Bando di attuazione - Adempimenti tecnici
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Bando di attuazione - Adempimenti tecnici
Allegati dell'atto: Decreto n.913 del 20/02/2004 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA PIANO DI SVILUPPO RURALE REGOLAMENTO CE 1257/1999 MISURA 8.2 Altre Misure forestali –Parte Privata Regolamento CE 445/2002 lettera i PARTE I – ADEMPIMENTI TECNICI 1. TITOLO DELLA MISURA: “ Altre Misure Forestali” 1. OBIETTIVI DELLA MISURA Gli obiettivi degli aiuti al settore forestale sono riassunti nei seguenti punti: i) ii) iii) iv) tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità; miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco con riferimento, anche, al contenimento dell’anidride carbonica; sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Consolidamento degli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali in un quadro di economia sostenibile; miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi opera nel settore forestale. Gli obiettivi qui elencati concorrono al recepimento degli accordi e al rispetto degli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in sede internazionale: Risoluzione della prima Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste - Strasburgo 1990; Dichiarazione dei principi forestali sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo - Rio de Janeiro 1992); Risoluzione della seconda Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste europee - Helsinki 1993); Mozione finale del XIII Congresso forestale mondiale - Antalya 1997; decisione sulle emissioni inquinanti nell’atmosfera (Conferenza per i cambiamenti climatici - Kyoto 1997); Linee operative per la gestione sostenibile delle foreste (Conferenze ministeriali di Lisbona e di Buenos Aires 1998); attuazione degli indirizzi scaturiti dalla Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale. 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA La misura contribuisce allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali del settore forestale nella regione Toscana. Gli aiuti previsti per il settore si traducono in una serie di contributi e di premi che configurano, per la prima volta, una politica complessiva d’intervento integrato in campo forestale. Gli interventi 1 previsti per l’attuazione della presente misura realizzano nel loro complesso un’azione di mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali della Toscana e, in questo senso, danno un significativo contributo all’obiettivo generale del Piano, volto a sostenere il miglioramento della qualità della vita nella regione. Essi vanno pertanto ascritti all’asse prioritario del miglioramento dell’ambiente rurale. 3. Tipologie di intervento Le tipologie di intervento realizzabili con la misura 8.2 “Altre misure forestali” sono suddivisibili in tre categorie d’intervento: a) Interventi realizzati da privati; b) Interventi realizzati da Enti Pubblici; c) Interventi realizzati dalla Regione Toscana. Il presente bando è relativo alla tipologia di cui al punto a) 3.1 Titolo dell’azione : Altre Misure forestali 8.2.1 Altri imboschimenti 8.2.2 Miglioramento delle foreste 8.2.3 Miglioramento e sviluppo della filiera bosco – prodotti della selvicoltura 8.2.4 Stabilità ecologica delle foreste e fasce tagliafuoco Le singole tipologie sono riportate nelle singole schede descrittive 3.2 Soggetti beneficiari − a) Imprenditori agricoli professionali iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli di cui alla L.R. n. 6/94 e successive modifiche ed integrazioni. − b) Imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e forestale e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola e forestale. − c) Associazioni di imprenditori agricoli e forestali ai sensi del Codice Civile e/o di proprietari di foreste, consorzi di proprietari di foreste (es. ASBUC). − d) Imprenditori agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. − e) Imprese che svolgono attività selvicolturali: imprese iscritte all’albo della L.R. 39/00, Associazioni o consorzi di imprese agricole e forestali. Per la puntuale individuazione dei beneficiari vedere le specifiche tecniche riportate nella descrizione dei singoli interventi. 3.3 Aree di intervento Tutto il territorio regionale tenendo conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali. 3.4 Interventi ammissibili a finanziamento 8.2.1 Altri imboschimenti 8.2.2 Miglioramento delle foreste 8.2.3 Miglioramento e sviluppo della filiera bosco – prodotti della selvicoltura 2 8.2.4 Stabilità ecologica delle foreste e fasce tagliafuoco La descrizione degli interventi ammissibili a finanziamento e le zone di applicazione delle azioni così come sopra individuate, sono puntualizzati nelle specifiche tecniche. 3.5 Regime di Aiuto • Azione 8.2.1: contributo alle spese di impianto: massimo Euro 7.000 ad ettaro. Per questa tipologia di impianti la prima liquidazione avverrà al momento del collaudo, per un importo massimo di Euro 5.000 ad ettaro. Le liquidazioni successive, fino alla concorrenza di Euro 2.000 verranno erogati a fronte delle spese di manutenzione sostenute per le cure colturali negli anni successivi fino ad un massimo di 5 anni. A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 20% dell’investimento dietro presentazione di fideiussione nelle forme prescritte dall’Organismo Pagatore. • - Azione 8.2.2: la forma dell’aiuto consiste in un contributo in conto capitale sull’investimento riconosciuto ammissibile entro i limiti delle singole azioni, con la seguente modulazione: 40% per gli investimenti; 50% per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate; 45% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età limitatamente ai primi 5 anni dall’insediamento; 55% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età, limitatamente ai primi 5 anni dall’insediamento, che realizzano investimenti nelle zone svantaggiate; 100% per la prima annualità, decrescente del 20% annuo per gli interventi della tipologia vi per il primo avviamento o ampliamento significativo dell’attività per le associazioni o consorzi o cooperative di proprietari forestali. Tale ampliamento significativo dell’attività, come superficie forestale gestita o come aumento del numero dei soci deve avvenire conformemente con le disposizioni di cui al punto 10.6 del Regolamento Comunitario relativo agli aiuti di Stato nel settore agricolo (almeno il 30%). Le spese ammissibili sono elencate al punto 10.5 del Regolamento Comunitario relativo agli aiuti di Stato e riguardano: l’affitto dei locali (se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato), l’acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiali e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese amministrative. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni da riconoscimento dell’organizzazione dei produttori (o dal suo ampliamento significativo). Per gli interventi 8.2.2.i.A, 8.2.2.i.B, 8.2.2.i.C, 8.2.2.i.D, 8.2.2.i.E, 8.2.2.i.F, 8.2.2.ii.A, 8.2.2.ii.C i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati a netto degli eventuali ricavi costituiti dal materiale legnoso utilizzato. L’importo massimo degli aiuti ammissibili è pari a Euro 600.000,00 per soggetto beneficiario per tutto il periodo di programmazione. A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 20% dell’investimento dietro presentazione di fideiussione nelle forme prescritte dall’Organismo Pagatore. • Azione 8.2.3: Per le tipologie i, iii, iv e v il contributo ammissibile è pari al 40% dell’investimento riconosciuto. L’importo massimo del contributo erogabile è di 3 Euro 100.000 in tre anni (secondo la regola del “de minimis”, comunicazione CE 96/C 68/06). Per la tipologia ii: 80% dell’investimento riconosciuto per imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro alla stessa attività. L’importo massimo del contributo erogabile è di Euro 100.000 in tre anni. Per la tipologia vi il contributo ammissibile è pari al 100% con un importo massimo erogabile di Euro 100.000. • Azione 8.2.4: Per gli interventi dell’azione 8.2.4 la forma di aiuto consiste in un pagamento compensativo compreso fra un minimo di 40 Euro per ettaro ed un massimo di 120 Euro per ettaro rapportato per anno. 3.6 Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo solamente le spese sostenute per lavori in economia, per noli, forniture, servizi e acquisti effettuate dal richiedente in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto su apposita modulistica. Saranno ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato nell’atto di assegnazione. Si considerano eligibili le spese documentate sostenute per gli investimenti e gli acquisti effettuate in data posteriore alla presentazione della domanda. Per i lavori in economia si applicano le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 19.02.2002. Per quanto attiene a tipologie di lavori non ricompresi nel prezzario, il computo metrico estimativo può essere determinato attraverso analisi dei prezzi elementari. In tal caso il riconoscimento dei lavori in economia (contributi in natura) può avvenire solo al netto degli acquisti dei beni e dei servizi che saranno invece rendicontati tramite i previsti documenti contabili. Sono ammissibili (fino ad un massimo del 12% dell’intervento) le spese generali relative ad onorari connessi alla progettazione, direzione dei lavori e collaudi tecnici necessari alla realizzazione del progetto, nonché l’acquisto di brevetti e licenze. Qualora, nella stesura del computo metrico estimativo e/o computo metrico consuntivo, vengano utilizzate voci attinenti al prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 954 del 29.07.96 e n. 179 del 26.02.2001, le percentuali ammissibili per le suddette progettazione, direzione dei lavori, ecc., sono quelle riportate su tali deliberazioni. 3.7 Limitazioni ed esclusioni negli interventi Tutte le domande presentate dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande, per le azioni che lo prevedono, dovranno contenere progetti a livello esecutivo o i previsti preventivi per i macchinari ed attrezzature. Per l’azione 8.2.1 non sono ammissibili interventi per superfici che possono usufruire dei contributi dell’azione 6.5.1 del presente P.R.S. “Sospensione della pratiche agricole” o che già usufruiscano degli aiuti previsti dalla misura F1 dell’ex reg. 2078/92 “Ritiro ventennale dei seminativi”. Il sostegno per l’imboschimento è definito da un premio unico costituito dai costi di impianto e da quelli di manutenzione. Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono indicate per ciascun intervento nelle allegate specifiche tecniche. 4 I contributi e i premi per l’imboschimento non saranno accordati ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento. Non sono riconosciuti premi e contributi a chi intende realizzare impianti di abeti natalizi. Non possono essere ammessi investimenti “immateriali”, ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni, licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% del totale della spesa ammissibile. Per quanto riguarda l’eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella misura stessa. 