Regolamento Mercato Obbligazioni in vigore dal 8 agosto

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Regolamento Mercato Obbligazioni in vigore dal 8 agosto
REGOLAMENTO MERCATO OBBLIGAZIONI
comunicato alla Consob in data 5 agosto 2011
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2011
Data di entrata in vigore: 8 agosto 2011
Regolamento Mercato Obbligazioni in vigore dal 8 agosto 2011
Aggiornamento del 2 agosto 2011
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INDICE
TITOLO 1. Disposizioni Generali................................................................................................ 3
Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche ................................................................... 3
Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento .............................................................................. 3
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento ............................................................................. 3
Capo 2 Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto .................................................................... 3
Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione ..................................... 3
Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo ................................................ 3
Capo 3 Partecipazione al Mercato ......................................................................................... 3
Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato .......................................... 3
Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati .......................................... 4
Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione ................................................... 4
TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni ............................. 4
Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni ........................................................ 4
Articolo 2.1 Condizioni Generali ......................................................................................... 4
Articolo 2.2 Lotti minimi ........................................................................................................ 4
Articolo 2.3 Orario di funzionamento ................................................................................ 5
Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione ................................. 5
Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione .................... 5
Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni .................................................... 5
Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione ........................................................................... 5
Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione ....... 5
Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento ..................................... 5
Capo 3 Svolgimento dell’attività di negoziazione .............................................................. 6
Articolo 2.9 Formazione del prezzo.................................................................................... 6
Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti ...................................................... 7
Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse ................................................ 7
TITOLO 3. Vigilanza ....................................................................................................................... 7
Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza ................................................................................ 7
TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato.................................................................. 8
Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni .... 8
Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti
conclusi ..................................................................................................................................... 8
Definizioni ......................................................................................................................................... 9
ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari
............................................................................................................................................................ 11
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TITOLO 1. Disposizioni Generali
Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche
Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto l’organizzazione ed il funzionamento dell’attività di negoziazione
di strumenti finanziari emessi da Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. registrata presso l’Albo
delle Banche al numero 5180.5, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona, P. IVA e
Codice Fiscale n. 00079350427, di seguito anche “Carilo” o la “Banca” o l’“Emittente”.
La Banca appartiene al Gruppo Bancario “Banca delle Marche”, iscritto presso l’Albo dei gruppi bancari
al numero 6055.8, Capogruppo Banca delle Marche S.p.A.
La suddetta attività di negoziazione, si configura come internalizzazione sistematica ai sensi dell’art. 21
della Delibera Consob n. 16191 del 30 Ottobre 2007 “Adozione del regolamento recante norme di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati”.
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento
Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web
www.carilo.it con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo dalla loro entrata in vigore. Ogni modifica
del Regolamento viene inoltre comunicata alla Consob.
Capo 2 Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto
Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione
Il Mercato Obbligazioni viene gestito dall’Area Finanza della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A.
come da mandato con rappresentanza stipulato in data 9 settembre 2002.
Il regolamento delle operazioni viene garantito dalla Vice Direzione Generale Funzionamento - Area
Amministrazione – Servizio Contabilità Finanza della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. come da
mandato con rappresentanza stipulato in data 9 settembre 2002.
Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo
La funzione di controllo viene garantita dall’Area Audit di Gruppo della Capogruppo Banca delle Marche
S.p.A. come da contratto di service stipulato tra Carilo e Banca delle Marche S.p.A. in data 19/12/2000.
Il controllo di Conformità viene garantito dalla Funzione di Compliance della Capogruppo.
Capo 3 Partecipazione al Mercato
Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato
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Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un “Contratto Unico”
con la Banca. Possono altresì accedere anche “Banche” in nome proprio ovvero per conto dei propri
clienti che siano comunque titolari di un “Contratto Unico”.
Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati
Gli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ambito del Mercato Obbligazioni sono le
Obbligazioni emessa da Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A..
Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione
La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli
strumenti finanziari negoziati.
Le quotazioni sono tali da garantire:

Per quelle in acquisto un pronto smobilizzo della posizione dell’investitore alle condizioni
previste all’art.2.10;

Per entrambe condizioni di prezzo significative.
In particolare, la definizione di “condizioni di prezzo significative” è ottenuta attraverso:

l’adozione di un modello di pricing per la componente obbligazionaria e per la componente
derivativa (ove presente) in coerenza con quanto praticato nel mercato primario per quello
strumento finanziario;

la definizione della curva dei tassi adottata per l’attualizzazione dei flussi generati dallo
strumento finanziario in coerenza con quanto utilizzato nel mercato primario;

il rispetto di vincoli di spread tra proposte in acquisto (denaro) e proposte in vendita (lettera) –
l’ampiezza non può essere superiore a quella individuata nelle procedure dell’internalizzatore
sistematico.
Per le regole di formazione del prezzo si rinvia all’articolo 2.9.
TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni
Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni
Articolo 2.1 Condizioni Generali
Le contrattazioni vengono svolte esclusivamente per lotti minimi o loro multipli.
Articolo 2.2 Lotti minimi
I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all’atto dell’ammissione dello strumento
finanziario nel Mercato Obbligazioni e.
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Articolo 2.3 Orario di funzionamento
Le proposte di negoziazione vengono conferite nell’orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca
con le modalità previste all’articolo 1 Sezione III del Contratto Unico. Non possono essere conferite
proposte di negoziazione mediante il Servizio di Trading on Line.
Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione
Le proposte di negoziazione vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca.
Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione
L’attività di negoziazione si svolge durante l’orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca. La
Banca può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni
sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione delle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio
sia alla Banca che agli Investitori. La sospensione della negoziazione non può superare 12 mesi. La
Banca dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni e di
riammissione
attraverso
apposita
sezione
del
proprio
sito
web
www.carilo.it.
denominata
“Internalizzatore Sistematico Obbligazioni”. Tali informazioni sono altresì disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni
Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione
La Banca raccoglie le proposte di negoziazione ad oggetto obbligazioni secondo gli orari e le giornate
previste dagli articoli 2.3 e 2.4 - Capo 1 del presente Titolo.
Il Mercato Obbligazioni è di tipo “quote driven”. La Banca svolge la funzione di unico negoziatore in
conto proprio (“Negoziatore Unico”) attraverso la costante esposizione sul Book di Negoziazione di
prezzi in acquisto ed in vendita e le rispettive quantità negoziabili per ogni strumento finanziario
ammesso alle negoziazione. Non è prevista la partecipazione nel Mercato Obbligazioni di altri
Negoziatori oltre alla stessa Banca.
Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione
Gli Investitori conferiscono le loro proposte di negoziazione attraverso le Filiali della Banca, le quali
hanno tutte accesso alla procedura informatica Area Finanza, che permette il rispetto delle regole di
funzionamento del mercato.
La Banca dà esecuzione diretta alle proposte di negoziazione della clientela. L’esecuzione delle
proposte di negoziazione è irrevocabile.
Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento
La Struttura che sovrintende il funzionamento del Mercato Obbligazionario, in base a quanto disciplinato
dal Regolamento Interno della Banca e riportato nel mandato con rappresentanza stipulato in data
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9 settembre 2002, è l’Area Finanza - Servizio Regolamentazione Mercati della Capogruppo Banca delle
Marche S.p.A.
L’accesso alla procedura informatica che gestisce il mercato è protetta dall’utilizzo di password
individuali oltre che garantita dal sistema informatico della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A.
supportato da adeguate procedure di recovering
Capo 3 Svolgimento dell’attività di negoziazione
Articolo 2.9 Formazione del prezzo
La formazione del prezzo avviene sulla base delle regole definite nella Policy di Valutazione e nella
Policy di Pricing approvate dal Consiglio di Amministrazione, le quali dettano, per categorie omogenee di
prodotto:

le metodologie di valutazione da utilizzare;

i parametri richiesti e le relative fonti;

l’indicazione del mark-up massimo applicabile.
Le regole per la determinazione del pricing sono tali da garantire che:

i modelli utilizzati sono coerenti con il grado di complessità dei prodotti, sono di provata affidabilità
nella stima dei valori e trovano ampio riscontro nel mercato;

nell’utilizzo di tecniche di valutazione sono utilizzati tutti i fattori considerati rilevanti nel fissare un
prezzo (i.e., curve di tasso, tassi di cambio, eventuali volatilità e correlazione dei parametri di
mercato);

le metodologie della Policy di Valutazione sono coerenti con i modelli utilizzati per la valorizzazione
del portafoglio di proprietà della Banca.
L’efficacia e la correttezza delle metodologie utilizzate per la determinazione della valutazione dello
strumento finanziario sono oggetto di monitoraggio periodico.
Sulla base delle sopra menzionate Policy, i prezzi di acquisto/vendita proposti all’investitore sono
composti da una componente valutativa dello strumento finanziario Risk Free (RF) costituita dal Full
Faire Value (FFV) e dal Credit Spread (CS), determinato giornalmente dalla Vice Direzione Generale
Strategia e Controllo – Area Capital Management – Servizio ALM e Risk Management della
Capogruppo, e da una componente di mark-up, che tiene conto, oltre ai costi riconducibili all’esecuzione
dell’ordine, della quantità negoziata e della tipologia e durata
dello strumento finanziario (c.d.
corrispettivo totale).
Nell’allegato A sono elencati i principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari.
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Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti
La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la Banca e l’investitore al
momento della sottoscrizione del “Contratto Unico”. Il regolamento delle operazioni avviene
normalmente con valuta entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione dell’ordine salvo
diversi accordi intervenuti con l’Investitore.
Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse
In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle
proposte di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono
conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la
consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.
TITOLO 3. Vigilanza
Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza
L’esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema, definito a livello di
Gruppo Bancario dalla Capogruppo, si articola su tre differenti livelli:

controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare la corretta esecuzione delle
singole operazioni, la cui responsabilità è affidata alle stesse strutture produttive o incorporata
nelle procedure.

controlli di secondo livello, volti alla gestione dei rischi legati all’operatività, al fine di
garantirne la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Fanno parte di
detti controlli, in maniera conforme al vigente sistema delle deleghe e alla complessiva
normativa di etero e auto regolamentazione:

i controlli sulla gestione dei rischi che sono affidati a strutture diverse da quelle
produttive e hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di
misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni
operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli
obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione di
Gestione del Rischio della Capogruppo;

i controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l’attività
aziendale, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, e i relativi processi
siano idonei a prevenire la violazione delle norme di etero regolamentazione (leggi,
regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale
presidio è garantito dalla Funzione di Compliance di Gruppo;

il monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti e nel contempo la
rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti, permettono alla Banca
di presidiare con puntualità il rischio strategico; tale presidio è garantito dalla Vice
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Direzione Generale Strategia e Controllo – Area Pianificazione - Servizio Pianificazione
e Controllo di Gestione della Capogruppo;

i controlli sull’adeguatezza e completezza dell’informativa finanziaria volti ad assicurare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
contabile della Banca attraverso il presidio dei rischi collegati al processo amministrativo
contabile; tale presidio è garantito dal Direttore Generale che riferisce direttamente agli
Organi Sociali della Banca;
.

