L.R. 09/12/1982, n. 38

Transcript

L.R. 09/12/1982, n. 38
Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38. (Testo coordinato)
Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte
Lera.
(B.U. 15 dicembre 1982, suppl. al n. 50)
Modificata da l.r. 15/1984, l.r. 53/1984, l.r. 12/1990, l.r. 24/1993
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A
Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale integrale)
[1] Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 1 >< 1, e' istituita, con la presente
legge, la Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera.
Art. 2.
(Confini)
[1] 2=>I confini della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera,
incidente sui Comuni di Givoletto e Varisella, sono individuati nell'allegata planimetria in
scala 1:5.000, facente parte integrante della presente legge. <=2
[2] L'area di cui al comma precedente e' preordinata all'espropriazione, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, o all'acquisizione
od all'affitto.
[3] I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro
dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano
visibili le due contigue, e portanti la scritta " Regione Piemonte - Riserva naturale
integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera".
Art. 3.
(Finalita')
[1] Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge
4 giugno 1975, n. 43 3 >< 3, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale integrale della
Madonna della Neve sul Monte Lera, sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare le caratteristiche naturali dell'area, al fine di conservare e perpetuare nel
tempo la specie Euphorbia gibelliana ivi presente nell'unica stazione conosciuta al
mondo;
2) conservare l'insieme floristico caratterizzante l'area;
3) favorire la conoscenza dell'Euphorbia gibelliana e gli studi scientifici della stessa.
[2] Le modalita' di conservazione e di tutela sono stabilite in apposito piano
naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Art. 4.
1
(Durata della destinazione)
[1] La destinazione a Riserva naturale integrale, attribuita con la presente legge al
territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla
scadenza.
Art. 5.
(Gestione 4 >< 4)
[1] Le funzioni di gestione, direttive, di amministrazione, di promozione culturale e
scientifica e di vigilanza, per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo
3, sono esercitate dall'Azienda regionale dei parchi suburbani, costituita con la legge
regionale 31-8-1982, n. 28.
Art. 6.
(Norme vincolistiche)
[1] Sull'intero territorio della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul
Monte Lera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela
dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
5=>
c) accedere, se non per motivi tecnici o scientifici e previa autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda regionale dei parchi suburbani: e' concesso l'accesso
pedonale esclusivamente lungo il sentiero che conduce alla Cappella della Madonna della
Neve. Sono esonerati dal divieto di accesso e dalla conseguente autorizzazione i
proprietari e gli aventi titolo; <=5
d) raccogliere qualsiasi specie floristica, se non per motivazioni di carattere scientifico e
comunque in numero non superiore ai due esemplari per specie;
e) costruire qualsiasi opera sia pubblica, sia privata.
Art. 7.
(Sanzioni)
[1] Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo
di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
[2] Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6, comportano la
sanzione amministrativa dal minimo di lire 6=>25.000 <=6 al massimo di lire 7=>250.000 <=7.
[3] Le violazioni al divieto di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire
20.000.000, oltre all'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni
del Presidente della Giunta Regionale.
[4] Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano,
oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere
realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
[5] Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
[6] Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) dell'art. 6, comportano la sanzione
2
amministrativa dal minimo di lire 200.000 al massimo di lire 2.000.000.
[7] Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle
norme contenute nel piano naturalistico di cui al 2° comma dell'articolo 3 della presente
legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8.
(Vigilanza)
[1] La vigilanza della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera
e' affidata:
a) al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei parchi suburbani;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4
giugno 1975, n. 43 8 >< 8 e successiva modificazione ed integrazioni, previa convenzione
con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' dell'articolo 138 del T.U. delle
leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano
prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 9.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
[1] Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, provvede
direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa
attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti
capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 10.
(Finanziamenti per la gestione)
[1] Agli oneri per la gestione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve
sul Monte Lera provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani,
mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo di bilancio 7970 per l'anno
finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 11.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)
[1] All'onere relativo alla redazione del piano naturalistico, di cui al 2° comma
dell'articolo 3 della presente legge, si provvede a norma del 2° comma dell'art. 21 della
L.R. 4-9-79, n. 57, mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio per
l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.
Art. 12.
(Entrate)
[1] I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti al
capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario
1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Allegato A
3
Allegato: Planimetria
OMISSIS
1
Legge regionale abrogata dall' art. 42 della l.r. 12/1990.
=2
3
9 >< 9
Sostituito dall' art. 2 della l.r. 53/1984.
Legge regionale abrogata dall' art. 42 della l.r. 12/1990.
Sulla gestione dell'area, ora affidata all'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria
e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo, vedi l' art. 7 della l.r. 12/1990 e
l' art. 2 della l.r. 24/1993. Sulla composizione del Consiglio direttivo vedi anche l' art. 9
della l.r. 12/1990 e l' art. 2 della l.r. 24/1993.
4
=5
Sostituito dall' art. 3 della l.r. 53/1984.
=6
Sostituito dall' art. 3 della l.r. 15/1984.
=7
Sostituito dall' art. 3 della l.r. 15/1984.
8
Legge regionale abrogata dall' art. 42 della l.r. 12/1990.
9
Allegato sostituito dall' art. 1 della l.r. 53/1984.
4