Appendice 1 Definizione di investitore qualificato

Transcript

Appendice 1 Definizione di investitore qualificato
Appendice 1
Definizione di investitore qualificato
Domicilio del fondo Investitore qualificato
Svizzera
Possono essere sottoscritte esclusivamente da “Investitori qualificati”, definiti come segue:
 intermediari finanziari regolamentati come banche, operatori di valori mobiliari, società di gestione
di fondi e gestori di organismi d’investimento collettivo, e banche centrali;
 istituti assicurativi regolamentati;
 aziende pubbliche e istituti previdenziali con una gestione professionale della tesoreria;
 società con funzioni di tesoreria professionale;
e investitori che hanno stipulato per iscritto un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario
finanziario, ai sensi dell’art. 10, comma 3 (a) CISA, o con un gestore indipendente, ai sensi dell’
art. 3 comma 2 (c) CISA.
Lussemburgo
Possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell’art. 174 (2) (c) della
Legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo (OIC). In genere, gli
investitori istituzionali possono essere:
 un istituto di credito;
 altri professionisti del settore finanziario (PFS);
 una compagnia di assicurazione o riassicurazione (a condizione che dal punto di vista dei Comparti
detta società sia l’unico sottoscrittore, ossia che i beneficiari delle polizze assicurative non abbiano
accesso diretto ai suoi attivi);
 un ente di previdenza sociale;
 un fondo pensione;
 un ente di beneficenza (a condizione che non sia trasparente, ossia che l’intero suo reddito non sia
ridistribuito direttamente ai beneficiari e che questi non esercitino alcun controllo);
 un ente pubblico;
 società industriali, commerciali e facenti capo a gruppi finanziari che investono in nome e per conto
proprio, e le strutture che tali investitori istituzionali pongono in essere per la gestione dei propri attivi;
 un organismo d’investimento collettivo (fondo d’investimento, fondo d’investimento collettivo);
 una parte terza (compresa una persona fisica) che investe attraverso un istituto di credito o altro
professionista del settore finanziario cui tale parte è legata da una relazione di gestione discrezionale,
ad esempio nel caso in cui esista un mandato di gestione patrimoniale discrezionale (a condizione
che la parte terza non possa vantare alcun diritto sui Comparti);
 una capogruppo i cui partner siano investitori istituzionali.