controlli di terzo livello sono svolti dall’Area Audit di Gruppo della Capogruppo Banca delle
Marche S.p.A. che ha il compito di assicurare il controllo e la revisione interna della Banca.
Le iniziative previste in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema sono riconducibili
alle sanzioni previste dal vigente CCNL.
TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato
Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni
La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli
strumenti finanziari negoziati.
Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti conclusi
Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione, la Banca mette a disposizione del
pubblico in una apposita sezione del proprio sito web www.carilo.it denominata “Internalizzatore Sistematico
Obbligazioni”, le seguenti informazioni in acquisto e vendita sui contratti conclusi:
•
Identificativo dello strumento finanziario;
•
Numero contratti;
•
Quantità nominale;
•
Controvalore totale;
•
Prezzo minimo;
•
Prezzo massimo;
•
Prezzo ultimo contratto.
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Definizioni
Book di negoziazione:
Indica l’insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato relative ad uno strumento finanziario,
con indicazione delle loro caratteristiche.
Consob:
Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Contratto Unico:
Contratto propedeutico alla prestazione da parte della banca dei servizi ed attività di investimento, nonché ai
servizi accessori e la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti:
Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari.
Giorno Lavorativo:
Indica un giorno in cui il mercato obbligazioni Banca Marche è aperto.
Internalizzatore sistematico:
Impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli ordini
dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Mercato Quote driven :
Mercato mobiliare caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati (market makers), che si impegnano
a esporre con continuità quotazioni impegnative alle quali sono disposti ad acquistare o vendere determinate
quantità di attività (merci, titoli, valute). Il market maker espone con continuità due prezzi: un prezzo denaro
(bid) al quale è disposto ad acquistare l'attività sulla quale fa mercato e un prezzo lettera (ask, più elevato) al
quale è disposto a vendere. La differenza tra i due prezzi è denominata differenziale denaro-lettera (bid-ask
spread).
Mercato regolamentato:
luogo di negoziazione ove gli scambi si perfezionano secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i
meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene
oggetto dello scambio. Tale mercato è sottoposto al controllo dell’Autorità di Vigilanza che provvede
all’approvazione, delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento.
Negoziazione per conto proprio:
Contrattazione ai fini della conclusione di operazioni, nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie.
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Obbligazione:
Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell’emittente che garantisce il valore
nominale a scadenza.
Obbligazione con componente opzionale:
Indica un’obbligazione contraddistinta da un particolare processo di determinazione delle cedole e/o del
rimborso del capitale, caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all’assunzione di
posizioni in strumenti finanziari derivati.
Proposta di Negoziazione:
Indica l'ordine di acquisto o di vendita immesso dalla Clientela, contenente i dati e le informazioni necessarie
per la sua visualizzazione ed esecuzione.
Quantitativo Minimo o Lotto Minimo:
Indica il taglio minimo degli Strumenti Finanziari negoziati sul mercato, i quantitativi superiori al lotto minimo
possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.
Strumento Finanziario (o strumento):
Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, ammesso a
negoziazione nel mercato oggetto del presente regolamento.
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ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari
Obbligazioni a tasso fisso, tasso variabile, zero coupon.
Modello basati sull’attualizzazione dei flussi di cassa a scadenza
con curve con spread di credito e calcolo dei tassi forward con la
curva dei tassi spot.
Obbligazioni a tasso variabile con Cap e/o con Floor.
Modello di Black per valutare l’opzione incorporata e modello di
cui al primo punto per valutare l’obbligazione sottostante.
Obbligazioni a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato
a favore dell’emittente.
Modello basato sulla probabilità di non esercizio cumulata di un
portafoglio di swaption europee per valutare la ‘callability’ e
modello di cui al primo punto per l’obbligazione sottostante.
Obbligazioni indicizzate alla performance di singoli
indici/azioni.
Modello di Black & Scholes per valutare l’opzione incorporata e
modello di cui al primo punto per valutare l’obbligazione
sottostante
Obbligazioni indicizzate alla performance di un paniere di
indici azionari.
Modello di tipo ‘Montecarlo’ per valutare l’opzione incorporata e
modello di cui al primo punto per valutare l’obbligazione
sottostante.
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