3.8 Requisiti di accesso, impegni del richiedente e disposizioni tecniche Per tutti gli interventi riguardanti gli investimenti il sostegno previsto nella seguente misura, ai sensi dell’art. 26 del regolamento 1257/99, è accordato ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti: a) Presentare domande che dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande, per le azioni che lo prevedono, dovranno contenere progetti a livello esecutivo o i previsti preventivi per i macchinari ed attrezzature; b) Essere soggetti fisici o giuridici di cui al punto 3.2 del presente Bando; c) Dimostrare di possedere entro l’atto di assegnazione a qualunque titolo valido (proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto; in caso di affitto con contratti di durata pari o superiore all’impegno comunitario e sempre con dichiarazione di impegno del proprietario) superfici agricole e forestali; d) Per tutti gli interventi riguardanti gli investimenti, il sostegno previsto dalla seguente misura, ai sensi dell’art. 26 del regolamento CE n. 1257/99 è accordato a soggetti che dichiarino l’assenza di procedure concorsuali nei precedenti 5 anni, così come la mancanza di altri procedimenti pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti e sequestri) negli ultimi 3 anni. In alternativa possono presentare la dichiarazione di un Istituto di credito che attesti l’affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere proficuo l’investimento. All’interno delle schede tecniche relative ai singoli interventi sono individuati per ogni azione, le relative tipologie di beneficiari 3.8.2 Impegni del richiedente: a) Presentare il progetto esecutivo d’intervento con la domanda di completamento nei modi e nei tempi previsti dal presente bando (impegno essenziale); b) Rispettare tutte le disposizioni tecniche previste dal piano di coltura e conservazione dell’imboschimento e le prescrizioni disposte dal personale preposto all’istruttoria, collaudo e controllo dei progetti presentati (impegno essenziale per l’azione 8.2.1); c) Fornire annualmente una dichiarazione, resa secondo la vigente normativa, di regolare esecuzione delle cure colturali limitatamente agli imboschimenti, nonché degli altri impegni assunti con la domanda (impegno essenziale per l’azione 8.2.1); d) Presentare annualmente per le sottoazioni che prevedono premi/indennità successive all’investimento apposita domanda secondo la modulistica ARTEA (impegno essenziale). e) Rispettare, per tutti gli interventi della misura cioè Azioni 8.2.1 e 8.2.4, i codici di buona pratica agricola di cui all’allegato 1) del P.S.R. della Regione Toscana 2000/2006 (Reg. CE n. 5 1257/99), limitatamente alle superfici oggetto dell’intervento (impegno essenziale limitatamente alle superfici oggetto dell’intervento e limitatamente alle azioni 8.2.1 e 8.2.4 ), f) Il richiedente è soggetto altresì al vincolo di inalienabilità dei beni acquisiti per un periodo di 5 anni ai sensi del disposto dell’art. 30, comma 4 del Reg. Ce n. 1260/99 (impegno essenziale). g) Comunicare tutte le variazioni effettuate al progetto di intervento successive all’atto di autorizzazione (impegno essenziale); h) Riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR regionale approvato dalla Commissione UE, nonché secondo quanto richiesto dall’Ente locale o dalla Regione Toscana (impegno accessorio). i) Impegnarsi a fornire, dietro specifica richiesta, qualsiasi informazione utile al monitoraggio (fisico e procedurale) dell’intervento per cui ottiene l’aiuto, nonché alla sua valutazione (impegno accessorio); j) Impegnarsi a collaborare col personale preposto all’istruttoria, al collaudo ed ai controlli degli interventi previsti dalle misure (impegno accessorio); NOTA: si definisce impegno accessorio un impegno richiesto al beneficiario solamente in alcuni casi e in determinati momenti, quali ad esempio la richiesta di dati per il monitoraggio, i sopralluoghi ecc. per impegno essenziale si intende un impegno senza il rispetto del quale il contributo non può essere concesso. I contributi, i premi e i pagamenti compensativi di cui alle azioni 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 non saranno accordati ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento. Non sono riconosciuti premi e contributi per la realizzazione di impianti di abeti natalizi. 3.8.3 Disposizioni Tecniche 3.8.3a) Specifiche particolari tecniche: La domanda va corredata con progetto esecutivo d’intervento, come specificato al punto 1.3.1 b della parte II – “Adempimenti procedurali” del presente bando. E’ consentita altresì la presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione, resa nei modi previsti dalla normativa vigente, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente bando. Tale dichiarazione deve contenere altresì l’entità della superficie oggetto dell’intervento ed il contributo complessivo richiesto, nonché l’impegno da parte del richiedente a presentare il progetto esecutivo d’intervento, firmato da soggetto competente ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente: Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario limitatamente alle Aziende con estensione inferiore ai 15 ettari, successivamente e nei tempi richiesti dall’Ente locale competente. Per l’azione 8.2.2.vii, il requisito progettuale va presentato solamente per operazioni che riguardino la ristrutturazione del vivaio, sono invece esentate le azioni che riguardano l’acquisto di macchinari. Limitatamente alle azioni 8.2.2.iiiE, 8.2.2iiiF, 8.2.3ii, 8.2.3iii, 8.2.3.vi, i tecnici abilitati sono quelli previsti dalla normativa vigente. Il progetto esecutivo d’intervento va comunque inoltrato dai richiedenti autorizzati all’Ente locale competente dell’istruttoria al momento della compilazione della graduatoria di merito per le domande ammesse a contributo, pena la non ammissibilità della domanda. L’Ente competente deve richiedere la documentazione al beneficiario entro e non oltre il 31 Marzo. Per le domande che riguardano l’acquisto dei macchinari, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario oppure di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato competente, che attesti la congruità dell’acquisto del macchinario medesimo. Nel computo metrico estimativo può essere indicata un’aliquota per le spese generali e tecniche destinata a compensare le spese di progettazione, direzione dei lavori, analisi dei terreni ecc. Tale aliquota può essere riportata anche per le cure colturali dei primi 5 anni. La percentuale totale non può superare, nei casi di analisi dei prezzi elementari, il 12% della spesa ammessa a contributo, comprensiva dei costi d’impianto e per 6 le cure colturali; nei casi di utilizzo del preziario regionale, valgono le percentuali riportate sul B.U.R.T. n. 52 Supplemento Straordinario n. 47 del 18/09/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo complessivo autorizzato non può in alcun caso essere superiore all’importo massimo concedibile per la singola azione o il complesso di azioni. L’istruttoria effettuata dal personale preposto dovrà valutare: la completezza della domanda, la congruità degli elaborati tecnici presentati nonché l’aderenza nella domanda medesima al P.S.R., ai Piani Locali di Sviluppo Rurale (P.L.R.S.) ed agli altri atti programmatici della Regione Toscana, ai Piani Territoriali di Coordinamento ed agli altri atti programmatici degli Enti territorialmente competenti. In sede istruttoria verrà, in particolare, valutata la congruità tecnica degli elaborati presentati a corredo della domanda. In particolare dovranno essere verificati: - L’immediata canteriabilità o realizzabilità del progetto o acquisto macchine ed attrezzature; - La regolarità tecnico – amministrativa della domanda e dei documenti allegati; - La coerenza con quanto predisposto dal presente bando; - La compatibilità degli interventi proposti nel contesto dei vincoli ambientali e con le normative vigenti; - L’analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo. Per lo specifico caso degli imboschimenti andranno verificati inoltre i seguenti elementi: - La congruenza tecnica delle specie impiegate, i sesti e le distanze di impianto in relazione anche alle caratteristiche della tipologia dell’imprenditore e dell’azienda; - La congruità del piano di coltura e conservazione, dall’impianto fino al 5° anno e dal 6° anno all’utilizzazione dell’imboschimento medesimo. Tale documento tecnico assume, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 12.03.01, una volta approvato, la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al beneficiario all’atto del rilascio dell’atto di assegnazione. L’accertamento finale (collaudo) delle opere realizzate deve essere effettuato sul 100% delle pratiche ammesse al contributo. Sull’autorizzazione rilasciata al beneficiario può essere riportata la prescrizione di porre sui terreni oggetto degli interventi apposito cartello che riporti, oltre al logo dell’Unione Europea, il numero del regolamento (1257/99), il Fondo erogatore (FEOGA sez. garanzia), l’Ente locale territorialmente competente, il nome del beneficiario del contributo. L’atto di assegnazione verrà rilasciato solo a condizione che, in sede di domanda, vengono presentati tutti gli elaborati, le dichiarazioni, i documenti e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciati dagli Uffici territorialmente predisposti o dalle Autorità competenti, con particolare riferimento alla L.R. n. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana”. Possono essere rilasciati dei nulla – osta provvisori, non recanti impegno finanziario, in tal caso i richiedenti potranno iniziare i lavori a loro esclusivo rischio e senza possibilità di rivalsa economica sull’Ente che ha emesso tale nulla – osta. Il beneficiario deve ultimare i lavori entro 335 giorni (11 mesi) dal ricevimento dell’atto di assegnazione, pena la decadenza dal contributo. Possono essere concessi 548 giorni (18 mesi) a quei beneficiari che richiedono l'anticipazione nei modi previsti dal presente bando. Eventuali varianti in corso d’opera che modifichino sostanzialmente il progetto, dovranno essere comunicate all’Ente locale e all’ARTEA almeno 60giorni prima della scadenza. L’Ente deve rispondere entro i 20 giorni successivi, altrimenti il beneficiario potrà avvalersi della formula del silenzio – assenso prevista dalla normativa vigente. In caso di variazioni significative che 7 stravolgano gli elaborati progettuali, eseguite senza la preventiva autorizzazione, potrà essere revocato l’atto di assegnazione. Non sono autorizzabili, quale conseguenza dei tempi dettati dal FEOGA - Sezione Garanzia, eventuali proroghe o sospensioni ancorché dovute a cause non dipendenti dal beneficiario, salvo che questi non si sia avvalso dell’anticipo previsto dal presente bando. I lavori possono essere iniziati dopo la presentazione delle domande, senza comunque impegnare l’Amministrazione all’erogazione dell’eventuale contributo. Viene ammesso anche l’accertamento (collaudo) parziale delle opere e delle spese di una domanda, qualora esse si riferiscano a differenti azioni del presente bando. Qualora un beneficiario presenti o nella medesima domanda, o in più domande sulla stessa annualità, azioni del presente bando di differente priorità, la graduatoria di merito verrà stilata prendendo la media ponderata delle diverse tipologie di intervento Clausola compromissoria "Ogni controversia relativa al rapporto in essere fra A.R.T.E.A. e beneficiario, ed in particolare quelle relative alla validità, esecuzione e risoluzione del rapporto stesso, verrà risolta mediante arbitrato rituale in conformità alle procedure di cui al Decreto Dirigenziale n. 2764 del 13.6.2002 (B.U.R.T. 10.7.2002 n. 28 suppl. n. 120), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e seguenti Codice di procedura civile. La sede e la segreteria della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale è presso la Giunta regionale , Area semplificazione delle procedure amministrative in agricoltura. Il giudizio arbitrale può essere preceduto dal tentativo di conciliazione, obbligatorio per le controversie di valore inferiore a diecimila euro. La relativa procedura è attivata mediante apposita domanda di conciliazione”. Azione 8.2.1 “Altri imboschimenti” Si prevede la realizzazione di nuovi imboschimenti su terreni non agricoli, escludendo quei terreni agricoli individuati nella misura 8.1:”terreni coltivati almeno una volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso” e che non siano stati precedentemente oggetto di rimboschimento oppure che siano terreni forestali nei quali è avvenuto il taglio di utilizzazione finale. Gli interventi possono avere le seguenti finalità: − produzione di legname; − difesa del suolo in aree a dissesto idrogeologico; − miglioramento dell’ambiente tramite costituzione di aree boscate, urbane e periurbane; − incremento della biodiversità mediante la realizzazione di aree e reti ecologiche. Le specie arboree ed arbustive che verranno utilizzate nella presente misura sono quelle indicate nell'allegato 2 del presente bando. Per quanto riguarda il vincolo di destinazione a bosco vale quanto stabilito dall’art. 66 Legge 39/2000 che definisce cosa deve intendersi per “arboricoltura da legno” e le modalità per l’individuazione delle superfici destinate a tale scopo. 