n° 257; le altre ogni qual volta lo
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richiedesse un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o motivata
di due almeno dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità competente.
Articolo 23
Alle adunanze del Consiglio interviene con voto consultivo il Direttore Sanitario dell'Ospedale.
Di detto voto consultivo deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza.
Articolo 24
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti e a
maggioranza assoluta di intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti
quando si tratti di questioni concernenti persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Per la validità delle adunanze, non sarà competente chi, avendo interesse, giusta l'art.15 della
legge 17 luglio 1890 n° 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.
Articolo 25
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi
sono intervenuti.
Quando alcuni degli intervenuti si allontanano o ricusino di firmare, ne sarà fatta mensione.
Articolo 26
Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'istituzione e del suo regolare funzionamento e
predispone i progetti dei vari regolamenti.
Promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto e dei regolamenti di nomina del
personale sospende o licenzia gli impiegati e salariati; delibera in genere, su tutti gli affari che
interessano l'Istituto.
CAPO QUARTO
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 27
Spetta al Presidente di rappresentare l'istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni
prese dal Consiglio, di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di
urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da
convocarsi entro il periodo massimo di sette giorni.
CAPO QUINTO
AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 28
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono
muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che
sovraintende il servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del Membro anziano, nonché di
quella del Segretario.
Articolo 29
La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del
personale, sono fissati nel regolamento organico.
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Articolo 30
Il servizio di tesoreria e di Cassa e fatto di regola, dall'Esattore comunale. Nel caso che la
Istituzione sia autorizzata ad avere un tesoriere particolare, non si potrà attribuire al medesimo un
compenso maggiore di quello che sarebbe spettato all'Esattore delle imposte.
CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Per le materie non contemplate dal presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e
regolamentari di enti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e
beneficenza pubblica, nonché le disposizioni riguardanti l’ordinamento dei servizi sanitari e del
personale sanitario degli Ospedali con particolare riferimento al R.D. 30 settembre 1936 n° 1631.
Articolo 32
I regolamenti di cui agli art. 26 e 29 del presente Statuto, dovranno essere emanati entro tre mesi
dalla data di approvazione dello Statuto stesso ed entreranno in vigore subito dopo conseguite le
prescritte approvazioni.
23 novembre 1949
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OspedaleG. Arnaud
Casa di Riposo
Via Roma, 22 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011.988.44.66 - Fax 011.988.57.41
e-mail: [email protected]
P.I. 01757070014
Ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, io sottoscritto Ferruccio FERRERO
VARSINO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
dell’I.P.A.B. Casa di Riposo “Ospedale G. Arnaud”, con sede in Volpiano (TO), via Roma 22,
CERTIFICO
che l’allegata trascrizione dello Statuto Organico dell’Ospedale di Carità “G. Arnaud”, datato 23
novembre 1949, composto da trentadue articoli suddivisi in cinque capi, steso su cinque cartelle,
è pienamente conforme al testo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data
18 dicembre 1952, contestualmente vistato e sottoscritto dal Ministro dell’Interno, conservato in
copia presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente.
Volpiano,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
I.P.A.B. Casa di Riposo
“Ospedale G. Arnaud”
Ferruccio FERRERO VARSINO