8 8.2.1.A Imboschimenti destinati alla produzione di legname, alla difesa del suolo e a fini naturalistici e faunistici ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Gli imboschimenti potranno essere realizzati “in purezza” con specie principali o “consociati” con specie principali e secondarie. Per specie principali si intendono quelle dalle quali si ricaverà il reddito principale e in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali. Per specie secondarie si intendono le specie di accompagnamento inserite nell’impianto in funzione di una migliore crescita delle specie principali e/o di una facilitazione degli interventi colturali in quanto possono dare reddito accessorio all’impianto stesso sia durante che a fine ciclo. Negli imboschimenti in questione potranno essere utilizzate specie principali come secondarie. Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di impianti : A - imboschimenti in purezza con le seguenti conifere: Douglasia, Cedro, Pino domestico con distanze di impianto variabili da 3 a 3,5 metri. B1 - imboschimenti in purezza con le seguenti latifoglie: Farnia, Rovere, Frassino maggiore e ossifillo, Acero montano, Castagno con distanze di impianto variabili da 3 a 4 metri; B2 - imboschimenti puri di Ciliegio con distanze di impianto preferibilmente variabili da 5 a 6 metri, per un massimo di tre ettari; B3 - imboschimenti puri di Noce, o consociati Noce Ciliegio, con distanze di impianto preferibilmente variabili da 7 a 9 metri per un massimo di tre ettari; B4 - imboschimenti consociati con distanze di impianto variabili da 3 a 4 metri. Le specie principali non possono essere inferiori al 25% del totale dell’impianto; B5 - imboschimenti con Pioppo bianco con impiego di cloni certificati e con distanze di impianto variabili da metri 5 a 6,5. Superficie minima 0,5 ettari. Qualora si voglia indirizzare l’imboschimento a fini naturalistici e faunistici gli impianti devono essere consociati, prevedendo almeno il 10% di specie con fruttificazioni appetibili dall’avifauna. Imboschimenti diversi da quelli sopra descritti potranno essere realizzati con la responsabilità e la collaborazione tecnica dell’ARSIA e/o di Enti e Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa stipula di apposita convenzione fra le parti. Il ciclo colturale delle specie principali dovrà essere superiore a 25 anni. Specie principali e specie secondarie da impiegare Per l’individuazione delle specie principali e secondarie da impiegare per la realizzazione delle tipologie di intervento sopra individuate si rinvia all’allegato 3 del presente bando. N.B. Gli impianti con piantine di Cipresso (Cupressus sempervirens), potranno essere effettuati con piantine derivanti da seme, ciò al fine di salvaguardare la variabilità genetica della specie. Potranno altresì essere utilizzati cloni resistenti al Seiridium cardinale (cancro del cipresso) acquistati presso i vivai autorizzati, con licenza di commercializzazione di cloni brevettati come resistenti al cancro oppure con certificato di qualità C.N.R.. MODALITÀ DI IMPIANTO 9 Di norma verranno utilizzate piantine a radice nuda o allevate in contenitore. Per le specie quercine, il Noce e il Pino domestico è ammessa la semina diretta previa certificazione di provenienza. Per tutti gli interventi di imboschimento, esclusi quelli in purezza, la distribuzione delle specie dovrà rispettare lo schema di impianto allegato al progetto di imboschimento. Tale schema dovrà essere tale da garantire il corretto ed equilibrato sviluppo di ogni pianta. INTERVENTI POST-IMPIANTO SU TERRENI LAVORATI ANDANTEMENTE Imboschimenti non pacciamati Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto, dovranno essere effettuate almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e localizzate; negli anni successivi ed almeno fino al 5° anno dovranno essere annualmente effettuate una o più lavorazioni andanti del terreno. Imboschimenti pacciamati Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nel primo anno di impianto, dovrà essere effettuata una lavorazione superficiale del terreno. Negli anni successivi, ed almeno fino al 5° anno, dovrà essere effettuato annualmente uno sfalcio andante delle infestanti. Il materiale pacciamante, se non biodegradabile, andrà tolto e allontanato dal terreno non appena le piante si saranno affermate. Imboschimenti con Pioppo bianco Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto saranno necessarie almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e localizzate; negli anni successivi, ed almeno fino al 5° anno, andrà effettuata almeno una lavorazione annua andante del terreno. INTERVENTI POST-IMPIANTO SU TERRENI NON LAVORATI (IMPIANTI A BUCHE) Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nei primi due anni di impianto, dovranno essere effettuate due lavorazioni annue del terreno superficiali localizzate; nei tre anni successivi è necessaria una lavorazione annua del terreno superficiale localizzata. Sempre nei primi 5 anni va effettuato annualmente almeno uno sfalcio andante delle erbe. In tutti gli impianti vanno inoltre effettuate le necessarie potature per migliorare la qualità del legname. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3.2 del presente bando. ANNOTAZIONI La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 5.000 mq. La superficie massima accorpata sui cui realizzare gli interventi è di 20 ettari. 10 Per gli impianti realizzati in Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati I.F.T. – vedi nota in calce) la superficie massima accorpata ammessa è pari a 3 ettari per tutti i tipi di impianto. Nel caso di imboschimenti situati in radure o ambiti contigui al bosco deve essere garantito il rilascio di spazi aperti di almeno 2 ha. Per salvaguardare la fauna dovranno essere adottati, in caso di ripulitura del terreno oggetto dell’imboschimento, tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare sia la distruzione dei nidi che l’uccisione dei giovani nati, come ad esempio le barre e le catene di involo. Il rispetto dei codici di Buona Pratica agricola è limitato alle superfici oggetto dell’intervento. 8.2.1.B Costituzione di aree e reti ecologiche in aree urbane, periurbane lungo le infrastrutture e i corsi d’acqua, ripristino di aree dismesse e/o degradate DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Si prevede la realizzazione di imboschimenti secondo le modalità descritte nell’intervento 8.2.1.A oppure con tecniche di forestazione urbana. L’intervento deve essere realizzato solo con specie autoctone o naturalizzate. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle zone dove esistono le condizioni sia stazionali sia ecologiche idonee alla realizzazione degli impianti. Sono considerabili, salvo diversa disposizione dei Piani Locali di Sviluppo Rurale, particolarmente importanti gli interventi relativi alle zone degradate quali cave, discariche ecc., nonché gli interventi nelle aree periurbane dei seguenti comuni: Arezzo, Montevarchi, Cortona, Castiglion Fiorentino, Firenze, Fiesole, Bagno a Ripoli, Rignano sull'Arno, Incisa Val d'Arno, Figline Val d'Arno, Greve, Impruneta, San Casciano, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Vinci, Prato, Vaiano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana, Montale, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, Massa, Lucca, Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Buti, Vicopisano, Calcinaia, Pontedera, Ponsacco, S. Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Livorno, Siena e Grosseto. ANNOTAZIONI Deve essere garantito il libero accesso al pubblico, ove esistono le condizioni di sicurezza sulla base di una convenzione fra Comune e soggetto beneficiario di durata non inferiore ai 10 anni. Il rispetto dei codici di Buona Pratica agricola è limitato alle superfici oggetto dell’intervento. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3.2 del presente bando. AZIONE 8.2.2 “MIGLIORAMENTO DELLE FORESTE” 8.2.2.i.A Miglioramento dei castagneti da frutto DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Sono ammesse le seguenti operazioni colturali: − Potature di riforma, risanamento o rimonda della chioma; − eliminazione dei polloni al piede delle piante; 11 − − − − innesto con varietà di pregio; ripulitura del sottobosco per agevolare la raccolta dei frutti; abbattimento delle piante secche; allontanamento di tutto il materiale di risulta. Gli interventi ammessi devono essere finalizzati al recupero di castagneti abbandonati o che necessitino di interventi di coltivazione straordinari. Non sono ammesse le normali pratiche colturali. Recinzioni sono ammissibili nel caso di accertati attacchi i fauna selvatica ZONA DI APPLICAZIONE Aree montane e collinari. La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 5.000 mq. Gli stessi appezzamenti devono essere serviti da viabilità di servizio. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. NOTA: Il beneficiario deve assumere l’impegno all’ordinaria coltivazione del castagneto per 5 anni a partire dalla data del collaudo. 8.2.2.i.B Miglioramento dei castagneti da legno DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Avviamento all'alto fusto nei cedui invecchiati a prevalenza di castagno (di età superiore a due volte il turno minimo previsto dalle vigenti normative regionali – L.R. 39/2000). ZONA DI APPLICAZIONE Aree montane e collinari. La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.i.C Recupero e miglioramento delle pinete mediterranee DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO A) In pinete con rigogliosa rinnovazione di specie forestali autoctone: diradamenti, potature e/o spalcature. B) In pinete con scarsa o assente rinnovazione naturale di specie forestali autoctone: diradamenti, potature e/o spalcature, salvaguardando le specie di maggiore valore ambientale. Le operazioni colturali sono mirate a favorire l’insediamento e/o l’affermazione della rinnovazione naturale. Possono essere realizzati anche modesti interventi di piantagione artificiale in caso di radure o chiarie. ZONA DI APPLICAZIONE 12 Aree interessate da boschi di Pino domestico, marittimo e d’Aleppo, la superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 5.000 mq. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.i.D Miglioramento sugherete DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Diradamenti, potature e tagli fitosanitari compresa la ripulitura del sottobosco nei popolamenti esistenti di sughera. ZONA DI APPLICAZIONE Provincie di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa. La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 5.000 mq. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. NOTA Il beneficiario deve assumere l’impegno all’ordinaria coltivazione della sughereta per 5 anni a partire dal collaudo. 8.2.2.i.E Miglioramento di foreste periurbane DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Ripulitura del sottobosco; localizzati interventi di conversione all’alto fusto nei cedui invecchiati; localizzati interventi di diradamento negli impianti di resinose. ZONA DI APPLICAZIONE Zone forestali limitrofe ai centri urbani di notevole intensità abitativa, di libero accesso al pubblico ove esistono le condizioni di sicurezza, sulla base di una convenzione tra Comune e soggetto beneficiario di durata non inferiore a 10 anni. Tali interventi sono ammessi solo nelle aree forestali periurbane dei seguenti comuni: Arezzo, Montevarchi, Cortona, Castiglion Fiorentino, Firenze, Fiesole, Bagno a Ripoli, Rignano sull'Arno, Incisa Val d'Arno, Figline Val d'Arno, Greve, Impruneta, San Casciano, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Vinci, Prato, Vaiano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana, Montale, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, Massa, Lucca, Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Buti, Vicopisano, Calcinaia, Pontedera, Ponsacco, S. Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Livorno, Siena e Grosseto. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 13 8.2.2.i.F Miglioramento di piante e boschi da seme DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Interventi sui boschi da seme iscritti nel: - Libro Nazionale dei Boschi da Seme ricadenti nell’ambito del territorio regionale, - Libro Regionale Boschi da Seme. In tali soprassuoli possono essere realizzati interventi di diradamento, potatura, spalcatura e tagli fitosanitari compresa la ripulitura del sottobosco. Per gli interventi in boschi da seme i diradamenti dovranno essere selettivi miranti a favorire le migliori piante portaseme. ZONA DI APPLICAZIONE Tutta il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.i.G Sistemazione di barriere frangivento DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Per la manutenzione di barriere frangivento già esistenti si prevedono tutte le operazioni colturali che migliorino la funzionalità delle stesse, quali potature, abbattimento di eventuali piante secche o rinfoltimenti. Le specie da impiegare sono quelle di cui all’allegato 3 del presente bando. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. La lunghezza minima dell'intervento finanziabile è pari a 200 metri complessivi. Per i filari di Cipresso tale misura è di 100 metri. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.ii Interventi volti a migliorare la stabilità e diversità biologica e ambientale del bosco, favorendo le specie autoctone 8.2.2.iiA Rinaturalizzazione e miglioramento dei rimboschimenti di conifere DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Sono ammesse le seguenti operazioni colturali: spalcature, potature e diradamenti per favorire l’incremento e migliorare la qualità del legname . In caso di patologie in atto sono ammesse operazioni di difesa fitosanitaria. Saranno prioritari gli interventi che favoriscano l’insediamento e/o l’affermazione di latifoglie autoctone insediatesi naturalmente. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq. 14 BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.iiB Miglioramento delle aree a diffusione naturale delle specie forestali DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Contenimento delle piante non desiderate, ripuliture localizzate per liberare le piante forestali a portamento arboreo di maggior pregio, preparazione del terreno su piccole superfici per agevolare la rinnovazione naturale delle specie forestali, ripristino della rete idraulica al fine di ottenere una buona regimazione delle acque, eventuale piccolo rinfoltimento con materiale vegetale autoctono. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. Nelle aree dove è in atto un processo di riforestazione naturale con la presenza di almeno il 20% di copertura del terreno attuata da piante forestali nate spontaneamente. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.iiC Conversione dei boschi cedui all’alto fusto DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Avviamento all'alto fusto. ZONA DI APPLICAZIONE Cedui invecchiati (di età superiore a due volte il turno minimo previsto dalle vigenti normative regionali – L.R. 39/2000), in aree forestali con idonee caratteristiche edafiche ed eco-stazionali. La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.ii.D Ripristino e manutenzione di aree aperte DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Ricostituzione e mantenimento di radure nell’ambito delle aree boscate e arbustive mediante il taglio di cespugli e arbusti che hanno invaso precedenti pascoli e seminativi abbandonati da un periodo inferiore a 15 anni. L’intervento deve essere effettuato tenendo conto delle esigenze della conservazione del suolo. Al fine della salvaguardia della fauna dovranno essere adottati, in caso di ripulitura del terreno oggetto dell’intervento, tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare sia la distruzione dei nidi che l’uccisione dei giovani nati. Per il mantenimento degli spazi aperti l’intervento di ripulitura deve essere ripetuto con cadenza triennale. Sono ammesse le spese per il primo intervento di ripulitura. Il beneficiario si deve impegnare ad effettuare un successivo intervento di ripulitura a distanza di tre anni dalla data del collaudo. ZONA DI APPLICAZIONE 15 Tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.2.ii.F Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all’interno di superfici forestali. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all’interno di superfici forestali al fine di ottenere una maggiore biodiversità. L’intervento prevede la creazione o il ripristino di idonei invasi e la ripulitura da interrimenti o vegetazione infestante. L’intervento non deve essere effettuato nel periodo più delicato del ciclo biologico degli anfibi per minimizzare i danni. Per il mantenimento, si dovrà procedere alla ripulitura del sito quando si verificano fenomeni di interramento o penetrazione da parte della vegetazione invadente. In caso di nuova realizzazione, la cubatura totale finanziabile non deve superare il limite di 200 mc. Lo specchio idrico deve essere incluso in area boscata di almeno 100 metri di raggio sia nel caso di nuova realizzazione sia nel caso di manutenzione. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. SPESA MASSIMA AMMESSA Euro 26.000 per nuove realizzazioni, Euro 2.600 per manutenzioni. 8.2.2.ii.G Altri tipi di intervento volti a migliorare la stabilità e diversità biologica e ambientale individuati dal richiedente. Il contributo si intende riservato ai progetti dimostrativi che prevedono interventi non compresi nelle tipologie precedenti da individuare a cura del richiedente. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando.. 8.2.2.iii “Prevenzione incendi boschivi” 8.2.2.iii.C Realizzazione di fasce parafuoco in area boscata DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Le fasce parafuoco sono aree boscate a minor densità di vegetazione, possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio: - zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti; - zone di transizione tra bosco ed incolti; - zone di transizione tra bosco e pascoli; - zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante; 16 - zone adiacenti a strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco; - zone circostanti insediamenti civili o strutture ricettive. La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi. Le fasce parafuoco dovranno essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente: - ripulitura dalla vegetazione arbustiva; - diradamento delle conifere; - spalcatura delle conifere; - diradamento o conversione all’alto fusto delle latifoglie; - nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie. Dovrà essere prevista l’eliminazione del materiale di risulta. L’ampiezza delle fasce parafuoco deve essere compresa tra 10 e 20 metri, in relazione al rischio di incendio. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle aree ad elevato rischio di incendio come definite al punto 2.1.6 – punteggi per tipologia di intervento - del presente bando. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente bando. SPESA MASSIMA AMMESSA Euro 5.000 per ettaro di fascia realizzata, considerando l’entità e la posizione dell’intervento. ANNOTAZIONI Gli interventi dovranno essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Le fasce parafuoco sono opere permanenti, pertanto in appendice al progetto esecutivo dovrà essere allegata una relazione specifica dove sia descritto il programma di manutenzione della fascia così come realizzata. I richiedenti, prima di essere autorizzati ad effettuare i lavori di cui sopra, dovranno sottoscrivere un preventivo impegno, basato sulla relazione allegata al progetto, che assicuri la manutenzione dell’opera, che resta esclusa dal finanziamento. 8.2.2.iii.D Manutenzione di fasce parafuoco DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Manutenzione di fasce parafuoco come descritte alla lettera C) La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere un pronto intervento di estinzione; inoltre, nel caso di insediamenti, deve mantenere le condizioni di sicurezza per gli stessi. Gli interventi possono consistere nelle seguenti opere: - ripulitura dalla vegetazione arbustiva; - diradamento delle conifere; - diradamento o conversione all’alto fusto delle latifoglie; - nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie; 17 - ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco che devono essere dimensionati in relazione alla previsione degli eventuali fronti di fiamma. Si può considerare idonea una larghezza variabile tra 20 e 40 metri. Dovrà essere prevista l’eliminazione del materiale di risulta. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle aree ad elevato rischio di incendio come definite al punto 2.1.6 – punteggi per tipologia di intervento - del presente bando. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente bando. SPESA MASSIMA AMMESSA Euro 1.500 per ettaro di fascia mantenuta considerando la realizzazione di tutti gli interventi previsti. 8.2.2.iii.E Realizzazione di invasi antincendi boschivi DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Gli invasi antincendi boschivi sono punti di approvvigionamento idrico a cielo aperto per i mezzi terrestri e per gli elicotteri che operano nello spegnimento di incendi boschivi. La localizzazione e la capacità degli invasi dovrà essere prevista in base al rischio di incendio presente nella zona, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d’acqua. La capacità degli invasi deve essere compresa tra 100 e 500 mc. Nella zona centrale non devono avere una profondità inferiore a 2,5 metri e devono essere dotati di: − idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato; − idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo; − idoneo scolmatore; − eventuale scarico di fondo; − strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali nell’invaso; − punto di presa per i mezzi terrestri; − recinzione perimetrale per impedire l’accesso a personale non autorizzato e animali. Per i mezzi terrestri deve essere assicurato l’accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l’adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri. Per gli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo. Intorno all’invaso non deve essere presente vegetazione arborea che possa essere d’ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento e le operazioni di pescaggio dell’elicottero. Gli invasi devono essere posti a meno di 1 Km da boschi che abbiano un’estensione non inferiore a 20 ha. Compatibilmente con l’orografia della zona e con la disponibilità di acqua devono essere privilegiate le zone in quota. La realizzazione dell’invaso deve essere considerata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle aree ad elevato rischio di incendio come definite al punto 2.1.6 – punteggi per tipologia di intervento - del presente bando. 18 BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. SPESA MASSIMA AMMESSA Euro 26.000 per tutti i laghetti antincendio e a fini di laghetto collinare per regolazione acque. ANNOTAZIONI Gli invasi dovranno essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendi boschivi. Possono essere realizzati punti d’acqua adibiti anche a funzioni diverse ed utilizzati anche per antincendi boschivi. Tali punti d’acqua sono comunque soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti ed il beneficiario dovrà garantire, tramite apposito impegno sottoscritto con l’Ente locale competente, la disponibilità del punto d’acqua per operazioni antincendi boschivi per un periodo di 5 anni, l’ordinaria manutenzione e la non variazione di destinazione d’uso del punto d’acqua tramite apposito atto unilaterale d’obbligo. L’importo massimo concedibile in questo caso è pari a 13.000 Euro. I richiedenti dovranno garantire l’accesso dell’invaso alle strutture del servizio antincendi boschivi. In appendice al progetto esecutivo dovrà essere allegata una relazione specifica dove sia descritto il programma di manutenzione ordinaria dell’opera. I richiedenti, prima di essere autorizzati ad effettuare i lavori di cui sopra, dovranno sottoscrivere un preventivo impegno, basato sulla relazione allegata al progetto, che assicuri la manutenzione dell’opera, intendendo che detta manutenzione resta esclusa dal finanziamento. 8.2.2.iii.F Manutenzione di invasi antincendi boschivi DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Manutenzione di invasi come descritti alla lettera E) La manutenzione degli invasi deve consentire la piena funzionalità dell’opera, sia per l’approvvigionamento di mezzi terrestri che di elicotteri del servizio antincendi boschivi. Gli interventi possono consistere nelle seguenti opere: − svuotamento e ripulitura dell’invaso; − ripulitura dalla vegetazione arborea ed arbustiva che possa essere d’ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento ed il pescaggio di elicotteri; − sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri; − sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell’acqua; − sistemazione della recinzione perimetrale. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle aree ad elevato rischio di incendio come definite al punto 2.1.6 – punteggi per tipologia di intervento - del presente bando. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. SPESA MASSIMA AMMESSA Euro 2.500, considerando la realizzazione di tutti gli interventi previsti. 19 8.2.2.iv. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati 8.2.2.iv.A Interventi per fitopatie, inquinamento atmosferico o della falda e eventi eccezionali (alluvioni, frane o altro ) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Gli interventi di ripristino sono realizzati in aree boscate colpite da insetti o funghi, da danni dovuti ad inquinamento atmosferico o della falda o ad altri eventi eccezionali. Potranno essere adottati tutti gli interventi mirati alla prevenzione e/o alla bonifica dei danni derivanti da fitopatie in genere, anche connesse ad eventi atmosferici eccezionali. Le operazioni colturali previste vanno dalla bonifica al taglio delle piante. In ogni caso dovrà essere previsto l’allontanamento del materiale di risulta. L’intervento é ammissibile per progetti esecutivi da redigersi a cura del beneficiario. ZONA DI APPLICAZIONE Su tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente bando. ANNOTAZIONI Gli interventi per eventi eccezionali nei terreni agricoli e forestali saranno attivati con specifiche modalità sulla base delle caratteristiche dell’evento sopravvenuto con priorità per progetti di tecniche di ingegneria naturalistica. 8.2.2.v Programmazione pluriennale delle foreste attuata con piani di diversa tipologia e livello. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO - Redazione di piani pluriennali di gestione di complessi forestali privati (anche in forma consorziata) o pubblici. I Piani devono avere una durata minima di cinque anni e massima di quindici. I complessi forestali interessati devono avere un’estensione minima di 100 ha di superficie boscata per i privati (anche non accorpati) e non meno di 600 ha per i piani pubblici. I Piani devono contenere: - individuazione su carta topografica e su carta catastale delle superfici boschive aziendali complessive oggetto del Piano (in scala 1:5.000 o 1:10.000); - suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del Piano in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, età e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali (pendenza, fertilità, ecc.); - descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano: per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo e stato di conservazione dei soprassuoli mentre per i boschi d’alto fusto devono essere indicati i dati relativi alla dimensione dei soggetti presenti ed alla massa legnosa. In ogni caso dovrà essere indicata la forma di governo e di trattamento e le modalità che saranno messe in atto per assicurare la rinnovazione del bosco; - piano dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno di validità del piano e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco. Dovrà inoltre essere indicato il rapporto fra incremento e ripresa; 20 - rilievo della viabilità esistente e indicazione degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e ampliamento della stessa in rapporto ai tagli previsti e ai criteri di gestione. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente bando. ANNOTAZIONI Per i complessi forestali privati il contributo è erogabile dopo l’approvazione del Piano da parte degli organi competenti. In ogni caso la spesa connessa per la redazione dei “piani generali di gestione” non potrà superare : - 50 Euro/ha. per superfici non inferiori a 100 ha fino a 300 ha; - 40 Euro/ha per superfici oltre i 300 ha. 8.2.2.vi Investimenti per un primo avviamento o potenziamento dell’associazionismo forestale DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Costituzione o potenziamento di Consorzi forestali o di altre forme di associazionismo di imprenditori forestali ai sensi dell’art 19 della L.R. n° 39/2000, al fine di ottimizzare la gestione efficiente dei boschi o per la realizzazione di progetti volti a migliorare i servizi. Nel caso di consorzi forestali questi dovranno aggregare una superficie minima accorpata di 800 ha ed avere tra gli scopi primari la programmazione degli interventi forestali in un quadro di gestione sostenibile. I soggetti interessati presenteranno uno statuto ed un progetto di sviluppo che dovrà essere approvato dall’Ente Locale Competente. Quest’ultimo dovrà valutare l’ambito territoriale idoneo al perseguimento dell’ottimizzazione della gestione dei boschi della zona. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Associazioni di imprenditori agricoli e forestali ai sensi del Codice Civile e/o di proprietari di foreste o consorzi di proprietari di foreste e/o di servizi costituiti, (es. ASBUC) come riportato al punto 3.2 del presente bando. ANNOTAZIONI Il contributo è dovuto sia per spese di costituzione di Consorzi che per spese gestionali e progettuali sostenute nei primi cinque anni dall’avviamento operativo e dalla costituzione dell’associazione e avrà carattere temporaneo e decrescente del 20% per ciascuno degli anni considerati. Non sono ammessi a contributo gli investimenti e l’acquisto di beni. La forma di aiuto consiste in un contributo in conto capitale pari al 100% dell’investimento riconosciuto per i primi 5 anni, decrescente del 20% all’anno. Per quanto riguarda il potenziamento, tale potenziamento o ampliamento significativo dell’attività, come superficie forestale gestita o come aumento del numero dei soci deve avvenire conformemente con le disposizioni di cui al punto 10.6 degli aiuti di Stato nel settore agricolo (almeno il 30%). 21 8.2.2.vii Costituzione o ristrutturazione di vivai e di arboreti per la produzione prevalente di materiale vegetativo forestale di propagazione autoctono e locale. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Investimenti aziendali o interaziendali volti all’aggiornamento tecnologico quali l’acquisto di attrezzature, il miglioramento delle produzioni ed il contenimento dei costi; in particolare: cassoni, macchine ed attrezzature per la lavorazione dei terreni, i trattamenti fitosanitari ed i diserbi, le semine, i trapianti e gli espianti, per la movimentazione e il caricamento del materiale prodotto e elaboratori elettronici (hardware e software per la gestione delle attività). Investimenti sulle strutture quali costruzione, razionalizzazione o adeguamento normativo e funzionale di strutture esistenti, infrastrutture aziendali. Realizzazione di impianti irrigui principali o di soccorso con tecniche a basso consumo di acqua, celle frigorifero. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del punto 3.2 del presente bando. E’ necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione ed il rispetto degli adempimenti previsti dall’art.79 della L.R. 39/2000 e L. 269/73 e successive modificazioni ed integrazioni. ANNOTAZIONI E’ escluso l’acquisto dei terreni da destinare a vivai e l’acquisto di attrezzature non specifiche del settore quali i mezzi di trasporto di cose o persone. Non sono ammesse le spese per la messa a dimora, coltivazione e cura delle piante da vivaio o dell’arboreto. AZIONE 8.2.3. “MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLA FILIERA BOSCO – PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA” 8.2.3.i Acquisto di macchine ed equipaggiamenti DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E’ ammesso a contributo l’acquisto delle seguenti macchine ed attrezzature: 1) trattrici, escavatori e semoventi retroportati idonei ai lavori forestali per le Aziende che abbiano il minimo di superficie boscata in proprietà, od in affitto, di 30 ha di bosco ceduo o 15 ha di bosco d’alto fusto (sono ricompresi in detto minimo anche i castagneti da frutto in coltivazione ); 2) verricelli, rimorchi, gru caricatrici forestali, sega o sega-spacca, cippatrici, scortecciatrici, puntapali per le Aziende che abbiano il minimo di superficie boscata in proprietà o in affitto di almeno 15 ha di bosco ceduo o d’alto fusto; 3) decespugliatori a martelli o a mazze comunque portati comprese quelle su braccio per le Aziende che abbiano il minimo di superficie boscata in proprietà, od in affitto, di 2 ha di castagneto da frutto o 3 ha di impianti di arboricoltura; 4) motoseghe professionali o altre attrezzature minute per le Aziende che abbiano il minimo di superficie boscata in proprietà, od in affitto, non meno di 2 ha di bosco ceduo o bosco d’alto 22 fusto compresi soprassuoli a castagneto da frutto, impianti d’arboricoltura e rimboschimenti realizzati “in aree non agricole”; 5) piccoli semoventi forestali con pianale di carico e forche carica-tronchi ad esclusione delle “carriole” – potenze comprese fra 5 e 15 kw per le Aziende che abbiano il minimo di superficie boscata in proprietà, od in affitto, di 5 ha di bosco ceduo o bosco d’alto fusto compresi soprassuoli a castagneto da frutto, impianti d’arboricoltura e rimboschimenti realizzati “in aree non agricole”; 6) canalette per esbosco e teleferiche. Relativamente alle trattrici gommate le specifiche tecniche minimali di riferimento sono le seguenti: I trattori devono essere: - a doppia trazione e a ruote sterzanti o articolate; - di potenza compresa fra 35 e 90 kw; - dotati di cabina di sicurezza ed avere rapporto peso/potenza non inferiore a 70kg/kw se trattasi di macchine a ruote tradizionali o 45 kg/kw se macchine a ruote isodiametriche. Le macchine devono inoltre avere il peso gravante sull’asse anteriore almeno per il 45% del totale ed un idoneo adattamento all’utilizzazione forestale. In particolare gli adattamenti da ritenersi indispensabili riguardano: Protezioni posto guida La cabina deve essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata costituita da filo con diametro minimo di 5 mm, maglia con dimensioni massime di 50x50 mm montate su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio deve essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro o equipollente se quadrangolare e spessore di 5 mm. Gli sportelli dovranno essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche. La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedaliere. La parte protettiva del parabrezza deve essere sfilabile per la circolazione su strada. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici La protezione dovrà essere realizzata mediante carenatura di lamiera di ferro opportunamente sagomata a difesa della parte ventrale e delle parti laterali del trattore compreso il ponte anteriore. La carenatura dovrà proteggere tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc. La parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre quelle laterali potranno avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora i fianchi della carenatura svolgano anche funzione portante, dovranno essere realizzati anche questi con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, deve proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni; se non necessario per l’assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore. Le carenature dovranno essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione anche mediante la predisposizione di sportelli d’accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura dovranno garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all’altezza del cofano. Protezioni della parte anteriore La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d’aria dovrà essere protetta da una griglia in rete metallica con filo di diametro 23 minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm montata su un telaio saldamente ancorato alla struttura portante del trattore. Protezione del serbatoio Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, deve essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm. Pneumatici Di tipo “Forestale”, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) non inferiore a 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132 per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici e tra 132 e 152 per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici. Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici dovranno essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola). Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro. Gradini I gradini devono essere di tipo antiscivolo, quello più basso deve essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo. E’ inoltre ammesso l’acquisto di: - trattrice cingolata, con potenza compresa fra i 35 e 90 kw, solo nel caso di Aziende che abbiano, nel loro ordinamento colturale, boschi ad alto fusto con il minimo di superficie prefissato per tale tipo di soprassuolo pari a 15 ettari; - escavatore cingolato della potenza massima di 90 kw con i vincoli di cui al precedente punto; - escavatore articolato tipo “ragno” della potenza massima di 62,5 kw con i vincoli di cui ai precedenti punti; - automezzo per trasporto tronchi e legname in genere attrezzato di pinze-tronchi o gru a carico completo di “stanti”. Tutte le macchine e attrezzature ammissibili a contributo devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n.89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Tipologie diverse di trattrici cingolate da quelle sopra indicate possono essere autorizzate dall’Ente locale competente previa verifica delle condizioni locali del richiedente. L’acquisto di più trattrici è ammissibile, anche in presenza di superfici forestali multiple di quelle sopra indicate, previa verifica delle condizioni locali del richiedente e delle necessità specifiche del richiedente da parte dell’Ente locale competente. L’acquisto deve essere motivato e supportato o da una relazione tecnica progettuale, redatta e firmata da tecnico abilitato competente, o da una relazione a firma del beneficiario, in cui sia dimostrata la necessità di acquisto delle macchine o delle attrezzature e nel quale sia indicato il numero, la tipologia e le caratteristiche delle macchine ed attrezzature già in possesso dell’Azienda od Impresa. 24 Condizioni di accesso L’accesso ai benefici da parte delle Aziende per l’acquisto di macchine ed attrezzature idonee ai lavori forestali è vincolato alla disponibilità, sia in proprietà sia in affitto giuridicamente validi, delle superfici boscate come precedentemente evidenziate. La disponibilità delle superfici boscate richieste è necessaria al momento della presentazione della domanda e deve essere garantita per una durata minima non inferiore a cinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Quanto sopra sarà motivo di accertamento in sede di verifica finale dei lavori e del conseguente collaudo. Tali prescrizioni hanno validità per l’accesso ai benefici previsti per l’acquisto di macchine e attrezzature idonee ai lavori forestali anche per le “Imprese che svolgono attività selvicolturale”. Nel caso degli imprenditori la disponibilità delle superfici boscate può essere surrogata da una delle seguenti condizioni: - contratti d’acquisto di soprassuoli stipulati in data non anteriore ad un anno; - contratto di acquisto dai produttori di legname oggetto di successive trasformazioni da parte del beneficiario richiedente; - prestazioni d’opera o giornate di lavoro riferite all’anno precedente alla presentazione della domanda sia del titolare che di personale dipendente o socio con riferimento a quantitativi di legname equivalenti a quelli individuati. Le condizioni di possesso dei requisiti verranno verificate al momento del collaudo. Qualora tali condizioni non siano state rispettate il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione totale o proporzionale al periodo di carenza delle condizioni del beneficio finanziario ottenuto. Relativamente ai camion, escavatori cingolati e ”ragno” l’ammissione a contributo dovrà essere giustificata da un piano aziendale e/o relazione tecnica che dimostri la razionalità dell’investimento, con relativa dimostrazione di adeguatezza della rete viaria. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.3.ii Realizzazione di nuove strade o recupero di quelle esistenti DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Realizzazione, mantenimento, miglioramento della viabilità forestale di servizio per agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi. Questi interventi devono essere realizzati con operazioni di minimo impatto ambientale, utilizzando esclusivamente escavatore; la manutenzione delle predette opere deve essere fatta con interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale. ANNOTAZIONI Gli interventi dovranno essere autorizzati solo se ritenuti di strategica e indispensabile importanza per la gestione economica del bosco o ai fini della prevenzione e lotta agli incendi boschivi. In appendice al progetto esecutivo dovrà essere allegata una relazione specifica per le necessarie opere di manutenzione ordinaria che restano escluse dal finanziamento e comunque vincolanti per un periodo di dieci anni. 25 I richiedenti, se autorizzati ad effettuare i lavori di cui sopra, dovranno sottoscrivere un impegno che assicuri la piena fruibilità della struttura al personale impiegato alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi e che assicuri altresì la normale manutenzione delle opere sulla base della relazione allegata al progetto. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), del punto 3.2 del presente bando. 8.2.3.iii. Realizzazione o adeguamento di aree o strutture di raccolta, stagionatura, trattamento e vendita di legname non trasformato DESCRIZIONE Le spese ammissibili a contributo comprendono: − costruzione, ristrutturazione o acquisto di beni immobili da destinare alle attività di trasformazione e di commercializzazione, escluso l’acquisto di terreni o aree fabbricabili; − acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware) e i programmi (software); − spese generali tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e gli imprevisti, entro il limite massimo del 12% degli investimenti sopra indicati. Nel caso che il progetto preveda l’acquisto di un immobile deve essere dimostrato il costo dell’immobile separatamente da quello del terreno di pertinenza del fabbricato. Non è ammessa al finanziamento la spesa per l’acquisto di un immobile già destinato ad attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti appartenenti allo stesso settore nel quale si chiede il contributo, a meno ché sia dimostrato che l’attività precedente è stata completamente abbandonata e dismessa. ANNOTAZIONI I beneficiari devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione le attrezzature e gli immobili oggetto del finanziamento per un periodo, rispettivamente, di sei anni per gli impianti, i macchinari e le attrezzature e di dieci anni per gli immobili, a decorrere dalla data di ultimazione del progetto e dei relativi pagamenti, accertata in sede di verifica finale e di collaudo. Sono escludi dal contributo i seguenti investimenti: − a livello di commercio al minuto; nel caso che siano previste anche spese per locali e attrezzature riguardanti la vendita diretta, tali costi debbono essere evidenziati e stimati separatamente dalle altre spese, poiché non vengono considerati ai fini del contributo; − per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.3.iv Acquisto di attrezzature per il miglioramento o l’adeguamento delle condizioni di sicurezza degli operatori nel settore forestale DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Acquisto di dispositivi di protezione individuale, collettiva ed interventi di primo soccorso ai sensi del decreto legislativo 626/94, quali cassette di pronto soccorso, apparecchiature di sicurezza nella sede aziendale ed in cantiere, tute, scarpe, caschi, guanti. 26 Qualora si configurino i requisiti di Azienda forestale sono ammessi a contributo, a prescindere dall’estensione della stessa: - box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici. - Ristrutturazione o costruzione punti di ricovero fisso per operai agricolo – forestali. ANNOTAZIONI E’ escluso l’acquisto di mezzi di trasporto. Le DPI saranno commisurate al numero effettivo di addetti e relativamente ad una annualità. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.3.v Iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura attraverso l’acquisto di macchinari, attrezzature e strutture specifiche per il confezionamento e la presentazione dei prodotti stessi DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Acquisto di rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine, bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro, cioè altri macchinari o attrezzature o realizzazioni stabili idonei alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3.2 del presente bando. 8.2.3.vi Altre iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi finalizzate a studi e ricerche di nuovi sbocchi di mercato DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Progetti dimostrativi a cura del beneficiario. L’ammissibilità di tali azioni sarà determinata con la discrezionalità dell’Ente competente e dell’Organismo pagatore. BENEFICIARI Imprenditori agricoli associati di cui alla lettera c) del punto 3.2 del presente bando. AZIONE 8.2.4. “STABILITÀ ECOLOGICA DELLE FORESTE E FASCE TAGLIAFUOCO” 8.2.4.i Interventi di miglioramento della stabilità ecologica delle foreste DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Mantenimento delle strade forestali e della sentieristica, del reticolo idrografico minore, dei popolamenti per la raccolta dei semi forestali, il monitoraggio delle fitopatie e la rimozione dai boschi dei residui inorganici non biodegradabili ed eventuali altri interventi aderenti alla finalità. Dovrà essere redatto un elaborato progettuale in cui sia evidenziato il valore ecologico dell’intervento proposto e i costi delle singole azioni che si devono riferire ad interventi misurabili e facilmente accertabili. Dovrà inoltre essere data dimostrazione della proprietà delle aree o del loro possesso. 27 BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3.2 del presente bando. ANNOTAZIONI I pagamenti compensativi tra il minimo di 40 Euro/ha e un massimo di 120 Euro/ha, valutati sulla base del costo reale dell’intervento dovranno essere erogati sulla base di un regolare contratto o convenzione registrati tra il beneficiario e l’Ente Locale Competente, di durata pari alle annualità del Piano di Sviluppo Rurale. 8.2.4.ii “Fasce parafuoco in zone coltivate” DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Sono fasce di terreno lavorato realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio: - zone di transizione tra seminativi a cereali e bosco; - zone di transizione tra oliveti e bosco; - zone di transizione tra vigneti e bosco; - zone di transizione tra frutteti e bosco. La presenza della fascia, all’interno della coltura agraria, deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione. Le fasce parafuoco dovranno essere ricavate attraverso aratura del terreno. L’ampiezza delle fasce deve essere compresa tra 6 e 10 metri in relazione al rischio di incendio. La fascia deve essere realizzata prima dell’inizio del periodo a rischio per gli incendi boschivi. Dovrà inoltre essere data dimostrazione della proprietà delle aree o del loro possesso. ZONA DI APPLICAZIONE Tutto il territorio regionale nelle aree ad elevato rischio di incendio. BENEFICIARI Imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3.2 del presente bando. ANNOTAZIONI I pagamenti compensativi tra il minimo di 40 Euro/ha e un massimo di 120 Euro/ha, valutati sulla base del costo reale dell’intervento dovranno essere erogati sulla base di un regolare contratto o convenzione registrati tra il beneficiario e l’ente locale competente. Gli interventi dovranno essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Il rispetto dei codici di Buona Pratica agricola è limitato alle superfici oggetto dell’intervento. 3.9 Condizioni di priorità Le priorità territoriali e le specifiche tecniche previste dai Piani Locali di Sviluppo Rurale sono prevalenti rispetto alle priorità regionali. Le priorità per il presente bando sono definite, per i soggetti privati, dalla attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio per tipologia di beneficiario e di un punteggio per tipologia di intervento come di seguito determinati: 28 PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO A - Imprenditori agricoli singoli ai sensi del Codice Civile: 1) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94, sottosezione "imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale" punti 13 2) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 12 3) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94; sottosezione "imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale" punti 11 4) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art. 2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 10 5) Imprenditori agricoli in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art. 2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94, sottosezione "imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale" punti 9 6) Imprenditori agricoli in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art. 2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 8 7) Imprenditori agricoli iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94, sottosezione "imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale" punti 7 8) Imprenditori agricoli iscritti alla seconda sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto b) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 6 9) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto a) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 5 29 10) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, iscritti alla prima sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto a) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 4 11) Imprenditori agricoli in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto a) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 3 12) Imprenditori agricoli iscritti alla prima sezione dell'Albo degli Imprenditori agricoli previsto dall'art.2, comma 1 punto a) dalla L.R. n. 6 del 12/01/94 punti 2 13) Imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola punti 1 14) Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile punti 0 I SUDDETTI PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI FRA DI LORO B - Imprese cooperative agricole o forestali: 1) Imprese cooperative agricole e forestali con sede in zone svantaggiate e che abbiano operato prevalentemente (>50%) in zone svantaggiate negli ultimi tre anni punti 6 2) Altre imprese cooperative agricole e forestali punti 5 TALE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DELLE SEZIONI “A” e “D” C- Imprese forestali iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio: 1) Imprese iscritte all’Albo di cui all’art.13 della L.R. 39/2000 punti 7 2) Imprese individuali e imprese societarie il cui legale rappresentante abbia un età inferiore ai 40 anni punti 5 3) Altre imprese forestali punti 3 TALI PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DELLA SEZIONE “A” E FRA DI LORO. D -Associazioni: 1) Associazioni o consorzi di imprese agricole e/o forestali compresi i consorzi di proprietari di foreste punti 6 30 PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO Azione Intervento 8.2.1 Forestazione periurbana e ripristino delle aree dismesse e degradate Comuni con indice di boscosità inferiore al 47% ( da IFT) . Impianti consociati con fruttiferi (almeno il 10%) Altri impianti 8.2.2. Interventi i) Interventi ii) Interventi iii) Interventi iv) Interventi v) Interventi vi) Interventi vii) 8.2.3. Interventi i) Interventi ii) Interventi iii) Interventi iv) Interventi v) Interventi vi) 8.2.4. Interventi i) Interventi ii) Punteggio 4 3 2 1 6 8 6-12 * 10 4 8 8 6 4 4 12 6 4 4 4-8 * *Per interventi in Comuni ad alto rischio di incendio di cui al Piano Antincendi Boschivi cioè tutti i Comuni della Toscana ad eccezione dei seguenti: Provincia di Arezzo Foiano della Chiana, Laterina, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Talla. Provincia di Firenze Barberino Val d’Elsa, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Londa, Rufina, San Piero a Sieve, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Provincia di Grosseto Castell’Azzara, Follonica, Scarlino, Semproniano Provincia di Livorno Bibbona, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana Marina, San Vincenzo, Sassetta. Provincia di Lucca Altopascio, Forte dei Marmi, Porcari. Provincia di Pisa Bientina, Capannoli Val d’Era, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Crespina, Guardistallo, Laiatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Orciano Pisano, Peccioli, San Miniato, Santa Luce, Volterra. Provincia di Pistoia Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese. Provincia di Prato Poggio a Caiano. 31 Provincia di Siena Asciano, Buonconvento, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Pienza, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Siena, Torrita di Siena. Calcolo dei punteggi per la predisposizione della graduatoria. Qualora il progetto presentato interessi più interventi, anche su domande diverse oppure per una stessa UTE, il punteggio attribuito è quello risultante dalla media ponderata dei punteggi delle diverse tipologie di intervento in funzione del costo preventivato per ogni singolo intervento. Qualora un beneficiario presenti nella medesima domanda azioni del presente bando di differenti priorità, la graduatoria di merito verrà stilata attraverso la media ponderata delle tipologie di intervento. Il punteggio totale della domanda o delle domande presentate si ottiene sommando i punteggi di cui ai due paragrafi precedenti (Punteggi per tipologia di beneficiario e punteggi per tipologia di interventi). In caso di parità di punteggio la priorità è data dalla minore età del richiedente. Salvo casi comprovati di forza maggiore le azioni ammesse al contributo devono essere tutte realizzate, pena la revoca del contributo concesso. NOTA: per zone svantaggiate si intendono quelle di cui alla Direttiva CEE 75/268 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la figura dell’Imprenditore che ricade in zona svantaggiata, può essere assunto come parametro la percentuale di superficie boschiva ricadente nella suddetta zona svantaggiata afferente alla U.T.E. oggetto dell’intervento. 32 Allegato 1: Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – superfici forestali secondo le definizioni L.R. 39/00) COMUNE BUCINE CAPRESE MICHELANGELO CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO' CASTIGLION FIBOCCHI CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA LORO CIUFFENNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI PRATOVECCHIO STIA SUBBIANO TALLA BARBERINO DI MUGELLO BORGO SAN LORENZO CALENZANO DICOMANO FIRENZUOLA GAMBASSI TERME GREVE IN CHIANTI LONDA MARRADI PALAZZUOLO SUL SENIO PELAGO REGGELLO RUFINA SAN GODENZO VAGLIA VICCHIO CASTELL'AZZARA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA FOLLONICA MASSA MARITTIMA MONTE ARGENTARIO MONTEROTONDO MARITTIMO CAPOLIVERI MARCIANA MARCIANA MARINA RIO MARINA SASSETTA BAGNI DI LUCCA BARGA BORGO A MOZZANO CAMAIORE CAMPORGIANO CAREGGINE CASTELNUOVO DI GARFAGNANA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA PROVINCIA AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI GR GR GR GR GR GR LI LI LI LI LI LU LU LU LU LU LU LU LU 33 % INDICE BOSCOSITA’ 55 52 53 73 61 57 48 61 71 76 54 56 75 48 64 52 58 51 62 52 47 48 77 66 74 51 52 57 86 52 58 50 53 54 58 53 54 58 69 67 60 71 82 69 70 47 69 73 53 73 (segue elenco Comuni con indice boscosità pari o superiore al 47%) COMUNE COREGLIA ANTELMINELLI FABBRICHE DI VALLICO FOSCIANDORA GALLICANO GIUNCUGNANO MINUCCIANO MOLAZZANA PESCAGLIA PIAZZA AL SERCHIO PIEVE FOSCIANA SAN ROMANO IN GARFAGNANA SERAVEZZA SILLANO STAZZEMA VAGLI SOTTO VERGEMOLI VILLA BASILICA VILLA COLLEMANDINA AULLA BAGNONE CASOLA IN LUNIGIANA COMANO FILATTIERA FIVIZZANO FOSDINOVO LICCIANA NARDI MULAZZO PODENZANA PONTREMOLI TRESANA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA ZERI BUTI MONTEVERDI MARITTIMO POMARANCE CANTAGALLO VAIANO VERNIO ABETONE CUTIGLIANO MARLIANA MONTALE PESCIA PISTOIA PITEGLIO SAMBUCA PISTOIESE SAN MARCELLO PISTOIESE GAIOLE IN CHIANTI MONTICIANO MURLO RADDA IN CHIANTI PROVINCIA LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS PI PI PI PO PO PO PT PT PT PT PT PT PT PT PT SI SI SI SI 34 % INDICE BOSCOSITA’ 77 77 74 71 55 62 68 79 49 71 59 57 72 71 65 79 91 66 51 74 69 77 51 65 73 62 70 62 69 70 52 68 62 66 47 86 55 77 81 75 81 63 62 48 78 91 70 63 69 56 63 ALLEGATO 2 ELENCO SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DELLA MISURA 8.2 Specie latifoglie non a ciclo breve: Specie principali Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Castanea sativa Mill. Fraxinus excelsior L. Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. (*) Juglans regia L. Juglans nigra Juglans regia x Juglans nigra Malus sylvestris Mill. Platanus spp. Populus alba L. Populus nigra L. Prunus avium L. Pyrus pyraster Burgsd. Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Quercus robur L. Quercus suber L. Sorbus domestica L. Sorbus torminalis (L.) Crantz Tilia cordata Miller Tilia platyphyllos Scop. Acero riccio Acero montano Castagno Frassino maggiore Frassino ossifillo Noce Noce nero Noce ibrido Melagnolo, melo selvatico Platano Pioppo bianco, gattice, albero Pioppo nero Ciliegio Pero peruggino Rovere Farnia , ischia Sughera, Sovero Sorbo comune, sorbo domestico Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo Tiglio selvatico Tiglio Specie latifoglie a ciclo breve Populus x sp. pl. Pawlonia spp. Pioppi (ibridi) Paulonia Impianti che prevedano l’utilizzo della Pawlonia spp. – Paulonia e del Platanus spp., - Platano saranno ammessi solo se a carattere sperimentale e potranno essere realizzati con la responsabilità e la collaborazione tecnica dell’Arsia e/o Enti e Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti con apposita convenzione. 35 Conifere non a ciclo breve Abies alba Miller Cedrus spp. (*) Cupressus sempervirens L. Pinus halepensis Miller (*) Pinus laricio Poiret (*) Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. (*) Pinus pinea L. Psudotsuga menziesii (Mirb) Franco Abete bianco (zone montane) Cedri Cipresso Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme Pino laricio Pino nero o pino d’Austria Pino marittimo, pinastro Pino domestico, pino da pinoli Abete di Douglas (zone montane) Specie secondarie: Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Alnus glutinosa (L.) Gaertner Corylus avellana L. Eleagnus umbellata Eleagnus angustifolia Hippophae ramnoides (*) Robinia pseudoacacia L. Sambucus nigra L. Acer campestre L. Acer monspessulanum L. Acer opalus Miller = Acer obtusatum Waldst. et Kit. = Acer opulifolium Chaix Alnus incana (L.) Moench Anagyris foetida L. Anthyllis barba-jovis L. Arbutus unedo L. Ontano napoletano Ontano nero Nocciolo, Avellano Olivagno Olivagno Olivello di Boemia Robinia, Gaggia Sambuco, sambuco nero Testucchio, loppo Acero minore Acero fico Berberis vulgaris L. Betula pendula Roth = Betula verrucosa Ehrh. = Betula alba L. Buxus sempervirens L. Crespino Betulla Carpinus betulus L. Carpinus orientalis Miller Celtis australis L. Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. ssp. eriocephalus (Viv.) Greuter = Cistus incanus auct. non L. Cistus monspeliensis L. Carpino bianco Carpinella Spaccasassi, bagolaro Albero di Giuda, siliquastro Cisto rosso, cisto villoso Ontano bianco Anagiride fetida Barba di Giove Corbezzolo, albatro Bossolo, Bosso 36 Brentine Cistus salvifolius L. Colutea arborescens L. Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Coronilla emerus L. Crataegus azarolus L. Crataegus laevigata (Poiret) DC. Crataegus monogyna Jacq. Cytisus scoparius (L.) Link = Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer Cytisus sessilifolius L. Cytisus triflorus L'Hèr. Cisto scornabecco Colutea, vescicaria Corniolo vero Sanguinello, corniolo sanguine Coronilla, emmero Azzeruolo Marruca bianca Biancospino Ginestra dei carbonai Erica arborea L. Erica carnea L. Erica multiflora L. Erica scoparia L. Euphorbia dendroides L. Euonymus europaeus L. Erica Scopina Scopa florida Scopa, Euforbia Fusaggine, berretta da prete Fagus sylvatica L. Ficus carica L. Fraxinus ornus L. Faggio Fico selvatico Orniello Genista germanica L. Genista pilosa L. Genista tinctoria L. Ginestra spinosa, Scardicci Ginestra pelosa Ginestrella, baccellina, Hedera helix L. Edera, Ellera Ilex aquifolium L. Agrifoglio Juniperus communis L. Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. Juniperus oxycedrus L. Juniperus phoenicea L. Juniperus sabina L Ginepro comune Ginepro coccolone Ginepro rosso Sabina marittima, cedro licio Sabina Citiso ginestrino Citiso trifloro . Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl Laburnum anagyroides Medicus (*) Larix decidua Miller (culta) Laurus nobilis L. Ligustrum vulgare L. Laburno alpino, Citiso delle Alpi Maggiociondolo Larice Alloro Ligustro Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneider Sorbo fiorentino 37 Mespilus germanica L. Myrtus communis L. Nerium oleander L. Nespolo ordinario Mirto, mortella Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe Olivo selvatico, oleastro Carpino nero, ostria Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. Ostrya carpinifolia Scop. Paliurus spina-christi Miller Phillyrea angustifolia L. Phillyrea latifolia L. Picea abies L. (*) Pinus radiata Don (*) Pinus sylvestris L. Pistacia lentiscus L. Pistacia terebinthus L. Populus tremula L. Prunus cerasus L. Prunus mahaleb L. Prunus spinosa L. Pyracantha coccinea M.J. Roemer = Cotoneaster pyracantha (L.) Spach Marruca Lillatro a foglie strette Lillatro a foglie larghe Abete rosso. Pino insigne Pino silvestre Lentisco, sondro Terebinto, scornabecco Pioppo tremulo Marasca, visciolo Ciliegio canino Prugnolo Lazerolo rosso Quercus cerris L. Quercus crenata Lam. = Q. pseudosuber Santi Quercus frainetto Ten. Quercus ilex L. Quercus pubescens Willd. Cerro Cerro-sughera Rhamnus alaternus L. Rhamnus catharticus L. Rhus cotinus L. = Cotinus coggyria Scop. Rhus coriaria L. Rubus idaeus L. Alaterno Spincervino Scòtano Sambucus ebulus L. Sambucus racemosa L Salix alba L. Salix caprea L. Lebbio Sambuco rosso Salice bianco, salicastro, salcio Salicone, Salcio, salica, salice di montagna Salicone cinerino Salice fragile Salice ripaiolo, Vetrice bianca Salice nero Farnetto Leccio, elce Roverella Sommacco Lampone . Salix cinerea Salix fragilis L. Salix incana Schrank Salix nigricans Sm. 38 Salix purpurea L. Salix triandra L. Salix viminalis Smilax aspera L. Sorbus aria (L.) Crantz Sorbus aucuparia L. Spartium junceum L. Staphylea pinnata L. Salice rosso, Vetrice rossa Salice Vetrice, salice da vimini Smilace Farinaccio, Sorbo montano Sorbo degli uccellatori Ginestra comune, ginestra di Spagna Stafilea Tamarix sp. pl. Taxus baccata L. Tamerici Tasso, albero della morte Ulex europaeus L. Ulmus minor Miller Ulmus montana Stokes Ginestrone Olmo campestre Olmo montano Viburnum lantana L. Viburnum opalus L. Viburnum tinus L. Vitis sylvestris C.C. Gmelin Lantana Sambuco acquatico Viburno, lauro-tino o lentaggine Vite selvatica (*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione. 39 Allegato 3: Lavori in Economia e Contributi in natura Il Regolamento C.E. n. 963/03 prevede, all’art. 39 bis che gli Stati membri che applicano listini prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale possono esentare il beneficiario dall’obbligo di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Tale disposizione è applicabile unicamente per le opere in economia previste nel presente allegato e comunque deve essere garantito in sede istruttoria quanto stabilito dalla norma 1.7 del Regolamento CE n. 1145/03 e precisamente il cofinanziamento da parte dei fondi strutturali di una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile al fine dell’operazione, escludendo i contributi in natura. Contributi in natura Per la definizione dei contributi in natura valgono le disposizioni del Documento di Lavoro STAR/VI/43568/02 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che: a) Consistano nella fornitura di terreni od immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; b) Non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9, 10 del Reg. Ce n. 1145/03; c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente; d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato; e) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato; f) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l’attività eseguita; g) si applichino, all’occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6 del Reg. CE 1145/2003. 40 PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 29/07/96 B.U.R.T. n. 52, parte II Suppl. 47 del 18.09.1996 SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO/FORESTAZIONE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1257/99 MISURA H/I Lavori di : 1) Imboschimento terreni agricoli 2) Altre misure forestali N° Ord. 327/a 327/b 328 329 330/a 330/b 331 332/a 332/b 333a 333/b 334/a 334/b 334/c 335 336 337/a 337/b 338 339 340/a 340/b 340/c 340/d VOCI PREZIARIO REGIONALE PREZZO UNITARIO €. A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO Erpicatura incrociata con erpice a dischi Ripulitura terreno infestato da cespugliame invadente debole c.s. di forte intensità c.s. meccanizzato Livellamento del terreno Lavorazione meccanica profondità 50/60 cm terreno pianeggiante c.s. terreno di versante Scasso con aratura profonda almeno 80/90 cm. Rippatura incrociata profondità 70 cm. interasse 80 cm. Terreno pianeggiante c.s. terreno di versante Seconda lavorazione aratura superficiale ed erpicatura c.s. passaggio con aratro estirpatore/sarchiatore Apertura manuale delle buche in terreno sodo 40x40x40 terreno sciolto c.s. terreno compatto c.s. terreno ricco di scheletro Apertura manuale di buca 50x60x60 per castagni da frutto Apertura buca con trivella in terreno sodo 50x40 Apertura con trivella per pioppi d. 30 prof. 100 cm. c.s. diam. 10 profondità 150 cm Concimazione chimica di fondo N,P,K, compreso fornit,trasp,distribuzione Letamazione 0,3 ton./ha letame maturo, fornitura,trasporto, distribuzione Squadro del terreno precedentemente livellato 1.100 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 816 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 600 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 400 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 300 piante/ha QUANTITA’ 113,62 681,72 1.136,21 369,27 170,430 255,65 340,86 681,72 227,24 340,86 227,24 170,43 1,70 2,27 2,84 3,40 1,25 1,25 1,42 227,24 227,24 284,05 255,65 227,24 198,84 170,43 41 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA N N N N N N N HA HA HA HA HA HA HA PREZZO TOTALE NOTE 340/e 341 342/a 342/b 343 344/a 344/b 345/a 345/b 346 322 347/a 347/b 347/c 347/d 347/e 347/f 347/g 348 349/a 349/b 350 351/a 351/b 351/b 351/b 351/b 352/a 352/b 353/a 353/b 353/c 373/a 354/a Squadro del terreno precedentemente livellato 200 piante/ha B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE Messa a dimora con cavicchio di talee di salice o simili Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno lavorato meccan. Con/Latif Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate Messa a dimora piantine in fitocella in buche voce 334 Messa a dimora di pioppelle escluso fornitura buche 337/a c.s.buche 337/b Semina di specie forestali a filari, compreso solchetto Semina localizzata più semi per buca con posa in opera shelters Acquisto pali tutori h=2.5,d=5, trasporto e messa in opera Canne di sostegno in opera compreso ogni onere H=mt. 2,40 Diam. 22/24 mm Protezione individuale shelters in polipropilene H=60 cm. c.s. H=120 cm. Protezione individuale rete di plastica H=60 cm. c.s. H=120 cm. c.s. H=150 cm. Shelters in rete metallica zincata H=120 cm. c.s. H= 150 cm. Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera C) ACQUISTO E TRASPORTO PIANTE Piantine forestali a radice nuda Piantine forestali in contenitore Piantine di castagno da frutto innestate varietà pregiate Acquisto pioppelle circonferenza 9.5 cm. c.s. circonferenza 12 cm. c.s. circonferenza 14.5 cm. c.s. circonferenza 17 cm. c.s. circonferenza oltre 17 cm. Piantine forestali in contenitore micorrizzate tartufo bianco/nero pregiato c.s. tartufo scorzone, uncinato, bianchetto Oneri di trasporto, compreso ritiro da vivaio, piantine a radice nuda c.s. piantine in fitosacco o contenitore c.s. pioppelle e castagni da frutto innestati Irrigazione di soccorso compreso approvvigionamento idrico D) CURE COLTURALI Risarcimento di piantina conifera o latifoglia non attecchita escluso costo piantina 142,03 HA 0,23 1,25 1,99 0,97 2,27 1,99 0,57 1,70 2,56 1,70 N N N N N N N N N N 1,99 2,56 1,70 2,27 3,98 4,83 5,40 0,85 N N N N N N N N 0,68 1,14 7,39 1,42 1,99 2,84 3,47 3,69 11,36 8,52 0,05 0,10 0,28 0,77 N N N N N N N N N N N N N N 2,84 N 42 354/b 354/c 355/a 355/b 355/c 355/d 356 357/a 357/b 357/c 358/a 358/b 359 360 361 362 363 c.s. pioppella c.s. castagno da frutto innestato Interventi colturali consistenti in lavorazione andante c.s. zappettature manuali c.s. Sfalcio andante infestanti c.s. Sfalcio infestanti localizzato Cure colturali ai castagneti da frutto (ripulitura, sostituzione fallanze) Concimazione localizzata compreso fertilizzante in pioppete c.s. castagneti da frutto c.s. impianti arboricoltura da legno Potatura di formazione arboricoltura da legno c.s. nuovi castagneti da frutto Potature di produzione nei pioppeti Trattamento antiparassitario in pioppeta escluso costo prodotto Primo intervento in soprassuoli conifere (spalcatura, sfollo ecc.) Diradamento geometrico in arboricoltura da legno Primo diradamento selettivo in soprassuoli puri o misti 364 Ripulitura castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante quale 1° intervento Potatura di formazione di media intensità c.s. compreso trattamento fitosanitario piante Innesto sul pollone di castagno con marze 3,69 4,54 170,43 0,40 102,26 0,20 511,29 0,68 0,34 0,17 102,26 113,62 170,43 102,26 1.704,31 568,10 852,15 N N HA N HA N HA N N N HA HA HA HA HA HA HA E) MIGLIORAMENTO CASTAGNETI DA FRUTTO 365/a 365/b 366 1.704,31 HA 45,45 N 51,65 N 2,84 N F) ALTRI INTERVENTI 367/a 367/b 368 369 370 371 372/a 372/b 373/a 373/b Ricostituzione boschiva in soprassuoli degradati o percorsi da incendio media intensità c.s. forte intensità Avviamento ad alto fusto di boschi cedui Graticciate in castagno con pali verticali diam. 5 cm. in testa Pista forestale di servizio a fondo naturale larghezza 2.5/3.0 metri Ripristino di stradelli o sentieri di servizio Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce boscate di media intensità Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce boscate di forte Irrigazione di soccorso nel primo anno di impianto arboricoltura da legno c.s. castagneti da frutto Rimboschimento con densità 1.100 piante ad ettaro, tutto compreso c.s. 400 piante ad ettaro 2.840,51 HA 4.544,82 1.420,26 16,47 11,36 2,84 2.272,41 HA HA Metro Metro Metro HA 2.840,51 HA 0,17 0.28 5.608,59 3.425,66 43 N. N. HA HA Ripulitura del terreno con decespugliatore su terreno rimboschito 1.100 piante ad ettaro c.s. rimboschimento con densità 400 piante ad ettaro Castagneto da frutto costo di realizzazione ad ettaro tutto compreso 100 piante ad ettaro c.s. densità 150 piante ad ettaro Ripulitura e miglioramento vecchi castagneti da frutto tutto compreso Realizzazione pioppeta tutto compreso 280 piante ad ettaro c.s. 400 piante ad ettaro SPESE IMPREVISTE 3% SPESE DI ASSISTENZA TECNICA fino a €. 56.810,00 = 7% SPESE DI ASSISTENZA TECNICA oltre €. 56.810,00 = 5% 6.582,89 HA 3.357,49 HA 3.283,63 HA 4.087,50 5.056,11 4.764,11 5.845,78 44 HA HA HA HA 45